Sentenza 6 giugno 1957
Massime • 1
Ai titoli nominativi, compresi quelli azionari, è applicabile la regola generale secondo la quale l'alienazione dei beni mobili si perfeziona per effetto di semplice consenso; peraltro, anche nei rapporti tra le parti, senza la doppia annotazione o la girata di cui agli art. 2022 e 2023 C.C., la compravendita dei titoli stessi rimane un contratto puramente obbligatorio. L'accordo successivo al trasferimento valido di titoli azionari, volto a modificare le modalità di pagamento dei titoli stessi, non deve rivestire la Forma scritta ad substantiam;pertanto, sia il mandato con rappresentanza per stipulare l'accordo stesso sia la ratifica dell'operato del rappresentante senza potere possono essere provati con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1957, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 6 giugno 1957 |
Testo completo
Ai titoli nominativi, compresi quelli azionari, è applicabile la regola generale secondo la quale l'alienazione dei beni mobili si perfeziona per effetto di semplice consenso;
peraltro, anche nei rapporti tra le parti, senza la doppia annotazione o la girata di cui agli art. 2022 e 2023 C.C., la compravendita dei titoli stessi rimane un contratto puramente obbligatorio. L'accordo successivo al trasferimento valido di titoli azionari, volto a modificare le modalità di pagamento dei titoli stessi, non deve rivestire la Forma scritta ad substantiam;
pertanto, sia il mandato con rappresentanza per stipulare l'accordo stesso sia la ratifica dell'operato del rappresentante senza potere possono essere provati con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni.