Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1957, n. 2084
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Sentenza 6 giugno 1957

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Ai titoli nominativi, compresi quelli azionari, è applicabile la regola generale secondo la quale l'alienazione dei beni mobili si perfeziona per effetto di semplice consenso; peraltro, anche nei rapporti tra le parti, senza la doppia annotazione o la girata di cui agli art. 2022 e 2023 C.C., la compravendita dei titoli stessi rimane un contratto puramente obbligatorio. L'accordo successivo al trasferimento valido di titoli azionari, volto a modificare le modalità di pagamento dei titoli stessi, non deve rivestire la Forma scritta ad substantiam;pertanto, sia il mandato con rappresentanza per stipulare l'accordo stesso sia la ratifica dell'operato del rappresentante senza potere possono essere provati con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/06/1957, n. 2084
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2084
    Data del deposito : 6 giugno 1957

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