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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 25/03/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA UNGHERI 10 40012 CALDERARA DI RENOpresso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I
contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MINISTERO QUI CONVENUTO ED IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20 marzo 2025; in tale udienza, la parte attrice non concludeva e, dunque, si deve ritenere che essa abbia concluso come in atto introduttivo. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni sono qui richiamate e parte di questa sentenza.
Perveniva una istanza inammissibile ed irrituale, poiché tardiva, in data 24
marzo 2025; con la stessa parte attrice chiedeva la liquidazione delle spese di lite;
le spese di lite sono comunque da liquidare di ufficio, anche a prescindere da questa inammissibile istanza.
Parte convenuta, contumace, non ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione, proposta dall'avvocato Parte_1
Lo stesso si opponeva al decreto del 26 luglio 2024 numero 752 del 2023
dif, uff. e 2295 del 2012 del Tribunale R.G. DIB., con il quale veniva
Part rigettata la istanza di liquidazione;
liquidazione che lo stesso pagina 2 di 6 aveva richiesto, per una difesa di ufficio (in primo grado) del Pt_1
signor . CP_2
Affermava come il decreto avesse rigettato la istanza di liquidazione per la impossibilità di rinvenire i documenti, attestanti la presenza dell'avvocato nelle udienze ed in genere nel procedimento. In sede di opposizione, il
[...]
affermava come tale presenza potesse desumersi aliunde; in Pt_1
particolare, potesse desumersi dalla sentenza primo grado, nella quale il
[...]
era chiaramente indicato come difensore del signor . Pt_1 CP_2
Contumacia della parte convenuta.
La causa transitava a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
<>
La opposizione è fondata.
Non sono presenti verbali ed altri documenti, pur richiesti.
Vi è però un principio di prova, consistente nella agenda di studio del difensore;
si tratta, salvo errori, del documento 4. In tale agenda, il difensore, oggi opponente, annota udienze, anche relative a questo caso.
Va poi tenuto in considerazione che la sentenza di primo grado menziona il difensore nella intestazione e, dunque, salvo ad ipotizzare una nullità di procedura penale, il era il difensore. Si intende dire che non Parte_1
è possibile che vi sia stata una sentenza senza dibattimento e discussione,
pagina 3 di 6 pur in termini elementari;
né che la sentenza riporti un difensore diverso da quello di udienza.
Tale prova deve ritenersi decisiva. Si aggiunga che anche la sentenza di appello (1482 del 2017), pure prodotta, riporta il come Parte_1
difensore (non viene però in questa sede richiesta la liquidazione di tale fase di appello, liquidata altrove):
Vi sono poi stralci di corrispondenza con altro difensore, avvocato
Michelina Suriano, che confermano che era proprio l'avvocato oggi opponente a difendere l'imputato.
In questo contesto – quanto meno secondo la regola del “più probabile che non” – deve ritenersi che in effetti il sia stato difensore in Parte_1
tale processo.
Non nuoce al difensore la circostanza del tempo trascorso, con istanza negligentemente avvenuta ad alcuni anni di distanza anche dal passaggio in giudicato. Tale profilo non può nuocere all'istante; piuttosto, il ritardo, non essendo dipeso dalla amministrazione convenuta, non comporta la corresponsione di interessi.
<>
Valori minimi. Infatti, la parte attrice non è riuscita a provare attività
diverse, rispetto a quelle più semplici del difensore. Naturalmente, non è
escluso che l'appellante abbia anche svolto attività più complesse;
pagina 4 di 6 semplicemente, non le ha provate. Il che impone una decisa compressione,
rispetto a quanto richiesto.
Compenso avvocati pari ad euro 1.000,00
Spese generali euro 150, 00
Totale prima della riduzione per gratuito patrocinio euro 1.150,00
Compenso con la riduzione di un terzo euro 766,66, finale su cui
aggiungere i carichi previdenziali e fiscali di legge
Spese di questo procedimento
Come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12870/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea.
2. LIQUIDA all'avvocato la somma di euro Parte_1
766,66, oltre IVA e Cassa se ed in quanto dovute sulla base del regime di competenza, fiscale e previdenziale. Con
riferimento alla difesa svolta in sede di processo penale di
primo grado a difesa del signor . CP_3
pagina 5 di 6 3. CONDANNA il qui convenuto a pagare le spese CP_1
di lite di questa fase, spese di lite che si liquidano in: euro
850,00 per compensi avvocato;
euro 127,50 per spese generali. Infine, IVA e Cassa se ed in quanto dovute sulla base del regime di competenza, fiscale e previdenziale.
4. SI PUBBLICHI
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1,
il giorno 25 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12870/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Parte_1
domiciliato in VIA UNGHERI 10 40012 CALDERARA DI RENOpresso il difensore avv. Parte_1
ATTORE/I
contro pagina 1 di 6 (C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
MINISTERO QUI CONVENUTO ED IN ISTATO DI CONTUMACIA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 20 marzo 2025; in tale udienza, la parte attrice non concludeva e, dunque, si deve ritenere che essa abbia concluso come in atto introduttivo. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Pertanto, anche se non ritrascritte, tali conclusioni sono qui richiamate e parte di questa sentenza.
Perveniva una istanza inammissibile ed irrituale, poiché tardiva, in data 24
marzo 2025; con la stessa parte attrice chiedeva la liquidazione delle spese di lite;
le spese di lite sono comunque da liquidare di ufficio, anche a prescindere da questa inammissibile istanza.
Parte convenuta, contumace, non ha concluso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di opposizione, proposta dall'avvocato Parte_1
Lo stesso si opponeva al decreto del 26 luglio 2024 numero 752 del 2023
dif, uff. e 2295 del 2012 del Tribunale R.G. DIB., con il quale veniva
Part rigettata la istanza di liquidazione;
liquidazione che lo stesso pagina 2 di 6 aveva richiesto, per una difesa di ufficio (in primo grado) del Pt_1
signor . CP_2
Affermava come il decreto avesse rigettato la istanza di liquidazione per la impossibilità di rinvenire i documenti, attestanti la presenza dell'avvocato nelle udienze ed in genere nel procedimento. In sede di opposizione, il
[...]
affermava come tale presenza potesse desumersi aliunde; in Pt_1
particolare, potesse desumersi dalla sentenza primo grado, nella quale il
[...]
era chiaramente indicato come difensore del signor . Pt_1 CP_2
Contumacia della parte convenuta.
La causa transitava a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La opposizione è fondata.
Non sono presenti verbali ed altri documenti, pur richiesti.
Vi è però un principio di prova, consistente nella agenda di studio del difensore;
si tratta, salvo errori, del documento 4. In tale agenda, il difensore, oggi opponente, annota udienze, anche relative a questo caso.
Va poi tenuto in considerazione che la sentenza di primo grado menziona il difensore nella intestazione e, dunque, salvo ad ipotizzare una nullità di procedura penale, il era il difensore. Si intende dire che non Parte_1
è possibile che vi sia stata una sentenza senza dibattimento e discussione,
pagina 3 di 6 pur in termini elementari;
né che la sentenza riporti un difensore diverso da quello di udienza.
Tale prova deve ritenersi decisiva. Si aggiunga che anche la sentenza di appello (1482 del 2017), pure prodotta, riporta il come Parte_1
difensore (non viene però in questa sede richiesta la liquidazione di tale fase di appello, liquidata altrove):
Vi sono poi stralci di corrispondenza con altro difensore, avvocato
Michelina Suriano, che confermano che era proprio l'avvocato oggi opponente a difendere l'imputato.
In questo contesto – quanto meno secondo la regola del “più probabile che non” – deve ritenersi che in effetti il sia stato difensore in Parte_1
tale processo.
Non nuoce al difensore la circostanza del tempo trascorso, con istanza negligentemente avvenuta ad alcuni anni di distanza anche dal passaggio in giudicato. Tale profilo non può nuocere all'istante; piuttosto, il ritardo, non essendo dipeso dalla amministrazione convenuta, non comporta la corresponsione di interessi.
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Valori minimi. Infatti, la parte attrice non è riuscita a provare attività
diverse, rispetto a quelle più semplici del difensore. Naturalmente, non è
escluso che l'appellante abbia anche svolto attività più complesse;
pagina 4 di 6 semplicemente, non le ha provate. Il che impone una decisa compressione,
rispetto a quanto richiesto.
Compenso avvocati pari ad euro 1.000,00
Spese generali euro 150, 00
Totale prima della riduzione per gratuito patrocinio euro 1.150,00
Compenso con la riduzione di un terzo euro 766,66, finale su cui
aggiungere i carichi previdenziali e fiscali di legge
Spese di questo procedimento
Come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero
12870/2024;
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea.
2. LIQUIDA all'avvocato la somma di euro Parte_1
766,66, oltre IVA e Cassa se ed in quanto dovute sulla base del regime di competenza, fiscale e previdenziale. Con
riferimento alla difesa svolta in sede di processo penale di
primo grado a difesa del signor . CP_3
pagina 5 di 6 3. CONDANNA il qui convenuto a pagare le spese CP_1
di lite di questa fase, spese di lite che si liquidano in: euro
850,00 per compensi avvocato;
euro 127,50 per spese generali. Infine, IVA e Cassa se ed in quanto dovute sulla base del regime di competenza, fiscale e previdenziale.
4. SI PUBBLICHI
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1,
il giorno 25 marzo 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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