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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/11/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9304/2021 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9304/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto,
vertente tra
, in proprio e quale titolare dell'omonima impresa individuale “MAT Parte_1
POINT di CABAZZINO MERISONIA”, elettivamente domiciliata in Cerignola, alla Via Basilicata n. 4, presso lo studio dell'Avv. Rosantonia Mennuni, dalla quale è rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Rosario Marino, giusta procura in calce al ricorso ex artt. 22 della legge n. 689/1981
e 6 del d.lgs. n. 150/2011, depositato telematicamente in data 9.07.2021,
- RICORRENTE -
contro
in persona del Dirigente pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso i propri Uffici in Bari, alla Via Demetrio Marin n. 3, rappresentata e difesa dal Dirigente dell'Ufficio ad interim e funzionario delegato, Dott. Marco Cutaia,
- RESISTENTE -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente da parte resistente per l'udienza di discussione del 6.11.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con ricorso depositato telematicamente in data 9.07.2021, , in proprio e quale Parte_1 titolare dell'omonima impresa individuale “MAT POINT di CABAZZINO MERISONIA”, proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Bari ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione e di confisca e distruzione n. 28822 prot. del 24.05.2021, (n. atto G5030016/ G5030017_2T6418CT predisposto in data
14.05.2021), notificata a mezzo di racc. a/r nr. 78516627008-9, consegnata alla opponente in data 9.06.2021, con la quale veniva disposta la confisca e la distruzione ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 689/1981
1 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G. dell'apparecchiatura indicata nel provvedimento, ovverosia n. 2 PC a libera navigazione e n. 1 apparecchiatura tipologia Bingo, in precedenza sequestrati giusto verbale di sequestro e contestazione dell'1.12.2016, e con la quale era stato ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa complessiva di €. 24.000,00, di cui €.
20.000,00 per la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012 (c.d.
Decreto Balduzzi), per aver installato e consentito l'uso di apparecchi e congegni da divertimento che, attraverso una connessione telematica, accedevano a piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari online, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, ed €. 4.000,00 per la violazione di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) T.U.L.P.S. e art. 110 comma 7 lett. A e C e norma sanzionatoria art. 110 comma 9 lett. c) T.U.L.P.S., considerata la presenza nell'esercizio di un apparecchio di tipo Bingo, irregolare nel funzionamento e privo di nulla osta.
In particolare, la ricorrente, nella sua qualità di titolare della predetta ditta individuale, con l'odierno ricorso, previa istanza di sospensione anche inaudita altera parte dell'ordinanza ingiunzione opposta, stante al sproporzione dell'importo ingiunto a fronte del reddito annuo percepito dalla ricorrente non superiore ad €.
11.097,00, deduceva, innanzitutto, l'assenza della prospettata violazione dell'art. 7, comma 3-quater del D.L.
158/2012, nonché l'errata qualificazione delle apparecchiature, atteso che i PC sequestrasti e presenti al momento dell'ispezione erano normali dispositivi informatici privi di lettori di smart card, privi di lettori di banconote, privi di software preimpostati per il gioco, e non erano assimilabili ai totem vietati dalla normativa.
Inoltre deduceva la carente attività di accertamento svolta dagli agenti dell' resistente i quali pur CP_1 avendo rilevato due clienti davanti a PC connessi al sito Mondosportbet, non avevano verificato e accertato se gli avventori stessero effettivamente giocando con denaro reale, nonché non era stato accertato l'uso di conti di gioco riconducibili alla ricorrente, mancando peraltro riscontri oggettivi (es. cronologia, saldo, identità del giocatore); richiamava, pertanto, l'interpretazione restrittiva della norma sanzionatoria contestata dall' CP_1 resistente la quale si riferisce a dispositivi che consentano il gioco, non a quelli che permettano la semplice navigazione, richiamando la circolare ADM n. 19453/2014 e la relazione tecnica di cui alla legge n. 208/2015, dovendo intendersi il divieto riferito ai soli totem autosufficienti, non ai PC generici: deduceva, dunque, la violazione del principio di tassatività che sarebbe stato perpetrato dall' resistente con l'ordinanza posta CP_1 impugnata, dovendo ritenersi la condotta sanzionata soltanto quella commissiva (messa a disposizione di apparecchiature idonee), non già quella omissiva (non impedire l'uso improprio da parte del cliente) come contestata nel caos di specie.
Infine, con riguardo alla contestazione della seconda sanzione di cui alla violazione dell'art. 110 TULPS, la difesa della ricorrente deduceva che l'apparecchio Bingo “Continental Lucky” rinvenuto dagli agenti al momento dell'ispezione risultava spento e non utilizzato, e non era stato svolto nessun accertamento sul funzionamento o sulle caratteristiche tecniche della predetta apparecchiatura.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.10.2021, si costituiva nel presente giudizio l' la quale deduceva l'infondatezza del Controparte_1 ricorso, in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto con conferma dell'ordinanza ingiunzione, e con vittoria delle spese di giudizio.
2 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G. Con decreto del 5.08.2021 veniva disposta inaudita altera parte ex art. 5 del d.lgs. n. 150/2011 la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, successivamente confermata con ordinanza del 21.04.2022, sicché la causa, istruita mediante produzione documentale, dopo una serie di rinvii disposti in ragione del gravoso carico del ruolo, è stata successivamente rinviata per la discussione orale all'odierna udienza del 6.11.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, ove all'esito del deposito delle note scritte è stata decisa da questo Giudice mediante deposito nel fascicolo telematico della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs.
n. 150/2011 e 420-429 c.p.c..
Ritiene il Tribunale che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere relativamente alla contestazione inerente la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012
(c.d. Decreto Balduzzi), essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del
10.07.2025 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa di €. 20.000,00 per la violazione dell'art. 7, comma 3-quater, del D.L. n. 158 del 2012, come convertito.
Ed invero, l' resistente nelle note scritte depositate telematicamente in data 1.09.2025, ha CP_1 rappresentato di aver provveduto in conformità alla suddetta pronuncia della Corte Costituzionale n. 104/2025 ad emettere provvedimento in autotutela di annullamento d'ufficio parziale n. 483 del 29.08.2025 dell'ordinanza ingiunzione n. 28822 prot. del 24.05.2021, assunto al prot. 51478 del 1.09.2025, ed allegato alle predetta note scritte, in tal modo manifestando la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio relativamente a detta sanzione e chiedendo, pertanto, disporsi la compensazione delle spese di lite.
Ne consegue che, a fronte del suesposto parziale mutamento della situazione giuridica dedotta in giudizio in seguito agli esiti dell'annullamento parziale in autotutela dell'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione, disposto dalla opponente, deve ritenersi in parte sopravvenuta la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio relativamente alla contestazione per la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L.
n. 158/2012, convertito con L. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), come peraltro richiesto dal difensore di parte opposta nelle note scritte depositate telematicamente.
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie “atipica” di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, come nel caso di specie, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
La materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche di ufficio, quando sia accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 2000,
n. 5390; Cass. civ., sez. lav., 6 maggio 1998, n. 4583; Cass. civ., 21 aprile 1982, n. 2463); infatti, come è noto,
3 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G. l'interesse ad agire e l'interesse a contraddire ex art. 100 c.p.c. sono condizioni dell'azione che devono presentare i requisiti della concretezza e dell'attualità e dunque, a differenza dei presupposti processuali, devono sussistere al momento della pronuncia;
la loro esistenza deve essere accertata preliminarmente all'esame del merito e, se mancante, impone al giudice una pronuncia di mero rito.
Con riferimento, invece, alla contestazione relativa alla violazione di cui all'art. 110 comma 6 lett. a)
T.U.L.P.S. e art. 110 comma 7 lett. A e C, e norma sanzionatoria art. 110 comma 9 lett. c) T.U.L.P.S., stante la presenza nell'esercizio di un apparecchio di tipo Bingo, deve dirsi quanto segue.
In via preliminare, mette conto evidenziare che l'art. 110 co. 9 lett. c) TULPS sanziona chiunque distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 e 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, punendo il trasgressore con la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 4.000,00 per ciascun apparecchio.
Trattasi di cd. “illecito ostacolo” che mira, cioè, a reprimere condotte dirette anche soltanto a consentire l'utilizzo di apparecchiature o congegni non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni di legge, al fine
– tra l'altro – di contrastare prospettivamente la diffusione del gioco d'azzardo patologico.
Per la sussistenza dell'illecito amministrativo, dunque, non è necessario che l'apparecchiatura illecita venga effettivamente utilizzata dal giocatore, ma è sufficiente che la stessa sia funzionalmente destinata all'uso di potenziali avventori o frequentatori di esercizi commerciali, circoli od associazioni di qualunque specie.
Ebbene, nel caso de quo, parte ricorrente, con il motivo di ricorso relativo alla dedotta contestazione, sostiene che gli agenti ispettori abbiano ritenuto illecito l'apparecchio “Continental Lucky” rinvenuto, senza procedere a delle ulteriori verifiche tecniche necessarie;
ed invero, secondo l'odierno ricorrente, si trattava di apparecchio rientrante nella categoria AM4 e non classificabile quali “Bingo”, che risultava spento e non utilizzato da nessuno degli avventori ritrovati al momento della ispezione, senza che erano stati svolti ulteriori accertamenti tecnici sul funzionamento del detto apparecchio (così, nelle dichiarazioni rese ai funzionari nel corso delle operazioni di ispezione di cui al verbale di contestazione in atti).
Tale motivo è tuttavia manifestamente infondato.
Anzitutto, la giurisprudenza di legittimità sul punto ha ritenuto che “in materia di adempimenti connessi al funzionamento di apparecchi e congegni di intrattenimento da gioco, la mancata attivazione della procedura di blocco e di collocazione in magazzino delle apparecchiature non collegate alla rete telematica, giustifica la legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa dall' Parte_2
per violazione dell'art. 110, 9° co., lett. c), del r.d. 18.6.1931, n. 773 (t.u.l.p.s.). Dal verbale di
[...] accertamento, infatti, emergevano gli elementi in forza dei quali era stata accertata la potenzialità offensiva degli apparecchi: le schede di gioco, che consentivano l'uso contra legem degli stessi apparecchi, potevano essere inserite in qualsiasi momento dal gestore, e ciò configurava una detenzione rilevante ai fini della previsione contenuta nell'art. 110, coma 9, lett. c), TULPS che punisce la condotta di coloro che «consentono
l'uso» delle macchine non rispondenti alle prescrizioni di legge ed amministrative” (cfr. Cass. civ., ord. n.
23954/2020).
4 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G. Ad ogni modo, nel caso di specie i verbalizzanti attestavano, nel “verbale di sequestro e contestazione” che il suddetto apparecchio “non appartenente ad alcuna tipologia di gioco lecito. Tale tipologia di apparecchio non risulta essere annoverabile tra gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del TULPS, tanto meno tra gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in quanto l'esito del gioco è determinato da un software presente all'interno del gioco che rende ininfluente l'abilità del giocatore (…) Si provvede a scattare delle fotografie dell'apparecchio, che era spento al momento dell'accesso, ma collegato alla rete elettrica e che dopo essere stato acceso dal titolare dell'esercizio risultava normalmente funzionante (vedi allegati)”, precisandosi, altresì, che “non è stato possibile aprire la cassettiera del Bingo, poiché la parte non disponeva delle chiavi per aprire il suddetto apparecchio” (cfr. verbale allegato al fascicolo di parte resistente).
Ne consegue che sulla scorta di quanto attestato dai verbalizzanti nel predetto verbale reso in esito all'ispezione, è stata effettuata anche la c.d. simulazione di giocata.
Orbene, sul punto, deve rilevarsi che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce, come noto, un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. Cass. civ., n. 11698/2004); grava, dunque, sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa.
Tra l'altro, “nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (in tal senso, cfr. Cass. civ., 14.02.2013, n. 3705; Cass. civ., 2.02.2011, n. 2434; nonché
Cass. S.U., 24.07.2009, n. 17355).
In altri termini, nel giudizio ordinario le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione Pubblica e dal soggetto sanzionato, con l'effetto che grava sulla prima l'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza dei fatti costitutivi dell'illecito amministrativo e, quindi, la responsabilità dell'opponente, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare gli eventuali fatti impeditivi o estintivi (cfr. Trib. Modena, 05.03.2013, n. 347; Cass. civ., n. 3837/2001; Cass. civ., n. 20930/2009).
5 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G. Orbene, tale onere della prova risulta ampiamente assolto nel caso di specie, atteso che, come detto, nel verbale delle operazioni eseguite dai funzionari accertatori, si evince che l'apparecchio in esame, pur spento al momento dell'accertamento era comunque collegato alla rete elettrica ed acceso dagli ispettori risultava regolarmente funzionante;
inoltre, il ridetto verbale è corredato da foto dell'apparecchio in questione, che risulta collegato alla rete elettrica ed acceso e, pertanto, liberamente utilizzabile da qualsiasi avventore, e non semplicemente facente parte dell'arredamento.
Ne consegue che, in parte qua, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, confermata parzialmente l'ordinanza-ingiunzione n. 28822 prot. del 24.05.2021, (n. G5030016/ G5030017_2T6418CT).
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, deve ritenersi che il sopravvenuto parziale mutamento della situazione giuridica dedotta in giudizio in relazione alla sopraggiunta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 7, comma 3-quater del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e dell'art. 1, comma 923, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025, unitamente alla circostanza per cui l' si è costituita nel presente giudizio a mezzo di Controparte_1 proprio funzionario ex art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n.
11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), consentono di ritenere sussistenti le
“gravi ed eccezionali ragioni” per compensare integralmente le spese di giudizio ai sensi dell'art. 92 co. 2
c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'articolo 92 del c.p.c. nel testo modificato dall'articolo 13, comma 1, Dl 12 settembre
2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (cfr., ex multis, da Cass. civ., sez. 6-3, ord. 16.03.2016, n. 5267, secondo cui «Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dall'art. 45, comma 11, della l. n. 69 del
2009, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per "gravi ed eccezionali ragioni", tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finché la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l'abbia pronunciata»; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 29.11.2016, n. 24234, in cui la S.C. ha ribadito la sussistenza di “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare le spese processuali “in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell'Unione Europea intervenute, dopo l'inizio del giudizio, sulla materia”; Cass. civ., sez. 6-3, ord. 15.05.2018, n. 11815; Cass. civ., sez. 6-2, ord. 22.04.2022, n. 12928).
6 Dott. Luca Sforza
n. 9304/2021 R.G.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da , in proprio e quale titolare dell'omonima impresa Parte_1 individuale “MAT POINT di CABAZZINO MERISONIA”, avverso l'ordinanza ingiunzione e di confisca e distruzione n. 28822 prot. del 24.05.2021, (n. atto G5030016/ G5030017_2T6418CT predisposto in data
14.05.2021), emessa dal Dirigente dell'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, Basilicata e Molise, e notificata al ricorrente in data 9.06.2021, dall' nella causa civile di primo Controparte_1 grado iscritta al n. R.G. 9304/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere relativamente alla contestazione inerente la violazione dell'art. 7 comma 3-quater D.L. n. 158/2012, convertito con L. 189/2012 (c.d. Decreto
Balduzzi), essendo nelle more intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del
10.07.2025, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del citato art. 7, co. 3-quater D.L. n. 158/2012,
e stante il sopravvenuto annullamento d'ufficio parziale dell'ordinanza impugnata di cui all'Atto n.
482 del 29.08.2025;
2) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma nel resto l'ordinanza ingiunzione impugnata relativamente alla contestazione per la violazione di cui all'art. 110 comma 6 lett. a) e art. 110 comma 7 Parte_3 lett. A e C, e norma sanzionatoria art. 110 comma 9 lett. c) T.U.L.P.S.;
3) compensa integralmente tra le parti, per le ragioni indicate in motivazione, le spese processuali.
Così deciso in Bari, il 6.11.2025.
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del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
7 Dott. Luca Sforza