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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/02/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2700/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FIACCHI ALESSIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LENZI ILARIA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Castiglione della Pescaia
(GR) in data 01/08/1982 con la signora rilevando che dalla Controparte_1 loro unione non nascevano figli, riscontrando la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi (comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di
Grosseto il 13.1.2021) ed evidenziando infine la propria attuale gravosa condizione economica, con ricorso depositato in data 9/10/2023 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio. Il ricorrente concludeva per sentir “[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
1 Castiglione della Pescaia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
Si costituiva in causa la signora la quale, nulla Controparte_1 opponendo in relazione alla richiesta di divorzio, contestava che le allegate circostanze dedotte nel ricorso potessero incidere sull'assegno già concordato in sede di separazione consensuale. La resistente chiedeva dunque sentirsi:
“[…] pronunci lo scioglimento del matrimonio religioso celebrato tra la stessa comparente ed il signor in Castiglione della Pescaia il 1/08/1982 , Parte_1 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile di quel
Comune con la previsione in favore della signora sussistendone i Controparte_1 presupposti di legge, di un assegno divorzile di importo pari al contributo di mantenimento sinora corrispostole dal signor attualmente pari ad Parte_1
Euro 345,00 con la rivalutazione ISTAT nel frattempo intervenuta. Con vittoria di spese e competenze”.
Nelle more dell'udienza di comparizione, i procuratori davano atto dell'accordo transattivo trovato dalle parti (documentato con la scrittura sottoscritta) e chiedevano la trattazione solo cartolare dell'udienza al fine di rassegnare conclusioni congiunte. In data 22.2.2024, trattata l'udienza in forma solo cartolare, i procuratori concludevano dunque in conformità. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (il
13.1.2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 22.2.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse anche in
2 mancanza di figli nati dal matrimonio. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castiglione della Pescaia (GR) il 01/08/1982 tra il signor e Parte_1 la Sig.ra ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza Controparte_1 nel Registro di Stato Civile di quel Comune (atto n. 62 parte II Serie A anno
1982);
2) il signor corrisponderà alla signora un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile di € 270,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale;
Org_1
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/02/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2700/2023 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FIACCHI ALESSIO e dell'avv.
RICORRENTE contro
(C.F.: , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. LENZI ILARIA e dell'avv.
RESISTENTE
con OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Con l'intervento del P.M.- Sede
Premettendo il matrimonio concordatario contratto a Castiglione della Pescaia
(GR) in data 01/08/1982 con la signora rilevando che dalla Controparte_1 loro unione non nascevano figli, riscontrando la separazione consensuale intervenuta tra i coniugi (comparsi innanzi al Presidente del Tribunale di
Grosseto il 13.1.2021) ed evidenziando infine la propria attuale gravosa condizione economica, con ricorso depositato in data 9/10/2023 e poi ritualmente notificato il signor evocava in causa Parte_1 [...] per sentir pronunciare la cessazione degli effetti civili del CP_1 matrimonio. Il ricorrente concludeva per sentir “[…] dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il Sig. e la Sig.ra Parte_1 [...]
di cui sopra, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CP_1
1 Castiglione della Pescaia, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
Si costituiva in causa la signora la quale, nulla Controparte_1 opponendo in relazione alla richiesta di divorzio, contestava che le allegate circostanze dedotte nel ricorso potessero incidere sull'assegno già concordato in sede di separazione consensuale. La resistente chiedeva dunque sentirsi:
“[…] pronunci lo scioglimento del matrimonio religioso celebrato tra la stessa comparente ed il signor in Castiglione della Pescaia il 1/08/1982 , Parte_1 ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza nel Registro di Stato Civile di quel
Comune con la previsione in favore della signora sussistendone i Controparte_1 presupposti di legge, di un assegno divorzile di importo pari al contributo di mantenimento sinora corrispostole dal signor attualmente pari ad Parte_1
Euro 345,00 con la rivalutazione ISTAT nel frattempo intervenuta. Con vittoria di spese e competenze”.
Nelle more dell'udienza di comparizione, i procuratori davano atto dell'accordo transattivo trovato dalle parti (documentato con la scrittura sottoscritta) e chiedevano la trattazione solo cartolare dell'udienza al fine di rassegnare conclusioni congiunte. In data 22.2.2024, trattata l'udienza in forma solo cartolare, i procuratori concludevano dunque in conformità. La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione.
2. La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria.
Va innanzitutto osservato che ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B della legge 01.12.1970 n. 898 come modificati dalla Legge 74/87, essendo trascorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (il
13.1.2021) senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente non essendo stata eccepita da alcuno di essi l'interruzione della separazione. Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto nel processo.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 22.2.2024 possono essere accolte, rispondendo le stesse agli interessi delle stesse anche in
2 mancanza di figli nati dal matrimonio. Le condizioni stesse sono riportate in dispositivo.
3. Le spese di lite vanno compensate tra le parti come da concordi conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Castiglione della Pescaia (GR) il 01/08/1982 tra il signor e Parte_1 la Sig.ra ordinando la trascrizione dell'emananda sentenza Controparte_1 nel Registro di Stato Civile di quel Comune (atto n. 62 parte II Serie A anno
1982);
2) il signor corrisponderà alla signora un Parte_1 Controparte_1 assegno divorzile di € 270,00 mensili, soggetto a rivalutazione annuale;
Org_1
3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 22/02/2024.
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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