Art. 6.
L'indennita' di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 , e con legge 7 luglio 1948, n. 1093 , e' soppressa.
L'importo dell'indennita' di caropane di cui al comma precedente e' conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno ad personam aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.
Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali e' aggiunto ed e' comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.
L'indennita' di caropane ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, concessa con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770 , e con legge 7 luglio 1948, n. 1093 , e' soppressa.
L'importo dell'indennita' di caropane di cui al comma precedente e' conservato solamente agli attuali beneficiari a titolo di assegno ad personam aggiuntivo delle rendite o delle relative quote integrative.
Tale assegno cessa col cessare delle rendite o delle quote integrative alle quali e' aggiunto ed e' comunque riassorbibile in futuri miglioramenti.