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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2860/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 11.30 innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Roberta Plemone in sostituzione dell'avv. Claudia Nanni. per parte opposta l'avv. Marco Recchino.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita i difensori alla discussione.
l'avv. Plemone richiama il contenuto del ricorso in opposizione, rilevando come anche i crediti preduducibili debba essere soggetti a verifica in sede di stato passivo;
del pari il giudice dello sfratto non avrebbe emesso la convalida se controparte si fosse attenuta agli accordi e la notifica dell'atto di precetto ha lasciato intendere la volontà di procedere;
a ciò si aggiunga come il commissario liquidatore non intende contestare in sede amministrativa, previo deposito di istanza di insinuazione, gli importi dei canoni, non riconoscendo le spese del giudizio monitorio.
l'avv. Recchino richiama la comparsa e rileva come il commissario liquidatore non ha inteso risolvere il contratto e restituire il bene, e questa è la ragione per la quale è stato introdotto il giudizio monitorio;
il rilascio è avvenuto solo il 13.09.2024 mediante invio delle chiavi, con udienza fissata al 16.09.2024; l'avv. Recchino rileva come il GOP abbia prospettato che l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. presuppone la convalida;
in ogni caso la medesima non è stata mai notificata;
insiste nelle conclusioni rassegnate e le argomentazione già spese, ribadisce che se il credito è contestato è necessaria la formazione di un titolo.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Il giudice successivamente alle ore 13.05, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2860 del R.G. dell'anno 2024, decisa con lettura del dispositivo in udienza e vertente tra con sede legale in Torino, Via Vibò n. 28 (c.f. Parte_1
), in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Nanni;
C.F._1
- opponente -
e con sede legale in Druento (Torino), viale Medici del Vascello Controparte_2
18/A, codice fiscale e partita I.V.A. , in persona dell'amministratore P.IVA_2 delegato rag. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Recchino;
Controparte_3
- opposta
OGGETTO: contratto di locazione;
pagamento dei canoni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso formulato ex art. 644 c.p.c., unitamente all'azione di convalida di sfratto per morosità, la società premettendo di aver concesso in locazione con Controparte_2
contratto del stipulato in data 27 ottobre 2018 il compendio immobiliare sito in
Cafasse e catastalmente censito al Foglio 7, particella 557, subalterni 2 - 3 - 9 - 10), e di
2 vantare un credito della somma di € 16.266,00 per canoni dal mese di luglio 2023 sino al mese di agosto 2024, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma suddetta oltre interessi moratori.
In data 17.09.2024 il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 958/2024 per il pagamento della somma richiesta.
Con ricorso tempestivamente depositato, la Controparte_4
ha proposto opposizione, eccependo da un lato
[...]
l'improponibilità della domanda, assumendo come la medesima avrebbe dovuto essere formulata avanti gli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa e, dall'altro, eccependo nel merito l'avvenuta rinuncia al credito al momento del rilascio dell'immobile.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale., è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
****
L'opposizione deve essere accolta.
È processualmente pacifico come la società opposta abbia agito in via monitoria per richiedere il pagamento dei canoni di locazione correlati al contratto stipulato tra le parti in data 28.10.2018.
È parimenti documentato che la società opponente sia stato oggetto di procedura di liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 15.06.2023 e che i canoni posti a fondamento dell'azione monitoria sia tutti successivi alla apertura della procedura concorsuale (luglio 2023-agosto 2024).
Ciò posto, la domanda non avrebbe potuto essere formulata in sede ordinaria atteso che tutti i crediti, ivi compresi quelli prededucibili, sono tutelabili esclusivamente in sede fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente univoco e costante che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (ossia i crediti così definiti da una specifica
3 disposizione di legge ovvero «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui» alla legge fallimentare del 1942 e succ. mod.) sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 legge fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della previsione dell'art. 111 - bis LE', in materia di fallimento.
Infatti, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è espressamente arricchita - nella sede fallimentare - dalla previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111-bis, 4 °co., LF), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono - comunque - suggello con un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» LE'). LF), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono - comunque -. suggello con un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» L.F. (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16844 del 13/08/2015; cfr. in senso conforme Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013 “nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201
(che rinvia sia all'art. 52, regolante il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia all'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali), 207 e 209 legge fall.; pertanto, anche i crediti prededucibili non possono farsi valere in via ordinaria mediante azioni di condanna o di accertamento, a quella prodromico, atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo, e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori, e, perciò, anche di
4 coloro la cui pretesa trovi titolo nell'amministrazione della procedura, cui è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, in qualità di crediti prededucibili ex art. 111 legge fall”; in senso conforme Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001).
La questione che, di contro, è stata sovente affrontata in giurisprudenza e che indirettamente conferma quanto sopra osservato, attiene al momento nel quale la domanda di insinuazione debba essere presentata.
La Suprema Corte, in proposito nel confermare che la domanda debba essere presentata in ogni caso in fallimentare, ha precisato che l'insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., tuttavia tale insinuazione incontra un limite temporale, da individuarsi nel termine di un anno - come espressione dell'attuale sistema vigente nella materia concorsuale - decorrente dal momento in cui l'immobile è stato riconsegnato all'avente diritto, perché quest'ultimo non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l'ammontare complessivo in vista dell'unica domanda di partecipazione al concorso (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 34730 del 16/11/2021; Cass. sez. 1, sentenza n. 3872 del 17.02.2020).
Diversamente da quanto prospettato dalla parte opposta, dunque, non sussiste nemmeno in astratto alcuna ipotesi di carenza di tutela per la società che concede in locazione il bene, con riguardo alle spese in prededuzione per canoni successivi alla apertura della procedura fallimentare, essendo esclusivamente diversa la modalità di proposizione dell'istanza di pagamento delle somme maturate in prededuzione.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e contestualmente la domanda spiegata in via monitoria e riproposta nelle conclusioni rassegnate in questa sede deve essere dichiarata improponibile.
5 La peculiare natura del procedimento e la sostanziale assenza di contestazione della debenza delle somme oggetto del ricorso monitorio, confermato anche in udienza dalla parte opponente stessa, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2860/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 c.p.c. così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 958/2024 pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data
17.09.2024 e dichiara improponibile l'azione monitoria spiegata dalla parte opposta;
compensa integralmente le spese di lite.
Ivrea, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
6
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
VERBALE DELLA CAUSA
Oggi 22 gennaio 2025 alle ore 11.30 innanzi al dott. Augusto Salustri, sono comparsi: per parte opponente l'avv. Roberta Plemone in sostituzione dell'avv. Claudia Nanni. per parte opposta l'avv. Marco Recchino.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione invita i difensori alla discussione.
l'avv. Plemone richiama il contenuto del ricorso in opposizione, rilevando come anche i crediti preduducibili debba essere soggetti a verifica in sede di stato passivo;
del pari il giudice dello sfratto non avrebbe emesso la convalida se controparte si fosse attenuta agli accordi e la notifica dell'atto di precetto ha lasciato intendere la volontà di procedere;
a ciò si aggiunga come il commissario liquidatore non intende contestare in sede amministrativa, previo deposito di istanza di insinuazione, gli importi dei canoni, non riconoscendo le spese del giudizio monitorio.
l'avv. Recchino richiama la comparsa e rileva come il commissario liquidatore non ha inteso risolvere il contratto e restituire il bene, e questa è la ragione per la quale è stato introdotto il giudizio monitorio;
il rilascio è avvenuto solo il 13.09.2024 mediante invio delle chiavi, con udienza fissata al 16.09.2024; l'avv. Recchino rileva come il GOP abbia prospettato che l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 664 c.p.c. presuppone la convalida;
in ogni caso la medesima non è stata mai notificata;
insiste nelle conclusioni rassegnate e le argomentazione già spese, ribadisce che se il credito è contestato è necessaria la formazione di un titolo.
Il Giudice, essendo impegnato nella trattazione di altri procedimenti rinvia la camera di consiglio al termine dell'udienza.
Il giudice successivamente alle ore 13.05, in assenza delle parti – le quali sono state autorizzate ad allontanarsi, concordando sulla pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa in cancelleria all'esito della camera di consiglio – decide la causa e pronuncia la seguente sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c. da considerarsi parte integrante del verbale di udienza.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA in persona del Giudice Unico dott. Augusto Salustri ha emesso la seguente
SENTENZA
(art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2860 del R.G. dell'anno 2024, decisa con lettura del dispositivo in udienza e vertente tra con sede legale in Torino, Via Vibò n. 28 (c.f. Parte_1
), in persona del suo Commissario Liquidatore Avv. (c.f. P.IVA_1 Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Nanni;
C.F._1
- opponente -
e con sede legale in Druento (Torino), viale Medici del Vascello Controparte_2
18/A, codice fiscale e partita I.V.A. , in persona dell'amministratore P.IVA_2 delegato rag. rappresentata e difesa dall'avv. Marco Recchino;
Controparte_3
- opposta
OGGETTO: contratto di locazione;
pagamento dei canoni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da verbale in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso formulato ex art. 644 c.p.c., unitamente all'azione di convalida di sfratto per morosità, la società premettendo di aver concesso in locazione con Controparte_2
contratto del stipulato in data 27 ottobre 2018 il compendio immobiliare sito in
Cafasse e catastalmente censito al Foglio 7, particella 557, subalterni 2 - 3 - 9 - 10), e di
2 vantare un credito della somma di € 16.266,00 per canoni dal mese di luglio 2023 sino al mese di agosto 2024, ha chiesto al Tribunale di Ivrea di ingiungere il pagamento della somma suddetta oltre interessi moratori.
In data 17.09.2024 il Tribunale ha emesso il decreto ingiuntivo n. 958/2024 per il pagamento della somma richiesta.
Con ricorso tempestivamente depositato, la Controparte_4
ha proposto opposizione, eccependo da un lato
[...]
l'improponibilità della domanda, assumendo come la medesima avrebbe dovuto essere formulata avanti gli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa e, dall'altro, eccependo nel merito l'avvenuta rinuncia al credito al momento del rilascio dell'immobile.
La causa, istruita mediante acquisizione documentale., è stata decisa nelle forme dell'art. 429 c.p.c.
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L'opposizione deve essere accolta.
È processualmente pacifico come la società opposta abbia agito in via monitoria per richiedere il pagamento dei canoni di locazione correlati al contratto stipulato tra le parti in data 28.10.2018.
È parimenti documentato che la società opponente sia stato oggetto di procedura di liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 15.06.2023 e che i canoni posti a fondamento dell'azione monitoria sia tutti successivi alla apertura della procedura concorsuale (luglio 2023-agosto 2024).
Ciò posto, la domanda non avrebbe potuto essere formulata in sede ordinaria atteso che tutti i crediti, ivi compresi quelli prededucibili, sono tutelabili esclusivamente in sede fallimentare.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato con orientamento assolutamente univoco e costante che nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito, compresi quelli prededucibili (ossia i crediti così definiti da una specifica
3 disposizione di legge ovvero «sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui» alla legge fallimentare del 1942 e succ. mod.) sono tutelabili in via dichiarativa, esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201, 207 e 209 legge fall., atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo (appartenente al complesso della P.A.) delle domande di accertamento del passivo e, perciò, anche di quelle di coloro che accampino un titolo di credito prededucibile, senza che tale quadro possa ritenersi mutato alla luce della previsione dell'art. 111 - bis LE', in materia di fallimento.
Infatti, la disciplina processuale relativa all'accertamento dei crediti prededucibili (ed alla loro tutela dichiarativa), è espressamente arricchita - nella sede fallimentare - dalla previsione dell'eccezionale esclusione dall'accertamento del passivo delle posizioni di credito prededucibile non contestate, ma il cui pagamento deve essere autorizzato (ai sensi dell'art. 111-bis, 4 °co., LF), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono - comunque - suggello con un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» LE'). LF), e di quelle sorte a titolo di compenso a favore degli incaricati della procedura, che ricevono - comunque -. suggello con un provvedimento di liquidazione da parte del giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 LF (e se «contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'art. 26» L.F. (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 16844 del 13/08/2015; cfr. in senso conforme Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 339 del 09/01/2013 “nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti i diritti di credito sono tutelabili esclusivamente nelle forme di cui agli artt. 201
(che rinvia sia all'art. 52, regolante il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, sia all'art. 51, che sancisce il divieto di azioni esecutive singolari sui beni compresi nel fallimento, senza distinguere tra creditori della massa e concorsuali), 207 e 209 legge fall.; pertanto, anche i crediti prededucibili non possono farsi valere in via ordinaria mediante azioni di condanna o di accertamento, a quella prodromico, atteso che la previsione di un'unica sede concorsuale comporta la necessaria concentrazione presso un solo organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento del passivo, e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso di tutti i creditori, e, perciò, anche di
4 coloro la cui pretesa trovi titolo nell'amministrazione della procedura, cui è assegnato il primo posto nell'ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, in qualità di crediti prededucibili ex art. 111 legge fall”; in senso conforme Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 553 del 17/01/2001).
La questione che, di contro, è stata sovente affrontata in giurisprudenza e che indirettamente conferma quanto sopra osservato, attiene al momento nel quale la domanda di insinuazione debba essere presentata.
La Suprema Corte, in proposito nel confermare che la domanda debba essere presentata in ogni caso in fallimentare, ha precisato che l'insinuazione al passivo dei crediti vantati dal locatore nel corso della procedura fallimentare non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 101, commi 1 e 4, l.fall., tuttavia tale insinuazione incontra un limite temporale, da individuarsi nel termine di un anno - come espressione dell'attuale sistema vigente nella materia concorsuale - decorrente dal momento in cui l'immobile è stato riconsegnato all'avente diritto, perché quest'ultimo non è tenuto ad insinuare il proprio credito in via frazionata mano a mano che questo maturi, potendo attendere il momento della restituzione del bene, così da determinarne con certezza l'ammontare complessivo in vista dell'unica domanda di partecipazione al concorso (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 34730 del 16/11/2021; Cass. sez. 1, sentenza n. 3872 del 17.02.2020).
Diversamente da quanto prospettato dalla parte opposta, dunque, non sussiste nemmeno in astratto alcuna ipotesi di carenza di tutela per la società che concede in locazione il bene, con riguardo alle spese in prededuzione per canoni successivi alla apertura della procedura fallimentare, essendo esclusivamente diversa la modalità di proposizione dell'istanza di pagamento delle somme maturate in prededuzione.
In conclusione, dunque, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e contestualmente la domanda spiegata in via monitoria e riproposta nelle conclusioni rassegnate in questa sede deve essere dichiarata improponibile.
5 La peculiare natura del procedimento e la sostanziale assenza di contestazione della debenza delle somme oggetto del ricorso monitorio, confermato anche in udienza dalla parte opponente stessa, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2860/2024 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, visto l'art. 429 c.p.c. così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n. 958/2024 pronunciato dal Tribunale di Ivrea in data
17.09.2024 e dichiara improponibile l'azione monitoria spiegata dalla parte opposta;
compensa integralmente le spese di lite.
Ivrea, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Augusto Salustri
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