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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/06/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Rizzo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 con l'Avv. G.P. Torcicollo giusta procura in atti
APPELLATE
1 , CP_14 CP_15
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 378/2023, pubblicata il
17 gennaio 2023 e notificata il 21 gennaio 2023.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
e esponevano: CP_14 CP_15
- erano dipendenti di con qualifica d'insegnante di religione cattolica, assunte Parte_1 con contratto a tempo indeterminato dopo aver lavorato nello stesso profilo professionale con contratti a tempo determinato nei periodi specificati per ciascuna di esse;
- durante i rapporti di lavoro a tempo determinato erano state escluse dal partecipare alle PE- progressioni economiche orizzontali, riservate dall'amministrazione datrice di lavoro ai soli dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- erano state poi immesse in ruolo nei predetti profili senza veder computata l'anzianità maturata nei periodi di impiego pre -ruolo (se non in minima parte per alcune di loro);
- una volta assunte in ruolo, erano state inquadrate nel livello iniziale della categoria di riferimento, vedendo applicate le PE (nel regime introdotto il 31 marzo 1999) solo relativamente all'anzianità maturata nel servizio di ruolo, senza computo integrale dell'anzianità pregressa di lavoro.
Lamentavano l'illegittimità della condotta datoriale sotto plurimi profili e pertanto chiedevano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:
IN VIA PRINCIPALE: accertare il maturarsi in favore delle ricorrenti dell'anzianità di servizio nel livello fin dal primo incarico da ciascuna assunto a tempo determinato quale
2 indicato nel ricorso, ai fini del diritto alla partecipazione, nel corso dello svolgimento dei rapporti a tempo determinato, alle 'progressioni economiche orizzontali' (c.d. 'PE'), e per
l'effetto:
a-1) il diritto di , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, a partecipare alle suddette progressioni economiche: quella per C2 Controparte_13 dal 31.12.2010, quella per C3 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 30.06.2015;
a-2) il diritto di , , CP_14 Controparte_6 Controparte_7
, a partecipare alla progressione economi a per C2 dal Controparte_8
31.12.2010, conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.06.2015;
a-3) il diritto di , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
a partecipare alla progressione economica per C2 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 01.10.2017 (o 01.02.2018); condannare ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti Parte_1 come indicato sopra ai numeri a -1), a -2), a -3), in particolare includendo:
b-1) le ricorrenti , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche per C2 dal Controparte_13
31.12.2010 e per C3 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 3 0.06.201 5 ;
b-2) le ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
, nella selezione ai fini della progressione CP_7 Controparte_8 economica per C2 dal 31.12.2010, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 30.06.2015;
b-3) le ricorrenti , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 nella selezione ai fini della progressione economica per C2 dal 01.10.2017 (o dal
01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive a decorrere dal 01.10.2017 (o
01.02.2018).
IN VIA SUBORDINATA:
3 condannare al risarcimento in favore delle ricorrenti dei danni economici Parte_1 subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive fra il livello economico C1 posseduto e il superiore livello C2 o C3 che sarebbe conseguito alle PE, in particolare liquidando:
1) al le ricorrenti , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, una somma pari alle differenze retributive fra C2 e C1 dal 30.06.2015 Controparte_13
e una somma pari alle differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018) fino all'attualità ;
2) alle ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
, una somma pari alle differenze retributive fra CP_7 Controparte_8
C2 e C1 dal 30.06.2015 fino all'attualità ;
3) alle ricorrenti , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 una somma pari alle differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018) fino all'attualità ;
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1
“1. Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad avere, nel periodo preruolo, incarichi annuali aventi durata di 12 mesi;
2. Accerta e dichiara la rilevanza degli incarichi preruolo ai fini dell'anzianità di servizio;
3. Accerta e dichiara pertanto la sussistenza in capo alle ricorrenti dei presupposti per la partecipazione, nel corso dello svolgimento dei rapporti a tempo determinato, alle
'progressioni economiche orizzontali'(c.d. 'PE'), e segnatamente: il diritto di CP_1
, , e a partecipare
[...] CP_3 CP_15 Controparte_13 alle suddette progressioni economiche: quella per C2 dal 31.12.2010, quella per C3 dal
01.10.2017 (o, quantomeno, dal 01.02.2018) e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal 30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
il diritto di , CP_14 [...]
, e a partecipare CP_6 Controparte_7 Controparte_8 alla progressione economica per C2 dal 31.12.2010 e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal
30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
il diritto di , CP_2
4 , Controparte_4 CP_5 Controparte_9 CP_10
, e a partecipare alla progressione
[...] CP_11 Controparte_12 economica per C2 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal 01.02.2018) e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal 30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
4. Condanna ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti Parte_1 come indicato sopra, in particolare, ammettendo: le ricorrenti , Controparte_1
, e alle selezioni ai fini delle CP_3 CP_15 Controparte_13 progressioni economiche per C2 dal 31.12.2010 e per C3 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal
01.02.2018); le ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
e alla selezione ai fini della progressione CP_7 Controparte_8 economica per C2 dal 31.12.2010; le ricorrenti , CP_2 CP_4
, , ,
[...] CP_5 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e alla selezione ai fini della progressione economica per C2
[...] Controparte_12 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal 01.02.2018);
5. Condanna infine a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, da distrarsi Parte_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi euro
19.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, contributo unificato, IVA, CPA”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- oggetto del presente giudizio è: -l'accertamento del diritto delle lavoratrici al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio svolto con contratti di lavoro a termine (e, prima ancora, l'accertamento del diritto al conferimento, anche ai fini della predetta anzianità e della decorrenza dei rapporti, d'incarichi annuali di dodici mesi); -l'accertamento del diritto delle ricorrenti, anche alla luce dell'anzianità di servizio così maturata, alla partecipazione alle PE -progressioni economiche orizzontali indette nel periodo in cui esse lavoravano con contratti a tempo determinato e nonostante l'esclusione dalla partecipazione prevista per il personale assunto con tali contratti;
- invece, non è richiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore per effetto del superamento delle predette PE, bensì unicamente il riconoscimento del diritto alla partecipazione (ora per allora) alle PE, nonché del diritto (per il caso di loro superamento) alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla diffida inoltrata a in data 30 giugno 2020, Parte_1 nonché alle differenze contributive;
5 - le ricorrenti sono insegnanti di religione cattolica e hanno lavorato in favore di
[...]
sulla base della nomina da parte del Vicariato di come previsto dall'art. 20- Pt_1 Pt_1 bis del Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia, di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 17 dicembre 1996 e ss. mm.; esse hanno svolto incarichi annuali inferiori ai dodici mesi in forza di contratti stipulati in via continuativa e con oggetto identico;
- tenuto conto di conformi principi affermati dalla Suprema Corte in tema, sussiste il diritto delle ricorrenti al conferimento di incarichi annuali aventi durata di dodici mesi ed è dunque sulla base di tale durata che va fissata la decorrenza effettiva di ciascun rapporto e calcolata
(per quanto di seguito meglio illustrato) l'anzianità di servizio di ciascuna di loro;
- circa la questione del conseguente mancato computo, da parte dell'amministrazione resistente, dell'anzianità maturata nei periodi lavorativi prestati con i contratti a termine, vanno richiamati il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, di matrice comunitaria, nonché la giurisprudenza eurounitaria e nazionale formatasi sulla fattispecie, con conseguente affermazione del diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della carriera considerando integralmente l'anzianità pre -ruolo, da calcolarsi tenendo conto dell'accertato loro diritto a ricevere incarichi di durata pari a dodici mesi ciascuno;
- le ricorrenti avevano diritto di partecipare alle PE indette dall'amministrazione datrice di lavoro nel 2010 e nel 2017, in quanto avevano i requisiti richiesti al fine, in specie i requisiti di anzianità, il titolo di studio e i titoli di merito, questi integrati dalla valutazione positiva ottenuta ogni anno dal dirigente sulla qualità della prestazione resa;
- per le ricorrenti del gruppo sub 1) e sub 2) va precisato che esse non erano in servizio alla data del bando PE 2017, ma per fatto dell'amministrazione, che, come chiarito, le avrebbe dovute assumere fin dal 1° settembre;
- l'accertamento sul requisito dell'anzianità non è soggetto a prescrizione, in quanto non si tratta di uno status, ma di un elemento costitutivo di specifici diritti;
- è invece soggetto a prescrizione il diritto alle differenze retributive da far valere in seguito al superamento delle PE, fermo restando che le ricorrenti l'hanno fatto valere con diffida del 30 giugno 2020 e la domanda è stata avanzata per il periodo successivo al 30 giugno
2015;
- non può essere pronunciata condanna di pagamento delle differenze retributive condizionata al superamento delle PE, trattandosi di irrituale condanna de futuro rimessa peraltro ad attività di accertamento spettante all'amministrazione resistente;
6 - quanto alla contribuzione, in difetto di migliore indicazione, si può pronunciare soltanto l'accertamento del diritto delle lavoratrici alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore “indeterminato complessità media”, delle fasi del giudizio e del numero dei ricorrenti.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 16 febbraio
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte per i motivi Parte_1 ivi articolati. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata affermazione della pretesa inesistenza di differenze apprezzabili nel rapporto di lavoro delle insegnanti di religione a tempo determinato rispetto alle docenti di ruolo ed erronea affermazione di difetto di prova sul punto da parte di nel giudizio Parte_1 di primo grado;
b) infondatezza delle motivazioni della sentenza, nella parte in cui ha basato il decisum mediante richiamo a pronunce della Suprema Corte di Cassazione erroneamente interpretate;
c) violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
d) erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
e) erronea pronuncia sulla condanna alle spese.
4. , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, e depositavano memoria di costituzione nel grado e
[...] Controparte_12 Controparte_13 resistevano all'appello, chiedendo in gradato subordine il rigetto dell'impugnazione ovvero l'accoglimento della domanda di condanna dell'odierna appellante al risarcimento danni per “perdita di chance”, nei termini formulati nelle conclusioni già rassegnate in primo grado.
5. e , ritualmente citate nel grado, non si costituivano e restavano CP_14 CP_15 contumaci.
6. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti che esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo e al secondo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, osserva questa Corte che con la sentenza n. 22726/2022 le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico,
7 che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria”.
Nella motivazione della sentenza è stato altresì chiarito: “…Può infatti ritenersi che, con specifico riguardo all'istituto del riconoscimento del servizio prestato ai fini della carriera, l'anzianità di servizio dell'insegnante a termine sia 'comparabile' all'anzianità di servizio dell'insegnante di ruolo
a prescindere dalla materia di insegnamento, e comunque anche se la materia di insegnamento sia la religione.
17. Anche con riguardo all'insegnamento della religione non sono riscontrabili in termini normativi
e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento;
e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (v. la già citata Cass. n. 31149/2019).
A tal fine priva di rilievo risulta anche l'intesa con l'ordinario diocesano, elemento esterno al rapporto, richiesta tanto per il docente a temine quanto per il docente di ruolo…”.
9. Tale autorevole arresto del Giudice di legittimità nega in radice la fondatezza delle difese svolte dall'appellante per sostenere l'esistenza di ragioni oggettive che, giusta i principi sovranazionali in materia di lavoro a termine, giustificherebbe un diverso trattamento della categoria degli insegnanti di religione rispetto agli altri docenti.
10. Di poi, l'appellante sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il diverso trattamento degli insegnati di religione a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili quanto all'accesso alle PE è pure giustificato dalla particolare natura di tale istituto, che ha matrice meritocratica e non risponde ad alcun automatismo di carriera, tanto che le procedure di progressione economica indette periodicamente da richiedono il possesso di vari requisiti, cui va Parte_1 attributi un punteggio, e tra di essi quello della “valutazione della prestazione” da parte del dirigente, sicché il riconoscimento in favore delle odierne appellate dell'anzianità maturata durate i periodi di
8 servizio a tempo determinato non sarebbe sufficiente a fondare il loro diritto a partecipare alle progressioni economiche, difettando gli altri requisiti indicati.
11. Nondimeno, questa doglianza è priva di efficacia emendativa, dacché non si confronta con specifica critica (art. 434 cpc) alla ratio decidendi sottesa dal Giudice di primo grado alla statuizione impugnata, che si fonda sull'accertata esistenza per ciascuna lavoratrice dei “requisiti di anzianità ”
(due anni di servizio nel livello economico in godimento), dei “titoli di studio” (diploma professionale o di maturità) e “di merito” (valutazioni positive ottenute ogni anno dal Dirigente sulla qualità della prestazione resa) necessari per partecipare alle selezioni ai fini della PE (v. pagg. 21 -23 sentenza).
12. In questo contesto si profila quindi ultroneo il richiamo, da parte dell'appellante, a precedenti di legittimità e di merito (anche di questa Corte di appello), che hanno pronunciato nel senso opposto a quello indicato, tenuto segnatamente conto che, in quelle controversie, non risulta accertato il possesso da parte dei lavoratori di tutti i requisiti richiesti per partecipare alle PE (e, in specie, quello della valutazione professionale).
13. È invece fondato il terzo motivo di appello.
Difatti, nelle conclusioni del ricorso originario le odierne appellate non hanno chiesto il riconoscimento postumo del diritto a incarichi annuali di dodici mesi nel periodo preruolo, viepiù considerato che, come è pacifico tra le parti, questo diritto è stato dalle stesse azionato in separato giudizio (v. verbale d'udienza del 2 ottobre 2024).
La statuizione del Tribunale, di accertamento di questo diritto, è dunque viziata di nullità, in quanto viola gli artt. 99 e 112 cpc.
Nel grado, pertanto, va pronunciata conforme declaratoria.
Resta ovviamente ferma la regolamentazione del rapporto tra i giudicati giusta l'art. 337 cpc.
14. Il quarto motivo di appello è infondato.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione dei diritti patrimoniali vantati dalle lavoratrici, rispetto ai quali l'anzianità pre -ruolo è elemento costitutivo, è stata utilmente interrotta dalle creditrici con la diffida del 30 giugno 2022.
15. L'appellante lamenta che si tratta di atto privo dell'effetto di costituzione in mora, in quanto si tratterebbe di richiesta generica e indeterminata, non essendo stato specificato da ciascuna lavoratrice quale fosse la PE cui riteneva di aver diritto di partecipare.
16. Tuttavia, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il
9 soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di
"pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
17. Ebbene, nella diffida in esame le lavoratrici hanno esposto in modo chiaro sia quali erano i diritti di cui si professavano creditrici, ivi compreso quello alla ricostruzione della carriera anche avuto riguardo alle PE, sia le ragioni che giustificavano la pretesa, sia le date d'immissioni in ruolo e i periodi di lavoro precario prestato in favore di elementi questi nella evidente Parte_1 disponibilità dell'ente debitore, il quale dunque era stato certamente messo in grado di determinare l'oggetto della prestazione di cui gli si richiedeva l'adempimento, agli inevitabili effetti dell'art. 2943 cc.
18. Il quinto motivo di appello è infondato.
19. In primo luogo, infatti, il Tribunale non ha violato l'art. 92 cpc, in quanto la compensazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del Giudice, come tale incoercibile, sicché il
Giudice è tenuto a motivarne l'esercizio e non anche il mancato esercizio.
20. In secondo luogo, l'appellante lamenta la violazione dei parametri ministeriali quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, ma con censura generica e priva di qualsiasi nesso critico con la statuizione impugnata.
Infatti, il Tribunale ha indicato lo scaglione di valore, sulla scorta del quale ha individuato gli oneri di lite (indeterminato, complessità media) e ha dato atto di aver considerato anche il numero dei ricorrenti. Ciò nonostante, non ha devoluto al grado l'errore in cui il Tribunale sarebbe Parte_1
-asseritamente- incorso nello scegliere e, poi, nell'avvalersi di tali criteri, precludendo così alla Corte qualsiasi intervento emendativo sulla statuizione in esame.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va accolto in parte e va dichiarata la nullità della statuizione sub 1) della sentenza impugnata, confermata nel resto.
22. Tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, connotato dalla soccombenza di rispetto alle questioni di merito e dall'accoglimento delle ragioni di appello in rito, le Parte_1 spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono regolate con conferma della statuizione del Tribunale sul punto e con compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di secondo grado.
PQM
10 In parziale accoglimento dell'appello:
Dichiara la nullità della statuizione sub 1) della sentenza impugnata e la conferma nel resto.
Conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 324/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Rizzo giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, , , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
, , , ,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 con l'Avv. G.P. Torcicollo giusta procura in atti
APPELLATE
1 , CP_14 CP_15
APPELLATE CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 378/2023, pubblicata il
17 gennaio 2023 e notificata il 21 gennaio 2023.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 414 cpc , , Controparte_1 CP_2 CP_3
, Controparte_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 Controparte_13
e esponevano: CP_14 CP_15
- erano dipendenti di con qualifica d'insegnante di religione cattolica, assunte Parte_1 con contratto a tempo indeterminato dopo aver lavorato nello stesso profilo professionale con contratti a tempo determinato nei periodi specificati per ciascuna di esse;
- durante i rapporti di lavoro a tempo determinato erano state escluse dal partecipare alle PE- progressioni economiche orizzontali, riservate dall'amministrazione datrice di lavoro ai soli dipendenti in servizio a tempo indeterminato;
- erano state poi immesse in ruolo nei predetti profili senza veder computata l'anzianità maturata nei periodi di impiego pre -ruolo (se non in minima parte per alcune di loro);
- una volta assunte in ruolo, erano state inquadrate nel livello iniziale della categoria di riferimento, vedendo applicate le PE (nel regime introdotto il 31 marzo 1999) solo relativamente all'anzianità maturata nel servizio di ruolo, senza computo integrale dell'anzianità pregressa di lavoro.
Lamentavano l'illegittimità della condotta datoriale sotto plurimi profili e pertanto chiedevano:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente ricorso:
IN VIA PRINCIPALE: accertare il maturarsi in favore delle ricorrenti dell'anzianità di servizio nel livello fin dal primo incarico da ciascuna assunto a tempo determinato quale
2 indicato nel ricorso, ai fini del diritto alla partecipazione, nel corso dello svolgimento dei rapporti a tempo determinato, alle 'progressioni economiche orizzontali' (c.d. 'PE'), e per
l'effetto:
a-1) il diritto di , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, a partecipare alle suddette progressioni economiche: quella per C2 Controparte_13 dal 31.12.2010, quella per C3 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento delle selezioni anzidette, a decorrere dal 30.06.2015;
a-2) il diritto di , , CP_14 Controparte_6 Controparte_7
, a partecipare alla progressione economi a per C2 dal Controparte_8
31.12.2010, conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 30.06.2015;
a-3) il diritto di , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12
a partecipare alla progressione economica per C2 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive e contributive, in caso di superamento della selezione anzidetta, a decorrere dal 01.10.2017 (o 01.02.2018); condannare ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti Parte_1 come indicato sopra ai numeri a -1), a -2), a -3), in particolare includendo:
b-1) le ricorrenti , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, nelle selezioni ai fini delle progressioni economiche per C2 dal Controparte_13
31.12.2010 e per C3 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018), fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 3 0.06.201 5 ;
b-2) le ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
, nella selezione ai fini della progressione CP_7 Controparte_8 economica per C2 dal 31.12.2010, fermo il limite delle differenze retributive maturate dalla data del 30.06.2015;
b-3) le ricorrenti , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 nella selezione ai fini della progressione economica per C2 dal 01.10.2017 (o dal
01.02.2018), conseguendo le relative differenze retributive a decorrere dal 01.10.2017 (o
01.02.2018).
IN VIA SUBORDINATA:
3 condannare al risarcimento in favore delle ricorrenti dei danni economici Parte_1 subiti per 'perdita di chance', pari alle differenze retributive fra il livello economico C1 posseduto e il superiore livello C2 o C3 che sarebbe conseguito alle PE, in particolare liquidando:
1) al le ricorrenti , , , Controparte_1 CP_3 CP_15
, una somma pari alle differenze retributive fra C2 e C1 dal 30.06.2015 Controparte_13
e una somma pari alle differenze retributive fra C3 e C1 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018) fino all'attualità ;
2) alle ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
, una somma pari alle differenze retributive fra CP_7 Controparte_8
C2 e C1 dal 30.06.2015 fino all'attualità ;
3) alle ricorrenti , , CP_2 Controparte_4 CP_5
, , , , Controparte_9 Controparte_10 CP_11 Controparte_12 una somma pari alle differenze retributive fra C2 e C1 dal 01.10.2017 (o 01.02.2018) fino all'attualità ;
Con vittoria delle spese e dei compensi di lite, oltre spese generali, iva, cpa e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale così decideva: Parte_1
“1. Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad avere, nel periodo preruolo, incarichi annuali aventi durata di 12 mesi;
2. Accerta e dichiara la rilevanza degli incarichi preruolo ai fini dell'anzianità di servizio;
3. Accerta e dichiara pertanto la sussistenza in capo alle ricorrenti dei presupposti per la partecipazione, nel corso dello svolgimento dei rapporti a tempo determinato, alle
'progressioni economiche orizzontali'(c.d. 'PE'), e segnatamente: il diritto di CP_1
, , e a partecipare
[...] CP_3 CP_15 Controparte_13 alle suddette progressioni economiche: quella per C2 dal 31.12.2010, quella per C3 dal
01.10.2017 (o, quantomeno, dal 01.02.2018) e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal 30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
il diritto di , CP_14 [...]
, e a partecipare CP_6 Controparte_7 Controparte_8 alla progressione economica per C2 dal 31.12.2010 e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal
30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
il diritto di , CP_2
4 , Controparte_4 CP_5 Controparte_9 CP_10
, e a partecipare alla progressione
[...] CP_11 Controparte_12 economica per C2 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal 01.02.2018) e al conseguimento, in caso di superamento delle selezioni anzidette, delle relative differenze retributive, a decorrere dal 30.06.2015, e contributive nei limiti della prescrizione;
4. Condanna ad effettuare la ricostruzione di carriera delle ricorrenti Parte_1 come indicato sopra, in particolare, ammettendo: le ricorrenti , Controparte_1
, e alle selezioni ai fini delle CP_3 CP_15 Controparte_13 progressioni economiche per C2 dal 31.12.2010 e per C3 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal
01.02.2018); le ricorrenti , , CP_14 Controparte_6 [...]
e alla selezione ai fini della progressione CP_7 Controparte_8 economica per C2 dal 31.12.2010; le ricorrenti , CP_2 CP_4
, , ,
[...] CP_5 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
e alla selezione ai fini della progressione economica per C2
[...] Controparte_12 dal 01.10.2017 (o quantomeno dal 01.02.2018);
5. Condanna infine a rifondere alle ricorrenti le spese di lite, da distrarsi Parte_1 in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in complessivi euro
19.000,00, oltre rimborso forfetario spese generali, contributo unificato, IVA, CPA”.
A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- oggetto del presente giudizio è: -l'accertamento del diritto delle lavoratrici al riconoscimento dell'anzianità maturata durante il servizio svolto con contratti di lavoro a termine (e, prima ancora, l'accertamento del diritto al conferimento, anche ai fini della predetta anzianità e della decorrenza dei rapporti, d'incarichi annuali di dodici mesi); -l'accertamento del diritto delle ricorrenti, anche alla luce dell'anzianità di servizio così maturata, alla partecipazione alle PE -progressioni economiche orizzontali indette nel periodo in cui esse lavoravano con contratti a tempo determinato e nonostante l'esclusione dalla partecipazione prevista per il personale assunto con tali contratti;
- invece, non è richiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento superiore per effetto del superamento delle predette PE, bensì unicamente il riconoscimento del diritto alla partecipazione (ora per allora) alle PE, nonché del diritto (per il caso di loro superamento) alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla diffida inoltrata a in data 30 giugno 2020, Parte_1 nonché alle differenze contributive;
5 - le ricorrenti sono insegnanti di religione cattolica e hanno lavorato in favore di
[...]
sulla base della nomina da parte del Vicariato di come previsto dall'art. 20- Pt_1 Pt_1 bis del Regolamento della Scuola Comunale dell'Infanzia, di cui alla Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 26 del 17 dicembre 1996 e ss. mm.; esse hanno svolto incarichi annuali inferiori ai dodici mesi in forza di contratti stipulati in via continuativa e con oggetto identico;
- tenuto conto di conformi principi affermati dalla Suprema Corte in tema, sussiste il diritto delle ricorrenti al conferimento di incarichi annuali aventi durata di dodici mesi ed è dunque sulla base di tale durata che va fissata la decorrenza effettiva di ciascun rapporto e calcolata
(per quanto di seguito meglio illustrato) l'anzianità di servizio di ciascuna di loro;
- circa la questione del conseguente mancato computo, da parte dell'amministrazione resistente, dell'anzianità maturata nei periodi lavorativi prestati con i contratti a termine, vanno richiamati il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, di matrice comunitaria, nonché la giurisprudenza eurounitaria e nazionale formatasi sulla fattispecie, con conseguente affermazione del diritto delle ricorrenti alla ricostruzione della carriera considerando integralmente l'anzianità pre -ruolo, da calcolarsi tenendo conto dell'accertato loro diritto a ricevere incarichi di durata pari a dodici mesi ciascuno;
- le ricorrenti avevano diritto di partecipare alle PE indette dall'amministrazione datrice di lavoro nel 2010 e nel 2017, in quanto avevano i requisiti richiesti al fine, in specie i requisiti di anzianità, il titolo di studio e i titoli di merito, questi integrati dalla valutazione positiva ottenuta ogni anno dal dirigente sulla qualità della prestazione resa;
- per le ricorrenti del gruppo sub 1) e sub 2) va precisato che esse non erano in servizio alla data del bando PE 2017, ma per fatto dell'amministrazione, che, come chiarito, le avrebbe dovute assumere fin dal 1° settembre;
- l'accertamento sul requisito dell'anzianità non è soggetto a prescrizione, in quanto non si tratta di uno status, ma di un elemento costitutivo di specifici diritti;
- è invece soggetto a prescrizione il diritto alle differenze retributive da far valere in seguito al superamento delle PE, fermo restando che le ricorrenti l'hanno fatto valere con diffida del 30 giugno 2020 e la domanda è stata avanzata per il periodo successivo al 30 giugno
2015;
- non può essere pronunciata condanna di pagamento delle differenze retributive condizionata al superamento delle PE, trattandosi di irrituale condanna de futuro rimessa peraltro ad attività di accertamento spettante all'amministrazione resistente;
6 - quanto alla contribuzione, in difetto di migliore indicazione, si può pronunciare soltanto l'accertamento del diritto delle lavoratrici alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione;
- le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore “indeterminato complessità media”, delle fasi del giudizio e del numero dei ricorrenti.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 16 febbraio
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero respinte per i motivi Parte_1 ivi articolati. A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) errata affermazione della pretesa inesistenza di differenze apprezzabili nel rapporto di lavoro delle insegnanti di religione a tempo determinato rispetto alle docenti di ruolo ed erronea affermazione di difetto di prova sul punto da parte di nel giudizio Parte_1 di primo grado;
b) infondatezza delle motivazioni della sentenza, nella parte in cui ha basato il decisum mediante richiamo a pronunce della Suprema Corte di Cassazione erroneamente interpretate;
c) violazione del principio di necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
d) erronea pronuncia sull'eccezione di prescrizione;
e) erronea pronuncia sulla condanna alle spese.
4. , , , Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
,
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, e depositavano memoria di costituzione nel grado e
[...] Controparte_12 Controparte_13 resistevano all'appello, chiedendo in gradato subordine il rigetto dell'impugnazione ovvero l'accoglimento della domanda di condanna dell'odierna appellante al risarcimento danni per “perdita di chance”, nei termini formulati nelle conclusioni già rassegnate in primo grado.
5. e , ritualmente citate nel grado, non si costituivano e restavano CP_14 CP_15 contumaci.
6. All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
7. L'appello è fondato soltanto in parte e va accolto nei limiti che esporranno.
8. In specie, con riguardo al primo e al secondo motivo di doglianza, trattati in modo congiunto stante la loro interdipendenza, osserva questa Corte che con la sentenza n. 22726/2022 le Sezioni Unite della
Suprema Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico,
7 che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art.
485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria”.
Nella motivazione della sentenza è stato altresì chiarito: “…Può infatti ritenersi che, con specifico riguardo all'istituto del riconoscimento del servizio prestato ai fini della carriera, l'anzianità di servizio dell'insegnante a termine sia 'comparabile' all'anzianità di servizio dell'insegnante di ruolo
a prescindere dalla materia di insegnamento, e comunque anche se la materia di insegnamento sia la religione.
17. Anche con riguardo all'insegnamento della religione non sono riscontrabili in termini normativi
e fattuali differenze qualitative e quantitative tra la prestazione resa dagli insegnanti di ruolo e quella resa dagli insegnanti a termine, tali da costituire una ragione obiettiva atta a giustificare una diversità di trattamento;
e anche con riferimento all'insegnamento della religione tale ragione non può essere individuata nella novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, nelle modalità di reclutamento e nelle esigenze che il sistema mira ad assicurare (v. la già citata Cass. n. 31149/2019).
A tal fine priva di rilievo risulta anche l'intesa con l'ordinario diocesano, elemento esterno al rapporto, richiesta tanto per il docente a temine quanto per il docente di ruolo…”.
9. Tale autorevole arresto del Giudice di legittimità nega in radice la fondatezza delle difese svolte dall'appellante per sostenere l'esistenza di ragioni oggettive che, giusta i principi sovranazionali in materia di lavoro a termine, giustificherebbe un diverso trattamento della categoria degli insegnanti di religione rispetto agli altri docenti.
10. Di poi, l'appellante sostiene che, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il diverso trattamento degli insegnati di religione a tempo determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato comparabili quanto all'accesso alle PE è pure giustificato dalla particolare natura di tale istituto, che ha matrice meritocratica e non risponde ad alcun automatismo di carriera, tanto che le procedure di progressione economica indette periodicamente da richiedono il possesso di vari requisiti, cui va Parte_1 attributi un punteggio, e tra di essi quello della “valutazione della prestazione” da parte del dirigente, sicché il riconoscimento in favore delle odierne appellate dell'anzianità maturata durate i periodi di
8 servizio a tempo determinato non sarebbe sufficiente a fondare il loro diritto a partecipare alle progressioni economiche, difettando gli altri requisiti indicati.
11. Nondimeno, questa doglianza è priva di efficacia emendativa, dacché non si confronta con specifica critica (art. 434 cpc) alla ratio decidendi sottesa dal Giudice di primo grado alla statuizione impugnata, che si fonda sull'accertata esistenza per ciascuna lavoratrice dei “requisiti di anzianità ”
(due anni di servizio nel livello economico in godimento), dei “titoli di studio” (diploma professionale o di maturità) e “di merito” (valutazioni positive ottenute ogni anno dal Dirigente sulla qualità della prestazione resa) necessari per partecipare alle selezioni ai fini della PE (v. pagg. 21 -23 sentenza).
12. In questo contesto si profila quindi ultroneo il richiamo, da parte dell'appellante, a precedenti di legittimità e di merito (anche di questa Corte di appello), che hanno pronunciato nel senso opposto a quello indicato, tenuto segnatamente conto che, in quelle controversie, non risulta accertato il possesso da parte dei lavoratori di tutti i requisiti richiesti per partecipare alle PE (e, in specie, quello della valutazione professionale).
13. È invece fondato il terzo motivo di appello.
Difatti, nelle conclusioni del ricorso originario le odierne appellate non hanno chiesto il riconoscimento postumo del diritto a incarichi annuali di dodici mesi nel periodo preruolo, viepiù considerato che, come è pacifico tra le parti, questo diritto è stato dalle stesse azionato in separato giudizio (v. verbale d'udienza del 2 ottobre 2024).
La statuizione del Tribunale, di accertamento di questo diritto, è dunque viziata di nullità, in quanto viola gli artt. 99 e 112 cpc.
Nel grado, pertanto, va pronunciata conforme declaratoria.
Resta ovviamente ferma la regolamentazione del rapporto tra i giudicati giusta l'art. 337 cpc.
14. Il quarto motivo di appello è infondato.
Invero, il Tribunale ha ritenuto che la prescrizione dei diritti patrimoniali vantati dalle lavoratrici, rispetto ai quali l'anzianità pre -ruolo è elemento costitutivo, è stata utilmente interrotta dalle creditrici con la diffida del 30 giugno 2022.
15. L'appellante lamenta che si tratta di atto privo dell'effetto di costituzione in mora, in quanto si tratterebbe di richiesta generica e indeterminata, non essendo stato specificato da ciascuna lavoratrice quale fosse la PE cui riteneva di aver diritto di partecipare.
16. Tuttavia, in tema d'interruzione della prescrizione, è consolidato il seguente principio di diritto:
“L'atto di costituzione in mora non è soggetto all'adozione di formule sacramentali e quindi non richiede la quantificazione del credito (che potrebbe essere non determinato, ma solo determinabile), avendo l'esclusivo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore di ottenere il
9 soddisfacimento delle proprie pretese;
e il relativo accertamento costituisce indagine di fatto, riservata all'apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità ove immune da errori giuridici e/o vizi logici. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto, quale atto di costituzione in mora, valido atto interruttivo della prescrizione, la richiesta di
"pagamento delle competenze", rivolta da un professionista al proprio cliente)” (Cass. n. 5681/2006).
17. Ebbene, nella diffida in esame le lavoratrici hanno esposto in modo chiaro sia quali erano i diritti di cui si professavano creditrici, ivi compreso quello alla ricostruzione della carriera anche avuto riguardo alle PE, sia le ragioni che giustificavano la pretesa, sia le date d'immissioni in ruolo e i periodi di lavoro precario prestato in favore di elementi questi nella evidente Parte_1 disponibilità dell'ente debitore, il quale dunque era stato certamente messo in grado di determinare l'oggetto della prestazione di cui gli si richiedeva l'adempimento, agli inevitabili effetti dell'art. 2943 cc.
18. Il quinto motivo di appello è infondato.
19. In primo luogo, infatti, il Tribunale non ha violato l'art. 92 cpc, in quanto la compensazione delle spese di lite è espressione di un potere discrezionale del Giudice, come tale incoercibile, sicché il
Giudice è tenuto a motivarne l'esercizio e non anche il mancato esercizio.
20. In secondo luogo, l'appellante lamenta la violazione dei parametri ministeriali quanto alla liquidazione delle spese del giudizio, ma con censura generica e priva di qualsiasi nesso critico con la statuizione impugnata.
Infatti, il Tribunale ha indicato lo scaglione di valore, sulla scorta del quale ha individuato gli oneri di lite (indeterminato, complessità media) e ha dato atto di aver considerato anche il numero dei ricorrenti. Ciò nonostante, non ha devoluto al grado l'errore in cui il Tribunale sarebbe Parte_1
-asseritamente- incorso nello scegliere e, poi, nell'avvalersi di tali criteri, precludendo così alla Corte qualsiasi intervento emendativo sulla statuizione in esame.
21. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va accolto in parte e va dichiarata la nullità della statuizione sub 1) della sentenza impugnata, confermata nel resto.
22. Tenuto conto dell'esito del grado e di quello complessivo della lite, connotato dalla soccombenza di rispetto alle questioni di merito e dall'accoglimento delle ragioni di appello in rito, le Parte_1 spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) sono regolate con conferma della statuizione del Tribunale sul punto e con compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di secondo grado.
PQM
10 In parziale accoglimento dell'appello:
Dichiara la nullità della statuizione sub 1) della sentenza impugnata e la conferma nel resto.
Conferma la regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Roma, 16 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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