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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/12/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2269 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
e , quali esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'avv. Angela Carnovale, presso il cui Persona_1 studio, in Roggiano Gravina (CS), via Calvario n. 143, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale è altresì elettivamente domiciliata, in viale degli Alimena n. 8; CP_1 resistente
avente ad oggetto: diritto alla salute;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate Cont nei rispettivi atti: per i ricorrenti: “Dichiarare ed accertare il diritto alla salute e alle cure Cont in favore del piccolo , condannare l' alla presa in carico del Persona_1 minore al fine di ottenere la somministrazione delle cure necessarie e rimborsare a titolo di Cont spese già sostenute dalla famiglia per l' nella misura di euro 5.000,00 cinquemila, come da ricevute che si allegano, con vittoria di spese competenze ed onorari. Condannare l'ASP al risarcimento del danno per la negazione posta in essere alla tutela del minore e alla sua salute”;per la resistente: “l'On. Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro adito, Voglia contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e nel merito rigettare per tutte le motivazioni in premessa il ricorso de quo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, e premettevano di essere Parte_1 Parte_2
1 genitori del minore , nato il [...], ed affetto da un disturbo dello spettro Persona_1 autistico, diagnosticato dall'Ospedale Mayer di Firenze, con terapia consigliata consistente nel percorso di pedagogia speciale per il trattamento di quella sindrome, basato sull'applicazione del metodo Applied Behaviour Analysis (ABA), dalla quale derivava un effettivo miglioramento delle abilità compromesse;
rappresentavano quindi di aver invano richiesto all' CP_4 sia l'erogazione della terapia che il rimborso delle spese già sostenute, propugnando il diritto alla salute del piccolo, costituzionalmente garantito, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente il difetto di CP_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, prospettando nondimeno la competenza del giudice del lavoro, in luogo dell'adito Tribunale civile, deducendo in ogni caso, nel merito, la genericità della domanda attorea, nonché, in ultima analisi, la sua inammissibilità laddove avente ad oggetto una assistenza indiretta, e l'infondatezza, per difetto di prova del diritto, comunque insussistente, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Tribunale, all'esito della discussione, assegnava la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Contr Tanto premesso in fatto, coglie nel segno l'eccezione dell' resistente di difetto di giurisdizione del giudice adito;
in realtà, la controversia apparterrebbe alla cognizione del Giudice del Lavoro, e non del Tribunale civile, ma, come è noto, siffatta evenienza non involge questione di competenza, bensì di mera ripartizione interna degli affari civili all'interno del medesimo ufficio giudiziario (Cass. nn. 5313/2014, 6179/2019). Su tale premessa, va quindi richiamato e condiviso il più recente indirizzo ermeneutico Part della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “la domanda di condanna dell' al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente” (Cass. SSUU, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1781). Le Sezioni Unite, segnatamente, ritengono che, nell'ipotesi in cui il petitum mediato e immediato della causa consista in una richiesta di ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione, sia diretta che Contr indennitaria, viene implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, dell' con la conseguente necessità di devoluzione della controversia al G.A., in virtù dell'art. 133 codice del processo amministrativo. Il petitum della domanda giudiziale alla odierna attenzione consiste proprio nella richiesta di erogazione diretta del trattamento riabilitativo ovvero indiretta mediante la copertura dei relativi oneri economici, di tal ché ricade in pieno nel principio giurisprudenziale richiamato, e giustifica di conseguenza l'invocata declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dinanzi al quale è possibile la translatio iudicii. La peculiarità della vicenda, degli interessi coinvolti e della natura della decisione, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 2269 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
da
e , quali esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Parte_2 minore , rappresentati e difesi dall'avv. Angela Carnovale, presso il cui Persona_1 studio, in Roggiano Gravina (CS), via Calvario n. 143, sono altresì elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;
ricorrenti
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Niccoli dell'U.O.C. Affari Legali e Contenzioso, presso il quale è altresì elettivamente domiciliata, in viale degli Alimena n. 8; CP_1 resistente
avente ad oggetto: diritto alla salute;
conclusioni delle parti: all'udienza del 2 dicembre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate Cont nei rispettivi atti: per i ricorrenti: “Dichiarare ed accertare il diritto alla salute e alle cure Cont in favore del piccolo , condannare l' alla presa in carico del Persona_1 minore al fine di ottenere la somministrazione delle cure necessarie e rimborsare a titolo di Cont spese già sostenute dalla famiglia per l' nella misura di euro 5.000,00 cinquemila, come da ricevute che si allegano, con vittoria di spese competenze ed onorari. Condannare l'ASP al risarcimento del danno per la negazione posta in essere alla tutela del minore e alla sua salute”;per la resistente: “l'On. Tribunale di Cosenza, in funzione del Giudice del Lavoro adito, Voglia contrariis reiectis, in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e nel merito rigettare per tutte le motivazioni in premessa il ricorso de quo, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato con il relativo decreto di fissazione udienza, e premettevano di essere Parte_1 Parte_2
1 genitori del minore , nato il [...], ed affetto da un disturbo dello spettro Persona_1 autistico, diagnosticato dall'Ospedale Mayer di Firenze, con terapia consigliata consistente nel percorso di pedagogia speciale per il trattamento di quella sindrome, basato sull'applicazione del metodo Applied Behaviour Analysis (ABA), dalla quale derivava un effettivo miglioramento delle abilità compromesse;
rappresentavano quindi di aver invano richiesto all' CP_4 sia l'erogazione della terapia che il rimborso delle spese già sostenute, propugnando il diritto alla salute del piccolo, costituzionalmente garantito, e rassegnando quindi le ritrascritte conclusioni.
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva preliminarmente il difetto di CP_4 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo, prospettando nondimeno la competenza del giudice del lavoro, in luogo dell'adito Tribunale civile, deducendo in ogni caso, nel merito, la genericità della domanda attorea, nonché, in ultima analisi, la sua inammissibilità laddove avente ad oggetto una assistenza indiretta, e l'infondatezza, per difetto di prova del diritto, comunque insussistente, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. All'udienza del 2 dicembre 2025, il Tribunale, all'esito della discussione, assegnava la causa a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Contr Tanto premesso in fatto, coglie nel segno l'eccezione dell' resistente di difetto di giurisdizione del giudice adito;
in realtà, la controversia apparterrebbe alla cognizione del Giudice del Lavoro, e non del Tribunale civile, ma, come è noto, siffatta evenienza non involge questione di competenza, bensì di mera ripartizione interna degli affari civili all'interno del medesimo ufficio giudiziario (Cass. nn. 5313/2014, 6179/2019). Su tale premessa, va quindi richiamato e condiviso il più recente indirizzo ermeneutico Part della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “la domanda di condanna dell' al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente” (Cass. SSUU, ordinanza 20 gennaio 2022, n. 1781). Le Sezioni Unite, segnatamente, ritengono che, nell'ipotesi in cui il petitum mediato e immediato della causa consista in una richiesta di ampliamento del programma di intervento terapeutico in favore del soggetto disabile con una specifica prestazione, sia diretta che Contr indennitaria, viene implicata l'attività discrezionale, sia amministrativa che tecnica, dell' con la conseguente necessità di devoluzione della controversia al G.A., in virtù dell'art. 133 codice del processo amministrativo. Il petitum della domanda giudiziale alla odierna attenzione consiste proprio nella richiesta di erogazione diretta del trattamento riabilitativo ovvero indiretta mediante la copertura dei relativi oneri economici, di tal ché ricade in pieno nel principio giurisprudenziale richiamato, e giustifica di conseguenza l'invocata declaratoria di difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, dinanzi al quale è possibile la translatio iudicii. La peculiarità della vicenda, degli interessi coinvolti e della natura della decisione, impone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
2 - dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo;
- compensa integralmente tra le parti spese e competenze di lite.
Così deciso in Cosenza il 15 dicembre 2025
Il giudice Gino Bloise
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