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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/04/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 964/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Lo Giudice e Parte_1
Roberta Lomeo.
-APPELLANTE – Contro
, in persona del Ministro pro-tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
-APPELLATO- E nei confronti di rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna CP_2
Rizzo.
-APPELLATO-
All'udienza del 20 febbraio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo Parte_1
aveva convenuto in giudizio il (nei cui ruoli è stato
[...] Controparte_1 assunto a far data dall'1 settembre 2018) e premesso di avere ottenuto con sentenza definitiva (Tribunale di Palermo n. 138/2019) il riconoscimento delle differenze retributive maturate fino al 2015 conseguenti all'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro dall'1/7/2001 al 31/8/2018, periodo durante il quale aveva sottoscritto una serie reiterata di contratti di collaborazione coordinata e continuativa protrattisi senza soluzione di continuità, aveva chiesto la condanna del al pagamento delle CP_1 ulteriori differenze retributive, comprensive di TFR, maturate fino al 31/8/2018 , compresi gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata prima dell'immissione in ruolo e l'inserimento nella corrispondente fascia stipendiale (III^) per effetto del servizio pe-ruolo, e, ancora, il TFR relativo a tutto il servizio prestato ed il versamento della contribuzione previdenziale commisurata al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro espletato di fatto per l'intera sua durata dall'1/7/2001 al 31/8/2018. Costituendosi, il aveva chiesto il rigetto del ricorso, eccependo Controparte_1 preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem con riferimento alle domande proposte nel precedente giudizio e la prescrizione quinquennale delle differenze retributive. Si era costituito altresì l' che aveva chiesto la condanna del Ministro alla CP_2 regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale , in ogni caso, il rigetto delle domande proposte contro l' per mancanza di domanda amministrativa CP_3 ed in subordine accertarsi il diritto al TFR nei limiti della prescrizione quinquennale. Con sentenza del 22/3/2023 il Tribunale di Palermo riteneva fondata l'eccezione di giudicato con limitato riferimento alla contribuzione previdenziale relativa alle differenze retributive maturate fino al 2015. Rigettava l'eccezione di prescrizione relativa alle differenze retributive e di anzianità in relazione ai rapporti a termine intercorsi dall'1/9/2015 al 31/8/2018, essendo stata essa interrotta dalla diffida trasmessa via pec in data 23/3/2020. Accoglieva ancora l'eccezione di prescrizione del contributi e del TFR relativo ai rapporti a tempo determinato in relazione al quinquennio precedente la notifica del ricorso all CP_2 del 22/3/2022 e per il resto conteneva la statuizione entro il perimetro della declaratoria del diritto essendo il condannatorio per il TFR subordinato alla presentazione della domanda amministrativa all' che non risultava proposta. CP_2
Nei termini e limiti sopra indicati cosi statuiva:
-condanna il , in persona del a Controparte_1 Controparte_4 corrispondere alla ricorrente, in relazione al periodo dal 1.09.2015 al 31.08.2018, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata – computando a tal fine anche i servizi prestati con decorrenza dal 1.07.2001 al 31.08.2015 riconosciuti con sentenza definitiva n. 138/2019 di questo Tribunale Sezione Lavoro -, in relazione al CCNL tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
- dichiara il diritto della ricorrente a percepire in relazione ai predetti contratti il TFR maturato alla scadenza di ciascuno di essi, formalmente stipulati come co.co.co., oltre accessori come per legge, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto;
- condanna il resistente all'apertura della posizione previdenziale in relazione ai predetti CP_1 contratti, da qualificare come contratti di lavoro subordinato a termine, e al pagamento dei relativi contributi previdenziali, comprensivi di interessi e sanzioni, nei limiti di quelli maturati nei cinque anni anteriori alla data del 22.03.2022, di notifica del ricorso all' CP_2
- condanna il resistente alla ricostruzione della carriera della ricorrente con la CP_1 valutazione, quali servizi pre-ruolo, di tutti quelli formalmente prestati con contratti di co.co.co. dal 1.07.2001 e sino al 31.08.2018, e alla collocazione nella classe stipendiale conseguente al predetto riconoscimento, di 17 anni di servizio pre-ruolo alla data dell'immissione in ruolo;
- condanna il resistente al pagamento delle conseguenti differenze retributive di anzianità CP_1 dalla data dell'immissione in ruolo, oltre interessi legali dalle rispettive scadenze al saldo effettivo;
Per la riforma parziale della suddetta sentenza ha interposto appello la . Parte_1
Il ha resistito al gravame. Controparte_1
Quanto all' , l'Istituto si rimette alle valutazioni della Corte in ordine alla prescrizione CP_2 della contribuzione previdenziale e conferma la posizione espressa in merito alla maturazione della prescrizione quinquennale concernente il TFR. Precisa, quanto a quest'ultimo , che laddove il pagamento fosse da porsi a proprio carico, esso non andava subordinato alla presentazione di domanda amministrativa ostandovi comunque il fatto che, trattandosi di rapporti di co.co.co., gli stessi non avrebbero dovuto dare diritto al pagamento del TFR a carico dell'Istituto.
****** Va preliminarmente osservato che sono passate in giudicato tutte le statuizioni dichiarative e di condanna favorevoli al lavoratore, come sopra richiamate, in quanto non impugnate in via incidentale dal . CP_1
L'esame devoluto a questa fase di gravame è, dunque, circoscritto ai seguenti profili di doglianza: in primo luogo, l'appellante si duole dell'accoglimento dell'eccezione di giudicato con riferimento alla domanda volta al pagamento dei contributi previdenziali sulle differenze retributive accertate tra il 2001 ed il 2015; correlato al primo motivo è il secondo con il quale si deduce che avrebbe errato il Tribunale ad accogliere l'eccezione di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali , non decorrendo il relativo termine nella vigenza della legislazione speciale (art. 3 comma 10 bis Legge n. 335/1995) per la quale “ Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_2 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018, non si applicano fino al 31 dicembre 2023, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore». Con un terzo motivo censura il capo di sentenza che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire il TFR maturato in relazione ai contratti di c.co.co. solo nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla scadenza di ogni singolo contratto, avendo ritenuto esclusa la stabilità del rapporto . Con riguardo al primo motivo, esso si palesa fondato avuto riguardo alla circostanza, emergente dall'esame degli atti e non contestata, che nel giudizio definito dalla sentenza del Tribunale di Palermo n. 138/2019 , passata in autorità di cosa giudicata, la domanda di regolarizzazione contributiva relativa al periodo 2001-2015 , quantunque proposta, non era stata in nessun modo esaminata , né implicitamente assorbita dalle statuizioni ivi adottate le quali non costituivano antecedente logico la cui decisione fosse tale da ritenerne precluso l'esame in altro successivo giudizio.. Avrebbe dovuto quindi trovare applicazione il contrario principio secondo il quale In caso di omessa pronuncia su una domanda, qualora non ricorrano gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito, la parte ha la facoltà alternativa di far valere l'omissione in sede di gravame o di riproporre la domanda in un separato giudizio, poiché la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. ha valore meramente processuale e non anche sostanziale, sicché, riproposta la domanda in diverso giudizio, non è in tale sede opponibile la formazione del giudicato esterno (Cass. n. 35382 del 01/12/2022; adde Cass. n. 11356 del 16/05/2006) Avendo la lavoratore esercitato la facoltà di riproposizione della domanda nel nuovo giudizio e non sussistendo alcuna preclusione procedente dal combinato disposto degli art. 2909 c.c. e 346 c.p.c., era dovere del G.L. dichiarare la sussistenza dell'obbligo contributivo in relazione a tutti rapporti a termine rispetto ai quali era stata accertata la natura subordinata, ivi compresi quelli successivi contemplati dalla statuizione oggi in esame. Né risultava operante - in tal senso dovendosi accogliere il secondo collegato motivo di gravame - il limite dettato dal regime di prescrizione quinquennale vigente in generale in materia contributiva (art. 3 commi 9 e 10 Legge n. 335/1995) stante l'applicabilità, rispetto alla natura dei rapporti di lavoro accertati, del comma 10 bis aggiunto alla disposizione dalla legislazione previdenziale di favore dettata per i dipendenti pubblici ed i sensi della quale “ Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall' cui CP_2 sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020 , non si applicano fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore (cfr. modifiche da ultimo apportate dall'art. 1 comma 2° lett. a) D.L. n. 202/2024). Per le ragioni che precedono dovrà pertanto dichiararsi sussistente l'obbligo e pronunciata la relativa condanna nei confronti del appellato, al versamento CP_1 della contribuzione previdenziale maturata sulle differenze retributive accertate dall'1/7/2001 al 31/8/2018. Quanto al terzo motivo di gravame, si osserva. Esso poggia sull'assunto della pretesa unitarietà del rapporto di lavoro subordinato generato dalla successione dei plurimi contratti a termine con l'effetto di postergare il dies a quo della prescrizione dell'obbligo di pagare il TFR alla scadenza dell'ultimo dei contratti a termine.
Tale argomento non persuade. Premesso che, com'è pacifico in atti, il credito di cui si discute ha natura retributiva, dovendosi pertanto ad essi applicare il termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va senz'altro condiviso ed applicato nella fattispecie il principio ricordato dal primo giudice, affermato dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza n. 575/2003, e successivamente ribadito a più riprese (v. in particolare Cass. n. 10219 del 28/05/2020, che l'ha confermato, pronunciando nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3 c.p.c.; v. anche Cass. n.20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n.22146/2014), secondo il quale “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, numero 4, 2955, numero 2, e 2956, numero 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste”. Tale principio di diritto scaturiva sostanzialmente dalla considerazione che il metus, ritenuto dal Giudice delle leggi (C. Cost. n. 63/1966) motivo decisivo per addivenire alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della decorrenza del termine prescrizionale in costanza di rapporto, “presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità e, pertanto, quanto al rapporto a termine, è ravvisabile solo qualora, in conseguenza della riscontrata frode alla legge o della violazione dei limiti posti dalla normativa succedutasi nel tempo, si operi una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato e, quindi, «seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo». Invece, nel contratto a termine legittimamente stipulato, poiché il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della prescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale”. Tali ragioni sono state adeguatamente rimodulate con riferimento all'impiego pubblico contrattualizzato, operando per esso il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001; ciò ha indotto la Suprema Corte a concludere che, in quest'ambito, “anche nell'ipotesi di contratti a termine affetti da nullità debba valere la medesima regola fissata per i contratti validi ed efficaci, perché, essendo impedita per legge la conversione in un unico rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità e ritenuta imprescindibile dalle Sezioni Unite, ossia «il timore del recesso, cioè del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia a una parte dei propri diritti»”; si è pertanto affermato che “Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento”. (v. di recente Cass. n. 10219 del 28/05/2020, cit.). Del resto, proprio la Corte Costituzionale ha più volte enunciato il medesimo principio. Chiamata a pronunciare sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 r.d.l. n. 295/1939, oltre a circoscrivere espressamente al solo impiego privato gli effetti della pronuncia resa con la sentenza n. 63/1966, ha, infatti, evidenziato che nel rapporto di pubblico impiego, anche per le assunzioni temporanee, non è configurabile una situazione di soggezione psicologica che potrebbe indurre a non esercitare il diritto, perché
l'impiegato è assistito da garanzie contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto ed inoltre perché la non rinnovazione del rapporto a termine costituisce un «evento inerente alla natura del rapporto stesso. La previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato» (Corte Cost. n. 143/1969). Ancora, con la sentenza n. 115/1975, la Consulta ha ribadito l'applicabilità degli effetti della pronuncia n. 63/1966 ai soli rapporti di lavoro privato, in quanto, laddove il datore di lavoro sia lo Stato o un ente pubblico, anche se di carattere economico, pur a fronte della natura privatistica del contratto, la regolamentazione organica o la disciplina collettiva assicurano comunque che la fine del rapporto stesso possa essere conseguenza solo di «cause precise e determinate». In definitiva, afferma ancora la Corte di legittimità, “ciò che va apprezzato per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto non è la mera precarietà in sé del rapporto stesso quanto l'esistenza di una condizione psicologica di metus, che nel lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni non si presenta in modo analogo a quanto avviene in quello privato, perché l'azione del datore di lavoro pubblico, istituzionalmente vincolata al rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità, è astretta da parametri legali significativi, oltre che da vincoli organizzativi, che permangono anche dopo la contrattualizzazione dell'impiego e che pongono il datore di lavoro pubblico, la cui discrezionalità è vincolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva, in condizione di operare sui dipendenti una pressione decisamente ridotta rispetto a quella che può esercitare il datore privato” (Cass. n. 10219 del 28/05/2020 cit.). Non ignora la Corte che con ordinanza interlocutoria n. 6051/2023 sono stati sollevati dubbi con riguardo a tale consolidata ricostruzione sistematica della materia e la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, è stata rimessa alle Sezioni Unite ex art. 374 c.p.c. che tuttavia, con sentenza n. 36197 del 28.12.2023, hanno ribadito e confermato l'orientamento sopra ricordato, le cui premesse, argomentazioni e conclusioni si condividono ampiamente.
Va invece accolto il profilo che concerne il condannatorio a carico dell' CP_2
A tale riguardo è lo stesso a precisare che, una volta accertata la natura CP_3 pubblicistica dei rapporti intercorsi tra la ed il , non era necessaria Parte_1 CP_1 la proposizione di una domanda amministrativa per la liquidazione del TFR di cui l' avrebbe dovuto farsi carico automaticamente alla scadenza di ogni singolo CP_3 rapporto.
Di tal che andrà pertanto pronunciata la condanna dell' relativamente al TFR nei CP_2 limiti di quello maturato in relazione ai contratti cessati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso di primo grado. Le spese del giudizio di appello vanno regolare secondo soccombenza e liquidate e distratte come in dispositivo. Diversamente, tenuto conto della posizione rivestita nel contraddittorio, sussistono giusti motivi per compensarle per intero nei confronti dell' CP_2
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 972/2023 emessa dal Tribunale di Palermo in data 22 marzo 2023, condanna il
[...]
a versare la contribuzione previdenziale sulle differenze Controparte_1 retributive maturate a favore di dall'1 luglio 2001 al 31 agosto Parte_1
2018. Condanna l' al pagamento in favore della del TFR maturato in relazione CP_2 Parte_1 ai contratti stipulati come co.co.co. a decorrere dalla scadenza di ciascuno di essi nei limiti della prescrizione maturata anteriormente al quinquennio precedente la notifica del ricorso (22 marzo 2022). Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi € Parte_1
3.473,00 oltre spese generali, iva e cpa e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti Marco lo Giudice e Roberta Lomeo. Compensa le spese del grado nei confronti dell' CP_2
Palermo 20 febbraio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco