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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 587/2021 del ruolo generale affari contenziosi in data 24/02/2021 vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Bloise, come da mandato in atti Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Alberti, come da mandato in atti, Controparte_1
convenuto
convenuto-contumace Controparte_2
OGGETTO: restituzione somme -mutuo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la SI.ra assumeva di aver prestato nelle Parte_1
date del 28/5/2011 e 17/6/2011 ai SIg. e la complessiva somma Controparte_1 Controparte_2 di € 6.000,00, elargita mediante n. 3 assegni bancari, necessaria per l'acquisto di un immobile sito in
San Fele, di proprietà della SI.ra e dei fratelli della stessa. Persona_1
1 Assumeva ancora l'attrice che il prezzo dell'immobile, pari ad € 4.000,00, era stato pagato con due assegni tratti sul proprio conto corrente, intestati a e il terzo assegno di € 2.000,00 era Persona_1
stato intestato da essa attrice al Notaio rogante, dr. , per gli oneri relativi all'atto pubblico Persona_2
di compravendita.
Assumeva infine l'attrice che sebbene il SI. si fosse impegnato a provvedere Controparte_1
personalmente alla restituzione della somma prestata entro un atto dall'esborso, lo stesso non vi aveva provveduto nonostante diffidato.
Chiedeva pertanto l'attrice che i convenuti fossero dichiarati tenuti alla restituzione della citata somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.
Si costituiva il SI. chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza della Controparte_1
stessa.
Assumeva il convenuto che con contratto preliminare intervenuto il 21/5/2011 la SI.ra si Parte_2
impegnava ad acquistare, per sé e/o per persona da nominare, dalla SI.ra l'immobile Persona_1
sito nel Comune di San Fele alla Via Vicolo Orazio Flacco n. 13, al prezzo di € 4.000,00, versato a mezzo n. 2 assegni rispettivamente di € 1.000,00 e di € 3.000,00; l'atto pubblico, rogato dal Notaio , Per_2
veniva stipulato dal proprio figlio . CP_2
Pertanto nel caso di specie poteva ravvisarsi l'istituto disciplinato dall' art. 1180 c.c., ossia l'adempimento del terzo, oppure quello disciplinato dall'art. 783 c.c., e cioè la donazione di modico valore, per cui alcuna somma doveva essere restituita alla attrice.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il SI. non si costituiva, Controparte_2
restando così contumace.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/01/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che il mutuo, avendo parte attrice chiesto la restituzione di somme asseritamente versate ai convenuti a titolo di mutuo, va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione
2 ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.
n. 35959/2021).
Nella specie, “colui che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697
c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessane la ricezione- non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 34294/2022; Cass. 20433/2022).
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 27372/21).
Nel caso che ci occupa, l'attrice assume di aver elargito ai SIg. e Controparte_1 CP_2
la somma di € 6.000,00, mediante l'emissione di tre assegni, in quanto necessaria per l'acquisto
[...]
di un immobile sito in San Fele di proprietà della SI.ra e dei di lei fratelli. Persona_1
Dall'esame, però, degli assegni prodotti emerge che gli stessi non sono stati emessi in favore dei convenuti o comunque in favore di uno di essi, bensì emessi in favore di terze persone e precisamente i due assegni, portanti rispettivamente la somma di € 1.000,00 e di € 3.000,00, sono stati emessi in favore di tale SI.ra , e il terzo in favore del Notaio . Persona_3 Persona_2
Orbene, alla luce del compendio documentale in atti e dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia provato la sussistenza dell'obbligo di rimborso della somma prestata che sarebbe stato assunto dai convenuti, mancando la prova del titolo posto a base della domanda contrattuale da essa proposta, che, pertanto, deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Il SI. , costituendosi, ha eccepito che nessun prestito era intervenuto, atteso che le Controparte_1
somme erano state versate da essa attrice in forza del contratto preliminare di compravendita dalla stessa stipulato con la SI.ra , ove essa dichiarava di acquistare l'immobile per sé e/o Persona_1 Pt_1
per persona da nominare.
3 A confermare l'assenza di un prestito di somme da parte dell'attrice in favore dei convenuti, vi è la dichiarazione resa dal teste, SI. , fratello dell'attrice, il quale ha riferito che Testimone_1
non vi era alcuna somma da restituire da parte dei SIg. in favore della . CP_1 Pt_1
La teste, SI,ra , indicata da parte attrice, nulla ha potuto riferire in ordine al presunto Persona_1
prestito elargito dalla in favore dei convenuti, avendo la stessa riferito che le trattative in ordine Pt_1
al prezzo dell'immobile erano intervenute con entrambi i SIg. e e Parte_1 Controparte_1
che l'acquisto dell'immobile doveva essere fatto da essa da cui aveva ricevuto i due assegni a Pt_1
titolo di prezzo.
Quand'anche si volesse ritenere che la fattispecie che ci occupa rientri nell'istituto, disciplinato dall'art. 1180 c.c., e cioè pagamento di un debito altrui, comunque non è stata fornita la prova della sussistenza di un accordo tra l'attrice e i convenuti idoneo a regolare i loro rapporti dopo l'intervenuto pagamento del debito.
In altri termini chi paga un debito di un'altra persona lo fa dopo aver trovato un accordo con quest'ultima per regolare i successivi rapporti. Accordo che può risiedere ad esempio in un prestito o in una donazione o ancora nella compensazione di un precedente debito esistente tra le parti;
se il pagamento avviene spontaneamente, senza previ accordi, esso si considera una donazione (indiretta)
e chi ha pagato il debito altrui non può poi chiedere la restituzione del denaro.
La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto, che si condivide, “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito”.
In definitiva, deve ritenersi che la domanda proposta dall'attrice sia sprovvista del necessario supporto probatorio mancando la prova del contratto di mutuo e del conseguente obbligo di rimborso in capo ai convenuti e che, pertanto, debba essere integralmente respinta.
***
Anche la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'attrice in via subordinata con le note scritte depositate il 14/7/2021 e ribadita con la memoria ex art.183, 6°comma n. 1, c.p.c., è infondata e deve pertanto essere respinta stante la riscontrata assenza di prova del titolo di natura contrattuale a base della
4 restituzione.
In giurisprudenza è, infatti, costante l'affermazione secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso - come quello di specie - in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. Civ. n. 14944 del
11/05/2022; Cass. Civ. n. 11682 del 14/05/2018; Cass. Civ. n. 6295 del 13/03/2013). E ciò in applicazione del principio secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed
è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Sez. U, Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Cass. Civ.
n. 25461 del 16/12/2010), e quindi esista alcun altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento per la tutela del soggetto depauperato (ex multis Cass. SS. UU., 8/10/2008, n. 24772).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede: Controparte_2
1)rigetta entrambe le domande formulate dall'attrice per quanto esposto nella parte motiva;
b)condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, , che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 28.01.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.01.2025, tenutasi in modalità cartolare, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 587/2021 del ruolo generale affari contenziosi in data 24/02/2021 vertente tra rappresentata e difesa dall'avv. Generoso Bloise, come da mandato in atti Parte_1
attrice contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Alberti, come da mandato in atti, Controparte_1
convenuto
convenuto-contumace Controparte_2
OGGETTO: restituzione somme -mutuo
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la SI.ra assumeva di aver prestato nelle Parte_1
date del 28/5/2011 e 17/6/2011 ai SIg. e la complessiva somma Controparte_1 Controparte_2 di € 6.000,00, elargita mediante n. 3 assegni bancari, necessaria per l'acquisto di un immobile sito in
San Fele, di proprietà della SI.ra e dei fratelli della stessa. Persona_1
1 Assumeva ancora l'attrice che il prezzo dell'immobile, pari ad € 4.000,00, era stato pagato con due assegni tratti sul proprio conto corrente, intestati a e il terzo assegno di € 2.000,00 era Persona_1
stato intestato da essa attrice al Notaio rogante, dr. , per gli oneri relativi all'atto pubblico Persona_2
di compravendita.
Assumeva infine l'attrice che sebbene il SI. si fosse impegnato a provvedere Controparte_1
personalmente alla restituzione della somma prestata entro un atto dall'esborso, lo stesso non vi aveva provveduto nonostante diffidato.
Chiedeva pertanto l'attrice che i convenuti fossero dichiarati tenuti alla restituzione della citata somma di € 6.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.
Si costituiva il SI. chiedendo il rigetto della domanda per la infondatezza della Controparte_1
stessa.
Assumeva il convenuto che con contratto preliminare intervenuto il 21/5/2011 la SI.ra si Parte_2
impegnava ad acquistare, per sé e/o per persona da nominare, dalla SI.ra l'immobile Persona_1
sito nel Comune di San Fele alla Via Vicolo Orazio Flacco n. 13, al prezzo di € 4.000,00, versato a mezzo n. 2 assegni rispettivamente di € 1.000,00 e di € 3.000,00; l'atto pubblico, rogato dal Notaio , Per_2
veniva stipulato dal proprio figlio . CP_2
Pertanto nel caso di specie poteva ravvisarsi l'istituto disciplinato dall' art. 1180 c.c., ossia l'adempimento del terzo, oppure quello disciplinato dall'art. 783 c.c., e cioè la donazione di modico valore, per cui alcuna somma doveva essere restituita alla attrice.
Nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, il SI. non si costituiva, Controparte_2
restando così contumace.
Ammessi ed espletati i mezzi di prova richiesti dalle parti e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata all'udienza del 17/01/2025, celebratasi in modalità cartolare, per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova osservare che il mutuo, avendo parte attrice chiesto la restituzione di somme asseritamente versate ai convenuti a titolo di mutuo, va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione
2 ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass.
n. 35959/2021).
Nella specie, “colui che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697
c.c., comma 1, a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. L'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di somme di denaro (che, ben potendo avvenire per svariate ragioni, non vale di per sé a fondare una richiesta di restituzione allorquando l'accipiens – ammessane la ricezione- non confermi anche il titolo posto dalla controparte a fondamento della propria pretesa ma ne contesti la legittimità), essendo l'attore tenuto a dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, senza che la contestazione del convenuto (il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione) possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e come tale determinare l'inversione dell'onere della prova” (Cass. n. 34294/2022; Cass. 20433/2022).
Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (Cass. n. 27372/21).
Nel caso che ci occupa, l'attrice assume di aver elargito ai SIg. e Controparte_1 CP_2
la somma di € 6.000,00, mediante l'emissione di tre assegni, in quanto necessaria per l'acquisto
[...]
di un immobile sito in San Fele di proprietà della SI.ra e dei di lei fratelli. Persona_1
Dall'esame, però, degli assegni prodotti emerge che gli stessi non sono stati emessi in favore dei convenuti o comunque in favore di uno di essi, bensì emessi in favore di terze persone e precisamente i due assegni, portanti rispettivamente la somma di € 1.000,00 e di € 3.000,00, sono stati emessi in favore di tale SI.ra , e il terzo in favore del Notaio . Persona_3 Persona_2
Orbene, alla luce del compendio documentale in atti e dell'istruttoria orale espletata, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia provato la sussistenza dell'obbligo di rimborso della somma prestata che sarebbe stato assunto dai convenuti, mancando la prova del titolo posto a base della domanda contrattuale da essa proposta, che, pertanto, deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
Il SI. , costituendosi, ha eccepito che nessun prestito era intervenuto, atteso che le Controparte_1
somme erano state versate da essa attrice in forza del contratto preliminare di compravendita dalla stessa stipulato con la SI.ra , ove essa dichiarava di acquistare l'immobile per sé e/o Persona_1 Pt_1
per persona da nominare.
3 A confermare l'assenza di un prestito di somme da parte dell'attrice in favore dei convenuti, vi è la dichiarazione resa dal teste, SI. , fratello dell'attrice, il quale ha riferito che Testimone_1
non vi era alcuna somma da restituire da parte dei SIg. in favore della . CP_1 Pt_1
La teste, SI,ra , indicata da parte attrice, nulla ha potuto riferire in ordine al presunto Persona_1
prestito elargito dalla in favore dei convenuti, avendo la stessa riferito che le trattative in ordine Pt_1
al prezzo dell'immobile erano intervenute con entrambi i SIg. e e Parte_1 Controparte_1
che l'acquisto dell'immobile doveva essere fatto da essa da cui aveva ricevuto i due assegni a Pt_1
titolo di prezzo.
Quand'anche si volesse ritenere che la fattispecie che ci occupa rientri nell'istituto, disciplinato dall'art. 1180 c.c., e cioè pagamento di un debito altrui, comunque non è stata fornita la prova della sussistenza di un accordo tra l'attrice e i convenuti idoneo a regolare i loro rapporti dopo l'intervenuto pagamento del debito.
In altri termini chi paga un debito di un'altra persona lo fa dopo aver trovato un accordo con quest'ultima per regolare i successivi rapporti. Accordo che può risiedere ad esempio in un prestito o in una donazione o ancora nella compensazione di un precedente debito esistente tra le parti;
se il pagamento avviene spontaneamente, senza previ accordi, esso si considera una donazione (indiretta)
e chi ha pagato il debito altrui non può poi chiedere la restituzione del denaro.
La S.C. ha affermato il seguente principio di diritto, che si condivide, “L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 c.c. n. 3, la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altro al pagamento del debito”.
In definitiva, deve ritenersi che la domanda proposta dall'attrice sia sprovvista del necessario supporto probatorio mancando la prova del contratto di mutuo e del conseguente obbligo di rimborso in capo ai convenuti e che, pertanto, debba essere integralmente respinta.
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Anche la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'attrice in via subordinata con le note scritte depositate il 14/7/2021 e ribadita con la memoria ex art.183, 6°comma n. 1, c.p.c., è infondata e deve pertanto essere respinta stante la riscontrata assenza di prova del titolo di natura contrattuale a base della
4 restituzione.
In giurisprudenza è, infatti, costante l'affermazione secondo cui l'azione di arricchimento può essere valutata, se proposta in via subordinata rispetto all'azione contrattuale articolata in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso - come quello di specie - in cui sia stata proposta una domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti al relativo accoglimento (Cass. Civ. n. 14944 del
11/05/2022; Cass. Civ. n. 11682 del 14/05/2018; Cass. Civ. n. 6295 del 13/03/2013). E ciò in applicazione del principio secondo cui l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed
è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito (Sez. U, Sentenza n. 28042 del 25/11/2008; conf. Cass. Civ.
n. 25461 del 16/12/2010), e quindi esista alcun altro rimedio giudiziale messo a disposizione dall'ordinamento per la tutela del soggetto depauperato (ex multis Cass. SS. UU., 8/10/2008, n. 24772).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Potenza, avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e così provvede: Controparte_2
1)rigetta entrambe le domande formulate dall'attrice per quanto esposto nella parte motiva;
b)condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, , che Controparte_1
si liquidano in complessivi € 1.701,00, oltre rimborso spese generali, CAP e IVA, da distrarsi in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/01/2025, tenutasi in modalità cartolare.
Si comunichi.
Così deciso in Potenza, li 28.01.2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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