Sentenza 17 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 17/01/2026, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00990/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6333 del 2025, proposto da HI SC, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Bene, Luca Sanna, con domicilio eletto presso lo studio Luca Sanna in Roma, via Cristoforo Colombo 348;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto d'Istruzione Superiore Professionale AR IV di Palestrina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 1021/2023, del Tribunale Civile di Tivoli-Sezione Lavoro pubblicata in data 14 giugno 2023,
e per la condanna
delle suddette amministrazioni al pagamento, in favore della medesima Prof.ssa SC, di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del suddetto giudicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Istituto d'Istruzione Superiore Professionale AR IV di Palestrina;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. RO EL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il suo diritto:
- al “ reinserimento nella graduatoria provinciale di Roma approvata con provvedimento prot.m_pi. AOOUSPRM.REGISTRO-UFFICIALEU.0021609.17-09-2020 per le supplenze di seconda fascia Classe di Concorso A044 –SCIENZE E TECNOLOGIE TESSILI, DELL’ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA, con il punteggio totale di 55,00 ”;
- alla “ ricostruzione economica e giuridica della carriera con condanna del ministero all’adozione dei relativi provvedimenti di aggiornamento in considerazione anche del periodo ottobre 2020 a giugno 2021seppure non espletato a causa della condotta illegittima del ministero ;
- condannando il Ministero, “ stante l’illegittimità dell’interruzione del contratto, a versare una somma a titolo risarcitorio pari alle retribuzioni chela parte avrebbe maturato nel periodo da ottobre 2020 a giugno 2021 ovvero €10325,72 oltre accessori di legge ” e al “ rimborso dei compensi di avvocato che liquida per tutte le fasi di urgenza e di merito in € 3015,00 oltre spese generali, iva e cpa di legge da distrarsi ”.
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta, dunque, la mancata esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva.
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
Nella documentazione depositata dalla difesa erariale, infatti, sono presenti relazione difensive al fine di evidenziare le ragioni sottese alla determinazione di esclusione, oggetto del giudizio definito con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Atteso il tempo trascorso, deve trovare accoglimento anche la richiesta di penalità di mora, che però va circoscritta agli interessi legali ex art. 116 c.p.a.., secondo le modalità indicate in dispositivo.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del presente giudizio e del concreto impegno difensionale, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (cfr. Cons. St., VII, n. 4029/2025 e n. 1247/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Ministero al pagamento delle penalità di mora, che viene stabilita in misura pari agli interessi legali rispetto alla somma oggetto della sentenza da ottemperare, a decorrere dal primo giorno successivo all’eventuale mancato rispetto del termine assegnato al Ministero sopra indicato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO EL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL PI | AN ET |
IL SEGRETARIO