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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 04/04/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2198/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BASSANO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COLOMBO
e nei confronti di avv. ANNA MARIA RIVA, in qualità di curatore speciale del minore in proprio Per_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Previa ogni opportuna declaratoria, in parziale modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 236/2020 emessa dal Tribunale di Lecco in data
25.06.2020, e in particolare del capo (n. 5) che, confermando quanto statuito in sede di separazione coniugi, ha sospeso il diritto di visita del padre nei confronti del minore, disporre che il padre IG. possa riprendere la frequentazione del figlio minore Parte_1 Per_1
(n. a Merate il 22.10.2015) secondo le modalità stabilite dal Tribunale, e secondo un percorso di gradualità, dapprima in ambiente protetto e con l'intervento di soggetti terzi, successivamente (secondo la tempistica che verrà stabilita dallo stesso Tribunale e dagli operatori) in graduale autonomia.
In ogni caso: rigettare l'istanza avversaria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. Parte_1 nonché ogni altra istanza.
[...]
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione da parte della IG.ra
[...]
. Controparte_1
In via istruttoria:
• Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché ascoltino separatamente i genitori e, all'esito dell'audizione CP_ tanto della IG.ra quanto del IG. effettuino indagine psico-sociale anche sulla Parte_1 CP_ famiglia allargata (e quindi sia in relazione alla IG. sia in relazione al IG. Parte_1 approfondendo le risorse genitoriali e l'esistenza di una rete familiare di supporto.
• Disporre una nuova relazione dei
Servizi Sociali di Città di Merate (ovvero dei Servizi sociali di Retesalute) a seguito di audizione del IG. da parte degli stessi e delle indagini di cui al punto precedente. Parte_1
• Ove ritenuto necessario, disporre CTU sulla persona del padre al fine di valutare le sue capacità genitoriali, nonché disporre in ogni caso, sempre tramite CTU, tutti gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, sia sulla persona dei genitori sia sulla persona del minore.
Si chiede, senza inversione alcuna dell'onere della prova quanto alla domanda di decadenza CP_ dalla responsabilità genitoriale formulata da parte l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze da nn. 3 a 9 compresi di cui alla narrativa del ricorso introduttivo, qui integralmente trascritte e precedute da “vero che”, e inoltre sulle ulteriori circostanze:
1) Vero che nell'anno 2018 il IG. era vittima di malattia psichica, come da Parte_1 documentazione che si rammostra (doc. 7 di parte . Parte_1
2) Vero che dal 06.06.2019 al 07.06.2022 il IG. era detenuto presso il carcere di Parte_1
TO IO.
3) Vero che, durante tutto il periodo 23.02.2020 in concomitanza con l'epidemia da “Covid19” e comunque fino al mese di novembre 2020 il IG. dal carcere di TO IO Parte_1 cercava di contattare telefonicamente dal carcere la famiglia del minore e di avere informazioni relative al minore Per_1
4) Vero che, nel periodo di cui al capitolo che precede, al IG. fu precluso da parte Parte_1 del Carcere (in concomitanza alla situazione pandemica) di contattare telefonicamente dal carcere la famiglia del minore o di avere informazioni relative al minore Per_1 pagina 2 di 10 5) Vero il IG. chiedeva, dall'ingresso nel carcere di TO Asrizio di cui al capitolo Parte_1
2 in poi, di essere preso in carico da parte del e di essere sottoposto a valutazione psichiatrica Pt_2 per terapia farmacologica, e ciò gli veniva consentito, con conseguente presa in carico, negli ultimi mesi del 2020, dopo il periodo inziale di pandemia “Covid19”.
6) Vero che nella seconda metà del 2020 il IG. chiedeva alla direzione del Parte_1 Pt_3 di TO IO di poter essere messo in contatto con il figlio Per_1
7) Vero che nel dicembre 2020 chiedeva tramite il Sert di TO IO (nella Parte_1 persona della dott.ssa di poter riprendere i contatti con il figlio. CP_2
8) Vero che la dottoressa contattò il servizio di tutela dei minori (servizio Retesalute di CP_2
Merate-LC), il quale rispondeva che la resa in carico del minore era stata chiusa dal Per_1
31.12.2018.
9) Vero che nel corso del 2021 il IG. dal carcere di TO IO, conferiva più Parte_1 volte i propri avvocati al fine di comunicare la propria volontà di riprendere i contatti con il figlio e mettersi a disposizione quanto ai suoi doveri di padre, e comunicava agli avvocati ed agli operatori del carcere, nonché agli operatori del (dottoressa , di ignorare l'esito del Pt_2 CP_2 procedimento di separazione in corso presso il Tribunale di Lecco e individuato dal numero di
RG 2234/2017.
10) Vero che negli anni 2020 e 2021, durante la permanenza presso il Carcere di TO IO, il
IG. ignorava la documentazione relativa al procedimento di separazione e ne Parte_1 CP_ ignorava i riferimenti ed estremi, ignorava i contatti e recapiti del minore, della IG.ra e della famiglia materna e ignorava i contatti degli avvocati che lo avevano assistito nella prima fase della separazione coniugi.
11) Vero che in data 7 giugno 2022 il IG. entrava nella comunità (cfr. Parte_1 Per_2 doc. 7 che si rammostra). Parte_1
12) Vero che, appena entrato nella comunità , il IG. chiedeva di poter Per_2 Parte_1 avviare le ricerche necessarie per reperire il figlio, i riferimenti della madre e della famiglia materna, le decisioni emanate dal Tribunale di Lecco all'esito della separazione personale coniugi
(di cui al procedimento RG 2234/2017 Trib. Lecco) e ogni ricerca utile a poter riprendere i contatti con il figlio Per_1
13) Vero che, durante la seconda metà del 2022, il IG. chiedeva agli operatori della Parte_1
OM di accelerare le pratiche relative alla ripresa dei contatti con il figlio (cfr. Per_2 doc. 7, relazione OM che si mostra al teste). Per_2
14) Vero che, aiutato dagli operatori della OM , il IG. chiedeva Per_2 Parte_1 agli stessi di fare tutto il possibile per risalire alle informazioni necessarie per mettere in atto quanto descritto nei capitoli 12-13 e gli operatori della comunità avviavano le ricerche necessarie, riuscendo soltanto a fine 2022 a risalire al nominativo dell'avvocato che aveva assistito la IG.ra CP_ in tale procedimento.
pagina 3 di 10 15) Vero che gli operatori della comunità , nella persona della dott.ssa Per_2 CP_3 CP_ al termine dell'anno 2022 contattavano telefonicamente l'avvocato della IG.ra (Avv.
Alessandra Colombo di Lecco), comunicandole la volontà del IG. di mettersi a Parte_1 disposizione del figlio e avviare quindi un percorso con la finalità, nel rispetto della necessaria gradualità e previo ogni incombente necessario (anche di responsabilizzazione dello stesso
[...]
a riprendere comunque i contatti con il figlio minore e, sempre nell'ambito di un Pt_1 percorso graduale, arrivare a riprendere la propria responsabilità di genitore.
CP_ 16) Vero che la IG.ra a mezzo del proprio avvocato, negli ultimi mesi dell'anno 2022 opponeva un rifiuto sia rispetto a quanto chiesto nel capitolo precedente sia rispetto alla richiesta, da parte della OM , d fornire gli estremi del procedimento di separazione Per_2 instaurato nel 2017 dinanzi al Tribunale di Lecco e l'esito dello stesso, anche tramite copia del provvedimento.
17) Vero che il IG. tramite la OM , negli ultimi mesi del 2022, Parte_1 Per_2 CP_ chiedeva alla IG.ra per il tramite del suo avvocato Avv. Alessandra Colombo d Lecco, di fornire copia della sentenza di separazione personale coniugi emessa dal Tribunale di Lecco e la CP_ IG.ra sempre per il tramite del proprio avvocato, opponeva un rifiuto.
18) Vero che tra il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 la comunità contattava Per_2
l'avvocato che aveva assistito IG. per altro procedimento penale instaurato dalla Parte_1 CP_ IG.ra (RGNR 1278/2018, procedimento archiviato dal GIP presso il Tribunale di Lecco con ordinanza 04.03.2020), comunicando allo stesso gli unici elementi a disposizione del IG.
[...]
e chiedendo, tramite gli stessi elementi, di richiedere e ottenere copia autentica della Pt_1 sentenza di separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Lecco.
19) Vero che, una volta espletato l'iter, l'avvocato del IG. richiedeva all'avvocato Parte_1 della IG.ra , in data 12.06.2023, la disponibilità a un percorso condiviso Controparte_1 CP_ che consentisse al padre di mettere a disposizione la sua responsabilità genitoriale, e parte tramite il proprio legale, opponeva un rifiuto (doc. 8 a-b che si rammostra, e-mail del 21 giugno-
6 luglio- 2 agosto 2023).
20) Vero che ho redatto le due relazioni della OM di NO Magnago-VA Per_2 che si rammostrano” (doc. 2 di parte relazione, e doc. 7 di parte Parte_1 Parte_1 relazione 08.02.2024).
Si indicano a testi su tutti i capitoli la dott.ssa c/o OM AU di CP_3
NO Magnago (VA), e il direttore responsabile della OM AU di NO
Magnago (VA).
Si indica, inoltre, a teste sui capitoli 1-11 compresi la dottoressa presso di CP_2 Pt_3
TO IO.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco Controparte_1
pagina 4 di 10 IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte dal signor e Parte_1 confermare tutte le statuizione disposte dal Tribunale di Lecco con sentenza n. 236/2020 del
25/6/2020.
IN VIA RICONVENZIONALE : nell'ipotesi in cui venga ACCERTATA e DICHIARATA la competenza del Tribunale di Lecco, nell'interesse del minore nato a [...] il Per_1
22/10/2015 si chiede venga DICHIARATA la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nato in [...] il [...] C.F.: nei Parte_1 C.F._1 confronti del figlio minore nato in data [...] a [...].” Per_1
Per il curatore speciale del minore “nell'esclusivo interesse del minore, Per_1 confermarsi le statuizioni della sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del 25.06.2020, in particolare quanto alla sospensione delle visite tra il padre e il figlio Parte_1 Per_1
ed in relazione alla domanda riconvenzionale promossa da parte resistente, si ritiene che
[...] nulla osta alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Parte_1 nato a [...] il [...], padre del minore nato a [...] il
[...] Per_1
22.10.2015, residente in [...]TER, cod. fisc. ” C.F._3
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo, in modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 83/2019 del 30/01/2019, la ripresa delle frequentazioni con il figlio secondo le modalità stabilite Persona_3 dal Tribunale, in via graduale, inizialmente in ambiente protetto e successivamente in autonomia.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente che il Tribunale di Controparte_1
Lecco, con sentenza n. 236/2020 del 14/07/2020, aveva già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, con conferma delle condizioni stabilite dalla sentenza di separazione. ha chiesto in ogni caso il rigetto delle domande formulate Controparte_1 dal ricorrente e ha chiesto in via riconvenzionale la decadenza di dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore, precisando di avere già instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano giudizio nei confronti di per ottenerne la decadenza Parte_1 dalla responsabilità genitoriale. La resistente ha inoltre dato atto di avere chiesto nel 2023 al
Prefetto di Lecco per il cambio del cognome del figlio minore da a Per_1 Persona_3 CP_
.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 21/03/2024.
Nelle more sono pervenuti gli atti del procedimento instaurato avanti al Tribunale per i
Minorenni di Milano, essendosi tale autorità giudiziaria dichiaratasi incompetente ex art. 38 disp. att. c.c. stante la pendenza del presente giudizio.
Il giudice relatore, essendo stata formulata da domanda di decadenza Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti di ha nominato ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 5 di 10 473 bis.8, primo comma lett. a) c.p.c. in favore del minore un curatore speciale, in Per_1 persona dell'avv. Anna Maria Riva, già nominata curatore speciale del medesimo minore nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il curatore speciale si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione.
In corso di causa è stata disposta indagine psicosociale a cura dei servizi sociali del Comune di
Merate per verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per reintrodurre le frequentazioni tra e il figlio minore Parte_1 Per_1
All'udienza del 03/12/2024 il difensore del ricorrente ha dato atto che Parte_1 dimessosi dalla comunità di NO Magnago, si era trasferito in un'altra regione, Per_2 svolgendo ivi attività lavorativa.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni e discusso la causa avanti al giudice relatore, con udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
All'esito del deposito delle note il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente ritenersi che il mancato deposito delle note scritte da parte del ricorrente non implichi alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in Parte_1 precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati (cfr. Cass., n.
5018/2014).
Ciò premesso, le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate, essendo invece meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla parte resistente, cui ha aderito il curatore speciale del minore, per le ragioni che di seguito si espongono.
e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 22/04/2013 Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione è nato il figlio (ora il 22/10/2015. Persona_3 Per_1
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato dapprima la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 83/2019 del 30/01/2019 e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e con sentenza n. 236/2020 del 14/07/2020. Parte_1 Controparte_1
Le statuizioni vigenti, per quel che rileva nel presente giudizio, prevedono l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre la sospensione degli Per_1 Controparte_1 incontri tra padre e figlio e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico di nella somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie.
Il ricorrente a fondamento delle proprie richieste, ha sostenuto di avere Parte_1 attraversato in passato un periodo di profonda crisi personale, con problematiche psichiatriche e di dipendenza e coinvolgimento in attività criminose, che hanno comportato dapprima un periodo pagina 6 di 10 di detenzione presso il carcere di TO IO e successivamente l'ingresso nella OM
di NO Magnago per un percorso di recupero. Per_2
Il ricorrente ha quindi affermato di avere compreso il disvalore delle precedenti condotte e di avere intrapreso un percorso di stabilizzazione personale, manifestando la volontà di riprendere gli incontri con il figlio minore sia pur in via graduale. Per_1
La resistente si è opposta alle richieste avanzate dal ricorrente, evidenziando che negli ultimi anni quest'ultimo si è sempre disinteressato dei bisogni del figlio minore, violando i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale e tenendo un atteggiamento incostante, tanto da non presentarsi più volte neppure agli incontri protetti organizzati dai servizi sociali nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguenti ricadute negative sul benessere psicofisico del figlio minore Per_1
Anche il curatore speciale all'esito del giudizio ha chiesto la conferma della sospensione degli incontri tra e il figlio minore. Parte_1
Il Tribunale osserva che in corso di causa ha tenuto una condotta del tutto Parte_1 incostante, senza mantenere fede agli impegni e alla volontà dichiarata di voler riprendere un rapporto con il figlio minore.
I servizi sociali del Comune di Merate, incaricati dal giudice relatore di verificare la sussistenza dei presupposti per la ripresa di incontri inizialmente protetti tra padre e figlio, hanno dato atto delle intervenute dimissioni di dalla OM di NO Parte_1 Per_2
Magnago dal 21/08/2024. I servizi sociali hanno contattato l'assistente sociale del Comune di
NO Magnago, che ha riferito di non sapere ove si trovi dopo le Parte_1 dimissioni dalla comunità.
I servizi sociali del Comune di Merate hanno inoltre dato atto di non essere mai stati contattati da e hanno pertanto concluso per la non sussistenza dei presupposti per la Parte_1 reintroduzione dei rapporti tra padre e figlio.
Il Tribunale ritiene pertanto che debba essere confermata la sospensione degli incontri tra
[...]
e il figlio minore nell'esclusivo interesse di quest'ultimo. Parte_1 Per_1
Il minore come accertato anche dai servizi sociali, è attualmente collocato in un Per_1 contesto familiare protettivo e tutelante e si trova in una condizione di equilibrio e benessere materiale e psicologico.
Il minore ha già sperimentato una volta un'esperienza di abbandono da parte del padre, il quale ha interrotto unilateralmente gli incontri protetti organizzati dai servizi sociali durante il giudizio di separazione personale dei coniugi.
La condotta tenuta anche in corso di causa da il quale, dopo avere Parte_1 manifestato l'intenzione di riprendere gli incontri con il figlio e di impegnarsi in un percorso di stabilizzazione personale, ha improvvisamente deciso di dimettersi dalla comunità Per_2 di NO Magnago e di trasferirsi in un'altra regione, compromettendo la possibilità di valutare la ripresa di incontri protetti, è chiaro indice di inidoneità genitoriale.
pagina 7 di 10 L'eventuale ripresa di incontri tra padre e figlio appare pertanto contraria all'interesse del minore in quanto potenzialmente foriera di effetti destabilizzanti per quest'ultimo, in Per_1 mancanza di un serio impegno da parte di Parte_1
Le risultanze di causa comportano inoltre l'accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata da rispetto alla quale ha Controparte_1 sostanzialmente aderito anche il curatore speciale del minore.
Ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass.,
Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso in esame, ha ripetutamente violato i doveri derivanti dalla Parte_1 responsabilità genitoriale, interrompendo bruscamente ogni rapporto con il figlio minore, che non ha più cercato per diversi anni, senza vederlo né sentirlo, anche dopo essere uscito dal carcere. pagina 8 di 10 Pur avendo instaurato il presente giudizio per riprendere i rapporti con il figlio minore, Parte_1 non ha tuttavia dato seguito agli iniziali propositi, dimettendosi dalla OM
[...]
di NO Magnago e trasferendosi in altra regione, senza mai prendere contatti Per_2 con i servizi sociali incaricati di valutare l'eventuale ripresa delle frequentazioni tra padre e figlio.
dopo avere già una volta interrotto i rapporti con il figlio, ha nuovamente Parte_1 mostrato disinteresse per lo stesso, trascurando i propri doveri genitoriali.
Deve inoltre osservarsi che non ha mai contribuito economicamente al Parte_1 mantenimento del figlio, omettendo il versamento dell'assegno posto a suo carico dal Tribunale con le sentenze di separazione e di divorzio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore Per_1
Il Tribunale rileva che, laddove il ricorrente in futuro si impegni seriamente in un percorso di recupero personale, potrà essere reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332
c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del ricorrente, che deve essere condannato a rifondere le spese di lite, oltre che in favore della resistente, anche in favore del curatore speciale, la nomina del quale si è resa necessaria in ragione della condotta di
[...] stante la fondatezza della domanda di decadenza formulata da Parte_1 Controparte_1
[...]
Il fatto che il curatore speciale sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il curatore speciale dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass., n. 777/2021).
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta rispetto ai valori medi in ragione della contenuta attività difensiva svolta.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del
14/07/2020, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da confermando la sospensione degli Parte_1 incontri tra e il figlio minore Parte_1 Per_1
2) Dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
Per_1
3) Conferma nel resto le statuizioni poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del
14/07/2020;
4) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere in favore dell'avv. Anna Maria Riva, in qualità di Parte_1 curatore speciale del minore le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, Per_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il relativo pagamento venga effettuato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2198/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAOLO Parte_1 C.F._1
BASSANO
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COLOMBO
e nei confronti di avv. ANNA MARIA RIVA, in qualità di curatore speciale del minore in proprio Per_1 con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Per : “Previa ogni opportuna declaratoria, in parziale modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 236/2020 emessa dal Tribunale di Lecco in data
25.06.2020, e in particolare del capo (n. 5) che, confermando quanto statuito in sede di separazione coniugi, ha sospeso il diritto di visita del padre nei confronti del minore, disporre che il padre IG. possa riprendere la frequentazione del figlio minore Parte_1 Per_1
(n. a Merate il 22.10.2015) secondo le modalità stabilite dal Tribunale, e secondo un percorso di gradualità, dapprima in ambiente protetto e con l'intervento di soggetti terzi, successivamente (secondo la tempistica che verrà stabilita dallo stesso Tribunale e dagli operatori) in graduale autonomia.
In ogni caso: rigettare l'istanza avversaria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del IG. Parte_1 nonché ogni altra istanza.
[...]
In ogni caso:
con vittoria di spese e compensi professionali in caso di opposizione da parte della IG.ra
[...]
. Controparte_1
In via istruttoria:
• Incaricare i Servizi sociali territorialmente competenti affinché ascoltino separatamente i genitori e, all'esito dell'audizione CP_ tanto della IG.ra quanto del IG. effettuino indagine psico-sociale anche sulla Parte_1 CP_ famiglia allargata (e quindi sia in relazione alla IG. sia in relazione al IG. Parte_1 approfondendo le risorse genitoriali e l'esistenza di una rete familiare di supporto.
• Disporre una nuova relazione dei
Servizi Sociali di Città di Merate (ovvero dei Servizi sociali di Retesalute) a seguito di audizione del IG. da parte degli stessi e delle indagini di cui al punto precedente. Parte_1
• Ove ritenuto necessario, disporre CTU sulla persona del padre al fine di valutare le sue capacità genitoriali, nonché disporre in ogni caso, sempre tramite CTU, tutti gli accertamenti tecnici ritenuti necessari, sia sulla persona dei genitori sia sulla persona del minore.
Si chiede, senza inversione alcuna dell'onere della prova quanto alla domanda di decadenza CP_ dalla responsabilità genitoriale formulata da parte l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze da nn. 3 a 9 compresi di cui alla narrativa del ricorso introduttivo, qui integralmente trascritte e precedute da “vero che”, e inoltre sulle ulteriori circostanze:
1) Vero che nell'anno 2018 il IG. era vittima di malattia psichica, come da Parte_1 documentazione che si rammostra (doc. 7 di parte . Parte_1
2) Vero che dal 06.06.2019 al 07.06.2022 il IG. era detenuto presso il carcere di Parte_1
TO IO.
3) Vero che, durante tutto il periodo 23.02.2020 in concomitanza con l'epidemia da “Covid19” e comunque fino al mese di novembre 2020 il IG. dal carcere di TO IO Parte_1 cercava di contattare telefonicamente dal carcere la famiglia del minore e di avere informazioni relative al minore Per_1
4) Vero che, nel periodo di cui al capitolo che precede, al IG. fu precluso da parte Parte_1 del Carcere (in concomitanza alla situazione pandemica) di contattare telefonicamente dal carcere la famiglia del minore o di avere informazioni relative al minore Per_1 pagina 2 di 10 5) Vero il IG. chiedeva, dall'ingresso nel carcere di TO Asrizio di cui al capitolo Parte_1
2 in poi, di essere preso in carico da parte del e di essere sottoposto a valutazione psichiatrica Pt_2 per terapia farmacologica, e ciò gli veniva consentito, con conseguente presa in carico, negli ultimi mesi del 2020, dopo il periodo inziale di pandemia “Covid19”.
6) Vero che nella seconda metà del 2020 il IG. chiedeva alla direzione del Parte_1 Pt_3 di TO IO di poter essere messo in contatto con il figlio Per_1
7) Vero che nel dicembre 2020 chiedeva tramite il Sert di TO IO (nella Parte_1 persona della dott.ssa di poter riprendere i contatti con il figlio. CP_2
8) Vero che la dottoressa contattò il servizio di tutela dei minori (servizio Retesalute di CP_2
Merate-LC), il quale rispondeva che la resa in carico del minore era stata chiusa dal Per_1
31.12.2018.
9) Vero che nel corso del 2021 il IG. dal carcere di TO IO, conferiva più Parte_1 volte i propri avvocati al fine di comunicare la propria volontà di riprendere i contatti con il figlio e mettersi a disposizione quanto ai suoi doveri di padre, e comunicava agli avvocati ed agli operatori del carcere, nonché agli operatori del (dottoressa , di ignorare l'esito del Pt_2 CP_2 procedimento di separazione in corso presso il Tribunale di Lecco e individuato dal numero di
RG 2234/2017.
10) Vero che negli anni 2020 e 2021, durante la permanenza presso il Carcere di TO IO, il
IG. ignorava la documentazione relativa al procedimento di separazione e ne Parte_1 CP_ ignorava i riferimenti ed estremi, ignorava i contatti e recapiti del minore, della IG.ra e della famiglia materna e ignorava i contatti degli avvocati che lo avevano assistito nella prima fase della separazione coniugi.
11) Vero che in data 7 giugno 2022 il IG. entrava nella comunità (cfr. Parte_1 Per_2 doc. 7 che si rammostra). Parte_1
12) Vero che, appena entrato nella comunità , il IG. chiedeva di poter Per_2 Parte_1 avviare le ricerche necessarie per reperire il figlio, i riferimenti della madre e della famiglia materna, le decisioni emanate dal Tribunale di Lecco all'esito della separazione personale coniugi
(di cui al procedimento RG 2234/2017 Trib. Lecco) e ogni ricerca utile a poter riprendere i contatti con il figlio Per_1
13) Vero che, durante la seconda metà del 2022, il IG. chiedeva agli operatori della Parte_1
OM di accelerare le pratiche relative alla ripresa dei contatti con il figlio (cfr. Per_2 doc. 7, relazione OM che si mostra al teste). Per_2
14) Vero che, aiutato dagli operatori della OM , il IG. chiedeva Per_2 Parte_1 agli stessi di fare tutto il possibile per risalire alle informazioni necessarie per mettere in atto quanto descritto nei capitoli 12-13 e gli operatori della comunità avviavano le ricerche necessarie, riuscendo soltanto a fine 2022 a risalire al nominativo dell'avvocato che aveva assistito la IG.ra CP_ in tale procedimento.
pagina 3 di 10 15) Vero che gli operatori della comunità , nella persona della dott.ssa Per_2 CP_3 CP_ al termine dell'anno 2022 contattavano telefonicamente l'avvocato della IG.ra (Avv.
Alessandra Colombo di Lecco), comunicandole la volontà del IG. di mettersi a Parte_1 disposizione del figlio e avviare quindi un percorso con la finalità, nel rispetto della necessaria gradualità e previo ogni incombente necessario (anche di responsabilizzazione dello stesso
[...]
a riprendere comunque i contatti con il figlio minore e, sempre nell'ambito di un Pt_1 percorso graduale, arrivare a riprendere la propria responsabilità di genitore.
CP_ 16) Vero che la IG.ra a mezzo del proprio avvocato, negli ultimi mesi dell'anno 2022 opponeva un rifiuto sia rispetto a quanto chiesto nel capitolo precedente sia rispetto alla richiesta, da parte della OM , d fornire gli estremi del procedimento di separazione Per_2 instaurato nel 2017 dinanzi al Tribunale di Lecco e l'esito dello stesso, anche tramite copia del provvedimento.
17) Vero che il IG. tramite la OM , negli ultimi mesi del 2022, Parte_1 Per_2 CP_ chiedeva alla IG.ra per il tramite del suo avvocato Avv. Alessandra Colombo d Lecco, di fornire copia della sentenza di separazione personale coniugi emessa dal Tribunale di Lecco e la CP_ IG.ra sempre per il tramite del proprio avvocato, opponeva un rifiuto.
18) Vero che tra il mese di dicembre 2022 e gennaio 2023 la comunità contattava Per_2
l'avvocato che aveva assistito IG. per altro procedimento penale instaurato dalla Parte_1 CP_ IG.ra (RGNR 1278/2018, procedimento archiviato dal GIP presso il Tribunale di Lecco con ordinanza 04.03.2020), comunicando allo stesso gli unici elementi a disposizione del IG.
[...]
e chiedendo, tramite gli stessi elementi, di richiedere e ottenere copia autentica della Pt_1 sentenza di separazione personale dei coniugi ed Parte_1 Controparte_1 emessa dal Tribunale di Lecco.
19) Vero che, una volta espletato l'iter, l'avvocato del IG. richiedeva all'avvocato Parte_1 della IG.ra , in data 12.06.2023, la disponibilità a un percorso condiviso Controparte_1 CP_ che consentisse al padre di mettere a disposizione la sua responsabilità genitoriale, e parte tramite il proprio legale, opponeva un rifiuto (doc. 8 a-b che si rammostra, e-mail del 21 giugno-
6 luglio- 2 agosto 2023).
20) Vero che ho redatto le due relazioni della OM di NO Magnago-VA Per_2 che si rammostrano” (doc. 2 di parte relazione, e doc. 7 di parte Parte_1 Parte_1 relazione 08.02.2024).
Si indicano a testi su tutti i capitoli la dott.ssa c/o OM AU di CP_3
NO Magnago (VA), e il direttore responsabile della OM AU di NO
Magnago (VA).
Si indica, inoltre, a teste sui capitoli 1-11 compresi la dottoressa presso di CP_2 Pt_3
TO IO.”
Per “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco Controparte_1
pagina 4 di 10 IN VIA PRINCIPALE: respingere tutte le domande proposte dal signor e Parte_1 confermare tutte le statuizione disposte dal Tribunale di Lecco con sentenza n. 236/2020 del
25/6/2020.
IN VIA RICONVENZIONALE : nell'ipotesi in cui venga ACCERTATA e DICHIARATA la competenza del Tribunale di Lecco, nell'interesse del minore nato a [...] il Per_1
22/10/2015 si chiede venga DICHIARATA la decadenza della responsabilità genitoriale del signor nato in [...] il [...] C.F.: nei Parte_1 C.F._1 confronti del figlio minore nato in data [...] a [...].” Per_1
Per il curatore speciale del minore “nell'esclusivo interesse del minore, Per_1 confermarsi le statuizioni della sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del 25.06.2020, in particolare quanto alla sospensione delle visite tra il padre e il figlio Parte_1 Per_1
ed in relazione alla domanda riconvenzionale promossa da parte resistente, si ritiene che
[...] nulla osta alla dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale del sig. Parte_1 nato a [...] il [...], padre del minore nato a [...] il
[...] Per_1
22.10.2015, residente in [...]TER, cod. fisc. ” C.F._3
RAGIONI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio chiedendo, in modifica delle Parte_1 Controparte_1 condizioni di separazione poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 83/2019 del 30/01/2019, la ripresa delle frequentazioni con il figlio secondo le modalità stabilite Persona_3 dal Tribunale, in via graduale, inizialmente in ambiente protetto e successivamente in autonomia.
Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente che il Tribunale di Controparte_1
Lecco, con sentenza n. 236/2020 del 14/07/2020, aveva già pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto fra le parti, con conferma delle condizioni stabilite dalla sentenza di separazione. ha chiesto in ogni caso il rigetto delle domande formulate Controparte_1 dal ricorrente e ha chiesto in via riconvenzionale la decadenza di dalla Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore, precisando di avere già instaurato avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano giudizio nei confronti di per ottenerne la decadenza Parte_1 dalla responsabilità genitoriale. La resistente ha inoltre dato atto di avere chiesto nel 2023 al
Prefetto di Lecco per il cambio del cognome del figlio minore da a Per_1 Persona_3 CP_
.
Le parti hanno quindi depositato le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e sono comparse avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del 21/03/2024.
Nelle more sono pervenuti gli atti del procedimento instaurato avanti al Tribunale per i
Minorenni di Milano, essendosi tale autorità giudiziaria dichiaratasi incompetente ex art. 38 disp. att. c.c. stante la pendenza del presente giudizio.
Il giudice relatore, essendo stata formulata da domanda di decadenza Controparte_1 dalla responsabilità genitoriale nei confronti di ha nominato ai sensi dell'art. Parte_1
pagina 5 di 10 473 bis.8, primo comma lett. a) c.p.c. in favore del minore un curatore speciale, in Per_1 persona dell'avv. Anna Maria Riva, già nominata curatore speciale del medesimo minore nel procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano.
Il curatore speciale si è costituito in giudizio depositando comparsa di costituzione.
In corso di causa è stata disposta indagine psicosociale a cura dei servizi sociali del Comune di
Merate per verificare l'eventuale sussistenza dei presupposti per reintrodurre le frequentazioni tra e il figlio minore Parte_1 Per_1
All'udienza del 03/12/2024 il difensore del ricorrente ha dato atto che Parte_1 dimessosi dalla comunità di NO Magnago, si era trasferito in un'altra regione, Per_2 svolgendo ivi attività lavorativa.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni e discusso la causa avanti al giudice relatore, con udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
All'esito del deposito delle note il giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Deve preliminarmente ritenersi che il mancato deposito delle note scritte da parte del ricorrente non implichi alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in Parte_1 precedenza proposte, dovendosi presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle, le conclusioni formulate in precedenza negli atti tipici a ciò destinati (cfr. Cass., n.
5018/2014).
Ciò premesso, le domande formulate dal ricorrente devono essere rigettate, essendo invece meritevole di accoglimento la domanda riconvenzionale di decadenza dalla responsabilità genitoriale formulata dalla parte resistente, cui ha aderito il curatore speciale del minore, per le ragioni che di seguito si espongono.
e hanno contratto matrimonio in Tunisia il 22/04/2013 Parte_1 Controparte_1
e dalla loro unione è nato il figlio (ora il 22/10/2015. Persona_3 Per_1
Il Tribunale di Lecco ha pronunciato dapprima la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 83/2019 del 30/01/2019 e successivamente lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e con sentenza n. 236/2020 del 14/07/2020. Parte_1 Controparte_1
Le statuizioni vigenti, per quel che rileva nel presente giudizio, prevedono l'affidamento c.d. super esclusivo del figlio minore alla madre la sospensione degli Per_1 Controparte_1 incontri tra padre e figlio e la determinazione del contributo al mantenimento del figlio minore a carico di nella somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie.
Il ricorrente a fondamento delle proprie richieste, ha sostenuto di avere Parte_1 attraversato in passato un periodo di profonda crisi personale, con problematiche psichiatriche e di dipendenza e coinvolgimento in attività criminose, che hanno comportato dapprima un periodo pagina 6 di 10 di detenzione presso il carcere di TO IO e successivamente l'ingresso nella OM
di NO Magnago per un percorso di recupero. Per_2
Il ricorrente ha quindi affermato di avere compreso il disvalore delle precedenti condotte e di avere intrapreso un percorso di stabilizzazione personale, manifestando la volontà di riprendere gli incontri con il figlio minore sia pur in via graduale. Per_1
La resistente si è opposta alle richieste avanzate dal ricorrente, evidenziando che negli ultimi anni quest'ultimo si è sempre disinteressato dei bisogni del figlio minore, violando i doveri derivanti dalla responsabilità genitoriale e tenendo un atteggiamento incostante, tanto da non presentarsi più volte neppure agli incontri protetti organizzati dai servizi sociali nell'ambito del giudizio di separazione, con conseguenti ricadute negative sul benessere psicofisico del figlio minore Per_1
Anche il curatore speciale all'esito del giudizio ha chiesto la conferma della sospensione degli incontri tra e il figlio minore. Parte_1
Il Tribunale osserva che in corso di causa ha tenuto una condotta del tutto Parte_1 incostante, senza mantenere fede agli impegni e alla volontà dichiarata di voler riprendere un rapporto con il figlio minore.
I servizi sociali del Comune di Merate, incaricati dal giudice relatore di verificare la sussistenza dei presupposti per la ripresa di incontri inizialmente protetti tra padre e figlio, hanno dato atto delle intervenute dimissioni di dalla OM di NO Parte_1 Per_2
Magnago dal 21/08/2024. I servizi sociali hanno contattato l'assistente sociale del Comune di
NO Magnago, che ha riferito di non sapere ove si trovi dopo le Parte_1 dimissioni dalla comunità.
I servizi sociali del Comune di Merate hanno inoltre dato atto di non essere mai stati contattati da e hanno pertanto concluso per la non sussistenza dei presupposti per la Parte_1 reintroduzione dei rapporti tra padre e figlio.
Il Tribunale ritiene pertanto che debba essere confermata la sospensione degli incontri tra
[...]
e il figlio minore nell'esclusivo interesse di quest'ultimo. Parte_1 Per_1
Il minore come accertato anche dai servizi sociali, è attualmente collocato in un Per_1 contesto familiare protettivo e tutelante e si trova in una condizione di equilibrio e benessere materiale e psicologico.
Il minore ha già sperimentato una volta un'esperienza di abbandono da parte del padre, il quale ha interrotto unilateralmente gli incontri protetti organizzati dai servizi sociali durante il giudizio di separazione personale dei coniugi.
La condotta tenuta anche in corso di causa da il quale, dopo avere Parte_1 manifestato l'intenzione di riprendere gli incontri con il figlio e di impegnarsi in un percorso di stabilizzazione personale, ha improvvisamente deciso di dimettersi dalla comunità Per_2 di NO Magnago e di trasferirsi in un'altra regione, compromettendo la possibilità di valutare la ripresa di incontri protetti, è chiaro indice di inidoneità genitoriale.
pagina 7 di 10 L'eventuale ripresa di incontri tra padre e figlio appare pertanto contraria all'interesse del minore in quanto potenzialmente foriera di effetti destabilizzanti per quest'ultimo, in Per_1 mancanza di un serio impegno da parte di Parte_1
Le risultanze di causa comportano inoltre l'accoglimento della domanda di decadenza della responsabilità genitoriale formulata da rispetto alla quale ha Controparte_1 sostanzialmente aderito anche il curatore speciale del minore.
Ai sensi dell'art. 330 c.c., il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei casi in cui il genitore viola o trascura i suoi doveri ovvero abusa dei relativi poteri, ogni qualvolta tale violazione, omissione o abuso abbia comportato un grave pregiudizio per il figlio.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass., Sez. I, 9 maggio 2023, n. 12237).
Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, ossia una misura adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore e solo ove gli altri provvedimenti disciplinati dal legislatore non siano comunque idonei a tutelare l'interesse prevalente di quest'ultimo a crescere sano nel contesto familiare d'origine
(Cass., Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29814).
Il provvedimento ablativo della responsabilità dei genitori, infatti, è preordinato alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio: esso non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori ma piuttosto è fondato sull'accertamento, da parte del giudice, degli effetti lesivi che detti comportamenti hanno prodotto e possono ulteriormente produrre in danno del figlio, tali da giustificare l'ablazione della responsabilità genitoriale (Cass.,
Sez. I, 7 giugno 2017, n. 14145).
Pertanto, se non vi è un concreto pregiudizio, l'autorità giudiziaria non può intervenire con la decadenza, atteso che il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale è preordinato all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi del figlio. Per tale ragione, ai fini della pronuncia di decadenza non è sufficiente che il genitore abbia violato e trascurato i doveri inerenti alla propria veste (in alternativa all'abuso dei relativi poteri), ma occorre anche che da ciò sia conseguito pregiudizio per il figlio e tale pregiudizio deve anche essere grave e certamente, alla luce della struttura della norma, non può ritenersi implicito in ogni accertata violazione dei doveri genitoriali (Cass. n. 24708/2024).
Nel caso in esame, ha ripetutamente violato i doveri derivanti dalla Parte_1 responsabilità genitoriale, interrompendo bruscamente ogni rapporto con il figlio minore, che non ha più cercato per diversi anni, senza vederlo né sentirlo, anche dopo essere uscito dal carcere. pagina 8 di 10 Pur avendo instaurato il presente giudizio per riprendere i rapporti con il figlio minore, Parte_1 non ha tuttavia dato seguito agli iniziali propositi, dimettendosi dalla OM
[...]
di NO Magnago e trasferendosi in altra regione, senza mai prendere contatti Per_2 con i servizi sociali incaricati di valutare l'eventuale ripresa delle frequentazioni tra padre e figlio.
dopo avere già una volta interrotto i rapporti con il figlio, ha nuovamente Parte_1 mostrato disinteresse per lo stesso, trascurando i propri doveri genitoriali.
Deve inoltre osservarsi che non ha mai contribuito economicamente al Parte_1 mantenimento del figlio, omettendo il versamento dell'assegno posto a suo carico dal Tribunale con le sentenze di separazione e di divorzio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la decadenza di dalla responsabilità Parte_1 genitoriale sul figlio minore Per_1
Il Tribunale rileva che, laddove il ricorrente in futuro si impegni seriamente in un percorso di recupero personale, potrà essere reintegrato nella responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 332
c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del ricorrente, che deve essere condannato a rifondere le spese di lite, oltre che in favore della resistente, anche in favore del curatore speciale, la nomina del quale si è resa necessaria in ragione della condotta di
[...] stante la fondatezza della domanda di decadenza formulata da Parte_1 Controparte_1
[...]
Il fatto che il curatore speciale sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il curatore speciale dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti soccombenti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass., n. 777/2021).
Le spese di lite si liquidano ai sensi del d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, nella misura indicata in dispositivo, ridotta rispetto ai valori medi in ragione della contenuta attività difensiva svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale modifica delle statuizioni poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del
14/07/2020, così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da confermando la sospensione degli Parte_1 incontri tra e il figlio minore Parte_1 Per_1
2) Dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore Parte_1
Per_1
3) Conferma nel resto le statuizioni poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n. 236/2020 del
14/07/2020;
4) Condanna a rifondere in favore di le spese di lite, Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
5) Condanna a rifondere in favore dell'avv. Anna Maria Riva, in qualità di Parte_1 curatore speciale del minore le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, Per_1 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo che il relativo pagamento venga effettuato a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 1 aprile 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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