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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/09/2025, n. 2525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2525 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente rel. dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
15.10.2024
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pazzini ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, via Larga, 13, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Graziani ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 16 studio dell'Avv. Nicola Galeano, in Milano, Via Ruggero di Lauria, 4, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: mutuo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 350-bis cpc, all'udienza del 17.9.2025, sulle conclusioni di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa l'adozione dei provvedimenti di rito del caso, contrariis reiectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del giudizio, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano / Sezione VI Civile n. 8015, pubblicata il
13.09.2024 e notificata il 16.09.2024 nel procedimento R.G. n. 23263/2022.
NEL MERITO
Salvo gravame
- revocare il provvedimento monitorio n. 4393/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data
03.03.2022, pubblicato in data 10.03.2022, notificato a mani alla signora Parte_1 in data 29.04.2022;
[...]
- dichiarare prescritta ogni pretesa di controparte;
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, non dimostrate CP_1 nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone l'esponente;
In via istruttoria
Si chiede disporsi il rinnovo della CTU espletata in primo grado, come da seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il CTU, sulla base del D.M.
18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato”.
pagina 2 di 16 Per CP_1
“Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per quanto argomentato in premessa;
Rigettare la domanda di cui all'appello proposto dalla Sig.ra con Parte_1 conferma della sentenza di primo grado n. 8015 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano, come spiegato ampiamente in premessa.
Condannare parte appellante all'integrale refusione delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio nonché del presente grado di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in
[...]
data 10.3.2022, con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 56.000,00 in favore di CP_1
L'opponente esponeva in fatto che:
- aveva stipulato con IT s.p.a., in data 16.7.2010, un contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio, per l'importo di euro
75.000,00;
- IT s.p.a., a garanzia del rimborso, aveva stipulato una polizza assicurativa con volta a coprire il rischio dell'eventuale interruzione del Parte_2
rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1
- verificatosi il rischio assicurato (la sig.ra infatti, aveva cessato il proprio rapporto Pt_1
lavorativo presso l'Ospedale Niguarda nell'aprile 2015), IT, con missiva 7.4.2015, aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo a Parte_2
- quest'ultima, liquidando l'indennizzo, si era surrogata nei diritti di IT
s.p.a.;
- nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pro Parte_2
soluto, in data 18.6.2021 aveva trasferito il credito vantato nei confronti della sig.ra a Pt_1 CP_1 pagina 3 di 16 - a sua volta, aveva ceduto il credito a CP_1 CP_2
Tanto premesso, la sig.ra a sostegno dell'opposizione eccepiva: Pt_1
- la carenza di legittimazione attiva di , atteso che il credito controverso CP_1
era stato da quest'ultima ceduto a che ne era quindi l'effettiva titolare;
CP_2
- l'indebita applicazione, da parte della mutuante, di un tasso di interesse corrispettivo usurario (pari al 21,21%).
Concludeva, dunque, domandando, in via principale, di revocare il decreto opposto e, in via subordinata, di condannare – di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_2
chiamata in causa – a tenere indenne l'opponente di tutte le eventuali somme di cui fosse stata eventualmente riconosciuta debitrice nei confronti di CP_1
Quale conseguenza dell'eccepito superamento del tasso soglia, parte opponente domandava altresì, giusto il disposto dell'art. 1815 c.c. che prevede la gratuità del mutuo usurario, la condanna di , alla restituzione di tutti i costi sostenuti dalla sig.ra CP_1
in relazione all'erogazione del finanziamento de quo per complessivi euro Pt_1
29.796,43 (di cui euro 13.123,52 per interessi corrispettivi maturati e maturandi, euro 10.348,98 per commissioni anticipate, euro 16,43 per oneri erariali anticipati, euro 1.080,00 a titolo di premio di assicurazione anticipato ed euro 5.227,50 per commissioni all'agente). A fronte di un importo deliberato di euro 75.000, infatti, alla sig.ra sarebbe stata erogata, al netto dei Pt_1
costi, soltanto la somma capitale di euro 45.203,57.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando per CP_1
il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, parte opposta esponeva che:
- la sig.ra aveva stipulato con IT s.p.a due diversi contratti di Parte_3
finanziamento: il primo, per l'importo di euro 75.000, garantito da Parte_2
, il cui credito era stato ceduto a che ne aveva mantenuto la
[...] CP_3
titolarità; il secondo, avente a oggetto la somma di euro 74.880,00, garantito da Co
il cui credito era stato invece ceduto da a Controparte_4 CP_2
pagina 4 di 16 - in sede monitoria era stato azionato soltanto il primo contratto di finanziamento
(quello il cui credito non era stato ceduto a e che, conseguentemente, CP_2
sussisteva la legittimazione attiva di in relazione al credito controverso;
CP_3
- la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente era generica e, comunque, infondata nel merito.
Con provvedimento 22.11.2022, il giudice istruttore disponeva la trattazione scritta della prima udienza di comparizione ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza di prima comparizione, parte opponente, oltre a ribadire le eccezioni già sollevate in sede di atto di opposizione, deduceva altresì l'intervenuta prescrizione estintiva ex art. 2952, co. 2, c.c. del diritto di rivalsa ceduto da a Parte_2 CP_1
Alla prima udienza del 29.11.2022, il giudice istruttore, negata l'autorizzazione alla chiamata in causa di concedeva alle parti termini per il deposito delle CP_2
memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con provvedimento 2.5.2023, il giudice istruttore, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio – nominando all'uopo il dott. – sul seguente Persona_1
quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il CTU, sulla base del D.M. 18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato.”
Depositata la consulenza, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8015/2024:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando per tabulas che il credito ceduto da a fosse originato da un contratto di CP_1 CP_2
finanziamento diverso rispetto a quello azionato in sede monitoria. Vi era invece prova documentale che il credito derivante dal contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo fosse rimasto nella titolarità di CP_1 pagina 5 di 16 - dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente perché formulata per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente;
- disattendeva altresì l'eccezione di usurarietà, aderendo sul punto alle conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva escluso un qualsivoglia superamento del tasso soglia (sia al momento della stipula del contratto, sia durante la sua intera vigenza);
- conseguentemente rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.
4393/2022;
- condannava la sig.ra al pagamento delle spese di lite e poneva altresì Pt_1
definitivamente a carico di quest'ultima anche le spese di C.T.U.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la sig.ra formulando due Pt_1
motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui viene dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'allora opponente. Tale eccezione, infatti, non sarebbe stata sollevata, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, soltanto in sede di comparsa conclusionale, ma già con le note di trattazione scritta, depositate in data 28.11.2022, in vista della prima udienza di comparizione. L'eccezione sarebbe stata, dunque, tempestiva e come tale delibabile dal giudice di prime cure.
Tanto premesso in punto di ammissibilità, quanto al merito dell'eccezione de qua,
l'appellante ribadisce le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di opposizione.
Più nel dettaglio, parte appellante sostiene che il credito controverso ceduto da
[...]
a si fosse estinto ancor prima dell'atto di cessione (giugno Parte_2 CP_1
2021), con la conseguenza che l'odierna appallata “nulla [avrebbe] acquistato dalla cedente con l'effetto di non essere creditrice della Sig.ra ” Parte_1
(testuale, appello pag. 11). Nella prospettazione di parte appellante, infatti, il diritto di pagina 6 di 16 rivalsa di si sarebbe prescritto ex art. 2952, co. 2, c.c. già nel luglio Parte_2
2017 e cioè a due anni dalla liquidazione dell'indennizzo in favore di IT s.p.a.
(intervenuta in data 24.7.2015).
Con il secondo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo integralmente alle conclusioni del CTU, ha rigettato l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo pattuito con il finanziamento per cui è causa. Più in dettaglio, l'appellante, riportandosi ai rilievi critici già sollevati dal proprio consulente di parte nel corso del procedimento peritale, si duole che il CTU abbia calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata teorica del contratto (dieci anni), e non quella effettiva (e cioè tre anni e nove mesi, essendosi il rapporto estinto in data 22.04.2014).
Così facendo, il CTU avrebbe “spalmato” i notevoli esborsi sostenuti dalla mutuata all'inizio del contratto su un arco temporale notevolmente più ampio di quello effettivo, nonché omesso di accertare la reale incidenza degli interessi corrispettivi. Ed invero, avendo le parti pattuito un piano di ammortamento alla francese, la quota parte di interessi nella prima fase del rapporto sarebbe stata inevitabilmente più elevata rispetto a quella delle rate nella fase finale.
Si è costituita instando per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata CP_1
sentenza.
In particolare, parte appellata ha dedotto che:
- l'eccezione di prescrizione è generica, nonché tardiva, perché sollevata non già con la prima difesa utile (id est l'atto di opposizione a D.I.), ma soltanto con le note scritte del 28.11.2022;
- in ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata, non trovando applicazione, nel caso di specie, la prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma II c.c., bensì quella ordinaria decennale ex art. 2964 del c.c.;
pagina 7 di 16 - la consulenza tecnica espletata in primo grado è pienamente condivisibile, perché redatta secondo i principi di calcolo previsti dalla normativa vigente e della più recente giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva di in CP_1
relazione al credito oggetto del decreto opposto. L'appellante, infatti, non ha formulato nessun motivo di gravame sul punto, né riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Deve, conseguentemente, ritenersi definitivamente accertata la titolarità dell'odierna appellata in relazione al credito controverso.
Tanto premesso, passando all'esame dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello – avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione del credito controverso – deve essere disatteso.
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'eccezione in esame – astenendosi, quindi, dalla relativa delibazione nel merito – sul presupposto che la stessa fosse stata
“formulata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale”
(testuale, sentenza pag. 5).
Osserva tuttavia la Corte che, come correttamente rappresentato da parte appellante,
l'eccezione de qua era in realtà stata avanzata per la prima volta non con la comparsa conclusionale, ma con le note scritte depositate in data 28.11.2022 in vista della prima udienza, svoltasi mediante trattazione scritta.
A pagina 2 delle predette note si legge infatti: “Si eccepisce la prescrizione estintiva ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto di rivalsa che ha ceduto a Parte_2 [...]
la quale, per l'effetto, nulla ha acquistato dalla cedente con l'effetto di non essere CP_1
creditrice della Sig.ra ” Parte_1
pagina 8 di 16 Tale – doverosa – precisazione non muta tuttavia il giudizio di inammissibilità cui era pervenuto il Tribunale, dal momento che l'eccezione in esame risulta, comunque, tardiva.
Invero, la prescrizione, al pari di tutte eccezioni non rilevabili d'ufficio, deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro la prima difesa utile che, nel giudizio di impugnazione a decreto ingiuntivo, coincide con l'atto di opposizione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, nel giudizio di opposizione a D.I. il debitore opponente, ancorché processualmente attore, assume, nella sostanza, la veste di convenuto, configurandosi il procedimento ex art. 645
c.p.c. non già come un autonomo giudizio, ma come una prosecuzione del procedimento monitorio avente a oggetto la domanda del creditore. (Cfr. SU n. 927/2022).
Ebbene, con l'atto di opposizione a D.I. la sig.ra nulla aveva eccepito in punto Parte_3
prescrizione, essendosi in quella sede limitata a contestare la legittimazione attiva di
[...]
e a invocare la pretesa violazione della normativa antiusura, formulando altresì, in CP_1
via di subordine, domanda di manleva nei confronti di CP_2
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione:
“IN RITO
- autorizzare la chiamata in causa dell'asserita parte creditrice, verso cui intende formulare manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito, Cod. CP_2
Fisc.: , con sede legale in 73100 Lecce (LE), Via Lodi n. 38, in persona del P.IVA_2
l.r.p.t., PEC « , disponendo lo spostamento della prima udienza ai Email_1
sensi e per gli effetti dell'art. 269, terzo comma, c.p.c., onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per sentire accogliere anche nei suoi confronti le domande di cui infra.
IN RITO
- revocare il provvedimento MONITORIO N. 4393/2022 EMESSO DAL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO IN DATA 03.03.2022, PUBBLICATO IN DATA 10.03.2022, pagina 9 di 16 NOTIFICATO A MANI ALLA SIG.RA NOVATI IN Parte_1
DATA 29.04.2022, in quanto emesso in favore di soggetto carente di legittimazione ad agire;
NEL MERITO
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, CP_1
non dimostrate nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone
l'esponente;
- in subordine e nei confronti della terza chiamanda condannare la predetta CP_2
società a dover rifondere alla Sig.ra qualsiasi somma di Parte_1
denaro questa dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti di e ciò a CP_1
titolo di manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito.”
L'asserita prescrizione del diritto di credito vantato da controparte è stata eccepita – oltretutto in termini assai generici, stante la mancata indicazione sia del dies a quo, sia del dies ad quem – soltanto nella prima udienza di comparizione e, dunque, tardivamente. Viene sul punto in rilievo l'art. 183 c.p.c. – pacificamente applicabile al giudizio di opposizione a D.I. in virtù del richiamo operato dall'art. 645 c.p.c. – che, nella versione applicabile ratione temporis, circoscrive l'attività esperibile dalle parti nella prima udienza di comparizione alla precisazione e modificazione delle “eccezioni e conclusioni già rassegnate”.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c. risulterebbe, in ogni caso, infondata nel merito.
Il termine di prescrizione breve imposto dalla norma in questione attiene, infatti, ai soli diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Ma il contratto di assicurazione stipulato tra IT s.p.a e si è Parte_2
definitivamente esaurito nel momento in cui quest'ultima ha provveduto al pagamento pagina 10 di 16 dell'indennizzo. Attraverso la corresponsione dell'indennizzo a IT s.p.a.,
[...]
di fatto, ha pagato un debito altrui (quello della mutuataria , Parte_2 Pt_1
surrogandosi, conseguentemente, nel diritto della precedente creditrice e maturando nei confronti della debitrice un diritto di rivalsa – successivamente ceduto a – da CP_1
ritenere soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Il dies a quo di siffatto termine decorre – stante il principio dell'unicità dell'obbligazione dei pagamenti dei ratei sancito dalla Suprema Corte1 e la mancata previsione negoziale della decadenza dal beneficio del termine – a far data dal luglio
2020, coincidente con la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Il diritto di credito per cui è causa, dunque, si prescriverebbe, salvo ulteriori atti interruttivi, soltanto nel luglio 2030.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante contesta la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU ai fini della determinazione del
TAEG.
Più in dettaglio, parte appellante si duole che il perito abbia calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata del contratto convenzionalmente pattuita (dieci anni), senza tenere conto dell'estinzione anticipata del rapporto, intervenuta dopo soli tre anni e nove mesi.
La censura è infondata.
Invero, le Istruzioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 2009 (id est, le istruzioni vigenti al momento della stipula del contratto, risalente al luglio 2010) chiariscono espressamente, all'art. 4.2.4., rubricato “Tasso Annuo
Effettivo Globale", che il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito e che il relativo calcolo “è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il 1 Cfr. ex multis Cass. n. 4232/2023: “Nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” pagina 11 di 16 consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”.
Disposizione analoga è stata replicata, all'art. 5.2.4., nei successivi aggiornamenti delle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Il CTU, dunque, ha proceduto al calcolo del TAEG correttamente attenendosi alle indicazioni contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia a cui la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, pacificamente riconosce carattere vincolante (Cfr.
Cass.12965/2016).
Merita parimenti condivisione l'ulteriore assunto del CTU, il quale, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha correttamente osservato che “in contratto non potrebbe essere espresso un tasso degli interessi corrispettivi calcolato su un diverso periodo in quanto, alla data di stipula del contratto, non è noto se e quando il contratto verrà interrotto prima della scadenza pattuita.” (testuale consulenza CTU pag. 29).
D'altronde la giurisprudenza si è ormai definitivamente orientata nel senso della non configurabilità del fenomeno della cd. “usura sopravvenuta”. La Suprema Corte, valorizzando in particolare l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., data dall'art. 1 D.L. 394/200018, ha infatti chiarito che il momento storico cui occorre fare riferimento ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà del tasso pattuito in contratto è unicamente quello della sua stipula, dovendosi considerare del tutto irrilevanti le vicende occorse successivamente, compresa l'eventuale estinzione anticipata del rapporto che integra – evidentemente – una sopravvenienza non prevedibile al momento del perfezionamento dell'accordo.
Si richiama sul punto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24675/2017, così massimata: “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o
pagina 12 di 16 della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.”
Né le conclusioni del CTU appaiono inficiate dalla tipologia di ammortamento prescelta dalle parti (id est, un piano di ammortamento cd. “alla francese”).
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Nel metodo di ammortamento cd. “alla francese”, caratterizzato dalla previsione di rate costanti, gli interessi vengono calcolati mensilmente sulla base del capitale residuo, sicché, nell'ambito di ciascuna rata, la quota parte di interessi è progressivamente decrescente, mentre quella della sorte capitale è progressivamente crescente. E' vero, quindi, che gli interessi hanno una maggiore incidenza nelle composizione dei ratei di rimborso nelle prime fasi del rapporto, ma è altrettanto vero, come correttamente evidenziato dal CTU, che la quota di interessi viene pur sempre calcolata sulla base del capitale residuo, con la conseguenza che “l'incidenza in termini percentuali della quota interessi per l'intera durata del contratto rimane invariata ossia il tasso degli interessi corrispettivi applicato in tale caso non varia al variare della durata del contratto” (CTU pag. 31).
A riprova di quanto affermato si rimanda alla tabella contenuta alle pagg. 31 e ss. della consulenza d'ufficio, dalla quale emerge plasticamente come, epurato il piano di ammortamento dai costi fissi, il tasso di interesse – indipendentemente dalla durata del rapporto (dieci anni ovvero tre anni nove mesi) – rimane, comunque, invariato.
Per queste ragioni ritiene la Corte che il CTU abbia correttamente calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata del rapporto convenzionalmente pattuita.
Deve conseguentemente ritenersi condivisibile la misura dell'8,82% individuata nelle conclusioni della consulenza, misura che risulta di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (16,875%).
E se il TAEG è inferiore al tasso soglia – correttamente determinato sulla base del D.M.
18.6.2010 applicabile ratione temporis –, a fortiori lo sarà il TEG e cioè il parametro da prendere a riferimento per l'accertamento dei fenomeni usurari. Il TAEG, infatti, come pagina 13 di 16 condivisibilmente rilevato anche dal giudice di prime cure, “è un indice che di per sé è più alto del TEG, poiché si calcola nello stesso modo ma comprende in più le tasse e le imposte” (sentenza pag. 6).
Tali considerazioni risultano di per sé sufficienti a determinare il rigetto del motivo in esame.
Per ragioni di completezza, e a definitiva tacitazione delle pretese dell'appellante, si osserva in ogni caso che l'adozione del metodo di calcolo proposto dal consulente di parte non avrebbe comunque condotto, nel caso di specie, all'accertamento di un fenomeno usurario. Invero, il CTU, pur non condividendo la metodologia proposta dal
CTP di parte attrice, ha comunque provveduto, onde offrire al giudicante il più ampio ventaglio di soluzioni possibili, a calcolare il TAEG anche sulla base della sola durata effettiva del rapporto (dal 16.7.2010 al 22.4.2014).
Ebbene, l'adozione di tale metodologia ha condotto il CTU a individuare la misura del
TAEG nella percentuale delll'11,5642% e, quindi, in una percentuale comunque inferiore al tasso soglia (che, si rammenta, era pari al 16,875% al momento della stipula del contratto).
Si rimanda sul punto alla pag. 36 della consulenza, ove si legge: “ In base ai conteggi del C.t.u. il tasso contrattuale TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e il tasso ISC
(Indicatore Sintetico di Costo), calcolati in ipotesi di estinzione del finanziamento in data 22 aprile 2014, è pari a 11,5642% per entrambi e devono raffrontarsi con un tasso soglia usura (determinato sulla base del D.M. 18.6.2010) alla data di stipula del contratto pari a 16,875% e un tasso soglia usura alla data di interruzione del finanziamento pari a 18,375%. Il C.t.u. in conclusione, pur non condividendo la metodologia suggerita dal C.t.p. dell'attore e pur non ritenendola applicabile in base ai dettami normativi, ha rilevato che anche adottando tale metodologia non si verificherebbe il superamento del tasso soglia sia in fase di stipula del contratto sia alla data di interruzione del finanziamento.”
Si impone, infine, un'ultima precisazione. pagina 14 di 16 Non ignora questa Corte che alla luce dell'art. 125 sexies TUB – vigente all'epoca dell'estinzione del rapporto (22.4.2014) – e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza europea alla direttiva 2008/48/CE, cui la normativa nazionale ha dato attuazione (CGUE 11.9.2019 C-383/18, c.d. Lexitor), la risoluzione anticipata del rapporto avrebbe attribuito alla mutuataria il diritto a una parziale restituzione dei costi del finanziamento secondo il criterio di calcolo proporzionale “pro rata temporis”; sennonché una domanda restitutoria in tali termini non è mai stata avanzata dall'odierna appellante.
La sig.ra infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo aveva chiesto la Pt_1
restituzione (oltretutto integrale e non proporzionale alla durata effettiva del rapporto) dei costi connessi al finanziamento unicamente quale conseguenza della lamentata usurarietà del mutuo e non in ragione della risoluzione anticipata del rapporto.
Il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall' art. 112
c.p.c., preclude quindi a questa Corte qualsivoglia statuizione di condanna sul punto.
Dalle ampie considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 8015/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.991, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dr. Domenico Bonaretti Presidente rel. dr.ssa Rossella Milone Consigliere dr.ssa Elisa Fazzini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in grado di appello con atto di citazione notificato in data
15.10.2024
DA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Pazzini ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Milano, via Larga, 13, giusta procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Viviana Graziani ed elettivamente domiciliata presso lo pagina 1 di 16 studio dell'Avv. Nicola Galeano, in Milano, Via Ruggero di Lauria, 4, giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: mutuo
Causa posta in deliberazione, all'esito della discussione svoltasi ex art. 350-bis cpc, all'udienza del 17.9.2025, sulle conclusioni di seguito riportate
Conclusioni
Per Parte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa l'adozione dei provvedimenti di rito del caso, contrariis reiectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del giudizio, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano / Sezione VI Civile n. 8015, pubblicata il
13.09.2024 e notificata il 16.09.2024 nel procedimento R.G. n. 23263/2022.
NEL MERITO
Salvo gravame
- revocare il provvedimento monitorio n. 4393/2022 emesso dal Tribunale ordinario di Milano in data
03.03.2022, pubblicato in data 10.03.2022, notificato a mani alla signora Parte_1 in data 29.04.2022;
[...]
- dichiarare prescritta ogni pretesa di controparte;
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, non dimostrate CP_1 nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone l'esponente;
In via istruttoria
Si chiede disporsi il rinnovo della CTU espletata in primo grado, come da seguente quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il CTU, sulla base del D.M.
18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato”.
pagina 2 di 16 Per CP_1
“Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza per quanto argomentato in premessa;
Rigettare la domanda di cui all'appello proposto dalla Sig.ra con Parte_1 conferma della sentenza di primo grado n. 8015 del 2024 emessa dal Tribunale di Milano, come spiegato ampiamente in premessa.
Condannare parte appellante all'integrale refusione delle spese e dei compensi del primo grado di giudizio nonché del presente grado di giudizio.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 7.6.2022, la sig.ra Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4393/2022, emesso in
[...]
data 10.3.2022, con il quale il Tribunale di Milano l'aveva condannata al pagamento della somma di euro 56.000,00 in favore di CP_1
L'opponente esponeva in fatto che:
- aveva stipulato con IT s.p.a., in data 16.7.2010, un contratto di finanziamento, mediante cessione del quinto dello stipendio, per l'importo di euro
75.000,00;
- IT s.p.a., a garanzia del rimborso, aveva stipulato una polizza assicurativa con volta a coprire il rischio dell'eventuale interruzione del Parte_2
rapporto di lavoro della sig.ra Pt_1
- verificatosi il rischio assicurato (la sig.ra infatti, aveva cessato il proprio rapporto Pt_1
lavorativo presso l'Ospedale Niguarda nell'aprile 2015), IT, con missiva 7.4.2015, aveva richiesto il pagamento dell'indennizzo a Parte_2
- quest'ultima, liquidando l'indennizzo, si era surrogata nei diritti di IT
s.p.a.;
- nell'ambito di un'operazione di cessione in blocco pro Parte_2
soluto, in data 18.6.2021 aveva trasferito il credito vantato nei confronti della sig.ra a Pt_1 CP_1 pagina 3 di 16 - a sua volta, aveva ceduto il credito a CP_1 CP_2
Tanto premesso, la sig.ra a sostegno dell'opposizione eccepiva: Pt_1
- la carenza di legittimazione attiva di , atteso che il credito controverso CP_1
era stato da quest'ultima ceduto a che ne era quindi l'effettiva titolare;
CP_2
- l'indebita applicazione, da parte della mutuante, di un tasso di interesse corrispettivo usurario (pari al 21,21%).
Concludeva, dunque, domandando, in via principale, di revocare il decreto opposto e, in via subordinata, di condannare – di cui chiedeva l'autorizzazione alla CP_2
chiamata in causa – a tenere indenne l'opponente di tutte le eventuali somme di cui fosse stata eventualmente riconosciuta debitrice nei confronti di CP_1
Quale conseguenza dell'eccepito superamento del tasso soglia, parte opponente domandava altresì, giusto il disposto dell'art. 1815 c.c. che prevede la gratuità del mutuo usurario, la condanna di , alla restituzione di tutti i costi sostenuti dalla sig.ra CP_1
in relazione all'erogazione del finanziamento de quo per complessivi euro Pt_1
29.796,43 (di cui euro 13.123,52 per interessi corrispettivi maturati e maturandi, euro 10.348,98 per commissioni anticipate, euro 16,43 per oneri erariali anticipati, euro 1.080,00 a titolo di premio di assicurazione anticipato ed euro 5.227,50 per commissioni all'agente). A fronte di un importo deliberato di euro 75.000, infatti, alla sig.ra sarebbe stata erogata, al netto dei Pt_1
costi, soltanto la somma capitale di euro 45.203,57.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e instando per CP_1
il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
In particolare, parte opposta esponeva che:
- la sig.ra aveva stipulato con IT s.p.a due diversi contratti di Parte_3
finanziamento: il primo, per l'importo di euro 75.000, garantito da Parte_2
, il cui credito era stato ceduto a che ne aveva mantenuto la
[...] CP_3
titolarità; il secondo, avente a oggetto la somma di euro 74.880,00, garantito da Co
il cui credito era stato invece ceduto da a Controparte_4 CP_2
pagina 4 di 16 - in sede monitoria era stato azionato soltanto il primo contratto di finanziamento
(quello il cui credito non era stato ceduto a e che, conseguentemente, CP_2
sussisteva la legittimazione attiva di in relazione al credito controverso;
CP_3
- la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente era generica e, comunque, infondata nel merito.
Con provvedimento 22.11.2022, il giudice istruttore disponeva la trattazione scritta della prima udienza di comparizione ex art. 221, comma 4, D.L. n. 34/20.
Con le note scritte depositate in vista dell'udienza di prima comparizione, parte opponente, oltre a ribadire le eccezioni già sollevate in sede di atto di opposizione, deduceva altresì l'intervenuta prescrizione estintiva ex art. 2952, co. 2, c.c. del diritto di rivalsa ceduto da a Parte_2 CP_1
Alla prima udienza del 29.11.2022, il giudice istruttore, negata l'autorizzazione alla chiamata in causa di concedeva alle parti termini per il deposito delle CP_2
memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c.
Con provvedimento 2.5.2023, il giudice istruttore, ritenutane la necessità, disponeva consulenza tecnica d'ufficio – nominando all'uopo il dott. – sul seguente Persona_1
quesito: “Letti gli atti e i documenti di causa, esperito un tentativo di conciliazione, accerti il CTU, sulla base del D.M. 18.6.2010, se il tasso degli interessi corrispettivi pattuito nel mutuo per cui è causa sia superiore al tasso soglia;
in caso positivo, ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, senza tenere conto di alcun interesse a qualsiasi titolo applicato.”
Depositata la consulenza, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8015/2024:
- rigettava l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, risultando per tabulas che il credito ceduto da a fosse originato da un contratto di CP_1 CP_2
finanziamento diverso rispetto a quello azionato in sede monitoria. Vi era invece prova documentale che il credito derivante dal contratto posto a fondamento del decreto ingiuntivo fosse rimasto nella titolarità di CP_1 pagina 5 di 16 - dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente perché formulata per la prima volta soltanto in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente;
- disattendeva altresì l'eccezione di usurarietà, aderendo sul punto alle conclusioni del consulente tecnico, il quale aveva escluso un qualsivoglia superamento del tasso soglia (sia al momento della stipula del contratto, sia durante la sua intera vigenza);
- conseguentemente rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n.
4393/2022;
- condannava la sig.ra al pagamento delle spese di lite e poneva altresì Pt_1
definitivamente a carico di quest'ultima anche le spese di C.T.U.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la predetta sentenza ha interposto gravame la sig.ra formulando due Pt_1
motivi di appello.
Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione del primo giudice nella parte in cui viene dichiarata la tardività dell'eccezione di prescrizione avanzata dall'allora opponente. Tale eccezione, infatti, non sarebbe stata sollevata, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure, soltanto in sede di comparsa conclusionale, ma già con le note di trattazione scritta, depositate in data 28.11.2022, in vista della prima udienza di comparizione. L'eccezione sarebbe stata, dunque, tempestiva e come tale delibabile dal giudice di prime cure.
Tanto premesso in punto di ammissibilità, quanto al merito dell'eccezione de qua,
l'appellante ribadisce le argomentazioni già spese nel corso del giudizio di opposizione.
Più nel dettaglio, parte appellante sostiene che il credito controverso ceduto da
[...]
a si fosse estinto ancor prima dell'atto di cessione (giugno Parte_2 CP_1
2021), con la conseguenza che l'odierna appallata “nulla [avrebbe] acquistato dalla cedente con l'effetto di non essere creditrice della Sig.ra ” Parte_1
(testuale, appello pag. 11). Nella prospettazione di parte appellante, infatti, il diritto di pagina 6 di 16 rivalsa di si sarebbe prescritto ex art. 2952, co. 2, c.c. già nel luglio Parte_2
2017 e cioè a due anni dalla liquidazione dell'indennizzo in favore di IT s.p.a.
(intervenuta in data 24.7.2015).
Con il secondo motivo, parte appellante censura l'impugnata sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo integralmente alle conclusioni del CTU, ha rigettato l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo pattuito con il finanziamento per cui è causa. Più in dettaglio, l'appellante, riportandosi ai rilievi critici già sollevati dal proprio consulente di parte nel corso del procedimento peritale, si duole che il CTU abbia calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata teorica del contratto (dieci anni), e non quella effettiva (e cioè tre anni e nove mesi, essendosi il rapporto estinto in data 22.04.2014).
Così facendo, il CTU avrebbe “spalmato” i notevoli esborsi sostenuti dalla mutuata all'inizio del contratto su un arco temporale notevolmente più ampio di quello effettivo, nonché omesso di accertare la reale incidenza degli interessi corrispettivi. Ed invero, avendo le parti pattuito un piano di ammortamento alla francese, la quota parte di interessi nella prima fase del rapporto sarebbe stata inevitabilmente più elevata rispetto a quella delle rate nella fase finale.
Si è costituita instando per il rigetto del gravame e la conferma dell'impugnata CP_1
sentenza.
In particolare, parte appellata ha dedotto che:
- l'eccezione di prescrizione è generica, nonché tardiva, perché sollevata non già con la prima difesa utile (id est l'atto di opposizione a D.I.), ma soltanto con le note scritte del 28.11.2022;
- in ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata, non trovando applicazione, nel caso di specie, la prescrizione breve di cui all'art. 2952, comma II c.c., bensì quella ordinaria decennale ex art. 2964 del c.c.;
pagina 7 di 16 - la consulenza tecnica espletata in primo grado è pienamente condivisibile, perché redatta secondo i principi di calcolo previsti dalla normativa vigente e della più recente giurisprudenza di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che risulta coperto da giudicato interno il capo di sentenza con il quale il Tribunale ha accertato la legittimazione attiva di in CP_1
relazione al credito oggetto del decreto opposto. L'appellante, infatti, non ha formulato nessun motivo di gravame sul punto, né riproposto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Deve, conseguentemente, ritenersi definitivamente accertata la titolarità dell'odierna appellata in relazione al credito controverso.
Tanto premesso, passando all'esame dei motivi di gravame si osserva quanto segue.
Il primo motivo di appello – avente ad oggetto l'eccezione di prescrizione del credito controverso – deve essere disatteso.
Il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'eccezione in esame – astenendosi, quindi, dalla relativa delibazione nel merito – sul presupposto che la stessa fosse stata
“formulata per la prima volta da parte opponente in sede di comparsa conclusionale”
(testuale, sentenza pag. 5).
Osserva tuttavia la Corte che, come correttamente rappresentato da parte appellante,
l'eccezione de qua era in realtà stata avanzata per la prima volta non con la comparsa conclusionale, ma con le note scritte depositate in data 28.11.2022 in vista della prima udienza, svoltasi mediante trattazione scritta.
A pagina 2 delle predette note si legge infatti: “Si eccepisce la prescrizione estintiva ex art. 2952, comma II, c.c. del diritto di rivalsa che ha ceduto a Parte_2 [...]
la quale, per l'effetto, nulla ha acquistato dalla cedente con l'effetto di non essere CP_1
creditrice della Sig.ra ” Parte_1
pagina 8 di 16 Tale – doverosa – precisazione non muta tuttavia il giudizio di inammissibilità cui era pervenuto il Tribunale, dal momento che l'eccezione in esame risulta, comunque, tardiva.
Invero, la prescrizione, al pari di tutte eccezioni non rilevabili d'ufficio, deve essere proposta dalla parte, a pena di decadenza, entro la prima difesa utile che, nel giudizio di impugnazione a decreto ingiuntivo, coincide con l'atto di opposizione. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite, nel giudizio di opposizione a D.I. il debitore opponente, ancorché processualmente attore, assume, nella sostanza, la veste di convenuto, configurandosi il procedimento ex art. 645
c.p.c. non già come un autonomo giudizio, ma come una prosecuzione del procedimento monitorio avente a oggetto la domanda del creditore. (Cfr. SU n. 927/2022).
Ebbene, con l'atto di opposizione a D.I. la sig.ra nulla aveva eccepito in punto Parte_3
prescrizione, essendosi in quella sede limitata a contestare la legittimazione attiva di
[...]
e a invocare la pretesa violazione della normativa antiusura, formulando altresì, in CP_1
via di subordine, domanda di manleva nei confronti di CP_2
Si riportano di seguito le conclusioni rassegnate con l'atto di opposizione:
“IN RITO
- autorizzare la chiamata in causa dell'asserita parte creditrice, verso cui intende formulare manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito, Cod. CP_2
Fisc.: , con sede legale in 73100 Lecce (LE), Via Lodi n. 38, in persona del P.IVA_2
l.r.p.t., PEC « , disponendo lo spostamento della prima udienza ai Email_1
sensi e per gli effetti dell'art. 269, terzo comma, c.p.c., onde consentire la citazione della predetta Società nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c. e per sentire accogliere anche nei suoi confronti le domande di cui infra.
IN RITO
- revocare il provvedimento MONITORIO N. 4393/2022 EMESSO DAL TRIBUNALE
ORDINARIO DI MILANO IN DATA 03.03.2022, PUBBLICATO IN DATA 10.03.2022, pagina 9 di 16 NOTIFICATO A MANI ALLA SIG.RA NOVATI IN Parte_1
DATA 29.04.2022, in quanto emesso in favore di soggetto carente di legittimazione ad agire;
NEL MERITO
Nel merito, in subordine e salvo gravame
- rigettare tutte le domande proposte da siccome inammissibili, infondate, CP_1
non dimostrate nonché erroneamente determinate, per l'effetto assolvendone
l'esponente;
- in subordine e nei confronti della terza chiamanda condannare la predetta CP_2
società a dover rifondere alla Sig.ra qualsiasi somma di Parte_1
denaro questa dovesse essere riconosciuta debitrice nei confronti di e ciò a CP_1
titolo di manleva e ristoro per indebito esercizio di diritto di credito.”
L'asserita prescrizione del diritto di credito vantato da controparte è stata eccepita – oltretutto in termini assai generici, stante la mancata indicazione sia del dies a quo, sia del dies ad quem – soltanto nella prima udienza di comparizione e, dunque, tardivamente. Viene sul punto in rilievo l'art. 183 c.p.c. – pacificamente applicabile al giudizio di opposizione a D.I. in virtù del richiamo operato dall'art. 645 c.p.c. – che, nella versione applicabile ratione temporis, circoscrive l'attività esperibile dalle parti nella prima udienza di comparizione alla precisazione e modificazione delle “eccezioni e conclusioni già rassegnate”.
A ciò si aggiunga che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 2952, co. 2, c.c. risulterebbe, in ogni caso, infondata nel merito.
Il termine di prescrizione breve imposto dalla norma in questione attiene, infatti, ai soli diritti derivanti dal contratto di assicurazione.
Ma il contratto di assicurazione stipulato tra IT s.p.a e si è Parte_2
definitivamente esaurito nel momento in cui quest'ultima ha provveduto al pagamento pagina 10 di 16 dell'indennizzo. Attraverso la corresponsione dell'indennizzo a IT s.p.a.,
[...]
di fatto, ha pagato un debito altrui (quello della mutuataria , Parte_2 Pt_1
surrogandosi, conseguentemente, nel diritto della precedente creditrice e maturando nei confronti della debitrice un diritto di rivalsa – successivamente ceduto a – da CP_1
ritenere soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.
Il dies a quo di siffatto termine decorre – stante il principio dell'unicità dell'obbligazione dei pagamenti dei ratei sancito dalla Suprema Corte1 e la mancata previsione negoziale della decadenza dal beneficio del termine – a far data dal luglio
2020, coincidente con la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Il diritto di credito per cui è causa, dunque, si prescriverebbe, salvo ulteriori atti interruttivi, soltanto nel luglio 2030.
Parimenti infondato si rivela il secondo motivo di gravame, con il quale parte appellante contesta la metodologia di calcolo utilizzata dal CTU ai fini della determinazione del
TAEG.
Più in dettaglio, parte appellante si duole che il perito abbia calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata del contratto convenzionalmente pattuita (dieci anni), senza tenere conto dell'estinzione anticipata del rapporto, intervenuta dopo soli tre anni e nove mesi.
La censura è infondata.
Invero, le Istruzioni di Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 2009 (id est, le istruzioni vigenti al momento della stipula del contratto, risalente al luglio 2010) chiariscono espressamente, all'art. 4.2.4., rubricato “Tasso Annuo
Effettivo Globale", che il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito e che il relativo calcolo “è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il 1 Cfr. ex multis Cass. n. 4232/2023: “Nel contratto di mutuo il pagamento delle rate configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. Pertanto, il momento da cui decorre la prescrizione deve essere individuato con riferimento alla scadenza dell'ultima rata del mutuo” pagina 11 di 16 consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.”.
Disposizione analoga è stata replicata, all'art. 5.2.4., nei successivi aggiornamenti delle
Istruzioni della Banca d'Italia.
Il CTU, dunque, ha proceduto al calcolo del TAEG correttamente attenendosi alle indicazioni contenute nelle istruzioni della Banca d'Italia a cui la giurisprudenza, sia di merito, sia di legittimità, pacificamente riconosce carattere vincolante (Cfr.
Cass.12965/2016).
Merita parimenti condivisione l'ulteriore assunto del CTU, il quale, in replica alle osservazioni del consulente di parte attrice, ha correttamente osservato che “in contratto non potrebbe essere espresso un tasso degli interessi corrispettivi calcolato su un diverso periodo in quanto, alla data di stipula del contratto, non è noto se e quando il contratto verrà interrotto prima della scadenza pattuita.” (testuale consulenza CTU pag. 29).
D'altronde la giurisprudenza si è ormai definitivamente orientata nel senso della non configurabilità del fenomeno della cd. “usura sopravvenuta”. La Suprema Corte, valorizzando in particolare l'interpretazione autentica degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c., data dall'art. 1 D.L. 394/200018, ha infatti chiarito che il momento storico cui occorre fare riferimento ai fini della verifica dell'eventuale usurarietà del tasso pattuito in contratto è unicamente quello della sua stipula, dovendosi considerare del tutto irrilevanti le vicende occorse successivamente, compresa l'eventuale estinzione anticipata del rapporto che integra – evidentemente – una sopravvenienza non prevedibile al momento del perfezionamento dell'accordo.
Si richiama sul punto la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 24675/2017, così massimata: “ Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o
pagina 12 di 16 della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula.”
Né le conclusioni del CTU appaiono inficiate dalla tipologia di ammortamento prescelta dalle parti (id est, un piano di ammortamento cd. “alla francese”).
Sul punto valgano le seguenti considerazioni.
Nel metodo di ammortamento cd. “alla francese”, caratterizzato dalla previsione di rate costanti, gli interessi vengono calcolati mensilmente sulla base del capitale residuo, sicché, nell'ambito di ciascuna rata, la quota parte di interessi è progressivamente decrescente, mentre quella della sorte capitale è progressivamente crescente. E' vero, quindi, che gli interessi hanno una maggiore incidenza nelle composizione dei ratei di rimborso nelle prime fasi del rapporto, ma è altrettanto vero, come correttamente evidenziato dal CTU, che la quota di interessi viene pur sempre calcolata sulla base del capitale residuo, con la conseguenza che “l'incidenza in termini percentuali della quota interessi per l'intera durata del contratto rimane invariata ossia il tasso degli interessi corrispettivi applicato in tale caso non varia al variare della durata del contratto” (CTU pag. 31).
A riprova di quanto affermato si rimanda alla tabella contenuta alle pagg. 31 e ss. della consulenza d'ufficio, dalla quale emerge plasticamente come, epurato il piano di ammortamento dai costi fissi, il tasso di interesse – indipendentemente dalla durata del rapporto (dieci anni ovvero tre anni nove mesi) – rimane, comunque, invariato.
Per queste ragioni ritiene la Corte che il CTU abbia correttamente calcolato il TAEG prendendo a riferimento la durata del rapporto convenzionalmente pattuita.
Deve conseguentemente ritenersi condivisibile la misura dell'8,82% individuata nelle conclusioni della consulenza, misura che risulta di gran lunga inferiore rispetto al tasso soglia vigente al momento della stipula del contratto (16,875%).
E se il TAEG è inferiore al tasso soglia – correttamente determinato sulla base del D.M.
18.6.2010 applicabile ratione temporis –, a fortiori lo sarà il TEG e cioè il parametro da prendere a riferimento per l'accertamento dei fenomeni usurari. Il TAEG, infatti, come pagina 13 di 16 condivisibilmente rilevato anche dal giudice di prime cure, “è un indice che di per sé è più alto del TEG, poiché si calcola nello stesso modo ma comprende in più le tasse e le imposte” (sentenza pag. 6).
Tali considerazioni risultano di per sé sufficienti a determinare il rigetto del motivo in esame.
Per ragioni di completezza, e a definitiva tacitazione delle pretese dell'appellante, si osserva in ogni caso che l'adozione del metodo di calcolo proposto dal consulente di parte non avrebbe comunque condotto, nel caso di specie, all'accertamento di un fenomeno usurario. Invero, il CTU, pur non condividendo la metodologia proposta dal
CTP di parte attrice, ha comunque provveduto, onde offrire al giudicante il più ampio ventaglio di soluzioni possibili, a calcolare il TAEG anche sulla base della sola durata effettiva del rapporto (dal 16.7.2010 al 22.4.2014).
Ebbene, l'adozione di tale metodologia ha condotto il CTU a individuare la misura del
TAEG nella percentuale delll'11,5642% e, quindi, in una percentuale comunque inferiore al tasso soglia (che, si rammenta, era pari al 16,875% al momento della stipula del contratto).
Si rimanda sul punto alla pag. 36 della consulenza, ove si legge: “ In base ai conteggi del C.t.u. il tasso contrattuale TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) e il tasso ISC
(Indicatore Sintetico di Costo), calcolati in ipotesi di estinzione del finanziamento in data 22 aprile 2014, è pari a 11,5642% per entrambi e devono raffrontarsi con un tasso soglia usura (determinato sulla base del D.M. 18.6.2010) alla data di stipula del contratto pari a 16,875% e un tasso soglia usura alla data di interruzione del finanziamento pari a 18,375%. Il C.t.u. in conclusione, pur non condividendo la metodologia suggerita dal C.t.p. dell'attore e pur non ritenendola applicabile in base ai dettami normativi, ha rilevato che anche adottando tale metodologia non si verificherebbe il superamento del tasso soglia sia in fase di stipula del contratto sia alla data di interruzione del finanziamento.”
Si impone, infine, un'ultima precisazione. pagina 14 di 16 Non ignora questa Corte che alla luce dell'art. 125 sexies TUB – vigente all'epoca dell'estinzione del rapporto (22.4.2014) – e dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza europea alla direttiva 2008/48/CE, cui la normativa nazionale ha dato attuazione (CGUE 11.9.2019 C-383/18, c.d. Lexitor), la risoluzione anticipata del rapporto avrebbe attribuito alla mutuataria il diritto a una parziale restituzione dei costi del finanziamento secondo il criterio di calcolo proporzionale “pro rata temporis”; sennonché una domanda restitutoria in tali termini non è mai stata avanzata dall'odierna appellante.
La sig.ra infatti, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo aveva chiesto la Pt_1
restituzione (oltretutto integrale e non proporzionale alla durata effettiva del rapporto) dei costi connessi al finanziamento unicamente quale conseguenza della lamentata usurarietà del mutuo e non in ragione della risoluzione anticipata del rapporto.
Il principio di necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sancito dall' art. 112
c.p.c., preclude quindi a questa Corte qualsivoglia statuizione di condanna sul punto.
Dalle ampie considerazioni sin qui svolte discende il rigetto dell'appello e la conferma integrale dell'impugnata sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono integralmente a carico di parte appellante nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'impegno difensivo profuso e dei parametri medi di cui al DM 55/2004 e ss.mm., in relazione all'attività concretamente prestata.
Sussistono inoltre i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
PQM
pagina 15 di 16 La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 8015/2024 del Tribunale di Milano;
- condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
delle ulteriori spese del grado, liquidate in complessivi euro 9.991, oltre spese generali (15%), iva e cpa, come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il pagamento a carico di di un Parte_1
ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
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