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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. , 28 d. lgs 150/2011
nella causa iscritta al n. 6290 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti GUARISO- NERI - LAVANNA) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Assegno unico
I Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 28 d. lgs 150/2011 la Sig.ra chiede di Parte_1
«accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in CP_1 relazione ai tre figli minorenni a causa della titolarità, in capo alla ricorrente stessa, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione,
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca/rigetto della prestazione disposto dall' CP_1
c) accertare che le somme già percepite non sono state indebitamente corrisposte e non devono essere restituite;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU a decorrere dalla data della domanda e per i mesi non pagati, quindi da giugno 2024 sino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge;
e) condannare l' a pagare la somma pari ad € 12.780,10 complessivi dal mese CP_1 di giugno 2024 come maturata a luglio 2025 (o i diversi importi, anche maggiori, ritenuti di giustizia), oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese fino a che sussistano i requisiti di legge, con riserva di aggiornare il calcolo al momento della sentenza».
II Resiste in giudizio rivendicando la piena legittimità del proprio CP_1 operato, sull'affermato presupposto che il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, rilasciato ex art 22 d. lgs 286/98 alla ricorrente, non costituirebbe titolo per ottenere l'assegno unico universale.
III Il ricorso è fondato.
III.1 In punto di fatto, la sig.ra , in Italia dal 2016, è stata titolare Pt_1 dapprima di permessi per richiesta asilo, in seguito per “casi speciali”, infine per lavoro avendo sempre svolto attività lavorativa (doc. 2 di ricorso), ed ha risieduto nel Comune di Avigliana e, dal novembre 2019, nel Comune di Torino (doc. 3); cessato il rapporto di lavoro in essere, al momento della richiesta di rinnovo del
2 permesso otteneva un “permesso per attesa occupazione”, con validità dall'1.2.2024 al 20.3.2025, attualmente in rinnovo (doc. 4).
III.2 Il nucleo familiare della ricorrente è costituito dalla stessa, dal marito e da
3 figli minori (doc.ti 5 e 6); dall'anno 2022 ha ottenuto certificazioni ISEE attestanti redditi inferiori ai valori minimi per l'ottenimento della prestazione
(doc.ti 7, 8, 9 e 10).
III.3 In data 16.2.2022 la ricorrente presentava domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale (doc. 11), reiterata in data 13.10.2022 (doc. 12) ed in data 24.7.2024 (doc. 13) La prima domanda veniva respinta per mancata allegazione del permesso di soggiorno;
la seconda domanda è stata accolta, ma l'erogazione della prestazione si è interrotta a giugno 2024 (doc. 14); in seguito a verifica sul portale la ricorrente apprendeva che in data 28.8.2024 era CP_1 stata respinta l'ultima domanda presentata, in quanto “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. 15)
….“permesso di soggiorno non valido ai fini dell'erogazione della prestazione
(ATTESA OCCUPAZIONE).”
IV Sul piano normativo, rilevano nel caso di specie :
a) l'art. 1, d. lgs 230/21, che istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022, ed il successivo art. 3, comma 1, lett. a), che individua, fra i beneficiari della provvidenza, i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi …;
b) l'art 5, comma 8.1, d. lgs 286/98 (“nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro");
c) l'art. 22, comma 11, d. lgs 286/98 («la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata
3 della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero …
»);
d) l'art. 37, commi 2 e ss, D.P.R. 394/99 (“lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis).
V Come condivisibilmente affermato da recente giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale Torino, sentenza 8 luglio 2025, RGL 3098/25), l'esegesi delle indicate norme induce a ritenere che
«- nel caso di perdita dell'occupazione, il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello
Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
- per conservare tale facoltà, il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
4 - qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione
Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
accertato che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale, a tal fine di rileva che:
l'art 5, comma 8.1, dlgs 286/98, prevede che Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" ; la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98 ed ex art. 37, comma 5, DPR
347/99; in conclusione, si deve ritenere che, sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientra nel tipologia permesso unico lavoro che consente di soggiornare regolarmente sul territorio italiano e costituisce titolo idoneo affinché possa percepire l'assegno unico universale ex art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/21».
VI E' stato, inoltre, osservato che «la condotta dell' ha violato il principio CP_1 di parità di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal
Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.
5 La mancata attribuzione della prestazione non consiste in un mero inadempimento dell'obbligazione scaturente in capo all' dalle norme in tema di assegno CP_1 unico universale, ma assume i connotati del fatto illecito rappresentato da una condotta discriminatoria per motivi nazionali, consumata in contrasto con le norme che impongono la parità di trattamento tra i cittadini italiani (e, più in generale, dell'Unione Europea) e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con la conseguenza che la domanda di condanna dell alla corresponsione, in favore CP_1 della ricorrente delle prestazioni già maturate a titolo di assegno unico universale non rappresenta soltanto l'espressione della pretesa affinché l' adempia le CP_2 sue obbligazioni di prestazione imposte dalle norme in tema di assegno unico universale, ma costituisce le misure la cui adozione è idonea a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha cagionato» (Tribunale Torino cit.).
VII Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta che il diniego dell'assegno unico universale in favore della ricorrente, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs
286/1998, integra condotta discriminatoria;
si accerta e dichiara, altresì, il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e sino al permanere requisiti di legittimazione;
infine, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente di € 13.684,50 (come da dettagliato conteggio di parte, non specificamente contestato dal convenuto, ed aggiornato al mese di agosto 2025), oltre interessi sino al saldo.
VIII Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il diniego dell'assegno unico universale in favore della ricorrente, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998, integra condotta discriminatoria;
6 accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e sino al permanere dei requisiti di legittimazione;
dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore della ricorrente di € CP_1
13.684,50 sino al mese di agosto 2025, oltre interessi sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 3.727,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
7
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. , 28 d. lgs 150/2011
nella causa iscritta al n. 6290 /2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.ti GUARISO- NERI - LAVANNA) RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. BAGNASCO)
RESISTENTE
1 OGGETTO: Assegno unico
I Con ricorso ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 28 d. lgs 150/2011 la Sig.ra chiede di Parte_1
«accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall' consistente nell'aver negato il diritto della ricorrente all'AUU in CP_1 relazione ai tre figli minorenni a causa della titolarità, in capo alla ricorrente stessa, del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, TU immigrazione;
e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione,
b) accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di revoca/rigetto della prestazione disposto dall' CP_1
c) accertare che le somme già percepite non sono state indebitamente corrisposte e non devono essere restituite;
d) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire l'AUU a decorrere dalla data della domanda e per i mesi non pagati, quindi da giugno 2024 sino a che ne sussistano gli ulteriori requisiti di legge;
e) condannare l' a pagare la somma pari ad € 12.780,10 complessivi dal mese CP_1 di giugno 2024 come maturata a luglio 2025 (o i diversi importi, anche maggiori, ritenuti di giustizia), oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese fino a che sussistano i requisiti di legge, con riserva di aggiornare il calcolo al momento della sentenza».
II Resiste in giudizio rivendicando la piena legittimità del proprio CP_1 operato, sull'affermato presupposto che il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, rilasciato ex art 22 d. lgs 286/98 alla ricorrente, non costituirebbe titolo per ottenere l'assegno unico universale.
III Il ricorso è fondato.
III.1 In punto di fatto, la sig.ra , in Italia dal 2016, è stata titolare Pt_1 dapprima di permessi per richiesta asilo, in seguito per “casi speciali”, infine per lavoro avendo sempre svolto attività lavorativa (doc. 2 di ricorso), ed ha risieduto nel Comune di Avigliana e, dal novembre 2019, nel Comune di Torino (doc. 3); cessato il rapporto di lavoro in essere, al momento della richiesta di rinnovo del
2 permesso otteneva un “permesso per attesa occupazione”, con validità dall'1.2.2024 al 20.3.2025, attualmente in rinnovo (doc. 4).
III.2 Il nucleo familiare della ricorrente è costituito dalla stessa, dal marito e da
3 figli minori (doc.ti 5 e 6); dall'anno 2022 ha ottenuto certificazioni ISEE attestanti redditi inferiori ai valori minimi per l'ottenimento della prestazione
(doc.ti 7, 8, 9 e 10).
III.3 In data 16.2.2022 la ricorrente presentava domanda di riconoscimento dell'assegno unico universale (doc. 11), reiterata in data 13.10.2022 (doc. 12) ed in data 24.7.2024 (doc. 13) La prima domanda veniva respinta per mancata allegazione del permesso di soggiorno;
la seconda domanda è stata accolta, ma l'erogazione della prestazione si è interrotta a giugno 2024 (doc. 14); in seguito a verifica sul portale la ricorrente apprendeva che in data 28.8.2024 era CP_1 stata respinta l'ultima domanda presentata, in quanto “Non risultano soddisfatti i requisiti di cittadinanza / residenza / permesso di soggiorno” (doc. 15)
….“permesso di soggiorno non valido ai fini dell'erogazione della prestazione
(ATTESA OCCUPAZIONE).”
IV Sul piano normativo, rilevano nel caso di specie :
a) l'art. 1, d. lgs 230/21, che istituisce l'assegno unico universale a decorrere dal 1° marzo 2022, ed il successivo art. 3, comma 1, lett. a), che individua, fra i beneficiari della provvidenza, i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi …;
b) l'art 5, comma 8.1, d. lgs 286/98 (“nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro");
c) l'art. 22, comma 11, d. lgs 286/98 («la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata
3 della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero …
»);
d) l'art. 37, commi 2 e ss, D.P.R. 394/99 (“lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di cui all' articolo 22 , comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione, di cui all' articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno … Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di cui al comma 1 ovvero di registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Il rinnovo del permesso è subordinato all'accertamento, anche per via telematica, dell'inserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1 o della registrazione nell'elenco di cui al comma 2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36-bis).
V Come condivisibilmente affermato da recente giurisprudenza di merito (da ultimo, Tribunale Torino, sentenza 8 luglio 2025, RGL 3098/25), l'esegesi delle indicate norme induce a ritenere che
«- nel caso di perdita dell'occupazione, il cittadino straniero non appartenente ad un Paese dell'Unione Europea non subisce la revoca del permesso di soggiorno per lavoro, ma conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello
Stato per un periodo non inferiore ad un anno o per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito da lui percepita, qualora superiore;
- per conservare tale facoltà, il cittadino extra UE deve presentarsi, non oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il
Centro per l'impiego a rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno;
4 - qualora il periodo in cui il cittadino, non appartenente ad un Paese dell'Unione
Europea, conserva la facoltà di soggiornare regolarmente nel territorio dello Stato sia superiore al termine finale di validità del permesso di soggiorno per lavoro, di cui è in possesso, egli può richiedere alla questura il rilascio di un permesso di soggiorno in attesa di occupazione;
accertato che a tali condizioni il cittadino extra UE ha diritto ad essere titolare del permesso di soggiorno in attesa di occupazione, è necessario verificare se tale permesso sia riconducibile alla nozione di permesso unico di lavoro e, quindi, legittimi l'attribuzione dell'assegno unico universale, a tal fine di rileva che:
l'art 5, comma 8.1, dlgs 286/98, prevede che Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro" ; la medesima norma, al successivo capoverso (8.2) indica le otto ipotesi alle quali non si applica il comma 8.1; tra i permessi esclusi dalla citata disposizione non è indicato il permesso in attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. 286/98 ed ex art. 37, comma 5, DPR
347/99; in conclusione, si deve ritenere che, sulla base delle norme di legge nazionali, il permesso in attesa occupazione, di cui è pacificamente titolare parte ricorrente, rientra nel tipologia permesso unico lavoro che consente di soggiornare regolarmente sul territorio italiano e costituisce titolo idoneo affinché possa percepire l'assegno unico universale ex art. 3 co.1, lett. a) d.lgs. 230/21».
VI E' stato, inoltre, osservato che «la condotta dell' ha violato il principio CP_1 di parità di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal
Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori.
5 La mancata attribuzione della prestazione non consiste in un mero inadempimento dell'obbligazione scaturente in capo all' dalle norme in tema di assegno CP_1 unico universale, ma assume i connotati del fatto illecito rappresentato da una condotta discriminatoria per motivi nazionali, consumata in contrasto con le norme che impongono la parità di trattamento tra i cittadini italiani (e, più in generale, dell'Unione Europea) e i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, con la conseguenza che la domanda di condanna dell alla corresponsione, in favore CP_1 della ricorrente delle prestazioni già maturate a titolo di assegno unico universale non rappresenta soltanto l'espressione della pretesa affinché l' adempia le CP_2 sue obbligazioni di prestazione imposte dalle norme in tema di assegno unico universale, ma costituisce le misure la cui adozione è idonea a far cessare il comportamento discriminatorio e a rimuovere gli effetti che la discriminazione ha cagionato» (Tribunale Torino cit.).
VII Alla luce delle considerazioni che precedono, si accerta che il diniego dell'assegno unico universale in favore della ricorrente, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs
286/1998, integra condotta discriminatoria;
si accerta e dichiara, altresì, il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e sino al permanere requisiti di legittimazione;
infine, deve essere condannato al CP_1 pagamento in favore della ricorrente di € 13.684,50 (come da dettagliato conteggio di parte, non specificamente contestato dal convenuto, ed aggiornato al mese di agosto 2025), oltre interessi sino al saldo.
VIII Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei procuratori anticipatari.
P.Q.M.
respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta e dichiara che il diniego dell'assegno unico universale in favore della ricorrente, in ragione della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998, integra condotta discriminatoria;
6 accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e sino al permanere dei requisiti di legittimazione;
dichiara tenuto e condanna al pagamento a favore della ricorrente di € CP_1
13.684,50 sino al mese di agosto 2025, oltre interessi sino al saldo;
dichiara tenuto e condanna al pagamento delle spese di giudizio che CP_1 liquida in € 3.727,00, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Torino, il 9 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
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