Decreto presidenziale 5 novembre 2020
Sentenza 28 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 28/01/2021, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00128/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01113/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1113 del 2020, proposto da
CA GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bissaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione del Veneto, non costituita in giudizio;
nei confronti
IM SA, rappresentata e difesa dall’avv. Paola Malasoma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’impugnazione e la correzione
del verbale di proclamazione degli eletti del 6 ottobre 2020 relativo alle Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Regione Veneto svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020;
nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione della controinteressata, IM SA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. b), e 40, comma 1), lett. d) ed e), cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Nei giorni 20 e 21 settembre 2020 si tenevano le elezioni per il Presidente della Giunta ed il Consiglio Regionale del Veneto.
La ricorrente, prima dei non eletti nella lista “ AI Presidente” con 853 preferenze, impugna il verbale di proclamazione degli eletti del 6 ottobre 2020 chiedendo che - verificate le esatte preferenze elettorali espresse nella circoscrizione elettorale di Rovigo – venga disposta la correzione del verbale di proclamazione degli eletti del 6 ottobre 2020 dell’Ufficio centrale Regionale e per effetto di tale modifica venga dichiarata eletta la ricorrente al posto della controinteressata che ha conseguito 890 preferenze.
1.1. La ricorrente propone i seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per travisamento dei fatti con conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge regionale 16 gennaio 2012 n. 5 e smi. Eccesso di potere per errore nell’esatto numero di voti assegnati e conseguente indeterminatezza degli esiti elettorali .
Si sarebbe verificata una serie di malfunzionamenti nella trasmissione dei dati del voto all’Ufficio Elettorale Provinciale e ancora all’Ufficio Centrale Regionale.
Ciò troverebbe conferma nella “ discrepanza di voti rilevati dall’Osservatorio Elettorale del Consiglio Regionale con i dati rilevati dall’Ufficio Territoriale del Governo ”.
Inoltre, nel Comune di Badia Polesine tali malfunzionamenti avrebbero “ comportato l’inserimento manuale dei dati e la ‘forzatura’ del sistema stesso ”, con conseguente confusione nello svolgimento delle operazioni elettorali.
II - Eccesso di potere per travisamento dei fatti con conseguente attribuzione di un numero inferiore di preferenze alla ricorrente rispetto al candidato eletto. In particolare per mancato riconoscimento delle preferenze accordate in schede erroneamente dichiarate nulle e/o contestate, ovvero nella falsa ed errata applicazione delle disposizioni della legge regionali sulla validità dell’espressione della preferenza .
La possibilità del c.d. voto disgiunto avrebbe generato confusione negli scrutinatori e in alcuni casi “ da quel che è dato sapere, attesa la pluralità di liste che sostenevano il candidato presidente AI, non sono state riconosciute le preferenze accordate alla odierna ricorrente in quanto la preferenza indicata nel riquadro relativo alla lista Lega Salvini, anziché alla lista AI Presidente, seppur ambedue a sostegno del candidato dr. UC AI ”.
1.2. A fondamento delle censure proposte la ricorrente ha prodotto:
- una dichiarazione con cui il signor EG RI afferma che in data 22 settembre 2020, presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Badia Polesine, le forze dell’ordine presenti avrebbero riferito di problemi ai sistemi informatici e che il verbale del seggio n. 12 sarebbe stato trovato incustodito, all’ingresso dell’ufficio elettorale;
- il report dei risultati dell’Osservatorio elettorale che riporta il dato di 870 preferenze a favore della ricorrente.
La ricorrente ha altresì fornito l’indicazione del numero di voti, delle schede nulle e di quelle contestate di tutti i Comuni della circoscrizione provinciale di Rovigo.
2. Costituitasi in giudizio la controinteressata ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in ragione del carattere esplorativo dello stesso e per “ l'assoluta carenza di elementi atti a corroborare tutte quelle censure che vengono solo vagamente delineate ”.
2.1. Con memoria depositata in data 10 gennaio 2021, la ricorrente replicava all’eccezione di inammissibilità evidenziando di avere fornito tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza ai fini della ammissibilità del ricorso e segnatamente: “ il tipo di vizio censurato, l’erronea attribuzione del numero dei voti e il numero delle schede in contestazione dell’ufficio elettorale ove il vizio si è verificato ”.
2.2. All’udienza del 27 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3.1. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, per quanto in materia elettorale l’onere di specificità dei motivi debba essere valutato in modo attenuato (Cons. Stato, Ad. Plen., 20 novembre 2014, n. 32), anche il ricorso giurisdizionale in questa materia è inammissibile se i motivi dedotti non sono sufficientemente specifici e se non è sorretto almeno da un principio di prova (Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6215).
Con particolare riguardo al processo elettorale la giurisprudenza ha chiarito che:
- il principio di specificazione dei motivi, seppure temperato, richiede sempre ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze che vengano indicati, con riferimento a circostanze concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento (Cons. Stato, Sez. V, 7 luglio 2015 n. 3381; 22 dicembre 2014, n. 6215 e 28 aprile 2014, n. 2197; T.A.R. Marche, Sez. I, 12 giugno 2015, n. 482);
- deve ritenersi inammissibile il ricorso con cui si deduca - in via puramente dubitativa o comunque probabilistica, ovvero senza che venga apportato un minimo elemento di prova - che nello spoglio delle schede siano stati commessi errori nell'attribuzione dei voti alle singole liste o a singoli candidati e si chieda il riesame delle schede stesse, poiché in tal caso un accertamento istruttorio avrebbe il solo scopo di verificare se sussistono elementi probatori idonei a comprovare i vizi dedotti e questo onere incombe al ricorrente (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 4 agosto 2011, n. 4188);
- in materia elettorale, l'osservanza dell'onere di specificità del motivo non assorbe né azzera il distinto onere del principio di prova, del pari gravante sul ricorrente, posto che anche una denuncia estremamente circostanziata dell'irregolarità in cui sarebbe incorsa la sezione elettorale, deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle mere affermazioni del ricorrente e che, tuttavia, per altro verso, un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo (Cons. giust. amm. Sicilia, 23 gennaio 2015, n. 57);
- Nel processo in materia elettorale, al giudice amministrativo è consentito esercitare poteri istruttori, in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svoltasi durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunziati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, mentre non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici né la formulazione di censure fondate esclusivamente su di una soggettiva valutazione di scarsa verosimiglianza dell'accaduto. L'ammissione di un ricorso sostanzialmente esplorativo finirebbe, altrimenti, per trasfigurare completamente il ruolo del sindacato giurisdizionale in materia elettorale, attribuendo al Giudice la funzione di scrutinatore di secondo livello, con il mandato di ripetere le operazioni di spoglio (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 26 settembre 2019, n. 845; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 14 dicembre 2017, n. 620).
3.2. Nel caso di specie, come eccepito dalla controinteressata, le censure proposte dalla ricorrente hanno natura meramente dubitativa-probabilistica: la ricorrente allega infatti generici malfunzionamenti del sistema di trasmissione dei dati e chiede di verificare se l’errore nell’indicazione delle preferenze, meramente ipotizzato, si sia effettivamente verificato.
E i documenti prodotti non sono idonei ad integrare nemmeno un principio di prova dei vizi lamentati.
Non viene fornito alcun elemento di riscontro dei pretesi errori nella manifestazione delle preferenze.
Né può sostenersi che la ricorrente abbia provveduto ad indicare le sezioni dove si sarebbero verificate le presunte irregolarità nello spoglio delle schede elettorali e il numero delle schede contestate.
La ricorrente infatti si è limitata a riportare il numero delle schede nulle e di quelle contestate di tutti i Comuni della circoscrizione provinciale di Rovigo.
In definitiva l’impugnazione ha carattere esplorativo e richiederebbe al Giudice di compiere una non consentita complessiva rivalutazione dell’attività svolta dall’Ufficio elettorale.
4. Per le medesime ragioni sopra esposte non può essere accolta l’istanza istruttoria di “ verifica delle schede elettorali nulle e contestate relative alla Circoscrizione di Rovigo, in specie con il riconteggio delle preferenze accordate alla candidata CA GI”.
5. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Per la peculiarità della controversia e in ragione della definizione in rito della causa, sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO