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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/06/2025, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 3114/2022 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a d e c r e t o i n g i u n t i v o .
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv.to ALFONSO PEPE con studio in Arzano (Na) alla via Luigi Rocco n. 184, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. PEC: Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 mandato conferito nel procedimento monitorio, dall'avv. Giuseppe Aiello e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maddaloni alla via Roma n. 10. PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 261/2022, emesso in data 31.01.2022, e notificato all'opponente in data 07 marzo
2022, con il quale veniva ingiunto alla di pagare in favore della sig.ra Parte_1 [...] la complessiva somma di €. 13.523,81 oltre interessi come da domanda, e oltre le spese CP_1 del procedimento, liquidate in complessivi €. 685,50, di cui €. 145,50 per spese ed €. 540,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%
1 del compenso a titolo di mancato pagamento del residuo di oneri condominiali a partire dal 2006
a tutto il 2017 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere la proposta opposizione, perché la domanda nei confronti dell'opponente è palesemente prescritta essendo trascorsi termini biennali e quinquennali per tutti i motivi esposti. 2)Per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della relativa domanda con essa formulata stante la evidente infondatezza;
3) Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione ai sensi dall'art. 2934 c.c. nonché l'art. 2948, co.1, n. 4 in considerazione del fatto che per un consolidato principio espresso dalla Corte di
Cassazione, le spese fisse per la pulizia e l'ordinaria manutenzione del devono essere CP_2 qualificate come pagamenti periodici e, quindi, deve essere applicata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..nonchè che le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, salvo patto contrario.
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva la quale precisava che Controparte_1
l'appartamento per cui oggi è causa veniva concesso in uso a titolo di comodato gratuito ai coniugi e i quali si erano assunti l'onere di provvedere al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese condominiali ed in seguito alla separazione intervenuta tra i coniugi e il suddetto immobile veniva assegnato a quest'ultima in Parte_1 Parte_2 qualità di affidataria dei figli minori, la quale dunque avrebbe comunque dovuto adempiere alla obbligazione accessoria scaturente dal contratto di comodato modale e versare gli oneri condominiali.
Dato che la stessa non vi provvedeva il condominio, stante l'obbligo in capo al condomino- proprietario, formulava domanda giudiziale nei confronti della comparente Controparte_1 incardinando un altro giudizio innanzi all'intestato Tribunale nel quale la comodataria
[...] veniva chiamata in causa affinché fosse parte del giudizio affinché venisse accertato Parte_1 il diritto che il pagamento degli oneri condominiali fosse posto a suo carico.
Al termine del suindicato procedimento, veniva accolta la domanda del condominio nei confronti della sig.ra la quale veniva condannata al pagamento degli oneri condominiali Controparte_1 fino al giugno 2005. Avverso la sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli che provvedeva a riformare la sentenza del Tribunale dichiarando dichiarava la sig.ra obbligata a tenere indenne la sig.ra dal pagamento degli Parte_1 Controparte_1 oneri condominiali.
Secondo quanto riportato dalla convenuta opposta nella sentenza d'appello la Corte di Napoli deduceva che “ …. la sig.ra è tenuta alla corresponsione degli oneri in Parte_1 quanto assegnataria della casa coniugale in seguito alla separazione e tuttavia il pagamento degli oneri condominiali non toglie al comodato il carattere di essenziale gratuità …. ponendosi come corrispettivo della cosa a vantaggio del concedente”.
In seguito alla citata sentenza l'odierna convenuta formulava istanza monitoria che veniva
2 accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Impugnava e contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ed eccepiva a sua volta l'intempestività dell'opposizione e quindi l'inammissibilità della stessa e per tali motivi chiedeva rigettare l'opposizione e confermare el decreto ingiuntivo opposto.
Al termine della prima udienza, il precedente giudicante preso atto che il procedimento di mediazione non era stato esperito assegnava alle parti il termine per la presentazione della relativa domanda, e con successivo provvedimento rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
All'esito della trattazione il G.U. rinviava la causa per discussione e la decisione alla data odierna 04/06/2025
Giova ricordare che la legge N.353/90 ,mediante il rinvio all'art. 447 cpc, ha introdotto un rito speciale per le controversie in materia di locazioni, comodato ed affitto di azienda, conformato sul rito del lavoro, per cui anche nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito di cui all'art.645 cpc II comma conducono all'applicabilità del rito del lavoro.
Pertanto, poiché il presente giudizio ha ad oggetto una controversia in materia di affitto d'azienda, la proposta opposizione andava introdotta con il ricorso e non con la notifica dell'atto di citazione.
Ciò posto, il ricorso, che deve avere il contenuto della memoria ex art.416 cpc con le relative preclusioni, deve essere depositato in cancelleria entro il termine di gg..40 dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Qualora l'opposizione sia erroneamente introdotta con citazione, questa può comunque convertirsi in ricorso e produrne gli effetti , sempre però che venga depositata in cancelleria entro il termine indicato dall'art.641 cpc, non ritenendosi sufficiente la sola notifica al creditore ingiungente prima che il termine sia scaduto.
L'opposizione proposta con atto di citazione depositato oltre il predetto termine, è da considerarsi tardiva, non rilevando l'attività svolta dalla controparte.
Nel caso di specie , la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 07/03/22, così come affermato dalla stessa parte opponente, l'opposizione risulta notificata in data 15/04/22 e la causa iscritta a ruolo in data 21/04/2022 e, dunque, dopo il decorso del termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art.641 cpc.
Stante la perentorietà ,a norma degli artt.641 e 646 cpc, del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione allo stesso, in materia di affitto di azienda, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta con opposizione invece che con ricorso, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione stessa, occorre far riferimento alla data di iscrizione a ruolo della causa equiparata al deposito e non alla notifica dell'atto di citazione.
Nel caso di specie dalla data di notificazione del decreto (07/03/22) a quella del deposito- iscrizione a ruolo dell'opposizione ( 21/04/22) è decorso un termine superiore a quello previsto dalla legge di quaranta giorni, per cui la stessa va dichiarata improcedibile.
3 Il rilievo dell'improcedibilità dell'opposizione esonera il giudice dall'esaminare i motivi attinenti ad altri dedotti vizi del procedimento monitorio ed al merito della causa.
Alla stregua delle suesposte motivazioni e dall'esame degli atti di causa, la presente opposizione va considerata intempestiva e va quindi dichiarata improcedibile.
In ordine alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le stesse tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.261/22 e per l'effetto la definitività del decreto ingiuntivo n.261/22, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 31/01/2022.
Spese interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art.429 cpc, viene allegata al verbale di udienza del 04/06/2025, di cui costituisce parte integrante
IL GOT
Avv. Angela Verolla
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, avv. Angela Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 3114/2022 ed avente ad oggetto: o p p o s i z i o n e a d e c r e t o i n g i u n t i v o .
TRA
(C.F.: ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 CodiceFiscale_1
l'avv.to ALFONSO PEPE con studio in Arzano (Na) alla via Luigi Rocco n. 184, che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. PEC: Email_1
ATTRICE OPPONENTE
E
, C.F. , rappresentata e difesa in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 mandato conferito nel procedimento monitorio, dall'avv. Giuseppe Aiello e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Maddaloni alla via Roma n. 10. PEC:
Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attrice proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 261/2022, emesso in data 31.01.2022, e notificato all'opponente in data 07 marzo
2022, con il quale veniva ingiunto alla di pagare in favore della sig.ra Parte_1 [...] la complessiva somma di €. 13.523,81 oltre interessi come da domanda, e oltre le spese CP_1 del procedimento, liquidate in complessivi €. 685,50, di cui €. 145,50 per spese ed €. 540,00 per onorario, oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge e rimborso spese generali nella misura del 15%
1 del compenso a titolo di mancato pagamento del residuo di oneri condominiali a partire dal 2006
a tutto il 2017 al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “accogliere la proposta opposizione, perché la domanda nei confronti dell'opponente è palesemente prescritta essendo trascorsi termini biennali e quinquennali per tutti i motivi esposti. 2)Per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto con rigetto della relativa domanda con essa formulata stante la evidente infondatezza;
3) Condannare, in ogni caso, l'opposta al pagamento delle spese e competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario”.
Parte attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione ai sensi dall'art. 2934 c.c. nonché l'art. 2948, co.1, n. 4 in considerazione del fatto che per un consolidato principio espresso dalla Corte di
Cassazione, le spese fisse per la pulizia e l'ordinaria manutenzione del devono essere CP_2 qualificate come pagamenti periodici e, quindi, deve essere applicata la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c..nonchè che le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni, salvo patto contrario.
Instauratosi il contraddittorio ,si costituiva la quale precisava che Controparte_1
l'appartamento per cui oggi è causa veniva concesso in uso a titolo di comodato gratuito ai coniugi e i quali si erano assunti l'onere di provvedere al Parte_2 Parte_1 pagamento delle spese condominiali ed in seguito alla separazione intervenuta tra i coniugi e il suddetto immobile veniva assegnato a quest'ultima in Parte_1 Parte_2 qualità di affidataria dei figli minori, la quale dunque avrebbe comunque dovuto adempiere alla obbligazione accessoria scaturente dal contratto di comodato modale e versare gli oneri condominiali.
Dato che la stessa non vi provvedeva il condominio, stante l'obbligo in capo al condomino- proprietario, formulava domanda giudiziale nei confronti della comparente Controparte_1 incardinando un altro giudizio innanzi all'intestato Tribunale nel quale la comodataria
[...] veniva chiamata in causa affinché fosse parte del giudizio affinché venisse accertato Parte_1 il diritto che il pagamento degli oneri condominiali fosse posto a suo carico.
Al termine del suindicato procedimento, veniva accolta la domanda del condominio nei confronti della sig.ra la quale veniva condannata al pagamento degli oneri condominiali Controparte_1 fino al giugno 2005. Avverso la sentenza veniva proposto appello innanzi alla Corte di Appello di Napoli che provvedeva a riformare la sentenza del Tribunale dichiarando dichiarava la sig.ra obbligata a tenere indenne la sig.ra dal pagamento degli Parte_1 Controparte_1 oneri condominiali.
Secondo quanto riportato dalla convenuta opposta nella sentenza d'appello la Corte di Napoli deduceva che “ …. la sig.ra è tenuta alla corresponsione degli oneri in Parte_1 quanto assegnataria della casa coniugale in seguito alla separazione e tuttavia il pagamento degli oneri condominiali non toglie al comodato il carattere di essenziale gratuità …. ponendosi come corrispettivo della cosa a vantaggio del concedente”.
In seguito alla citata sentenza l'odierna convenuta formulava istanza monitoria che veniva
2 accolta con l'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione.
Impugnava e contestava le eccezioni sollevate da parte opponente ed eccepiva a sua volta l'intempestività dell'opposizione e quindi l'inammissibilità della stessa e per tali motivi chiedeva rigettare l'opposizione e confermare el decreto ingiuntivo opposto.
Al termine della prima udienza, il precedente giudicante preso atto che il procedimento di mediazione non era stato esperito assegnava alle parti il termine per la presentazione della relativa domanda, e con successivo provvedimento rigettava l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione e disponeva il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c.
All'esito della trattazione il G.U. rinviava la causa per discussione e la decisione alla data odierna 04/06/2025
Giova ricordare che la legge N.353/90 ,mediante il rinvio all'art. 447 cpc, ha introdotto un rito speciale per le controversie in materia di locazioni, comodato ed affitto di azienda, conformato sul rito del lavoro, per cui anche nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito di cui all'art.645 cpc II comma conducono all'applicabilità del rito del lavoro.
Pertanto, poiché il presente giudizio ha ad oggetto una controversia in materia di affitto d'azienda, la proposta opposizione andava introdotta con il ricorso e non con la notifica dell'atto di citazione.
Ciò posto, il ricorso, che deve avere il contenuto della memoria ex art.416 cpc con le relative preclusioni, deve essere depositato in cancelleria entro il termine di gg..40 dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Qualora l'opposizione sia erroneamente introdotta con citazione, questa può comunque convertirsi in ricorso e produrne gli effetti , sempre però che venga depositata in cancelleria entro il termine indicato dall'art.641 cpc, non ritenendosi sufficiente la sola notifica al creditore ingiungente prima che il termine sia scaduto.
L'opposizione proposta con atto di citazione depositato oltre il predetto termine, è da considerarsi tardiva, non rilevando l'attività svolta dalla controparte.
Nel caso di specie , la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 07/03/22, così come affermato dalla stessa parte opponente, l'opposizione risulta notificata in data 15/04/22 e la causa iscritta a ruolo in data 21/04/2022 e, dunque, dopo il decorso del termine di decadenza di quaranta giorni previsto dall'art.641 cpc.
Stante la perentorietà ,a norma degli artt.641 e 646 cpc, del termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo per proporre opposizione allo stesso, in materia di affitto di azienda, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo proposta con opposizione invece che con ricorso, ai fini della valutazione della tempestività dell'opposizione stessa, occorre far riferimento alla data di iscrizione a ruolo della causa equiparata al deposito e non alla notifica dell'atto di citazione.
Nel caso di specie dalla data di notificazione del decreto (07/03/22) a quella del deposito- iscrizione a ruolo dell'opposizione ( 21/04/22) è decorso un termine superiore a quello previsto dalla legge di quaranta giorni, per cui la stessa va dichiarata improcedibile.
3 Il rilievo dell'improcedibilità dell'opposizione esonera il giudice dall'esaminare i motivi attinenti ad altri dedotti vizi del procedimento monitorio ed al merito della causa.
Alla stregua delle suesposte motivazioni e dall'esame degli atti di causa, la presente opposizione va considerata intempestiva e va quindi dichiarata improcedibile.
In ordine alle spese processuali, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le stesse tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa , così provvede: dichiara l'improcedibilità dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.261/22 e per l'effetto la definitività del decreto ingiuntivo n.261/22, emesso dal Tribunale di Santa Maria C.V. in data 31/01/2022.
Spese interamente compensate tra le parti.
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art.429 cpc, viene allegata al verbale di udienza del 04/06/2025, di cui costituisce parte integrante
IL GOT
Avv. Angela Verolla
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