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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12513/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Nazario Urbano;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 29.5.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente, precisate come da ricorso: “Nel merito: - accertare, ovvero riconoscere, ovvero dichiarare lo status di apolide della ricorrente e conseguentemente - ordinare alle competenti Parte_1
Autorità amministrative di provvedere alla sua iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio di carta di identità e codice fiscale, ovvero qualsiasi altro provvedimento ritenga opportuno al fine di consentire alla stessa l'ottenimento di documenti di identità; - ordinare alle competenti Autorità amministrative di provvedere al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di apolidia, a tempo indeterminato, o altro titolo di soggiorno ritenuto all'uopo idoneo, che consenta di svolgere attività lavorativa. .”
Fatto e diritto
La ricorrente ha dedotto di essere nata a [...], e di essere figlia di e di Persona_1
madre sconosciuta. Il padre è, così come evincibile dal passaporto prodotto, cittadino serbo,
e i genitori non hanno provveduto all'iscrizione della ricorrente all'anagrafe Serba: come risulta dalla certificazione rilasciata dall'anagrafe del Comune serbo di Pristina, la ricorrente non è iscritta a quell'anagrafe, e, quindi, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, ella risulta priva della cittadinanza serba e, allo stato, si trova nella condizione di persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino, come definito dalla Convenzione di New
York del 28/9/1954 sullo status degli apolidi.
La parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati notificati, dopo remissione in termini d'ufficio, alla parte convenuta, che non si è costituita.
L'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia dalla
1.1.2.1962 n.306, è la disciplina che regolamenta lo status di apolidia, definito come quello della persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione interna.
A fronte di tale situazione le norme regolamentari conferiscono al il Controparte_1
potere di certificazione, di attestazione con valore legale della condizione di apolide su istanza dell'interessato e sulla base della certificazione prodotta. Si tratta di un potere meramente ricognitivo, senza esercizio di attività discrezionale.
pagina 2 di 6 Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità amministrativa: “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918). (cfr.
Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza N. 28873 Ddel 09.12.2008);
Per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, sarebbe necessario che il ricorrente dimostri di non essere più o, come nel caso di specie, di non essere mai stato, cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, ai fini dell'accertamento delle condizioni per acquistare lo status di apolide occorre valutare complessivamente la situazione sostanziale e non fermarsi ad un esame (meramente) formalistico dei riscontri documentali o più in generale probatori acquisiti (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008);
Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, 12 Persona_2
maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia, 31149/12,
6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul pagina 3 di 6 loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Nel caso in esame, la ricorrente ha affermato di non aver mai posseduto la cittadinanza di alcuno Stato, di essere nata in [...], dove ha sempre vissuto, e di essere figlia di padre di nazionalità serba e di madre sconosciuta.
Dal momento che la ricorrente ha dedotto di essere figlia di un genitore serbo, è in relazione allo di status civitatis della Serbia che va individuata l'esistenza di possibili criteri di collegamento per l'acquisizione della medesima cittadinanza.
Secondo la vigente legislazione della Serbia (cfr. legge serba tradotta reperibile sul sito web
Legislazione - Tavolo Apolidia, la legislazione sulla cittadinanza italiana, cfr. Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia - Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia N.
135/04, 90/07, 24/18 (versione consolidata del 26/03/2018), la cittadinanza può essere acquistata, tra l'altro, per discendenza (cfr. art. 6). In particolare, l'art. 7 ammette, al n. 3 della sua elencazione, la possibilità di acquisto della cittadinanza per discendenza ai figli nati all'estero e i cui genitori siano un cittadino serbo e una persona ignota, o di cittadinanza ignota o apolide, come per il caso della ricorrente.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la prova necessaria al conseguimento dello status di apolidia avrebbe dovuto necessariamente consistere nel rifiuto da parte delle autorità amministrative della Repubblica di Serbia di riconoscere alla ricorrente la cittadinanza spettantegli in forza della discendenza dal padre e non già nell'attestazione da parte del
Comune di Pristina che la ricorrente non è iscritta in quell'anagrafe.
A fronte della cittadinanza serba del padre della ricorrente, si ritiene che “il reclamato stato di apolidia debba trovare fondamento in un indebito rifiuto da parte dell'autorità nazionale competente al riconoscimento dello status civitatis ovvero nell'impossibilità effettiva del riconoscimento secondo la legislazione ivi applicabile e non già nel fatto che allo stato egli semplicemente non risulti titolare della cittadinanza senza essersi mai attivato proponendo la relativa istanza perché il suddetto status gli venisse riconosciuto, così come sarebbe stato suo onere risiedendo all'estero senza soluzione di continuità sin dalla
pagina 4 di 6 nascita. Del resto il fatto che la stessa attestazione contenuta nel sopra menzionato certificato circa la mancata iscrizione del nominativo dell'istante nel Registro dei cittadini della Repubblica Serba (circostanza questa pacifica essendo costui nato e vissuto in Italia) risulta accompagnata dalla dizione "di non aver avviato le pratiche" per l'iscrizione, induce a ritenere implicitamente formalizzato l'invito al richiedente di attivarsi espletando i necessari adempimenti amministrativi per la richiesta della cittadinanza serba. Dal momento che invece nessuna richiesta successiva risulta essere stata svolta alle competenti autorità amministrative di quello Stato e che comunque non è stato prodotto alcun provvedimento formale dell'autorità competente che abbia disposto la perdita definitiva della cittadinanza in danno del ricorrente o comunque un rifiuto a seguito di una sua espressa domanda di iscrizione nei registri del paese, non può certo farsi discendere dalla mera inerzia dell'attore il presupposto per il riconoscimento del richiesto status di apolide. In altri termini l'attestazione della mancata iscrizione nei registri dello Stato di provenienza dei genitori non è sufficiente ad escludere la sussistenza del diritto al conseguimento della cittadinanza serba da parte dell'attore, occorrendo per contro la prova documentale delle ragioni della mancata iscrizione, le quali solo se non riconducibili all'inerzia dell'interessato possono essere prese in esame, unitamente alla legge nazionale applicabile in virtù dello jus sanguinis, ai fini del conseguimento dello status di apolide.” (in tal senso, in un caso simile, il Tribunale Roma sez. I, 31/01/2017, ud. 23/12/2016, dep.
31/01/2017, n.1813 , in DeJure).
Come ricostruito dal Tribunale di Roma nel caso sopra segnalato, la mancata prova di un rifiuto delle autorità serbe di riconoscimento della cittadinanza alla ricorrente, per un'ipotesi di cittadinanza per discendenza, depone per il rigetto della domanda di apolidia.
Vista la mancata costituzione della parte convenuta non si provvede alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Nazario Urbano;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 29.5.2025 ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 Per parte ricorrente, precisate come da ricorso: “Nel merito: - accertare, ovvero riconoscere, ovvero dichiarare lo status di apolide della ricorrente e conseguentemente - ordinare alle competenti Parte_1
Autorità amministrative di provvedere alla sua iscrizione nelle liste anagrafiche, al rilascio di carta di identità e codice fiscale, ovvero qualsiasi altro provvedimento ritenga opportuno al fine di consentire alla stessa l'ottenimento di documenti di identità; - ordinare alle competenti Autorità amministrative di provvedere al rilascio di permesso di soggiorno per motivi di apolidia, a tempo indeterminato, o altro titolo di soggiorno ritenuto all'uopo idoneo, che consenta di svolgere attività lavorativa. .”
Fatto e diritto
La ricorrente ha dedotto di essere nata a [...], e di essere figlia di e di Persona_1
madre sconosciuta. Il padre è, così come evincibile dal passaporto prodotto, cittadino serbo,
e i genitori non hanno provveduto all'iscrizione della ricorrente all'anagrafe Serba: come risulta dalla certificazione rilasciata dall'anagrafe del Comune serbo di Pristina, la ricorrente non è iscritta a quell'anagrafe, e, quindi, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, ella risulta priva della cittadinanza serba e, allo stato, si trova nella condizione di persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino, come definito dalla Convenzione di New
York del 28/9/1954 sullo status degli apolidi.
La parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra riportate.
Gli atti sono stati notificati, dopo remissione in termini d'ufficio, alla parte convenuta, che non si è costituita.
L'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, ratificata in Italia dalla
1.1.2.1962 n.306, è la disciplina che regolamenta lo status di apolidia, definito come quello della persona che nessuno Stato considera come proprio cittadino alla stregua della sua legislazione interna.
A fronte di tale situazione le norme regolamentari conferiscono al il Controparte_1
potere di certificazione, di attestazione con valore legale della condizione di apolide su istanza dell'interessato e sulla base della certificazione prodotta. Si tratta di un potere meramente ricognitivo, senza esercizio di attività discrezionale.
pagina 2 di 6 Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha escluso la sussistenza di una pregiudizialità amministrativa: “Correttamente pertanto la Corte Costituzionale ha ritenuto sussistere per l'apolide la facoltà alternativa di ottenere "il riconoscimento amministrativo o giudiziale" della sua condizione, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento dei diritti dell'apolide che, in quanto accertamento negativo di ogni cittadinanza, incide sui diritti soggettivi dell'istante, come tali oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (che decide su di essi di regola con sentenza: S.U. 27 gennaio 1995 n. 1000 e 7 luglio 1993 n. 7441). Solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 Cost. (su tale diritto, anche dell'apolide, cfr. S.U. 8 febbraio 2001 n. 46 e Cass. 28 giugno 2007 n. 14918). (cfr.
Cassazione Civile Sez. Unite, Sentenza N. 28873 Ddel 09.12.2008);
Per quanto concerne l'onere della prova in giudizio, sarebbe necessario che il ricorrente dimostri di non essere più o, come nel caso di specie, di non essere mai stato, cittadino di alcuno Stato. Ciò costituirebbe all'evidenza una probatio diabolica, tanto che la giurisprudenza ha attenuato l'onere della prova in capo al ricorrente sotto due diversi profili: da un lato, ritiene sufficiente che il ricorrente fornisca una prova di natura anche solo indiziaria del mancato possesso di una cittadinanza, dall'altro lato, richiede che tale prova sia fornita solo con riferimento a quei Paesi con i quali il ricorrente intrattiene o abbia intrattenuto rapporti rilevanti che abbiano dato vita a collegamenti effettivi. Inoltre, ai fini dell'accertamento delle condizioni per acquistare lo status di apolide occorre valutare complessivamente la situazione sostanziale e non fermarsi ad un esame (meramente) formalistico dei riscontri documentali o più in generale probatori acquisiti (Cfr. Cass. civ. Sez. I, n. 28153 del 24 novembre 2017; Cass. SS.UU. 13338/2008);
Deve rilevarsi come tale interpretazione è in linea anche con i principi espressi in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (fra le altre, c. Ungheria, 42321/15, 12 Persona_2
maggio 2020; si veda anche la comunicazione al Governo italiano Dabetic c. Italia, 31149/12,
6 luglio 2021) secondo la quale, in considerazione della vulnerabilità in cui si trovano i soggetti privi di cittadinanza, non possono essere frapposti ostacoli eccessivi al riconoscimento dello status di apolide, laddove questo si ripercuota in maniera negativa sul pagina 3 di 6 loro diritto al rispetto della vita privata e familiare. Di norma, è necessario che il ricorrente fornisca la prova della perdita della cittadinanza dello Stato di origine e del mancato acquisto di quella dello Stato di residenza o domicilio.
Nel caso in esame, la ricorrente ha affermato di non aver mai posseduto la cittadinanza di alcuno Stato, di essere nata in [...], dove ha sempre vissuto, e di essere figlia di padre di nazionalità serba e di madre sconosciuta.
Dal momento che la ricorrente ha dedotto di essere figlia di un genitore serbo, è in relazione allo di status civitatis della Serbia che va individuata l'esistenza di possibili criteri di collegamento per l'acquisizione della medesima cittadinanza.
Secondo la vigente legislazione della Serbia (cfr. legge serba tradotta reperibile sul sito web
Legislazione - Tavolo Apolidia, la legislazione sulla cittadinanza italiana, cfr. Legge sulla cittadinanza della Repubblica di Serbia - Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia N.
135/04, 90/07, 24/18 (versione consolidata del 26/03/2018), la cittadinanza può essere acquistata, tra l'altro, per discendenza (cfr. art. 6). In particolare, l'art. 7 ammette, al n. 3 della sua elencazione, la possibilità di acquisto della cittadinanza per discendenza ai figli nati all'estero e i cui genitori siano un cittadino serbo e una persona ignota, o di cittadinanza ignota o apolide, come per il caso della ricorrente.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, la prova necessaria al conseguimento dello status di apolidia avrebbe dovuto necessariamente consistere nel rifiuto da parte delle autorità amministrative della Repubblica di Serbia di riconoscere alla ricorrente la cittadinanza spettantegli in forza della discendenza dal padre e non già nell'attestazione da parte del
Comune di Pristina che la ricorrente non è iscritta in quell'anagrafe.
A fronte della cittadinanza serba del padre della ricorrente, si ritiene che “il reclamato stato di apolidia debba trovare fondamento in un indebito rifiuto da parte dell'autorità nazionale competente al riconoscimento dello status civitatis ovvero nell'impossibilità effettiva del riconoscimento secondo la legislazione ivi applicabile e non già nel fatto che allo stato egli semplicemente non risulti titolare della cittadinanza senza essersi mai attivato proponendo la relativa istanza perché il suddetto status gli venisse riconosciuto, così come sarebbe stato suo onere risiedendo all'estero senza soluzione di continuità sin dalla
pagina 4 di 6 nascita. Del resto il fatto che la stessa attestazione contenuta nel sopra menzionato certificato circa la mancata iscrizione del nominativo dell'istante nel Registro dei cittadini della Repubblica Serba (circostanza questa pacifica essendo costui nato e vissuto in Italia) risulta accompagnata dalla dizione "di non aver avviato le pratiche" per l'iscrizione, induce a ritenere implicitamente formalizzato l'invito al richiedente di attivarsi espletando i necessari adempimenti amministrativi per la richiesta della cittadinanza serba. Dal momento che invece nessuna richiesta successiva risulta essere stata svolta alle competenti autorità amministrative di quello Stato e che comunque non è stato prodotto alcun provvedimento formale dell'autorità competente che abbia disposto la perdita definitiva della cittadinanza in danno del ricorrente o comunque un rifiuto a seguito di una sua espressa domanda di iscrizione nei registri del paese, non può certo farsi discendere dalla mera inerzia dell'attore il presupposto per il riconoscimento del richiesto status di apolide. In altri termini l'attestazione della mancata iscrizione nei registri dello Stato di provenienza dei genitori non è sufficiente ad escludere la sussistenza del diritto al conseguimento della cittadinanza serba da parte dell'attore, occorrendo per contro la prova documentale delle ragioni della mancata iscrizione, le quali solo se non riconducibili all'inerzia dell'interessato possono essere prese in esame, unitamente alla legge nazionale applicabile in virtù dello jus sanguinis, ai fini del conseguimento dello status di apolide.” (in tal senso, in un caso simile, il Tribunale Roma sez. I, 31/01/2017, ud. 23/12/2016, dep.
31/01/2017, n.1813 , in DeJure).
Come ricostruito dal Tribunale di Roma nel caso sopra segnalato, la mancata prova di un rifiuto delle autorità serbe di riconoscimento della cittadinanza alla ricorrente, per un'ipotesi di cittadinanza per discendenza, depone per il rigetto della domanda di apolidia.
Vista la mancata costituzione della parte convenuta non si provvede alla regolamentazione delle spese di lite.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- rigetta il ricorso.
Si comunichi.
Firenze, 30.5.2025
Il Giudice
pagina 5 di 6 Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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