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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5273 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE OTTAVA CIVILE dr. Gisella Dedato Presidente relatore dr. Adolfo Ceccarini Consigliere dr. Biancamaria D'Agostino Giudice ausiliario
Nella causa civile iscritta al n. 1347 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'Avv. Galeani Stefano, come da procura in atti
APPELLANTI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Di Domenico Alfonsina, come CP_1 da procura in atti
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 13709/2021 del Tribunale di Roma pubblicata il 19/08/2021
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma con la sentenza di cui in epigrafe, ha così riassunto, per quel che qui interessa, la vicenda per cui è causa:
“(..) II. Con atto di citazione regolarmente notificato, i Sig.ri Parte_1
e , hanno convenuto in giudizio dinnanzi al Parte_2 Parte_3
Tribunale di Roma, l' di al fine di: CP_1 CP_1
“- accertare e dichiarare che la Determinazione Dirigenziale n. 605 del
12.11.2018 deve essere disapplicata;
- accertare e dichiarare il diritto degli attori o comunque di e Pt_2 Parte_3
al subentro nell'assegnazione in locazione dell'alloggio sito in via di
[...] CP_1
r.g. n. 1 Centocelle n. 3, scala 3, int.1, cod. immobile di proprietà dell' di P.IVA_1 CP_1
CP_1
Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”
A tal fine ha precisato che: gli attori sono gli unici componenti del nucleo familiare del Sig. , in quanto rispettivamente moglie e figli dello Controparte_2 stesso, ed unici residenti dell'alloggio, aventi diritto al subentro nell'alloggio a seguito di decesso del congiunto assegnatario dell'alloggio; in data 1.8.2018 era stata comunicata alla Sig.ra una nota (prot. 77392), contestata da parte Parte_1 attrice, in cui si sosteneva che non era stato comunicato l'ampliamento; con la
Determinazione Dirigenziale n. 605 del 12.11.2018 erano state dichiarate inammissibile le istanze di subentro e voltura, rimaste senza riscontro, effettuate dalla
Sig.ra a seguito del decesso del marito , Parte_1 Controparte_2
Instauratosi il contraddittorio si è costituito in giudizio l'Ater convenuto, contestando in fatto e in diritto l'avversa domanda di cui ha chiesto il rigetto con conferma della Determinazione Dirigenziale n. 605 del 12.11.2018.
A sostegno ha dedotto ed eccepito: - la destinazione dell'alloggio oggetto di causa che, in origine di appartenenza dell' I.N.C.I.S., soggetto autorizzato a fornire alloggi agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate in servizio permanente effettivo, è successivamente passato all' che si è trasformato in - che proprio in CP_3 CP_1 relazione a tale circostanza sono dunque errati i riferimenti giurisprudenziali fatti da parte attrice a sostegno del diritto al subentro, poiché anche se ormai considerati alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, a questi si applica la normativa speciale;
- che l'originario assegnatario era e non il figlio Parte_2 Controparte_2 sicché non era configurabile alcun diritto al subentro da parte dei nipoti del primo, figli del secondo, e , rispetto ai quali non era legittimato Pt_3 Parte_2
l'ampliamento né il relativo subentro;
- la mancata comunicazione dell'ingresso nell'alloggio di moglie di . Parte_1 Controparte_2
Concessi i termini ex. art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice ha chiesto ad integrazione della domanda la condanna di parte convenuta al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. Ha precisato che l'allora aveva riconosciuto CP_3 come legittimo assegnatario il Sig. ma era anche a conoscenza della Controparte_2 presenza nell'alloggio della Sig.ra tramite consegna del certificato di Parte_1 famiglia, non risultando necessaria un'ulteriore comunicazione e che la stessa parte r.g. n. 2 convenuta, di aveva riconosciuto la sua qualifica di assegnataria CP_1 CP_1 avendole inviato la proposta di acquisto dell'alloggio nel mese di marzo 2012, a cui non aveva dato seguito a causa delle sue condizioni economiche, con conseguente archiviazione.
Nella memoria di replica ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., parte attrice ha chiesto l'emissione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'attergato esistente sulla comunicazione a firma prot. 2364 del 25/7/1994, della dichiarazione Controparte_2 sostitutiva atto di notorietà, con allegata visura, del 17/1/92 e della dichiarazione sostitutiva e del censimento relativo ai redditi 1996 presentato Pt_2 CP_2 all'allora I.A.C.P. datato 15/7/1998 sottoscritto da Potendo i Controparte_2 censimenti anagrafico reddituali costituire valido strumento per porre a conoscenza dell'Ente la composizione e quindi l'eventuale variazione del nucleo familiare.
All'udienza del 10 febbraio il Tribunale ha disposto l'esibizione dell'attergato esistente sulla comunicazione a firma prot. 2364 del 25/7/1994 e la Controparte_2 causa è stata trattenuta in decisione, al termine della scadenza dei termini ex art. 190
c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
II. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita. (..)
IV. L'opposizione esperita dai Sig.ri e Parte_1 Parte_3
, avverso la Determinazione Dirigenziale n. 605 del 12.11.2018 non Parte_2
è meritevole di accoglimento.
Sussiste, poi, la legittimazione passiva della convenuta in relazione alle domande come prospettate.
Dovendosi decidere la causa in virtù del principio cd. della “ragione più liquida”, rileva il Tribunale che, contrariamente agli assunti attorei, Parte_1
e , non siano assegnatari dell'immobile né Parte_3 Parte_2 possono ritenersi titolari del diritto al subentro (…).
Gli accertamenti eseguiti dall' di e la documentazione allegata danno CP_1 CP_1 conto di come: 1) l'immobile sito in via di Centocelle n. 3, scala 3, int.1, cod. CP_1 immobile 4INC168521, fosse stato originariamente assegnato al Sig. Parte_2
con contratto di locazione stipulato in data 10.10.1953; 2) il nucleo familiare
[...] fosse composto dal medesimo, dal coniuge e dai figli, tutti fuoriusciti Persona_1 dall'alloggio popolare, ad eccezione di marito e padre dei Controparte_2 ricorrenti;
3) al decesso dell'assegnatario, i figli, e Controparte_2 Controparte_4 avessero richiesto, quali componenti del nucleo familiare originariamente assegnatario r.g. n. 3 dell'alloggio specificato, la voltura del contratto di locazione a proprio nome;
4) che in data 4.10.1986 avesse contratto matrimonio con la Sig.ra Controparte_2 [...]
5) che la stessa in data 12/10/1987 avesse stabilito la residenza anagrafica Parte_1 all'interno dell'alloggio de quo;
6) in data 08/06/2009 fosse deceduto il sig. CP_2
6) che in data 29/10/2014 fosse pervenuta la prima istanza di subentro della
[...] sola signora 7) a seguire fosse stata presentata ulteriore istanza di Parte_1 subentro del 13/02/2018; 8) in data 01/08/2018 fosse stato trasmesso il preavviso di rigetto al subentro ex art 10 bis legge 241/1990; 9) in data 12/11/2018 fosse stata assunta la Determina Dirigenziale n. 605 di inammissibilità al subentro;
10) non fosse stata data comunicazione dell'ampliamento da parte della assegnataria ex art. 12 della legge regione lazio n. 12 del 1999; 8) non fosse stato assunto alcun conseguente CP_ provvedimento di ricognizione e presa d'atto da parte dell' 10) non fosse sufficiente il censimento ai fini della comunicazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 12 cit..
In materia di alloggi popolari (edilizia residenziale pubblica), affinché si determini un diritto al subentro all'originario assegnatario, è necessario che l'ente abbia, nell'esercizio della propria discrezionalità amministrativa, verificato il rispetto dei presupposti di legge per l'ampliamento del nucleo familiare. Questo presuppone l'esplicazione di un procedimento di riconoscimento dell'ampliamento del nucleo. E' necessario quindi che l'interessato dimostri una specifica istanza di ampliamento del nucleo familiare presentata dall'originario assegnatario. In mancanza non potrebbe dirsi realizzato l'ampliamento del nucleo familiare, presupposto necessario per vantare successivamente il diritto al subentro nel contratto di locazione (Cassazione, sentenza n. 4305/1999; Cassazione, sentenza n. 18738/2004; Cassazione, sentenza n.
9783/2015).
La Suprema Corte di cassazione ritiene che ai fini della comunicazione di ampliamento del nucleo familiare, non siano sufficienti:
· la mera comunicazione all'ente gestore dell'ingresso del nuovo familiare;
CP_
· il fatto che l' avesse di fatto adeguato il canone di locazione;
· le risultanze dei registri dello stato civile del Comune;
· i censimenti, trattandosi di autocertificazioni, rivolte all' Controparte_5
e non all' sfornite di valore probatorio (v. Tribunale di
[...] Controparte_6
Roma, sezione sesta civile, n. 20666 del 21.10.2011);
_ l'inserimento del nominativo dell'interessato nella scheda relativa all'immobile.
r.g. n. 4 La Legge regionale n. 12/99 disciplina espressamente l'ipotesi dell'ampliamento e non si presta a interpretazioni "estensive".
La ratio ispiratrice dell'edilizia residenziale pubblica consiste prioritariamente nell'indisponibilità giuridica degli alloggi di i quali non possono formare oggetto CP_7 di valida assegnazione se non all'esito di un procedimento amministrativo che verifichi la sussistenza dell'interesse pubblico in relazione ai presupposti fissati dalla legge
(Cassazione, sentenza del 13 marzo 2018, n. 6017).
Pertanto, gli indicati elementi, secondo la giurisprudenza maggioritaria, non possono tenere il luogo del procedimento amministrativo all'interno del quale l'ente deve poter accertare la sussistenza dei presupposti per il diritto all'ampliamento del nucleo familiare dell'originaria assegnataria.
Quindi, per realizzare i presupposti del diritto al subentro, è necessario che l'ente svolga una propria verifica sui presupposti del diritto in base alla legge vigente in materia (Cassazione, sentenza del 13 marzo 2018, n. 6016).
Sulla scorta di quanto sinora esposto, appare al Tribunale la correttezza dell'attività svolta dall' . CP_1
All'esito degli accertamenti sui requisiti previsti dalla normativa vigente per il godimento dell'alloggio pubblico da parte dell'odierna ricorrente, l' , nella Pt_4 qualità di gestore del patrimonio pubblico, ha assunto la Determina Dirigenziale impugnata di inammissibilità al subentro.
Difatti, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire al gestore del patrimonio pubblico, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, il rispetto del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, con la possibilità concessa al preteso soggetto destinatario di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale fare efficacemente valere le proprie ragioni atte a paralizzare le pretese in esso (titolo) contenute. In base alla normativa speciale in materia di e.r.p. la presenza di soggetti diversi dall'assegnatario, l'assenza di un provvedimento a favore dell'utilizzatore che qualifichi la sua detenzione giustifica, anzi, obbliga l'ente gestore del patrimonio pubblico a negare ed impedire il godimento del bene pubblico da parte di un soggetto terzo all'assegnazione.
Invero il diritto al subentro nell'assegnazione è regolato dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 5 (in cui sono descritti i requisiti soggettivi per r.g. n. 5 l'assegnazione), dell'articolo 12 (dedicato al subentro nell'assegnazione e all'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario), dell'articolo 13 (disciplina delle cause di decadenza dall'assegnazione) della legge regionale n. 12 del 1999. Sulla base delle disposizioni richiamate è evidente che non esiste un diritto soggettivo di parenti ed ancor di più di terzi, anche se stabilmente conviventi con l'assegnatario, a subentrargli nel contratto di locazione.
Al contrario emerge chiaramente che il diritto al subentro nell'assegnazione- locazione sorge solo a favore dei soggetti tassativamente indicati nell'articolo 12 della l.r. n. 12 del 1999, purché si sia in presenza delle condizioni di cui all'articolo 11 della l.r. n. 12 del 1999, e non si verifichi una qualsiasi ragione di decadenza di cui all'articolo 13 della medesima legge.
Il subentro nel contratto è conseguenza del subentro nell'assegnazione e, quindi, di un provvedimento amministrativo, al pari della stipula contrattuale conseguente alla prima assegnazione. L'art. 11, che regolamenta la prima assegnazione comunale a favore dei richiedenti ai fini dell'inserimento nella graduatoria, viene richiamato esclusivamente per determinare, sempre nell'ambito di un nucleo familiare già assegnatario – originariamente o per ampliamento – la graduazione nel subentro in caso di più componenti superstiti del nucleo familiare già riconosciuto.
La verifica della reale consistenza del nucleo familiare beneficiario di un alloggio pubblico è necessaria per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che la normativa attribuisce all'Azienda ovvero la “vigilanza sugli assegnatari degli alloggi”. Per assicurare gli scopi perseguiti dalla normativa di favore, la presenza del terzo nell'alloggio locato deve essere tempestivamente resa nota alla PA e da essa autorizzata per il riscontro delle finalità pubblicistiche di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarietà ed assistenza economica ed affettiva, legittimanti anche (ma non solo) il successivo subentro nel rapporto in luogo dell'originario assegnatario dell'alloggio (Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza
29 gennaio – 13 maggio 2015, n. 9783).
Nel caso specifico l'attore invoca, in sostanza, con l'opposizione, un presunto diritto all'assegnazione ma tale domanda non può essere accolta per una pluralità di motivazioni.
La non era parte del nucleo familiare originariamente assegnatario;
la Parte_1 sua presenza non era mai stata formalmente comunicata dall'originario assegnatario;
ella non rientra tra i soggetti che la L.R. 33/87 ovvero la L.R. 12/99 – applicabili al r.g. n. 6 caso che ci occupa – annovera fra coloro i quali possono (potevano) ottenere l'ampliamento ai fini del subentro.
Non si riscontra un contratto di locazione con l'A.t.e.r. di stipulato in CP_1 forma scritta ed in secundis, non esiste un'assegnazione in cui subentrare. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che: “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita (in tale senso Tar Venezia, veneto, n. 728 del 2009, in
Foro Amministrativo Tar 2009, 3, 647; Tar Milano, Lombardia, n. 716 del 2012, in red.
Amm. Tar 2012, 03)”. Come detto, anche la normativa L.R. 12/99 (come anche modificata) regolante il subentro nell'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblico prevede: 1) formale autorizzazione/ricognizione dell'Ente alla presenza all'interno dell'alloggio di nuovi ed altri soggetti (non previsti contrattualmente e/o nel provvedimento di assegnazione); 2) tale autorizzazione, necessariamente deve essere preceduta da formale comunicazione da parte dell'assegnatario (unico soggetto legittimato a farlo), circostanza questa che nel caso sottoposto all'Ill.mo Giudicante non si rinviene né parte attrice ha dato prova del contrario.
Nel caso di specie manca dunque l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare da parte dell'assegnatario.
Né, ancora, l'istante ha esercitato le prerogative del conduttore nemmeno avendo provveduto al pagamento del canone, degli oneri condominio, del riscaldamento e/o ad i lavori di ristrutturazione. In ogni caso per la natura dell'alloggio e del locatore (una
P.A.) non sarebbe stato ipotizzabile una costituzione tacita per facta concludentia del rapporto. La legge prevede l'obbligo della forma scritta ad substantiam, pena la relativa nullità radicale (assoluta) per i contratti di locazione abitativa e per quelli in cui è parte una P.A., in considerazione del principio generale secondo cui la manifestazione della volontà della P.A. non può derivare per implicito o per fatti concludenti ma deve promanare attraverso le rigide forme richieste dalla legge
(Cass.30/06/1998 n. 6406). E, ciò, anche quando la P.A. agisca iure privatorum (Cass.
04/11/2004 n. 21138). La forma scritta ad substantiam, in disparte l'assolvimento dell'obbligo previsto per i contratti di locazione abitativa, è uno strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino sia r.g. n. 7 nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione (fra le tante Cassazione civile , sez. III, sentenza 28.09.2010 n. 20340; Cass. civ. sez. I, n. 8192/2002). In particolare, poi il contratto di locazione degli alloggi di e.r.p., non avendo alcuna autonomia propria e non costituendo l'unica fonte dei diritti e degli obblighi tra le parti, assumendo il valore di mero atto formale e riproduttivo, è destinato a subire gli effetti e la vigenza del provvedimento a cui è inscindibilmente collegato ovvero al provvedimento di assegnazione.
Il solo fatto della convivenza, sia pure stabile e protratta nel tempo, con chi legittimamente deteneva un alloggio di edilizia residenziale pubblica non dà titolo al subentro nell'assegnazione, ove non si ricada in una delle ipotesi espressamente previste dalla legge.
La richiesta di subentro invocata in favore dei signori e Parte_3
– nipoti dell'originario assegnatario va disattesa. Parte_2
Difatti, in applicazione delle norme di riferimento e delle pronunce giurisprudenziali maggioritarie e granitiche sul punto, l'invocato subentro degli attori non discende dalla posizione del proprio genitore (figlio dell'originario assegnatario) ma piuttosto dall'originario assegnatario posto che, come detto, è il rapporto Pt_5 con l'originario assegnatario può far sorgere un eventuale diritto al subentro.
Non può del resto applicarsi ratione temporis, essendo deceduto illo tempore l'originario assegnatario, la nuova normativa quanto piuttosto la L.R. 33/87 come altresì modificata dalla L.R. 12/99; ambedue le normative prevedevano senza ombra di dubbio che i NIPOTI non possono (potevano) in alcun modo subentrare nell'assegnazione.
Noto è che l'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, prevede che l'ampliamento e, dunque, il successivo subentro, può verificarsi solo nei confronti di persone legate all'originario assegnatario da uno dei vincoli indicati dalla citata norma ossia: «a) matrimonio dell'assegnatario; b) convivenza more uxorio dell'assegnatario da almeno due anni, da dimostrare nelle forme di legge;
c) accrescimento della prole dell'assegnatario dovuta a nascita naturale, riconoscimento o adozione;
d) affidamento di minori;
e) rientro dei figli, purché in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere nella decadenza».
Nella fattispecie è fatto pacifico che e siano Parte_3 Parte_2
i nipoti dell'originario assegnatario. Al lume delle argomentazioni sinora esposte,
l'azione esperita, in quanto destituita di fondamento normativo e fattuale, va r.g. n. 8 inesorabilmente respinta.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come d'ufficio, ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 e succ. modif. con D.M. n. 37 del 2018, in favore della convenuta vittoriosa, con aumento del compenso per la manifesta fondatezza delle proprie difese, ex art. 4, comma 8, DM 55/2014, essendo l' riuscita a far CP_1 emergere la validità e la ragionevolezza dei propri assunti e, specularmente,
l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e perciò soltanto grazie al suo un apporto argomentativo in uno alle prove precostituite.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale, con la sentenza di cui in epigrafe, ha così deciso:
“- rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda attorea;
- condanna parte attrice al rimborso in favore dell' delle spese di CP_1 lite che liquida in euro 2.4300,00, a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti come per legge.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 Parte_2
e rassegnando le seguenti conclusioni:
[...] Parte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in totale riforma della sentenza n.
13709/202, e più specificatamente della parte della stessa indicata al p.to “A”, emessa dal tribunale di Roma e pubblicata in data 19/08/2021, ed in accoglimento dei motivi esposti in appello:
- accertare e dichiarare la nullità della sentenza n. 13709/2021 per omessa motivazione;
- accertare e dichiarare che la Determinazione Dirigenziale n. 605 del
12/11/2018 deve essere disapplicata per i motivi esposti in appello;
- accertare e dichiarare il diritto degli attori o comunque dei e Pt_2 [...]
al subentro nell'assegnazione in locazione dell'alloggio sito in Parte_3 CP_1 via di Centocelle 3 scala 3, int. 1 cod. immobile 4INC168521, di proprietà dell'Ater di CP_1
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio ed accessori da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Ater di ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis:
In via principale e nel merito:
1) rigettare integralmente il proposto appello e le domande tutte svolte nel r.g. n. 9 presente giudizio;
2) per l'effetto, confermare la sentenza n. 13709/2021 (R.G. 11697/2021), non notificata, sez. VI - dott.ssa Febbraro.
Con condanna alla refusione delle spese e compensi di giudizio oltre oneri riflessi.”
La causa, all'udienza del 29/05/2025, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c.
Prima dell'esame dei motivi di appello, è opportuno evidenziare che gli odierni appellanti hanno agito in giudizio per “accertare e dichiarare il diritto degli attori o comunque di e al subentro nell'assegnazione in locazione Pt_2 Parte_3 dell'alloggio sito in via di Centocelle n. 3, scala 3, int.1, cod. immobile CP_1
4INC168521, di proprietà dell' di , sul presupposto di essere subentrati CP_1 CP_1 non all'originario assegnatario, ma piuttosto ad Parte_2 Controparte_2 rispettivamente coniuge di e padre di e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, il quale a sua volta, a loro avviso, era subentrato nell'assegnazione
[...] dell'immobile a seguito del decesso del padre, originario Parte_2 assegnatario.
Questo si desume testualmente dall'atto di citazione, in cui si legge: “si rappresenta, per le ragioni di seguito esposte, come il subentro degli odierni attori nell'assegnazione dell'alloggio de quo in luogo del defunto marito/genitore sia del tutto legittimo e come il diniego manifestato dall'Ater di del tutto illegittimo (…) CP_1
Dalla suddetta norma risulta del tutto evidente come a seguito del decesso del sig. siano subentrati nell'assegnazione la di lui figlia ed il di lui Parte_2 CP_4 figlio coniugato con l'odierna attrice, come risultante dalle note dell'allora CP_2
e sopra indicate. Altrettanto evidente risulta il diritto degli odierni attori a CP_3 subentrare nel contratto di locazione a seguito del decesso del Controparte_2 avvenuto in data 8/6/09, quali unici componenti del suo nucleo familiare ed unici residenti nell'alloggio.”
Quanto fin qui detto si desume anche dal contenuto dell'istanza di subentro presentata all'Ater da in cui espressamente fa riferimento al subentro, Parte_1 quale coniuge convivente, ad Controparte_2
Tanto detto, si rileva che, per tal motivo, le censure che devono essere per prima esaminate attengono alla configurabilità del diritto al subentro nella posizione di da parte degli odierni appellanti, perché è evidente che se tale diritto Controparte_2
r.g. n. 10 non sussiste neanche in astratto, perché non è mai subentrato nella Controparte_2 posizione dell'originario assegnatario, risulterà superfluo esaminare le ulteriori censure legate alla necessità o meno della comunicazione dell'ampliamento, ecc.
Ebbene, il diritto al subentro presuppone necessariamente che Controparte_2 sia stato assegnatario dell'immobile e titolare del conseguente rapporto di locazione.
Prima di esaminare i documenti che, ad avviso degli appellanti, dimostrerebbero il subentro di nell'assegnazione, è bene osservare che in caso Controparte_2 di decesso di un genitore assegnatario di un alloggio popolare, il subentro dei figli non è automatico e non consente di realizzare né la voltura dell'intestazione né il riscatto dell'abitazione. Questo perché, come afferma la suprema Corte, «gli eredi non acquisiscono a titolo derivativo il diritto alla cessione dell'alloggio», cioè il diritto di assegnazione della casa popolare è personale e non si trasferisce per successione ereditaria.
Quindi, è necessario formulare anche in questi casi di decesso del genitore assegnatario la domanda di subentro all'ente competente, che verificherà se il subentrante è in possesso dei requisiti previsti per ottenere l'assegnazione dell'abitazione.
quale figlio convivente con il padre, a Controparte_2 Parte_2 seguito della morte di quest'ultimo, ha chiesto di subentrare nell'assegnazione e conseguentemente nel rapporto di locazione.
A tale istanza - per quanto l'Ater l'abbia ritenuta in linea di massima fondata
(salva la verifica in concreto della sussistenza dei requisiti anche reddituali necessari per il subentro), tanto che ha dato avvio alla relativa pratica per la voltura - non è seguito il provvedimento di assegnazione dell'immobile e la stipula del relativo contratto di locazione.
Ne consegue che non è subentrato al padre. Controparte_2
L'istanza di subentro necessita, infatti, di un provvedimento di accoglimento esplicito non applicandosi l'istituto del silenzio – assenso, per l'assorbente rilievo che il diritto al subentro presuppone l'accertamento degli specifici presupposti di legge, donde
è indispensabile un'effettiva verifica al riguardo, alla luce sia della corretta gestione del patrimonio dell'ente che della coesistenza dei concorrenti interessi di coloro che già regolarmente iscritti nelle relative liste, sono in attesa dell' assegnazione di un immobile.
Si rammenta, al riguardo, che per poter subentrare nell'assegnazione è necessario:
r.g. n. 11 - non essere stato titolare di precedenti assegnazioni di alloggi popolari, di alloggi finanziati con il fondo destinato all'edilizia agevolata o fondi pubblici di qualsiasi forma erogato dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'immobile non risulti inagibile o non utilizzabile dal nucleo familiare;
- non aver occupato alloggi popolari;
- non avere redditi superiori ai limiti previsti dalla legge;
- non essere proprietario di alloggi, essere beneficiari di usofrutto, diritto di abitazione oppure avere contratti di locazione di alloggi adeguati ad accogliere il nucleo familiare.
In sostanza, in tema di subentro nell'assegnazione in un alloggio popolare al decesso dell'originario assegnatario non si verifica un automatico subentro degli eredi, ovvero non si ha una successione nel rapporto di locazione, ma la cessazione dell'assegnazione ed il rientro dell'alloggio nella disponibilità dell'ente, il quale può procedere, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ad una nuova assegnazione, eventualmente a favore dei soggetti indicati nell'art. 12 del d.P.R. n. 1035 del 1972 che, in qualità di conviventi ed in presenza delle altre condizioni previste dalla normativa, hanno un titolo preferenziale. (Cass. ordinanza n.4236/2020).
Se l'Amministrazione non provvede sulla domanda di subentro entro i termini stabiliti, come avvenuto nel caso in esame, il richiedente può ricorrere al giudice e chiedere l'accertamento del proprio diritto.
benché l' sia rimasta sostanzialmente inerte, avendo Controparte_2 CP_1 dato avvio alla pratica, senza tuttavia mai concluderla con un provvedimento formale positivo o negativo, non ha adito le vie giudiziarie per far accertare il suo diritto (Cass.
S.U. sent. n. 20761 del 20.07.2021; Cass. ord. n. 10587 del 22.04.2021).
Ne consegue che non è mai diventato assegnatario dell'immobile di causa, donde nessun diritto al subentro è prospettabile in capo agli odierni appellanti, quali membri conviventi del suo nucleo familiare.
L'ulteriore conseguenza di quanto fin qui detto è l'assorbimento di tutte le censure articolate dagli odierni appellanti, presupponendo l'esame delle stesse la sussistenza di un rapporto a cui subentrare.
In sostanza, l'unico assegnatario dell'immobile di causa è stato Parte_2
, padre di
[...] Controparte_2
A sarebbe potuto subentrare sempre Parte_2 Controparte_2 previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti, non certo gli odierni appellanti, che, comunque, non hanno chiesto all' di subentrare nella posizione di CP_1 [...]
e né tantomeno lo hanno chiesto in questa sede (vedasi atto di citazione in cui Parte_2
r.g. n. 12 hanno chiesto di subentrare nella posizione di , sul falso Controparte_2 presupposto che fosse di venuto assegnatario dell'immobile di Controparte_2 causa.
Per tutte queste ragioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo il
D.M. n. 55/2010 (scaglione indeterminabile-complessità bassa;
valore minimo, in ragione della natura della causa;
esclusa la fase istruttoria perché non espletata).
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
;
[...]
- condanna e al pagamento Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle spese di lite in favore dell' di che liquida in € 3.473,00, CP_1 CP_1 oltre spese forfettarie e oneri riflessi;
- dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte degli appellanti, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato già corrisposto.
Così deciso, in Roma nella camera di consiglio del 21 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Dr. Gisella Dedato
r.g. n. 13