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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/10/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3894/2023
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3894/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3894/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO LUCIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 28 41100 MODENApresso il difensore avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LI EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 12 MIRANDOLA presso il difensore avv. LI EL
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di portante condanna al Parte_2
pagamento della somma di € 34.426,83. In particolare, si assume che pagina 2 di 6 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Ante causam era stato esperito a.t.p., sulle opere eseguite dalla convenuta-opposta.
In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
Il credito agito trae origine da quantificazione da credito residuo dovuto per appalto lavori eseguiti dall'impresa opposta, su incarico della sig. , relativamente a fabbricato B), casa del Pt_1
custode, posto a Cavezzo, via Gavioli, n. 133-135, come indicati dall'a.t.p. in. . CP_2
Lo stesso ha indicato un credito pari ad € 43.275,83 da cui detrarre la somma di € 8850 per vizi e difetti dell'opera, pertanto indicando un dovuto pari ad € 34.426,83 iva inclusa.
E' questo l'importo dell'ingiunzione.
Parte opponente ha eccepito che il credito ex adverso, pacifico,
sarebbe da compensare con il proprio credito, dovuto in forza di penale contrattuale, stante ritardo nella consegna dell'opera.
III. Dal contratto d'appalto (art. 9, comma 1) consta che i lavori andavano consegnati entro “entro il mese di luglio 2020”,
ovvero entro il 31 luglio 2020.
Come risulta dal verbale in data 11 dicembre 2020, a quella data i lavori erano nella sostanza terminati.
Con riguardo al tempo di consegna, il ritardo non è imputabile pagina 3 di 6 all'appaltatore in presenza del caso fortuito.
Ebbene, a questo proposito, va considerato che i lavori furono svolti in periodo pandemico, con gravi difficoltà nel reperimento dei materiali.
Neppure vanno dimenticati i provvedimenti governativi di lockdown dovuti al covid 19 e di inibizione all'espletamento di ogni attività, provvedimenti impeditivi che si sono protratti dal 7
novembre 2020 e fino ai primi mesi del 2021.
Considerate questi situazioni straordinarie ed eccezionali, si stima equo porre a carico dell'impresa un solo mese di ritardo (30
gg).
Pertantola penale dovuta è quantificata in € 12.701 (423,67 X
30).
Dall'importo del decreto ingiuntivo, va pertanto detratta e compensata questa somma (34.426- 12.701) di talchè è dovuto il residuo, pari ad € 21.725,83.
IV. Parte convenuta opposta ha introdotto in comparsa di riposta altre domande, diverse da quella oggetto di richiesta monitoria.
In particolare, ulteriore domanda di pagamento della somma di €
21.831 in relazione alla fattura 68/21 di € 17.149,69, come pure domanda di risarcimento dei danni da mancato guadagno da quantificarsi in misura pari al 10% del prezzo dell'appalto (p. 27 e
28).
Entrambe le domande, diverse da quella oggetto di monito, sono nuove e come tali inammissibili.
Il principio è consolidato: “nell'ordinario giudizio di
cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore,
pagina 4 di 6 non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con
l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per
effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte
opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale
di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto
alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la
proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non
essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta
e non nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. 4 ottobre 2002,
n. 14.267; Cass. 29 marzo 2004, n. 6202; Cass. 4 ottobre 2013, n.
22.754; Cass. 7 novembre 2019, n. 28.615).
Da quanto precede consegue il rigetto delle domande nuove.
Tenuto conto degli esiti del giudizio e pure della revoca del monito, le spese processuali sono compensate nella misura del 50%,
spese che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo senza data,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 21.725,83, così determinata a seguito di compensazione;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate dall'opposta;
4. compensa le spese processuali tra le parti nella misura del pagina 5 di 6 50%, dichiarando tenuta e condannando parte opponente al rimborso del residuo che si liquida in complessivi € 3500
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 23 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3894/2023 tra
Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 23 ottobre 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza.
All'esito di discussione virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3894/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGGIOLO LUCIA Parte_1 C.F._1 e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 28 41100 MODENApresso il difensore avv. MAGGIOLO LUCIA
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LI EL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAZARIO SAURO 12 MIRANDOLA presso il difensore avv. LI EL
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. ha opposto il decreto ingiuntivo pronunziato Parte_1
ad istanza di portante condanna al Parte_2
pagamento della somma di € 34.426,83. In particolare, si assume che pagina 2 di 6 il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Ante causam era stato esperito a.t.p., sulle opere eseguite dalla convenuta-opposta.
In corso di causa è stata concessa la provvisoria esecuzione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e va accolta.
Il credito agito trae origine da quantificazione da credito residuo dovuto per appalto lavori eseguiti dall'impresa opposta, su incarico della sig. , relativamente a fabbricato B), casa del Pt_1
custode, posto a Cavezzo, via Gavioli, n. 133-135, come indicati dall'a.t.p. in. . CP_2
Lo stesso ha indicato un credito pari ad € 43.275,83 da cui detrarre la somma di € 8850 per vizi e difetti dell'opera, pertanto indicando un dovuto pari ad € 34.426,83 iva inclusa.
E' questo l'importo dell'ingiunzione.
Parte opponente ha eccepito che il credito ex adverso, pacifico,
sarebbe da compensare con il proprio credito, dovuto in forza di penale contrattuale, stante ritardo nella consegna dell'opera.
III. Dal contratto d'appalto (art. 9, comma 1) consta che i lavori andavano consegnati entro “entro il mese di luglio 2020”,
ovvero entro il 31 luglio 2020.
Come risulta dal verbale in data 11 dicembre 2020, a quella data i lavori erano nella sostanza terminati.
Con riguardo al tempo di consegna, il ritardo non è imputabile pagina 3 di 6 all'appaltatore in presenza del caso fortuito.
Ebbene, a questo proposito, va considerato che i lavori furono svolti in periodo pandemico, con gravi difficoltà nel reperimento dei materiali.
Neppure vanno dimenticati i provvedimenti governativi di lockdown dovuti al covid 19 e di inibizione all'espletamento di ogni attività, provvedimenti impeditivi che si sono protratti dal 7
novembre 2020 e fino ai primi mesi del 2021.
Considerate questi situazioni straordinarie ed eccezionali, si stima equo porre a carico dell'impresa un solo mese di ritardo (30
gg).
Pertantola penale dovuta è quantificata in € 12.701 (423,67 X
30).
Dall'importo del decreto ingiuntivo, va pertanto detratta e compensata questa somma (34.426- 12.701) di talchè è dovuto il residuo, pari ad € 21.725,83.
IV. Parte convenuta opposta ha introdotto in comparsa di riposta altre domande, diverse da quella oggetto di richiesta monitoria.
In particolare, ulteriore domanda di pagamento della somma di €
21.831 in relazione alla fattura 68/21 di € 17.149,69, come pure domanda di risarcimento dei danni da mancato guadagno da quantificarsi in misura pari al 10% del prezzo dell'appalto (p. 27 e
28).
Entrambe le domande, diverse da quella oggetto di monito, sono nuove e come tali inammissibili.
Il principio è consolidato: “nell'ordinario giudizio di
cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto
ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore,
pagina 4 di 6 non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con
l'ingiunzione, potendo a tale principio derogarsi solo quando, per
effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte
opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale
di convenuto cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto
alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la
proposizione di una "reconventio reconventionis", che però, per non
essere tardiva, può essere introdotta solo nella domanda di risposta
e non nel corso del giudizio di primo grado” (Cass. 4 ottobre 2002,
n. 14.267; Cass. 29 marzo 2004, n. 6202; Cass. 4 ottobre 2013, n.
22.754; Cass. 7 novembre 2019, n. 28.615).
Da quanto precede consegue il rigetto delle domande nuove.
Tenuto conto degli esiti del giudizio e pure della revoca del monito, le spese processuali sono compensate nella misura del 50%,
spese che sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da con atto di citazione in opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo senza data,
1. revoca il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento della somma di € 21.725,83, così determinata a seguito di compensazione;
3. rigetta le ulteriori domande avanzate dall'opposta;
4. compensa le spese processuali tra le parti nella misura del pagina 5 di 6 50%, dichiarando tenuta e condannando parte opponente al rimborso del residuo che si liquida in complessivi € 3500
(di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 23 ottobre 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
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