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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14672 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEDICESIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dr. Maurizio Manzi Giudice
Dr.ssa OR AZ Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15797, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Millelire n. 47 Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Raffaele Guarna Assanti ed Elisa Siciliano che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Aversa, via Pisacane n.1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzarella che la rappresenta e difende giusta procura allegata
CONVENUTA R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OGGETTO: querela di falso in via principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. la conveniva in giudizio CP_1
, esponendo che: Parte_1
- Il resistente era iscritto all'Albo degli Ingegneri e che per le annualità contributive delle annualità dal 2006 al 2018 si era reso moroso non solo per i contributi soggettivi ma anche quelli integrativi, di maternità, oltre ad interessi e sanzioni;
- L'istante con attestazione di credito rilasciata dal Direttore Generale, certificava il proprio credito pari ad € 143.033,63;
- Con missive del 19.12.2006 - Prot. n. 0734133; 22.12.2006 Prot. 0754435;
15.12.2009 - Prot. n. 0762701; 20.06.2014 - Prot. n. 0612304; 24.05.2017 - Prot. n.
0535907; 27.06.2003 - Prot. n. 0018819; 15.02.2005 - Prot. n. 0060455; 18.06.2008
- Prot. n. 0306132; 19.10.2010 - Prot. 0511499 la sollecitava CP_1 Parte_1
al pagamento degli importi dovuti, rimanendo tuttavia prive di riscontro;
- Per tali ragioni proponeva ricorso innanzi all'Intestato Tribunale per chiedere non solo il rilascio di decreto ingiuntivo ma anche la provvisoria esecutività dello stesso;
- Nelle more di tale giudizio proponeva querela di falso al fine di Parte_1
accertare l'inefficacia probatoria delle raccomandate n. 133282394723, n.
13862428804-3, n. 11675813336-2; n. 606095582101; n. 14169548790-4 asseritamente pervenutele per l'intimazione al pagamento dei contributi;
- Invero, l'odierno attore affermava come tali avvisi di ricevimento recassero delle firme apocrife, attestanti, dunque, falsamente la consegna degli atti di cui trattasi;
- al fine di provare l'insussistenza probatoria degli avvisi di ricevimento, Parte_1
depositava della documentazione di comparazione dalla quale doveva
[...]
emergere la non riconducibilità della firma contestata alla propria persona;
- In tal senso, l'attore concludeva chiedendo non solo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali degli avvisi di ricevimento, ma anche l'accertamento della falsità dei documenti attestanti l'avvenuta consegna e di conseguenza dichiararne la loro efficacia probatoria;
^^^^^
Nel presente giudizio si costituiva chiedeva il rigetto della querela in quanto CP_1
del tutto infondata sia in fatto che in diritto. R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
^^^^^
Con memoria n. 1 art. 183, comma 6 c.p.c., chiedeva che venisse Parte_1
ammessa CTU grafologica per accertare la falsità delle firme apposte alle attestazioni di ricevimento, inoltre, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
Con memoria n. 2 art. 183, comma 6 c.p.c., rilevava non solo l'inammissibilità CP_1
della domanda di risarcimento danni in quanto consistente in una mutatio libelli, ma chiedeva anche il rigetto dell'istanza istruttoria in quanto del tutto superflua ai fini della risoluzione della controversia;
Con ordinanza dell'11.11.2023, veniva sciolta la riserva istruttoria ritenendo necessaria l'ammissione della consulenza tecnica, chiedendo che venisse verificata l'autenticità della firma mediante anche comparazione con gli atti depositati dall'istante;
All'udienza del 18.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto:
– Delimitazione del thema decidendum:
Orbene, è necessario premettere che la querela di falso si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica, volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.
È bene ricordare come nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda (Cass. n. 2126/2019).
All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti
"erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa (Cass. n. 13190/2006).
In particolare, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
Peraltro, sempre in tema di scrittura privata non autenticata o non considerata tale, è stato affermato che alternativamente l'interessato può proporre querela di falso in via incidentale oppure può agire 'in prevenzione', senza cioè aspettare di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento e di operare successivamente il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli art. 214 ss. c.p.c., per far accertare direttamente la non autenticità della firma, secondo le ordinarie regole probatorie ex art. 2697 c.c., e conseguire l'accoglimento delle domande che presuppongono il previo accertamento della non autenticità della sottoscrizione stessa (Cass. n. 974/2008; Cass. n. 12471/2001; Cass. n.
1420/1983).
^^^^^
– Le risultanze della ctu grafica:
Alla luce degli orientamenti già indicati e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità
o meno delle firme apposte agli atti contestati nel presente giudizio.
Il Collegio di ctu ha preliminarmente analizzato e raffrontato le cinque firme in verifica e quelle comparative documentate dallo stesso querelante.
Dal riscontro effettuato sono emerse difformità ed incongruenze grafiche sia nei parametri grafici sostanziali che in quelli particolari.
Le ctu, infatti, hanno rilevato una serie di incongruenze di Ritmo, Forma, Pressione e
Ampiezze e disomogeneità tra idiotismi, non avendo trovato alcuna rispondenza tra le cinque firme oggetto di contestazione e quelle offerte a titolo comparativo.
In tal senso, le ausiliare del Giudice hanno affermato come tutte le firme sono risultate
APOCRIFE in quanto apposte da altre mani. R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Infine, nella relazione è stato precisato come il parere sull'apocrifia delle firme “X4 e
X5” non è di certezza ma di alta probabilità in quanto i documenti oggetto di analisi non erano originali ma la fotocopia degli stessi.
^^^^^
.
– Conclusioni:
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da deve essere Parte_1
dichiarata la falsità e la non riconducibilità allo stesso delle sottoscrizioni presenti sui cinque documenti impugnati di falso ed oggetto della presente querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Parimenti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, così provvede:
1) DICHIARA la falsità e la non riconducibilità a delle sottoscrizioni Parte_1
presenti sui cinque documenti impugnati di falso ed oggetto della presente querela;
2) CONDANNA la convenuta Controparte_1
alla refusione, in favore di parte attrice, della
[...]
spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.900,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa OR AZ dott. Giuseppe Di Salvo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
in funzione di
SEDICESIMA SEZIONE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE
^^^^^^^^^^^^^^^
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Giuseppe Di Salvo Presidente
Dr. Maurizio Manzi Giudice
Dr.ssa OR AZ Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 15797, Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 18.02.2025 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Millelire n. 47 Parte_1
presso lo studio degli avv.ti Raffaele Guarna Assanti ed Elisa Siciliano che lo rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
Controparte_1
in persona del Presidente e legale rapp.te p.t., elettivamente
[...]
domiciliata in Aversa, via Pisacane n.1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Mazzarella che la rappresenta e difende giusta procura allegata
CONVENUTA R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OGGETTO: querela di falso in via principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. la conveniva in giudizio CP_1
, esponendo che: Parte_1
- Il resistente era iscritto all'Albo degli Ingegneri e che per le annualità contributive delle annualità dal 2006 al 2018 si era reso moroso non solo per i contributi soggettivi ma anche quelli integrativi, di maternità, oltre ad interessi e sanzioni;
- L'istante con attestazione di credito rilasciata dal Direttore Generale, certificava il proprio credito pari ad € 143.033,63;
- Con missive del 19.12.2006 - Prot. n. 0734133; 22.12.2006 Prot. 0754435;
15.12.2009 - Prot. n. 0762701; 20.06.2014 - Prot. n. 0612304; 24.05.2017 - Prot. n.
0535907; 27.06.2003 - Prot. n. 0018819; 15.02.2005 - Prot. n. 0060455; 18.06.2008
- Prot. n. 0306132; 19.10.2010 - Prot. 0511499 la sollecitava CP_1 Parte_1
al pagamento degli importi dovuti, rimanendo tuttavia prive di riscontro;
- Per tali ragioni proponeva ricorso innanzi all'Intestato Tribunale per chiedere non solo il rilascio di decreto ingiuntivo ma anche la provvisoria esecutività dello stesso;
- Nelle more di tale giudizio proponeva querela di falso al fine di Parte_1
accertare l'inefficacia probatoria delle raccomandate n. 133282394723, n.
13862428804-3, n. 11675813336-2; n. 606095582101; n. 14169548790-4 asseritamente pervenutele per l'intimazione al pagamento dei contributi;
- Invero, l'odierno attore affermava come tali avvisi di ricevimento recassero delle firme apocrife, attestanti, dunque, falsamente la consegna degli atti di cui trattasi;
- al fine di provare l'insussistenza probatoria degli avvisi di ricevimento, Parte_1
depositava della documentazione di comparazione dalla quale doveva
[...]
emergere la non riconducibilità della firma contestata alla propria persona;
- In tal senso, l'attore concludeva chiedendo non solo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. degli originali degli avvisi di ricevimento, ma anche l'accertamento della falsità dei documenti attestanti l'avvenuta consegna e di conseguenza dichiararne la loro efficacia probatoria;
^^^^^
Nel presente giudizio si costituiva chiedeva il rigetto della querela in quanto CP_1
del tutto infondata sia in fatto che in diritto. R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
^^^^^
Con memoria n. 1 art. 183, comma 6 c.p.c., chiedeva che venisse Parte_1
ammessa CTU grafologica per accertare la falsità delle firme apposte alle attestazioni di ricevimento, inoltre, chiedeva che la convenuta fosse condannata al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.;
Con memoria n. 2 art. 183, comma 6 c.p.c., rilevava non solo l'inammissibilità CP_1
della domanda di risarcimento danni in quanto consistente in una mutatio libelli, ma chiedeva anche il rigetto dell'istanza istruttoria in quanto del tutto superflua ai fini della risoluzione della controversia;
Con ordinanza dell'11.11.2023, veniva sciolta la riserva istruttoria ritenendo necessaria l'ammissione della consulenza tecnica, chiedendo che venisse verificata l'autenticità della firma mediante anche comparazione con gli atti depositati dall'istante;
All'udienza del 18.02.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando termine alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Osserva in diritto:
– Delimitazione del thema decidendum:
Orbene, è necessario premettere che la querela di falso si connota quale processo a contenuto oggettivo con prevalente funzione di protezione dell'interesse pubblico all'eliminazione di documenti falsi dalla circolazione giuridica, volto ad accertare la falsità materiale di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata o riconosciuta, ovvero la divergenza, in un atto pubblico, fra la dichiarazione e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti e quanto effettivamente avvenuto, al fine di paralizzarne l'efficacia probatoria.
È bene ricordare come nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda (Cass. n. 2126/2019).
All'esito di siffatto giudizio, l'eventuale accertamento della falsità spiega i suoi effetti
"erga omnes", e, quindi, oltre il limite del giudicato, senza, peraltro, che da tali effetti risulti esclusa la possibilità che al relativo giudizio partecipino tutti coloro che da esso potrebbero subire qualche effetto. In considerazione delle richiamate peculiarità, il giudizio introdotto con la querela di falso in via principale non tollera la proposizione di altre domande, nemmeno se dipendenti, nell'esito, dalla prima, e nemmeno se risarcitorie, per la cui definizione, del resto, R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
non sarebbe sufficiente l'affermazione della falsità del documento, essendo pur sempre necessaria una ulteriore indagine, volta ad individuare i soggetti tenuti al risarcimento e ad accertare la sussistenza del dolo o della colpa (Cass. n. 13190/2006).
In particolare, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso.
Peraltro, sempre in tema di scrittura privata non autenticata o non considerata tale, è stato affermato che alternativamente l'interessato può proporre querela di falso in via incidentale oppure può agire 'in prevenzione', senza cioè aspettare di essere evocato in giudizio da chi affermi una pretesa sulla base del documento e di operare successivamente il disconoscimento ai sensi e per gli effetti degli art. 214 ss. c.p.c., per far accertare direttamente la non autenticità della firma, secondo le ordinarie regole probatorie ex art. 2697 c.c., e conseguire l'accoglimento delle domande che presuppongono il previo accertamento della non autenticità della sottoscrizione stessa (Cass. n. 974/2008; Cass. n. 12471/2001; Cass. n.
1420/1983).
^^^^^
– Le risultanze della ctu grafica:
Alla luce degli orientamenti già indicati e tenuto conto della documentazione in atti, nel corso dell'istruttoria è stata espletata una CTU grafologica al fine di verificare l'autenticità
o meno delle firme apposte agli atti contestati nel presente giudizio.
Il Collegio di ctu ha preliminarmente analizzato e raffrontato le cinque firme in verifica e quelle comparative documentate dallo stesso querelante.
Dal riscontro effettuato sono emerse difformità ed incongruenze grafiche sia nei parametri grafici sostanziali che in quelli particolari.
Le ctu, infatti, hanno rilevato una serie di incongruenze di Ritmo, Forma, Pressione e
Ampiezze e disomogeneità tra idiotismi, non avendo trovato alcuna rispondenza tra le cinque firme oggetto di contestazione e quelle offerte a titolo comparativo.
In tal senso, le ausiliare del Giudice hanno affermato come tutte le firme sono risultate
APOCRIFE in quanto apposte da altre mani. R.G. n. 15797/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Infine, nella relazione è stato precisato come il parere sull'apocrifia delle firme “X4 e
X5” non è di certezza ma di alta probabilità in quanto i documenti oggetto di analisi non erano originali ma la fotocopia degli stessi.
^^^^^
.
– Conclusioni:
Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da deve essere Parte_1
dichiarata la falsità e la non riconducibilità allo stesso delle sottoscrizioni presenti sui cinque documenti impugnati di falso ed oggetto della presente querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Parimenti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti in solido le spese di ctu, liquidate in separato provvedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, così provvede:
1) DICHIARA la falsità e la non riconducibilità a delle sottoscrizioni Parte_1
presenti sui cinque documenti impugnati di falso ed oggetto della presente querela;
2) CONDANNA la convenuta Controparte_1
alla refusione, in favore di parte attrice, della
[...]
spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 5.900,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3) PONE le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa OR AZ dott. Giuseppe Di Salvo