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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 17/09/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 16.9.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5948 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
13/04/1968, rappresentata e difesa, dall'avv. ISGRO' MARIA CHIARA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla dott.ssa
IOCULANO GIUSEPPA ANTONIETTA, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 21/11/2023 la ricorrente introduceva il giudizio di merito, a seguito di procedimento cautelare, rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il di Messina, previo annullamento e/o Controparte_2
disapplicazione del provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot.
n. 15339 del 15.07.2022 dell' e Controparte_3
conseguentemente di tutti gli atti conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il Controparte_2
24.05.2023 prot.n. 11724 dall' 2) Controparte_3 conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 dell' e conseguentemente tutti gli atti Controparte_3 conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del di Messina, Controparte_2
nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot. n. 11724 dall' a compiere tutti gli atti Controparte_3
conseguenziali necessari affinchè la docente continui a svolgere il proprio Pt_1 servizio presso il di Messina;
il tutto con vittoria di Controparte_2
spese e compensi.
Con comparsa di costituzione dell'1.7.2024 il resisteva alla domanda CP_1 di merito dando atto di aver eseguito l'ordinanza cautelare e riproponendo le argomentazioni già svolte nella fase sommaria.
2 Secondo la prospettazione dell'ente era infatti legittimo il provvedimento n.
15399 del 15.07.2022 con il quale era stata data esecuzione alla sentenza resa tra le parti, postergando l'assunzione del servizio al 1.9.2022 non essendo consentita la retrodatazione giuridica in ossequio all'art. 461 del d.lgs. 297/94, secondo cui
“1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”.
Nel procedimento cautalare, definito con ordinanza di accoglimento dell'8.11.2023 si costituiva anche la controinteressata aderendo alle prospettazioni dell'ente scolastico;
nella presente fase di merito ella non si costituiva.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Esame della domanda di merito.
Devono essere confermate le osservazioni in fatto e in diritto già svolte in sede cautelare che di seguito si richiamano.
Preliminarmente, sulla giurisdizione va osservato che, come espresso dalla
Suprema Corte, “posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche — quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione — ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante
3 volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo” (vedi Cass.civ. Cassazione civile sez. un., 19/12/2011,
n.27277).
Nel caso che ci occupa, va evidenziato che la richiesta di annullamento, che sicuramente va convertita in eventuale disapplicazione del provvedimento, è ricollegata alla domanda principale che la ricorrente avanza, ovvero il ri- trasferimento alla sede di appartenenza, ad ella assegnato con la pronuncia giudiziale precedente, previa valutazione dell'illegittima attribuzione della condizione di perdente posto.
Vertendosi quindi nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato la giurisdizione è del giudice ordinario.
Nel merito, va ritenuto che la pronuncia giudiziale copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
4 pronuncia, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum di quello successivo.
Pertanto, quando il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. affermava il diritto della prof. al trasferimento provinciale (classe di Pt_1
concorso AD24 tedesco) scuola secondaria di II grado, anche in sovrannumero, presso il di Messina nell'ambito della mobilità Controparte_2 provinciale per l'a.s. 2021/2022 scrutinava e accertava la posizione della ricorrente come superiore rispetto a quello della docente che aveva Per_1 presentato la domanda di mobilità in quanto docente perdente posto.
Sebbene nel dispositivo veniva statuito solo sul diritto della docente , unico Pt_1 oggetto del ricorso, non può non attribuirsi effetto “deducibile” alla motivazione che ha determinato l'accoglimento del ricorso.
Da ciò consegue che la condanna dell'amministrazione al trasferimento immediato della docente deve essere coordinato con quanto statuito al Pt_1
primo capoverso ovvero il suo diritto all'attribuzione della sede espressa come prima preferenza nelle procedure di mobilità e tali effetti devono retroagire alla data di deposito del ricorso.
Sebbene di fatto la presa di possesso deve coincidere, come richiamato dal
, con l'avvio dell'anno scolastico, quindi 1.9.2022, ciò non toglie, che CP_1 ai fini dell'anzianità di servizio presso la sede scolastica, si consideri la data anteriore cui gli effetti della domanda giudiziale devono essere àncorati, ovvero l'anno scolastico 2021/2022 cui la domanda di mobilità si riferiva.
Sono quindi sussistenti i requisiti di fondatezza nel merito del ricorso in quanto il
, all'atto della pubblicazione della graduatoria interna definitiva di CP_1 soprannumerarietà per l'anno scolastico 2022-2023, avrebbe dovuto attribuire alla docente la posizione acquisita ovvero di docente trasferito con la Pt_1
procedura di mobilità per l'a.s. 2021/2022 e non come neo assunta al 1.9.2022.
Posto che l' ha attribuito nella graduatoria il punteggio 116 Controparte_4
5 alla prof. e alla prof. il punteggio 53 e su tali dati non vi è Pt_1 Per_1 contestazione, discende che il provvedimento dell'Istituto scolastico con cui la prima è stata individuata, in quanto al secondo posto della graduatoria di svorannumerarietà perché (erroneamente) individuata come neo assunta, va disapplicato.
Il ricorso è pertanto accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e secondo il principio di causalità vanno poste a carico del costituito;
esse si CP_1
liquidano secondo i parametri minima di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore indeterminabile e la complessità minima della controversia.
p.q.m.
il Tirbunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il di Controparte_2
Messina;
- condanna l'amministrazione a compiere gli atti consequenziali al riconoscimento del diritto,
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che si liquidano in euro 4.628,50, oltre iv.a, c.p.a. e spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Roberta Rando
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S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito al deposito delle note scritte, sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c. dell'udienza del 16.9.2025, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 5948 2023 R.G. e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
13/04/1968, rappresentata e difesa, dall'avv. ISGRO' MARIA CHIARA giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, p.iva. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dalla dott.ssa
IOCULANO GIUSEPPA ANTONIETTA, giusta procura in atti
Resistente
1 OGGETTO: pubblico impiego
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 21/11/2023 la ricorrente introduceva il giudizio di merito, a seguito di procedimento cautelare, rassegnando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il di Messina, previo annullamento e/o Controparte_2
disapplicazione del provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot.
n. 15339 del 15.07.2022 dell' e Controparte_3
conseguentemente di tutti gli atti conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del di Messina, nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il Controparte_2
24.05.2023 prot.n. 11724 dall' 2) Controparte_3 conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ognuna per la propria competenza, previo annullamento e/o disapplicazione del provvedimento di esecuzione della sentenza n. 744/2022 prot. n. 15339 del 15.07.2022 dell' e conseguentemente tutti gli atti Controparte_3 conseguenziali e successivi ivi compreso il provvedimento di individuazione di docente soprannumerario del 19.04.2023 del di Messina, Controparte_2
nonché quello di trasferimento d'ufficio emesso il 24.05.2023 prot. n. 11724 dall' a compiere tutti gli atti Controparte_3
conseguenziali necessari affinchè la docente continui a svolgere il proprio Pt_1 servizio presso il di Messina;
il tutto con vittoria di Controparte_2
spese e compensi.
Con comparsa di costituzione dell'1.7.2024 il resisteva alla domanda CP_1 di merito dando atto di aver eseguito l'ordinanza cautelare e riproponendo le argomentazioni già svolte nella fase sommaria.
2 Secondo la prospettazione dell'ente era infatti legittimo il provvedimento n.
15399 del 15.07.2022 con il quale era stata data esecuzione alla sentenza resa tra le parti, postergando l'assunzione del servizio al 1.9.2022 non essendo consentita la retrodatazione giuridica in ossequio all'art. 461 del d.lgs. 297/94, secondo cui
“1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall'inizio dell'anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all'anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive”.
Nel procedimento cautalare, definito con ordinanza di accoglimento dell'8.11.2023 si costituiva anche la controinteressata aderendo alle prospettazioni dell'ente scolastico;
nella presente fase di merito ella non si costituiva.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, depositate le note difensive, la causa veniva decisa.
2. Esame della domanda di merito.
Devono essere confermate le osservazioni in fatto e in diritto già svolte in sede cautelare che di seguito si richiamano.
Preliminarmente, sulla giurisdizione va osservato che, come espresso dalla
Suprema Corte, “posto che l'oggetto del giudizio di ottemperanza consiste nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice di cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo a enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, ma anche — quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione — ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, fermo restando che detto potere incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante
3 volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo. Ne deriva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, essendo devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie inerenti al rapporto mentre al giudice amministrativo quelle concorsuali strumentali alla sua costituzione, esula dalla giurisdizione amministrativa, esercitata in sede di ottemperanza, il ripristino dello stato giuridico ed economico e della relativa posizione previdenziale in favore del candidato che, a seguito dell'annullamento giudiziale della sua esclusione dalla graduatoria di concorso per l'assunzione, abbia poi agito nella anzidetta sede per ottenere il provvedimento costitutivo del rapporto e la ricostruzione della carriera, non trattandosi di strette conseguenze della costituzione del rapporto medesimo” (vedi Cass.civ. Cassazione civile sez. un., 19/12/2011,
n.27277).
Nel caso che ci occupa, va evidenziato che la richiesta di annullamento, che sicuramente va convertita in eventuale disapplicazione del provvedimento, è ricollegata alla domanda principale che la ricorrente avanza, ovvero il ri- trasferimento alla sede di appartenenza, ad ella assegnato con la pronuncia giudiziale precedente, previa valutazione dell'illegittima attribuzione della condizione di perdente posto.
Vertendosi quindi nell'ambito della disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato la giurisdizione è del giudice ordinario.
Nel merito, va ritenuto che la pronuncia giudiziale copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto e, pertanto, riguarda non solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio ma anche tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della
4 pronuncia, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum di quello successivo.
Pertanto, quando il dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona
P.G. affermava il diritto della prof. al trasferimento provinciale (classe di Pt_1
concorso AD24 tedesco) scuola secondaria di II grado, anche in sovrannumero, presso il di Messina nell'ambito della mobilità Controparte_2 provinciale per l'a.s. 2021/2022 scrutinava e accertava la posizione della ricorrente come superiore rispetto a quello della docente che aveva Per_1 presentato la domanda di mobilità in quanto docente perdente posto.
Sebbene nel dispositivo veniva statuito solo sul diritto della docente , unico Pt_1 oggetto del ricorso, non può non attribuirsi effetto “deducibile” alla motivazione che ha determinato l'accoglimento del ricorso.
Da ciò consegue che la condanna dell'amministrazione al trasferimento immediato della docente deve essere coordinato con quanto statuito al Pt_1
primo capoverso ovvero il suo diritto all'attribuzione della sede espressa come prima preferenza nelle procedure di mobilità e tali effetti devono retroagire alla data di deposito del ricorso.
Sebbene di fatto la presa di possesso deve coincidere, come richiamato dal
, con l'avvio dell'anno scolastico, quindi 1.9.2022, ciò non toglie, che CP_1 ai fini dell'anzianità di servizio presso la sede scolastica, si consideri la data anteriore cui gli effetti della domanda giudiziale devono essere àncorati, ovvero l'anno scolastico 2021/2022 cui la domanda di mobilità si riferiva.
Sono quindi sussistenti i requisiti di fondatezza nel merito del ricorso in quanto il
, all'atto della pubblicazione della graduatoria interna definitiva di CP_1 soprannumerarietà per l'anno scolastico 2022-2023, avrebbe dovuto attribuire alla docente la posizione acquisita ovvero di docente trasferito con la Pt_1
procedura di mobilità per l'a.s. 2021/2022 e non come neo assunta al 1.9.2022.
Posto che l' ha attribuito nella graduatoria il punteggio 116 Controparte_4
5 alla prof. e alla prof. il punteggio 53 e su tali dati non vi è Pt_1 Per_1 contestazione, discende che il provvedimento dell'Istituto scolastico con cui la prima è stata individuata, in quanto al secondo posto della graduatoria di svorannumerarietà perché (erroneamente) individuata come neo assunta, va disapplicato.
Il ricorso è pertanto accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e secondo il principio di causalità vanno poste a carico del costituito;
esse si CP_1
liquidano secondo i parametri minima di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche, secondo il valore indeterminabile e la complessità minima della controversia.
p.q.m.
il Tirbunale, definitivamente pronunciando:
- Accoglie il ricorso per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente a svolgere il proprio servizio presso il di Controparte_2
Messina;
- condanna l'amministrazione a compiere gli atti consequenziali al riconoscimento del diritto,
- condanna il convenuto a rifondere le spese di lite in favore CP_1
della parte ricorrente che si liquidano in euro 4.628,50, oltre iv.a, c.p.a. e spese generali al 15%.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 17.9.2025
Il Giudice del Lavoro
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