Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza “cartolare” del 25-2-2025
Il giudcie, viste le note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1442/2024 in materia di pagamento somma di denaro, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Celi Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Massa (MS), via C.F._2
B. Croce n. 6, come da procura allegata al ricorso.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._3
Nicola Gori (C.F. ), Ilaria Ottolini (C.F. ) e Gabriele C.F._4 C.F._5
Da Ponte A Quarto (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._6
in Lucca, viale Puccini trav. XI n. 134/E, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: per la ricorrente: “in via principale, condannare il sig. , al pagamento, in favore CP_2
della SI.ra , quale erede della SI.ra , della complessiva somma Parte_1 Persona_1 di € 15.085,62#, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, per le causali ed i motivi tutti di cui in narrativa, oltre al rimborso della somma di € 593,00#, derivante dall'omessa presentazione del modello 730, come in premesse evidenziato, con conseguente mancata detrazione fiscale per le spese funerarie sopra indicate, per un totale omnicomprensivo di € 15.678,62#, ovvero, in ipotesi, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della diversa somma
che verrà determinata e provata nel corso del processo, eventualmente ricorrendo a criteri equitativi integrativi di Giustizia, ex artt. 1226 c.c. e 115 c.p.c., sempre oltre interessi legali come sopra;
2. condannare il sig. al pagamento delle spese di lite per il presente giudizio, CP_2
con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. per il resistente: “per le ragioni esposte nel presente atto, rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nella presente Parte_1 comparsa. Con vittoria di spese legali, oltre oneri accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, erede di conveniva in giudizio , amministratore di Parte_1 Persona_1 CP_1
sostegno della defunta per il periodo dal 09.11.2020 al 10.05.2023 (data della morte), chiedendone la condanna al risarcimento del danno per non aver adempiuto agli obblighi previsti dalla legge nello svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno.
In particolare, riferiva che dalla relazione contabile redatta dal consulente di parte emergeva che le spese riportate nei rendiconti risultavano superiori di € 15.085,62 rispetto alle spese risultanti dalla documentazione allegata a giustificazione degli esborsi compiuti dal e che l'amministratore CP_2 non aveva depositato il modello 730 relativo all'anno 2020, impedendo all'amministrata di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dalla legge per le spese funerarie sostenute per la morte del figlio e di ottenere il rimborso di € 593,00.
Si costituiva in giudizio il eccependo che i rendiconti presentati dall'amministratore di CP_2 sostegno erano stati approvati dal giudice tutelare delegato, pertanto per contestarli l'attrice avrebbe dovuto impugnare i decreti di approvazione nel termine di 10 giorni previsto dalla legge. Non avendo rispettato il suddetto termine, la era decaduta dalla possibilità di impugnare tali Pt_1
decreti che erano divenuti definitivi e irrevocabili.
Sosteneva in ogni caso la correttezza nello svolgimento dell'incarico di amministratore di sostegno, che la differenza contabile era inferiore rispetto a quella riportata nella perizia di parte (pari ad €
7.571,00) e che era collegata al mancato reperimento di tutti gli scontrini, in quanto molte spese erano sostenute direttamente dall'amministrata.
Relativamente alla mancata presentazione del 730 per l'anno 2020, riferiva che le spese funerarie erano state sostenute direttamente dalla beneficiaria prima della nomina dell'amministratore di sostegno e che le fatture non gli erano mai state consegnate, quindi non aveva avuto conoscenza della spesa sostenuta. La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies cpc con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, il resistente sostiene che non avendo la impugnato i decreti di Pt_1 approvazione dei rendiconti (annuali e finale) nel termine di 10 giorni previsto dall'art. 739 comma
2 c.p.c., è decaduta dal diritto di proporre contestazioni avverso i rendiconti stessi, dato che i decreti di approvazione del Giudice Tutelare sono divenuti definitivi e irrevocabili.
Tale eccezione è infondata.
L'art. 411 c.c. dispone l'applicazione di alcune norme relative alla tutela dei minori all'ufficio dell'amministratore di sostegno, tra cui l'art. 387 c.c. in base al quale alle azioni promosse nei confronti dell'amministratore di sostegno si applica il termine di prescrizione di 5 anni dalla cessazione della misura o dalla morte del beneficiario.
L'art. 739 c.p.c. istituisce, invece, il termine di 10 giorni (dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento) per promuovere reclamo al tribunale contro i decreti del giudice tutelare, compreso quello di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore di sostegno.
È evidente che il termine di 10 giorni si applica alle contestazioni relative ai provvedimenti di gestione della misura adottati dal giudice nella vigenza dell'amministrazione di sostegno, mentre quello previsto dall'art. 387 c.c. si applica alle azioni promosse dopo la conclusione dell'incarico di amministratore per contestare il suo operato.
Nel caso di specie, trattandosi di azione di responsabilità promossa nei confronti dell'amministratore di sostegno, il termine da applicare è quello di 5 anni dalla morte del beneficiario ex art. 387 c.c.; considerato che la morte di è avvenuta il Persona_1
10.05.2023, il termine di prescrizione non è ancora maturato.
Nel merito, l'attrice contesta al l'esistenza di una discrepanza di € 15.085,62 tra le spese CP_2
riportate nei rendiconti degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e quelle risultanti dalla documentazione allegata ai rendiconti stessi, producendo anche una perizia contabile di parte (doc. 6 di parte ricorrente).
In primo luogo, alla perizia di parte non può essere attribuito alcun valore probatorio, dal momento che risulta priva di sottoscrizione e pertanto non è riconducibile al Rag. Controparte_3
Risulta peraltro documentalmente provato che la discrepanza tra le spese riportate nei rendiconti e quelle risultanti dai documenti giustificativi allegati è inferiore rispetto a quella calcolata dal Rag. in quanto quest'ultimo ha commesso alcuni errori nel riportare le entrate e le uscite nella CP_3
propria relazione.
Per il primo periodo dal 09.11.2020 al 31.12.2020 (doc. 3 di parte resistente), le entrate sono state pari ad € 5.385,46 (e non ad € 7.109,43), come risulta dall'estratto conto di Poste Italiane, in quanto devono essere considerate soltanto le pensioni accreditate dopo il giuramento dell'amministratore di sostegno;
la differenza contabile (tra spese riportate e documentate) è quindi minima, cioè pari ad €
662,22 e non ad € 2.390,19.
Per gli anni 2021 e 2022 (doc. 4 e 5 di parte resistente), le discrepanze tra spese riportate e documentate sono più rilevanti, pari ad € 2.511,52 per il 2021 e ad € 4.397,76 per il 2022 (la differenza con quanto riportato dalla ricorrente è collegato ad un errore nel calcolo delle entrate che sono pari ad € 22.700,00 per il 2021 ed € 22.100,00 per il 2022), ma è evidente che tali differenze devono essere collegate al mancato reperimento degli scontrini relativi alle spese personali, che come riferito dal venivano frequentemente effettuate direttamente dalla beneficiaria. CP_2
In caso contrario, ritenendo legittimamente sostenute soltanto le spese documentate dagli scontrini, si giungerebbe all'irragionevole affermazione secondo cui durante l'intero anno 2021 la ha Pt_1 speso soltanto € 234,10 per spese sanitarie ed € 97,25 per vestiario e cura della persona, mentre per l'anno 2022 € 0 per entrambe le voci.
Per il periodo dal 01.01.2023 alla data del decesso 10.05.2023 (doc. 6 di parte resistente), le entrate sono state di € 7.480,00 e il costo della retta di € 5.200,00, essendo stata pagata fino al giorno della morte, quindi la differenza contabile è minima, cioè pari ad € 179,49 e non ad € 4.026,98.
In ogni caso, il fatto che il non ha documentato tutte le spese riportate nei rendiconti CP_2
presentati al giudice tutelare non prova che abbia svolto l'incarico di amministratore di sostegno violando gli obblighi di legge.
Infatti, in base al decreto di nomina del Giudice Tutelare Delegato Dott. Lapo Fabbri del
09.11.2020 (doc. 1 di parte resistente), il resistente aveva il potere di utilizzare le somme presenti sul conto corrente della beneficiaria per le esigenze ordinarie di vita di quest'ultima e, secondo la legge, aveva l'obbligo di rendicontare le spese, ma nessuna norma prevede l'obbligo di allegare tutti gli scontrini relativi alle spese della vita quotidiana per giustificarle e ricevere l'approvazione.
Inoltre, i rendiconti annuali e anche quello finale sono stati tutti approvati dal Giudice Tutelare
Delegato che non vi ha riscontrato alcuna lacuna o irregolarità.
Il corretto operato dell'amministratore di sostegno è dimostrato anche dal fatto che alla data del giuramento (09.11.2020) il saldo del conto corrente era pari ad € 1.157,11, mentre alla data del decesso (10.05.2023) era pari ad € 6.007,12, quindi il non solo ha chiuso in attivo, ma CP_2
ottenendo anche un incremento patrimoniale.
La ricorrente, al contrario, non ha provato di aver subito alcun danno, limitandosi a richiedere il rimborso delle spese riportate nei rendiconti e non provate con l'allegazione degli scontrini.
Per quanto attiene alla contestazione relativa alla mancata presentazione del modello 730 relativo all'anno 2020, che avrebbe impedito alla beneficiaria dell'amministrazione di sostegno di ottenere le detrazioni fiscali previste dalla legge per le spese funerarie sostenute per la morte del figlio, è del tutto infondata.
Le fatture relative alle suddette spese funerarie sono state emesse e saldate (una direttamente dalla ricorrente) in data precedente alla nomina dell'amministratore, infatti riportano la data del
22.09.2020 e del 19.10.2020 (doc. 8 e 9 di parte ricorrente), e non risulta dimostrato che le stesse siano state portate a conoscenza del o consegnate al medesimo. CP_2
Per tutto quanto sopra, la domanda risulta integralmente da rigettare;
le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di valore tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente la domanda di parte ricorrente e per l'effetto condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, liquidate in € 3.397,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente