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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 14093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14093 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 60822/ 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. RA MA Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21599 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 dicembre 2013 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra
(cod. fisc. , con l'avv. Giuseppe Cavallaro Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Tritone, n. 2 attore e (cod. fisc. ), , rappresentato e difeso – giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2
delega ex art. 83 c.p.c. – dall'avv. Marco Sonnino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi, n. 14/a convenuto;
nonché nei confronti di c.f. – p. iva in persona del suo Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore arch. c.f. Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata a Roma in Viale G. Mazzini n° 142 presso lo studio C.F._3
dell'avv. Vincenzo Alberto Pennisi che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3°, c.p. convenuta;
Oggetto: responsabilità amministratori società di capitali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2020, la sig.ra ha convenuto il Parte_1
sig. e la innanzi al Tribunale di Roma per Controparte_1 Parte_2
sentir accertare e dichiarare la responsabilità di nella sua qualità di Controparte_1
amministratore unico, per i fatti di mala gestio commessi nell'amministrazione della
[...]
con riferimento a tutte le circostanze analiticamente esposte in giudizio;
Parte_2
per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della a Controparte_1 Pt_2
titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 3.047.196,63 ovvero del diverso importo che sarà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione processuale dell'attrice , non più socia a seguito della vendita coattiva della sua quota sociale avvenuta in data nella procedura esecutiva n. ; sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione processuale della stessa per effetto del pignoramento della quota;
eccepiva altresì l'intervenuta rinuncia all'azione da parte della società con delibera del cui la socia;
in data 30 giugno 2020, la maggioranza dei soci ha rinunciato all'azione sociale di responsabilità nei confronti del sig. senza opposizione degli Controparte_1
altri soci presenti (doc. n. 2, ns. prod.). ; nel merito l'infondatezza della domanda.
Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.
motivi della decisione ha instaurato il presente giudizio, in qualità di socia della Parte_1 Parte_2
al fine di sentire condannare il convenuto, ex amministratore della predetta
[...]
società, al risarcimento dei danni subiti dalla società in relazione a specifiche vicende partitamente indicate nell'atto di citazione.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità,
è previsto, per quanto qui di interesse, che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma); che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (…)” (terzo comma), che “in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti” (quarto comma) e che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società (…)” (quinto comma).
In tema di legittimazione attiva, le disposizioni sopra richiamate attribuiscono in primo luogo alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dallo statuto (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero suscettibile di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
Peraltro, il terzo comma del predetto art. 2476 c.c. conferisce anche al singolo socio di una società a responsabilità limitata la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale, benché, con ogni evidenza, egli non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c.
In altre parole, nell'ottica del rafforzamento della tutela processuale della società, che pur mantiene il proprio autonomo diritto di azione, l'art. 2476, terzo comma, c.c. consente al singolo socio di società a responsabilità limitata di far legittimamente valere nel processo in nome proprio, ma nell'interesse della società, il diritto al risarcimento del danno cagionato al patrimonio della società stessa dall'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni che gli derivano dall'incarico di preposizione gestoria, di cui è titolare;
quindi il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società, che potrebbe in ipotesi ugualmente esercitarlo, e la legge autorizza il socio ad esercitare in giudizio detto diritto nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), come del resto si desume anche dal citato art. 2476, quarto e quinto comma, c.c. Peraltro, proprio in ragione della circostanza che il socio agisce facendo valere un diritto della società, quest'ultima diviene litisconsorte necessaria nell'azione intrapresa dal socio nei confronti dell'amministratore (cfr., in questo senso, Tribunale Roma, sez. III,
17 dicembre 2008; Tribunale Napoli 7 settembre 2007; Tribunale Roma 22 maggio 2007);
Ciò posto, occorre preliminarmente verificare la sussistenza della legittimazione attiva di
. Parte_1
Come risulta dalla visura camerale in data 2.10.2021 prodotta dalla società convenuta l'attrice non è più socia della Provider.
Tanto comporta, dunque, l'improcedibilità della presente azione per il venir meno di una condizione della stessa e, in particolare, della legittimazione ad agire in capo al soggetto che tale azione ha introdotto. In proposito va preliminarmente osservato che le condizioni dell'azione - ivi compresa la legittimazione ad agire – devono sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.
In particolare, e come costantemente affermato da questo Tribunale, il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda o al momento della decisione della controversia esclude la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile
(Cass. 25 marzo 2003 n. 4372; Cass., 25 settembre 2013, n.21889).
Ciò posto, legittimazione del socio a far valere (in veste di sostituto processuale) un diritto risarcitorio spettante alla società permane fin tanto permane la qualità di socio e, dunque, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto. Segue dalle precedenti considerazioni la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate, in misura ridotta, in considerazione della natura di rito della decisione, come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2014) e successive modificazioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_1
II) condanna alla refusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, Parte_1
della spese legali del presente giudizio che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi €. 12.334,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RA MA
Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE III CIVILE
in funzione di
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Giuseppe Di Salvo Presidente, dott. Maurizio Manzi Giudice, dott. RA MA Giudice relatore, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21599 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2010 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 23 dicembre 2013 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente tra
(cod. fisc. , con l'avv. Giuseppe Cavallaro Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cavallaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via del Tritone, n. 2 attore e (cod. fisc. ), , rappresentato e difeso – giusta Controparte_1 CodiceFiscale_2
delega ex art. 83 c.p.c. – dall'avv. Marco Sonnino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via dei Tre Orologi, n. 14/a convenuto;
nonché nei confronti di c.f. – p. iva in persona del suo Parte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore arch. c.f. Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata a Roma in Viale G. Mazzini n° 142 presso lo studio C.F._3
dell'avv. Vincenzo Alberto Pennisi che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ex art. 83, comma 3°, c.p. convenuta;
Oggetto: responsabilità amministratori società di capitali
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30 settembre 2020, la sig.ra ha convenuto il Parte_1
sig. e la innanzi al Tribunale di Roma per Controparte_1 Parte_2
sentir accertare e dichiarare la responsabilità di nella sua qualità di Controparte_1
amministratore unico, per i fatti di mala gestio commessi nell'amministrazione della
[...]
con riferimento a tutte le circostanze analiticamente esposte in giudizio;
Parte_2
per l'effetto condannare il sig. al pagamento in favore della a Controparte_1 Pt_2
titolo di risarcimento del danno, l'importo di € 3.047.196,63 ovvero del diverso importo che sarà determinato in corso di causa, oltre alla rivalutazione e agli interessi.
nel costituirsi in giudizio, eccepiva in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione per difetto di legittimazione processuale dell'attrice , non più socia a seguito della vendita coattiva della sua quota sociale avvenuta in data nella procedura esecutiva n. ; sempre in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione processuale della stessa per effetto del pignoramento della quota;
eccepiva altresì l'intervenuta rinuncia all'azione da parte della società con delibera del cui la socia;
in data 30 giugno 2020, la maggioranza dei soci ha rinunciato all'azione sociale di responsabilità nei confronti del sig. senza opposizione degli Controparte_1
altri soci presenti (doc. n. 2, ns. prod.). ; nel merito l'infondatezza della domanda.
Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.
motivi della decisione ha instaurato il presente giudizio, in qualità di socia della Parte_1 Parte_2
al fine di sentire condannare il convenuto, ex amministratore della predetta
[...]
società, al risarcimento dei danni subiti dalla società in relazione a specifiche vicende partitamente indicate nell'atto di citazione.
Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 2476 c.c., in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata e di esercizio dell'azione sociale di responsabilità,
è previsto, per quanto qui di interesse, che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società” (primo comma); che “l'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio (…)” (terzo comma), che “in caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti” (quarto comma) e che “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società (…)” (quinto comma).
In tema di legittimazione attiva, le disposizioni sopra richiamate attribuiscono in primo luogo alla società, il cui patrimonio sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori per violazione dei doveri loro imposti dalla legge ovvero dallo statuto (primo fra tutti quello relativo alla conservazione del patrimonio sociale), il diritto, peraltro rinunciabile ovvero suscettibile di transazione, di ottenere dagli amministratori stessi il risarcimento del danno subito.
Peraltro, il terzo comma del predetto art. 2476 c.c. conferisce anche al singolo socio di una società a responsabilità limitata la legittimazione all'esercizio dell'azione sociale, benché, con ogni evidenza, egli non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell'ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c.
In altre parole, nell'ottica del rafforzamento della tutela processuale della società, che pur mantiene il proprio autonomo diritto di azione, l'art. 2476, terzo comma, c.c. consente al singolo socio di società a responsabilità limitata di far legittimamente valere nel processo in nome proprio, ma nell'interesse della società, il diritto al risarcimento del danno cagionato al patrimonio della società stessa dall'inadempimento dell'amministratore alle obbligazioni che gli derivano dall'incarico di preposizione gestoria, di cui è titolare;
quindi il diritto fatto valere dal socio appartiene alla società, che potrebbe in ipotesi ugualmente esercitarlo, e la legge autorizza il socio ad esercitare in giudizio detto diritto nell'interesse della società stessa (art. 81 c.p.c.), come del resto si desume anche dal citato art. 2476, quarto e quinto comma, c.c. Peraltro, proprio in ragione della circostanza che il socio agisce facendo valere un diritto della società, quest'ultima diviene litisconsorte necessaria nell'azione intrapresa dal socio nei confronti dell'amministratore (cfr., in questo senso, Tribunale Roma, sez. III,
17 dicembre 2008; Tribunale Napoli 7 settembre 2007; Tribunale Roma 22 maggio 2007);
Ciò posto, occorre preliminarmente verificare la sussistenza della legittimazione attiva di
. Parte_1
Come risulta dalla visura camerale in data 2.10.2021 prodotta dalla società convenuta l'attrice non è più socia della Provider.
Tanto comporta, dunque, l'improcedibilità della presente azione per il venir meno di una condizione della stessa e, in particolare, della legittimazione ad agire in capo al soggetto che tale azione ha introdotto. In proposito va preliminarmente osservato che le condizioni dell'azione - ivi compresa la legittimazione ad agire – devono sussistere non solo all'atto della proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della pronuncia.
In particolare, e come costantemente affermato da questo Tribunale, il difetto della qualità di socio in capo all'attore al momento della proposizione della domanda o al momento della decisione della controversia esclude la sussistenza in lui dell'interesse ad agire per evitare la lesione attuale di un proprio diritto e per conseguire con il giudizio un risultato pratico giuridicamente apprezzabile
(Cass. 25 marzo 2003 n. 4372; Cass., 25 settembre 2013, n.21889).
Ciò posto, legittimazione del socio a far valere (in veste di sostituto processuale) un diritto risarcitorio spettante alla società permane fin tanto permane la qualità di socio e, dunque, non può essere riconosciuta anche a colui che tale qualifica abbia ormai perduto. Segue dalle precedenti considerazioni la dichiarazione di improcedibilità della domanda proposta.
Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate, in misura ridotta, in considerazione della natura di rito della decisione, come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 2014) e successive modificazioni.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
I) dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_1
II) condanna alla refusione, in favore di ciascuna delle parti costituite, Parte_1
della spese legali del presente giudizio che liquida, per ciascuna di dette parti, in complessivi €. 12.334,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 7 ottobre 2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RA MA
Il Presidente dott. Giuseppe Di Salvo