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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/10/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EM Di NO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2002 del 2023, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. TERMINE Parte_1
CALOGERO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. SANSONE MASSIMO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: retribuzione
Conclusioni: come in atti.
Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso del 28.8.23 ha convenuto in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Agrigento la esponendo di avere svolto attività Controparte_2 lavorativa alle dipendenze della resistente con la qualifica di operatore d'esercizio e con mansioni di autista di autobus di linea, ai sensi del CCNL autoferrotranvieri vigente.
Ha riferito di essere stato assunto in data 16 dicembre 1999 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno e di avere effettuato il turno scolastico sino al 22.3.21, con rientro in sede per l'esecuzione di attività Parte_2 presso l'officina meccanica interna all'azienda, e successivo ritorno al capolinea di
Agrigento per la tratta di ritorno del bus scolastico Agrigento–Raffadali, con rientro finale in sede per lo svolgimento di attività di meccanico sino alle ore 17.
1 Ha riferito di essere stato trasferito, a far data dal 22 marzo 2021, presso la sede lavorativa di Santo NO di Quisquina per l'espletamento del turno n. 5, in conseguenza della chiusura dell'officina meccanica interna all'azienda.
Ha, poi, dedotto la violazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro previste dal CCNL vigente e dalla legge n. 138 del 1958 e dell'art. 6 della legge 14 febbraio
1958, n. 138, in relazione ai tempi di trasferimento verso il capolinea, ai tempi accessori alla guida e alla cosiddetta sosta fuori residenza;
ha lamentato la mancata corresponsione di alcune indennità riconosciute dal CCNL, tra cui l'indennità monoagente, l'indennità mensa e l'indennità concorso pasti;
ha, inoltre, evidenziato che la retribuzione corrisposta durante il periodo di ferie non avrebbe incluso tutte le componenti retributive ordinarie spettanti nel periodo lavorativo ordinario. Ha quindi chiesto di “accertare e dichiarare, nel rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la OC , come sopra rappresentata, 1. i Controparte_1 diversi parametri retributivi maturati dal ricorrente, in ragione delle mansioni svolte e dell'anzianità di servizio, per l'intero rapporto di lavoro;
2. il diverso orario di lavoro seguito dal ricorrente rispetto a quello indicato nei contratti di lavoro e riportato nelle buste paga, secondo quanto risultante dalla documentazione allegata e dalle dichiarazioni testimoniali dei colleghi del lavoratore, siccome meglio specificato nella narrativa del presente ricorso;
3. le prestazioni per il servizio ad agente unico svolte dal ricorrente, consistenti in modo esemplificativo ma non esaustivo nelle seguenti attività: accensione, controllo e stazionamento dell'obliteratrice; controllo visivo dei biglietti di viaggio;
emissione dei titoli di viaggio e riscossione delle relative somme;
compilazione dei fogli di corsa e delle distinte di versamento per gli incassi dei biglietti;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a:
1. le differenze retributive per diverso parametro retributivo, nonché per il diverso orario di lavoro seguito, tenuto conto anche dì tutti i tempi accessori;
2. l'indennità per il lavoro straordinario effettuato;
3. l'indennità di concorso pasti, l'indennità di mensa e l'indennità mono- agente;
4. le differenze di retribuzione dovuta nel periodo feriale;
C. per l'effetto, condannare la la OC , in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente tali somme oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria decorrenti dalle singole scadenze e fino al soddisfo, per complessivi € 108.080,70 ovvero nella diversa ed anche maggior somma che verrà calcolata dalla CTU contabile espletanda. D. Con vittoria di spese, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che ha anticipato le spese
e non ha ricevuto acconti.”
Si è costituita in giudizio la che, prestata Controparte_3 acquiescenza al conteggio prospettato dal ricorrente con riferimento alla
2 retribuzione feriale a lui spettante, ha per il resto variamente dedotto l'infondatezza del ricorso, con richiesta di rigetto delle domande spiegate.
La causa, istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale di Tes_1
e (ud. 22.10.24) nonché e
[...] Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
(ud. 16.1.25) viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc
[...] in sostituzione dell'udienza del 15.10.25.
Motivi della decisione
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In punto di diritto, facendo applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova, occorre distinguere - tra i vari titoli indicati nei conteggi - quelli in riferimento ai quali la parte ricorrente era gravata soltanto da un onere di provare l'esistenza del singolo titolo (il rapporto di lavoro subordinato) e di mera deduzione delle proprie pretese fondate su di esso.
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a, alla 14a, al TFR, all'indennità di mancato preavviso, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
A fronte anche della semplice allegazione, laddove le parti resistenti non abbiano fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Lo stesso principio, invece, non si può applicare per le altre voci di retribuzione richieste. Sono, infatti, assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le altre voci come lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti, etc. L'odierna controversia ha ad oggetto emolumenti ricadenti in ambo le categorie.
In primo luogo, occorre rilevare che il CCNL del 27.11.2000 – nel disciplinare il profilo di appartenenza del ricorrente (“operatore di esercizio”) - individua i parametri retributivi 140 – 158 – 175 – 183, specificando altresì che gli stessi “si acquisiscono con le modalità previste dalla lettera C.1/1 del presente articolo”, secondo cui il parametro 140 costituisce il parametro di accesso, mentre i parametri
158 – 175 – 183 vengono acquisiti rispettivamente dopo nove, sedici e ventuno anni di guida effettiva.
Considerata la decorrenza del rapporto di lavoro sin dal 1999, il ricorrente ha raggiunto il parametro 158 nel 2007, il parametro 175 nel 2015, e il parametro 183 nel 2020;
3 Ne consegue che, in mancanza di contestazione specifica in ordine allo svolgimento dei periodi di guida effettiva, nonché della mancata prova dell'avvenuto pagamento secondo i parametri del CCNL sopra citati, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione delle differenze retributive maturate in considerazione della corretta applicazione del parametro a lui spettante.
Ancora, con riguardo alla domanda avente ad oggetto la corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente, va osservato che, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo, Cass. 9 marzo 2025, n. 6282), “la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione contenuta nell'art.
7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. la cit. Cass. n. 14089/2024 che richiama a sua volta
Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022). 10. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equivalente a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10,
Williams; CGUE 3.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è Parte_3 precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Per_1
Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n.
13425/2019). (…) Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì
4 in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto,
a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021). (…) Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE Williams cit., §2 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto s non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, duranti tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., § 44); che Parte_3 il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale
5 disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE Torsten Hein cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo, di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE Williams cit. § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., §41). 13. In tale prospettiva, osserva il Collegio che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Alla luce del superiore orientamento giurisprudenziale, va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione, durante il periodo di ferie spettante secondo le previsioni del CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente e conseguentemente – in mancanza di contestazione sull'ammontare dell'importo rivendicato – va disposta la condanna della parte datoriale al pagamento, in suo favore, della somma pari a € 6.199,65, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo.
Per quel che concerne la richiesta della corresponsione delle indennità monoagente e concorso pasti (che ha assorbito l'indennità sostitutiva di mensa, si veda doc. estratto accordo di parte resistente), si evidenzia che dalle buste paga in atti CP_4
– in larga parte sottoscritte dal ricorrente- emerge che tali poste sono costantemente state inserite in busta paga.
Dal documento “buste.pdf”, che consta di 274 pagine scansionate a volte in verticale ed altre in orizzontale, si può constatare, ad esempio, il pagamento di ambo le indennità a pag. 22, pag. 71, pag. 91, pag. 101, pag. 176, pag. 242.
A tal proposito si rileva nel rito del lavoro una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova che richiede, ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., che gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali e postula altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo
6 quanto demandato al giudice, con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso.
Nel caso di specie, non essendo stato specificato in quali mensilità le indennità non sarebbero state corrisposte, la domanda risulta quantomeno generica, e comunque smentita dall'istruttoria orale, atteso che i testi hanno confermato di aver ricevuto regolarmente il pagamento (tranne il teste che ha genericamente dichiarato Tes_2 di “aver avuto problemi” con l'indennità monoagente) e di non aver mai saputo, nemmeno de relato actoris, di eventuali mancati pagamenti al ricorrente.
Per quel che concerne il lavoro straordinario, occorre premettere che l'esatta ricostruzione dell'orario di lavoro del ricorrente presuppone, anzitutto, la corretta applicazione della disciplina speciale prevista per il personale autoferrotranviere dall'art. 6 della legge n. 138/1958 e dall'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 2000 vigente ratione temporis.
La normativa primaria stabilisce che costituisce tempo di lavoro effettivo non soltanto quello di guida, ma anche il tempo di approntamento del mezzo, il periodo durante il quale l'autista è posto a disposizione dell'azienda, i tempi accessori connessi alle attività amministrative di fine corsa e, in misura predeterminata, anche la sosta inoperosa fuori residenza.
Il contratto collettivo recepisce questa impostazione, fissando un orario settimanale medio di 39 ore calcolato su base plurisettimanale, e configurando come straordinario soltanto ciò che eccede tale media al termine del periodo di riferimento.
Ne deriva che l'orario effettivo dell'autoferrotranviere non è composto unicamente dalla guida, ma dal complessivo insieme dei tempi funzionali allo svolgimento della prestazione: i c.d. tempi di preparazione del mezzo, i tempi post-turno relativi al versamento degli incassi e al ricovero in rimessa, il tempo di disponibilità e, nella percentuale del 12%, anche la sosta fuori residenza.
Questa disciplina non introduce autonome voci retributive, ma definisce quali segmenti temporali rientrano nel lavoro ordinario esigibile e, dunque, nella normale retribuzione del parametro di inquadramento;
solo ove il complessivo monte ore, così calcolato, superi la media plurisettimanale stabilita, matura il diritto alla maggiorazione per straordinario.
Pertanto, ai fini della presente controversia, la verifica dell'effettiva estensione della giornata lavorativa del ricorrente impone di accertare non se egli abbia prestato guida continuativa, ma se – e in quale misura – la fascia intermedia tra la corsa mattutina e quella pomeridiana fosse effettivamente occupata da attività riconducibili a prestazione lavorativa in senso tecnico o, invece, costituisse tempo libero non computabile ai fini dell'orario.
7 È su tale discrimine fattuale, e non su una diversa qualificazione astratta delle mansioni, che si misura l'eventuale eccedenza rispetto all'orario ordinario.
A carico del lavoratore, che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario, grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento di quello di specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice (Cass. ord. n. 4408/2021).
A tal proposito, è stata espletata istruttoria orale con l'escussione di Tes_1
e (testi di parte ricorrente ud. 22.10.24) nonché di
[...] Testimone_2
e (testi di parte resistente ud. 16.1.25). Testimone_3 Testimone_4
Occorre sottolineare che è socio di minoranza della resistente, Testimone_1 nei confronti della quale ha in passato avviato un contenzioso e che Testimone_2 ha introdotto un giudizio analogo al presente;
d'altro canto, Testimone_4 detiene quote e funzioni operative nella OC, il che lo pone in posizione tutt'altro che neutrale, mentre , non ha vertenze pendenti, non è socio, né Testimone_3 esercita funzioni gestionali nella OC ma è comunque dipendente della resistente.
Quanto all'eventuale incapacità a testimoniare derivante dalla detenzione di quote sociali, paventata dalle difese, si osserva che l'art. 246 c.p.c. prescrive che “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”; sul punto la giurisprudenza consolidata distingue tra interesse giuridico attuale, concreto e personale -idoneo a fondare incapacità- e un interesse meramente indiretto o di fatto, il quale non costituisce causa automatica di esclusione, ma può incidere sull'attendibilità della deposizione.
Nel caso in esame, il solo fatto che e Testimone_1 Testimone_4 detengano quote della resistente non determina di per sé incapacità: non emerge che essi possano, o volessero, partecipare al giudizio in veste di parte o intervenire direttamente nel merito della pretesa dedotta, né che il loro interesse sia assimilabile a quello di una parte originaria. Ulteriormente, la circostanza per cui abbia Tes_2 introdotto un analogo giudizio costituisce elemento che grava sull'attendibilità dello stesso, di modo che le sue dichiarazioni devono essere scrutinate con maggior rigore.
, autista di linea e socio di minoranza della OC resistente, Testimone_1 ha dichiarato di conoscere il ricorrente da lungo tempo in quanto collega di lavoro, riferendo che svolgeva ordinariamente la corsa scolastica “Raffadali– Parte_1
Agrigento contrada Calcarelle”, con partenza intorno alle ore 7.15 dall'autorimessa
8 di Raffadali e arrivo ad Agrigento intorno alle 7.50, proseguendo poi sino alla contrada Santa Lucia per il rimessaggio del mezzo.
Ha precisato che, terminata la corsa, gli autisti venivano riaccompagnati ad
Agrigento verso le 8.15 e facevano rientro a Raffadali intorno alle 9.30, dove
, come altri, svolgeva attività in officina, specificamente di carrozzeria, Parte_1 sino alle ore 12.30.
Ha poi spiegato che il ricorrente riprendeva servizio per la corsa di ritorno scolastica alle 13.20, con conclusione intorno alle 14.00, seguiva una pausa pranzo sino alle
15.00 e quindi ulteriori attività in officina fino alle ore 17.00.
Ha aggiunto che prima di ogni corsa l'autista era tenuto a compiere i controlli tecnici sul mezzo e che gli incassi venivano versati a fine giornata.
Ha dichiarato di avere personalmente percepito le indennità di concorso pasti, mensa e monoagente, senza tuttavia sapere se analogamente le percepisse il ricorrente.
Il teste , anch'egli autista per la OC convenuta, ha confermato Testimone_2 che il ricorrente svolgeva la linea scolastica con partenza alle Parte_2
7.15 e arrivo intorno alle 8.00, partecipando egli stesso talvolta alla medesima corsa.
Ha dichiarato che gli autisti si presentavano in autorimessa verso le 6.45 per i controlli preliminari e successivamente, dopo avere parcheggiato i mezzi al bivio di
Fontanelle, venivano trasportati ad Agrigento, restando in disponibilità aziendale.
Ha dichiarato che spesso venivano impiegati per interventi su altri mezzi e che, rientrati a Raffadali intorno alle 9.30, lavoravano in officina fino alle 12.00. Ha aggiunto che alle 12.30 riprendevano il servizio scolastico per la corsa di ritorno, conclusa alle 14.00, seguita da pausa pranzo e da ulteriori attività in officina sino alle 17.15/17.30. Ha precisato che il sabato si lavorava solo la mattina e che non vi erano tempi morti tra le fasi di lavoro.
Il teste di parte resistente , autista per la medesima OC, ha Testimone_3 confermato che svolgeva la corsa scolastica , con Parte_1 Parte_2 partenza alle 7.20 e ritorno alle 13.15 circa, ma ha precisato che nel tempo intercorrente tra le due corse gli autisti erano liberi da obblighi di servizio. Ha aggiunto che, dal 2021, la manutenzione dei mezzi è affidata a un'officina esterna e che, prima di tale data, aveva visto svolgere piccoli lavori pomeridiani in Parte_1 officina. Ha dichiarato di avere talvolta incontrato il ricorrente in autorimessa nel primo pomeriggio, ma di non sapere quali mansioni eseguisse.
Il teste , direttore d'esercizio e socio al 30% della OC Testimone_4 resistente, ha confermato che il ricorrente svolgeva la corsa scolastica mattutina
Raffadali–Agrigento con partenza intorno alle 7.00 e ritorno alle 13.30 circa. Ha precisato che, sino al 2021, la manutenzione dei mezzi era interna e che Parte_1 nel pomeriggio eseguiva piccoli lavori di manutenzione per completare l'orario di lavoro giornaliero, stimato in circa 6 ore e mezza. Ha aggiunto che tra la corsa
9 mattutina e quella pomeridiana il ricorrente era libero dal servizio e che la pausa pranzo era trascorsa a casa.
All'esito dell'istruttoria orale è emerso un quadro contraddittorio;
le principali dicotomie riguardano orari, tempi di disponibilità, attività pomeridiane e natura delle mansioni.
Da una parte e hanno affermato Testimone_1 Testimone_2 concordemente che, terminata la corsa del mattino, il ricorrente rientrava in officina per svolgere attività di carrozzeria o manutenzione sino alla pausa pranzo (“poi svolgevano lavoro in officina, faceva lavoro di carrozzeria”; “io ero Parte_1 meccanico, lui carrozziere… in officina dalle 9.30 alle 12.00”), mentre d'altra ha sostenuto il contrario, dichiarando che “nel periodo di tempo Testimone_3 che intercorre tra una corsa e l'altra è libero, siamo tutti liberi”. Testimone_4 conferma la tesi di , precisando che “tra l'andata ed il ritorno della linea Tes_3 mattutina il ricorrente era libero dal servizio”, attenuando tuttavia la portata di tale libertà nel pomeriggio, quando “si recava in officina e faceva piccoli lavori di manutenzione per completare le ore di lavoro di 6.30 h”.
Ulteriormente, ha riferito che il ricorrente “dalle 14.00 alle Testimone_1
15.00 c'era la pausa pranzo poi si tornava in officina fino circa alle 17.00”, circostanza confermata anche da (“pausa 14–15, poi lavoro in autorimessa Tes_2 fino alle 17.15/17.30”), mentre ha dichiarato di non aver visto nessuno in Tes_3 autorimessa alle 14.15, ritenendo che “andasse a pranzo a casa come Parte_1 facevo io”, aggiungendo di averlo visto in garage solo occasionalmente “intorno alle 15.30” senza sapere “cosa facesse”. In parte convergenti le dichiarazioni di
, secondo cui il ricorrente “tornava intorno alle 15.30 fino alle Testimone_4
17.00 a fare i lavori di manutenzione”, con libertà nella fascia oraria della pausa pranzo.
Quanto alle attività svolte in officina, e le descrivono Testimone_1 Tes_2 come lavoro vero e proprio (carrozzeria e manutenzione), mentre invece Tes_3 parla di “piccoli lavori” e solo prima dell'esternalizzazione, lasciando intendere che si trattasse di attività sporadiche e accessorie;
anche conferma Testimone_4 la loro esistenza ma ne riduce la consistenza, parlando di “piccoli lavori di manutenzione” pomeridiani finalizzati a completare il monte ore.
Infine, divergono le affermazioni sulla natura del tempo intermedio e sulla disponibilità. dichiara di non aver mai avuto “tempi morti”, di essere “sempre Tes_2
a disposizione dell'azienda”, mentre e insistono sulla Tes_3 Testimone_4 libertà del lavoratore fra le due corse.
10 Nel valutare il materiale istruttorio orale, ritiene il Tribunale di dare prevalenza alle deposizioni rese dal teste . Testimone_3
Tale conclusione si fonda, anzitutto, sulla posizione di sostanziale terzietà rispetto alle conseguenze del presente giudizio;
, pur dipendente della resistente, non Tes_3
è portatore di alcun contenzioso parallelo né vanta rivendicazioni analoghe a quelle azionate dal ricorrente, sicché la sua posizione è priva del riflesso utilitaristico che caratterizza il teste Tes_2
A ciò si aggiunga che la narrazione di trova riscontro nella deposizione di Tes_3
. Nonostante la sua posizione gestionale, e quindi pur non Testimone_4 essendo neutrale in senso assoluto, quest'ultimo ha reso dichiarazioni che, nel complesso, non appaiono finalizzate a negare ogni attività del ricorrente, ma piuttosto a circoscriverne portata e frequenza, confermando l'esistenza di lavori accessori meramente residuali e comunque collocati in un ambito di completamento orario, non assimilabile a piena continuità di servizio.
In sostanza, dall'istruttoria orale non è emerso un quadro univoco in ordine allo svolgimento di attività lavorativa nelle ore successive al servizio mattutino di trasporto scolastico. Le deposizioni dei testi e Testimone_1 Testimone_2 indicano che il ricorrente avrebbe svolto attività di officina già a partire dalla mattinata, ma tali dichiarazioni risultano smentite – almeno quanto alla continuità e obbligatorietà di tale attività – dai testi e , i Testimone_3 Testimone_4 quali hanno chiarito che nella fascia oraria intermedia tra le due corse il ricorrente era libero dal servizio e non vincolato allo svolgimento di mansioni ulteriori.
Risulta, sul piano logico, maggiormente plausibile la ricostruzione che descrive una fascia intermedia di libertà tra le due corse e non una prestazione continuativa protratta senza soluzione di continuità sino all'ora di chiusura dell'autorimessa.
La versione offerta dai testi indicati dal ricorrente, pur dettagliata, introduce un modello di lavoro ininterrotto che avrebbe richiesto maggiori elementi confermativi o riscontri oggettivi, i quali non sono emersi documentalmente.
La ricostruzione resa da e sostanzialmente confortata da Tes_3 Testimone_4 risulta invece meglio coerente con l'assetto organizzativo dell'azienda, come desumibile anche dalla circostanza -pacifica in causa- dell'assenza di turnazione formalizzata, della mancanza di ordini di servizio relativi alla disponibilità dei dipendenti, del un successivo affidamento delle riparazioni ad una ditta esterna.
In assenza di convergenza delle risultanze probatorie, non è possibile ritenere raggiunta la prova, ai sensi dell'art. 2967 c.c., di un'effettiva prestazione lavorativa continuativa in officina nella fascia mattutina, né della sussistenza di un obbligo di messa a disposizione qualificata riconducibile all'art. 6 L. 138/1958.
11 Le attività menzionate in via generica come “piccoli lavori” o “interventi saltuari” non consentono di ritenere provata una prestazione strutturale e necessaria, né di ricondurre quel tempo a lavoro effettivo ai sensi della disciplina speciale di settore.
La prova offerta è pertanto insufficiente sia sul piano quantitativo, non essendo dimostrata la durata dell'attività, sia sul piano qualitativo, non essendo dimostrato che il ricorrente fosse vincolato alla prestazione in modo continuativo.
Ulteriormente, le allegazioni richiamate dal ricorrente in altro giudizio non assumono portata confessoria nel presente procedimento, atteso che la confessione
è atto processuale tipico con efficacia limitata al giudizio in cui è reso e alla specifica posizione soggettiva in relazione alla quale è formato. Tali dichiarazioni, rese in contesto difensivo eterogeneo, non possono sostituire l'onere probatorio gravante sull'attore nel presente processo, né possono trasformarsi in presunzione legale di sussistenza dell'attività lavorativa nelle ore intermedie.
Alla luce di quanto sinora esposto, il ricorso va parzialmente accolto.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso e al rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, va disposta la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:
-dichiara il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione del diverso parametro retributivo a lui spettante e alla corresponsione, durante il periodo di ferie previsto dal CCNL di categoria, di una retribuzione omogenea rispetto a quella percepita ordinariamente;
-condanna la parte resistente al pagamento, a favore di , delle Parte_1 differenze retributive maturate in ragione del diverso parametro retributivo a lui spettante nonché della somma pari a 6.199,65 euro a titolo di retribuzione feriale, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal sorgere al soddisfo;
rigetta per il resto;
-dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento, 20/10/2025
Il Giudice
EM Di NO
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