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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________
IL TRIBUNALE DI CATANIA
__________
Prima Sezione civile
___________
composto dai magistrati dr Massimo Escher Presidente dr Ezio Cannata Baratta Giudice dr ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11662/2020 R.G., avente ad oggetto separazione personale, promossa
DA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappr. e dif., giusta procura in atti, dall'avv. Massimiliano Russo, presso il cui studio e recapito digitale e elettivam. dom.; Ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
Resistente contumace
Tribunale di Catania
Prima Sezione Civile
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note disposto, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.09.2024, sulle conclusioni precisate come da c.d. note di trattazione scritta in atti, senza concessione di termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante l'espressa rinuncia della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.10.2020, premesso il Parte_2
matrimonio concordatario dalla stessa contratto, il 17 dicembre 1983, in
Catania, con , da cui sono nati i figli e Controparte_1 Per_1
- entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti - ha Per_1
chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo e onere di versarle un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.300,00 mensili, precisando che i coniugi si erano già consensualmente separati - giusta decreto di omologa n.
200/2009 reso dal Tribunale di Catania in data 10 marzo 2009 - ma che i relativi effetti dovevano ritenersi venuti meno, ai sensi dell'art. 157, c.c., in virtù di successiva riconciliazione.
Il resistente, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.
Emessa l'ordinanza presidenziale del 25.05.2023, la causa è stata istruita sulla base della documentazione in atti.
Ciò premesso, la domanda di separazione non può essere accolta.
Documentalmente provato che con decreto di omologa del 10.3.2009 il
Tribunale di Catania ha già pronunciato la separazione consensuale dei coniugi, la ricorrente non ha fornito prova della riconciliazione asseritamente intervenuta in (non meglio precisata) epoca, non potendosi la relativa dimostrazione desumere, come preteso dalla difesa della signora dal semplice certificato di residenza storico del resistente, prodotto in Pt_2
atti come allegato n. 7 al ricorso introduttivo del giudizio.
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Prima Sezione Civile
Al riguardo è bene subito rilevare che la contumacia notoriamente non implica ammissione alcuna dei fatti costitutivi del diritto esercitato dall'attore, per cui, nella fattispecie, la mancata costituzione del resistente non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudie di accertare se la ricorrente - che ne aveva l'onere - abbia fornito dimostrazione dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, ossia di tutti i presupposti, oggettivi e soggettivi, della domanda.
Tanto chiarito, ai sensi dell'art. 157, c.c., i coniugi possono far cessare di comune accordo gli effetti della separazione con una “espressa dichiarazione”, da rendere oralmente o per scritto, a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata, di atto ricevuto da un notaio o da un cancelliere.
In buona sostanza, gli effetti della separazione possono cessare, senza che sia necessario l'intervento del giudice, ove i coniugi rendano espressa dichiarazione in tal senso ovvero quando tengano un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Nel momento in cui le parti non rendono alcuna dichiarazione si tratta, quindi, di accertare se, dopo l'omologa della separazione consensuale, le stesse abbiano tenuto un comportamento incompatibile con lo stato di separazione.
Di tale comportamento, stante la precedete pronuncia di separazione, spetta all'attrice fornire la prova in modo pieno e incontrovertibile, dimostrando l'avvenuto ripristino della stabile convivenza e l'avvenuta ricostituzione del vincolo matrimoniale nella sua essenza materiale e spirituale (v. Cass. ord. n. 20323/2019).
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che la riconciliazione non può consistere nel mero ripristino della situazione "quo ante", ma nella piena ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire una ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quello condizioni che rendevano intollerabile la convivenza
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(v. Cass. n. 24833/2014).
E' stato inoltre sottolineato dalla Cassazione che la valutazione, rimessa all'apprezzamento del giudice, del comportamento non equivoco e incompatibile con lo stato di separazione delle parti implica un'indagine di fatto "da compiersi attribuendo rilievo preminente alla concretezza degli atti, dei gesti e dei comportamenti posti in essere dagli stessi coniugi, valutati nella loro effettiva capacità dimostrativa della disponibilità alla ripresa della convivenza e alla costituzione di una rinnovata comunione, piuttosto che con riferimento a supposti elementi psicologici, tanto più difficili da provare in quanto appartenenti alla sfera intima dei sentimenti e della spiritualità soggettiva (v. Cass., sentt. n. 26165 del 2006, n. 3744 del
2001)" (Cass. n. 16661/2012).
Orbene, nella fattispecie, in difetto di espressa dichiarazione
“negoziale” dei coniugi (che, pur se non soggetta a formule sacramentali, deve possedere requisiti formali atti a renderla inequivoca e verificabile in qualunque momento - quale l'iscrizione tra gli atti dello stato civile - oltre che essere accompagnata dalla presenza di concreti elementi fattuali atti a testimoniare la sua valenza reale e non meramente astratta - così da poterne inferire l'effettiva ripresa della convivenza coniugale) ed in mancanza di qualunque allegazione da parte della ricorrente che consenta di accertare la sussistenza dei requisiti (formali e sostanziali) della riconciliazione (nella fattispecie, neppure temporalmente collocata, peraltro), la domanda di separazione non può che essere rigettata, restando così assorbita la consequenziale domanda di mantenimento svolta dalla ricorrente.
Nulla sulle spese attesa la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce:
Rigetta la domanda di separazione personale proposta da nei Parte_2
confronti del coniuge ed ogni altra domanda Controparte_1
consequenziale proposta dalla predetta ricorrente;
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Deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
10.1.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
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