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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 19/05/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 185/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Arrighi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Elio Vrenna;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 21.05.2011 contraeva in NE matrimonio Parte_1
concordatario con (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di NE al n. 36 -2-A-2011); che dall'unione sono nate in NE le figlie il 15 febbraio 2013, e , il 13 gennaio 2015; che i Persona_1 Persona_2
1 coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di NE n. 623/2022, con la quale il Tribunale ha addebitato la separazione all' ha affidato le figlie minori in via CP_1
esclusiva alla madre, disponendo che i contatti e le frequentazioni tra le minori ed il padre avvenissero con l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, ed ha posto a carico dell' un CP_1
assegno complessivo di € 350,00 per il mantenimento delle figlie minori, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50% – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: «dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- Confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza n. 623/22 emessa nel giudizio di separazione al n. 377/20 RG del Tribunale di
NE con pronuncia dal seguente tenore: - “……… con addebito ad;
- Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e ES, alla madre;
- Persona_1 dispone che i contatti e le frequentazioni tra le minori ed il padre avvengano con l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, secondo quanto indicato in parte motiva;
- pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%; e per l'effetto così provvedere: 1) confermare e dichiarare l'addebito a carico del sig. ; 2) per le ragioni di Controparte_1 cui alla parte motiva i motivi confermare e disporre l'affidamento ESCLUSIVO delle minori alla madre sig. con collocamento esclusivo presso la residenza della stessa;
Parte_1
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva mensile di €
350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%; 4) prevedersi e disporre che l'Assegno Unico sia interamente riconosciuto in favore delle minori con la previsione che le somme siano integralmente introitate tramite la sig.ra
[...]
che le potrà percepire direttamente nella sua busta paga;
5) In relazione al diritto di Pt_1
2 visita del sig. lo stesso sarà regolamentato secondo le Controparte_1
indicazioni/istruzioni/modalità/tempi che i Servizi Sociali riterranno utili e funzionali all'interesse ed al contempo a tutela delle minori secondo le valutazioni che il Giudicante riterrà opportuno formulare il tutto tenuto di conto dell'allegato piano genitoriale;
6) con vittoria delle spese e compensi di giudizio».
ha resistito alle avverse deduzioni circa i presupposti dell'affidamento Controparte_1 esclusivo delle minori ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «A)
Concordemente con parte ricorrente dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti allo scioglimento del matrimonio contratto in NE, in data 21 maggio 2011 e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di NE al n. 36 – 2 -A- 2011 tra l'odierna ricorrente sig.ra ed il resistente , senza addebito;
e con Parte_1 Controparte_1 obbligo al versamento dell'importo mensile di €. 350,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori;
B) rigettare la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie minori e con richiesta di affidamento congiunto delle minori e ES ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederle senza supervisione da parte di terzi;
C) disporre il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà con preavviso telefonico di almeno 24 ore o tramite sms, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle stesse ed in ogni caso: a) nei week-end a settimane alterne il padre potrà prelevare le bambine nella giornata di sabato all'uscita di scuola o durante l'estate alle ore 11.00 e riaccompagnarle dalla madre entro le ore 21.00 della domenica. b) durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con le figlie ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25, così come il 31 dicembre o il primo dell'anno; c) nelle vacanze pasquali ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa. d) nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre una settimana anche non consecutiva da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. D) Disporre che le figlie minori potranno festeggiare il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%. Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Le figlie parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei
3 familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. E) ciascun genitore provvederà, altresì, in ragione del 50% al pagamento delle spese di natura straordinaria, che dovranno essere preventivamente concordate, da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione dei figli, che di seguito a titolo meramente esemplificativo di identificano nelle: - mediche: le specialistiche coperte e non coperte dal S.S.N., le spese per cure ortodontiche, dentistiche, occhiali, lenti a contatto, interventi chirurgici, ricoveri ecc.; - scolastiche ed extrascolastiche (libri di testo, eventuale canone di locazione appartamento uso studio università, rette scolastiche, corredo scolastico, eventuali lezioni private, corsi di lingua straniera, corsi promossi dalla scuola, stages, gite scolastiche, vacanze studio, spese per mezzi di trasporto ecc…); - sportive e culturali: costi di iscrizioni, acquisto per l'attrezzatura necessaria per la pratica degli sport prescelti ecc… Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 623/2022 del Tribunale di NE, passata in giudicato. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità al convenuto della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio di separazione il convenuto, già rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione. In considerazione dei comportamenti maltrattanti posti in
4 essere dall' – definitivamente accertati in sede penale e consistiti in particolare nel CP_1 minacciare di morte la moglie e nell'avere in più occasioni, anche alla presenza delle figlie minori, percosso la con schiaffi, calci e pugni, provocandole lesioni personali – il Pt_1
Tribunale ha addebitato la separazione al convenuto e disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, evidenziando che l'assunzione di comportamenti violenti e aggressivi in danno della moglie alla presenza delle figlie minori costituisse elemento univocamente indicativo di una inidoneità educativa del padre e di una sua incapacità ad affrontare le responsabilità connesse al regime dell'affido condiviso. Quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie, in sede di separazione il Tribunale ha dato atto che dalle relazioni dei Servizi sociali di NE (incaricati, nelle more del procedimento, di predisporre un adeguato programma di incontri settimanali in ambiente neutro) era emerso che le minori, pur riportando ricordi angoscianti legati ad alcuni comportamenti aggressivi del padre, avevano manifestato il loro profondo affetto per entrambi i genitori, mostrando un buon legame con il padre, e si erano relazionate con la figura paterna in modo sereno ed equilibrato. Tuttavia, considerato che nelle more del procedimento era divenuta definitiva la condanna dell' alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, e che egli al momento della CP_1
decisione si trovava in stato di detenzione, il Tribunale ha previsto – anche in conformità alle richieste delle parti – che nel corso della pena detentiva dell' le minori, con CP_1
l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, potessero sentire il padre telefonicamente e vederlo solo in occasione di eventuali uscite/permessi, escludendo invece che gli incontri avvenissero in carcere, al fine di evitare ogni sorta di turbamento a carico delle minori;
ha inoltre previsto che, al termine del regime carcerario, i medesimi Servizi Sociali di NE predisponessero un adeguato programma di incontri settimanali tra il padre e le minori, in ambiente neutro.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo delle minori, ripercorrendo i precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia nonché allegando che l' in ragione “delle assunte scadute condizioni psicologiche ricorreva alle cure dei CP_1
sanitari attraverso ripetuti Trattamenti Sanitari psichiatrici presso il locale nosocomio ed attualmente, salvo diverso epilogo, risulta essere in carico presso la struttura per le cure riabilitative prescritte dai sanitari”. Per tali ragioni, ha chiesto disporsi l'affidamento in via esclusiva delle minori “almeno sino al completo recupero psichico e relazionale dell' . CP_1
5 Ciò posto, si evidenzia anzitutto che, come documentato in atti, il convenuto ha espiato la pena detentiva in data 19.11.2023.
Risulta altresì documentato che questi “non presenta elementi psicopatologici in atto ormai da diverso tempo: si presenta lucido, orientato nel tempo e nello spazio e adeguato nel comportamento. Le funzioni cognitive sono integre. Non si riscontrano fenomeni dispercettivi, ne alterazioni del pensiero. L'umore è in asse” (v. relazione del Centro di salute mentale del 15.11.2023).
Può dunque ritenersi che le criticità riscontrate negli anni passati siano ormai superate.
Quanto invece all'andamento degli incontri tra il padre e le minori, nonché alle interazioni tra i genitori, si rileva quanto segue.
Il Servizio Sociale di NE, nella relazione del 05.06.2024, evidenzia che il convenuto congiuntamente alle figlie minori, nel mese di febbraio 2024, ha intrapreso un percorso di supporto presso il “Centro per la Famiglia” di NE, gestito dalla “Noemi” Società
Cooperativa Sociale. Nella medesima relazione si dà atto che durante gli incontri, l' CP_1 si è dimostrato “disponibile, puntuale e collaborativo” e che similmente la ha Pt_1
accompagnato le bambine in modo puntuale agli incontri. Le minori, durante gli incontri osservati, hanno avuto “atteggiamenti positivi” nei confronti della figura paterna. Si dà altresì atto che “a far data 28.03.2024, avvengono in modalità semi-libera, pertanto le minori, dopo un primo momento di accoglienza presso questo Servizio, trascorrono i primi
30 minuti da sole con il Sig. mentre i restanti 30 minuti avvengono alla presenza CP_1 dell'Educatrice Professionale Dott.ssa , la quale ha rilevato che: “la Persona_3
comunicazione tra i due ex coniugi è frammentata, negli ultimi periodi sono state osservate delle aperture, nello specifico una maggiore vicinanza nei momenti di consegna delle bambine” e che “le bambine pur differenziandosi nei comportamenti e nelle modalità hanno espresso positivamente la voglia di trascorrere del tempo esclusivo con il padre”. La relazione si conclude nei seguenti termini: “non avendo rilevato particolari motivi ostativi, in un'ottica di progressivo sganciamento dal Servizio Sociale, l'Ufficio scrivente chiede a codesta AG di voler autorizzare il Sig. a trascorrere l'intera ora dedicata CP_1
all'incontro con le figlie in autonomia, mantenendo il monitoraggio e la presenza degli operatori al momento iniziale dell'accoglienza ed a quello finale del saluto”.
Nella relazione del Servizio Sociale del 23.09.2024 si evidenzia che, in base all'andamento degli incontri, “non si rilevano criticità tali da necessitare il prosieguo degli incontri
6 padre/figlie in modalità osservata. Le minori, inoltre, sono apparse desiderose di poter sperimentare una maggiore presenza della figura paterna nella loro quotidianità”.
Ancora, l'educatrice professionale, nella propria relazione del 21.09.2024, ha evidenziato che “le bambine appiano motivate nel frequentare la famiglia paterna in particolare la nonna e le zie. Fantasticano positivamente sull'idea di riorganizzare le loro giornate a favore di una presenza costante del padre. È stato monitorato un miglioramento nella comunicazione tra i due ex coniugi, entrambi sembrano dinnanzi alle minori collaboranti, a conferma che le comunicazioni giornaliere tra i due è ricca di dettagli”.
Il positivo andamento degli incontri è stato confermato anche nell'ultima relazione del
Servizio Sociale (del 16.12.2024) acquisita agli atti, nella quale si rileva come le bambine abbiano “dimostrato di essere desiderose di vivere il genitore in modalità libera”, sebbene
“senza, tuttavia, voler rinunciare alle loro abitudini ed ai loro spazi”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, può ritenersi che le criticità emerse nel corso del giudizio di separazione, e che in quella sede hanno giustificato la pronuncia di affidamento esclusivo delle minori in capo alla madre, siano ormai superate. Anche l'interazione tra le parti appare migliorata, considerato quanto evidenziato dal Servizio Sociale e vista anche l'ottima capacità di gestire gli incontri in autonomia, manifestata dalle parti nel corso del giudizio (v. in particolare il verbale di udienza del 03.10.2024, dal quale emerge che entrambe le parti hanno dichiarato la propria disponibilità, nelle more del rinvio d'udienza, ad individuare ulteriori occasioni di incontro autonomi tra il padre e le minori, in orari e giorni da concordare, compatibilmente agli impegni delle minori).
Ne deriva che può essere disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Le figlie restano collocate presso la madre, non essendo emersi motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e le minori, si evidenzia che sono stati già progressivamente introdotti, da diversi mesi, incontri non osservati tra le bambine ed il padre;
le minori inoltre hanno manifestato il desiderio di implementare tali occasioni di incontro. Di conseguenza, reputa il Tribunale che possa essere disposta la cessazione dell'intermediazione del Servizio Sociale. Si ritiene pertanto di prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori, per due pomeriggi alla settimana, in orari da concordare con la madre, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle figlie. Il
7 padre inoltre potrà vedere e tenere con sé le minori a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o durante l'estate dalle ore 11.00) sino alle ore 21.00 della domenica. Le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali;
nel mese di agosto il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Sono fatte salve ulteriori occasioni di incontro padre-figlie da concordare tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle minori.
Deve essere posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, conviventi con la madre.
Al riguardo, considerato che entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'importo complessivo di € 350,00 (già previsto in sede di separazione) oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di NE (cui si rinvia), si ritiene di dover disporre in conformità, al fine di garantire alle minori il pregresso tenore di vita del nucleo familiare.
Considerato che
CP_ in forza del pregresso regime di affidamento esclusivo l'assegno unico erogato dall' in favore delle minori era percepito interamente dalla madre (cfr. art. 2, comma 2, D.lgs. n.
230/2021) ed osservato che dal momento della separazione non sono state allegate sopravvenienze di rilievo, si reputa equo disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito interamente alla , quale genitore collocatario. Pt_1
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente di ordinare al datore di lavoro del convenuto il versamento diretto degli assegni di mantenimento posti a suo carico.
Il comma sesto dell'art. 156 c.c. – il quale così disponeva: “In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (…) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto” – è stato abrogato dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Attualmente, l'art. 473 bis.37 c.p.c. (“Pagamento diretto del terzo”) prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di
8 versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Come si vede, il rimedio non necessita di alcun provvedimento del Tribunale.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.05.2011 da
[...]
e (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di NE al n. 36 -2-A-2011);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di € 350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di
NE; CP_
- dispone che l'assegno unico erogato dall' in favore delle minori sia percepito interamente da Parte_1
- dichiara inammissibile le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa ES Angiuli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di NE, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti
Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 185/2024, vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Arrighi;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Elio Vrenna;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso che in data 21.05.2011 contraeva in NE matrimonio Parte_1
concordatario con (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di NE al n. 36 -2-A-2011); che dall'unione sono nate in NE le figlie il 15 febbraio 2013, e , il 13 gennaio 2015; che i Persona_1 Persona_2
1 coniugi si sono separati come da sentenza del Tribunale di NE n. 623/2022, con la quale il Tribunale ha addebitato la separazione all' ha affidato le figlie minori in via CP_1
esclusiva alla madre, disponendo che i contatti e le frequentazioni tra le minori ed il padre avvenissero con l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, ed ha posto a carico dell' un CP_1
assegno complessivo di € 350,00 per il mantenimento delle figlie minori, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50% – ha chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: «dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti, e che mancano i presupposti in fatto e in diritto per porre a carico del ricorrente qualsiasi obbligo di assegno divorzile o di diversa contribuzione economica collegata al matrimonio;
- Confermare integralmente le statuizioni di cui alla sentenza n. 623/22 emessa nel giudizio di separazione al n. 377/20 RG del Tribunale di
NE con pronuncia dal seguente tenore: - “……… con addebito ad;
- Controparte_1 dispone l'affidamento esclusivo delle figlie minori, e ES, alla madre;
- Persona_1 dispone che i contatti e le frequentazioni tra le minori ed il padre avvengano con l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, secondo quanto indicato in parte motiva;
- pone a carico di
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo per il Controparte_1 Parte_1 mantenimento delle figlie minori, la somma mensile di € 350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%; e per l'effetto così provvedere: 1) confermare e dichiarare l'addebito a carico del sig. ; 2) per le ragioni di Controparte_1 cui alla parte motiva i motivi confermare e disporre l'affidamento ESCLUSIVO delle minori alla madre sig. con collocamento esclusivo presso la residenza della stessa;
Parte_1
3) porre a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie minori, la somma complessiva mensile di €
350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie, necessarie per le figlie, da concordare (salvi i casi di urgenza) e documentare, in misura pari al 50%; 4) prevedersi e disporre che l'Assegno Unico sia interamente riconosciuto in favore delle minori con la previsione che le somme siano integralmente introitate tramite la sig.ra
[...]
che le potrà percepire direttamente nella sua busta paga;
5) In relazione al diritto di Pt_1
2 visita del sig. lo stesso sarà regolamentato secondo le Controparte_1
indicazioni/istruzioni/modalità/tempi che i Servizi Sociali riterranno utili e funzionali all'interesse ed al contempo a tutela delle minori secondo le valutazioni che il Giudicante riterrà opportuno formulare il tutto tenuto di conto dell'allegato piano genitoriale;
6) con vittoria delle spese e compensi di giudizio».
ha resistito alle avverse deduzioni circa i presupposti dell'affidamento Controparte_1 esclusivo delle minori ed ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «A)
Concordemente con parte ricorrente dichiarare la cessazione degli effetti civili conseguenti allo scioglimento del matrimonio contratto in NE, in data 21 maggio 2011 e trascritto nei registri dello stato Civile del Comune di NE al n. 36 – 2 -A- 2011 tra l'odierna ricorrente sig.ra ed il resistente , senza addebito;
e con Parte_1 Controparte_1 obbligo al versamento dell'importo mensile di €. 350,00 a titolo di mantenimento delle figlie minori;
B) rigettare la richiesta di affidamento esclusivo delle figlie minori e con richiesta di affidamento congiunto delle minori e ES ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vederle senza supervisione da parte di terzi;
C) disporre il diritto di visita del padre con le seguenti modalità: - il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie quando lo vorrà con preavviso telefonico di almeno 24 ore o tramite sms, compatibilmente con le esigenze scolastiche delle stesse ed in ogni caso: a) nei week-end a settimane alterne il padre potrà prelevare le bambine nella giornata di sabato all'uscita di scuola o durante l'estate alle ore 11.00 e riaccompagnarle dalla madre entro le ore 21.00 della domenica. b) durante le vacanze natalizie i genitori trascorreranno con le figlie ad anni alterni la Vigilia di Natale o il 25, così come il 31 dicembre o il primo dell'anno; c) nelle vacanze pasquali ad anni alterni le figlie minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa. d) nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno con il padre una settimana anche non consecutiva da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. D) Disporre che le figlie minori potranno festeggiare il proprio compleanno ed il proprio onomastico con un genitore a pranzo e con l'altro a cena, ad anni alterni tra loro, salvo diversi accordi tra i genitori, anche rispetto alla possibilità di organizzare un'unica festa e di dividere le spese al 50%. Del pari i riti religiosi saranno festeggiati con le stesse modalità. Le figlie parteciperanno, poi, a tutte le ricorrenze di ciascun genitore (compleanno, onomastico, Festa del Papà, Festa della Mamma, ecc.) e dei
3 familiari del rispettivo ramo parentale, a prescindere dal giorno in cui le stesse dovessero cadere. E) ciascun genitore provvederà, altresì, in ragione del 50% al pagamento delle spese di natura straordinaria, che dovranno essere preventivamente concordate, da sostenersi per la cura, crescita, istruzione ed educazione dei figli, che di seguito a titolo meramente esemplificativo di identificano nelle: - mediche: le specialistiche coperte e non coperte dal S.S.N., le spese per cure ortodontiche, dentistiche, occhiali, lenti a contatto, interventi chirurgici, ricoveri ecc.; - scolastiche ed extrascolastiche (libri di testo, eventuale canone di locazione appartamento uso studio università, rette scolastiche, corredo scolastico, eventuali lezioni private, corsi di lingua straniera, corsi promossi dalla scuola, stages, gite scolastiche, vacanze studio, spese per mezzi di trasporto ecc…); - sportive e culturali: costi di iscrizioni, acquisto per l'attrezzatura necessaria per la pratica degli sport prescelti ecc… Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Tanto premesso, la domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970. Risulta dagli atti del giudizio che i coniugi si sono separati come da sentenza n. 623/2022 del Tribunale di NE, passata in giudicato. È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il considerevole periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente volta ad ottenere la dichiarazione di addebito di responsabilità al convenuto della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Difatti, la pronuncia di addebito è prevista dall'ordinamento unicamente in relazione alla separazione personale dei coniugi (v. art. 151, comma secondo, c.c.), mentre nessuna analoga statuizione può essere resa in materia di divorzio, in mancanza di espressa previsione normativa.
Quanto alle statuizioni relative alla prole, si osserva quanto segue.
Nel corso del giudizio di separazione il convenuto, già rinviato a giudizio per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è stato condannato in via definitiva alla pena di anni 2 mesi 4 di reclusione. In considerazione dei comportamenti maltrattanti posti in
4 essere dall' – definitivamente accertati in sede penale e consistiti in particolare nel CP_1 minacciare di morte la moglie e nell'avere in più occasioni, anche alla presenza delle figlie minori, percosso la con schiaffi, calci e pugni, provocandole lesioni personali – il Pt_1
Tribunale ha addebitato la separazione al convenuto e disposto l'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre, evidenziando che l'assunzione di comportamenti violenti e aggressivi in danno della moglie alla presenza delle figlie minori costituisse elemento univocamente indicativo di una inidoneità educativa del padre e di una sua incapacità ad affrontare le responsabilità connesse al regime dell'affido condiviso. Quanto alle frequentazioni tra il padre e le figlie, in sede di separazione il Tribunale ha dato atto che dalle relazioni dei Servizi sociali di NE (incaricati, nelle more del procedimento, di predisporre un adeguato programma di incontri settimanali in ambiente neutro) era emerso che le minori, pur riportando ricordi angoscianti legati ad alcuni comportamenti aggressivi del padre, avevano manifestato il loro profondo affetto per entrambi i genitori, mostrando un buon legame con il padre, e si erano relazionate con la figura paterna in modo sereno ed equilibrato. Tuttavia, considerato che nelle more del procedimento era divenuta definitiva la condanna dell' alla pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione, e che egli al momento della CP_1
decisione si trovava in stato di detenzione, il Tribunale ha previsto – anche in conformità alle richieste delle parti – che nel corso della pena detentiva dell' le minori, con CP_1
l'ausilio dei Servizi Sociali di NE, potessero sentire il padre telefonicamente e vederlo solo in occasione di eventuali uscite/permessi, escludendo invece che gli incontri avvenissero in carcere, al fine di evitare ogni sorta di turbamento a carico delle minori;
ha inoltre previsto che, al termine del regime carcerario, i medesimi Servizi Sociali di NE predisponessero un adeguato programma di incontri settimanali tra il padre e le minori, in ambiente neutro.
Ciò posto, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo delle minori, ripercorrendo i precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia nonché allegando che l' in ragione “delle assunte scadute condizioni psicologiche ricorreva alle cure dei CP_1
sanitari attraverso ripetuti Trattamenti Sanitari psichiatrici presso il locale nosocomio ed attualmente, salvo diverso epilogo, risulta essere in carico presso la struttura per le cure riabilitative prescritte dai sanitari”. Per tali ragioni, ha chiesto disporsi l'affidamento in via esclusiva delle minori “almeno sino al completo recupero psichico e relazionale dell' . CP_1
5 Ciò posto, si evidenzia anzitutto che, come documentato in atti, il convenuto ha espiato la pena detentiva in data 19.11.2023.
Risulta altresì documentato che questi “non presenta elementi psicopatologici in atto ormai da diverso tempo: si presenta lucido, orientato nel tempo e nello spazio e adeguato nel comportamento. Le funzioni cognitive sono integre. Non si riscontrano fenomeni dispercettivi, ne alterazioni del pensiero. L'umore è in asse” (v. relazione del Centro di salute mentale del 15.11.2023).
Può dunque ritenersi che le criticità riscontrate negli anni passati siano ormai superate.
Quanto invece all'andamento degli incontri tra il padre e le minori, nonché alle interazioni tra i genitori, si rileva quanto segue.
Il Servizio Sociale di NE, nella relazione del 05.06.2024, evidenzia che il convenuto congiuntamente alle figlie minori, nel mese di febbraio 2024, ha intrapreso un percorso di supporto presso il “Centro per la Famiglia” di NE, gestito dalla “Noemi” Società
Cooperativa Sociale. Nella medesima relazione si dà atto che durante gli incontri, l' CP_1 si è dimostrato “disponibile, puntuale e collaborativo” e che similmente la ha Pt_1
accompagnato le bambine in modo puntuale agli incontri. Le minori, durante gli incontri osservati, hanno avuto “atteggiamenti positivi” nei confronti della figura paterna. Si dà altresì atto che “a far data 28.03.2024, avvengono in modalità semi-libera, pertanto le minori, dopo un primo momento di accoglienza presso questo Servizio, trascorrono i primi
30 minuti da sole con il Sig. mentre i restanti 30 minuti avvengono alla presenza CP_1 dell'Educatrice Professionale Dott.ssa , la quale ha rilevato che: “la Persona_3
comunicazione tra i due ex coniugi è frammentata, negli ultimi periodi sono state osservate delle aperture, nello specifico una maggiore vicinanza nei momenti di consegna delle bambine” e che “le bambine pur differenziandosi nei comportamenti e nelle modalità hanno espresso positivamente la voglia di trascorrere del tempo esclusivo con il padre”. La relazione si conclude nei seguenti termini: “non avendo rilevato particolari motivi ostativi, in un'ottica di progressivo sganciamento dal Servizio Sociale, l'Ufficio scrivente chiede a codesta AG di voler autorizzare il Sig. a trascorrere l'intera ora dedicata CP_1
all'incontro con le figlie in autonomia, mantenendo il monitoraggio e la presenza degli operatori al momento iniziale dell'accoglienza ed a quello finale del saluto”.
Nella relazione del Servizio Sociale del 23.09.2024 si evidenzia che, in base all'andamento degli incontri, “non si rilevano criticità tali da necessitare il prosieguo degli incontri
6 padre/figlie in modalità osservata. Le minori, inoltre, sono apparse desiderose di poter sperimentare una maggiore presenza della figura paterna nella loro quotidianità”.
Ancora, l'educatrice professionale, nella propria relazione del 21.09.2024, ha evidenziato che “le bambine appiano motivate nel frequentare la famiglia paterna in particolare la nonna e le zie. Fantasticano positivamente sull'idea di riorganizzare le loro giornate a favore di una presenza costante del padre. È stato monitorato un miglioramento nella comunicazione tra i due ex coniugi, entrambi sembrano dinnanzi alle minori collaboranti, a conferma che le comunicazioni giornaliere tra i due è ricca di dettagli”.
Il positivo andamento degli incontri è stato confermato anche nell'ultima relazione del
Servizio Sociale (del 16.12.2024) acquisita agli atti, nella quale si rileva come le bambine abbiano “dimostrato di essere desiderose di vivere il genitore in modalità libera”, sebbene
“senza, tuttavia, voler rinunciare alle loro abitudini ed ai loro spazi”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, può ritenersi che le criticità emerse nel corso del giudizio di separazione, e che in quella sede hanno giustificato la pronuncia di affidamento esclusivo delle minori in capo alla madre, siano ormai superate. Anche l'interazione tra le parti appare migliorata, considerato quanto evidenziato dal Servizio Sociale e vista anche l'ottima capacità di gestire gli incontri in autonomia, manifestata dalle parti nel corso del giudizio (v. in particolare il verbale di udienza del 03.10.2024, dal quale emerge che entrambe le parti hanno dichiarato la propria disponibilità, nelle more del rinvio d'udienza, ad individuare ulteriori occasioni di incontro autonomi tra il padre e le minori, in orari e giorni da concordare, compatibilmente agli impegni delle minori).
Ne deriva che può essere disposto l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, non ravvisandosi allo stato ragioni per derogare a tale regime ordinario.
Le figlie restano collocate presso la madre, non essendo emersi motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Con riferimento alle frequentazioni tra il padre e le minori, si evidenzia che sono stati già progressivamente introdotti, da diversi mesi, incontri non osservati tra le bambine ed il padre;
le minori inoltre hanno manifestato il desiderio di implementare tali occasioni di incontro. Di conseguenza, reputa il Tribunale che possa essere disposta la cessazione dell'intermediazione del Servizio Sociale. Si ritiene pertanto di prevedere che il padre potrà vedere e tenere con sé le minori, per due pomeriggi alla settimana, in orari da concordare con la madre, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche e ludiche delle figlie. Il
7 padre inoltre potrà vedere e tenere con sé le minori a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita di scuola (o durante l'estate dalle ore 11.00) sino alle ore 21.00 della domenica. Le minori trascorreranno ad anni alterni con ciascun genitore le festività natalizie e pasquali;
nel mese di agosto il padre potrà tenere con sé le figlie per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di ogni anno. Sono fatte salve ulteriori occasioni di incontro padre-figlie da concordare tra le parti, nel rispetto degli impegni scolastici e ludici delle minori.
Deve essere posto a carico del padre, quale genitore non collocatario, un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, conviventi con la madre.
Al riguardo, considerato che entrambe le parti hanno chiesto la conferma dell'importo complessivo di € 350,00 (già previsto in sede di separazione) oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di NE (cui si rinvia), si ritiene di dover disporre in conformità, al fine di garantire alle minori il pregresso tenore di vita del nucleo familiare.
Considerato che
CP_ in forza del pregresso regime di affidamento esclusivo l'assegno unico erogato dall' in favore delle minori era percepito interamente dalla madre (cfr. art. 2, comma 2, D.lgs. n.
230/2021) ed osservato che dal momento della separazione non sono state allegate sopravvenienze di rilievo, si reputa equo disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito interamente alla , quale genitore collocatario. Pt_1
Infine, deve essere dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente di ordinare al datore di lavoro del convenuto il versamento diretto degli assegni di mantenimento posti a suo carico.
Il comma sesto dell'art. 156 c.c. – il quale così disponeva: “In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può (…) ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto” – è stato abrogato dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d.
"Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022 n. 197.
Attualmente, l'art. 473 bis.37 c.p.c. (“Pagamento diretto del terzo”) prevede che il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di
8 versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente.
Il terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione. Ove il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute.
Come si vede, il rimedio non necessita di alcun provvedimento del Tribunale.
La convergenza delle parti in merito alla domanda principale, la natura della controversia e l'esito complessivo del giudizio giustificano la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di NE, nella superiore composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.05.2011 da
[...]
e (matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di NE al n. 36 -2-A-2011);
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando le frequentazioni con il padre come in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile complessiva di € 350,00, da versare entro il giorno dieci di ogni mese, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre alla compartecipazione alle spese straordinarie necessarie per le figlie nella misura del 50%, secondo quanto previsto dal Protocollo adottato presso il Tribunale di
NE; CP_
- dispone che l'assegno unico erogato dall' in favore delle minori sia percepito interamente da Parte_1
- dichiara inammissibile le ulteriori domande proposte dalla ricorrente;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- dispone che il Cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza.
Così deciso in NE, nella camera di consiglio del 14.05.2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa ES Angiuli
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