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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/05/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Ivan Siragusa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 5.2.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249011405589/000 e avverso il sottostante – unitamente ad altri atti – avviso di addebito n. 59320180007080287000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2010.
Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica dell'avviso di addebito.
1 Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare e/o pregiudiziale A. CP_1
Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA 593 2018
00070802 87 e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata ad esso. B. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di
CP_ interesse ad agire, nonché il difetto di legittimazione passiva dell In via principale subordinata C. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. D. Spese giudiziali rifuse”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va reputato sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della dedotta notifica dell'intimazione di pagamento de qua in data 9.12.2024.
2.2. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo al motivo di opposizione fatto valere da parte CP_1
ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.3. Ed invero, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione CP_1
passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_3
Come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Controparte_4
Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, Controparte_5
piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
2
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito de quo (30.12.2018), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito impugnato anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (30.12.2018) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.12.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente invocato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene
3 conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale o l'avviso di addebito non opposto non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
4 3.4. Nella specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti costituite e della documentazione in atti, risulta maturata – come detto – la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (id est: 30.12.2018) e la data di allegata notifica dell'intimazione di pagamento opposta (id est: 9.12.2024) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, non avendo gli odierni convenuti validamente allegato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Né, peraltro, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo a “…tutti gli atti interruttivi della prescrizione relativi all'AVA 593
2018 00070802 87. […]”.
3.5. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
Nella specie, tenendo conto dell'asserita notifica dell'avviso di addebito de quo in data 30.12.2018, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 30.12.2023.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 5.11.2024, sicché risulta intempestiva la dedotta – e inconfutata – notifica dell'intimazione di pagamento del 9.12.2024.
5 3.6. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' nella propria memoria difensiva. CP_1
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
6 previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
7 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.7. Anche nella specie, l'avviso di addebito opposto riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 (richiesti in data 30.12.2018) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co. 4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28.2.2020 al
31.12.2021.
3.8. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento all'avviso di addebito n. 59320180007080287000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, CP_1 disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020).
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_3
sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
8 dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito impugnato e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di CP_1 riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida nella misura complessiva CP_1
(non dimezzata) di € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
.
[...]
Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE - LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 13.5.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1180/2025 R.G.L., avente a oggetto opposizione avverso intimazione di pagamento e avviso di addebito,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Ivan Siragusa;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con gli Avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
- opposto -
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
pro tempore;
- opposta contumace -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con l'odierno ricorso, depositato in data 5.2.2025, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249011405589/000 e avverso il sottostante – unitamente ad altri atti – avviso di addebito n. 59320180007080287000, avente a oggetto contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive relativi all'anno 2010.
Deduce, tra l'altro, l'intervenuta prescrizione anche a decorrere dalla asserita data di notifica dell'avviso di addebito.
1 Con memoria difensiva depositata in data 16.4.2025, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…In via preliminare e/o pregiudiziale A. CP_1
Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA 593 2018
00070802 87 e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata ad esso. B. Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità della presente azione giudiziale, anche per carenza di
CP_ interesse ad agire, nonché il difetto di legittimazione passiva dell In via principale subordinata C. Rigettarsi nel merito il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto. D. Spese giudiziali rifuse”.
La convenuta , sebbene ritualmente evocata in Controparte_2
giudizio, non si è costituita e va pertanto dichiarata la sua contumacia.
L'udienza del 13.5.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Questioni preliminari.
2.1. Preliminarmente, va reputato sussistente l'interesse ad agire di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c., tenuto conto della dedotta notifica dell'intimazione di pagamento de qua in data 9.12.2024.
2.2. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' , avuto riguardo al motivo di opposizione fatto valere da parte CP_1
ricorrente e di seguito esaminato (id est: prescrizione successiva).
2.3. Ed invero, il motivo di opposizione concernente l'intervenuta prescrizione successiva integra un'ipotesi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c., rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell' , mentre difetta la legittimazione CP_1
passiva di (rimasta peraltro contumace). CP_3
Come già evidenziato in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, “...Nei superiori termini qualificata l'opposizione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di quanto statuito dalle Controparte_4
Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n. 7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' non è titolare del credito, quanto, Controparte_5
piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore...” (cfr., da ultimo, sentenza n. 291/2023 emessa in data 26.1.2023 nel proc. n. 5250/2022 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda).
2
3. Merito.
3.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, va esaminato e accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione successiva, a decorrere dalla data di asserita notifica dell'avviso di addebito de quo (30.12.2018), siccome indicata nell'intimazione di pagamento impugnata (cfr. doc. n. 2 di parte ricorrente).
A tal riguardo, occorre evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nell'avviso di addebito impugnato anche oltre il termine di cui all'art. 24 D.lgs. 46/99.
Ed invero, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
3.2. Ebbene, ad avviso di questo giudicante, risulta maturata la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (30.12.2018) e la dedotta – e inconfutata – data di notifica della successiva intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio (9.12.2024), è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, senza che gli odierni convenuti abbiano validamente invocato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
3.3. A tal proposito, l'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene
3 conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9 l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito non opposti nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale o l'avviso di addebito non opposto non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo cui: “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di CP_1
natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., CP_1 dalla l n. 122 del 2010)”.
Quanto alle somme aggiuntive, va infine precisato che, come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di legittimità, “Il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria "ex lege", ha pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. C. Cass. 2620/2012; C. Cass. 8814/2008; v., da ultimo, C. Cass. S.U.
5076/2015).
4 3.4. Nella specie, tenuto conto delle allegazioni delle parti costituite e della documentazione in atti, risulta maturata – come detto – la prescrizione successiva dei crediti previdenziali e somme aggiuntive portati dall'avviso di addebito opposto.
Ed infatti, stante il carattere assorbente, tra la data di asserita notifica di tale avviso di addebito (id est: 30.12.2018) e la data di allegata notifica dell'intimazione di pagamento opposta (id est: 9.12.2024) è maturato il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995, non avendo gli odierni convenuti validamente allegato e documentato ulteriori e tempestivi atti interruttivi della stessa.
Né, peraltro, può supplirsi a tale carenza assertiva e probatoria delle parti convenute mediante l'ordine di esibizione genericamente richiesto dall' nella propria memoria CP_1 difensiva con riguardo a “…tutti gli atti interruttivi della prescrizione relativi all'AVA 593
2018 00070802 87. […]”.
3.5. I crediti contributivi portati dal predetto avviso di addebito, d'altronde, risultano prescritti anche considerando la sospensione della prescrizione per 311 giorni prevista in ragione della situazione emergenziale da COVID-19 dall'art. 37 co. 2 D.L.
18/2020 e dall'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020.
In particolare, l'art. 37 co. 2 D.L. 18/2020, conv. con mod. dalla l. 37/2020, ha previsto che “
2. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Inoltre, l'art. 11 co. 9 D.L. 183/2020, conv. con mod. dalla l. 21/2021, ha previsto che “
9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo” (id est: dal
31.12.2020 al 30.6.2021).
Nella specie, tenendo conto dell'asserita notifica dell'avviso di addebito de quo in data 30.12.2018, il termine di prescrizione sarebbe scaduto vanamente il 30.12.2023.
Cionondimeno, in forza dei suindicati periodi di sospensione, la scadenza del termine prescrizionale risulta differita al 5.11.2024, sicché risulta intempestiva la dedotta – e inconfutata – notifica dell'intimazione di pagamento del 9.12.2024.
5 3.6. Né, in senso contrario, può assumere rilievo l'art. 68 D.L. 18/2020, come invocato dall' nella propria memoria difensiva. CP_1
Al riguardo, reputa infine questo giudicante di aderire e conformarsi all'indirizzo da ultimo espresso dalla Corte di Appello di Catania nella sentenza n. 43/2025 del 31.1.2025,
a cui si fa riferimento ex art. 118 disp. att. c.p.c.
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Appello di Catania ha affermato quanto segue: <<...6. Passando all'esame del motivo di appello [id est: omesso “...decorso il termine prescrizionale, stante la sospensione prevista dall'art. 68 del D.L. n.18/20 e successive modifiche ed integrazioni per il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni), per tutte le attività dell'Agente della Riscossione”], lo stesso deve ritenersi infondato, alla luce del quadro normativo di seguito ricostruito.
7. L'art. 37 del DL n. 18/2020 al comma 2 ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dei crediti contributivi per 129 giorni (“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge
8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020
e riprendono a decorrere alla fine del periodo di sospensione…”).
Successivamente, il DL n. 183/2020, all'art. 11, co. 9, ha previsto un ulteriore periodo di sospensione pari a 182 giorni dal 31 dicembre 2020 e fino al 30 giugno 2021.
L'art. 68, co. 1, del DL n. 18/20, invocato dall' , ha disposto: “Con riferimento alle CP_1
entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato”.
L'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 sancisce: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei [...] premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
6 previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. […]”.
Per le cartelle affidate al concessionario, nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, l'articolo 4 del DL 22 marzo 2021 n. 41, ha modificato l'articolo 68 del DL
n. 18/20, secondo cui al comma 4 bis: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate”.
8. L'avviso di addebito oggetto di causa riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 estranei all'applicazione dell'art. 68 comma 1, del decreto-legge n.
18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, con conseguente sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo di tempo (art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015).
Nemmeno si applica l'art. 68 comma 4 bis - la proroga di 24 mesi dei termini di prescrizione - non trattandosi, per l'avviso di addebito in questione, di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28 Febbraio 2020 al 31 dicembre 2021, essendo stata notificata già precedentemente l'intimazione di pagamento n.
29320159013346428000. [...]>> (cfr. Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n.
43/2025, cit.; nello stesso senso, da ultimo, cfr. altresì sentenza del Tribunale di Catania n.
1308/2025, emessa in data 25.3.2025 nel proc. n. 5794/2021 R.G. – est. dott. M. Fiorentino
– secondo cui “…Non risulta peraltro applicabile l'art. 68, co. 1, D.L. 18/2020, che prevede un diverso termine di sospensione dei contributi, in quanto esso si riferisce alla sospensione dei termini dei “versamenti in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, circostanza che non ricorre nel caso in esame, come si desume dai crediti per
i quali si procede, scaduti tutti precedentemente. Neppure ricorre l'ipotesi dell'art. 68, co.
7 4 bis, D.L. 18/2020, in quanto, a prescindere da ogni altra questione, i carichi dei crediti sono stati affidati prima del periodo di sospensione contemplato dalla detta disposizione.
[…]”).
3.7. Anche nella specie, l'avviso di addebito opposto riguarda crediti contributivi relativi all'annualità 2010 (richiesti in data 30.12.2018) e, dunque, estranei all'applicazione sia dell'art. 68 co. 1 D.L. n. 18/2020 che sospende i termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020”, sia dell'art. 68 co. 4 bis non trattandosi neppure di carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dal 28.2.2020 al
31.12.2021.
3.8. Alla stregua di quanto esposto, considerato che non risultano allegati e documentati specifici atti interruttivi precedenti alla dedotta notifica dell'intimazione di pagamento opposta e che il termine quinquennale di prescrizione risulta maturato a tale data (anche tenendo conto dell'anzidetta sospensione COVID della prescrizione di 311 giorni), assorbita ogni altra questione, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive cristallizzato nell'avviso di addebito in esame.
Conseguentemente, considerato che il concessionario della riscossione non poteva intraprendere alcuna azione esecutiva per la riscossione di crediti prescritti, la intimazione di pagamento opposta è parzialmente illegittima e va pertanto annullata in parte qua (con precipuo riferimento all'avviso di addebito n. 59320180007080287000).
4. Spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell' , ente titolare della pretesa creditoria, CP_1 disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018,
11590/2019 e 136/2020).
Nessuna statuizione sulle spese di lite va emessa nei confronti di , stante la CP_3
sua contumacia e il suo difetto di legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
8 dichiara la sopravvenuta estinzione per prescrizione del diritto di credito per contributi previdenziali IVS e somme aggiuntive portato dall'avviso di addebito impugnato e insussistente il diritto dell' e, per esso, del Concessionario della riscossione di CP_1 riscuotere tali somme e, per l'effetto, annulla in parte qua la successiva intimazione di pagamento;
pone a carico dell' le spese del giudizio, che liquida nella misura complessiva CP_1
(non dimezzata) di € 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002; nulla sulle spese nei rapporti tra parte opponente e Controparte_4
.
[...]
Catania, 13 maggio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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