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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 3644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3644 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g.n°7407 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
AP ha pronunziato ex art.190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°7407 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
TRA
(c.f. .iva ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti, delibera di incarico G.C. 24/10/13 n. 156, determinazione di rettifica 10/03/2017 n. 112, nonché del provvedimento del Capo del 1° Settore 09/07/19 n. 11470 dagli avvocati Laura Sofia
PR e RI EN, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico
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Attore
CONTRO
c.f. / p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Frattaminore (NA) alla Via Roma angolo Via Turati, CAP 80020, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
1 R.g.n°7407 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 la , al fine di recuperare l'importo di Controparte_2
€.46.488,24 per maggiori oneri sostenuti per l'espropriazione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione primaria dell'intero PEEP di Via Viggiano, in particolare del fondo di proprietà
e del fondo di proprietà eredi oltre le spese legali di arbitrato e azioni giudiziali Controparte_3 Per_1 derivanti dalle opposizioni alla stima instaurate riguardo alle predette proprietà e poi definite con pronunzie della Corte di Appello di Napoli e della Corte di Cassazione, con conseguente rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali
A fondamento della domanda, l'ente esponeva: - che con delibera CC 11.9.1990 n, 63 era stato assegnato il lotto n. 24 del PEEP di Via Viggiano alla CP_1 Controparte_1
C.F. e P. IVA con sede in Frattaminore (NA), CAP 80020, Via Roma angolo Via P.IVA_3
Turati; - che con convenzione 25/10/1999, Rep. n. 317, il Comune aveva ceduto l'area edificabile compresa nel PEEP di Via Viggiano, lotto n. 24, dell'estensione di mq. 2.354,47, in CT al Fol.1, parte della particella n. 28; - che l'art. 8 della suddetta Convenzione espressamente disponeva che erano a carico della Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione” e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; - che il contenzioso di opposizione alla stima avviato dai proprietari dei suoli espropriati si era concluso con una rideterminazione delle indennità di occupazione ed esproprio, con onere del Comune di corrispondere maggiori oneri per le opere di urbanizzazione;
- che il per il principio del pareggio dell'operazione Parte_1 espropriativa di cui all'art 35 della L. 22.10.1971 n. 865, era creditore della società convenuta dell'importo di €.46.488,24 comprensivo di spese legali.
Tanto premesso, parte istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. condannare la convenuta C.F. e P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Frattaminore (NA), alla Via Roma angolo Via Turati, CAP 80020, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €.46.488,24 (euro quarantaseimilaquattrocentottantotto virgola ventiquattro#) s.e.o., ovvero della diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione
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monetaria;
2. condannare, la convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Nonostante la rituale notifica, non si costituiva Controparte_4
.
[...]
All'esito dei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_4
, in persona del liquidatore p.t..
[...]
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti di causa che si desume dalla documentazione depositata dalla attrice (in particolare la
Convenzione del 1999, cfr. all.4).
Venendo al merito, pretesa attorea è fondata e va accolta.
Il invero, agisce in giudizio richiedendo la condanna della Parte_2 convenuta al pagamento del conguaglio (come precisato in atti) del corrispettivo previsto nella convenzione di cessione, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisizione delle aree da destinarsi a edilizia economica e popolare. A tal fine, esso precisa e ribadisce in atti trattarsi di pretesa non puramente discrezionale, non costituendo espressione di poteri autoritativi, essendo esso vincolato all'applicazione della L. n. 865 del 1971 - e successive modifiche - sul c.d. "pareggio finanziario".
Al riguardo deve rimarcarsi la indubbia sussistenza della giurisdizione ordinaria in quanto il petitum sostanziale, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, concerne la pretesa del Pt_1 fondata su un obbligo di legge inderogabile (cfr. Cass. n. 6928/2016; Cass. S.U. ord. n. 15635/2017),
a ripetere dagli obbligati l'importo, pro quota, di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree da destinarsi ad edilizia economica e popolare.
Tanto chiarito, in punto di legittimazione passiva va, altresì, precisato che l'obbligo al pagamento del conguaglio grava sia sugli enti attuatori delle convenzioni di assegnazione ex art. 35 della L. 865/71, sia sui successivi aventi causa assegnatari degli alloggi.
Pertanto, premesso quanto sopra, nella fattispecie in esame, il diritto al recupero delle maggiori somme corrisposte agli espropriati discende dalla definizione dei richiamati contenziosi di opposizione alla stima, instaurati dai proprietari dei terreni espropriati, di cui alla sentenza n.
2493/2010 resa dalla Corte di Appello di Napoli e confermata dalla sentenza n. 7801/2013 resa dalla
Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai comproprietari e alla sentenza n. 522/2007 resa Per_1
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dalla Corte di Appello di Napoli, riformata dalla sentenza n. 23268/2014 resa dalla Corte di
Cassazione sul ricorso presentato da . Controparte_3
Al riguardo, occorre osservare che la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 comma 12, L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti — 19.11.1999), recita: "I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti
a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”. Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso di Pt_1 pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione.
La disposizione appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2, c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità del contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032; Cass. 12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007, n. 16651). In altri termini, la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale rispetto ad una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale, tuttavia, non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme
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appunto imperative, onde l'illegittima determinazione del "corrispettivo della concessione" o del
"prezzo di cessione", per violazione degli inderogabili criteri legislativi di determinazione di essi, non comporta la nullità dell'intero contratto, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma
2, la violazione delle norme relative alla determinazione del "corrispettivo" o del "prezzo" anzidetti implica la sostituzione di diritto del corrispettivo o del prezzo determinati secondo i sopraindicati criteri legislativi a quelli fissati dalle parti, risultando così non soltanto evidenziato, attraverso il richiamo ai citati art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il corretto completamento delle fattispecie mediante l'inserzione automatica di clausole legalmente stabilite, ma altresì applicato il principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi perseguiti (Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n. 7803; Cass. n. 5269//2002,
Cassazione civile sez. I - 22/10/2008, n. 25582 ).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa
(segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cons. Stato, Sezione Quarta,
14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, CP_5
n. 175; Sezione Prima, 22 ottobre 1999, n. 768) affermando: a) che la L. n. 865 del Parte_3
1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal per concedere il diritto di superficie Pt_1 sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, là dove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del comune di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme relative a quanto "maggiormente" (ed "effettivamente") pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, purchè necessarie per la funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi,
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dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la "completa" copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la relativa urbanizzazione, restando in potere Pt_1 dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la "rideterminazione" del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere appunto di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, nella vicenda in esame, la previsione contenuta nell'art 7 della convenzione di Cessione per cui “oltre il suddetto corrispettivo null'altro deve essere pagato per la cessione del suolo e la concessione edilizia” deve essere interpretata nel senso che essa non intenda riferirsi ad eventuali sopravvenienze (come l'esito di giudizi di opposizione alla stima) presa invece in considerazione dal successivo art 8, ed in ogni caso la predetta clausola, stante
'inderogabilità del principio di "completa" copertura delle spese sostenute dal per le Pt_1 operazioni di cui all'art. 35 della L. 865/1971, ai sensi del meccanismo della nullità parziale per contrarietà a norma imperativa (1419 c.c.) e sostituzione automatica di clausole (1339 c.c.) comporterebbe la sostituzione di diritto, del criterio legislativo del pareggio economico rispetto a quello fissato dalle parti.
In tal senso, del resto, questo medesimo Tribunale ha argomentato in fattispecie del tutto speculare: “La difesa si è rivelata manifestamente fallace se solo si consideri, da un lato, che, nella specie, il attore ha agito in giudizio non tanto per chiedere il pagamento del corrispettivo Pt_1 della cessione (così come disciplinato dal richiamato art. 7 della convenzione), ma piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati;
tale ultima casistica, invero, risulta essere espressamente disciplinata in convenzione dal successivo art. 8 (e non dal precedente art. 7), di cui la difesa della convenuta ha invocato una incomprensibile interpretatio abrogans, chiaramente contraria ai principi sanciti 1367 c.c.. Basti evidenziare, infatti, che i richiamati artt. 7 e 8 della convenzione in atti non sono affatto in antinomia l'uno con l'altro, disciplinando profili del tutto
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differenti tra loro;
segnatamente, il primo (l'art. 7) disciplina il corrispettivo della cessione e l'altro
(l'art. 8) il principio del pareggio economico dell'operazione, richiamando, peraltro, pedissequamente quanto previsto dalla su richiamata normativa imperativa di settore. Anzi, per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame non avesse sancito una previsione simile a quella effettivamente prevista nell'art. 8 stipulato tra le parti, bensì si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo “fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia”
(Tribunale Napoli Nord, Sent. 4075 del 7.10.2024).
Il diritto del al conguaglio dei maggiori costi di espropriazione delle aree assegnate Pt_1 nell'ambito di interventi PEEP comprende, poi, le somme derivanti dall'attivazione da parte degli espropriati dei procedimenti giurisdizionali di opposizione alla stima, tra cui le spese per resistere nell'ambito del predetto contenzioso. Pertanto, ai fini dell'esigibilità dei conguagli a carico degli assegnatari di aree PEEP per effetto dei maggiori costi espropriativi conseguenti ad opposizioni alla stima, nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento del che ha ritenuto di Pt_1 resistere nell'ambito dei predetti contenziosi. In assenza di una sanzione per responsabilità processuale o di altre evidenze di un comportamento processuale scorretto, deve ritenersi che la scelta di difendersi in giudizio costituisca opzione tesa proprio alla maggiore garanzia degli interessi dei cessionari delle aree, chiamati, in sostanza, a sostenere i costi di espropriazione, pur essendo estranei ai giudizi di opposizione alla stima. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, (Tribunale
Parma 980/2016) l' resiste in giudizio alle pretese degli originari proprietari anche CP_6 nell'interesse degli assegnatari dei lotti: infatti, se anziché resistere avesse corrisposto ciò che i proprietari chiedevano, avrebbe verosimilmente dovuto sopportare un esborso maggiore e, stante la previsione legislativa di recupero dei maggiori oneri, avrebbe reso sicuramente ancor più onerosa la ripartizione pro quota nei confronti degli assegnatari.
Giova ancora chiarire, a proposito dell'estensione concettuale dei cd. “costi di acquisizione” rimborsabili all'amministrazione espropriante, che la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, 18/05/2017,
n. 12545), ha avuto modo di affermare che il dettato della L. n. 865 del 1971, art. 35, commi 8 e 12, non contempla "alcun elemento in grado di limitare l'estensione semantica solo ad "alcune spese" della procedura, quali il costo delle aree, e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura". Infatti
è stato chiarito che "il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso
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che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso
a mente del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione”. Anzi, nel medesimo solco di tali pronunce si inserisce, altresì, la pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020, n.14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1 acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree”.
Ciò posto, la pretesa creditoria può essere accolta anche nell'ammontare preteso in quanto gli importi da addebitare alla convenuta si traggono della documentazione tempestivamente CP_2 depositata dall'ente, consistente in analitici mandati di pagamento, distinte di bonifico e documenti contabili provenienti dalla Banca di Tesoreria dell'Ente, dai quali è possibile una ricostruzione compiuta di tutti gli esborsi effettivamente sostenuti dal attore. I richiamati mandati di Pt_1 pagamento contengono in maniera analitica la causale del relativo pagamento, il destinatario e il competente capitolo di bilancio sul quale la spesa è stata registrata, e pertanto risultano inequivocabilmente idonei a dimostrare gli esborsi sostenuti dal attore per le causali oggetto Pt_1 del presente giudizio. Vi è, inoltre, tra la documentazione versata in atti dal la delibera G.M. Pt_1
24/10/2013 n. 156 (e successiva modifica di cui alla determinazione n.112 del 10.03.2017 reg.gen.255) da cui risultano i criteri di riparto dei maggiori oneri tra le cooperative assegnatarie dei lotti in base agli mc assegnati nonché quelli di spettanza della odierna convenuta, rimasta contumace.
Dall'esame, dunque, di tutto il quadro probatorio documentale in atti emerge che, in relazione alle causali dedotte in lite (contenzioso , contenzioso Sessa e spese legali), il Comune attore CP_3 risulta aver sopportato oneri aggiuntivi i quali vanno ripartiti in capo alla odierna convenuta nel seguente modo: a) €.6.568,80, quale quota parte del maggior importo di €.146.952,46, in ragione della sentenza sig. – Corte Appello Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte Controparte_3 di Cassazione n. 23268/2014; b) €.39.445,20, quale quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le
Cooperative di Via Viggiano, in ragione dei mc assegnati, del maggior importo di €.882.492,23, di cui alla Sentenza Sig.ri Sessa – Corte Appello Napoli n. 2493/2010 c) €. 474,24, per le spese legali sostenute per la difesa del quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di Via Pt_1
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Viggiano, in ragione dei mc assegnati del complessivo importo di €.10.547,76. Il tutto per la somma complessiva di euro 46.488,24.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la convenuta, Controparte_2
, va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della
[...] Parte_1 somma complessiva di euro 46.488,24, per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta contumace e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata l'assenza dell'espletamento di attività istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, per la quale sono liquidati i cd. minimi, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00) per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) NN la , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t., a corrispondere al in persona del Sindaco p.t., la Parte_1 quota parte dei maggiori oneri espropriativi e spese sostenute pari ad €.46.488,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) NN la in persona liquidatore Controparte_2
p.t., al pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t., delle Parte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
spese del presente giudizio che si liquidano in €.545,00 per esborsi documentati ed €.6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il 22/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina AP)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del giudice unico dr.ssa Cristina
AP ha pronunziato ex art.190 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°7407 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
TRA
(c.f. .iva ) in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentate p.t. rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura alle liti, delibera di incarico G.C. 24/10/13 n. 156, determinazione di rettifica 10/03/2017 n. 112, nonché del provvedimento del Capo del 1° Settore 09/07/19 n. 11470 dagli avvocati Laura Sofia
PR e RI EN, tutti elettivamente domiciliati presso l'indirizzo telematico
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Attore
CONTRO
c.f. / p. iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3 rappresentante p.t., con sede in Frattaminore (NA) alla Via Roma angolo Via Turati, CAP 80020, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore
Convenuta - Contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come dagli atti e dai verbali di causa, che si intendono qui integralmente ripetuti e trascritti.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69
1 R.g.n°7407 /2022 IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina CAPONE)
(pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in giudizio Parte_1 la , al fine di recuperare l'importo di Controparte_2
€.46.488,24 per maggiori oneri sostenuti per l'espropriazione delle aree ove realizzare le opere di urbanizzazione primaria dell'intero PEEP di Via Viggiano, in particolare del fondo di proprietà
e del fondo di proprietà eredi oltre le spese legali di arbitrato e azioni giudiziali Controparte_3 Per_1 derivanti dalle opposizioni alla stima instaurate riguardo alle predette proprietà e poi definite con pronunzie della Corte di Appello di Napoli e della Corte di Cassazione, con conseguente rideterminazione delle indennità di espropriazione e di occupazione, maggiorate di interessi e spese legali
A fondamento della domanda, l'ente esponeva: - che con delibera CC 11.9.1990 n, 63 era stato assegnato il lotto n. 24 del PEEP di Via Viggiano alla CP_1 Controparte_1
C.F. e P. IVA con sede in Frattaminore (NA), CAP 80020, Via Roma angolo Via P.IVA_3
Turati; - che con convenzione 25/10/1999, Rep. n. 317, il Comune aveva ceduto l'area edificabile compresa nel PEEP di Via Viggiano, lotto n. 24, dell'estensione di mq. 2.354,47, in CT al Fol.1, parte della particella n. 28; - che l'art. 8 della suddetta Convenzione espressamente disponeva che erano a carico della Società “l'indennità di occupazione ed ogni e qualsiasi onere o spesa dovesse essere imposta o addebitata al Comune o il Comune dovesse sostenere a seguito dell'impugnativa degli atti del provvedimento di occupazione e di espropriazione” e che “tutte le spese, imposte e tasse, comunque inerenti ai procedimenti di espropriazione e di occupazione d'urgenza ed al contratto di cessione, sono a totale carico del cessionario”; - che il contenzioso di opposizione alla stima avviato dai proprietari dei suoli espropriati si era concluso con una rideterminazione delle indennità di occupazione ed esproprio, con onere del Comune di corrispondere maggiori oneri per le opere di urbanizzazione;
- che il per il principio del pareggio dell'operazione Parte_1 espropriativa di cui all'art 35 della L. 22.10.1971 n. 865, era creditore della società convenuta dell'importo di €.46.488,24 comprensivo di spese legali.
Tanto premesso, parte istante chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “1. condannare la convenuta C.F. e P. IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_3
Frattaminore (NA), alla Via Roma angolo Via Turati, CAP 80020, in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento, in favore dell'istante, della somma di €.46.488,24 (euro quarantaseimilaquattrocentottantotto virgola ventiquattro#) s.e.o., ovvero della diversa maggiore o minore somma determinata e provata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione
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monetaria;
2. condannare, la convenuta al pagamento delle spese e competenze della fase stragiudiziale nonché del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge”.
Nonostante la rituale notifica, non si costituiva Controparte_4
.
[...]
All'esito dei termini assegnati ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della convenuta Controparte_4
, in persona del liquidatore p.t..
[...]
Sempre in via preliminare, deve dichiararsi la sussistenza della legittimazione attiva e passiva delle parti di causa che si desume dalla documentazione depositata dalla attrice (in particolare la
Convenzione del 1999, cfr. all.4).
Venendo al merito, pretesa attorea è fondata e va accolta.
Il invero, agisce in giudizio richiedendo la condanna della Parte_2 convenuta al pagamento del conguaglio (come precisato in atti) del corrispettivo previsto nella convenzione di cessione, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisizione delle aree da destinarsi a edilizia economica e popolare. A tal fine, esso precisa e ribadisce in atti trattarsi di pretesa non puramente discrezionale, non costituendo espressione di poteri autoritativi, essendo esso vincolato all'applicazione della L. n. 865 del 1971 - e successive modifiche - sul c.d. "pareggio finanziario".
Al riguardo deve rimarcarsi la indubbia sussistenza della giurisdizione ordinaria in quanto il petitum sostanziale, rilevante ai fini del riparto di giurisdizione, concerne la pretesa del Pt_1 fondata su un obbligo di legge inderogabile (cfr. Cass. n. 6928/2016; Cass. S.U. ord. n. 15635/2017),
a ripetere dagli obbligati l'importo, pro quota, di quanto effettivamente speso per l'acquisizione delle aree da destinarsi ad edilizia economica e popolare.
Tanto chiarito, in punto di legittimazione passiva va, altresì, precisato che l'obbligo al pagamento del conguaglio grava sia sugli enti attuatori delle convenzioni di assegnazione ex art. 35 della L. 865/71, sia sui successivi aventi causa assegnatari degli alloggi.
Pertanto, premesso quanto sopra, nella fattispecie in esame, il diritto al recupero delle maggiori somme corrisposte agli espropriati discende dalla definizione dei richiamati contenziosi di opposizione alla stima, instaurati dai proprietari dei terreni espropriati, di cui alla sentenza n.
2493/2010 resa dalla Corte di Appello di Napoli e confermata dalla sentenza n. 7801/2013 resa dalla
Corte di Cassazione sul ricorso presentato dai comproprietari e alla sentenza n. 522/2007 resa Per_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
dalla Corte di Appello di Napoli, riformata dalla sentenza n. 23268/2014 resa dalla Corte di
Cassazione sul ricorso presentato da . Controparte_3
Al riguardo, occorre osservare che la L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35 comma 12, L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella sua formulazione ratione temporis vigente (ossia quella risultante dalla modifica introdotta dalla L. 30 aprile 1999, n. 136, entrata in vigore il 19.05.1999, essendo datata la convenzione PEEP stipulata tra le parti — e in atti — 19.11.1999), recita: "I corrispettivi della concessione in superficie, di cui all'ottavo comma, lettera a), ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l'acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato a norma della legge 18 aprile
1962, n. 167; i corrispettivi della concessione in superficie riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60 per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso volume ed il loro versamento può essere dilazionato in un massimo di 15 annualità, di importo costante o crescente, ad un tasso annuo non superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti
a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione di cui al settimo comma. Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle cedute in proprietà, e' determinato in misura pari al costo di realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di quanto dovuto ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni”. Tale norma, che impone il principio del “perfetto pareggio economico” delle operazioni previste dall'art. 35 della L. 865/1971, ha carattere imperativo, con la conseguenza che, anche nelle ipotesi in cui le convenzioni di cessione dovessero prevedere clausole di determinazione del prezzo in misura “fissa” e non comprensiva dell'eventuale conguaglio derivante dai maggiori costi effettivamente sostenuti nell'espropriazione ed urbanizzazione delle aree, ciò non impedirebbe comunque il diritto del stesso di Pt_1 pretendere dai cessionari il “conguaglio” emergente alla conclusione delle operazioni di espropriazione.
La disposizione appena richiamata ha natura di disposizione inderogabile, idonea ad integrare automaticamente il contenuto della convenzione, ai sensi dell'art. 1339 c.c., al quale si collega l'art. 1419, comma 2, c.c.: la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale da una norma imperativa è la sanzione della nullità della stessa, la quale però non comporta la nullità del contratto, laddove la clausola possa (e debba) essere sostituita di diritto da una norma imperativa (Cass. 19 novembre 1987, n. 8507; Cass. 21 dicembre 1994, n. 11032; Cass. 12 aprile 2002, n. 5269; Cass. 27 luglio 2007, n. 16651). In altri termini, la conseguenza tipica della difformità di una clausola negoziale rispetto ad una norma imperativa è la sanzione della nullità della clausola stessa, la quale, tuttavia, non importa la nullità del contratto quando tale clausola sia sostituita di diritto da norme
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appunto imperative, onde l'illegittima determinazione del "corrispettivo della concessione" o del
"prezzo di cessione", per violazione degli inderogabili criteri legislativi di determinazione di essi, non comporta la nullità dell'intero contratto, in quanto, ai sensi dell'art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma
2, la violazione delle norme relative alla determinazione del "corrispettivo" o del "prezzo" anzidetti implica la sostituzione di diritto del corrispettivo o del prezzo determinati secondo i sopraindicati criteri legislativi a quelli fissati dalle parti, risultando così non soltanto evidenziato, attraverso il richiamo ai citati art. 1339 c.c., e art. 1419 c.c., comma 2, il corretto completamento delle fattispecie mediante l'inserzione automatica di clausole legalmente stabilite, ma altresì applicato il principio di conservazione del contratto sul presupposto della perdurante utilità di quest'ultimo rispetto agli interessi perseguiti (Cass. n. 11032/1994, cit.; Cass. 21 agosto 1997, n. 7803; Cass. n. 5269//2002,
Cassazione civile sez. I - 22/10/2008, n. 25582 ).
In termini del tutto analoghi, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza amministrativa
(segnatamente, Cons. Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2003, n. 7820; Cons. Stato, Sezione Quarta,
14 febbraio 2005, n. 453, cui possono aggiungersi Puglia, Sezione Seconda, 22 marzo 1996, CP_5
n. 175; Sezione Prima, 22 ottobre 1999, n. 768) affermando: a) che la L. n. 865 del Parte_3
1971, art. 35, prescrive la realizzazione del P.E.E.P. "in pareggio", quanto meno per il costo di acquisizione delle aree e per gli oneri delle opere di urbanizzazione, pur a prescindere da quanto precisato dal D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, art. 16, convertito nella L. 26 febbraio 1982, n. 51, il quale ha esteso il rimborso anche agli oneri finanziari connessi all'operazione; b) che detto art. 35, statuisce espressamente che la convenzione stipulata dal per concedere il diritto di superficie Pt_1 sulle aree incluse nel P.E.E.P., ovvero l'atto di cessione della proprietà dell'area alle cooperative edilizie ed ai singoli, debbano prevedere, rispettivamente, il corrispettivo della concessione o il prezzo di cessione in misura pari al costo di acquisizione delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione realizzate o da realizzare, allo scopo, evidentemente, di assicurare la copertura delle spese complessivamente sostenute o da sostenere da parte dell'Amministrazione, con conseguente diritto del comune di recuperare quanto speso sia per l'acquisizione delle aree (da adeguare all'effettiva somma dovuta agli espropriati a seguito della definizione della pratica espropriativa), sia per la loro urbanizzazione;
c) che, là dove nella convenzione o nell'atto di cessione siano stati quantificati vuoi il costo per l'acquisizione delle aree vuoi le spese per l'urbanizzazione, ciò non esclude, tuttavia, il diritto del comune di pretendere il rimborso anche delle ulteriori somme relative a quanto "maggiormente" (ed "effettivamente") pagato sia in ragione della definitiva determinazione dell'indennità di espropriazione, sia in ragione dell'acquisizione di altre aree e conseguente urbanizzazione, purchè necessarie per la funzionalità del singolo P.E.E.P., atteso che, quand'anche nella convenzione o nell'atto di cessione non sia stato previsto un simile adeguamento dei costi,
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dovrebbe, comunque, ritenersi operante, ex art. 1339 c.c., il contenuto inderogabile della richiamata disposizione legislativa (L. n. 865 del 1971, art. 35) circa la "completa" copertura delle spese sostenute dal per l'acquisizione delle aree e per la relativa urbanizzazione, restando in potere Pt_1 dell'Amministrazione la ricostituzione dell'equilibrio imposto dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attraverso la "rideterminazione" del corrispettivo della concessione o del prezzo di cessione delle aree che sia mutato a seguito della variazione del costo di acquisizione delle stesse rispetto a quanto (ove pure) fissato al momento della stipula della convenzione o dell'atto di cessione, nel senso esattamente che l'ente pubblico, mediante l'attuazione del P.E.E.P., tende al soddisfacimento del fabbisogno abitativo attraverso il reperimento e l'espropriazione di aree fabbricabili da cedere a terzi in superficie o in proprietà, sulla base di un corrispettivo o prezzo di cessione in misura sempre pari al costo di acquisizione, onde, poiché tali costi, oltre quelli di urbanizzazione delle aree, per lo più non risultano definiti o definibili al momento della sottoscrizione degli atti sopraindicati, all'ente medesimo non può essere disconosciuto il potere appunto di assumere ogni ulteriore determinazione al fine di ricomporre l'equilibrio anzidetto.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, nella vicenda in esame, la previsione contenuta nell'art 7 della convenzione di Cessione per cui “oltre il suddetto corrispettivo null'altro deve essere pagato per la cessione del suolo e la concessione edilizia” deve essere interpretata nel senso che essa non intenda riferirsi ad eventuali sopravvenienze (come l'esito di giudizi di opposizione alla stima) presa invece in considerazione dal successivo art 8, ed in ogni caso la predetta clausola, stante
'inderogabilità del principio di "completa" copertura delle spese sostenute dal per le Pt_1 operazioni di cui all'art. 35 della L. 865/1971, ai sensi del meccanismo della nullità parziale per contrarietà a norma imperativa (1419 c.c.) e sostituzione automatica di clausole (1339 c.c.) comporterebbe la sostituzione di diritto, del criterio legislativo del pareggio economico rispetto a quello fissato dalle parti.
In tal senso, del resto, questo medesimo Tribunale ha argomentato in fattispecie del tutto speculare: “La difesa si è rivelata manifestamente fallace se solo si consideri, da un lato, che, nella specie, il attore ha agito in giudizio non tanto per chiedere il pagamento del corrispettivo Pt_1 della cessione (così come disciplinato dal richiamato art. 7 della convenzione), ma piuttosto il rimborso delle spese e oneri sostenuti a seguito delle rideterminazioni giudiziali delle indennità di esproprio a seguito di impugnative degli interessati;
tale ultima casistica, invero, risulta essere espressamente disciplinata in convenzione dal successivo art. 8 (e non dal precedente art. 7), di cui la difesa della convenuta ha invocato una incomprensibile interpretatio abrogans, chiaramente contraria ai principi sanciti 1367 c.c.. Basti evidenziare, infatti, che i richiamati artt. 7 e 8 della convenzione in atti non sono affatto in antinomia l'uno con l'altro, disciplinando profili del tutto
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differenti tra loro;
segnatamente, il primo (l'art. 7) disciplina il corrispettivo della cessione e l'altro
(l'art. 8) il principio del pareggio economico dell'operazione, richiamando, peraltro, pedissequamente quanto previsto dalla su richiamata normativa imperativa di settore. Anzi, per i principi di diritto innanzi già illustrati, anche qualora la convenzione in esame non avesse sancito una previsione simile a quella effettivamente prevista nell'art. 8 stipulato tra le parti, bensì si fosse soltanto limitata a sancire il corrispettivo “fisso” della cessione, il principio del pareggio economico sarebbe stato comunque cogente tra le parti, appunto per effetto del su illustrato meccanismo di inserzione legale di clausole per effetto della previsione di norme imperative vigenti in materia”
(Tribunale Napoli Nord, Sent. 4075 del 7.10.2024).
Il diritto del al conguaglio dei maggiori costi di espropriazione delle aree assegnate Pt_1 nell'ambito di interventi PEEP comprende, poi, le somme derivanti dall'attivazione da parte degli espropriati dei procedimenti giurisdizionali di opposizione alla stima, tra cui le spese per resistere nell'ambito del predetto contenzioso. Pertanto, ai fini dell'esigibilità dei conguagli a carico degli assegnatari di aree PEEP per effetto dei maggiori costi espropriativi conseguenti ad opposizioni alla stima, nessuna rilevanza può essere attribuita al comportamento del che ha ritenuto di Pt_1 resistere nell'ambito dei predetti contenziosi. In assenza di una sanzione per responsabilità processuale o di altre evidenze di un comportamento processuale scorretto, deve ritenersi che la scelta di difendersi in giudizio costituisca opzione tesa proprio alla maggiore garanzia degli interessi dei cessionari delle aree, chiamati, in sostanza, a sostenere i costi di espropriazione, pur essendo estranei ai giudizi di opposizione alla stima. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, (Tribunale
Parma 980/2016) l' resiste in giudizio alle pretese degli originari proprietari anche CP_6 nell'interesse degli assegnatari dei lotti: infatti, se anziché resistere avesse corrisposto ciò che i proprietari chiedevano, avrebbe verosimilmente dovuto sopportare un esborso maggiore e, stante la previsione legislativa di recupero dei maggiori oneri, avrebbe reso sicuramente ancor più onerosa la ripartizione pro quota nei confronti degli assegnatari.
Giova ancora chiarire, a proposito dell'estensione concettuale dei cd. “costi di acquisizione” rimborsabili all'amministrazione espropriante, che la Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, 18/05/2017,
n. 12545), ha avuto modo di affermare che il dettato della L. n. 865 del 1971, art. 35, commi 8 e 12, non contempla "alcun elemento in grado di limitare l'estensione semantica solo ad "alcune spese" della procedura, quali il costo delle aree, e non piuttosto a "tutte le spese" della procedura". Infatti
è stato chiarito che "il concetto di spesa fatto proprio dalla norma non è fruibile fuori dalla correlazione con quello di acquisizione e, più in generale, fuori dalla correlazione con il procedimento espropriativo nel suo complesso, sicché esso ubbidisce, sullo sfondo delle molteplici vicende che ne possono interessare il corso, allo statuto tipico di una grandezza variabile, nel senso
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che così come può essere spesa ripetibile il solo costo delle aree allorché la comunicazione della stima dell'indennità sia stata accettata dal proprietario, come nel caso della cessione volontaria, del pari dovranno ritenersi pure ripetibili i costi sostenuti dall'ente espropriante nel giudizio promosso
a mente del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 54, l'uno e gli altri invero costituendo spesa sostenuta per l'acquisizione”. Anzi, nel medesimo solco di tali pronunce si inserisce, altresì, la pronuncia della
Cassazione civile, sez. I, 10/07/2020, n.14782, secondo cui “In tema di espropriazione per la realizzazione di alloggi popolari, l'obbligo del cessionario di rimborsare al tutti i costi di Pt_1 acquisizione delle aree PEEP, posto dall'art. 35, commi 8 e 12, della legge n. 865 del 1971, deve ritenersi esteso a tutte le spese della procedura, ivi comprese le spese legali sostenute dall'ente espropriante nel giudizio promosso a mente dell'art. 54 D.P.R. n. 327 del 2001, mirando la normativa in oggetto a garantire il principio del perfetto pareggio economico tra il corrispettivo di concessione ed i costi dell'acquisizione delle aree”.
Ciò posto, la pretesa creditoria può essere accolta anche nell'ammontare preteso in quanto gli importi da addebitare alla convenuta si traggono della documentazione tempestivamente CP_2 depositata dall'ente, consistente in analitici mandati di pagamento, distinte di bonifico e documenti contabili provenienti dalla Banca di Tesoreria dell'Ente, dai quali è possibile una ricostruzione compiuta di tutti gli esborsi effettivamente sostenuti dal attore. I richiamati mandati di Pt_1 pagamento contengono in maniera analitica la causale del relativo pagamento, il destinatario e il competente capitolo di bilancio sul quale la spesa è stata registrata, e pertanto risultano inequivocabilmente idonei a dimostrare gli esborsi sostenuti dal attore per le causali oggetto Pt_1 del presente giudizio. Vi è, inoltre, tra la documentazione versata in atti dal la delibera G.M. Pt_1
24/10/2013 n. 156 (e successiva modifica di cui alla determinazione n.112 del 10.03.2017 reg.gen.255) da cui risultano i criteri di riparto dei maggiori oneri tra le cooperative assegnatarie dei lotti in base agli mc assegnati nonché quelli di spettanza della odierna convenuta, rimasta contumace.
Dall'esame, dunque, di tutto il quadro probatorio documentale in atti emerge che, in relazione alle causali dedotte in lite (contenzioso , contenzioso Sessa e spese legali), il Comune attore CP_3 risulta aver sopportato oneri aggiuntivi i quali vanno ripartiti in capo alla odierna convenuta nel seguente modo: a) €.6.568,80, quale quota parte del maggior importo di €.146.952,46, in ragione della sentenza sig. – Corte Appello Napoli n. 522/2007, riformata con Sentenza Corte Controparte_3 di Cassazione n. 23268/2014; b) €.39.445,20, quale quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le
Cooperative di Via Viggiano, in ragione dei mc assegnati, del maggior importo di €.882.492,23, di cui alla Sentenza Sig.ri Sessa – Corte Appello Napoli n. 2493/2010 c) €. 474,24, per le spese legali sostenute per la difesa del quota parte, dopo ripartizione tra le tutte le Cooperative di Via Pt_1
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Viggiano, in ragione dei mc assegnati del complessivo importo di €.10.547,76. Il tutto per la somma complessiva di euro 46.488,24.
Per tutto quanto sin qui osservato, dunque, la convenuta, Controparte_2
, va condannata al pagamento, in favore dell'attore, della
[...] Parte_1 somma complessiva di euro 46.488,24, per le causali innanzi indicate, oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Ogni ulteriore questione, pur formulata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di cui sopra.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte convenuta contumace e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese e considerata l'assenza dell'espletamento di attività istruttoria, secondo i criteri ed i valori medi (salvo che per la fase di trattazione, per la quale sono liquidati i cd. minimi, non essendo stata svolta istruttoria) di cui al D.M. 10.03.2014 n.55 come novellato dal D.M. 13.08.2022 n.147 (nello scaglione ricompreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00) per la professione forense ai sensi dell'art.13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012,
n.247 tenendo conto, in base al suddetto regolamento, della articolazione e durata delle fasi attraverso le quali si è svolto il procedimento, del valore, della natura e della complessità della controversia, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio, nonché di tutte le altre circostanze di fatto rilevanti a tal fine che risultano indicate nella legge e nel citato regolamento;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede pronunziando ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.:
1) NN la , in persona del Controparte_2 liquidatore p.t., a corrispondere al in persona del Sindaco p.t., la Parte_1 quota parte dei maggiori oneri espropriativi e spese sostenute pari ad €.46.488,24, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
2) NN la in persona liquidatore Controparte_2
p.t., al pagamento in favore del in persona del Sindaco p.t., delle Parte_1
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(dr.ssa Cristina CAPONE)
spese del presente giudizio che si liquidano in €.545,00 per esborsi documentati ed €.6.713,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Aversa il 22/10/2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Cristina AP)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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