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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 233/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, – premesso di aver goduto di una Parte_1 rendita complessiva del 29 per cento con decorrenza dal 21 dicembre 2013, costituita a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1561/15 con la quale è stato riconosciuto affetto da
“Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con ernia discale L3-L4; esiti di laminectomia L4/L5”
(22 per cento); “tendinite calcifica spalla dx” (5 per cento); “entesopatia calcifica bilaterale olecranica maggiore a sn” (4 per cento) – ha convenuto in giudizio l rappresentando di CP_1 essere stato sottoposto a visita in sede di revisione in data 8 maggio 2023, all'esito della quale l' ha ridotto la misura della rendita complessiva dal 29 al 22 per cento con decorrenza dal CP_1
1° giugno 2023 e, nello specifico, ha ricondotto il danno biologico alla colonna L/S dal 22 al 15 per cento.
Ritenendo di non aderire alla rivalutazione dell'Ente convenuto, ha presentato Parte_1 opposizione in sede amministrativa in data 3 ottobre 2023.
Poiché l'opposizione non è stata accolta, ha proposto il presente ricorso.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 3 2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico al consulente tecnico al fine di valutare se le condizioni del ricorrente fossero migliorate alla data della visita di revisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica in data 25 agosto 2025, riscontrando il ricorrente affetto da
“Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con ernia del disco L3-L4 ed esiti di laminectomia L4-
L5. Tendinite calcifica spalla dx. Entesopatia calcifica bilaterale dei gomiti”.
In particolare, lo specialista ha rilevato che, nel corso delle indagini peritali, si è evidenziata “la riduzione di circa 2/3 dei movimenti di flesso-estensione della colonna lombare, con ripercussione sulla deambulazione e sulla funzionalità del rachide […] è inoltre presente positività della manovra di Lasègue bilateralmente con contrattura muscolare e lieve deficit del tibiale anteriore bilateralmente;
è però assente deficit neurologico periferico a carico dell'ELA ed ECD”.
Secondo gli accertamenti condotti dall'ausiliario, il quadro clinico risulta pressoché invariato rispetto a quello che ha dato luogo al riconoscimento di danno biologico in misura del 29 per cento all'esito della visita peritale condotta dal consulente in data 24 marzo 2014 e disposta durante il precedente giudizio (N. Racl 2611/2013), poiché tanto gli esami strumentali allegati quanto l'obiettività rilevata durante la visita peritale non dimostrano alcun miglioramento rispetto al quadro clinico precedente, che, a suo tempo, aveva portato a suo tempo al riconoscimento del danno biologico a carico della colonna lombare nella misura del 22 per cento.
Il consulente ha altresì evidenziato come il quadro clinico non sia mutato neppure in senso peggiorativo, ritenendo che non vi siano motivazioni che giustifichino una variazione neppure in aumento del danno biologico, che deve pertanto essere quantificato, in ragione del codice 204 del
D.M. n. 38/2000, ancora nella misura del 22 per cento per quanto attiene alla patologia lombare e del 29 per cento complessivo (considerando le altre patologie della spalla destra e dei gomiti, rimaste invariate).
In conclusione, secondo il giudizio del consulente il ricorrente presenta segni riferibili a malattia professionale riguardo alla discopatia lombare con stabilizzazione, alla patologia della spalla destra e dei gomiti nella misura del 29 per cento complessivo sin dalla data di revisione della rendita dell'8 maggio 2023.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate dalle parti.
pagina 2 di 3 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia mantenuto invariato un danno complessivo del 29 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023) da indennizzare con la rendita.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento e al ripristino in favore della ricorrente CP_1 del predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 29 per cento, accertato come sopra, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023) e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato per il danno biologico riconosciuto all'esito della predetta revisione.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha mantenuto invariato un danno complessivo del 29 per cento, con Parte_1 decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023);
- condanna, perciò, l' al ripristino in favore della ricorrente del predetto indennizzo in rendita CP_1 rapportato ad un danno biologico complessivo del 29 per cento con decorrenza di legge dal 8 maggio 2023, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 233/2024 R.A.C.L., promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Valeria Atzeri, dell'avv. Giovanni Pruneddu e dell'avv. Claudia Atzeri, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1
CP_ domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dal difensore avv. Daniela Cabiddu per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26 gennaio 2024, – premesso di aver goduto di una Parte_1 rendita complessiva del 29 per cento con decorrenza dal 21 dicembre 2013, costituita a seguito della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1561/15 con la quale è stato riconosciuto affetto da
“Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con ernia discale L3-L4; esiti di laminectomia L4/L5”
(22 per cento); “tendinite calcifica spalla dx” (5 per cento); “entesopatia calcifica bilaterale olecranica maggiore a sn” (4 per cento) – ha convenuto in giudizio l rappresentando di CP_1 essere stato sottoposto a visita in sede di revisione in data 8 maggio 2023, all'esito della quale l' ha ridotto la misura della rendita complessiva dal 29 al 22 per cento con decorrenza dal CP_1
1° giugno 2023 e, nello specifico, ha ricondotto il danno biologico alla colonna L/S dal 22 al 15 per cento.
Ritenendo di non aderire alla rivalutazione dell'Ente convenuto, ha presentato Parte_1 opposizione in sede amministrativa in data 3 ottobre 2023.
Poiché l'opposizione non è stata accolta, ha proposto il presente ricorso.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
pagina 1 di 3 2. Il ricorso è fondato e deve, pertanto essere accolto.
La causa è stata istruita mediante conferimento di incarico al consulente tecnico al fine di valutare se le condizioni del ricorrente fossero migliorate alla data della visita di revisione.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica in data 25 agosto 2025, riscontrando il ricorrente affetto da
“Spondilodiscoartrosi del rachide lombare con ernia del disco L3-L4 ed esiti di laminectomia L4-
L5. Tendinite calcifica spalla dx. Entesopatia calcifica bilaterale dei gomiti”.
In particolare, lo specialista ha rilevato che, nel corso delle indagini peritali, si è evidenziata “la riduzione di circa 2/3 dei movimenti di flesso-estensione della colonna lombare, con ripercussione sulla deambulazione e sulla funzionalità del rachide […] è inoltre presente positività della manovra di Lasègue bilateralmente con contrattura muscolare e lieve deficit del tibiale anteriore bilateralmente;
è però assente deficit neurologico periferico a carico dell'ELA ed ECD”.
Secondo gli accertamenti condotti dall'ausiliario, il quadro clinico risulta pressoché invariato rispetto a quello che ha dato luogo al riconoscimento di danno biologico in misura del 29 per cento all'esito della visita peritale condotta dal consulente in data 24 marzo 2014 e disposta durante il precedente giudizio (N. Racl 2611/2013), poiché tanto gli esami strumentali allegati quanto l'obiettività rilevata durante la visita peritale non dimostrano alcun miglioramento rispetto al quadro clinico precedente, che, a suo tempo, aveva portato a suo tempo al riconoscimento del danno biologico a carico della colonna lombare nella misura del 22 per cento.
Il consulente ha altresì evidenziato come il quadro clinico non sia mutato neppure in senso peggiorativo, ritenendo che non vi siano motivazioni che giustifichino una variazione neppure in aumento del danno biologico, che deve pertanto essere quantificato, in ragione del codice 204 del
D.M. n. 38/2000, ancora nella misura del 22 per cento per quanto attiene alla patologia lombare e del 29 per cento complessivo (considerando le altre patologie della spalla destra e dei gomiti, rimaste invariate).
In conclusione, secondo il giudizio del consulente il ricorrente presenta segni riferibili a malattia professionale riguardo alla discopatia lombare con stabilizzazione, alla patologia della spalla destra e dei gomiti nella misura del 29 per cento complessivo sin dalla data di revisione della rendita dell'8 maggio 2023.
Le argomentate conclusioni del consulente, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce dell'assenza di osservazioni sollevate dalle parti.
pagina 2 di 3 Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia mantenuto invariato un danno complessivo del 29 per cento, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023) da indennizzare con la rendita.
L' deve perciò essere condannato al riconoscimento e al ripristino in favore della ricorrente CP_1 del predetto indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo del 29 per cento, accertato come sopra, con decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023) e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato per il danno biologico riconosciuto all'esito della predetta revisione.
3. In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere CP_1 condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale (valore della causa compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00).
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura del ricorrente, dichiaratisi antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che ha mantenuto invariato un danno complessivo del 29 per cento, con Parte_1 decorrenza di legge dalla data della revisione attiva (8 maggio 2023);
- condanna, perciò, l' al ripristino in favore della ricorrente del predetto indennizzo in rendita CP_1 rapportato ad un danno biologico complessivo del 29 per cento con decorrenza di legge dal 8 maggio 2023, e al pagamento dei ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre gli interessi legali di mora, previa detrazione di quanto già liquidato in capitale per le medesime patologie;
- condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in CP_1 euro 4.638,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate in separato CP_1 decreto.
Cagliari, 30 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu pagina 3 di 3