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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 08/10/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 4039/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4039/2024 tra
(avv. AZZOLINI ER OM) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e
(avv. MONELLI EDOARDO) CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 08/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- l'opponente personalmente con gli Avv.ti Valter Pompeo Azzolini e Ragazzi;
- l'opposto personalmente l'Avv. Edoardo Monelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4039/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
ER OM ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. MONELLI CP_1 C.F._2
EDOARDO CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, di professione Architetto, ha proposto ricorso monitorio nei confronti CP_1 di , esponendo: Parte_1
- che la intendendo ristrutturare un immobile di sua proprietà a Scandiano Pt_1
(RE), nel maggio 2023 gli ha conferito l'incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel cantiere;
- che, a novembre dello stesso anno, la committente è receduta dai vari contratti stipulati con imprese e tecnici, compreso quello concluso con il ricorrente, lamentando vizi e ritardi, e successivamente ha instaurato dinanzi a questo Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 314/24 RG) volto ad accertare le lamentate difformità delle opere e le responsabilità dei professionisti e dell'impresa appaltatrice, con la quantificazione dei relativi danni;
- che il CTU incaricato in quella sede ha escluso ogni responsabilità del ricorrente e ha quantificato in € 12.800,00 (+ IVA) i compensi per le prestazioni professionali rese. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto ingiungersi a il pagamento Parte_1 della somma di € 23.399,97, comprensivi di: compenso quantificato dal CTU, accessori di legge, spese per la difesa legale e tecnica sostenute nel procedimento preventivo. Il Tribunale ha accolto la domanda ed emesso il decreto ingiuntivo n. 1339/24 per l'importo richiesto, oltre agli interessi e alle spese processuali.
ha proposto tempestiva opposizione eccependo in via preliminare Parte_1
2 l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., in assenza di idonea prova scritta, e contestando il quantum richiesto. In secondo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo a sé, per non avere intrattenuto alcun rapporto diretto con , ma solo con l'impresa appaltatrice CP_1
deducendo: Controparte_2
- di avere stipulato in data 10.05.2023, con la predetta società, 3 contratti d'appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di interventi di vario genere sull'immobile di sua proprietà, finalizzati alla sua ristrutturazione e miglioramento con il conseguimento dei vari benefici fiscali all'epoca previsti;
- che è stata l'impresa in questione a conferire gli incarichi ai professionisti, tra cui l'Arch. ; CP_1
- che, dopo avere versato cospicui acconti all'appaltatrice, a settembre 2023 era stata svolta solamente una esigua parte delle opere, peraltro neppure conformemente al progetto;
- che la comunicazione del 20.11.2023, con la quale ella aveva esercitato il recesso anche nei confronti dell'Arch. , era stata sottoscritta e trasmessa dal suo legale, e non da lei CP_1 personalmente;
dunque, non era idonea a dimostrare la sua qualità di parte sostanziale del rapporto d'opera professionale con costui;
- che, al contrario, era stato proprio l'Arch. , sentito a sommarie informazioni dai CP_1
Carabinieri di Correggio il 19.01.2024, a confermare espressamente di avere ricevuto l'incarico da rendendo dunque una dichiarazione confessoria che esclude ogni Controparte_2 rapporto negoziale con la Pt_1
- che, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. da ella promosso, l'Arch. non ha mai CP_1 sostenuto di avere concluso un contratto con l'opponente, né di essere suo creditore;
- che la relazione peritale depositata all'esito di quel giudizio non accerta la sussistenza di un rapporto contrattuale, né determina chi sia il debitore del compenso riconosciuto in favore del professionista;
- che, peraltro, detto compenso è stato quantificato sulla base di una notula predisposta dal RUSCE richiamando un preventivo trasmesso alla di cui l'opponente Controparte_2 nulla sapeva. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. Parte_1
Si è costituito deducendo, con riferimento all'eccezione di carenza di CP_1 legittimazione passiva:
- che nella pec del 20.11.2023, con cui l'opponente era receduta da tutti i rapporti in essere, ha dichiarato espressamente di avere conferito l'incarico professionale anche a costui;
- che tale comunicazione, benché sottoscritta dal solo difensore, è perfettamente idonea a produrre gli effetti giuridici sostanziali che le sono propri e assume valore confessorio;
- che il contratto d'opera professionale è confermato da plurime ulteriori dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proposto dalla e nel quale la Pt_1 stessa a manifestato la volontà di agire nei confronti del professionista per accertare Pt_1 le eventuali responsabilità che fossero state accertate e il conseguente risarcimento dei danni, con ciò avvalorando la sussistenza di un rapporto negoziale diretto;
- che, inoltre, il difensore dell'opponente all'udienza del 21.03.2024 - tenutasi sempre in
3 quel procedimento - ha espressamente dichiarato che l'incarico all'Architetto era stato conferito dalla committenza;
- che gli stessi contratti stipulati dalla con l'impresa appaltatrice, e da essa Pt_1 invocati per negare la propria legittimazione passiva, contengono invece plurimi riferimenti al conferimento degli incarichi ai professionisti da parte sua, e al correlativo obbligo di sostenere i relativi compensi;
- che, peraltro, ella gli ha conferito le procure speciali per la presentazione delle varie pratiche amministrative (SCIA e CILA-S). Ha poi contestato le ulteriori eccezioni svolte dalla e insistito per il rigetto Pt_1 dell'opposizione. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 2.06.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Partendo dall'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che costituisce il principale motivo di opposizione e su cui le parti hanno ampiamente dibattuto, si osserva:
- nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista l'onere di provare la conclusione del contratto, l'effettivo espletamento delle prestazioni e l'entità delle stesse;
- il diritto al compenso postula dunque l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente e inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
- il contratto, infatti, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e lo scambio del consenso tra le parti in merito al conferimento dell'incarico medesimo e alla relativa accettazione può intervenire anche per facta concludentia;
- conseguentemente, la relativa prova può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (C. 1792/17; C. 16261/16; C. 3016/06; C. 19596/04);
- ciò chiarito e venendo al caso di specie, è documentato che nel maggio 2023 Pt_1
abbia stipulato con 3 contratti di appalto, aventi ad oggetto
[...] CP_3 Controparte_4
l'esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria finalizzati al miglioramento della resistenza sismica e dell'efficienza energetica dell'immobile di sua proprietà sito a Scandiano (RE), meglio descritto in atti;
- è, poi, pacifico che l'Arch. abbia svolto, con riferimento a tali lavori, prestazioni CP_1 inerenti all'incarico di direttore dei lavori, progettista e coordinatore della sicurezza (di cui più dettagliatamente si dirà infra);
- è parimenti pacifico che la osse a conoscenza del ruolo dell'Architetto e del Pt_1 compimento della relativa attività nel suo cantiere e nel suo interesse;
- tutte queste circostanze sono pacifiche proprio perché l'opponente non le ha mai contestate e, pertanto, devono ritenersi accertate;
- tale considerazione è dirimente ed è già di per sé sufficiente per ritenere dimostrata la
4 sussistenza del rapporto d'opera professionale inter partes, giacché, sebbene manchi un contratto scritto fra la o la prova di un esplicito conferimento dell'incarico in forma Pt_1 CP_1 orale, lo scambio dei reciproci consensi è senz'altro avvenuto per fatti concludenti;
- a fronte di ciò, la avrebbe dovuto dimostrare che il professionista aveva Pt_1 operato a sua insaputa, o addirittura contro la sua volontà, ma si tratta di ipotesi che l'opponente non ha neppure prospettato;
- tanto basterebbe a respingere l'eccezione in esame;
- in ogni caso, la conclusione è ulteriormente avvalorata da due elementi incontrovertibili;
- il primo è dato dalla missiva del 20.11.2023 con la quale, tramite il suo difensore, la ha manifestato la volontà di recedere da tutti i rapporti contrattuali in essere con Pt_1
l'impresa e i professionisti (tra cui il ), contestandone “il gravissimo inadempimento… CP_1 nell'esecuzione dei rispettivi incarichi affidati e comunque per aver operato con negligenza, imperizia e imprudenza”;
- il secondo è costituito dalla instaurazione, da parte della stessa di un Pt_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della impresa appaltatrice CP_3 Controparte_4 dell'Arch. e dell'altro professionista coinvolto nei lavori di ristrutturazione, con il quale, CP_1 lamentando vizi e difformità nelle opere, ha sostanzialmente chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento dei danni asseritamente patiti e delle rispettive responsabilità;
- ora, le parti hanno lungamente controvertito in ordine al valore - confessorio o meno - delle dichiarazioni provenienti dal procuratore ad litem e non espressamente sottoscritte dalla parte;
- al riguardo si evidenzia che, come già rilevato con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., per consolidata giurisprudenza di legittimità, esse non possono assumere il carattere proprio della confessione (per il quale occorre appunto la sottoscrizione personale della parte, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute) e, pertanto, non sono dotate del valore di prova legale previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c.; cionondimeno, “costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (C. 23634/18);
- nel caso in esame, ove il conferimento dell'incarico all'Architetto è già ampiamente dimostrato dal pacifico svolgimento delle relative prestazioni all'interno del cantiere della cliente (che – si ripete – non ha dimostrato né allegato la sua incolpevole inconsapevolezza in proposito o la sua contraria volontà), le dichiarazioni contenute negli atti giudiziali e stragiudiziali del suo legale costituiscono dei meri, ulteriori elementi di conferma, che convergono nel medesimo senso;
- appare, al contrario, schiettamente pretestuosa la difesa dell'opponente, che reclama la propria totale estraneità a tali atti solo per non averli personalmente sottoscritti e comunque limitatamente alla parte in cui il difensore ha dato atto dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'Arch. (facendo salvi, per il resto, sia gli effetti del recesso, sia quelli del CP_1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.);
- è infatti veramente contrario a ogni logica ipotizzare che ella abbia incaricato il difensore di mandare in suo nome e per suo conto, all'Arch. , la lettera di recesso addebitandogli CP_1 gravi inadempimenti e di proporre, sempre in suo nome e per suo conto, un ricorso per
5 accertamento tecnico preventivo nei suoi confronti, se, in realtà, il rapporto contrattuale non esisteva affatto;
- così come è contrario a ogni logica anche ipotizzare di scindere il contenuto sia della comunicazione di recesso, sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., disconoscendone solo una parte (l'ammissione di aver conferito l'incarico), che però costituisce il presupposto necessario di tutto il resto (la quale invece viene, appunto, fatta salva);
- appare poi altrettanto pretestuoso il richiamo alle dichiarazioni rese dall'Arch. ai CP_1
Carabinieri di Correggio a gennaio 2024 allorché, sentito a sommarie informazioni a seguito della denuncia sporta dalla ha affermato di avere ricevuto l'incarico da Pt_1 CP_2
(“nel mese di marzo/aprile 2023, venivo incaricato dalla ditta “Eco Fe.u.do Srl” con sede in Casalgrande, per la direzione dei lavori da effettuare il cantiere sito in Scandiano in via Babilonia, 18, a seguito di lavoro di ristrutturazione edilizia richiesta dalla sig.ra ); Parte_1
- in primo luogo, tali dichiarazioni, in quanto rese a un soggetto terzo, non hanno valore confessorio ma sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (cfr. art. 2735 c.c.);
- in secondo luogo, la circostanza che il fosse in quel momento sotto obbligo di CP_1 verità non esclude che quello specifico inciso sia stato frutto di una mera imprecisione nella risposta, atteso che – e questo risulta pacificamente dagli atti e dai documenti di causa – la sua figura per il ruolo di progettista e direttore dei lavori era stata indicata e suggerita alla Pt_1 proprio da Controparte_2
- ma ciò non dimostra affatto che l'incarico d'opera professionale sia stato conferito dalla società e non dalla non è certamente sufficiente a smentire le conclusioni di cui s'è Pt_1 dato conto sopra, evidenziando la strumentalità della interpretazione che a questo inciso è stata data dall'opponente;
- strumentalità che caratterizza anche l'interpretazione data sempre dall'opponente a un altro inciso, contenuto nella mail 11.11.2023 proveniente da , nella quale costui, CP_1 rivolgendosi a terzi, scrive: “A marzo 2023 il sig. (N.d.R.: legale rappresentante di Controparte_5
mi affida l'incarico per la redazione della pratica SCIA di ristrutturazione edilizia Controparte_2 dell'immobile”: aldilà dell'ovvia considerazione per cui (a tutto voler concedere) la frase si riferisce esclusivamente alla pratica SCIA, si tratta di un incombente amministrativo che è strettamente connesso con i lavori oggetto dell'appalto e rispetto ai quali l'odierno opposto rivestiva il ruolo di progettista e direttore dei lavori;
peraltro, la procura speciale per la presentazione della SCIA è stata firmata proprio dalla questo è un dato documentale;
Pt_1
- inoltre, nei tre contratti d'appalto sottoscritti con l'impresa e prodotti proprio dall'opponente, si dà atto che “sono in corso di esecuzione da parte dei professionisti incaricati dalla preponente tutte le attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative idonee all'esecuzione del previsto intervento di ristrutturazione”;
- infine, la circostanza che la notula dei corrispettivi pretesi dall'opposto sia stata redatta sulla base di un preventivo che all'opponente non è mai pervenuto non incide affatto sulla prova del rapporto contrattuale ma, tuttalpiù, rileva solo ai fini della corretta quantificazione dei compensi dovuti. In definitiva, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata.
6 3. Passando ora al profilo del quantum, con il ricorso monitorio l'Arch. ha chiesto e CP_1 ottenuto il pagamento dell'importo di € 23.399,97, di cui:
- € 12.800,00 + IVA, a titolo di compensi per l'attività professionale resa, così come accertata dal CTU nel procedimento preventivo;
- € 4.376,83 + IVA per spese legali sostenute in quel giudizio;
- € 2.782,50 + IVA per spese tecniche (CTP) riferibili sempre a quel giudizio. Quanto alla prima voce, la CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha accertato quanto segue (in sintesi e per quanto qui rileva):
- l'attività dell'Arch. compiuta sino al momento del recesso della committente CP_1
(20.11.2023) si è sostanziata nelle seguenti prestazioni: accesso atti catastali;
accesso atti urbanistici;
pratica scia con inizio lavori differita;
parere preventivo per la commissione edilizia;
progettazione architettonica;
comunicazione di inizio lavori;
piano di sicurezza e coordinamento e relative notifiche preliminari;
pratica CILA-S; coordinamento della sicurezza in esecuzione della pratica cila-s e scia;
- dette prestazioni, analizzate dettagliatamente dall'Ausiliario – che ha espressamente escluso le attività non riscontrate e ridotto le voci sovrastimate nella notula - vanno quantificate in complessivi € 12.800,00;
- quanto ai vizi lamentati dalla nessuna responsabilità è addebitabile all'Arch. Pt_1
. CP_1
Ciò posto, l'odierna opponente ha contestato l'importo richiesto sotto 2 unici profili: manca il parere di congruità dell'ordine professionale e non vi è alcuna certezza sul fatto che il CTU abbia quantificato la somma al netto e non al lordo dell'IVA. Entrambe le censure sono infondate:
- la prima è superata dall'espletamento della CTU e in ogni caso è del tutto generica in quanto la non ha svolto la benché minima contestazione in ordine ai parametri Pt_1 utilizzati dall'Ausiliario e ai conteggi esposti;
- la seconda è parimenti infondata in quanto le cifre esposte dall'Ausiliario corrispondono ai parametri del DM 17.06.2016 che sono, ovviamente, al netto dell'IVA. Quanto alle spese legali e tecniche sostenute dal in relazione al procedimento ex CP_1 art. 696 bis c.p.c., l'opponente si è limitata a contestarne la debenza in quanto il provvedimento che ha definito quel giudizio non conteneva alcuna liquidazione né statuizione di condanna in proposito e, pertanto, il Professionista avrebbe dovuto agire con una causa ordinaria e non con il ricorso monitorio per ottenerne il pagamento. Al riguardo si osserva:
- il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si conclude con la liquidazione del compenso all'Ausiliario incaricato e non è prevista né una liquidazione delle spese di lite né la condanna di una parte al pagamento (cfr. ex multis C. 34540/24: “il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito. Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto
7 l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali”);
- per pacifica giurisprudenza le spese sostenute in quella sede dalla parte vittoriosa per la propria difesa legale e tecnica “rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (C. 30854/23);
- nel caso di specie, gli esborsi sostenuti a tale titolo dal non sono stati contestati CP_1 nel merito dalla e sono documentati (la fattura rilasciata dal CTP è quietanzata, Pt_1 mentre, con riferimento alle fatture emesse dal Legale, deve ritenersi provato il loro pagamento non avendo l'opponente sollevato alcuna specifica contestazione in proposito nell'atto di opposizione).
- essi, pertanto, sono dovuti.
4. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1339/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 08/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
8
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 4039/2024 tra
(avv. AZZOLINI ER OM) Parte_1
ATTRICE OPPONENTE e
(avv. MONELLI EDOARDO) CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
* Oggi 08/10/2025, nella stanza virtuale del Giudice Francesca Malgoni sono comparsi:
- l'opponente personalmente con gli Avv.ti Valter Pompeo Azzolini e Ragazzi;
- l'opposto personalmente l'Avv. Edoardo Monelli. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note finali e discutono oralmente la causa riportandosi agli atti già depositati. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Francesca Malgoni
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4039/2024 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. AZZOLINI Parte_1 C.F._1
ER OM ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F.: ), con il Patrocinio dell'Avv. MONELLI CP_1 C.F._2
EDOARDO CONVENUTO OPPOSTO
* Conclusioni delle parti All'udienza odierna le parti hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
, di professione Architetto, ha proposto ricorso monitorio nei confronti CP_1 di , esponendo: Parte_1
- che la intendendo ristrutturare un immobile di sua proprietà a Scandiano Pt_1
(RE), nel maggio 2023 gli ha conferito l'incarico di progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza nel cantiere;
- che, a novembre dello stesso anno, la committente è receduta dai vari contratti stipulati con imprese e tecnici, compreso quello concluso con il ricorrente, lamentando vizi e ritardi, e successivamente ha instaurato dinanzi a questo Tribunale un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. (n. 314/24 RG) volto ad accertare le lamentate difformità delle opere e le responsabilità dei professionisti e dell'impresa appaltatrice, con la quantificazione dei relativi danni;
- che il CTU incaricato in quella sede ha escluso ogni responsabilità del ricorrente e ha quantificato in € 12.800,00 (+ IVA) i compensi per le prestazioni professionali rese. Sulla base di quanto sopra, ha chiesto ingiungersi a il pagamento Parte_1 della somma di € 23.399,97, comprensivi di: compenso quantificato dal CTU, accessori di legge, spese per la difesa legale e tecnica sostenute nel procedimento preventivo. Il Tribunale ha accolto la domanda ed emesso il decreto ingiuntivo n. 1339/24 per l'importo richiesto, oltre agli interessi e alle spese processuali.
ha proposto tempestiva opposizione eccependo in via preliminare Parte_1
2 l'insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., in assenza di idonea prova scritta, e contestando il quantum richiesto. In secondo luogo, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in capo a sé, per non avere intrattenuto alcun rapporto diretto con , ma solo con l'impresa appaltatrice CP_1
deducendo: Controparte_2
- di avere stipulato in data 10.05.2023, con la predetta società, 3 contratti d'appalto aventi ad oggetto l'esecuzione di interventi di vario genere sull'immobile di sua proprietà, finalizzati alla sua ristrutturazione e miglioramento con il conseguimento dei vari benefici fiscali all'epoca previsti;
- che è stata l'impresa in questione a conferire gli incarichi ai professionisti, tra cui l'Arch. ; CP_1
- che, dopo avere versato cospicui acconti all'appaltatrice, a settembre 2023 era stata svolta solamente una esigua parte delle opere, peraltro neppure conformemente al progetto;
- che la comunicazione del 20.11.2023, con la quale ella aveva esercitato il recesso anche nei confronti dell'Arch. , era stata sottoscritta e trasmessa dal suo legale, e non da lei CP_1 personalmente;
dunque, non era idonea a dimostrare la sua qualità di parte sostanziale del rapporto d'opera professionale con costui;
- che, al contrario, era stato proprio l'Arch. , sentito a sommarie informazioni dai CP_1
Carabinieri di Correggio il 19.01.2024, a confermare espressamente di avere ricevuto l'incarico da rendendo dunque una dichiarazione confessoria che esclude ogni Controparte_2 rapporto negoziale con la Pt_1
- che, nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. da ella promosso, l'Arch. non ha mai CP_1 sostenuto di avere concluso un contratto con l'opponente, né di essere suo creditore;
- che la relazione peritale depositata all'esito di quel giudizio non accerta la sussistenza di un rapporto contrattuale, né determina chi sia il debitore del compenso riconosciuto in favore del professionista;
- che, peraltro, detto compenso è stato quantificato sulla base di una notula predisposta dal RUSCE richiamando un preventivo trasmesso alla di cui l'opponente Controparte_2 nulla sapeva. Tanto premesso, ha chiesto revocarsi il decreto ingiuntivo. Parte_1
Si è costituito deducendo, con riferimento all'eccezione di carenza di CP_1 legittimazione passiva:
- che nella pec del 20.11.2023, con cui l'opponente era receduta da tutti i rapporti in essere, ha dichiarato espressamente di avere conferito l'incarico professionale anche a costui;
- che tale comunicazione, benché sottoscritta dal solo difensore, è perfettamente idonea a produrre gli effetti giuridici sostanziali che le sono propri e assume valore confessorio;
- che il contratto d'opera professionale è confermato da plurime ulteriori dichiarazioni confessorie contenute nel ricorso ex art. 696 bis c.p.c., proposto dalla e nel quale la Pt_1 stessa a manifestato la volontà di agire nei confronti del professionista per accertare Pt_1 le eventuali responsabilità che fossero state accertate e il conseguente risarcimento dei danni, con ciò avvalorando la sussistenza di un rapporto negoziale diretto;
- che, inoltre, il difensore dell'opponente all'udienza del 21.03.2024 - tenutasi sempre in
3 quel procedimento - ha espressamente dichiarato che l'incarico all'Architetto era stato conferito dalla committenza;
- che gli stessi contratti stipulati dalla con l'impresa appaltatrice, e da essa Pt_1 invocati per negare la propria legittimazione passiva, contengono invece plurimi riferimenti al conferimento degli incarichi ai professionisti da parte sua, e al correlativo obbligo di sostenere i relativi compensi;
- che, peraltro, ella gli ha conferito le procure speciali per la presentazione delle varie pratiche amministrative (SCIA e CILA-S). Ha poi contestato le ulteriori eccezioni svolte dalla e insistito per il rigetto Pt_1 dell'opposizione. Esauriti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., con ordinanza 2.06.2025 è stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648 c.p.c. Non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Partendo dall'eccezione di carenza di legittimazione passiva, che costituisce il principale motivo di opposizione e su cui le parti hanno ampiamente dibattuto, si osserva:
- nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista l'onere di provare la conclusione del contratto, l'effettivo espletamento delle prestazioni e l'entità delle stesse;
- il diritto al compenso postula dunque l'avvenuto conferimento dell'incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare chiaramente e inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività e dell'opera del professionista da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso;
- il contratto, infatti, non richiede la forma scritta né ad substantiam né ad probationem e lo scambio del consenso tra le parti in merito al conferimento dell'incarico medesimo e alla relativa accettazione può intervenire anche per facta concludentia;
- conseguentemente, la relativa prova può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni (C. 1792/17; C. 16261/16; C. 3016/06; C. 19596/04);
- ciò chiarito e venendo al caso di specie, è documentato che nel maggio 2023 Pt_1
abbia stipulato con 3 contratti di appalto, aventi ad oggetto
[...] CP_3 Controparte_4
l'esecuzione di interventi di ristrutturazione straordinaria finalizzati al miglioramento della resistenza sismica e dell'efficienza energetica dell'immobile di sua proprietà sito a Scandiano (RE), meglio descritto in atti;
- è, poi, pacifico che l'Arch. abbia svolto, con riferimento a tali lavori, prestazioni CP_1 inerenti all'incarico di direttore dei lavori, progettista e coordinatore della sicurezza (di cui più dettagliatamente si dirà infra);
- è parimenti pacifico che la osse a conoscenza del ruolo dell'Architetto e del Pt_1 compimento della relativa attività nel suo cantiere e nel suo interesse;
- tutte queste circostanze sono pacifiche proprio perché l'opponente non le ha mai contestate e, pertanto, devono ritenersi accertate;
- tale considerazione è dirimente ed è già di per sé sufficiente per ritenere dimostrata la
4 sussistenza del rapporto d'opera professionale inter partes, giacché, sebbene manchi un contratto scritto fra la o la prova di un esplicito conferimento dell'incarico in forma Pt_1 CP_1 orale, lo scambio dei reciproci consensi è senz'altro avvenuto per fatti concludenti;
- a fronte di ciò, la avrebbe dovuto dimostrare che il professionista aveva Pt_1 operato a sua insaputa, o addirittura contro la sua volontà, ma si tratta di ipotesi che l'opponente non ha neppure prospettato;
- tanto basterebbe a respingere l'eccezione in esame;
- in ogni caso, la conclusione è ulteriormente avvalorata da due elementi incontrovertibili;
- il primo è dato dalla missiva del 20.11.2023 con la quale, tramite il suo difensore, la ha manifestato la volontà di recedere da tutti i rapporti contrattuali in essere con Pt_1
l'impresa e i professionisti (tra cui il ), contestandone “il gravissimo inadempimento… CP_1 nell'esecuzione dei rispettivi incarichi affidati e comunque per aver operato con negligenza, imperizia e imprudenza”;
- il secondo è costituito dalla instaurazione, da parte della stessa di un Pt_1 procedimento ex art. 696 bis c.p.c. nei confronti della impresa appaltatrice CP_3 Controparte_4 dell'Arch. e dell'altro professionista coinvolto nei lavori di ristrutturazione, con il quale, CP_1 lamentando vizi e difformità nelle opere, ha sostanzialmente chiesto la nomina di un CTU per l'accertamento dei danni asseritamente patiti e delle rispettive responsabilità;
- ora, le parti hanno lungamente controvertito in ordine al valore - confessorio o meno - delle dichiarazioni provenienti dal procuratore ad litem e non espressamente sottoscritte dalla parte;
- al riguardo si evidenzia che, come già rilevato con l'ordinanza ex art. 648 c.p.c., per consolidata giurisprudenza di legittimità, esse non possono assumere il carattere proprio della confessione (per il quale occorre appunto la sottoscrizione personale della parte, con modalità tali da rivelare inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute) e, pertanto, non sono dotate del valore di prova legale previsto dall'art. 2733, comma 2, c.c.; cionondimeno, “costituiscono elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento” (C. 23634/18);
- nel caso in esame, ove il conferimento dell'incarico all'Architetto è già ampiamente dimostrato dal pacifico svolgimento delle relative prestazioni all'interno del cantiere della cliente (che – si ripete – non ha dimostrato né allegato la sua incolpevole inconsapevolezza in proposito o la sua contraria volontà), le dichiarazioni contenute negli atti giudiziali e stragiudiziali del suo legale costituiscono dei meri, ulteriori elementi di conferma, che convergono nel medesimo senso;
- appare, al contrario, schiettamente pretestuosa la difesa dell'opponente, che reclama la propria totale estraneità a tali atti solo per non averli personalmente sottoscritti e comunque limitatamente alla parte in cui il difensore ha dato atto dell'avvenuto conferimento dell'incarico professionale all'Arch. (facendo salvi, per il resto, sia gli effetti del recesso, sia quelli del CP_1 ricorso ex art. 696 bis c.p.c.);
- è infatti veramente contrario a ogni logica ipotizzare che ella abbia incaricato il difensore di mandare in suo nome e per suo conto, all'Arch. , la lettera di recesso addebitandogli CP_1 gravi inadempimenti e di proporre, sempre in suo nome e per suo conto, un ricorso per
5 accertamento tecnico preventivo nei suoi confronti, se, in realtà, il rapporto contrattuale non esisteva affatto;
- così come è contrario a ogni logica anche ipotizzare di scindere il contenuto sia della comunicazione di recesso, sia del ricorso ex art. 696 bis c.p.c., disconoscendone solo una parte (l'ammissione di aver conferito l'incarico), che però costituisce il presupposto necessario di tutto il resto (la quale invece viene, appunto, fatta salva);
- appare poi altrettanto pretestuoso il richiamo alle dichiarazioni rese dall'Arch. ai CP_1
Carabinieri di Correggio a gennaio 2024 allorché, sentito a sommarie informazioni a seguito della denuncia sporta dalla ha affermato di avere ricevuto l'incarico da Pt_1 CP_2
(“nel mese di marzo/aprile 2023, venivo incaricato dalla ditta “Eco Fe.u.do Srl” con sede in Casalgrande, per la direzione dei lavori da effettuare il cantiere sito in Scandiano in via Babilonia, 18, a seguito di lavoro di ristrutturazione edilizia richiesta dalla sig.ra ); Parte_1
- in primo luogo, tali dichiarazioni, in quanto rese a un soggetto terzo, non hanno valore confessorio ma sono oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice (cfr. art. 2735 c.c.);
- in secondo luogo, la circostanza che il fosse in quel momento sotto obbligo di CP_1 verità non esclude che quello specifico inciso sia stato frutto di una mera imprecisione nella risposta, atteso che – e questo risulta pacificamente dagli atti e dai documenti di causa – la sua figura per il ruolo di progettista e direttore dei lavori era stata indicata e suggerita alla Pt_1 proprio da Controparte_2
- ma ciò non dimostra affatto che l'incarico d'opera professionale sia stato conferito dalla società e non dalla non è certamente sufficiente a smentire le conclusioni di cui s'è Pt_1 dato conto sopra, evidenziando la strumentalità della interpretazione che a questo inciso è stata data dall'opponente;
- strumentalità che caratterizza anche l'interpretazione data sempre dall'opponente a un altro inciso, contenuto nella mail 11.11.2023 proveniente da , nella quale costui, CP_1 rivolgendosi a terzi, scrive: “A marzo 2023 il sig. (N.d.R.: legale rappresentante di Controparte_5
mi affida l'incarico per la redazione della pratica SCIA di ristrutturazione edilizia Controparte_2 dell'immobile”: aldilà dell'ovvia considerazione per cui (a tutto voler concedere) la frase si riferisce esclusivamente alla pratica SCIA, si tratta di un incombente amministrativo che è strettamente connesso con i lavori oggetto dell'appalto e rispetto ai quali l'odierno opposto rivestiva il ruolo di progettista e direttore dei lavori;
peraltro, la procura speciale per la presentazione della SCIA è stata firmata proprio dalla questo è un dato documentale;
Pt_1
- inoltre, nei tre contratti d'appalto sottoscritti con l'impresa e prodotti proprio dall'opponente, si dà atto che “sono in corso di esecuzione da parte dei professionisti incaricati dalla preponente tutte le attività necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative idonee all'esecuzione del previsto intervento di ristrutturazione”;
- infine, la circostanza che la notula dei corrispettivi pretesi dall'opposto sia stata redatta sulla base di un preventivo che all'opponente non è mai pervenuto non incide affatto sulla prova del rapporto contrattuale ma, tuttalpiù, rileva solo ai fini della corretta quantificazione dei compensi dovuti. In definitiva, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente è infondata.
6 3. Passando ora al profilo del quantum, con il ricorso monitorio l'Arch. ha chiesto e CP_1 ottenuto il pagamento dell'importo di € 23.399,97, di cui:
- € 12.800,00 + IVA, a titolo di compensi per l'attività professionale resa, così come accertata dal CTU nel procedimento preventivo;
- € 4.376,83 + IVA per spese legali sostenute in quel giudizio;
- € 2.782,50 + IVA per spese tecniche (CTP) riferibili sempre a quel giudizio. Quanto alla prima voce, la CTU svolta nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ha accertato quanto segue (in sintesi e per quanto qui rileva):
- l'attività dell'Arch. compiuta sino al momento del recesso della committente CP_1
(20.11.2023) si è sostanziata nelle seguenti prestazioni: accesso atti catastali;
accesso atti urbanistici;
pratica scia con inizio lavori differita;
parere preventivo per la commissione edilizia;
progettazione architettonica;
comunicazione di inizio lavori;
piano di sicurezza e coordinamento e relative notifiche preliminari;
pratica CILA-S; coordinamento della sicurezza in esecuzione della pratica cila-s e scia;
- dette prestazioni, analizzate dettagliatamente dall'Ausiliario – che ha espressamente escluso le attività non riscontrate e ridotto le voci sovrastimate nella notula - vanno quantificate in complessivi € 12.800,00;
- quanto ai vizi lamentati dalla nessuna responsabilità è addebitabile all'Arch. Pt_1
. CP_1
Ciò posto, l'odierna opponente ha contestato l'importo richiesto sotto 2 unici profili: manca il parere di congruità dell'ordine professionale e non vi è alcuna certezza sul fatto che il CTU abbia quantificato la somma al netto e non al lordo dell'IVA. Entrambe le censure sono infondate:
- la prima è superata dall'espletamento della CTU e in ogni caso è del tutto generica in quanto la non ha svolto la benché minima contestazione in ordine ai parametri Pt_1 utilizzati dall'Ausiliario e ai conteggi esposti;
- la seconda è parimenti infondata in quanto le cifre esposte dall'Ausiliario corrispondono ai parametri del DM 17.06.2016 che sono, ovviamente, al netto dell'IVA. Quanto alle spese legali e tecniche sostenute dal in relazione al procedimento ex CP_1 art. 696 bis c.p.c., l'opponente si è limitata a contestarne la debenza in quanto il provvedimento che ha definito quel giudizio non conteneva alcuna liquidazione né statuizione di condanna in proposito e, pertanto, il Professionista avrebbe dovuto agire con una causa ordinaria e non con il ricorso monitorio per ottenerne il pagamento. Al riguardo si osserva:
- il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si conclude con la liquidazione del compenso all'Ausiliario incaricato e non è prevista né una liquidazione delle spese di lite né la condanna di una parte al pagamento (cfr. ex multis C. 34540/24: “il procedimento si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, cui segue la liquidazione del compenso al consulente nominato dal giudice, senza che sia prevista una udienza per la discussione dell'elaborato, né sia adottata una statuizione di merito. Da questa natura spiccatamente strumentale del procedimento deriva che il Giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto
7 l'accertamento, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali”);
- per pacifica giurisprudenza le spese sostenute in quella sede dalla parte vittoriosa per la propria difesa legale e tecnica “rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate” (C. 30854/23);
- nel caso di specie, gli esborsi sostenuti a tale titolo dal non sono stati contestati CP_1 nel merito dalla e sono documentati (la fattura rilasciata dal CTP è quietanzata, Pt_1 mentre, con riferimento alle fatture emesse dal Legale, deve ritenersi provato il loro pagamento non avendo l'opponente sollevato alcuna specifica contestazione in proposito nell'atto di opposizione).
- essi, pertanto, sono dovuti.
4. Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione è infondata e va respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e della mancanza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1339/24 emesso da questo Tribunale;
CONDANNA l'opponente a pagare all'opposto le spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 08/10/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale. Il Giudice Francesca Malgoni
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