Decreto cautelare 10 marzo 2021
Ordinanza cautelare 26 marzo 2021
Sentenza 4 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 04/06/2021, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2021
N. 00755/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2021, proposto da
Fra & Ar Società Agricola a responsabilità limitata semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Alberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Rovolon, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Procedura Fallimentare della Società “ Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto s.p.a. ”, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1. della nota prot. 001518 del 19 febbraio 2021, notifica di approvazione ed attivazione diritto di prelazione formulata dal Comune di Rovolon (PD) ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2. della determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 8 del 18 febbraio 2021 – Reg. generale n. 31 del 18 febbraio 2021 di resa esecuzione della suddetta volontà consiliare manifestata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2021;
3. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 17 febbraio 2021 ad oggetto “ Esercizio diritto di prelazione per l'acquisizione ai sensi art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 a patrimonio comunale di parte del complesso immobiliare denominato ‘Villa Da Rio, Rubini, Canal detta La Colombara’ ”;
4. della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 27 gennaio 2021 ad oggetto " Approvazione progetto di valorizzazione parte del Complesso immobiliare denominato ‘Villa Da Rio, Rubini, Canal detta la Colombara’ ” e atto di indirizzo all'acquisizione mediante attivazione procedura prelativa ai sensi art. 62 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ”;
5. della deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 31 dicembre 2020 ad oggetto “ Acquisizione e valorizzazione della Torre Colombara e relative pertinenze mediante attivazione procedura prelativa ai sensi dell'art. 62 del d.lgs. 42/2004 ”;
6. della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 14 settembre 2020 ad oggetto “ Dichiarazione interesse all'acquisizione e alla valorizzazione della Torre Colombara e delle relative pertinenze già oggetto di piano urbanistico attuativo approvato con delibera C.C. n. 45 del 29.11.2005 ”;
7. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005355 –P del 17 febbraio 2021;
8. della nota della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio – Servizio III, n. 0005797-P del 19 febbraio 2021;
9. di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e comunque connesso, ancorché non conosciuto e non nominato;
- nonché per la condanna del Comune di Rovolon al risarcimento dei danni da liquidarsi anche in via equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Rovolon;
Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
- che con atto sottoscritto dal difensore e depositato presso questo Tribunale il 6 maggio 2021, la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, “ rinunziando altresì alla domanda di annullamento dei provvedimenti sopra indicati e ad ogni futura azione e o pretesa anche risarcitoria in relazione al complesso immobiliare denominato ‘Villa Da Rio, Rubini, Canal detta La Colombara’ oggetto di prelazione da parte del Comune di Rovolon ” e ha chiesto l’estinzione del processo;
- che la procura rilasciata al difensore di parte ricorrente comprende la facoltà di rinunciare agli atti;
- che con atto depositato l’11 maggio 2021 il Comune di Rovolon ha dichiarato di non opporsi alla rinuncia di cui prende atto, evidenziando che “ nulla osta alla compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio ”;
- che non vi sono altre parti costituite;
- che “nel processo amministrativo, ai sensi dell'art. 84 comma 1, c.p.a., la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale; la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza e, se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue; l'abbandono del ricorso è quindi rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte, o dal suo procuratore all'uopo espressamente autorizzato, e dell'intervenuta conoscenza della controparte dell'atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti e a verbale, come indica la norma), ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito dell'atto di rinuncia sottoscritto dalla parte e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, n. 1494 del 2020);
Ritenuto che, a norma degli artt. 35, comma 2, lett. c), 84 e 85, co. 9, cod. proc. amm., dev’essere pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio;
Ritenuto di compensare le spese, conformemente alla volontà espressa dalle parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO