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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 19/11/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5284/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione” e vertente TRA
rapp.to e difeso dall'avvocato Vincenzo Foglia ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 ito in Marcianise (CE) alla Via F. Evangelista n. 79, RICORRENTE E
Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore
[...] RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14.09.2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa resistente dal 4.03.2016 al 09.10.2019, con contratto a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello 7 del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali con mansioni di addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni da svolgersi presso la sede di Caserta alla via Dei Ginepri Parco degli Aranci.
Atteso che non aveva percepito la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. ed il trattamento di fine rapporto adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo indicato per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 36.620,41 lordi, a titolo di differenze retributive, come indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 4.03.2016 al 09.10.2019 trova riscontro nella documentazione allegata (cfr. -buste paga, comunicazione di assunzione e lettera di assunzione in atti )
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta con contratto a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello 7° del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali con mansioni di addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito una giusta retribuzione, tenuto conto dell'orario di lavoro contrattualizzato (full time) ed il trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che, non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, il primo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi allegati in atti
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
Pertanto la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo pari ad euro 36.620,41, a titolo di differenze retributive, di cui € 3.906,90, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato 4.03.2016 al 09.10.2019, come indicato in parte motiva e, per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 36.620,41, a titolo di differenze retributive, di cui € 3.906,90, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.11.2025 .
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella
rapp.to e difeso dall'avvocato Vincenzo Foglia ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 ito in Marcianise (CE) alla Via F. Evangelista n. 79, RICORRENTE E
Controparte_1
n persona del legale rappresentante pro tempore
[...] RESISTENTE contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato, in data 14.09.2021, la parte ricorrente, in epigrafe indicata, esponeva di aver lavorato alle dipendenze della cooperativa resistente dal 4.03.2016 al 09.10.2019, con contratto a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello 7 del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali con mansioni di addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni da svolgersi presso la sede di Caserta alla via Dei Ginepri Parco degli Aranci.
Atteso che non aveva percepito la giusta retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost. ed il trattamento di fine rapporto adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, per il periodo lavorativo indicato per l'effetto, chiedeva di condannare la parte resistente al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 36.620,41 lordi, a titolo di differenze retributive, come indicato in ricorso, oltre accessori come per legge, vinte le spese di lite con distrazione.
Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, la parte resistente non si costituiva in giudizio e rimaneva contumace.
Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, proveniente da altro ruolo, veniva riassegnato alla scrivente, in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 ai fini del raggiungimento del II obiettivo del PNRR, con particolare riguardo alla riduzione, alla data del 30-
06-2026, del 90% del contenzioso iscritto a ruolo nel periodo 01-01-2017 / 31-12-2022
All'esito dell'odierna udienza la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa della motivazione.
***
Quanto al merito il ricorso è fondato per quanto di ragione e va accolto nei limiti della presente motivazione.
La sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti per il periodo dal 4.03.2016 al 09.10.2019 trova riscontro nella documentazione allegata (cfr. -buste paga, comunicazione di assunzione e lettera di assunzione in atti )
In particolare da tali dati contabili risulta che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della parte convenuta con contratto a tempo indeterminato full time ed inquadramento nel livello 7° del CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali con mansioni di addetto ai servizi di custodia di attrezzature e beni
Su tale ultimo aspetto la giurisprudenza di legittimità, da sempre è costante nel ritenere che, dato il loro contenuto obbligatorio, penalmente sanzionato (art. 3 legge 25 gennaio 1953 n. 4), i prospetti-paga, comprensivi di qualsiasi forma accolta nella prassi aziendale per la documentazione e quietanza dei compensi corrisposti al lavoratore (prospetti-paga, buste-paga, strisce-paga), fanno fede, nei confronti del datore di lavoro, per quanto riguarda gli elementi in essi contenuti (cfr. Corte di Cassazione Sez. L,
Sentenza n. 364 del 21/01/1989; Cassazione, sez. lav., il 19 ottobre 2007, sentenza n. 21913).
Orbene è pacifico, secondo i principi di riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che grava sul lavoratore l'onere di dimostrare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro di tipo subordinato.
La Suprema Corte, calando tali principi generali nella materia de qua, ha avuto modo a più riprese di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro, che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita) ed, infine, anche per la quattordicesima mensilità laddove prevista contrattualmente (in tal senso, tra le altre, Cass, sez. lav.,
22.12.2009, n. 26985).
Dunque, quando il lavoratore agisce in giudizio per il pagamento delle retribuzioni e il datore di lavoro non può provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la regolare documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione.
Mutuando tali considerazioni al caso di specie osserva il giudicante che parte ricorrente allega di non aver percepito una giusta retribuzione, tenuto conto dell'orario di lavoro contrattualizzato (full time) ed il trattamento di fine rapporto.
Ne consegue che, non avendo la resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, il primo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi allegati in atti
Tali conteggi, dunque, appaiono ictu oculi attendibili sia per la precisione dei calcoli che per la loro mancata contestazione da parte della controparte. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav.
945/06).
Pertanto la resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente dell'importo complessivo pari ad euro 36.620,41, a titolo di differenze retributive, di cui € 3.906,90, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre accessori come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di tipo subordinato 4.03.2016 al 09.10.2019, come indicato in parte motiva e, per l'effetto condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo complessivo di euro 36.620,41, a titolo di differenze retributive, di cui € 3.906,90, a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data della maturazione dei crediti fino all'effettivo soddisfo
2) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.200,00 oltre iva cpa e spese generali come per legge
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 19.11.2025 .
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella