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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.2680 / 2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2021 / 2680 tra
Parte_1
RICORRENTE
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025, alle ore 9:30, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. CARUSO GIANLUCA Parte_1
Per l'avv. SICUSO GIOVANNI CP_1
L'avv. CARUSO insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa. L'avv. SICUSO, alla luce delle risultanze della CTU, chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2680 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2680/2021
tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
CARUSO Gianluca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n.
551, notaio di Palermo;
Persona_1
- Resistente –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2021, premettendo di essere Parte_1
dipendente della con mansioni di autista addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, CP_3
esponeva di aver subito, in data 14.01.2019, un infortunio sul lavoro, riportando un “trauma della spalla sinistra da sforzo”, che ne rendeva necessario il ricovero ospedaliero;
precisava, altresì, che successivamente si era sottoposto ad ulteriori accertamenti medici all'esito dei quali gli era stata
2 diagnosticata “grave artropatia in rottura massiva cuffia sinistra, Persiste perdita di forza. Si sconsigliano sforzi lavorativi. probabile protesi futura”.
Deduceva che, in seguito al suddetto infortunio, presentava formale denuncia alla sede competente che, all'esito della visita medica effettuata in data 05.02.2019, avendo accertato la presenza CP_1 di una “rottura totale del tendine sovraspinoso in esiti di pregresso intervento riparazione della cuffia rotatori spalla dx”, con nota del 30.03.2019, riconosceva al periziando un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 18.01.2019 al 20.01.2019 ma, al contempo, comunicava che: ”Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica….l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia
e non alle conseguenze dell'infortunio”. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione, in data 16.10.2019, ritenendo che le menomazioni riportate in conseguenza dell'infortunio avessero determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 16% di danno biologico;
in data 05.02.2020, proponeva un'ulteriore istanza per la revisione, senza ricevere tuttavia alcun riscontro da parte dell' resistente. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire Controparte_2
dichiarare che l'infortunio subito nello svolgimento dell'attività lavorativa gli aveva causato una invalidità permanente nella misura del 16% o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa, con conseguente condanna dell' “al pagamento della relativa rendita per ridotta capacità CP_1 lavorativa, ovvero, dell'indennizzo in conto capitale, inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa fino al soddisfo, nonché alle somme relative alla svalutazione monetaria secondo gli indici - CP_4
Ordinare all'istituto convenuto di porre in essere, nei termini di legge, gli atti propedeutici e necessari affinchè possa essere erogato il suddetto beneficio;- Condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito onorario”.
Con memoria depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, CP_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata presentazione, da parte del ricorrente, dell'opposizione ex art. 104 T.U. avverso il provvedimento dell'Istituto di mancato riconoscimento dei postumi invalidanti;
precisava, invero, che il ricorso promosso dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente il riconoscimento di un ulteriore periodo di inabilità temporanea rispetto a quello già riconosciutogli dall' . Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del CP_2
provvedimento impugnato, rilevando come i postumi invalidanti del fossero riferibili Pt_1
3 a lesioni pregresse rispetto all'evento infortunistico.
In data 08.08.2023 parte ricorrente depositava copia della domanda amministrativa;
la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (ammessa con ordinanza del 23.11.2023) e CTU medico- legale, disposta dallo scrivente magistrato (cui veniva assegnato il procedimento in data 5.4.2024) con provvedimento del 14.10.2024.
All'udienza del 15.04.2025, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Nella vicenda in esame, ai fini della sussistenza del nesso causale tra la invalidità conseguente all'infortunio subito dal ricorrente e l'evento traumatico rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.ssa , la quale, sulla scorta della Persona_2 documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico – legale, ha accertato che “il sig. , in data 9/5/2018, si è già sottoposto a un “intervento riparazione t. sovraspinoso Pt_1 spalla sx con ancoretta in peek” e nel diario clinico di detto trattamento chirurgico, è altresì precisato che “….. il tendine appare sfibrato, malacico e di scarsa consistenza. …… . Il tendine svraspinoso può essere in futuro a rischio di rirottura” Inoltre, con il referto della risonanza magnetica del 24/1/2019 si attesta anche la presenza di: “esiti di pregresso intervento di riparazione della cuffia con artefatti metallici a livello dei tessuti molli attigui al trochite. Rottura totale del tendine del sovraspinosoinvoluzione adiposa del rispettivo ventre muscolare. Sottili e tendinosici il tendine del sottoscapolare e infraspinoso. Nella sua sede naturale il capo lungo del bicipite brachiale che appare sottile e tendinosico…. con esplicito riferimento all'infortunio prima citato, poiché la rottura tendinea da cui è affetto il periziando non ha superato la prova dell'origine lavorativa, è possibile affermare che la sua eziologia non può dare origine ad un danno biologico permanente riconoscibile in ambito ”. Il CTU ha quindi concluso nel senso di ritenere che CP_1
“ a seguito dell'infortunio occorsogli in data 14.01.2019, non ha riportato Parte_1
danni biologici permanenti ma, per quanto sopra argomentato, ha subito un'inabilità temporanea assoluta di 15 giorni”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti, non ritenendo il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale. (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
4 Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2680/2021 RG, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2021 / 2680 tra
Parte_1
RICORRENTE
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 aprile 2025, alle ore 9:30, innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per l'avv. CARUSO GIANLUCA Parte_1
Per l'avv. SICUSO GIOVANNI CP_1
L'avv. CARUSO insiste in ricorso e chiede che la causa venga decisa. L'avv. SICUSO, alla luce delle risultanze della CTU, chiede il rigetto della domanda.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G.2680 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 15.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2680/2021
tra
(C.F.: ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Siracusa, via Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv.
CARUSO Gianluca, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
- Ricorrente -
contro
Controparte_2
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_1
domiciliato presso la sede di Siracusa, Riva Forte del Gallo n. 2 e rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, per mandato generale alle liti del 18.12.2018, rep. n. 711, racc. n.
551, notaio di Palermo;
Persona_1
- Resistente –
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2021, premettendo di essere Parte_1
dipendente della con mansioni di autista addetto alla raccolta differenziata dei rifiuti, CP_3
esponeva di aver subito, in data 14.01.2019, un infortunio sul lavoro, riportando un “trauma della spalla sinistra da sforzo”, che ne rendeva necessario il ricovero ospedaliero;
precisava, altresì, che successivamente si era sottoposto ad ulteriori accertamenti medici all'esito dei quali gli era stata
2 diagnosticata “grave artropatia in rottura massiva cuffia sinistra, Persiste perdita di forza. Si sconsigliano sforzi lavorativi. probabile protesi futura”.
Deduceva che, in seguito al suddetto infortunio, presentava formale denuncia alla sede competente che, all'esito della visita medica effettuata in data 05.02.2019, avendo accertato la presenza CP_1 di una “rottura totale del tendine sovraspinoso in esiti di pregresso intervento riparazione della cuffia rotatori spalla dx”, con nota del 30.03.2019, riconosceva al periziando un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 18.01.2019 al 20.01.2019 ma, al contempo, comunicava che: ”Non è stata riscontrata menomazione dell'integrità psico-fisica….l'inabilità è da attribuirsi a comune malattia
e non alle conseguenze dell'infortunio”. Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva opposizione, in data 16.10.2019, ritenendo che le menomazioni riportate in conseguenza dell'infortunio avessero determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari al 16% di danno biologico;
in data 05.02.2020, proponeva un'ulteriore istanza per la revisione, senza ricevere tuttavia alcun riscontro da parte dell' resistente. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del
Lavoro, l' , al fine di sentire Controparte_2
dichiarare che l'infortunio subito nello svolgimento dell'attività lavorativa gli aveva causato una invalidità permanente nella misura del 16% o nella diversa misura da determinarsi in corso di causa, con conseguente condanna dell' “al pagamento della relativa rendita per ridotta capacità CP_1 lavorativa, ovvero, dell'indennizzo in conto capitale, inclusi i ratei già scaduti, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della presentazione della domanda in via amministrativa fino al soddisfo, nonché alle somme relative alla svalutazione monetaria secondo gli indici - CP_4
Ordinare all'istituto convenuto di porre in essere, nei termini di legge, gli atti propedeutici e necessari affinchè possa essere erogato il suddetto beneficio;- Condannare l' in persona CP_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le spese
e di non aver percepito onorario”.
Con memoria depositata in data 10.06.2022 si costituiva in giudizio l' che, preliminarmente, CP_1
eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancata presentazione, da parte del ricorrente, dell'opposizione ex art. 104 T.U. avverso il provvedimento dell'Istituto di mancato riconoscimento dei postumi invalidanti;
precisava, invero, che il ricorso promosso dal ricorrente aveva ad oggetto esclusivamente il riconoscimento di un ulteriore periodo di inabilità temporanea rispetto a quello già riconosciutogli dall' . Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda e la conferma del CP_2
provvedimento impugnato, rilevando come i postumi invalidanti del fossero riferibili Pt_1
3 a lesioni pregresse rispetto all'evento infortunistico.
In data 08.08.2023 parte ricorrente depositava copia della domanda amministrativa;
la causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (ammessa con ordinanza del 23.11.2023) e CTU medico- legale, disposta dallo scrivente magistrato (cui veniva assegnato il procedimento in data 5.4.2024) con provvedimento del 14.10.2024.
All'udienza del 15.04.2025, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Nella vicenda in esame, ai fini della sussistenza del nesso causale tra la invalidità conseguente all'infortunio subito dal ricorrente e l'evento traumatico rilevano le conclusioni cui è pervenuto il nominato consulente tecnico, dott.ssa , la quale, sulla scorta della Persona_2 documentazione sanitaria e a seguito di un'accurata indagine medico – legale, ha accertato che “il sig. , in data 9/5/2018, si è già sottoposto a un “intervento riparazione t. sovraspinoso Pt_1 spalla sx con ancoretta in peek” e nel diario clinico di detto trattamento chirurgico, è altresì precisato che “….. il tendine appare sfibrato, malacico e di scarsa consistenza. …… . Il tendine svraspinoso può essere in futuro a rischio di rirottura” Inoltre, con il referto della risonanza magnetica del 24/1/2019 si attesta anche la presenza di: “esiti di pregresso intervento di riparazione della cuffia con artefatti metallici a livello dei tessuti molli attigui al trochite. Rottura totale del tendine del sovraspinosoinvoluzione adiposa del rispettivo ventre muscolare. Sottili e tendinosici il tendine del sottoscapolare e infraspinoso. Nella sua sede naturale il capo lungo del bicipite brachiale che appare sottile e tendinosico…. con esplicito riferimento all'infortunio prima citato, poiché la rottura tendinea da cui è affetto il periziando non ha superato la prova dell'origine lavorativa, è possibile affermare che la sua eziologia non può dare origine ad un danno biologico permanente riconoscibile in ambito ”. Il CTU ha quindi concluso nel senso di ritenere che CP_1
“ a seguito dell'infortunio occorsogli in data 14.01.2019, non ha riportato Parte_1
danni biologici permanenti ma, per quanto sopra argomentato, ha subito un'inabilità temporanea assoluta di 15 giorni”.
Le conclusioni medico legali cui è pervenuto il nominato consulente tecnico d'ufficio sono condivise da questo decidente, in quanto coerenti e consequenziali alle valutazioni medico-legali effettuate e di cui alla relazione in atti, non ritenendo il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale. (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
4 Quanto alle spese di lite si ritiene che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione in considerazione delle condizioni soggettive delle parti. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2680/2021 RG, disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
- rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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