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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 14/11/2025, n. 2313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2313 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1739/2025 R.G., cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al n.4305/2025 R.G., vertenti
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Rosa Parte_1 Parte_2
ID
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso, nel giudizio 1739/2025 R.G.
RESISTENTE
(contumace nel giudizio n. 4305/2025 R.G.)
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 18.02.2025 ed iscritto al n. 1739/2025 R.G., , - Parte_1 premesso di aver prestato servizio in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o pagina 1 di 14 servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto
1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del CP_1 danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 ed iscritto al n. 4305/2025 R.G., - Parte_2 premesso di aver prestato servizio in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015
- adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del CP_1 danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Ritualmente costituitosi nel solo giudizio n. 1739/2025, il resisteva Controparte_1 parzialmente alla domanda di , invocandone il rigetto limitatamente Parte_1 all'a.s.2021/2022, con riferimento al quale eccepiva l'insussistenza del requisito della continuità didattica, avendo la ricorrente in questione effettuato supplenze brevi e saltuarie discontinue.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti e previa riunione.
pagina 2 di 14 2. - Preliminarmente, deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause, aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche.
Va, poi, dichiarata la contumacia del nel giudizio n. 4305/2025 R.G., stante la mancata CP_3 costituzione, nonostante la rituale intimazione.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della competenza del Tribunale adito dalle parti ricorrenti, le quali hanno documentato che, al momento del deposito dei ricorsi introduttivi dei giudizi, prestavano servizio presso Istituti Scolastici siti in Cerignola ed in Manfredonia, Comuni rientranti nel circondario di questo Tribunale.
3. - Nel merito, i ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce,
a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto pagina 3 di 14 per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i
“beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo
– all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazione dalla Legge n. 103 del 10.08.2023, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. pagina 4 di 14 Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge
30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Controparte_5
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
3.2. Ciò posto, le parti ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente,
a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle parti ricorrenti, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
pagina 5 di 14 3.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza Bis
(con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano CP_6
i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo)
a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non pagina 6 di 14 beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L.
n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
3.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma
121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati pagina 7 di 14 presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_4
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti pagina 8 di 14 necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
3.5. Da ultimo, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. pagina 9 di 14 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, ad eccezione dell'a.s. 2021/2022 richiesto dalla ricorrente (sul quale si tornerà), si tratta di incarichi sino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, Parte_1 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto, escludendo dal novero, nel caso di specie, la ricorrente . Pt_2
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023 (qual è l'a.s. 2024/2025, richiesto dalla ricorrente ), hanno esteso il beneficio Pt_2 oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, pagina 10 di 14 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79).
Quanto, poi, alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, per le quali la Corte di cassazione aveva riconosciuto il beneficio in questa sede rivendicato, si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X Sezione, resa nella causa C-268/22, del
3.07.2025, emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE, nel procedimento ZT contro . Controparte_1
Richiamando le considerazioni elaborate dal giudice di rinvio in merito alla comparabilità, in concreto, dei docenti che svolgano supplenze brevi in quanto “sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano”, il giudice comunitario ha evidenziato: - che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza”, - che “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse,
e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata” e - che la carta elettronica docente “può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punti 70 e
71).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo pagina 11 di 14 che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Applicando alla fattispecie oggetto di odierno scrutinio i principi da ultimo affermati dalla Corte di
Giustizia in relazione alle supplenze brevi e saltuarie, appare fondata e deve essere accolta la domanda di , relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente in Parte_1 relazione all'a.s. 2021/2022, durante il quale la ricorrente in questione ha svolto una serie di supplenze brevi e temporanee per periodi significativi dell'anno scolastico e, precisamente, dal 12 al 31 ottobre
2021; dal 1° al 30 novembre 2021; dal 1° febbraio al 1° marzo 2022; dal 2 marzo al due maggio 2022 e dal 3 maggio al 30 giugno 2022, per un totale di 200 giorni. Per un verso, trattasi di durata complessiva superiore a quella minima propria della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche
(180 giorni); per altro verso, anche nella presente fattispecie, così come in quella portata al vaglio della
Corte di Giustizia, parte resistente non ha evidenziato diversità nei compiti affidati alla ricorrente in discorso rispetto a quelli dei docenti di ruolo. Pertanto, non appare condivisibile la difesa al riguardo spiegata dal essendosi al cospetto di una situazione di fatto del tutto equiparabile a quelle che, CP_3 secondo la S.C. e la Corte di Giustizia danno diritto alla “Carta Docente” (incarichi con durata fino al
31 agosto e fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, supplenze di breve durata);
b) per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, entrambe le ricorrenti hanno documentato di essere state immesse in ruolo (v. documento allegato alle note di TS depositate da il 7.11.2025 e documento allegato alle note di TS Parte_1 depositate da il 9.11.2025). Parte_2
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione in favore delle CP_1 predette della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nei seguenti termini:
: aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, 2 annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1 pagina 12 di 14 : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, 5 annualità, Parte_2 pari ad € 2.500,00.
4. - Le spese processuali seguono la soccombenza del si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_3 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (per le fasi precedenti alla riunione: fino ad euro 1.100,00 per il procedimento n. 1739/2025 R.G.; fino ad euro 5.200,00 per il procedimento n.
4305/2025 R.G.), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
Sul compenso unico per la fase decisionale, determinato nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) e già ridotto ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014, viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, per ciascun ricorrente oltre il primo, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass.
3 settembre 2013, n. 20147).
Il compenso così calcolato viene distratto in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 1739/2025 R.G. e 4305/2025 R.G, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del nel giudizio iscritto al n. 4305/2025 Controparte_1
R.G.;
b) dichiara il diritto di e ad ottenere il beneficio economico Parte_1 Parte_2 della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
c) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in favore delle ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità pari ad euro 1.000,00 per;
5 Parte_1 annualità pari ad euro 2.500,00 per ), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi Parte_2 pagina 13 di 14 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compenso professionale (importo comprensivo di aumento per la riunione) ed € 49,00 per spese documentate (contributo unificato versato dalla ricorrente ), oltre IVA, CPA e rimborso spese Pt_2 generali del 15% come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 13.11.2025, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1739/2025 R.G., cui viene riunita ex art. 151 disp. att. c.p.c., la causa iscritta al n.4305/2025 R.G., vertenti
TRA
e rappresentate e difese dall'avv. Rosa Parte_1 Parte_2
ID
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Vito Alfonso, nel giudizio 1739/2025 R.G.
RESISTENTE
(contumace nel giudizio n. 4305/2025 R.G.)
OGGETTO: Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente (art. 1, comma 121, legge
13.7.2015 n. 107)
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 18.02.2025 ed iscritto al n. 1739/2025 R.G., , - Parte_1 premesso di aver prestato servizio in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o pagina 1 di 14 servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015 - adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto
1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del CP_1 danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Con ricorso depositato in data 22.04.2025 ed iscritto al n. 4305/2025 R.G., - Parte_2 premesso di aver prestato servizio in forza di contratti di supplenza negli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 senza ricevere il beneficio della c.d. Carta Docente, pari a 500,00 euro annui per l'acquisito di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 2015
- adiva l'intestato Tribunale del lavoro, deducendo di aver svolto mansioni identiche a quelle dei docenti di ruolo e denunciando, in estrema sintesi, la violazione del principio di non discriminazione, quale sancito dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 ed allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999.
Ripercorsa l'evoluzione giurisprudenziale in materia, la predetta parte chiedeva pertanto, che l'adito
Tribunale accertasse il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la
Carta elettronica di cui all'art. 1 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici innanzi indicati, con conseguente condanna del all'assegnazione della suddetta Carta ovvero, in subordine, al risarcimento del CP_1 danno, anche in forma specifica, ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Ritualmente costituitosi nel solo giudizio n. 1739/2025, il resisteva Controparte_1 parzialmente alla domanda di , invocandone il rigetto limitatamente Parte_1 all'a.s.2021/2022, con riferimento al quale eccepiva l'insussistenza del requisito della continuità didattica, avendo la ricorrente in questione effettuato supplenze brevi e saltuarie discontinue.
Istruite documentalmente, all'esito dell'udienza del 13.11.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – le cause sono state decise mediante pronuncia della presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta da almeno una delle parti e previa riunione.
pagina 2 di 14 2. - Preliminarmente, deve disporsi la riunione ex art. 151 disp. att. c.p.c. delle cause, aventi ad oggetto identiche questioni giuridiche.
Va, poi, dichiarata la contumacia del nel giudizio n. 4305/2025 R.G., stante la mancata CP_3 costituzione, nonostante la rituale intimazione.
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della competenza del Tribunale adito dalle parti ricorrenti, le quali hanno documentato che, al momento del deposito dei ricorsi introduttivi dei giudizi, prestavano servizio presso Istituti Scolastici siti in Cerignola ed in Manfredonia, Comuni rientranti nel circondario di questo Tribunale.
3. - Nel merito, i ricorsi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 35 della Costituzione prevede che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”, attribuendo, quindi, rilevanza costituzionale alla formazione dei lavoratori.
In questa prospettiva, il C.C.N.L. Comparto Scuola del 29.11.2007 conferisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 63, rubricato “Formazione in Servizio”, che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'Intesa sottoscritta il 27 giugno
2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2.Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie (…)”.
Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, stabilisce,
a sua volta, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto pagina 3 di 14 per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 13.7.2015 (c.d. “Buona Scuola”) sancisce, invece, quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La disposizione innanzi richiamata riconosce, dunque, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, avente un importo nominale annuo di euro 500,00, ai soli docenti di ruolo.
In attuazione di quanto stabilito dalla disciplina normativa di rango primario, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016, che, nell'identificare i
“beneficiari della carta”, ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente, chiarendo
– all'art. 3 – che la relativa platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Successivamente, a norma dell'articolo 15, comma 1 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazione dalla Legge n. 103 del 10.08.2023, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui al comma 121 della legge 107/2015 è stata riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. pagina 4 di 14 Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della Legge
30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79, poi, il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 oggi prevede: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del Controparte_5
e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico
2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
3.2. Ciò posto, le parti ricorrenti sostengono che, nel riconoscere tale strumento solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, il Legislatore abbia ingenerato una disparità di trattamento a danno dei docenti assunti a tempo determinato, senza che ciò trovi alcun tipo di giustificazione, considerata l'omogeneità della prestazione lavorativa svolta e l'identità della finalità formativa del personale docente,
a prescindere dalle relative modalità di assunzione.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalle parti ricorrenti, ha trovato riscontro in significative pronunce, emesse in ambito sia interno, che Eurounitario.
pagina 5 di 14 3.3. Più in dettaglio, con la sentenza n. 1842/2022 del 16.3.2022, il Consiglio di Stato – in riforma della sentenza n. 7799/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- Roma, Sezione Terza Bis
(con la quale era stato respinto il ricorso proposto per l'annullamento del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludevano CP_6
i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd. “Carta Docenti”) – ha affermato che un sistema di formazione “a doppia trazione” (quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico) collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., “sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”, evidenziando che “la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo)
a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
In questa direzione – soggiunge il Consiglio di Stato – “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere - come fa la sentenza appellata - che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema "a doppio binario", non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Del resto, “la Carta del docente è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre
2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non pagina 6 di 14 beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Accedendo, quindi, ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 - 124, L.
n. 107/2015 e valorizzando le disposizioni del C.C.N.L. di categoria (in specie, quelle degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. del 29 novembre 2007), da leggersi in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1 L. n. 107 cit., si è concluso nel senso che tra gli strumenti volti a garantire la formazione in servizio (si veda il comma 1 dell'art. 63 cit.) “possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio - la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento - che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
3.4. Sulla conformità della disciplina di rango primario rispetto a quella Eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18.5.2022, resa nella causa C-
450/21), a seguito del rinvio pregiudiziale con cui la stessa è stata investita della questione attinente al dedotto contrasto tra la disciplina interna e la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, attuato dalla Direttiva 1999/70/CE del 2.6.1999.
La Corte di Giustizia ha, innanzitutto, affermato che il beneficio della “Carta Docenti” rientra tra le
“condizioni di impiego”, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro innanzi citato.
La suddetta clausola recita: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”; in particolare, al punto 4 della clausola in discorso si dispone che “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Orbene, secondo quanto puntualizzato dalla C.G.U.E., “36 Infatti, conformemente all'articolo 1, comma
121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati pagina 7 di 14 presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la CP_1 concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] “38 La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non
è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego»”.
La Corte ha, quindi, rimarcato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_4
a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_1 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia ha cristallizzato l'applicabilità del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro con riferimento alle sole “situazioni comparabili”, ribadendo, ancora una volta, che la mera “temporaneità” dei rapporti lavorativi con contratti a termine non costituisce, di per sé, un elemento di “non comparabilità delle situazioni”: “40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili …. 45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti pagina 8 di 14 necessaria a tal fine… 46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Ed anche la Suprema Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza del beneficio in discorso anche ai dipendenti scolastici a tempo indeterminato appartenenti al profilo professionale del personale educativo, nella sentenza n. 32104 del 31/10/2022 ha ritenuto che “… svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l'espressa collocazione all'interno dell'area professionale del personale docente”.
Alla luce di quanto precede, è stato riconosciuto il beneficio della Carta elettronica anche agli educatori, sebbene privi delle funzioni didattiche vere e proprie tipiche dei docenti.
3.5. Da ultimo, con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023, la Suprema Corte di Cassazione – pronunciando sulle questioni sollevate dal Tribunale di Taranto con ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha enunciato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. pagina 9 di 14 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
3.6. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) per quanto riguarda la durata delle supplenze, ad eccezione dell'a.s. 2021/2022 richiesto dalla ricorrente (sul quale si tornerà), si tratta di incarichi sino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, Parte_1 comma secondo, della L. n. 124 del 1999, per i quali, secondo la Corte di Cassazione, va riconosciuto il diritto alla “Carta Docente”.
Appare, poi, ingiustificato e discriminatorio il mancato riconoscimento, in favore dei docenti con contratti di supplenza al 30 giugno, del beneficio economico oggetto di causa ad opera del D.L.
13.6.2023, n. 69, che, per l'anno 2023, ne ha previsto il riconoscimento ai soli docenti con incarichi di supplenza fino al 31 agosto, escludendo dal novero, nel caso di specie, la ricorrente . Pt_2
Analoghe considerazioni valgono per gli ulteriori interventi normativi che, con riferimento alle annualità successive al 2023 (qual è l'a.s. 2024/2025, richiesto dalla ricorrente ), hanno esteso il beneficio Pt_2 oggetto di causa ai soli docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (si veda il comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 14, comma 4-bis, del D.L. 9 agosto 2024, pagina 10 di 14 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 ottobre 2024, n. 143, dall'articolo 1, comma 572, della
Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e successivamente dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79).
Quanto, poi, alle supplenze temporanee diverse da quelle ex art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, per le quali la Corte di cassazione aveva riconosciuto il beneficio in questa sede rivendicato, si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, X Sezione, resa nella causa C-268/22, del
3.07.2025, emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267
TFUE, nel procedimento ZT contro . Controparte_1
Richiamando le considerazioni elaborate dal giudice di rinvio in merito alla comparabilità, in concreto, dei docenti che svolgano supplenze brevi in quanto “sono soggetti agli stessi doveri nei confronti degli alunni nonché agli stessi obblighi formativi dei docenti di ruolo interessati, indipendentemente dal tipo di supplenza che essi effettuano”, il giudice comunitario ha evidenziato: - che “i compiti affidati ai docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata non si distinguono sostanzialmente da quelli dei docenti di ruolo, come già rilevato al punto 55 della presente sentenza”, - che “contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse,
e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata” e - che la carta elettronica docente “può essere utilizzata per l'acquisto di un'ampia gamma di beni e servizi che concorrono, in modo generale, all'attività didattica, e non unicamente per l'acquisto di beni e servizi specificamente legati ai compiti particolari eventualmente riservati ai docenti di ruolo” ( cfr. punti 70 e
71).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia ha così concluso: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo pagina 11 di 14 che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”.
Applicando alla fattispecie oggetto di odierno scrutinio i principi da ultimo affermati dalla Corte di
Giustizia in relazione alle supplenze brevi e saltuarie, appare fondata e deve essere accolta la domanda di , relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta Docente in Parte_1 relazione all'a.s. 2021/2022, durante il quale la ricorrente in questione ha svolto una serie di supplenze brevi e temporanee per periodi significativi dell'anno scolastico e, precisamente, dal 12 al 31 ottobre
2021; dal 1° al 30 novembre 2021; dal 1° febbraio al 1° marzo 2022; dal 2 marzo al due maggio 2022 e dal 3 maggio al 30 giugno 2022, per un totale di 200 giorni. Per un verso, trattasi di durata complessiva superiore a quella minima propria della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche
(180 giorni); per altro verso, anche nella presente fattispecie, così come in quella portata al vaglio della
Corte di Giustizia, parte resistente non ha evidenziato diversità nei compiti affidati alla ricorrente in discorso rispetto a quelli dei docenti di ruolo. Pertanto, non appare condivisibile la difesa al riguardo spiegata dal essendosi al cospetto di una situazione di fatto del tutto equiparabile a quelle che, CP_3 secondo la S.C. e la Corte di Giustizia danno diritto alla “Carta Docente” (incarichi con durata fino al
31 agosto e fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, commi primo e secondo, della L. n. 124 del 1999, supplenze di breve durata);
b) per quanto riguarda la condizione delle parti ricorrenti di “interne” o “esterne” al sistema delle docenze scolastiche, - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
Carta (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso) -, entrambe le ricorrenti hanno documentato di essere state immesse in ruolo (v. documento allegato alle note di TS depositate da il 7.11.2025 e documento allegato alle note di TS Parte_1 depositate da il 9.11.2025). Parte_2
Alla luce di ciò, considerato che è documentato lo svolgimento dell'attività di docente per i periodi prospettati in ricorso, deve dichiararsi il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere il beneficio economico in questa sede rivendicato, con conseguente condanna del all'attribuzione in favore delle CP_1 predette della c.d. Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione, nei seguenti termini:
: aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, 2 annualità, pari ad € 1.000,00; Parte_1 pagina 12 di 14 : aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, 5 annualità, Parte_2 pari ad € 2.500,00.
4. - Le spese processuali seguono la soccombenza del si liquidano ai sensi del D.M. n. 147/2022, CP_3 applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento (per le fasi precedenti alla riunione: fino ad euro 1.100,00 per il procedimento n. 1739/2025 R.G.; fino ad euro 5.200,00 per il procedimento n.
4305/2025 R.G.), tenuto conto della marcata serialità del presente contenzioso.
Sul compenso unico per la fase decisionale, determinato nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda di importo più elevato (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 10367 del 17/04/2024) e già ridotto ex art. 4, co. 4 D.M. 55/2014, viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, per ciascun ricorrente oltre il primo, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass.
3 settembre 2013, n. 20147).
Il compenso così calcolato viene distratto in favore della procuratrice antistataria, ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona della Giudice designata, dott.ssa Valentina di Leo, definitivamente pronunciando nelle cause riunite nn. 1739/2025 R.G. e 4305/2025 R.G, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia del nel giudizio iscritto al n. 4305/2025 Controparte_1
R.G.;
b) dichiara il diritto di e ad ottenere il beneficio economico Parte_1 Parte_2 della cd. “Carta del docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso;
c) condanna, per l'effetto, il , in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 all'attribuzione in favore delle ricorrenti della “Carta Docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto (2 annualità pari ad euro 1.000,00 per;
5 Parte_1 annualità pari ad euro 2.500,00 per ), oltre interessi o rivalutazione, ai sensi Parte_2 pagina 13 di 14 dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
d) condanna il , in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 delle spese processuali in favore delle parti ricorrenti, che liquida in complessivi euro 1.600,00 per compenso professionale (importo comprensivo di aumento per la riunione) ed € 49,00 per spese documentate (contributo unificato versato dalla ricorrente ), oltre IVA, CPA e rimborso spese Pt_2 generali del 15% come per legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Foggia, all'esito dell'udienza del 13.11.2025.
La Giudice
Dott.ssa Valentina di Leo
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