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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 28/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 81/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 81/22, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. OL Andrea Parte_1 C.F._1
Oggiano del Foro di Sassari (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio dello stesso in Sassari, Viale Porto Torres, 32, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elisabeth Ponti Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) C.F._4
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI : parte ricorrente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio CP_1
la più serena crescita psicofisica;
2) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di Per_1
mantenimento nei confronti della sig.ra in quanto economicamente indipendente;
3) Controparte_1
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme al figlio minore Controparte_1
pagina 1 di 14 ; 4) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1 Per_1
presso la madre;
5) dichiarare che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 300,00 entro il CP_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che la stessa provvederà ad indicare oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
6) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento per e in quanto idonei allo svolgimento di attività Parte_2 Persona_2
[... lavorativa;
7) disporre la chiusura del conto corrente cointestato presso l'Istituto di credito Banco
e assegnare l'intera somma contenuta al sig. , essendo il solo ad aver CP_2 Parte_1
provveduto nel tempo al versamento del capitale;
8) disporre il pagamento in parti uguali tra i coniugi delle restanti rate del mutuo contratto presso l'Istituto di credito UbiBanca ed intestato ad entrambi i coniugi;
9) disporre il trasferimento della proprietà dal sig. in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 dell'automobile, marca Seat Altea targata CX886LE. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte resistente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare alla GN
[...]
la casa familiare ubicata in Ossi (SS), via Usini n° 27, presso la quale vivrà Controparte_1
insieme ai figli , OL e , unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti;
3) Per_1 Parte_2
disporre il trasferimento della proprietà dell'automobile Seat Altea, tg. CX886LE, da Parte_1
in favore di , a spese di;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
[...] Controparte_1 Pt_1
4) affidare il figlio alla madre in via esclusiva, con diritto di visita del padre secondo le Per_1
modalità che la madre comunicherà; 5) porre a carico di un assegno mensile di Parte_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché Euro 200,00 per Per_1
OL e Euro 200,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Parte_2
per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché gli assegni familiari e il
50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie come da protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che si intende per integralmente trascritto. (…) 6) porre a carico di un Parte_1
assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento della GN , da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7 ) porre a carico di le spese della locazione che si Parte_1
renderanno necessarie nel caso di vendita della casa familiare, per qualunque motivo essa sia;
8) porre a carico dei coniugi le spese del mutuo in misura proporzionale alle capacità economiche di ciascuno ovvero nella misura dell'80% in capo a e del residuo 20% in capo a Parte_1
; 9) ordinare a di mettere a disposizione della GN Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 14 il personal computer di al fine di copiare i dati di accesso bancari, i CP_1 Parte_1
documenti, i video e le foto di interesse familiare;
10) ordinare a di restituire a Parte_1
le spese per l'acquisto dell'automobile nella misura di Euro 5.000,00, o altra veriore Parte_2
accertata in corso di causa. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA 11) affidare il figlio
a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, accordando al padre il Per_1
diritto di visita alle seguenti condizioni: a) il padre potrà vedere e tenere con sé nei week Per_1
end a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola allorché andrà a ritirare e fino Per_1
alle ore 20,00 della domenica, allorché lo riaccompagnerà presso la casa della madre dopo averlo fatto cenare;
b) nelle settimane in cui tale facoltà non gli sarà attribuita, potrà tenere con sé il figlio, per due giorni la settimana, il lunedì e il mercoledì, dalla fine della scuola, allorché lo andrà a ritirare
a scuola fino alle ore 21,00, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
c) per le festività natalizie, trascorrerà con la madre il 24 dicembre fino alle ore 15,30 del 25, Per_1
allorché il padre lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del 26 dicembre, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
d) Per_1
trascorrerà il 31 dicembre con la madre, mentre trascorrerà con il padre il primo gennaio, dalle ore
9,00, allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
e) Per_1
trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua, mentre sarà con il padre il giorno del lunedì dell'Angelo
(cd. Pasquetta), dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore
21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
f)
trascorrerà con la madre tutto il giorno del 25 aprile, mentre trascorrerà con il padre il Per_1
giorno 1 maggio, dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
g) trascorrerà con la madre il giorno del 2 giugno. h) trascorrerà il Per_1 Per_1
giorno del proprio compleanno a pranzo con il padre, il quale lo ritirerà all'uscita da scuola o presso la madre, e la cena con la madre, presso la quale il padre avrà cura di portarlo non più tardi delle ore
18,00. i) trascorrerà con la madre tutto il giorno del matrimonio della sorella Per_1 CP_3
in qualunque giorno dell'anno dovesse accadere, anche se, in base al calendario è previsto che lo debba trascorrere con il padre;
l) trascorrerà con la madre tutto il giorno 8 agosto, anche Per_1
se, in base al calendario, è previsto che lo debba trascorrere con il padre, mentre trascorrerà con il padre tutto il giorno del 21 luglio, anche se, in base al calendario, è previsto che lo debba trascorrere con la madre, dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore
21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
m)
pagina 3 di 14 per quanto concerne il periodo estivo, trascorrerà con il padre dal giorno 18 luglio allorché lo ritirerà presso la madre dalle ore 9,00 e fino al 24 luglio alle ore 21,00 allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
n) trascorrerà con il padre dal giorno 1 agosto, allorché lo ritirerà presso la madre dalle ore 9,00, al giorno 7 agosto, alle ore 21,00, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
o) il giorno di ferragosto lo trascorrerà interamente con Per_1
un solo genitore, secondo il principio dell'alternanza, e viene individuato nel 15 agosto 2022 il giorno in cui il medesimo dovrà stare con la madre, indipendentemente da quello che prevederà il calendario ordinario e con prevalenza su quest'ultimo. Il calendario di cui sopra verrà osservato alla luce del principio dell'alternanza. Qualora il padre non possa trascorrere con il figlio le giornate sopra indicate esclusivamente per motivi lavorativi, egli potrà recuperarle compatibilmente alla disponibilità
e all'assenso della GN . 12) porre a carico di un assegno mensile di CP_1 Parte_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché Euro 200,00 per Per_1
OL e Euro 200,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Parte_2
per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché gli assegni familiari e il
50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie come da protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che si intende per integralmente trascritto. (…) 14) porre a carico di un Parte_1
assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento della GN , da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
1 5 ) porre a carico di le spese della locazione che si Parte_1
renderanno necessarie nel caso di vendita della casa familiare, per qualunque motivo essa sia;
16) porre a carico dei coniugi le spese del mutuo in misura proporzionale alle capacità economiche di ciascuno, ovvero nella misura dell'80% in capo a e del residuo 20% in capo a Parte_1
; 17) ordinare a di mettere a disposizione della GN Controparte_1 Parte_1
il personal computer di al fine di copiare i dati di accesso Controparte_1 Parte_1
bancari, i documenti, i video e le foto di interesse familiare;
18) ordinare a di Parte_1
restituire a le spese per l'acquisto dell'automobile nella misura di Euro 5.000,00, o Parte_2 altra veriore accertata in corso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.22 ha introdotto la separazione giudiziale dalla Parte_1
coniuge.
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) in data 16.03.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno 2013, Numero 24 Parte
2 Serie C, che dall'unione coniugale era nato il figlio minore , a Sassari il 16.04.2009, Persona_3
pagina 4 di 14 che i coniugi avevano destinato a casa coniugale l'immobile sito in Ossi (SS) alla Via Usini n. 27, distinto al catasto fabbricati del Comune di Ossi al Foglio 8, mappale 1347, sub 4 e 5, di proprietà di entrambi, per il cui acquisto avevano contratto mutuo fondiario, ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale, che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, che la convivenza sotto lo stesso tetto era divenuta insostenibile e che la dissoluzione del consorzio familiare era definitiva ed impediva, allo stato, ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze fra le parti.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di essere graduato di truppa dell'Esercito e di percepire un reddito annuo pari ad € 32.153,40 circa, che la moglie aveva sempre lavorato, seppur a tempo determinato e con redditi non dimostrabili e che, a partire dal mese di gennaio, avrebbe svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un supermercato.
Ha rappresentato che i figli e , maggiori di età, avevano raggiunto Persona_4 Persona_2
l'autonomia e indipendenza economica o comunque erano idonei all'attività lavorativa, sebbene non fossero minimamente interessati ad entrare nel mondo del lavoro e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di mantenimento in capo al padre.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda di separazione e di assegnazione a lei della casa familiare.
Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in suo favore con attribuzione del Per_1
potere di assumere tutte le decisioni autonomamente nell'interesse del figlio e di poter decidere i giorni e gli orari in cui il padre potrà stare con il bambino.
Ha difatti rappresentato che il era partito per una missione sul territorio italiano ai primi di Pt_1
dicembre, che nonostante egli avesse avuto la possibilità di godere di quattro giorni di ferie al mese vi aveva rinunciato e che dal mese di dicembre non aveva fatto rientro in neanche per vedere il CP_2
piccolo , oltreché i due ragazzi maggiorenni, precisando che gli unici contatti tra padre e il Per_1
figlio minore avvenivano tramite cellulare.
Ha allegato che le dinamiche mediante le quali si svolgeva il lavoro del padre e il disinteresse per il figlio manifestato negli ultimi tre mesi non potevano che condurre il giudice all'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, affinché la medesima possa occuparsi del piccolo, senza dover, ogni volta, cercare di rintracciare il padre per acquisire il consenso.
pagina 5 di 14 Ha anche allegato che i figli e OL, seppur maggiori di età, non avevano affatto Parte_2
raggiunto l'autosufficienza economica, che vivevano con la madre e che stavano facendo di tutto per potersi inserire nel mondo del lavoro.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato che le assicuri un reddito congruo tale da poter affrancarsi dal contributo del marito, che aveva sempre lavorato con contratti a tempo determinato dalla durata tutto sommato estremamente esigua, che con decorrenza dal 5 febbraio 2022, invece, e fino al 30 giugno p.v., lavorava per conto di Parte_3
come collaboratrice familiare, percependo il compenso mensile di Euro 410,00 netti che le
[...]
venivano erogati dal datore di lavoro solo dopo che questi ne aveva ottenuto il rimborso da parte del
Comune, precisando che per volontà del marito era rimasta a casa per occuparsi dei ragazzi, della loro educazione e istruzione, in ragione dell'impiego del che spesso lo portava in missione fuori dalla Pt_1
CP_2
Ha quindi dedotto che sussistevano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili.
Ha aggiunto che non corrispondeva al vero che il ricorrente stesse pagando il mutuo della casa familiare, ubicata in Ossi (SS), tant'è che la medesima era stata sottoposta a pignoramento immobiliare iscritto al R.G.ES. 104/2018 del Tribunale di Sassari, promosso da Unione di Banche Italiane s.p.a.
Ha concluso come da memoria difensiva depositata in data 25 marzo 2022.
In esito all'udienza presidenziale in data 02.11.22 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “I coniugi sono, pertanto, autorizzati a vivere separati. (…) La casa coniugale (peraltro attinta da procedimento espropriativo) è già attualmente in uso alla ricorrente, che vi abita unitamente ai tre figli (di cui uno ancora minore), di tal che si conferma l'attuale assetto. Quanto alla richiesta del ricorrente di prelevare i propri effetti personali e altri beni, la stessa può essere accolta limitatamente ai primi, mentre esula dalla presente sede la delibazione sulla assegnazione dei beni mobili presenti nell'abitazione (per la quale dovrà, in difetto di accordo, essere radicato separato procedimento). Non ricorrono, nella presente sede, le condizioni per far luogo all'affidamento esclusivo del minore alla di lui madre, come dalla stessa richiesto in via principale, in difetto di prova specifica sull'inidoneità paterna a svolgere il proprio ruolo genitoriale. IN via subordinata, entrambi i coniugi hanno richiesto
l'affidamento condiviso dello stesso minore, con collocazione preferenziale presso la di lei madre e facoltà per il padre di incontrarlo, vederlo e tenerlo con sé, secondo il principio dell'alternanza. Il minore, di conseguenza, potrà trattenersi con il padre quando lo vorrà, incontrandolo, compatibilmente con i propri impegni, almeno tre giorni alla settimana, con facoltà di pernottamento presso la di lui abitazione, nonché a fine settimana alterni, durante le principali festività e ricorrenze
pagina 6 di 14 (compleanni) e vacanze estive (due settimane, alternate con il coniuge), secondo il medesimo regime dell'alternanza. Il ricorrente contribuirà a tutte le esigenze ordinarie di vita di tutti i detti figli, in quanto, senza colpa, non ancora autosufficienti: ad essi sarà tendenzialmente assicurato il precedente tenore di vita, nella misura di € 750 mensili complessivi (da indicizzare annualmente secondo indici medi istat), che si ritiene attualmente congrua alla stregua delle effettive capacità reddituali e patrimoniali emerse. (…) In ordine alle restanti deduzioni di carattere patrimoniale od economico: nessuna delibazione nella presente sede è consentita al di fuori dell'oggetto tipico del giudizio”.
La causa è quindi proseguita davanti al Giudice designato.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la resistente ha domandato che la separazione venga addebitata al ricorrente.
Ha difatti rappresentato che la causa del venir meno dell'affectio maritalis, era da rinvenire principalmente dall'inequivocabile atteggiarsi del nei confronti di , figlia di primo letto Pt_1 Parte_2
della coniuge, ma cresciuta, al pari di un padre, dallo stesso ricorrente -tanto da averle attribuito il proprio cognome - dalla tenera età di 4 anni.
Ha allegato, in particolare, che nel novembre 2021, il aveva spedito alla ragazza degli sms dal Pt_1
tenore equivoco ed ambiguo tanto che lei, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente a causa dell'insolente atteggiarsi del marito e considerato lo stato in cui la figlia era sprofondata, era stata costretta ad allontanare immediatamente la stessa dalla casa familiare, raccomandandola alla zia materna, la quale l'aveva accolta presso di lei.
Ha dedotto che la condotta del ricorrente era, dunque, gravemente lesiva della dignità e del decoro - proprio e della coniuge- oltre che integrante una palese violazione del dovere di fedeltà, e rappresentava la vera genesi dell'intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale del ricorrente ed escussione di testi e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 10 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190c.p.c.c
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c..
pagina 7 di 14 Quanto alla domanda di addebito della separazione al spiegata dalla si osserva quanto Pt_1 CP_1
segue.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto spiegata per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Come osservato dalla Suprema Corte: “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la
"reconventio reconventionis"” (Cass. Civ. sent. n. 25618/07 ed in senso conforme cfr. sent. n. 2828/06
e n. 11305/07).
Quanto ai provvedimenti accessori deve disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ossi Persona_3
alla via Usini n. 27 affinché vi abiti con il figlio minore, con conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo formulata dalla resistente.
Va ricordato sul punto che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
A tale proposito la Suprema Corte afferma: «Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre [..] che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [..] con la conseguenza che [..] l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento»
(Cass. Civile, Sez. I, sentenza 26587/2009).
pagina 8 di 14 In sostanza l'affidamento condiviso non può comunque ragionevolmente ritenersi, anche nell'attuale assetto normativo, precluso di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi o dalla assenza di comunicabilità tra gli stessi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale;
occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In coerente applicazione dei superiori principi, ritiene il collegio che l'affido condiviso, in assenza di allegazioni sulla criticità nelle capacità genitoriali del padre, più assente che non adeguato, possono ben giustificare l'affidamento condiviso, con la collocazione prevalente presso la madre, con conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del padre il figlio considerata l'età (quasi Per_1 sedicenne) e tenuto conto dell'attività lavorativa del che lo vede spesso costretto a stare anche Pt_1
mesi lontano dal domicilio, potrà vedere e frequentare il padre liberamente mettendosi d'accordo direttamente con il genitore.
In merito al mantenimento deve preliminarmente darsi atto che e Persona_4 Persona_2
devono ritenersi figli del ricorrente, atteso che le doglianze formulato sul punto dal , Parte_1
secondo cui egli si sarebbe limitato a dare loro il proprio cognome senza adottarli formalmente, cedono il passo al dato formale dell'avvenuto riconoscimento degli stessi che impone l'obbligo del relativo mantenimento sussistendone i presupposti di legge.
Osserva difatti il Collegio che il figlio deve considerarsi economicamente indipendente. Persona_2
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “ In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. sent. n. 40282/21).
Ciò premesso in diritto è pacifico che il figlio OL, dell'età di 23 anni, abbia consapevolmente scelto di non continuare gli studi, a differenza della sorella, studentessa universitaria, e risulta documentalmente provato che il medesimo abbia svolto numerose attività retribuite fin dall'anno 2019
pagina 9 di 14 di tal che deve ritenersi che lo stesso abbia le capacità per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro rendendosi economicamente indipendente.
In ordine alla quantificazione del mantenimento va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi prevedersi a carico del , genitore non collocatario, quale contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli , minore di età, e maggiore di età ma non Per_1 Parte_2
economicamente indipendente, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Tale importo, difatti, tenuto conto dei redditi dell'obbligato e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si appalesa come il contributo minimo per soddisfare le esigenze fondamentali dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori.
L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla madre
[...]
con cui trascorre la quasi totalità del suo tempo e che, pertanto, si fa carico CP_1 Per_1
quotidianamente delle relative esigenze di vita.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF.
Quanto al richiesto contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito, si osserva quanto segue.
Come è noto i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c.
pagina 10 di 14 È pertanto necessario che: il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato, che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Va precisato che la valutazione dell'adeguatezza avviene mediante un raffronto con la condizione economica dell'altro coniuge, considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, nei limiti sottoindicati.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione pagina 11 di 14 discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento in capo al dell'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento della moglie.
Risulta dai documenti agli atti che il ricorrente, un graduato di truppa dell'Esercito, percepisce una retribuzione netta mensile che varia da € 2.000,00 ad € 2.700,00 ma dalle buste paga prodotte in giudizio risulta un importo lordo di gran lunga maggiore, atteso che sulla retribuzione mensile grava, tra l'altro, la trattenuta di € 390,00 per una cessione in favore di e di € 389,00 per un Controparte_4
prestito contratto per la medesima società, esborsi sulla cui causa giustificativa nessuna allegazione ha formulato il ricorrente, cosicchè non può dirsi che si tratti di spese per debiti contratti nell'interesse della famiglia. Inoltre la circostanza secondo cui il starebbe corrispondendo i ratei del mutuo Pt_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale è risultata non veritiera, essendo l'immobile attinto da procedura espropriativa.
La per contro svolge l'attività lavorativa di badante/collaboratrice domestica percependo una CP_1 retribuzione mensile di circa € 400,00 e saltuariamente ha lavorato presso un supermercato ma con contratti di brevissima durata (meno di un mese) ed in sostituzione dei lavoratori assenti.
Si osserva inoltre che risulta provato in corso di causa anche per stessa ammissione del in sede di Pt_1 interrogatorio formale all'udienza del 28.11.23 che i coniugi, già dalla data del matrimonio, per esigenze legate alla generale organizzazione domestica, abbiano deciso di comune accordo che la si licenziasse dal lavoro che aveva come addetta alle pulizie presso l'INPS di Sassari per CP_1
rimanere in casa e dedicarsi a tempo pieno della famiglia e dei figli, considerato altresì che il si Pt_1 assentava dal domicilio anche per mesi in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Orbene, tenuto conto dell'età della resistente (48 anni) e dell'assenza di titoli professionali, dei redditi delle parti come sopra illustrati, della durata del matrimonio (12 anni), della circostanza che la CP_1 ha lasciato l'attività lavorativa in corso di matrimonio e che si è dedicata pressoché in via esclusiva alla cura e crescita dei tre figli e della casa, il Collegio reputa congruo un assegno di mantenimento per la coniuge a carico del di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTA, da corrispondersi entro Pt_1
il 5 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della a decorrere dal mese successivo CP_1
alla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti le stesse (relative ai conti corrente, alle rate del mutuo ed alla macchina) devono essere rigettate in quanto estranee al thema decidendum del presente giudizio.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
pagina 12 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la separazione giudiziale dei coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e , (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._3
Macomer il 08.08.1976;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 16.03.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, Numero 24 Parte 2 Serie C;
• affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_3
madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ossi alla via Usini n. 27 affinché vi abiti con il figlio minore;
• il figlio minore potrà vedere e frequentare il padre liberamente mettendosi Persona_3
d'accordo direttamente con il genitore;
• fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli , minore di età, e Per_1 Persona_4
, maggiore di età ma non economicamente indipendente, a carico del padre
[...] [...]
l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate
(versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
• l'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla Per_1
madre ; Controparte_1
• pone a carico del l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT a titolo di mantenimento della moglie , da versarsi con le stesse modalità Controparte_1
di cui sopra a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• rigetta nel resto;
• spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana pagina 13 di 14 IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefania Deiana - Presidente
Dott. Elisabetta Carta - Giudice rel.
Dott. Marta Guadalupi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 81/22, avente per oggetto “separazione giudiziale”, promossa
DA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. OL Andrea Parte_1 C.F._1
Oggiano del Foro di Sassari (C.F. ed elettivamente domiciliato presso lo C.F._2
studio dello stesso in Sassari, Viale Porto Torres, 32, giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Elisabeth Ponti Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) C.F._4
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI : parte ricorrente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
i quali vivranno separati nel reciproco rispetto e con l'obiettivo comune di garantire al figlio CP_1
la più serena crescita psicofisica;
2) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di Per_1
mantenimento nei confronti della sig.ra in quanto economicamente indipendente;
3) Controparte_1
assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi vivrà insieme al figlio minore Controparte_1
pagina 1 di 14 ; 4) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione prevalente Per_1 Per_1
presso la madre;
5) dichiarare che il sig. debba corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...]
, a titolo di mantenimento del figlio minore , la somma mensile di € 300,00 entro il CP_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese sul conto corrente che la stessa provvederà ad indicare oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate;
6) dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno di mantenimento per e in quanto idonei allo svolgimento di attività Parte_2 Persona_2
[... lavorativa;
7) disporre la chiusura del conto corrente cointestato presso l'Istituto di credito Banco
e assegnare l'intera somma contenuta al sig. , essendo il solo ad aver CP_2 Parte_1
provveduto nel tempo al versamento del capitale;
8) disporre il pagamento in parti uguali tra i coniugi delle restanti rate del mutuo contratto presso l'Istituto di credito UbiBanca ed intestato ad entrambi i coniugi;
9) disporre il trasferimento della proprietà dal sig. in favore della sig.ra Pt_1 CP_1 dell'automobile, marca Seat Altea targata CX886LE. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.”
Parte resistente: “1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare alla GN
[...]
la casa familiare ubicata in Ossi (SS), via Usini n° 27, presso la quale vivrà Controparte_1
insieme ai figli , OL e , unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti;
3) Per_1 Parte_2
disporre il trasferimento della proprietà dell'automobile Seat Altea, tg. CX886LE, da Parte_1
in favore di , a spese di;
IN VIA RICONVENZIONALE PRINCIPALE
[...] Controparte_1 Pt_1
4) affidare il figlio alla madre in via esclusiva, con diritto di visita del padre secondo le Per_1
modalità che la madre comunicherà; 5) porre a carico di un assegno mensile di Parte_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché Euro 200,00 per Per_1
OL e Euro 200,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Parte_2
per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché gli assegni familiari e il
50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie come da protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che si intende per integralmente trascritto. (…) 6) porre a carico di un Parte_1
assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento della GN , da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
7 ) porre a carico di le spese della locazione che si Parte_1
renderanno necessarie nel caso di vendita della casa familiare, per qualunque motivo essa sia;
8) porre a carico dei coniugi le spese del mutuo in misura proporzionale alle capacità economiche di ciascuno ovvero nella misura dell'80% in capo a e del residuo 20% in capo a Parte_1
; 9) ordinare a di mettere a disposizione della GN Controparte_1 Parte_1 CP_1
pagina 2 di 14 il personal computer di al fine di copiare i dati di accesso bancari, i CP_1 Parte_1
documenti, i video e le foto di interesse familiare;
10) ordinare a di restituire a Parte_1
le spese per l'acquisto dell'automobile nella misura di Euro 5.000,00, o altra veriore Parte_2
accertata in corso di causa. IN VIA RICONVENZIONALE SUBORDINATA 11) affidare il figlio
a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, accordando al padre il Per_1
diritto di visita alle seguenti condizioni: a) il padre potrà vedere e tenere con sé nei week Per_1
end a fine settimana alternati, il venerdì dall'uscita di scuola allorché andrà a ritirare e fino Per_1
alle ore 20,00 della domenica, allorché lo riaccompagnerà presso la casa della madre dopo averlo fatto cenare;
b) nelle settimane in cui tale facoltà non gli sarà attribuita, potrà tenere con sé il figlio, per due giorni la settimana, il lunedì e il mercoledì, dalla fine della scuola, allorché lo andrà a ritirare
a scuola fino alle ore 21,00, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
c) per le festività natalizie, trascorrerà con la madre il 24 dicembre fino alle ore 15,30 del 25, Per_1
allorché il padre lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del 26 dicembre, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
d) Per_1
trascorrerà il 31 dicembre con la madre, mentre trascorrerà con il padre il primo gennaio, dalle ore
9,00, allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
e) Per_1
trascorrerà con la madre il giorno di Pasqua, mentre sarà con il padre il giorno del lunedì dell'Angelo
(cd. Pasquetta), dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore
21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
f)
trascorrerà con la madre tutto il giorno del 25 aprile, mentre trascorrerà con il padre il Per_1
giorno 1 maggio, dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore 21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
g) trascorrerà con la madre il giorno del 2 giugno. h) trascorrerà il Per_1 Per_1
giorno del proprio compleanno a pranzo con il padre, il quale lo ritirerà all'uscita da scuola o presso la madre, e la cena con la madre, presso la quale il padre avrà cura di portarlo non più tardi delle ore
18,00. i) trascorrerà con la madre tutto il giorno del matrimonio della sorella Per_1 CP_3
in qualunque giorno dell'anno dovesse accadere, anche se, in base al calendario è previsto che lo debba trascorrere con il padre;
l) trascorrerà con la madre tutto il giorno 8 agosto, anche Per_1
se, in base al calendario, è previsto che lo debba trascorrere con il padre, mentre trascorrerà con il padre tutto il giorno del 21 luglio, anche se, in base al calendario, è previsto che lo debba trascorrere con la madre, dalle ore 9,00 allorché lo ritirerà presso la madre e lo potrà tenere con sé fino alle ore
21,00 del medesimo giorno, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
m)
pagina 3 di 14 per quanto concerne il periodo estivo, trascorrerà con il padre dal giorno 18 luglio allorché lo ritirerà presso la madre dalle ore 9,00 e fino al 24 luglio alle ore 21,00 allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
n) trascorrerà con il padre dal giorno 1 agosto, allorché lo ritirerà presso la madre dalle ore 9,00, al giorno 7 agosto, alle ore 21,00, allorché lo riaccompagnerà presso la madre, dopo averlo fatto cenare;
o) il giorno di ferragosto lo trascorrerà interamente con Per_1
un solo genitore, secondo il principio dell'alternanza, e viene individuato nel 15 agosto 2022 il giorno in cui il medesimo dovrà stare con la madre, indipendentemente da quello che prevederà il calendario ordinario e con prevalenza su quest'ultimo. Il calendario di cui sopra verrà osservato alla luce del principio dell'alternanza. Qualora il padre non possa trascorrere con il figlio le giornate sopra indicate esclusivamente per motivi lavorativi, egli potrà recuperarle compatibilmente alla disponibilità
e all'assenso della GN . 12) porre a carico di un assegno mensile di CP_1 Parte_1
Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio , nonché Euro 200,00 per Per_1
OL e Euro 200,00 per , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come Parte_2
per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, nonché gli assegni familiari e il
50% delle spese straordinarie e ricreative necessarie come da protocollo del Consiglio Nazionale
Forense che si intende per integralmente trascritto. (…) 14) porre a carico di un Parte_1
assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di mantenimento della GN , da Controparte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge, da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
1 5 ) porre a carico di le spese della locazione che si Parte_1
renderanno necessarie nel caso di vendita della casa familiare, per qualunque motivo essa sia;
16) porre a carico dei coniugi le spese del mutuo in misura proporzionale alle capacità economiche di ciascuno, ovvero nella misura dell'80% in capo a e del residuo 20% in capo a Parte_1
; 17) ordinare a di mettere a disposizione della GN Controparte_1 Parte_1
il personal computer di al fine di copiare i dati di accesso Controparte_1 Parte_1
bancari, i documenti, i video e le foto di interesse familiare;
18) ordinare a di Parte_1
restituire a le spese per l'acquisto dell'automobile nella misura di Euro 5.000,00, o Parte_2 altra veriore accertata in corso di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.01.22 ha introdotto la separazione giudiziale dalla Parte_1
coniuge.
Premesso che i coniugi avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari (SS) in data 16.03.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Sassari, anno 2013, Numero 24 Parte
2 Serie C, che dall'unione coniugale era nato il figlio minore , a Sassari il 16.04.2009, Persona_3
pagina 4 di 14 che i coniugi avevano destinato a casa coniugale l'immobile sito in Ossi (SS) alla Via Usini n. 27, distinto al catasto fabbricati del Comune di Ossi al Foglio 8, mappale 1347, sub 4 e 5, di proprietà di entrambi, per il cui acquisto avevano contratto mutuo fondiario, ha dedotto che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più un'unione affettiva e sentimentale, che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, che la convivenza sotto lo stesso tetto era divenuta insostenibile e che la dissoluzione del consorzio familiare era definitiva ed impediva, allo stato, ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze fra le parti.
Sotto il profilo patrimoniale ha allegato di essere graduato di truppa dell'Esercito e di percepire un reddito annuo pari ad € 32.153,40 circa, che la moglie aveva sempre lavorato, seppur a tempo determinato e con redditi non dimostrabili e che, a partire dal mese di gennaio, avrebbe svolto attività di lavoro subordinato alle dipendenze di un supermercato.
Ha rappresentato che i figli e , maggiori di età, avevano raggiunto Persona_4 Persona_2
l'autonomia e indipendenza economica o comunque erano idonei all'attività lavorativa, sebbene non fossero minimamente interessati ad entrare nel mondo del lavoro e che, pertanto, non sussisteva alcun obbligo di mantenimento in capo al padre.
Ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita la resistente la quale ha aderito alla domanda di separazione e di assegnazione a lei della casa familiare.
Ha chiesto disporsi l'affido esclusivo del figlio minore in suo favore con attribuzione del Per_1
potere di assumere tutte le decisioni autonomamente nell'interesse del figlio e di poter decidere i giorni e gli orari in cui il padre potrà stare con il bambino.
Ha difatti rappresentato che il era partito per una missione sul territorio italiano ai primi di Pt_1
dicembre, che nonostante egli avesse avuto la possibilità di godere di quattro giorni di ferie al mese vi aveva rinunciato e che dal mese di dicembre non aveva fatto rientro in neanche per vedere il CP_2
piccolo , oltreché i due ragazzi maggiorenni, precisando che gli unici contatti tra padre e il Per_1
figlio minore avvenivano tramite cellulare.
Ha allegato che le dinamiche mediante le quali si svolgeva il lavoro del padre e il disinteresse per il figlio manifestato negli ultimi tre mesi non potevano che condurre il giudice all'affidamento esclusivo del minore in favore della madre, affinché la medesima possa occuparsi del piccolo, senza dover, ogni volta, cercare di rintracciare il padre per acquisire il consenso.
pagina 5 di 14 Ha anche allegato che i figli e OL, seppur maggiori di età, non avevano affatto Parte_2
raggiunto l'autosufficienza economica, che vivevano con la madre e che stavano facendo di tutto per potersi inserire nel mondo del lavoro.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto di essere alla ricerca di un lavoro a tempo indeterminato che le assicuri un reddito congruo tale da poter affrancarsi dal contributo del marito, che aveva sempre lavorato con contratti a tempo determinato dalla durata tutto sommato estremamente esigua, che con decorrenza dal 5 febbraio 2022, invece, e fino al 30 giugno p.v., lavorava per conto di Parte_3
come collaboratrice familiare, percependo il compenso mensile di Euro 410,00 netti che le
[...]
venivano erogati dal datore di lavoro solo dopo che questi ne aveva ottenuto il rimborso da parte del
Comune, precisando che per volontà del marito era rimasta a casa per occuparsi dei ragazzi, della loro educazione e istruzione, in ragione dell'impiego del che spesso lo portava in missione fuori dalla Pt_1
CP_2
Ha quindi dedotto che sussistevano i presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili.
Ha aggiunto che non corrispondeva al vero che il ricorrente stesse pagando il mutuo della casa familiare, ubicata in Ossi (SS), tant'è che la medesima era stata sottoposta a pignoramento immobiliare iscritto al R.G.ES. 104/2018 del Tribunale di Sassari, promosso da Unione di Banche Italiane s.p.a.
Ha concluso come da memoria difensiva depositata in data 25 marzo 2022.
In esito all'udienza presidenziale in data 02.11.22 sono stati assunti i seguenti provvedimenti provvisori: “I coniugi sono, pertanto, autorizzati a vivere separati. (…) La casa coniugale (peraltro attinta da procedimento espropriativo) è già attualmente in uso alla ricorrente, che vi abita unitamente ai tre figli (di cui uno ancora minore), di tal che si conferma l'attuale assetto. Quanto alla richiesta del ricorrente di prelevare i propri effetti personali e altri beni, la stessa può essere accolta limitatamente ai primi, mentre esula dalla presente sede la delibazione sulla assegnazione dei beni mobili presenti nell'abitazione (per la quale dovrà, in difetto di accordo, essere radicato separato procedimento). Non ricorrono, nella presente sede, le condizioni per far luogo all'affidamento esclusivo del minore alla di lui madre, come dalla stessa richiesto in via principale, in difetto di prova specifica sull'inidoneità paterna a svolgere il proprio ruolo genitoriale. IN via subordinata, entrambi i coniugi hanno richiesto
l'affidamento condiviso dello stesso minore, con collocazione preferenziale presso la di lei madre e facoltà per il padre di incontrarlo, vederlo e tenerlo con sé, secondo il principio dell'alternanza. Il minore, di conseguenza, potrà trattenersi con il padre quando lo vorrà, incontrandolo, compatibilmente con i propri impegni, almeno tre giorni alla settimana, con facoltà di pernottamento presso la di lui abitazione, nonché a fine settimana alterni, durante le principali festività e ricorrenze
pagina 6 di 14 (compleanni) e vacanze estive (due settimane, alternate con il coniuge), secondo il medesimo regime dell'alternanza. Il ricorrente contribuirà a tutte le esigenze ordinarie di vita di tutti i detti figli, in quanto, senza colpa, non ancora autosufficienti: ad essi sarà tendenzialmente assicurato il precedente tenore di vita, nella misura di € 750 mensili complessivi (da indicizzare annualmente secondo indici medi istat), che si ritiene attualmente congrua alla stregua delle effettive capacità reddituali e patrimoniali emerse. (…) In ordine alle restanti deduzioni di carattere patrimoniale od economico: nessuna delibazione nella presente sede è consentita al di fuori dell'oggetto tipico del giudizio”.
La causa è quindi proseguita davanti al Giudice designato.
Con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la resistente ha domandato che la separazione venga addebitata al ricorrente.
Ha difatti rappresentato che la causa del venir meno dell'affectio maritalis, era da rinvenire principalmente dall'inequivocabile atteggiarsi del nei confronti di , figlia di primo letto Pt_1 Parte_2
della coniuge, ma cresciuta, al pari di un padre, dallo stesso ricorrente -tanto da averle attribuito il proprio cognome - dalla tenera età di 4 anni.
Ha allegato, in particolare, che nel novembre 2021, il aveva spedito alla ragazza degli sms dal Pt_1
tenore equivoco ed ambiguo tanto che lei, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente a causa dell'insolente atteggiarsi del marito e considerato lo stato in cui la figlia era sprofondata, era stata costretta ad allontanare immediatamente la stessa dalla casa familiare, raccomandandola alla zia materna, la quale l'aveva accolta presso di lei.
Ha dedotto che la condotta del ricorrente era, dunque, gravemente lesiva della dignità e del decoro - proprio e della coniuge- oltre che integrante una palese violazione del dovere di fedeltà, e rappresentava la vera genesi dell'intollerabilità della convivenza e della conseguente separazione.
La causa è stata istruita con la produzione di referente documentale, espletamento di interrogatorio formale del ricorrente ed escussione di testi e lette le note di trattazione scritta con il cui scambio è stata sostituita l'udienza del 10 ottobre 2024 ex art. 127 ter c.p.c. è stata rimessa al Collegio per la decisione previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190c.p.c.c
***
Tanto premesso in punto di fatto, si rileva quanto segue.
Va pronunciata la separazione tra i coniugi, essendo emerso dalle allegazioni di entrambe le parti che la crisi familiare è del tutto irreversibile e non vi è alcuna possibilità di ripresa della comunione di affetti e di progetti e sussistendo pertanto i presupposti fondanti la separazione ai sensi art. 151 primo comma c.c..
pagina 7 di 14 Quanto alla domanda di addebito della separazione al spiegata dalla si osserva quanto Pt_1 CP_1
segue.
La domanda deve essere dichiarata inammissibile in quanto spiegata per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c.
Come osservato dalla Suprema Corte: “nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è autonoma e l'iniziativa di un coniuge di richiedere la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'altro coniuge, anche sotto l'aspetto procedimentale, non è mera deduzione difensiva o semplice sviluppo logico della contesa instaurata con la domanda di separazione, tanto che, se presa dalla parte attrice, deve essere inserita nell'atto introduttivo del giudizio, esorbitando dalla semplice "emendatio libelli" consentita in corso di causa, e, se presa dalla parte convenuta, è soggetta ai tempi ed ai modi della riconvenzionale, con la conseguenza che non è configurabile la
"reconventio reconventionis"” (Cass. Civ. sent. n. 25618/07 ed in senso conforme cfr. sent. n. 2828/06
e n. 11305/07).
Quanto ai provvedimenti accessori deve disporsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore con collocazione presso la madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ossi Persona_3
alla via Usini n. 27 affinché vi abiti con il figlio minore, con conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo formulata dalla resistente.
Va ricordato sul punto che alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337-ter c.c., costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c.
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato”.
A tale proposito la Suprema Corte afferma: «Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre [..] che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore [..] con la conseguenza che [..] l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento»
(Cass. Civile, Sez. I, sentenza 26587/2009).
pagina 8 di 14 In sostanza l'affidamento condiviso non può comunque ragionevolmente ritenersi, anche nell'attuale assetto normativo, precluso di per sé, dalla mera conflittualità esistente fra i coniugi o dalla assenza di comunicabilità tra gli stessi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione, evidentemente, solo residuale;
occorre viceversa, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale, appunto, da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
In coerente applicazione dei superiori principi, ritiene il collegio che l'affido condiviso, in assenza di allegazioni sulla criticità nelle capacità genitoriali del padre, più assente che non adeguato, possono ben giustificare l'affidamento condiviso, con la collocazione prevalente presso la madre, con conseguente rigetto della domanda di affido esclusivo.
Quanto alla disciplina del diritto di visita del padre il figlio considerata l'età (quasi Per_1 sedicenne) e tenuto conto dell'attività lavorativa del che lo vede spesso costretto a stare anche Pt_1
mesi lontano dal domicilio, potrà vedere e frequentare il padre liberamente mettendosi d'accordo direttamente con il genitore.
In merito al mantenimento deve preliminarmente darsi atto che e Persona_4 Persona_2
devono ritenersi figli del ricorrente, atteso che le doglianze formulato sul punto dal , Parte_1
secondo cui egli si sarebbe limitato a dare loro il proprio cognome senza adottarli formalmente, cedono il passo al dato formale dell'avvenuto riconoscimento degli stessi che impone l'obbligo del relativo mantenimento sussistendone i presupposti di legge.
Osserva difatti il Collegio che il figlio deve considerarsi economicamente indipendente. Persona_2
Come evidenziato dalla Suprema Corte: “ In tema di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore separato non convivente, lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, può costituire un elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito, e quindi della raggiunta autosufficienza economica, che esclude la reviviscenza dell'obbligo di mantenimento da parte del genitore a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, fermo restando che non ogni attività lavorativa a tempo determinato è idonea a dimostrare il raggiungimento della menzionata autosufficienza economica, che può essere esclusa dalla breve durata del rapporto o dalla ridotta misura della retribuzione” (Cass. Civ. sent. n. 40282/21).
Ciò premesso in diritto è pacifico che il figlio OL, dell'età di 23 anni, abbia consapevolmente scelto di non continuare gli studi, a differenza della sorella, studentessa universitaria, e risulta documentalmente provato che il medesimo abbia svolto numerose attività retribuite fin dall'anno 2019
pagina 9 di 14 di tal che deve ritenersi che lo stesso abbia le capacità per inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro rendendosi economicamente indipendente.
In ordine alla quantificazione del mantenimento va ricordato che in assenza di diversi accordi sottoscritti dalle parti, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in proporzione al proprio reddito;
solo dunque ove sia necessario, il giudice stabilisce un assegno di mantenimento che rispetti il suddetto canone di proporzionalità, tenendo da conto le esigenze dei figli, il tenore di vita della famiglia, i tempi di permanenza della prole con ciascun genitore, le rispettive risorse economiche, reddituali e patrimoniali;
in particolare si evidenzia che (Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013 ) il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ. ( anche nella attuale sua formulazione ) obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Deve quindi prevedersi a carico del , genitore non collocatario, quale contributo per il Parte_1
mantenimento dei figli , minore di età, e maggiore di età ma non Per_1 Parte_2
economicamente indipendente, l'assegno mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate (versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Tale importo, difatti, tenuto conto dei redditi dell'obbligato e dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si appalesa come il contributo minimo per soddisfare le esigenze fondamentali dei figli di cui devono farsi carico entrambi i genitori.
L'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla madre
[...]
con cui trascorre la quasi totalità del suo tempo e che, pertanto, si fa carico CP_1 Per_1
quotidianamente delle relative esigenze di vita.
Le spese straordinarie saranno sostenute dalle parti nella misura del 50 % secondo il protocollo
CNF.
Quanto al richiesto contributo per il mantenimento della moglie, da parte del marito, si osserva quanto segue.
Come è noto i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del coniuge si evincono dall'art. 156 c.c.
pagina 10 di 14 È pertanto necessario che: il coniuge richiedente non abbia subito l'addebito della separazione, che il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri, ossia si trovi in una condizione economica deteriore rispetto al coniuge obbligato, che l'altro coniuge abbia la possibilità economica di provvedere al pagamento.
Va precisato che la valutazione dell'adeguatezza avviene mediante un raffronto con la condizione economica dell'altro coniuge, considerando il tenore di vita goduto durante il matrimonio, nei limiti sottoindicati.
Se è vero, come chiarito dalla Suprema Corte che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. Civ. sent. n. 12196/17 ed in senso conforme cfr. sent. n.
16809/19, n. 4327/22), pur tuttavia in merito al tenore di vita, occorre difatti menzionare l'intervento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 18287/2018).
Tale pronuncia, seppur dettata in tema di divorzio, si estende anche al mantenimento. Secondo la citata decisione, il parametro del tenore di vita va interpretato in chiave più restrittiva rispetto al passato e non può, da solo, giustificare la corresponsione dell'assegno; occorre, infatti, considerare altri elementi, quali il contributo dato dall'ex coniuge, la durata del matrimonio, le potenzialità reddituali e l'età.
Quindi, la valutazione dell'adeguatezza deve riguardare la possibilità, per il coniuge richiedente, di raggiungere un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito nella realizzazione della vita familiare.
Ciò posto, fermo restando che la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una seria e attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. 7 dicembre 2007 n. 25618 e 5 novembre 2007 n. 23051) e che “le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia relativa a rapporti estranei al sistema tributario concernente l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento, valore vincolante per il giudice della separazione personale tra coniugi, il quale, nella sua valutazione pagina 11 di 14 discrezionale, ben può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie” (v. Cass. 16 settembre 2015 n. 18196; in senso conforme: Cass. 12 giugno 2006 n. 13592 e 28 aprile 2006 n. 9876), il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento in capo al dell'obbligo di Pt_1
contribuire al mantenimento della moglie.
Risulta dai documenti agli atti che il ricorrente, un graduato di truppa dell'Esercito, percepisce una retribuzione netta mensile che varia da € 2.000,00 ad € 2.700,00 ma dalle buste paga prodotte in giudizio risulta un importo lordo di gran lunga maggiore, atteso che sulla retribuzione mensile grava, tra l'altro, la trattenuta di € 390,00 per una cessione in favore di e di € 389,00 per un Controparte_4
prestito contratto per la medesima società, esborsi sulla cui causa giustificativa nessuna allegazione ha formulato il ricorrente, cosicchè non può dirsi che si tratti di spese per debiti contratti nell'interesse della famiglia. Inoltre la circostanza secondo cui il starebbe corrispondendo i ratei del mutuo Pt_1 acceso per l'acquisto della casa coniugale è risultata non veritiera, essendo l'immobile attinto da procedura espropriativa.
La per contro svolge l'attività lavorativa di badante/collaboratrice domestica percependo una CP_1 retribuzione mensile di circa € 400,00 e saltuariamente ha lavorato presso un supermercato ma con contratti di brevissima durata (meno di un mese) ed in sostituzione dei lavoratori assenti.
Si osserva inoltre che risulta provato in corso di causa anche per stessa ammissione del in sede di Pt_1 interrogatorio formale all'udienza del 28.11.23 che i coniugi, già dalla data del matrimonio, per esigenze legate alla generale organizzazione domestica, abbiano deciso di comune accordo che la si licenziasse dal lavoro che aveva come addetta alle pulizie presso l'INPS di Sassari per CP_1
rimanere in casa e dedicarsi a tempo pieno della famiglia e dei figli, considerato altresì che il si Pt_1 assentava dal domicilio anche per mesi in ragione dell'attività lavorativa svolta.
Orbene, tenuto conto dell'età della resistente (48 anni) e dell'assenza di titoli professionali, dei redditi delle parti come sopra illustrati, della durata del matrimonio (12 anni), della circostanza che la CP_1 ha lasciato l'attività lavorativa in corso di matrimonio e che si è dedicata pressoché in via esclusiva alla cura e crescita dei tre figli e della casa, il Collegio reputa congruo un assegno di mantenimento per la coniuge a carico del di € 250,00 mensili, rivalutabili annualmente ISTA, da corrispondersi entro Pt_1
il 5 di ogni mese con modalità concordate al domicilio della a decorrere dal mese successivo CP_1
alla pubblicazione della presente sentenza.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalle parti le stesse (relative ai conti corrente, alle rate del mutuo ed alla macchina) devono essere rigettate in quanto estranee al thema decidendum del presente giudizio.
La natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• dichiara la separazione giudiziale dei coniugi (C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...] e , (C.F. ) nata a Controparte_1 C.F._3
Macomer il 08.08.1976;
• ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio ivi contratto in data 16.03.2013, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2013, Numero 24 Parte 2 Serie C;
• affida il minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione presso la Persona_3
madre a cui resta assegnata la casa coniugale sita in Ossi alla via Usini n. 27 affinché vi abiti con il figlio minore;
• il figlio minore potrà vedere e frequentare il padre liberamente mettendosi Persona_3
d'accordo direttamente con il genitore;
• fissa, quale contributo per il mantenimento dei figli , minore di età, e Per_1 Persona_4
, maggiore di età ma non economicamente indipendente, a carico del padre
[...] [...]
l'assegno mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da Parte_1
versare entro il giorno 5 di ogni mese al domicilio della madre, con modalità concordate
(versamento diretto, vaglia, bonifico, ecc.) a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• tutte le spese straordinarie concernenti i figli saranno assunte in pari misura da entrambi i genitori secondo il protocollo C.N.F., ed eventuali ulteriori solo se previamente concordate;
• l'Assegno Unico erogato dall'INPS per il figlio minore sarà percepito al 100 % dalla Per_1
madre ; Controparte_1
• pone a carico del l'assegno mensile di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Pt_1
ISTAT a titolo di mantenimento della moglie , da versarsi con le stesse modalità Controparte_1
di cui sopra a far data dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
• rigetta nel resto;
• spese compensate.
Così deciso in Sassari, nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Deiana pagina 13 di 14 IL GIUDICE est.
Dott.ssa Elisabetta Carta
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