Articolo 7 della Legge 4 maggio 1983, n. 170
Articolo 6Articolo 8
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26 maggio 1983
Art. 7. Certificati di analisi

I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:
il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;
la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;
il laboratorio chimico della camera di commercio di Messina.
Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione e' autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.
Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.
Entrata in vigore il 26 maggio 1983