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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 11/12/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1047/2024 R.Gen.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1047 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (4.2.1971 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni Gurnari e dall' avv. Francesca Gangemi del Foro di Reggio
Calabria), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Emila Todarello del Foro di Roma) unitamente all' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – deve dichiararsi infondato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo contrassegnata dal n. 09480202400009054000, notificatagli a mezzo PEC in data 12.2.2024, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420160001505933000 (relativo a contributi I.N.P.S. - IVS fissi percentuali sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 e 2016 con importo a ruolo di €
2.771,67); 39420160004016933000 (relativo a contributi I.N.P.S.- IVS fissi percentuale sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di € 2.672,78) per un importo complessivo pari ad € 5.444,45.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo preliminarmente CP_2
l' estromissione della per mancata cessione del credito oggetto di causa e CP_3
conclduendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, non necessitando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non trattandosi di carico contributivo oggetto Controparte_3
di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e all' oggetto della causa.
2.1. Osserva altresì il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.2. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400009054000,
2 oggetto di causa, debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito oggetto di causa risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 22.6.2016 e 5.12.2016 (cfr. fascicolo di parte . CP_2
Al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di causa (12.2.2024), quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era già venuta a maturarsi, sussistendo prova di validi atti interruttivi.
L' costituendosi ha infatti fornito prova dell' intervenuta Controparte_4
notifica a mezzo pec: a) in data 12.3.2019 dell' intimazione di pagamento n.
0942019002462262000; b) in data 8.6.2022 dell' intimazione di pagamento n.
09420229004079090000, entrambe relative anche al carico contributivo di cui si discute.
Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t., in Controparte_2 proprio e quale mandatario della e dell' in CP_3 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- rigetta il ricorso;
- pone a carico di parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite delle parti resistenti, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.12.2025
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
4
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il G.L., letto l'art.127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di sostituzione dell'udienza del 10.12.2025; letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite ove tempestivamente depositate, pronuncia il seguente provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria – Seconda Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza, in persona del G.L. dott. Antonio Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1047 del R.G. dell'anno 2024, riservato in decisione ex art.127 ter c.p.c. e vertente tra (4.2.1971 - c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato come in atti;
rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso anche disgiuntamente dall'avv. Giovanni Gurnari e dall' avv. Francesca Gangemi del Foro di Reggio
Calabria), l in persona del l.r.p.t. (domiciliata come in atti;
Controparte_1
rappresentata e difesa per procura in calce alla memoria difensiva dall' avv. Emila Todarello del Foro di Roma) unitamente all' in Controparte_2
persona del l.r.p.t., in proprio e quale mandatario della (domiciliato come in atti;
CP_3
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti parimenti in atti dai procuratori meglio specificati nella memoria difensiva).
1. Il ricorso proposto da - da ritenersi correttamente incardinato ex Parte_1
art.615 c.p.c. e non quale opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. non contestandosi la
1 mera regolarità formale degli atti di cui si discute – deve dichiararsi infondato per i motivi di seguito esposti.
A mezzo dello stesso, il predetto ricorrente ha chiesto dichiararsi per le ragioni ivi meglio esplicate non più dovuto il pagamento del carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo contrassegnata dal n. 09480202400009054000, notificatagli a mezzo PEC in data 12.2.2024, con specifico riferimento agli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 39420160001505933000 (relativo a contributi I.N.P.S. - IVS fissi percentuali sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 e 2016 con importo a ruolo di €
2.771,67); 39420160004016933000 (relativo a contributi I.N.P.S.- IVS fissi percentuale sul minimale somme aggiuntive, interessi e sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di € 2.672,78) per un importo complessivo pari ad € 5.444,45.
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato l'avversa pretesa, chiedendo preliminarmente CP_2
l' estromissione della per mancata cessione del credito oggetto di causa e CP_3
conclduendo per la reiezione del ricorso in quanto infondato nel merito.
L' , nel costituirsi a sua volta, ha rassegnato analoghe Controparte_1
conclusioni.
La causa è stata decisa sulla base della sola documentazione in atti, non necessitando di attività istruttoria.
2. Tanto sinteticamente premesso, e considerato come qui di seguito richiamato sempre per sinteticità il contenuto degli atti processuali di parte, osserva preliminarmente il Tribunale che deve disporsi l'estromissione della non trattandosi di carico contributivo oggetto Controparte_3
di cartolarizzazione ex art. 13-15 L. 448/1998 s.m.i.
Va disposta, al riguardo, la compensazione delle spese di lite alla luce della natura e all' oggetto della causa.
2.1. Osserva altresì il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Controparte_1
Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione.
Evidenzia infatti il giudicante che, per come è formulata la domanda, il ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza proprio dell' , in Controparte_1
tal modo rendendo quest'ultima legittimata passiva sul punto.
2.2. Passando all'esame nel merito della domanda, ritiene il Tribunale che il carico contributivo portato dalla comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09480202400009054000,
2 oggetto di causa, debba considerarsi ancora dovuto dal ricorrente stante il mancato maturarsi della relativa prescrizione ex L.335/1995.
Gli avvisi di addebito oggetto di causa risultano documentalmente notificati rispettivamente in data 22.6.2016 e 5.12.2016 (cfr. fascicolo di parte . CP_2
Al momento della notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo oggetto di causa (12.2.2024), quindi, la prescrizione (quinquennale e non decennale: Cass., Sez. Un.,
23397/2016) ex L.335/1995 della contribuzione di cui si discute non era già venuta a maturarsi, sussistendo prova di validi atti interruttivi.
L' costituendosi ha infatti fornito prova dell' intervenuta Controparte_4
notifica a mezzo pec: a) in data 12.3.2019 dell' intimazione di pagamento n.
0942019002462262000; b) in data 8.6.2022 dell' intimazione di pagamento n.
09420229004079090000, entrambe relative anche al carico contributivo di cui si discute.
Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito meglio specificata in dispositivo, previa liquidazione ex D.M. 55/2014 (ivi inclusa decurtazione ex art.4 co.1 per singola voce dei parametri ivi indicati, stante la natura documentale e di facile spedizione della causa;
attività: studio, introduzione, trattazione (Cass., 8561/2023), decisione;
assenza di fase istruttoria;
scaglione di valore della causa: fino ad € 26.000,00).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti dell' in persona del l.r.p.t., in Controparte_2 proprio e quale mandatario della e dell' in CP_3 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- estromette dal giudizio la con compensazione delle spese di lite per le ragioni CP_3
esposte in parte motiva;
- rigetta il ricorso;
- pone a carico di parte ricorrente soccombente l'onere di rifusione delle spese di lite delle parti resistenti, che liquida ex D.M. 55/2014 in complessivi € 2.697,00 cadauna oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 10.12.2025
3 IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonio Salvati
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