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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/09/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesca Coccoli - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 477/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, promossa da
(Cod. Fisc. ) e E_ CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Antonella Marchetti per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Lusi per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 416/2023 del
10.11.2023.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis previa, in ogni caso, totale o, in subordine, anche solo parziale riforma della sentenza n. 416/2023, pubblicata dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile n. 454/2020 R.G. in data 10 novembre 2023, mai notificata , tenuto conto sia della consulenza tecnica di parte sia delle risultanze e delle conclusioni della CTU accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, l'inadempimento dell'opposta odierna appellata a tutti gli obblighi derivanti dal contratto inter partes concluso, dichiarare che nulla è dovuto dalla NO E_ attrice/opponente nel procedimento n. 454/2020 R.G. Tribunale di Lanciano e
1 odierna appellante conseguentemente confermare l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo telematico opposto siccome risultato infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente accertare e dichiarare che il debito contratto dalla NO
[...]
con l'opposta /appellata attraverso la stipula del mutuo chirografario è E_ stato integralmente soddisfatto, e dichiarare con apposita statuizione l'avvenuta estinzione della fideiussione l'avvenuta estinzione della fideiussione –risultata illegittima -- prestata dal IG e – respinta la domanda Parte_2 monitoria – condannare la convenuta/opposta odierna appellata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. per temerarietà della lite, responsabilità aggravata anche per l'esecuzione immobiliare medio tempore intrapresa nei confronti del IG
, risultato estraneo al giudizio;
conseguentemente rigettata la Parte_2 domanda monitoria domanda monitoria perché non provati né la sussistenza né l'ammontare del credito residuo asseritamente e contraddittoriamente vantato dall'opposta odierna appellata, accertare e dichiarare che il costo totale espresso da tutti gli oneri convenuti col contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 supera il tasso soglia di riferimento all'epoca vigente, dichiarare non dovuti gli interessi sia corrispettivi che moratori nella misura pattuita con conseguente con conseguente azzeramento della asserita pretesa creditoria, già totalmente Par adempiuta;
accertare e dichiarare che l'indicazione dell' nel contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 viola le norme citate per essere risultato difforme da quello reale e non avendo incluso tutti i costi del credito disponendo la riduzione degli interessi applicati dalla banca nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, TUB con conseguente azzeramento della asserita pretesa creditoria, già totalmente adempiuta, ovvero azzerare la misura di tutti i tassi di interesse ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB;
respinta integralmente la domanda integralmente monitoria della banca e dato atto della contestazione integrale dell'asserito credito sin dal sin dal principio, del contratto di mutuo chirografario e della nullità del contratto di fideiussione da parte degli opponenti odierni appellanti, accertata e dichiarata la violazione delle norme imperative, non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del credito asserito;
accertare e dichiarare e dichiarare l'usurarietà del costo totale del credito per il superamento del tasso soglia sia per quanto riguarda il contratto di mutuo chirografario che il relativo tasso di interesse effettivo globale ovvero il superamento del tasso soglia del costo totale del credito nel corso del rapporto applicando la sanzione prevista dall'art. 644 c.p. e dall'art. 1815, comma II°, c.c. azzerando gli interessi le commissioni e spese deducendo le somme pretese dalla banca come da ricalcolo effettuato nell'allegato elaborato peritale del consulente di parte;
dichiarare illegittima ed arbitraria l'applicazione dello jus variandi intervenuto in corso di rapporto per difetto del giustificato motivo e di comunicazione obbligatoria nel contratto di mutuo chirografario e nei contratti collegati;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, della loro variazione in base alla variazione dell'Euribor e, pertanto, dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117, VII° comma, TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da
2 quelli pretesi dalla banca opposta e già incamerati e condannare l'istituto alla immediata restituzione;
accertare e dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione delle norme richiamate nonché di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o con il tasso previsto dall'art. 117, VII° TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 04/03/2003 e Banca di Italia n. 229/1999, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117, VII° comma, TUB ovvero ai sensi dell'art. 1337 c.c. del TAN effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello illegittimamente applicato;
di conseguenza e per effetto dell'accoglimento anche di una sola di tutte le sopra spiegate di tutte le sopra spiegate conclusioni ed eccezioni, stante la nullità delle clausole dei contratti stipulati dalla debitrice garantita e dal fideiussore sottoscritti dagli opponenti odierni appellanti in quanto contrari a norme imperative di diritto pubblico economico inviolabili, dichiarare nulla ed inescutibile la fideiussione con motivazione palese e non apparente, onde evitare che mediante il contratto di fideiussione sia definitivamente scongiurato un risultato che l'ordinamento vieta, dichiarando palesemente ed immediatamente liberato il IG Parte_2 e tenuto l'istituto opposto a risarcire tutti i danni arrecati allo stesso
[...] anche per l'intenta illegittima esecuzione immobiliare intrapresa che in questa sede di quantificano in €. 260.000; nel merito, in via riconvenzionale: accertare e accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, che l'attrice/opponente è creditrice nei confronti della convenuta/opposta della somma di €. 3.158,79, condannando la
, Controparte_2 oggi al Controparte_3 pagamento nei confronti dell'attrice/opponente della somma predetta, o di quella maggiore o ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condannare l'opposta condannare l'opposta odierna appellata odierna CP appellata relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti-- sulla base della palese temerarietà della lite e dell'acclarata responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., poiché risulta che la Controparte_2
-- oggi oggi
[...] Controparte_2 [...] ha agito e resistito in giudizio con Controparte_3 mala fede e/o colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del c.c., chiedendo la condanna di
[...]
, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da Controparte_2 liquidare, anche di ufficio determinando la somma equitativamente nella sentenza e, comunque, nello scaglione prescelto tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00; condannare l'opposta condannare l'opposta odierna appellata odierna appellata –in in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti riguardo alle illegittime segnalazioni-- al risarcimento di ogni danno di carattere patrimoniale e non patrimoniale nonché morale che gli opponenti odierni appellanti odierni appellanti subiscono ogni altro ulteriore pregiudizio derivante dagli stessi fatti che, nei Pt_4 limiti di quanto previsto dal codice di rito dovesse essere accertato e quantificato in
3 corso di causa sulla base della palese temerarietà della lite e dell'acclarata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché risulta che la
[...]
Controparte_2
-- oggi di oggi
[...] Controparte_2 [...]
-- -- ha agito e resistito in Controparte_1 Controparte_2 giudizio con mala fede e/o colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del c.c., chiedendo la condanna di , Controparte_2 Controparte_2
, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidare,
[...] anche di oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da CP_2 CP_2 liquidare, anche di ufficio determinando la somma equitativamente, nella sentenza e, comunque, nello scaglione ufficio determinando la somma equitativamente, nella sentenza e, comunque, nello scaglione prescelto tra prescelto tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00€; condannare la convenuta/opposta odierna appellata per aver unilateralmente modificato e variato le condizioni contrattuali senza approvazione della cliente, senza alcuna comunicazione ed in assenza di apposite clausole sottoscritte e, soprattutto, senza la sussistenza di alcun giustificato motivo in spregio del Testo Unico Bancario;
revocato il provvedimento monitorio, statuire la non debenza di alcuna somma da parte della NO ed in E_ conclusione dichiarare con esplicita e palese motivazione la non debenza di alcuna somma da parte del garante IG , conseguentemente alla Parte_2 acclarata nullità della fideiussione prestata e al mancato rispetto da parte dell'opposta odierna appellata del termine di cui all'art. 1957 c.c. con palese ed esplicita declaratoria di liberazione del garante e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti anche a seguito della procedura esecutiva immobiliare nel frattempo illegittimamente intentata e portata avanti e quantificabili in €. 260.000,00 ; di conseguenza ordinare in ogni caso alla
[...]
oggi Controparte_2 [...]
di rettificare tutte le Controparte_3 segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia nei confronti della NO che del fideiussore liberato IG E_
; di conseguenza condannare la Parte_2 [...]
Controparte_5 oggi
[...] [...]
al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni materiali e morali provocati dalle inesatte Società Cooperativa al risarcimento di tutti i danni materiali e morali provocati dalle inesatte segnalazioni alla C.R. della Banca d'Italia nella misura che sarà accertata, ovvero che apparirà giusto liquidare anche se del caso in via equitativa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da ritardato pagamento decorrenti dalla data della domanda al saldo;
in caso di accoglimento di anche solo una delle domande dispiegate accertare e dichiarare che le parti attrici odierne appellanti hanno subito danni morali e materiali a causa della condotta serbata dalla convenuta e dalla società incorporata, per violazione delle norme contrattuali ed violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuale che saranno accertate nel corso del giudizio e come esposte nelle precedenti conclusioni, condannando la medesima a risarcirli integralmente, oltre al maggior danno da ritardato pagamento ed agli interessi
4 legali ed anatocistici dalla data della domanda al saldo effettivo;
condannare al pagamento di spese, compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali, diritti e onorari di causa nella misura di Legge ex D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 --
Regolamento recante la determinazione dei Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 24 sia di primo grado nonché quella di questo giudizio di appello, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale, rigettare l'appello così come proposto ed in ogni sua parte, unitamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore domanda, pretesa, ragione, istanza, deduzione e richiesta, siccome il tutto erroneo, temerario ed infondato in fatto ed in diritto e in accoglimento dell'unico motivo di Contr appello incidentale proposto dalla , in riforma della sentenza di primo grado, per le motivazioni esposte in atti, considerare come saldo finale indicato dal CTU, solo il Caso n. 1, coincidente perfettamente con l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, oppure il Caso 3 che diverge solo per € 127,00 e, pertanto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 67/2020 opposto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda svolta con l'appello incidentale, si chiede la conferma della Sentenza n. 416/23, resa dal Tribunale di Lanciano in data 10 novembre 2023, pubblicata il 10 novembre 2023, oggi oggetto di gravame e di tutte le statuizioni in essa contenute per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con rivalutazione monetaria ed interessi come da contratto dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza n. 416/2023 del 10.11.2023, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta e E_ Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 67/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data
[...]
6.02.2020, con il quale è stato ad essi ingiunto, su ricorso della
[...]
, il pagamento della rata finale (n. 120) del Controparte_2
contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 dell'importo complessivo di €
150.000,00.
Il Tribunale di Lanciano ha quindi revocato il citato decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della complessiva somma di € 66.590,60 oltre interessi moratori pattuiti al 10% dal 31.03.2019 e spese per la procedura di ingiunzione nonché al pagamento delle spese del giudizio di opposizione nella misura di 2/3, disponendo la compensazione della residua quota di 1/3.
5 Gli opponenti, a fondamento della predetta opposizione, hanno dedotto l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate di € 1.200,00 ciascuna oltre alla rata finale dell'ammontare di € 77.454,30 in favore della garantito fino Parte_5 alla concorrenza di € 300.000,00 dalla fideiussione prestata in data 30.3.2009 da
. I predetti hanno poi rilevato la violazione dell'articolo 117, Parte_2
4° comma T.U.B. per la divergenza tra il tasso dichiarato nel contratto e quello applicato e l'illegittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, chiedendo poi l'accertamento della responsabilità della in relazione alla condotta CP_2
precontrattuale contraria ai principi di buona fede.
La , in persona del legale Controparte_2
rappresentante, si è costituita in giudizio, contestando l'usurarietà del tasso moratorio e gli ulteriori motivi dell'opposizione, chiedendone dunque il rigetto con la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Lanciano ha escluso l'usurarieità del tasso degli interessi mora in ragione del tasso soglia applicabile nel periodo dall'1.1.2009 al 31.3.2009 per i crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche;
ha inoltre escluso l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese rilevando che con tale metodo gli interessi sono comunque calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Il predetto Tribunale, poi, in relazione alla divergenza tra il tasso contrattuale e quello applicato ha affermato, alla luce della c.t.u. contabile espletata, che la modifica unilaterale comunicata in data 27.7.2011 (con decorrenza dal 01.10.2011)
– concernente la modifica della condizione economica relativa al T.A.N. dal 6,00% al 7,00% - non sia caratterizzata da una motivazione idonea, con la conseguente nullità della citata modifica unilaterale intercorsa e l'applicazione del tasso originario del 6%.
A tale riguardo il primo Giudice si è riferito al calcolo del C.T.U. di cui alla tabella relativa al “Caso 2”, escludendo la somma € 10.863,90, individuando così il saldo finale in € 66.590,40.
6 Il Tribunale di Lanciano ha quindi rigettato la domanda degli opponenti di posta al risarcimento dei danni per violazione delle regole di correttezza ritenendola generica, rigettando pure la domanda della Banca opposta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
e hanno proposto l'appello alla sentenza in E_ Parte_2
esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La
[...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
precedentemente denominata Controparte_2
, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via
[...]
incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 20.9.2024, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
poi, la causa è stata trattenuta in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne l'usurarietà del tasso di interesse moratorio: secondo gli appellanti, il primo Giudice ha qualificato il mutuo chirografario come operazione inerente ai “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”, mentre in questo caso la categoria applicabile
è quella del finanziamento alle imprese, atteso pure che nel contratto E_
ha dichiarato di non avere effettuato la richiesta di mutuo in qualità di
[...]
consumatore.
1.1. Occorre al riguardo considerare, in primo luogo, che dal contratto di mutuo non risulta affatto che il finanziamento sia erogato a un'impresa né gli odierni appellanti hanno provato o almeno allegato tale circostanza nel giudizio di primo grado. Essi si sono piuttosto limitati a dedurre il riferimento del contratto in esame alla categoria dei finanziamenti alle imprese, secondo la prospettazione contenuta nella consulenza tecnica dagli stessi prodotta.
7 Pertanto, il tasso dell'interesse moratorio del 10% è senz'altro compreso nel limite previsto dal D.M. del 19.12.2008 relativamente al primo trimestre dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 19 settembre 2020 n. 19597, confermati dalla stessa Corte nell'ordinanza del 13 giugno 2024, n. 16526.
1.2. In ogni caso si deve considerare, con rilievo determinante, che la conformità del predetto tasso al limite indicato sussiste anche nel caso della classificazione del finanziamento dedotta dagli odierni appellanti, cioè quella inerente agli “altri finanziamenti effettuati alle imprese dalle banche” di importo superiore a €
5.000,00.
Infatti, secondo il Decreto Ministeriale sopra citato il tasso medio su base annua per tali finanziamenti è determinato nella misura del 6,22%; a tale tasso deve aggiungersi la maggiorazione di 2.1 punti percentuali, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto, e quindi il tasso deve essere aumento della metà ai sensi del precedente art. 2.
Pertanto, contrariamente a quanto gli appellanti hanno affermato, il tasso c.d. soglia degli interessi moratori è determinabile nella misura del 12,48%, che è comunque superiore al tasso del 10% previsto per gli i predetti interessi nel contratto in esame.
Quindi il primo motivo dell'appello è integralmente infondato, essendo superfluo, in ragione delle considerazioni ora esposte, l'esame delle conseguenze derivanti dall'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora.
2. Gli appellanti, nel secondo motivo dell'impugnazione, dedotto applicazione nel finanziamento in esame dell'interesse composto, essendo stati capitalizzati gli interessi attraverso il c.d. ammortamento alla francese, in violazione di varie disposizioni di legge, tra cui in particolare l'art. 1283 c.c.
2.1. Sotto questo profilo è opportuno richiamare i condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 29 maggio 2024, n.
15130, nella quale la Suprema Corte, seppure in relazione alla questione della nullità del mutuo con ammortamento c.d. alla francese per altre ragioni , ha ribadito che la capitalizzazione composta in questo caso sia del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, cioè una forma di
8 quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
La Suprema Corte ha quindi escluso la sussistenza della violazione dell'art. 821, 3° comma, c.c., rilevando che il divario temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non possa pregiudicare il creditore mutuante, atteso proprio che secondo la predetta norma gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore.
In effetti, nel caso in esame, ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, 1° comma, c.c.) e riferiti, secondo l'accordo tra le parti, al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Inoltre, la natura compensativa degli interessi comporta che essi decorrano sul capitale anche se questo non è ancora, o non interamente, esigibile, in ragione del carattere oneroso del mutuo di denaro, nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata ovvero, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che gli interessi possano essere esigibili anche quando siano maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come si evince dall'art. 1820 c.c, secondo cui il contratto di mutuo può essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, dimostrandosi in tal modo che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
Inoltre, ad avviso della medesima Corte, l'art. 1282, 1° comma, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (in questo caso negoziale) e tale disposizione costituisce una norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie».
Né si può pervenire ad una diversa conclusione dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che pongono appunto la regola prioritaria dell'imputazione del pagamento agli interessi
(in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola
9 confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
Pertanto, la Suprema Corte ha evidenziato la legittimità della pattuizione per cui gli interessi siano esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).
2.2. Dalle ragioni sopra esposte, da ritenersi senz'altro condivisibili poiché fondate sulla compiuta e corretta ricognizione a applicazione delle norme dell'ordinamento inerenti appunto alla disciplina del contratto di mutuo, degli interessi e dell'adempimento delle obbligazioni, deriva l'infondatezza di tutti i profili di illegittimità dedotti dagli appellanti rispetto al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, con la conseguente e integrale infondatezza anche del secondo motivo dell'impugnazione.
3. Il terzo motivo dell'appello concerne la decisione del Tribunale di Lanciano in ordine agli effetti della mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC ovvero della difformità tra quello dichiarato e quello accertato: ad avviso degli appellanti, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la rideterminazione degli interessi secondo il tasso previsto per i titoli di Stato a breve termine.
3.1. Si deve al riguardo osservare, in maniera determinante, che, secondo i condivisibili principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, nei contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti definitivo tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione. Pertanto tale indicatore non è compreso nell'ambito dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 385 del 1993. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe determinare, per effetto della violazione di regole di condotta della banca, la responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (tra le altre, Cass., 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39169).
10 3.2. Gli odierni appellanti non hanno compiutamente formulato alcuna domanda di risarcimento del danno eventualmente subito per la mancanza ovvero errata prospettazione del , insistendo unicamente sulla nullità parziale e sulla Pt_6
ripetizione dei pagamenti ritenuti privi di causa.
Pertanto il motivo dell'appello ora esaminato non è fondato, dovendosi rilevare, anche l'infondatezza dell'invalidità della garanzia, che gli appellanti hanno prospettato in relazione a vizi dell'obbligazione principale che risultano insussistenti alla luce delle considerazioni finora esposte.
4. Anche il quarto motivo dell'impugnazione, nel quale è criticato il rigetto della domanda di risarcimento del danno è infondato dovendosi considerare, in maniera determinante, che gli appellanti non hanno provato il danno causato dal comportamento della né hanno dedotto alcun elemento obiettivo per la sua CP_2
individuazione e determinazione.
5. Il quinto e il sesto motivo dell'impugnazione, concernente l'omessa statuizione sulla condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e la statuizione sulle spese processuali, sono ugualmente infondati.
5.1. In ordine al primo aspetto, occorre considerare che la responsabilità aggravata prevista dalla norma sopra citata integra una particolare forma di responsabilità processuale della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui la predetta norma presuppone la titola soccombenza
(Cass., 13 ottobre 2017., n. 24158; Cass., 12 ottobre 2009, n. 21590).
Poi, la statuizione sulle spese processuali è derivata dalla corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., atteso che la prevalente soccombenza degli odierni appellanti ha comportato la compensazione solo in parte delle predette spese.
6. In ordine all'appello incidentale della deve Controparte_1 pregiudizialmente escludersi l'inammissibilità eccepita dagli appellanti principali in ragione della sussistenza, nel medesimo appello, di tutti gli elementi previsti dalla legge - da valutare secondo la costante interpretazione della Corte di
Cassazione -, come si evince chiaramente dal contenuto della comparsa di costituzione e di risposta (pagg.10-16).
L'impugnazione incidentale concerne la detrazione, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, della somma di € 10.864,04, compiuta dal Giudice di primo
11 grado relativamente alla variazione, non dimostrata, del tasso di interesse in data
27.7.2011.
Ad avviso della predetta Banca, il Tribunale di Lanciano ha recepito l'ipotesi di calcolo compiuta dal C.T.U. per effetto dell'invalidità della citata variazione senza considerare che la ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il pagamento dell'importo di cui all'originario piano di ammortamento, secondo il tasso contrattuale del 6%, non applicando dunque la citata variazione.
6.1. In effetti, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo risulta la richiesta di pagamento dell'importo di € 77.454,30 corrispondente esattamente a quello dell'ultima rata del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
Pertanto, non avendo la richiesto ulteriori interessi rispetto a quelli CP_2
originariamente pattuiti, nessun importo si sarebbe dovuto detrarre dalla domanda della stessa CP_2
L'appello incidentale deve essere dunque accolto disponendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'unica ragione della revoca dello stesso disposta in primo grado è stata determinata dalla detrazione degli ulteriori interessi di cui la non ha CP_2
dimostrato la pattuizione successiva alla stipulazione del contratto, ma che, come si
è detto, non sono stati richiesti.
7. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello principale deve essere integralmente rigettato, disponendo, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nei termini sopra indicati, con la condanna degli appellanti principali, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
Si devono escludere, anche in ragione della particolarità delle questioni dedotte in giudizio, i presupposti per la condanna degli odierni appellanti ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
12
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e nei E_ Parte_2
confronti della , già Controparte_1 [...]
, in persona Controparte_6
del legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 416/2023 del
10.11.2023.
Accoglie l'appello incidentale proposto dalla predetta in persona del legale CP_2
rappresentante, alla citata sentenza e quindi, in riforma della stessa, rigetta l'opposizione proposta da e al decreto E_ Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Lanciano n. 67/2020 del 6.2.2020, che dunque conferma integralmente.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compenso e, per il giudizio di appello, in € 1.138,50 per spese non imponibili e in € 9.991,00 per compenso;
oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p.
4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 settembre 2025.
La Presidente
Dott. Francesca Coccoli
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Francesca Coccoli - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 477/2024 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, promossa da
(Cod. Fisc. ) e E_ CodiceFiscale_1 Parte_2
(Cod. Fisc. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] CodiceFiscale_2
Antonella Marchetti per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellanti
Contro
Controparte_1
(Cod. Fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Lusi per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 416/2023 del
10.11.2023.
Conclusioni degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis previa, in ogni caso, totale o, in subordine, anche solo parziale riforma della sentenza n. 416/2023, pubblicata dal Tribunale di Lanciano nel procedimento civile n. 454/2020 R.G. in data 10 novembre 2023, mai notificata , tenuto conto sia della consulenza tecnica di parte sia delle risultanze e delle conclusioni della CTU accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, l'inadempimento dell'opposta odierna appellata a tutti gli obblighi derivanti dal contratto inter partes concluso, dichiarare che nulla è dovuto dalla NO E_ attrice/opponente nel procedimento n. 454/2020 R.G. Tribunale di Lanciano e
1 odierna appellante conseguentemente confermare l'avvenuta revoca del decreto ingiuntivo telematico opposto siccome risultato infondato in fatto ed in diritto;
conseguentemente accertare e dichiarare che il debito contratto dalla NO
[...]
con l'opposta /appellata attraverso la stipula del mutuo chirografario è E_ stato integralmente soddisfatto, e dichiarare con apposita statuizione l'avvenuta estinzione della fideiussione l'avvenuta estinzione della fideiussione –risultata illegittima -- prestata dal IG e – respinta la domanda Parte_2 monitoria – condannare la convenuta/opposta odierna appellata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c. per temerarietà della lite, responsabilità aggravata anche per l'esecuzione immobiliare medio tempore intrapresa nei confronti del IG
, risultato estraneo al giudizio;
conseguentemente rigettata la Parte_2 domanda monitoria domanda monitoria perché non provati né la sussistenza né l'ammontare del credito residuo asseritamente e contraddittoriamente vantato dall'opposta odierna appellata, accertare e dichiarare che il costo totale espresso da tutti gli oneri convenuti col contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 supera il tasso soglia di riferimento all'epoca vigente, dichiarare non dovuti gli interessi sia corrispettivi che moratori nella misura pattuita con conseguente con conseguente azzeramento della asserita pretesa creditoria, già totalmente Par adempiuta;
accertare e dichiarare che l'indicazione dell' nel contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 viola le norme citate per essere risultato difforme da quello reale e non avendo incluso tutti i costi del credito disponendo la riduzione degli interessi applicati dalla banca nella misura indicata dall'art. 117, comma 7, TUB con conseguente azzeramento della asserita pretesa creditoria, già totalmente adempiuta, ovvero azzerare la misura di tutti i tassi di interesse ai sensi dell'art. 117, comma 8, TUB;
respinta integralmente la domanda integralmente monitoria della banca e dato atto della contestazione integrale dell'asserito credito sin dal sin dal principio, del contratto di mutuo chirografario e della nullità del contratto di fideiussione da parte degli opponenti odierni appellanti, accertata e dichiarata la violazione delle norme imperative, non avendo la banca prodotto in sede monitoria documenti idonei a comprovare la sussistenza dei crediti e la violazione dell'onere della prova per insufficiente documentazione prodotta dalla banca in corso di giudizio volta a comprovare sia la sussistenza dei contratti sia l'ammontare del credito asserito;
accertare e dichiarare e dichiarare l'usurarietà del costo totale del credito per il superamento del tasso soglia sia per quanto riguarda il contratto di mutuo chirografario che il relativo tasso di interesse effettivo globale ovvero il superamento del tasso soglia del costo totale del credito nel corso del rapporto applicando la sanzione prevista dall'art. 644 c.p. e dall'art. 1815, comma II°, c.c. azzerando gli interessi le commissioni e spese deducendo le somme pretese dalla banca come da ricalcolo effettuato nell'allegato elaborato peritale del consulente di parte;
dichiarare illegittima ed arbitraria l'applicazione dello jus variandi intervenuto in corso di rapporto per difetto del giustificato motivo e di comunicazione obbligatoria nel contratto di mutuo chirografario e nei contratti collegati;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per l'insufficienza delle clausole predisposte ai fini della corretta e precisa determinazione del piano di ammortamento, dell'ammontare delle rate sia per capitale che per interessi, della loro variazione in base alla variazione dell'Euribor e, pertanto, dichiarare dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 117, VII° comma, TUB anziché di quelli applicati decurtando la differenza da
2 quelli pretesi dalla banca opposta e già incamerati e condannare l'istituto alla immediata restituzione;
accertare e dichiarare che la previsione di un piano di ammortamento alla francese senza l'indicazione del regime di capitalizzazione composta praticata costituisce violazione delle norme richiamate nonché di conseguenza dichiarare la nullità degli interessi applicati e disporre la sostituzione degli stessi o con il tasso previsto dall'art. 117, VII° TUB o dal TAN dichiarato in contratto secondo un piano di ammortamento in regime di capitalizzazione semplice da disporsi mediante idonea CTU;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole del contratto di mutuo chirografario per violazione delle norme sulla trasparenza previste dalla delibera CICR 04/03/2003 e Banca di Italia n. 229/1999, ovvero perché costituente pratica commerciale ingannevole con conseguente applicazione nell'un caso e nell'altro del tasso di interesse previsto dall'art. 117, VII° comma, TUB ovvero ai sensi dell'art. 1337 c.c. del TAN effettivamente convenuto ed indicato in contratto anziché di quello illegittimamente applicato;
di conseguenza e per effetto dell'accoglimento anche di una sola di tutte le sopra spiegate di tutte le sopra spiegate conclusioni ed eccezioni, stante la nullità delle clausole dei contratti stipulati dalla debitrice garantita e dal fideiussore sottoscritti dagli opponenti odierni appellanti in quanto contrari a norme imperative di diritto pubblico economico inviolabili, dichiarare nulla ed inescutibile la fideiussione con motivazione palese e non apparente, onde evitare che mediante il contratto di fideiussione sia definitivamente scongiurato un risultato che l'ordinamento vieta, dichiarando palesemente ed immediatamente liberato il IG Parte_2 e tenuto l'istituto opposto a risarcire tutti i danni arrecati allo stesso
[...] anche per l'intenta illegittima esecuzione immobiliare intrapresa che in questa sede di quantificano in €. 260.000; nel merito, in via riconvenzionale: accertare e accertare e dichiarare, per i titoli dedotti, che l'attrice/opponente è creditrice nei confronti della convenuta/opposta della somma di €. 3.158,79, condannando la
, Controparte_2 oggi al Controparte_3 pagamento nei confronti dell'attrice/opponente della somma predetta, o di quella maggiore o ritenuta di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo;
condannare l'opposta condannare l'opposta odierna appellata odierna CP appellata relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti-- sulla base della palese temerarietà della lite e dell'acclarata responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., poiché risulta che la Controparte_2
-- oggi oggi
[...] Controparte_2 [...] ha agito e resistito in giudizio con Controparte_3 mala fede e/o colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del c.c., chiedendo la condanna di
[...]
, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da Controparte_2 liquidare, anche di ufficio determinando la somma equitativamente nella sentenza e, comunque, nello scaglione prescelto tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00; condannare l'opposta condannare l'opposta odierna appellata odierna appellata –in in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti riguardo alle illegittime segnalazioni-- al risarcimento di ogni danno di carattere patrimoniale e non patrimoniale nonché morale che gli opponenti odierni appellanti odierni appellanti subiscono ogni altro ulteriore pregiudizio derivante dagli stessi fatti che, nei Pt_4 limiti di quanto previsto dal codice di rito dovesse essere accertato e quantificato in
3 corso di causa sulla base della palese temerarietà della lite e dell'acclarata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché risulta che la
[...]
Controparte_2
-- oggi di oggi
[...] Controparte_2 [...]
-- -- ha agito e resistito in Controparte_1 Controparte_2 giudizio con mala fede e/o colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del colpa grave, abusato del processo e violato ripetutamente il dettato degli artt. 1175 e 2043 del c.c., chiedendo la condanna di , Controparte_2 Controparte_2
, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da liquidare,
[...] anche di oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, da CP_2 CP_2 liquidare, anche di ufficio determinando la somma equitativamente, nella sentenza e, comunque, nello scaglione ufficio determinando la somma equitativamente, nella sentenza e, comunque, nello scaglione prescelto tra prescelto tra €. 52.000,00 ed €. 260.000,00€; condannare la convenuta/opposta odierna appellata per aver unilateralmente modificato e variato le condizioni contrattuali senza approvazione della cliente, senza alcuna comunicazione ed in assenza di apposite clausole sottoscritte e, soprattutto, senza la sussistenza di alcun giustificato motivo in spregio del Testo Unico Bancario;
revocato il provvedimento monitorio, statuire la non debenza di alcuna somma da parte della NO ed in E_ conclusione dichiarare con esplicita e palese motivazione la non debenza di alcuna somma da parte del garante IG , conseguentemente alla Parte_2 acclarata nullità della fideiussione prestata e al mancato rispetto da parte dell'opposta odierna appellata del termine di cui all'art. 1957 c.c. con palese ed esplicita declaratoria di liberazione del garante e risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti anche a seguito della procedura esecutiva immobiliare nel frattempo illegittimamente intentata e portata avanti e quantificabili in €. 260.000,00 ; di conseguenza ordinare in ogni caso alla
[...]
oggi Controparte_2 [...]
di rettificare tutte le Controparte_3 segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sia nei confronti della NO che del fideiussore liberato IG E_
; di conseguenza condannare la Parte_2 [...]
Controparte_5 oggi
[...] [...]
al risarcimento di tutti i Controparte_3 danni materiali e morali provocati dalle inesatte Società Cooperativa al risarcimento di tutti i danni materiali e morali provocati dalle inesatte segnalazioni alla C.R. della Banca d'Italia nella misura che sarà accertata, ovvero che apparirà giusto liquidare anche se del caso in via equitativa, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da ritardato pagamento decorrenti dalla data della domanda al saldo;
in caso di accoglimento di anche solo una delle domande dispiegate accertare e dichiarare che le parti attrici odierne appellanti hanno subito danni morali e materiali a causa della condotta serbata dalla convenuta e dalla società incorporata, per violazione delle norme contrattuali ed violazione delle norme contrattuali ed extracontrattuale che saranno accertate nel corso del giudizio e come esposte nelle precedenti conclusioni, condannando la medesima a risarcirli integralmente, oltre al maggior danno da ritardato pagamento ed agli interessi
4 legali ed anatocistici dalla data della domanda al saldo effettivo;
condannare al pagamento di spese, compensi professionali oltre IVA, CPA e spese generali, diritti e onorari di causa nella misura di Legge ex D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 --
Regolamento recante la determinazione dei Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31.12.2012, n. 24 sia di primo grado nonché quella di questo giudizio di appello, con distrazione a favore del procuratore antistatario.”.
Conclusioni dell'appellata: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale, rigettare l'appello così come proposto ed in ogni sua parte, unitamente ad ogni e qualsivoglia ulteriore domanda, pretesa, ragione, istanza, deduzione e richiesta, siccome il tutto erroneo, temerario ed infondato in fatto ed in diritto e in accoglimento dell'unico motivo di Contr appello incidentale proposto dalla , in riforma della sentenza di primo grado, per le motivazioni esposte in atti, considerare come saldo finale indicato dal CTU, solo il Caso n. 1, coincidente perfettamente con l'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, oppure il Caso 3 che diverge solo per € 127,00 e, pertanto, confermare il Decreto ingiuntivo n. 67/2020 opposto. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga accolta la domanda svolta con l'appello incidentale, si chiede la conferma della Sentenza n. 416/23, resa dal Tribunale di Lanciano in data 10 novembre 2023, pubblicata il 10 novembre 2023, oggi oggetto di gravame e di tutte le statuizioni in essa contenute per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: con rivalutazione monetaria ed interessi come da contratto dal sorgere al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lanciano, con la sentenza n. 416/2023 del 10.11.2023, ha parzialmente accolto l'opposizione proposta e E_ Parte_2
al decreto ingiuntivo n. 67/2020 emesso dal medesimo Tribunale in data
[...]
6.02.2020, con il quale è stato ad essi ingiunto, su ricorso della
[...]
, il pagamento della rata finale (n. 120) del Controparte_2
contratto di mutuo chirografario n. 01/31/91703 dell'importo complessivo di €
150.000,00.
Il Tribunale di Lanciano ha quindi revocato il citato decreto ingiuntivo, condannando gli opponenti al pagamento della complessiva somma di € 66.590,60 oltre interessi moratori pattuiti al 10% dal 31.03.2019 e spese per la procedura di ingiunzione nonché al pagamento delle spese del giudizio di opposizione nella misura di 2/3, disponendo la compensazione della residua quota di 1/3.
5 Gli opponenti, a fondamento della predetta opposizione, hanno dedotto l'usurarietà del tasso di interesse moratorio pattuito nel contratto di mutuo, che prevedeva il pagamento di n. 120 rate di € 1.200,00 ciascuna oltre alla rata finale dell'ammontare di € 77.454,30 in favore della garantito fino Parte_5 alla concorrenza di € 300.000,00 dalla fideiussione prestata in data 30.3.2009 da
. I predetti hanno poi rilevato la violazione dell'articolo 117, Parte_2
4° comma T.U.B. per la divergenza tra il tasso dichiarato nel contratto e quello applicato e l'illegittimità dell'ammortamento c.d. alla francese, chiedendo poi l'accertamento della responsabilità della in relazione alla condotta CP_2
precontrattuale contraria ai principi di buona fede.
La , in persona del legale Controparte_2
rappresentante, si è costituita in giudizio, contestando l'usurarietà del tasso moratorio e gli ulteriori motivi dell'opposizione, chiedendone dunque il rigetto con la condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Il Tribunale di Lanciano ha escluso l'usurarieità del tasso degli interessi mora in ragione del tasso soglia applicabile nel periodo dall'1.1.2009 al 31.3.2009 per i crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche;
ha inoltre escluso l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese rilevando che con tale metodo gli interessi sono comunque calcolati solo sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi.
Il predetto Tribunale, poi, in relazione alla divergenza tra il tasso contrattuale e quello applicato ha affermato, alla luce della c.t.u. contabile espletata, che la modifica unilaterale comunicata in data 27.7.2011 (con decorrenza dal 01.10.2011)
– concernente la modifica della condizione economica relativa al T.A.N. dal 6,00% al 7,00% - non sia caratterizzata da una motivazione idonea, con la conseguente nullità della citata modifica unilaterale intercorsa e l'applicazione del tasso originario del 6%.
A tale riguardo il primo Giudice si è riferito al calcolo del C.T.U. di cui alla tabella relativa al “Caso 2”, escludendo la somma € 10.863,90, individuando così il saldo finale in € 66.590,40.
6 Il Tribunale di Lanciano ha quindi rigettato la domanda degli opponenti di posta al risarcimento dei danni per violazione delle regole di correttezza ritenendola generica, rigettando pure la domanda della Banca opposta di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione.
e hanno proposto l'appello alla sentenza in E_ Parte_2
esame, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate. La
[...]
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
precedentemente denominata Controparte_2
, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e, in via
[...]
incidentale, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 20.9.2024, ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
poi, la causa è stata trattenuta in decisione mediante la trattazione scritta dell'udienza del 25.3.2025, dopo la precisazione delle conclusioni e il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne l'usurarietà del tasso di interesse moratorio: secondo gli appellanti, il primo Giudice ha qualificato il mutuo chirografario come operazione inerente ai “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle Banche”, mentre in questo caso la categoria applicabile
è quella del finanziamento alle imprese, atteso pure che nel contratto E_
ha dichiarato di non avere effettuato la richiesta di mutuo in qualità di
[...]
consumatore.
1.1. Occorre al riguardo considerare, in primo luogo, che dal contratto di mutuo non risulta affatto che il finanziamento sia erogato a un'impresa né gli odierni appellanti hanno provato o almeno allegato tale circostanza nel giudizio di primo grado. Essi si sono piuttosto limitati a dedurre il riferimento del contratto in esame alla categoria dei finanziamenti alle imprese, secondo la prospettazione contenuta nella consulenza tecnica dagli stessi prodotta.
7 Pertanto, il tasso dell'interesse moratorio del 10% è senz'altro compreso nel limite previsto dal D.M. del 19.12.2008 relativamente al primo trimestre dell'anno 2009, calcolato secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 19 settembre 2020 n. 19597, confermati dalla stessa Corte nell'ordinanza del 13 giugno 2024, n. 16526.
1.2. In ogni caso si deve considerare, con rilievo determinante, che la conformità del predetto tasso al limite indicato sussiste anche nel caso della classificazione del finanziamento dedotta dagli odierni appellanti, cioè quella inerente agli “altri finanziamenti effettuati alle imprese dalle banche” di importo superiore a €
5.000,00.
Infatti, secondo il Decreto Ministeriale sopra citato il tasso medio su base annua per tali finanziamenti è determinato nella misura del 6,22%; a tale tasso deve aggiungersi la maggiorazione di 2.1 punti percentuali, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto, e quindi il tasso deve essere aumento della metà ai sensi del precedente art. 2.
Pertanto, contrariamente a quanto gli appellanti hanno affermato, il tasso c.d. soglia degli interessi moratori è determinabile nella misura del 12,48%, che è comunque superiore al tasso del 10% previsto per gli i predetti interessi nel contratto in esame.
Quindi il primo motivo dell'appello è integralmente infondato, essendo superfluo, in ragione delle considerazioni ora esposte, l'esame delle conseguenze derivanti dall'accertamento del carattere usurario degli interessi di mora.
2. Gli appellanti, nel secondo motivo dell'impugnazione, dedotto applicazione nel finanziamento in esame dell'interesse composto, essendo stati capitalizzati gli interessi attraverso il c.d. ammortamento alla francese, in violazione di varie disposizioni di legge, tra cui in particolare l'art. 1283 c.c.
2.1. Sotto questo profilo è opportuno richiamare i condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 29 maggio 2024, n.
15130, nella quale la Suprema Corte, seppure in relazione alla questione della nullità del mutuo con ammortamento c.d. alla francese per altre ragioni , ha ribadito che la capitalizzazione composta in questo caso sia del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, cioè una forma di
8 quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato.
La Suprema Corte ha quindi escluso la sussistenza della violazione dell'art. 821, 3° comma, c.c., rilevando che il divario temporale tra il godimento immediato e il rimborso del capitale da parte del mutuatario non possa pregiudicare il creditore mutuante, atteso proprio che secondo la predetta norma gli interessi «maturano giorno per giorno in ragione della durata del diritto» del creditore per il godimento del capitale di cui beneficia il debitore.
In effetti, nel caso in esame, ciascuna rata comprende anche una frazione di capitale che diventa esigibile progressivamente rendendo esigibili anche gli interessi calcolati «in ragione d'anno» (art. 1284, 1° comma, c.c.) e riferiti, secondo l'accordo tra le parti, al debito (capitale) residuo, come accade anche nel sistema di ammortamento c.d. «all'italiana».
Inoltre, la natura compensativa degli interessi comporta che essi decorrano sul capitale anche se questo non è ancora, o non interamente, esigibile, in ragione del carattere oneroso del mutuo di denaro, nel quale l'interesse è il corrispettivo della disponibilità per un certo periodo di tempo della somma mutuata ovvero, più precisamente, della parte non ancora rimborsata e cioè del debito residuo.
La Suprema Corte ha quindi ribadito che gli interessi possano essere esigibili anche quando siano maturati su un capitale non ancora (o non interamente) esigibile, come si evince dall'art. 1820 c.c, secondo cui il contratto di mutuo può essere risolto per inadempimento della obbligazione per interessi, dimostrandosi in tal modo che la scadenza degli interessi non coincide necessariamente con la scadenza del capitale.
Inoltre, ad avviso della medesima Corte, l'art. 1282, 1° comma, c.c. ammette che il credito non esigibile possa produrre interessi in base al titolo (in questo caso negoziale) e tale disposizione costituisce una norma generale sugli «interessi nelle obbligazioni pecuniarie».
Né si può pervenire ad una diversa conclusione dagli artt. 1193 e 1194 c.c. che pongono appunto la regola prioritaria dell'imputazione del pagamento agli interessi
(in mancanza del consenso del creditore), cui le parti non hanno derogato, avendola
9 confermata pattuendo un piano di rimborso che prevede l'imputazione prioritaria e prevalente dei versamenti iniziali agli interessi determinati in misura decrescente.
Pertanto, la Suprema Corte ha evidenziato la legittimità della pattuizione per cui gli interessi siano esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale (artt. 1815 e 1820 c.c.).
2.2. Dalle ragioni sopra esposte, da ritenersi senz'altro condivisibili poiché fondate sulla compiuta e corretta ricognizione a applicazione delle norme dell'ordinamento inerenti appunto alla disciplina del contratto di mutuo, degli interessi e dell'adempimento delle obbligazioni, deriva l'infondatezza di tutti i profili di illegittimità dedotti dagli appellanti rispetto al mutuo con ammortamento c.d. alla francese, con la conseguente e integrale infondatezza anche del secondo motivo dell'impugnazione.
3. Il terzo motivo dell'appello concerne la decisione del Tribunale di Lanciano in ordine agli effetti della mancata indicazione nel contratto del TAEG/ISC ovvero della difformità tra quello dichiarato e quello accertato: ad avviso degli appellanti, il primo Giudice avrebbe dovuto disporre la rideterminazione degli interessi secondo il tasso previsto per i titoli di Stato a breve termine.
3.1. Si deve al riguardo osservare, in maniera determinante, che, secondo i condivisibili principi costantemente affermati dalla Corte di Cassazione, nei contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti definitivo tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione. Pertanto tale indicatore non è compreso nell'ambito dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 385 del 1993. L'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate potrebbe determinare, per effetto della violazione di regole di condotta della banca, la responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (tra le altre, Cass., 14 febbraio 2023, n. 4597; Cass., 9 dicembre 2021, n. 39169).
10 3.2. Gli odierni appellanti non hanno compiutamente formulato alcuna domanda di risarcimento del danno eventualmente subito per la mancanza ovvero errata prospettazione del , insistendo unicamente sulla nullità parziale e sulla Pt_6
ripetizione dei pagamenti ritenuti privi di causa.
Pertanto il motivo dell'appello ora esaminato non è fondato, dovendosi rilevare, anche l'infondatezza dell'invalidità della garanzia, che gli appellanti hanno prospettato in relazione a vizi dell'obbligazione principale che risultano insussistenti alla luce delle considerazioni finora esposte.
4. Anche il quarto motivo dell'impugnazione, nel quale è criticato il rigetto della domanda di risarcimento del danno è infondato dovendosi considerare, in maniera determinante, che gli appellanti non hanno provato il danno causato dal comportamento della né hanno dedotto alcun elemento obiettivo per la sua CP_2
individuazione e determinazione.
5. Il quinto e il sesto motivo dell'impugnazione, concernente l'omessa statuizione sulla condanna dell'appellata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e la statuizione sulle spese processuali, sono ugualmente infondati.
5.1. In ordine al primo aspetto, occorre considerare che la responsabilità aggravata prevista dalla norma sopra citata integra una particolare forma di responsabilità processuale della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, per cui la predetta norma presuppone la titola soccombenza
(Cass., 13 ottobre 2017., n. 24158; Cass., 12 ottobre 2009, n. 21590).
Poi, la statuizione sulle spese processuali è derivata dalla corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., atteso che la prevalente soccombenza degli odierni appellanti ha comportato la compensazione solo in parte delle predette spese.
6. In ordine all'appello incidentale della deve Controparte_1 pregiudizialmente escludersi l'inammissibilità eccepita dagli appellanti principali in ragione della sussistenza, nel medesimo appello, di tutti gli elementi previsti dalla legge - da valutare secondo la costante interpretazione della Corte di
Cassazione -, come si evince chiaramente dal contenuto della comparsa di costituzione e di risposta (pagg.10-16).
L'impugnazione incidentale concerne la detrazione, dall'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto, della somma di € 10.864,04, compiuta dal Giudice di primo
11 grado relativamente alla variazione, non dimostrata, del tasso di interesse in data
27.7.2011.
Ad avviso della predetta Banca, il Tribunale di Lanciano ha recepito l'ipotesi di calcolo compiuta dal C.T.U. per effetto dell'invalidità della citata variazione senza considerare che la ricorrente, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto il pagamento dell'importo di cui all'originario piano di ammortamento, secondo il tasso contrattuale del 6%, non applicando dunque la citata variazione.
6.1. In effetti, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo risulta la richiesta di pagamento dell'importo di € 77.454,30 corrispondente esattamente a quello dell'ultima rata del piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento.
Pertanto, non avendo la richiesto ulteriori interessi rispetto a quelli CP_2
originariamente pattuiti, nessun importo si sarebbe dovuto detrarre dalla domanda della stessa CP_2
L'appello incidentale deve essere dunque accolto disponendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'unica ragione della revoca dello stesso disposta in primo grado è stata determinata dalla detrazione degli ulteriori interessi di cui la non ha CP_2
dimostrato la pattuizione successiva alla stipulazione del contratto, ma che, come si
è detto, non sono stati richiesti.
7. Alla luce delle considerazioni esposte l'appello principale deve essere integralmente rigettato, disponendo, in accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza di primo grado nei termini sopra indicati, con la condanna degli appellanti principali, in ragione della loro soccombenza e in solido tra loro, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellata, che si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
Si devono escludere, anche in ragione della particolarità delle questioni dedotte in giudizio, i presupposti per la condanna degli odierni appellanti ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 gli appellanti sono tenuti al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto da e nei E_ Parte_2
confronti della , già Controparte_1 [...]
, in persona Controparte_6
del legale rappresentante, alla sentenza del Tribunale di Lanciano n. 416/2023 del
10.11.2023.
Accoglie l'appello incidentale proposto dalla predetta in persona del legale CP_2
rappresentante, alla citata sentenza e quindi, in riforma della stessa, rigetta l'opposizione proposta da e al decreto E_ Parte_2
ingiuntivo del Tribunale di Lanciano n. 67/2020 del 6.2.2020, che dunque conferma integralmente.
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellata, in persona del legale rappresentante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio del giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in € 14.103,00 per compenso e, per il giudizio di appello, in € 1.138,50 per spese non imponibili e in € 9.991,00 per compenso;
oltre al rimborso delle spese generali 15%, al c.a.p.
4% e all'i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale dell'11 settembre 2025.
La Presidente
Dott. Francesca Coccoli
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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