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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/04/2025, n. 5223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5223 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
I Sigg.ri e in qualità di eredi (rispettivamente Parte_1 Parte_2
coniuge e figlio del sig. deceduto il 30.01.2017) elettivamente domiciliati in Parte_3
Castel Gandolfo L.go Mattotti 1, presso lo studio dell'avv. Deborah Trenta, giusta procura in atti;
attori
CONTRO
in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Marconi n. 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
E
in persona della sig.ra Controparte_2 CP_3
nella qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, 13 presso lo studio dell'avv. Leonardo Alesii, giusta procura in atti;
convenuta
1 E
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Controparte_4
Delegato e Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. , Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana, 25, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso rep. Persona_1
n.186905 – racc. n.30367 del 18.12.2014;
Terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.9.2021, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi (rispettivamente coniuge e figlio) di , hanno
[...] Parte_3
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma, l' ed Controparte_7 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al danno Controparte_8
subìto a seguito della morte del de cuius e per l'effetto sentir condannare le strutture, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali così quantificati:
- quanto alla moglie del de cuius euro 323.621,00 (o in Parte_1
misura non inferiore al 60% di detto importo) a titolo di danno parentale, nonché euro
63.929,00 per danno terminale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- quanto al figlio , euro 313.814,40 (o in misura non inferiore al 60% di Parte_2
detto importo), nonché euro 63.929,00 per danno terminale, oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Gli attori hanno dedotto a sostegno della domanda che con ricorso 696-bis c.p.c., (r.g. n.
20359/2020, Giudice Dott. Moriconi), avevano adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse il nesso di
2 causa tra l'evento morte del de cuius e la condotta dei medici delle strutture sanitarie. Infatti, il sig. (poi deceduto in data 30.01.2017 presso l'Ospedale Spaziani di Parte_3
), nel mese di febbraio del 2016 si era sottoposto presso l'Ospedale Civile di TR P. CP_1
Colombo ad intervento di sostituzione di peacemaker definitivo in fase di scarica di cui era portatore. Al termine della procedura di sostituzione presentava una normale e congrua stimolazione ventricolare ad una frequenza cardiaca di 60', come da corretta programmazione del peacemaker.
Nel mese di dicembre 2016 il sig. aveva fatto accesso al pronto soccorso Pt_2
dell'Ospedale Civile di TR per febbre e dispnea, cui era seguito un arresto respiratorio e poi cardiaco per il quale era stato trasferito presso il Centro Rianimazione dell'Ospedale Spaziani di con diagnosi di “insufficienza respiratoria ipercapnica in paziente affetto da miotonia CP_1
TE”.
In data 21.12.2016 il paziente era stato tracheotomizzato, sottoposto a ventilazione meccanica, trattato per processo bronco pneumonico;
in data 27.12.2016 era stato sottoposto a consulenza infettivologica dove si annotava che: “vista la negatività dell'RX torace di controllo, domani completa 10 gg di terapia antibiotica e sospende”.
La terapia antibiotica era stata quindi sospesa in data 28.12.2016.
Il 7.01.2017, all'esame colturale dell'espettorato, veniva rinvenuto “germe isolato di BS
NI”.
In data 11.01.2017 veniva effettuata consulenza infettivologica che stabiliva: “alla luce della negatività RX torace e assenza di febbre il risultato attuale x BS Pn può considerarsi opportunista, non necessità di terapia”.
In data 12.01.2017 il sig. veniva dimesso con diagnosi di “miotonia di TE, Pt_2
insufficienza respiratoria FA cronica dislipidemia diabete mellito” e trasferito all' CP_2
divisione di ove veniva descritto come “in stato di vigilanza e coscienza buono, CP_8
collaborante......”. Sempre nella medesima data veniva evidenziata “Ombra cardiaca di dimensioni aumentate. Presenza di cannula endotracheale e di pacemaker”.
3 In data 16.01.2017, a seguito di esame colturale dell'espettorato, era stato riscontrato il germe isolato di BS NI.
In data 17.01.2017 si leggeva in cartella clinica: “ore 9.40 marcata bradicardia PMK (pacemaker); ore 10.15 viene contattato telefonicamente il figlio il quale oggi provvederà a portare in visione il cartellino del pacemaker;
ore 10.30 ritmo indotto da pacemaker a frequenza circa 75 b/min......”.
In data 25.01.2017 l'esame colturale dell'espettorato era stato ripetuto con individuazione di
“germe isolato ON UT.
In data 26.01.2017 ore 9.46 era stato eseguito ECG con esito: “FA (non più RS né stimolazione atriale) BB ELETTROINDOTTO-BEV”.
In data 27.01.2017 sul diario clinico si leggeva: “PA 80/40+ marcata bradicardia;
alle 9.30 ECG:
BB ELETTROINDOTTO A FC 45'-47'.
In data 28.01.2017 si annotava: “persistono fasi di bradicardia indotte dal pacemaker”.
Veniva contattata la Cardiologia dell'Ospedale di TR che consigliava controllo del pacemaker. La Cardiologia dell'Ospedale Spaziani, anch'essa contattata, differiva al 30.01.2017 il contatto telefonico per fissare l'appuntamento.
Sempre in data 28.01.2017 si eseguiva ECG alle ore 9.19 e 10.52 con esito: BB ELETTROINDOTTO
A FC 45'. All'ECG delle 10.53 risultavano: “artefatti con incongrua stimolazione atriale e ventricolare”. Sempre nella medesima giornata si leggeva nel diario clinico: “si prende visione dell'esame dell'espettorato che evidenzia crescita di ON TR ... il paziente è apiretico con reperto toracico negativo;
pertanto, NON si tratta con terapia specifica”.
In data 29.01.2017 si eseguiva ECG alle ore 15.05 con esito: “FA con BB E PRESENZA DI
STIMOLAZIONE DA PM INCONGRUA (ANCHE R ON T)”. Sempre nel diario clinico si evidenziava:
“fibrillazione ad alta frequenza ventricolare con arresto cardiaco cui segue RCP e trasferimento alle ore 15.05 al PS dell'Ospedale Spaziani (FR).
Nella Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'ospedale di si leggeva: “accede a mezzo CP_1
ambulanza 118 il 29.01.2017, si diagnostica stato di coma in pz tracheotomizzato ed affetto da distrofia miotonica di TE”.
4 Alle ore 13.46 del 30.01.2017 si constatava il decesso del paziente.
In data 02.02.2017 presso l'Ospedale di veniva eseguito l'esame autoptico. CP_1
Evidenziavano i ricorrenti che nel procedimento di ATP era stato nominato un collegio medico composto dai dott.ri La consulenza tecnica depositata in tale sede aveva Per_2 Persona_3
quindi rilevato che benché la speranza di vita residua del fosse assai limitata per la Pt_2
gravità delle patologie preesistenti, vi era stata una non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la casa di cura di Inoltre, presso CP_1 CP_8 CP_8
quest'ultima struttura non erano state correttamente gestite le problematiche relative al malfunzionamento del pace-maker, a sua volta causato dalla trombosi settica dell'elettrocatetere di origine infettiva, sicché “l'infezione ed il conseguente malfunzionamento del catetere, svolsero a loro volta un ruolo concausale nel decesso del dante causa.”
Quanto alla responsabilità delle strutture resistenti nel determinismo dell'evento morte, se fosse stato posto in essere il trattamento terapeutico richiesto dal quadro clinico del paziente,
l'exitus non si sarebbe verificato. In particolare, una corretta condotta dei sanitari avrebbe impedito lo sviluppo della polmonite lobare e della trombosi settica dell'elettrocatetere intra- cardiaco che avevano condotto alla morte del paziente, come evidenziato dall'esame autoptico del 02.02.2017.
Il decesso del sig. aveva inciso in modo assai negativo sulla vita del figlio e del Pt_2
coniuge. Infatti la moglie, già affetta da disturbo delirante cronico persecutorio con umore depresso disforico e tendenza agli acting out parziali, con sindrome ansioso depressiva e scompensi panici, dopo la morte del marito aveva subito un peggioramento della propria condizione clinica, mentre il figlio era affetto da distrofia miotonica di TE, con Parte_2
ritardo mentale, disturbo dell'apprendimento, cardiopatia aritmogena trattata con PKM.
Oltre al danno parentale, occorreva inoltre prendere in considerazione il danno biologico terminale e quello da lucida agonia, in relazione al periodo di 44 giorni trascorsi dal ricovero nelle strutture resistenti (16 dicembre 2016) fino al decesso avvenuto il 30.1.2017.
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5 Si è costituita in giudizio la , rilevando in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1
attiva dei ricorrenti mancando la prova del rapporto di parentela, di convivenza e la qualità di eredi del . Pt_2
Nel merito le censure sollevate dai ricorrenti erano infondate in quanto i sanitari non avevano tenuto alcuna condotta negligente ed imperita, né omesso l'adozione delle normali procedure mediche e/o le terapie adeguate al caso concreto.
Peraltro, la prova della presunta condotta colposa dei sanitari e del nesso causale non poteva ritenersi raggiunta sulla scorta di una mera relazione tecnica di parte, né in forza delle risultanze della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
In relazione agli aspetti infettivologici, la contestazione dei consulenti tecnici risiedeva nel mancato approfondimento del dato emerso dall'esame colturale del 07-10.01.2017. Nello specifico, i CCTTUU, pur riconoscendo il riscontro solo di alcune colonie di BS
NI nell'espettorato, avevano censurato il comportamento dei sanitari dell'
[...]
che non avevano ripetuto l'esame per avere certezza del dato laboratoristico, anche CP_9
per il fatto che il relativo antibiogramma mostrava una condizione di multi-resistenza ai principali antibiotici. Tuttavia, secondo le linee guida, in presenza di un campione non significativo di pneumoniae, non risultava né previsto, né obbligatorio proseguire le Persona_4
indagini eseguendo ulteriori esami colturali, sicché l'iter assistenziale impostato dai sanitari di doveva ritenersi corretto. CP_1
Nella risposta alle osservazioni critiche, i consulenti avevano affermato che “i segni clinici di grave infezione erano sotto gli occhi del personale sanitario in quanto dagli esami di laboratorio il paziente aveva la VES di 79 (v.n. < 20) e la PCR di 87,98 (v.n.< 5)”. Nondimeno il paziente era apiretico e inoltre il dosaggio della procalcitonina - miglior indice per valutare una infezione batterica - risultava negativo. Dunque, il riscontro laboratoristico non deponeva per un'infezione in corso.
Ancora, il nesso causale era stato interrotto dalla condotta dei sanitari della RSA appartenente alla convenuta che il 28.1.2016 avevano interrotto la somministrazione della Tigaciclina, che invece si era dimostrata adeguata dall'esame dell'antibiogramma. Tale interruzione della terapia si era configurata idonea di per sé a determinare il decesso del paziente.
6 Occorreva ancora considerare che il decesso era da ricondursi alla patologia degenerativa di cui soffriva il . Questi era infatti affetto da ipertensione arteriosa, cardiopatia sclero- Pt_2
ipertensiva, insufficienza respiratoria secondaria ad OSAS, dislipidemia, diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale cronica e, soprattutto da malattia di TE, ovvero una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che determina atrofia dei muscoli principali – distali, assiali, facciali, faringei e respiratori, delle mani – e danni d'organo multisistemici. Considerato dunque che tra le complicanze cardiache della Distrofia Miotonica di TE sono comprese il rischio di morte improvvisa (nel 20-30% dei casi in questi pazienti) il disturbo della conduzione e/o del ritmo cardiaco, l'embolia con fibrillazione atriale e/o aritmia completa, le pneumopatie e l'iperventilazione polmonare, era tra queste complicanze cardiache e respiratorie che andavano identificate le cause della morte del sig. , piuttosto che nel ritardo diagnostico e Per_5
terapeutico.
Sotto il profilo delle voci di danno richieste, non sussisteva alcun “apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni derivanti dal presunto comportamento colposo dei sanitari e l'exitus, così come difettava la prova della sussistenza della percezione, da parte del paziente, dell'ineluttabile avvinarsi del decesso, posta anche la condizione di coma persistente fin dal ricovero.
Quanto al danno parentale nulla era stato dedotto in merito al rapporto di frequentazione esistente tra i congiunti, anche in ragione delle patologie sofferte dai familiari, né in ordine alla profondità del vincolo affettivo.
Il nosocomio convenuto ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda, accertandosi l'esclusiva responsabilità dei sanitari dell'INI nella causazione del decesso del in Pt_2
ragione della sospensione della terapia farmacologica e delle censure di ordine cardiologico sollevate dai CCTTUU;
in punto di quantum, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura extracontrattuale dei danni iure proprio richiesti e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio parentale poiché infondata in fatto e diritto;
ridurre l'eventuale risarcimento dovuto dall' in ragione della percentuale di incidenza Controparte_9
del comportamento dei propri sanitari sul decesso del da accertarsi anche a mezzo di Pt_2
CTU medico legale.
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7 Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti con riferimento alle domande avanzate iure successionis, non essendo in atti allegata e/o provata la qualità di eredi del sig. . Pt_2
Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle cure somministrate al paziente presso l , in ordine alle quali essa Controparte_7
struttura non poteva essere chiamata a rispondere.
Nel merito, la convenuta deduceva che in data 12.01.17 il paziente accedeva all'Unità RSA intensivo dell' dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di , ove Controparte_8 CP_1
era stato ricoverato dal 19.12.2016, dietro autorizzazione dell' del 4.01.2017. Parte_4
Il quadro clinico del sig. – che giungeva con diagnosi di “Cerebropatia e/o Epilessia, Pt_2
Enfisema/BPCO”, con bisogno di “(…) trattamenti e/o procedure speciali: Aspirazione, Cura della tracheostomia, Respiratore/ventilazione assistita” era, dunque, compromesso sin dal suo trasferimento presso la Divisione di CP_8
Inoltre, in occasione del ricovero del paziente presso la Divisione di non si era verificato CP_8
alcun ritardo nel trattamento della sintomatologia sofferta dallo stesso. In particolare, andava contestata la tesi avversaria secondo cui non era stato eseguito tempestivamente un controllo del PMK o un Ecocardiografico Trans-esofageo, poiché aveva segnalato alla Struttura di
Cardiologia di riferimento che il dispositivo in questione doveva essere sottoposto a controllo non in urgenza, visto che comunque esso continuava a funzionare, pur se stimolando a frequenza inferiore ma comunque permettendo di generare contrazioni ventricolari efficaci e tali da mantenere in vita il paziente. Peraltro, la questione era irrilevante in quanto l'esame autoptico aveva escluso che il decesso fosse dipeso da malfunzionamento del pace-maker.
Con riferimento all'infezione da BS NI, in data 19.01.2017 il personale medico di turno, ricevuti i risultati dell'esame dell'espettorato eseguito il 14.01.2017, aveva iniziato immediatamente la terapia con Tigeciclina e.v.
Quanto alla positività a ON DA, rilevata in data 28.01.2017, la decisione di non somministrare una ulteriore terapia antibiotica al sig. era dipesa sia dalle Pt_2
caratteristiche cliniche del caso (paziente paucisintomatico e già in trattamento con antibiotico-
8 terapia), sia dalla bassa virulenza di tale agente etiologico, anche in considerazione del fatto che non risultavano essere stati segnalati in letteratura casi di infezione da catetere ad opera del suddetto germe.
Non sussisteva pertanto nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di ed i danni lamentati, giacché il decesso del paziente non era ricollegabile ad un mal funzionamento del pacemaker e l'infezione da BS NI era stata individuata e trattata tempestivamente, mentre non vi erano indicazioni al trattamento della positività a ON DA, perché era già in atto una terapia antibiotica.
Apparivano poi contraddittorie le conclusioni cui era giunto il Collegio Peritale, secondo il quale l'infezione ed il conseguente malfunzionamento del pace-maker non sarebbero stati correttamente trattati e si porrebbero quali concause del decesso del paziente, atteso che gli stessi consulenti avevano precisato come l'eventuale diverso trattamento terapeutico del paziente e/o l'assenza di una malpractice medica, non avrebbero in alcun modo inciso sulla prognosi della malattia, né avrebbero evitato il decesso del sig. . Pt_2
In relazione alle prospettive di vita del paziente e alla conseguente assenza del danno, non poteva farsi questione di perdita anticipata della vita o del rapporto parentale, o alla sofferenza collegata alla consapevolezza della morte, dovendosi ricondurre la fattispecie, al più, alla perdita di chance, ossia alla perdita della possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente.
Ad ogni modo, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza del paziente era solo ipotetica a causa delle gravissime patologie da cui lo stesso era afflitto, come la distrofia muscolare di TE (durata media della vita pari a 60 anni), nonché le altre gravi patologie preesistenti (diabete Mellito, cardiopatia, insufficienza respiratoria notturna, allettamento).
Pertanto, anche nell'ipotesi di un corretto trattamento dell'infezione e/o del malfunzionamento del pacemaker, il sig. sarebbe comunque andato incontro al decesso in un arco Pt_2
temporale massimo di un anno.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto non provata e in ogni caso infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata di determinare la somma
9 effettivamente dovuta dall' in favore di parte ricorrente, con esclusivo riferimento ai CP_2
danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale condotta colpevole imputabile ai sanitari della medesima società; in via di ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, ha chiesto dichiarare che in forza del Controparte_4
contratto di polizza n. 370755117, è tenuta a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_2
pretesa avanzata nei suoi confronti dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare la medesima a rifondere all' tutte le somme che questa fosse condannata a Controparte_4 CP_2
corrispondere alla ricorrente, anche a titolo di spese di lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
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Si è costituita in giudizio impugnando e contestando le domande Controparte_4
avversarie, perché destituite di fondamento fattuale e giuridico.
In via preliminare ha eccepito il mancato rispetto, da parte dei ricorrenti, del termine di 90 giorni
(dal decorso dei 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 legge n. 24/2017 e 696 bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. In particolare, il ricorso per ATP era stato depositato il
4.5.2020, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito era stato depositato il
6.10.2021. Ne derivava il venir meno degli effetti processuali e sostanziali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e l'inutilizzabilità della CTU espletata in seno al procedimento di
ATP.
In via pregiudiziale di rito, ha chiesto il mutamento del rito, eccependo in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva/titolarità dell'azione da parte dei ricorrenti per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi.
Sulla domanda di garanzia dell' nei confronti di ha chiesto di dichiarare che CP_2 CP_4
è tenuta a garantire e manlevare la solo nei limiti del massimale di € Controparte_4 CP_2
5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità (o della minor somma che residuerà di detto massimale al tempo del pagamento), previa applicazione della SIR (self insured retention) pari ad € 500.000,00, che rimane a carico dell'assicurata, con esclusione delle spese di resistenza per nomina di legali non designati dalla compagnia.
10 Nel merito parte ricorrente non aveva fornito dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso, né poteva al riguardo richiamarsi la CTP depositata, priva di valore probatorio in quanto atto di parte. Per altro verso, la CTU medico legale espletata in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non poteva supplire all'onere probatorio gravante su parte attrice. Essa andava comunque rinnovata, non avendo i consulenti risposto convincentemente alle numerose osservazioni critiche dei consulenti di parte.
In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente nei confronti della
[...]
la compagnia ha chiesto che fossero graduate le responsabilità imputabili a ciascuna CP_2
parte resistente, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà o, in subordine, mediante accertamento del diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, fermo restando il diritto di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del condebitore solidale della propria assicurata per tutte le somme che fossero pagate in eccedenza rispetto al grado di colpa eventualmente accertato in concreto in capo alla medesima.
In ogni caso, ove riconosciuto un danno in relazione ai fatti per cui è causa, esso andava qualificato come perdita di chance di sopravvivenza.
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La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali (referti medici e di ricovero, cartelle cliniche, certificazioni ed esami medici, relazione Medico Legale di parte) e mediante acquisizione della CTU medico- legale svolta ex art. 696-bis c.p.c.
Il 4 maggio 2022 il Tribunale, stante la complessità della controversia, considerata inadeguata la trattazione con rito sommario, ha disposto la trasformazione del rito prescelto (art.702 bis) in ordinario, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.183 c.p.c.
Il 9 dicembre 2024 il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
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11 La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
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Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da si osserva quanto segue. CP_4
Assume la compagnia che i ricorrenti non avrebbero rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017 per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Nondimeno, osserva il Tribunale che in primo luogo non ha fornito la prova, che su di essa incombeva in CP_4
quanto eccipiente, della circostanza che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia stato depositato oltre i 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine semestrale per la conclusione dell'ATP. In secondo luogo, quand'anche tale termine fosse decorso, il ritardo nel deposito del ricorso non avrebbe l'effetto di rendere inutilizzabile la consulenza tecnica espletata in fase di ATP, ma solo di non far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda formulata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ne consegue pertanto il rigetto dell'eccezione, essendo la consulenza tecnica svolta nella precedente fase pienamente utilizzabile.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è infondata alla luce della documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, in particolare il certificato dello stato di famiglia estratto al momento del decesso del attestante lo Pt_2
stato di figlio e di coniuge degli istanti.
Peraltro, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede
(Cass. Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018). Inoltre, nel caso di azione proposta da un soggetto
12 che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018).
L'eccezione va pertanto disattesa.
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Ai fini della puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa occorre muovere dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dr. (specialista in medicina Persona_6
legale e delle assicurazioni) e Dott. specialista in cardiologia). Persona_7
La consulenza riassume anzitutto la vicenda clinica del de cuius, che viene qui di seguito sinteticamente riportata.
Il sig. , di 58 anni di età all'epoca dei fatti, affetto da Distrofia muscolare di TE Pt_2
(diagnosticata nel 1981), da cardiopatia sclero-ipertensiva con episodi di fibrillazione atriale e flutter atriale in portatore di pace maker cardiaco, da Diabete Mellito, da insufficienza respiratoria con assistenza respiratoria notturna (dal 2009), veniva ricoverato dal 24 al 28 febbraio 2016 presso l'Ospedale di TR per la sostituzione di PM cardiaco in fase di scarica dell'alimentatore (attività che si svolgeva senza alcuna complicazione).
Il 15 dicembre 2016 il accedeva autonomamente al PS del medesimo nosocomio per Pt_2
la comparsa di febbre e dispnea.
Il 18 dicembre, nel corso della degenza, insorgeva un arresto cardiorespiratorio. Praticate le opportune manovre rianimatorie, il paziente veniva intubato e trasferito in urgenza alla Terapia
Intensiva dell'Ospedale di in codice rosso in stato di coma ipercapnico. CP_1
13 Presso tale ospedale veniva praticata profilassi antitrombotica e iniziata terapia antibiotica fino al 2 gennaio 2017.
Il 7 gennaio un prelievo dell'espettorato mostrava lo sviluppo di alcune colonie di BS
NI sensibile ad Amikacina, , e e veniva iniziata terapia Per_8 Per_9 Per_10
con BBK8 e Tigacil.
Il 12 gennaio il paziente, apiretico e in condizioni stabili, veniva trasferito nella RSA INI Città
Bianca di Veroli per effettuare terapia riabilitativa.
Il 14 gennaio un esame dell'espettorato rivelava lo sviluppo di colonie di BS NI con sensibilità ad Amikacina e . Veniva pertanto iniziata terapia con Tgacil endovena il Per_10
giorno 20 gennaio.
Il 27 gennaio un altro esame dell'espettorato mostrava lo sviluppo di numerose colonie di
ON DA sensibile a vari antibiotici. Sempre nello stesso giorno si riscontrava notevole ipotensione, quindi marcata bradicardia. La frequenza cardiaca risaliva poi a 75 battiti / min. e poi oscillava tra i 35 e i 45 battiti / min. Alle ore 10,35 la frequenza saliva ancora a 70 battiti
/ min.
Il giorno 28.1.17 il tracciato ECG monitor mostrava una frequenza del pacemaker di 45 b/min.
Nella diaria veniva riportato: “Persistono fasi di bradicardia indotta da CEmaker. Si contatta la cardiologia di TR per eventuali controlli ed i colleghi ritengono di programmare per eventuale ipersensing. Si contatta la cardiologia di e si rinvia al 30.1.17 per nuovo CP_1
appuntamento. Paziente al momento stabile, non episodi di ipotensione”. La visione del tracciato monitor ecg evidenziava ritmo indotto da PM con frequenza 45 b.min. Alle ore 10,53 si rilevavano alcuni artefatti per incongrua stimolazione del P.M. Nella stessa data veniva riportato nella diaria clinica “Si prende visione dell'esame espettorato che evidenzia crescita di
ON DA ultrasensibile. Il paziente è apiretico con reperto toracico negativo pertanto non si tratta con terapia specifica”. Nella stessa data veniva sospesa la somministrazione dell'antibiotico Tigacil.
Il giorno successivo 29.1.17 il tracciato ecg monitor mostrava fibrillazione atriale con attività incongrua e irregolare del PM con una frequenza di circa 100 b.min.
14 Alle ore 15,20 veniva riportato un arresto cardiaco. Dopo rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione il paziente veniva trasferito all'ospedale di , dove veniva effettuata CP_1
consulenza rianimatoria e TC cranio.
Alle ore 13,15 il paziente andava nuovamente in arresto cardiocircolatorio e alle 13,46 veniva constatato il decesso.
Veniva infine disposto l'esame autoptico che rilevava: “Embolia polmonare e polmonite lobare sinistra in paziente portatore di pace-maker con trombosi settica dell'elettrocatetere intracardiaco. Pregresso infarto del miocardio della parete posteriore ventricolo sinistro e multipli focolai di miocardio sclerosi. Steatosi epatica micro e macro vacuolare. Aterosclerosi non complicata aortocoronarica. Pancreatite acuta. Ipotrofia dei muscoli scheletrici compatibile con distrofia miotonica riferita”
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Ciò posto in ordine alla vicenda clinica del paziente, il collegio peritale premette alcune considerazioni in merito alle patologie da cui era affetto il sig. Esse vanno Pt_2
necessariamente riportate in questa sede, sebbene in maniera succinta, in quanto imprescindibili per la comprensione del tema della eventuale responsabilità dei medici che lo ebbero in cura.
Rappresentano dunque i consulenti che all'epoca dei fatti il paziente era affetto da varie e importanti patologie preesistenti quali la distrofia miotonica di TE, il diabete mellito e la cardiopatia sclero-ipertensiva; inoltre era portatore di pace maker cardiaco.
La distrofia miotonica di TE – evidenzia il collegio peritale - è una rara malattia genetica neuromuscolare degenerativa, caratterizzata da un quadro clinico ampiamente variabile e da un decorso lentamente progressivo, il cui quadro clinico è caratterizzato da perdita di massa muscolare, miotono, cataratta, difetti nel sistema di conduzione cardiaco, alterazioni endocrine e deficit cognitivi nei casi congeniti infantili. Il trattamento si concentra sulla gestione delle complicanze della malattia, in particolare quelle relative al sistema cardiopolmonare, in quanto rappresentano il 70% dei decessi. Per soggetti con anomalie della conduzione cardiaca (come nel caso in esame) può essere necessario l'inserimento di pacemaker cardiaco. La prognosi, in questa patologia, è infausta ed il rischio di morte è più elevato a causa di aritmie fatali che
15 causano morte improvvisa per torsione di punta, una particolare forma di fibrillazione ventricolare. L'aspettativa di vita media di un paziente con distrofia muscolare di TE è generalmente più bassa, la età media di sopravvivenza è di circa 60 anni e le polmoniti e le aritmie cardiache sono le primarie cause di morte. Inoltre il era anche affetto da Pt_2
diabete mellito, patologia che può condurre a gravi complicanze cardiovascolari.
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Dopo avere inquadrato la preesistente condizione clinica del , il Collegio peritale Pt_2
analizza il comportamento delle due strutture sanitarie che intervennero nella vicenda.
Quanto ai comportamenti attuati dal personale sanitario presso l'Ospedale di , i CP_1
consulenti rammentano che il paziente è giunto presso tale nosocomio a seguito di un arresto cardiorespiratorio occorso mentre si trovava al P.S. di TR per una polmonite. Una volta sottoposto a manovre di rianimazione ed intubato, il veniva sottoposto a terapia Pt_2
antibiotica a largo spettro per quindici giorni. Al termine di questo ciclo di trattamento antibiotico, un esame dell'espettorato mostrava lo sviluppo di alcune colonie di klebsiella pneumoniae. Veniva quindi iniziata una terapia con antibiotici Tigacil e BBK8 endovena in data
10 gennaio che è stata però attuata soltanto per due-tre giorni, allorquando una consulenza infettivologica, in considerazione della negatività dell'esame radiografico del torace, indicava di non attuare alcuna terapia antibiotica.
Il collegio osserva che la polmonite da cui era affetto il paziente non è stata correttamente gestita.
Infatti, una prima RX del torace, eseguita in data 15.12.2016 presso il P.S. di TR (prima che si verificasse l'arresto cardiorespiratorio) aveva mostrato i segni di una polmonite basale sinistra con versamento pleurico. Erano successivamente state effettuate altre due RX (il 27 dicembre
2016 ed il 7 gennaio 2017), stavolta presso l'ospedale di , ma in posizione clinostatica, CP_1
in difficili condizioni tecniche e con metodica limitata in considerazione del fatto che il paziente era tracheotomizzato ed intubato. Ditalché, secondo il collegio, per accertare se la polmonite fosse realmente guarita e valutare correttamente il dato della positività all'espettorato della
BS NI, sarebbe stato indicato eseguire una TC del torace (cosa che non è mai stata fatta). Soggiungono i consulenti che il riscontro di tale germe nell'espettorato, ancorché
16 nella forma di alcune colonie, avrebbe dovuto consigliare la ripetizione dell'esame per avere certezza del dato laboratoristico, sia in quanto trattasi di batterio particolarmente pericoloso e di difficile trattamento, sia perché il paziente era in procinto di essere trasferito in una RSA dove avrebbe potuto infettare altri pazienti. Di conseguenza, il , dopo ripetizione dell'esame, Pt_2
avrebbe dovuto continuare, se del caso, con la terapia antibiotica iniziata e poi interrotta.
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Quanto ai comportamenti dei sanitari della Casa di Cura Città Bianca di il Collegio CP_8
Peritale prende in esame sia gli aspetti infettivologici che quelli cardiologici del caso in esame.
Avuto riguardo agli aspetti infettivologici, se per un verso si valuta corretta, stante la presenza della BS NI, la somministrazione dell'antibiotico Tigacil a partire dal 20.1.2017, viene invece ritenuta errata la decisione di sospendere il farmaco il 28.1.2017 (solo otto giorni dopo l'inizio della cura) dopo un nuovo esame dell'espettorato positivo per ON DA
(non più per BS NI). Infatti, il paziente viene ritenuto dai sanitari della struttura come avente “reperto toracico negativo” quando in realtà l'ultimo controllo RX torace risaliva a
16 giorni prima (ovvero al 12.1.2017).
Anche in questo caso il collegio osserva che sarebbe stato opportuno ripetere l'esame RX o, meglio, procedere ad una TC torace, in considerazione della complessità del caso e del fatto che i reperti radiografici precedenti erano di difficile interpretazione, in quanto eseguiti in clinostatismo o in una sola proiezione.
Annotano infine i consulenti che la presenza di ON DA nell'espettorato e la sua plurisensibilità agli antibiotici può essere interpretato come una contaminazione ambientale del campione esaminato (ditalché, in buona sostanza, tale germe non ha svolto un ruolo concausale nel decesso del ). Per_5
Per quanto concerne gli aspetti cardiologici, il collegio peritale rileva che nel momento in cui sono comparsi i gravi episodi di bradicardia e di malfunzionamento del pacemaker non vi è stata la necessaria attivazione, presso la Città , che il caso richiedeva. Ad avviso dei consulenti, CP_8
il riscontro di battiti del pacemaker che cadevano sulle fasi di ripolarizzazione ventricolare avrebbero dovuto far attivare immediatamente il trasferimento in un reparto di cardiologia/UTIC, essendo noto che tale fenomeno può innescare la fibrillazione ventricolare, che è una aritmia
17 mortale. Il fatto di aver provveduto il 28 gennaio 2017 a consultazione telefonica con i reparti di cardiologia dell'Ospedale di TR e dell' - i quali hanno entrambi Controparte_7
rinviato, inspiegabilmente, per appuntamento ai giorni successivi - non risulterebbe condotta adeguata alla gravità del caso. Infatti, atteso l'evidente malfunzionamento del pace-maker, il paziente avrebbe dovuto essere trasferito in urgenza in un reparto di cardiologia. Il trasferimento tempestivo in tale reparto specialistico avrebbe consentito di verificare il malfunzionamento del pacemaker;
di provvedere alla sua sostituzione eventuale;
di effettuare un esame completo cardiologico, comprensivo di ecocardiogramma;
di far rilevare la presenza di trombi intracardiaci adesi alla punta del catetere del PM (come rilevato all'esame autoptico) responsabili del malfunzionamento del CE KE (essendo noto che la presenza di trombi nella punta dei cateteri del CE KE può determinare alterazione sia della funzione di
“sensing” sia della funzione di “pacing”). Ciò avrebbe indotto a sostituire il pacemaker infetto con il ripristino della attività cardiaca correttamente elettro indotta e l'allontanamento del focus infettivo.
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In relazione poi all'analisi delle attività svolte al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1
il Collegio Peritale evidenzia che il paziente vi è giunto in gravissime condizioni, in quanto oltre ad essere affetto dalle patologie già descritte, aveva avuto un arresto cardiorespiratorio, era stato rianimato e versava in stato di coma.
Veniva eseguita una TC cranio che non mostrava immagini di ischemia o di emorragia cerebrale
(anche se le ischemie cerebrali sono difficilmente rilevabili alla TC prima delle 24 ore dalla loro insorgenza), mentre la TC del torace documentava un quadro di polmonite basale sinistra con atelettasia bilaterale e minimo versamento pleurico bilaterale. La polmonite veniva pertanto riscontrata nella stessa sede in cui era stata diagnosticata il 15.12.16 presso il Pronto Soccorso di TR, apparendo nient'altro che l'evoluzione peggiorativa del quadro respiratorio già presente. Nonostante i trattamenti praticati e le richieste di disponibilità di posto letto in terapia intensiva/rianimazione, che ottenevano risposte negative per indisponibilità di posti, il paziente decedeva per un ennesimo arresto cardiorespiratorio alle ore 13,47 nonostante le manovre rianimatorie.
18 Conclude il Collegio Peritale che le attività svolte al Pronto Soccorso di vanno esenti CP_1
da censura, in quanto i comportamenti attuati sono stati consoni alla situazione e alle procedure cliniche previste.
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Relativamente all'accertamento delle responsabilità degli ospedali nei quali il sig. è Pt_2
stato assistito, il Collegio peritale ha concluso come segue (relazione peritale, fol. 13 e segg.):
In definitiva si deve dunque ammettere che la gestione non corretta degli aspetti infettivologici presso
l e presso l'Ini e degli aspetti cardiologici presso quest'ultima struttura, hanno Controparte_7
svolto un ruolo quantomeno concausale nel determinismo nel decesso del dante causa.
Per altro non possiamo non considerare che il era affetto da un complesso di gravi patologie e Pt_2
presentava un quadro clinico estremamente deteriorato per cui si deve ragionevolmente ritenere che, pur superando la crisi del dicembre 2016 – gennaio 2017, la sua aspettativa di vita sarebbe stata comunque molto limitata. (…)
Si deve al riguardo premettere che la infezione del non fu contratta in ambiente ospedaliero ma Per_5
sicuramente era insorta prima del ricovero presso l'ospedale di . CP_1
Si deve però ammettere, per i motivi già ampiamente esposti, una non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la casa di cura di come pure non fu CP_1 CP_8 CP_8
corretta, presso quest'ultima struttura, la gestione delle problematiche relative al mal funzionamento del pace- maker, a sua volta causato dalla trombosi settica del elettrocatetere di origine infettiva.
L'infezione ed il conseguente malfunzionamento del catetere svolsero a loro volta un ruolo concausale del decesso del dante causa.
Si deve altresì segnalare che anche se avesse superato la crisi del dicembre 2016-gennaio 2017, la speranza di vita residua del era assai limitata per la gravità delle patologie preesistenti. (…) Pt_2
Se fosse stata attuata una corretta diagnosi e fosse stata attuata una corretta terapia antibiotica per la polmonite presente, con il criterio del più probabile che non, non si sarebbe sviluppata la trombosi dell'elettrocatetere di origine infettiva riscontrata all'autopsia. A nostro avviso il processo patogenetico di sviluppo degli eventi è stato: polmonite → sepsi (a causa di terapia antibiotica insufficiente) → infezione dell'elettrocatetere → trombosi dell'elettrocatetere→ suo malfunzionamento (sviluppo di gravi aritmie) ed embolia polmonare.
19 Il tentativo di sostituzione dell'elettrocatetere infetto si sarebbe dovuto attuare certamente in un centro cardiologico specializzato con grande rischio di riuscita, come descritto dal CTP di parte convenuta, ma si sarebbe potuto evitare se fosse stata attuata una corretta diagnosi di infezione polmonare e attuata una corretta terapia antibiotica, che avrebbe evitato l'insorgenza di quella catena di eventi sinteticamente descritta e che ha portato al decesso del paziente.
(…) le condizioni cliniche originarie del paziente - affetto dalla malattia di diabete mellito, Per_11
cardiopatia scleroipertensiva e portatore di CE KE cardiaco - oltre a limitare severamente la speranza di vita residua del , hanno determinato un terreno di grande predisposizione sia per lo Pt_2
sviluppo di infezioni respiratorie sia di cardiopatia aritmica, svolgendo quindi un ruolo concausale nella progressione negativa e nel decesso del dante causa.
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Osserva a questo punto il Tribunale che la pretesa degli attori viene formulata sia in qualità di eredi del congiunto sig. (danno terminale e da lucida agonia), sia iure proprio (danno Pt_2
da perdita del rapporto parentale).
In punto di diritto, la pretesa risarcitoria esercitata iure hereditario va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità̀, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. La struttura sanitaria risponde altresì ex art 1228 c.c. per fatto proprio dei sanitari nella stessa operanti e il riparto dei carichi probatori segue le regole sull'onere della prova afferenti alla responsabilità contrattuale, tale essendo la natura dell'eventuale responsabilità delle odierne convenute.
Invero, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
20 In particolare, l'inadempimento che la parte deve allegare, non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire qualificato, che costituisce causa efficiente alla produzione del danno.
Il danneggiato, in altri termini, è tenuto a prospettare la relazione causale tra condotta sanitaria e danno, la cui effettiva sussistenza andrà verificata nel corso del giudizio. Solo se tale verifica avrà avuto esito positivo sorgerà l'onere del convenuto (struttura sanitaria e/o medico) di dimostrare di aver adempiuto diligentemente la prestazione o che il danno non è riferibile alla propria condotta, ma ad una causa estranea alla propria sfera di controllo (Cass. n. 4928/2018).
Quanto invece alla domanda risarcitoria a titolo di perdita del rapporto parentale, essa trova titolo nella responsabilità extracontrattuale, non essendo intervenuto alcun contratto tra i congiunti della vittima e la struttura. Pertanto, è onere della parte attrice dimostrare la colpa, ossia la negligente e/o imperita conduzione dell'atto medico, siccome svolto in maniera non conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché il nesso eziologico tra la condotta colposa e le conseguenze dannose derivatene (Cfr. Cass., sez.
III civile, 07 aprile 2022, sent. n. 11320).
Va poi precisato che, in materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: accertamento da compiere sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va effettuato alla stregua degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto.
Fatta questa doverosa premessa, si può tornare all'esame della fattispecie in esame.
Ebbene, benché la speranza di vita residua di fosse assai limitata per la gravità delle Pt_2
patologie preesistenti, gli addebiti di malpractice sanitaria che gli attori ascrivono alle due strutture convenute si possono così compendiare:
- non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la CP_1
casa di cura di CP_8 CP_8
21 - non corretta gestione presso la casa di cura di delle problematiche CP_8 CP_8
relative al mal funzionamento del pace-maker, a sua volta causato dalla trombosi settica dell'elettrocatetere di origine infettiva.
Dette censure trovano riscontro nella documentazione sanitaria prodotta e negli esiti della consulenza tecnica, ampiamente argomentata e corredata da richiami alla letteratura scientifica pertinente, oltre che immune da errori o vizi logici, e che pertanto il Tribunale condivide pienamente, senza riserva alcuna.
Pertanto, come osservato dal Collegio Peritale, si deve ammettere che la gestione degli aspetti infettivologici presso l'Ospedale di non è stata adeguata. CP_1
In particolare il paziente, trasferito nel suddetto nosocomio a causa di un arresto cardiorespiratorio insorto a seguito di polmonite, è stato sottoposto a trattamento antibiotico a largo spettro per quindici giorni. Al termine di questo ciclo, un esame dell'espettorato ha mostrato lo sviluppo di alcune colonie di klebsiella pneumoniae che ha indotto i sanitari a somministrare una breve terapia antibiotica per due-tre giorni, poi interrotta a seguito di una consulenza infettivologica che, stante la negatività dell'esame radiografico del torace, indicava di non attuare alcuna terapia antibiotica. Tale scelta è stata inappropriata, poiché, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, non preceduta da un ulteriore esame diagnostico a mezzo TC torace, che avrebbe consentito di verificare l'effettivo stato dell'infezione polmonare. Ciò sia in ragione della difficoltà di interpretare i precedenti radiogrammi (siccome eseguiti in condizioni precarie e tutt'altro che ideali per una buona riuscita), sia in considerazione della potenziale elevata pericolosità di una colonizzazione da parte del batterio in questione, tanto più tenendo conto delle numerose e gravi patologie di cui il era già affetto. Per le medesime ragioni, Pt_2
in una prospettiva di cautela, l'esame dell'espettorato sarebbe dovuto essere ripetuto prima di decidere l'interruzione della terapia antibiotica.
Avuto riguardo ai sanitari dell'INI, sotto il profilo infettivologico le censure appaiono in certa misura analoghe, nel senso che se pure la somministrazione dell'antibiotico è stata corretta, essa è stata poi improvvidamente interrotta sulla scorta della ritenuta negatività del reperto toracico, quando l'ultima RX risaliva a due settimane prima.
22 In buona sostanza, la sospensione anticipata della terapia antibiotica, in ambo i casi, ha consentito all'infezione polmonare di continuare a svilupparsi ed alla BS NI di provocare una trombosi settica dell'elettrocatetere del pace-maker, con conseguente malfunzionamento di tale dispositivo. Qui va individuata una ulteriore censura – stavolta al solo operato della RSA – che non si è attivata con la prontezza che sarebbe stata necessaria in considerazione della gravità del quadro clinico. Tale situazione richiedeva invero l'immediato trasferimento del paziente presso un reparto per la sostituzione del pacemaker. È infine insorta una embolia polmonare che ha condotto il al decesso. Pt_2
Risulta soddisfatto il criterio controfattuale, in quanto una corretta e tempestiva diagnosi di infezione polmonare e una corretta terapia antibiotica avrebbero evitato l'insorgenza di quella catena di eventi descritta dai consulenti che ha portato al decesso del paziente.
Quindi, seppure non possa negarsi il concorso di consistenti comorbilità pregresse nella causazione dell'exitus, risulta con chiarezza provato secondo il giudizio civilistico di probabilità relativa il nesso di causa tra le omissioni del personale sanitario e il decesso del de cuius.
Incombeva a questo punto sulle strutture convenute l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad esse non imputabili. Ma tale evenienza non è stata provata dalle convenute, le quali non hanno dimostrato l'attuazione da parte dei sanitari degli accorgimenti atti a curare adeguatamente la polmonite ed a scongiurare le complicanze infettive, così come ad ovviare al malfunzionamento del pacemaker.
In particolare, le strutture non hanno provato né la appropriata somministrazione, per il tempo necessario, delle terapie antibiotiche volte a debellare le infezioni in corso, né la corretta gestione del problema cardiologico legato al malfunzionamento del pacemaker.
Risulta altresì soddisfatto l'onere della prova rispetto alle pretese avanzate iure proprio, avendo gli attori provato la colpa, ossia la non corretta gestione infettivologica e cardiaca della patologia del , nonché il nesso eziologico tra tale omissione colposa e le conseguenze dannose Pt_2
derivatene.
Infine, resta da dire che la consulenza tecnica non espone il fianco alle censure mosse dai CT di parte.
23 Quanto alle osservazioni della , il collegio ha evidenziato che non risponde al Controparte_9
vero il fatto che non vi fossero segnali di grave infezione da BS NI. Infatti, benché il numero di colonie di tale batterio non risultasse in base all'esame dell'espettorato particolarmente significativo, la gravità dell'infezione era facilmente desumibile dai valori elevati della VES (79 a fronte di un valore normale di 20) e della PCR (valore di 87 a fronte di un valore normale di 5).
Sotto altro profilo, i CTP di hanno sostenuto che la presenza di BS non doveva CP_4
considerarsi allarmante, in quanto essa è spesso composta da microrganismi colonizzanti le prime vie aeree e quindi privi di significato diagnostico. A tale rilievo i CTU hanno convincentemente replicato che se è vero che talvolta la presenza di tale germe nella popolazione generale è soltanto occasionale e non patologica, nel caso di specie si trattava di paziente gravemente defedato e immunocompromesso, affetto da malattia di TE, sottoposto a ventilazione meccanica e con segni radiologici di infezione polmonare, sicché la presenza di tale batterio assumeva, in tale contesto clinico, un significato totalmente differente che avrebbe richiesto una terapia antibiotica ben più “generosa e duratura” di quella in effetti somministrata.
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Deve ora passarsi a trattare il tema della liquidazione del danno.
È bene al riguardo premettere che diversamente da quanto sostenuto (talora in sede di ipotesi subordinata) dalle parti convenute, non si verte nel caso di specie in materia di perdita di chance di guarigione o di maggiore sopravvivenza, ma di condotta che ha concorso a cagionare la morte del soggetto. Poiché infatti, come si è visto, dalla condotta dei sanitari, in base al criterio causale del “più probabile che non”, è conseguita la morte del sig. , non è luogo a discettare di Pt_2
“perdita di chance”, tipologia di pregiudizio che può sussistere solo in caso di incertezza eventistica (ovvero quando non è certo che il paziente, in assenza di errore medico, avrebbe evitato il decesso). Invero, in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento (Cass. civ, sez. III,19 settembre 2023, sent. n. 26851).
24 Né per altro verso può allegarsi, per escludere la responsabilità della struttura, che il paziente fosse comunque gravemente defedato a causa delle numerose patologie che già l'affliggevano.
Infatti, in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento etiologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (ex multis: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Sez. 3, Sentenza n.
13037 del 12/05/2023).
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Dunque, quanto alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale iure hereditario articolata dagli attori, occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico). Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo (morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima. Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
25 Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ord. n. 21837 del 30 agosto 2019).
Orbene, osserva il Tribunale che nel caso di specie è possibile riconoscere il danno biologico terminale in favore del signor (e, per esso, ai suoi eredi), in quanto dalla sospensione Pt_2
della terapia antibiotica avvenuta il 28 dicembre 2016 sino al decesso avvenuto il 30 gennaio
2017 sono decorsi 33 giorni, numero per il quale va moltiplicata la somma di euro 130,25 prevista dalle tabelle romane aggiornate al 2025 per la liquidazione dell'invalidità temporanea
(33 x 130,25 = 4.298,25). Tenuto poi conto del fatto che tale tipologia di danno, se pur temporaneo, costituisce nondimeno un pregiudizio alla salute nella sua massima entità e intensità, precedendo la morte del soggetto (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, sent. n.
23183; Cass. civ., sez. III, 08 luglio 2014, sent. n. 15491), esso può essere liquidato equitativamente in misura pari a 5 volte l'importo della temporanea, giungendosi così ad una somma di euro 21.491,25.
Quanto poi al danno morale terminale o danno catastrofale, la cartella clinica attesta che il paziente giunge alle ore 16,17 del 29.1.17 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ed CP_1
accede direttamente in sala rossa. La consulenza rianimatoria indica “Paziente proveniente dalla Città Bianca di n stato di coma e riferito arresto cardiaco”. CP_8
Orbene, il danno terminale morale, come si è detto, implica la consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, che nel caso di specie non è stata dimostrata da parte attrice, nemmeno a livello di presunzioni semplici, poiché non è dato ravvisare un evento, nel
26 periodo di degenza presso il nosocomio di e poi presso la RSA, particolarmente CP_1
significativo e foriero di possibile previsione di un esito infausto (quantomeno in un orizzonte temporale prossimo). Per altro verso, il paziente viene condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di in stato di coma (quindi di inconsapevolezza del proprio stato) e in CP_1
condizioni cliniche talmente gravi che andranno ineluttabilmente a peggiorare sino al decesso del 30.01.2017.
Passando al danno richiesto iure proprio dagli eredi, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti
(nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare.
Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il
27 punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati) è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 58 al momento del decesso) e di quella dei congiunti
(53 anni per la coniuge , 28 anni per il figlio ), al momento Parte_1 Parte_2
dell'evento. Devesi altresì tener conto della circostanza che, la coniuge e il figlio erano conviventi con la vittima (come confermato dallo stato di famiglia).
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- (coniuge) la somma complessiva di euro 334.926,80 (euro Parte_1
11.549,20 quale valore del punto moltiplicato per 29, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del congiunto superstite, punti 4 per la convivenza).
- (figlio) la somma complessiva di euro 329.152,00 (euro 11.549,20 Parte_2
quale valore del punto moltiplicato per 28,5, ovvero: punti 18 per il rapporto di parentela, punti
2,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età del figlio, 4 punti per la convivenza).
Nondimeno, va considerato che le ragionevoli aspettative di sopravvivenza del sig. , Pt_2
anche in caso di corretto operato delle strutture sanitarie convenute, erano molto ridotte. Sul punto i consulenti hanno affermato che:
“non si può disconoscere il suo stato clinico pregresso, considerando che egli era affetto da distrofia miotonica di NE (patologia degenerativa ingravescente), da diabete mellito, da cardiopatia sclero ipertensiva ed era portatore di pace-maker cardiaco. Per tale complesso morboso si trovava in condizione di sub allettamento e subito dopo l'accesso al PS dell'Ospedale di TR si manifestò un arresto cardio respiratorio, per cui si procedette a manovre rianimatorie e al trasferimento presso l'Ospedale di ove fu ricoverato con diagnosi, tra l'altro, di “coma ipercapnico”. È dunque CP_1
28 evidente che, pur superando la crisi, le sue condizioni sarebbero rimaste comunque gravi e tali da far ritenere limitata la speranza di vita residua.” (relazione, fol. 16)
Giova a questo punto rammentare che l'aspettativa di vita media di un paziente con distrofia muscolare di è generalmente di circa 60 anni (il de cuius ne aveva 58 al momento Per_11
dell'exitus) e che le polmoniti e le aritmie cardiache costituiscono in questi casi le primarie cause di morte (relazione peritale, fol. 8). Va inoltre considerato che il sig. non poteva Pt_2
sottrarsi a tale dato statistico di massima, attese le molteplici e gravi patologie da cui era affetto all'epoca dei fatti e rammentato che prima del trasferimento presso l'Ospedale di CP_1
aveva già subìto un arresto cardiaco e quindi era già stato in serio pericolo di vita.
Occorre dunque evidenziare che il sistema di liquidazione del danno parentale tiene conto di due aspetti del pregiudizio in esame, ovvero da un lato la sofferenza generata dalla perdita del congiunto, e dall'altro lo sconvolgimento della relazione affettiva che viene a cessare e quindi l'aspetto dinamico-relazionale. Si confronti ad es. sul punto Cass. Sent. n. 28989/2019, secondo cui in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ridotto orizzonte temporale di aspettativa di vita del Pt_2
rispetto alla previsione statistica di durata della vita media della vittima sulla quale si fondano le tabelle di liquidazione di tale tipologia di danno, imponga di ridurre equitativamente l'importo risarcitorio, perché se da un lato il dolore legato alla perdita della persona cara rimane nel caso di specie il medesimo, è invece diverso l'aspetto dinamico - relazionale del pregiudizio, nel senso che la relazione dei congiunti con il de cuius si sarebbe comunque protratta per un tempo inferiore a quello “normale” legato alla durata media residua della vita di una persona di 58 anni
29 (speranza di vita media: sino ad 81 anni;
speranza di vita residua del sig. Pt_2
verosimilmente 2-3 anni).
Si ritiene pertanto, in base ad una valutazione equitativa e dei parametri sopra indicati, di ridurre gli importi sopra riportati nella misura del 50%, giungendosi pertanto a riconoscere l'importo di euro 167.463,40 quanto al coniuge ed euro 164.576,00 quanto al figlio . Parte_1 Parte_2
---------------
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito (30 gennaio 2017) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
___________
Le strutture convenute devono essere condannate in solido al risarcimento del danno, essendo unico il fatto illecito generatore del pregiudizio, anche se causato da differenti condotte di malpractice medica.
Invero la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, cod. civ.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può
30 pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15431 del 22/07/2005).
Sulla stessa linea si è affermato che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23918 del 09/11/2006)
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Quanto alla domanda di manleva svolta da nei confronti di essa trova CP_4
fondamento nella polizza assicurativa di responsabilità civile n. 370755117 con decorrenza
1.5.2017 e scadenza 1.5.2018, operante in regime di claims made. Essa prevede un massimale di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro ed un massimale annuo di euro 10.000.000,00 nonché una
SIR (self insured retention), per danni alla persona, di euro 500.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza.
La polizza, essendo come detto operante in regime di claims made, vale “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti successivamente all'1.5.2007” (n. 1 condizioni particolari).
Nel caso di specie, il fatto riguarda il periodo di degenza del paziente presso la RSA gestita dall' el periodo 12.1.2017 – 29.1.2017 (rientrando quindi nei fatti successivi all'1.5.2007) e la richiesta risarcitoria avanzata dagli odierni attori è stata denunciata dall'INI alla compagnia in data 14.11.2017.
31 Fermo quanto precede, va rilevato che la contestazione sollevata da riguarda l'entità CP_4
della . Infatti, come si anticipava, la polizza assicurativa inizialmente prevedeva una SIR di euro 500.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza (categoria nella quale rientra il sinistro per cui è causa). Tuttavia, l'appendice n.
00001 introdotta con la polizza decorrente dall'1.5.2018 prevede che “la franchigia (SIR) di polizza viene diminuita da euro 150.000,00 ad euro 100.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti successivamente all'effetto di polizza e da euro 500.000,00 ad euro 100.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti a partire dal 01.05.2016)”.
Il chiaro tenore letterale della clausola – secondo cui la riduzione dell'importo della si applica ad ogni sinistro relativo a fatti accaduti a partire dall'1.5.2016 – consente di ritenere che tale franchigia più favorevole all'assicurato sia operativa nel caso di specie, essendo il fatto dannoso risalente al 2017 e quindi ricompreso tra i fatti accaduti dopo il 1° maggio 2016.
Pertanto la compagnia assicuratrice sarà tenuta a manlevare INI degli importi che questa deve pagare in ragione della presente sentenza eccedenti la somma di euro 100.000,00 (che rimangono a carico di .
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Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico delle convenute in ossequio al principio di soccombenza.
Alla stessa stregua, vanno poste a carico delle convenute le spese della consulenza tecnica svolta, per come liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
32 - accerta e dichiara l'inadempimento dell' e di CP_1 [...]
- nella prestazione di assistenza e cura in favore del sig. Controparte_2 [...]
; Parte_3
- condanna l' e di -, in solido CP_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei congiunti ed attori
[...]
e , a titolo di danno biologico terminale, al pagamento di Parte_1 Parte_2
complessivi euro 21.491,25, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna l' e di in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al risarcimento del danno sofferto iure proprio dai congiunti ed attori Parte_1
e a titolo di perdita del rapporto parentale, e pertanto al
[...] Parte_2
pagamento dell'importo di euro 167.463,40 quanto a ed euro Parte_1
164.576,00 quanto a , il tutto oltre interessi come da parte motiva;
Parte_2
- condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto questa dovrà pagare in favore degli attori, nei Controparte_2
limiti del massimale previsto dalla polizza e per la parte eccedente la SIR di euro 100.000,00;
- condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa;
- pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2025
33 Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il GOT in tirocinio Avv.
Giovanna Spirito
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 59031 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, e vertente
TRA
I Sigg.ri e in qualità di eredi (rispettivamente Parte_1 Parte_2
coniuge e figlio del sig. deceduto il 30.01.2017) elettivamente domiciliati in Parte_3
Castel Gandolfo L.go Mattotti 1, presso lo studio dell'avv. Deborah Trenta, giusta procura in atti;
attori
CONTRO
in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
Castellammare di Stabia (NA) alla Via G. Marconi n. 95, presso lo studio dell'Avv. Giovanni
Barile, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
E
in persona della sig.ra Controparte_2 CP_3
nella qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Dardanelli, 13 presso lo studio dell'avv. Leonardo Alesii, giusta procura in atti;
convenuta
1 E
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, l'Amministratore Controparte_4
Delegato e Direttore Generale dott. ed il Dirigente dott. , Controparte_5 Controparte_6
elettivamente domiciliata in Roma, Via Pinciana, 25, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Treviso rep. Persona_1
n.186905 – racc. n.30367 del 18.12.2014;
Terzo chiamato
OGGETTO: responsabilità professionale medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 30.9.2021, e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi (rispettivamente coniuge e figlio) di , hanno
[...] Parte_3
convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Civile di Roma, l' ed Controparte_7 [...]
per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al danno Controparte_8
subìto a seguito della morte del de cuius e per l'effetto sentir condannare le strutture, in solido, al risarcimento dei danni non patrimoniali così quantificati:
- quanto alla moglie del de cuius euro 323.621,00 (o in Parte_1
misura non inferiore al 60% di detto importo) a titolo di danno parentale, nonché euro
63.929,00 per danno terminale, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- quanto al figlio , euro 313.814,40 (o in misura non inferiore al 60% di Parte_2
detto importo), nonché euro 63.929,00 per danno terminale, oltre interesse e rivalutazione monetaria.
Gli attori hanno dedotto a sostegno della domanda che con ricorso 696-bis c.p.c., (r.g. n.
20359/2020, Giudice Dott. Moriconi), avevano adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la nomina di un CTU, che previo esperimento del tentativo di conciliazione, accertasse il nesso di
2 causa tra l'evento morte del de cuius e la condotta dei medici delle strutture sanitarie. Infatti, il sig. (poi deceduto in data 30.01.2017 presso l'Ospedale Spaziani di Parte_3
), nel mese di febbraio del 2016 si era sottoposto presso l'Ospedale Civile di TR P. CP_1
Colombo ad intervento di sostituzione di peacemaker definitivo in fase di scarica di cui era portatore. Al termine della procedura di sostituzione presentava una normale e congrua stimolazione ventricolare ad una frequenza cardiaca di 60', come da corretta programmazione del peacemaker.
Nel mese di dicembre 2016 il sig. aveva fatto accesso al pronto soccorso Pt_2
dell'Ospedale Civile di TR per febbre e dispnea, cui era seguito un arresto respiratorio e poi cardiaco per il quale era stato trasferito presso il Centro Rianimazione dell'Ospedale Spaziani di con diagnosi di “insufficienza respiratoria ipercapnica in paziente affetto da miotonia CP_1
TE”.
In data 21.12.2016 il paziente era stato tracheotomizzato, sottoposto a ventilazione meccanica, trattato per processo bronco pneumonico;
in data 27.12.2016 era stato sottoposto a consulenza infettivologica dove si annotava che: “vista la negatività dell'RX torace di controllo, domani completa 10 gg di terapia antibiotica e sospende”.
La terapia antibiotica era stata quindi sospesa in data 28.12.2016.
Il 7.01.2017, all'esame colturale dell'espettorato, veniva rinvenuto “germe isolato di BS
NI”.
In data 11.01.2017 veniva effettuata consulenza infettivologica che stabiliva: “alla luce della negatività RX torace e assenza di febbre il risultato attuale x BS Pn può considerarsi opportunista, non necessità di terapia”.
In data 12.01.2017 il sig. veniva dimesso con diagnosi di “miotonia di TE, Pt_2
insufficienza respiratoria FA cronica dislipidemia diabete mellito” e trasferito all' CP_2
divisione di ove veniva descritto come “in stato di vigilanza e coscienza buono, CP_8
collaborante......”. Sempre nella medesima data veniva evidenziata “Ombra cardiaca di dimensioni aumentate. Presenza di cannula endotracheale e di pacemaker”.
3 In data 16.01.2017, a seguito di esame colturale dell'espettorato, era stato riscontrato il germe isolato di BS NI.
In data 17.01.2017 si leggeva in cartella clinica: “ore 9.40 marcata bradicardia PMK (pacemaker); ore 10.15 viene contattato telefonicamente il figlio il quale oggi provvederà a portare in visione il cartellino del pacemaker;
ore 10.30 ritmo indotto da pacemaker a frequenza circa 75 b/min......”.
In data 25.01.2017 l'esame colturale dell'espettorato era stato ripetuto con individuazione di
“germe isolato ON UT.
In data 26.01.2017 ore 9.46 era stato eseguito ECG con esito: “FA (non più RS né stimolazione atriale) BB ELETTROINDOTTO-BEV”.
In data 27.01.2017 sul diario clinico si leggeva: “PA 80/40+ marcata bradicardia;
alle 9.30 ECG:
BB ELETTROINDOTTO A FC 45'-47'.
In data 28.01.2017 si annotava: “persistono fasi di bradicardia indotte dal pacemaker”.
Veniva contattata la Cardiologia dell'Ospedale di TR che consigliava controllo del pacemaker. La Cardiologia dell'Ospedale Spaziani, anch'essa contattata, differiva al 30.01.2017 il contatto telefonico per fissare l'appuntamento.
Sempre in data 28.01.2017 si eseguiva ECG alle ore 9.19 e 10.52 con esito: BB ELETTROINDOTTO
A FC 45'. All'ECG delle 10.53 risultavano: “artefatti con incongrua stimolazione atriale e ventricolare”. Sempre nella medesima giornata si leggeva nel diario clinico: “si prende visione dell'esame dell'espettorato che evidenzia crescita di ON TR ... il paziente è apiretico con reperto toracico negativo;
pertanto, NON si tratta con terapia specifica”.
In data 29.01.2017 si eseguiva ECG alle ore 15.05 con esito: “FA con BB E PRESENZA DI
STIMOLAZIONE DA PM INCONGRUA (ANCHE R ON T)”. Sempre nel diario clinico si evidenziava:
“fibrillazione ad alta frequenza ventricolare con arresto cardiaco cui segue RCP e trasferimento alle ore 15.05 al PS dell'Ospedale Spaziani (FR).
Nella Cartella clinica di Pronto Soccorso dell'ospedale di si leggeva: “accede a mezzo CP_1
ambulanza 118 il 29.01.2017, si diagnostica stato di coma in pz tracheotomizzato ed affetto da distrofia miotonica di TE”.
4 Alle ore 13.46 del 30.01.2017 si constatava il decesso del paziente.
In data 02.02.2017 presso l'Ospedale di veniva eseguito l'esame autoptico. CP_1
Evidenziavano i ricorrenti che nel procedimento di ATP era stato nominato un collegio medico composto dai dott.ri La consulenza tecnica depositata in tale sede aveva Per_2 Persona_3
quindi rilevato che benché la speranza di vita residua del fosse assai limitata per la Pt_2
gravità delle patologie preesistenti, vi era stata una non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la casa di cura di Inoltre, presso CP_1 CP_8 CP_8
quest'ultima struttura non erano state correttamente gestite le problematiche relative al malfunzionamento del pace-maker, a sua volta causato dalla trombosi settica dell'elettrocatetere di origine infettiva, sicché “l'infezione ed il conseguente malfunzionamento del catetere, svolsero a loro volta un ruolo concausale nel decesso del dante causa.”
Quanto alla responsabilità delle strutture resistenti nel determinismo dell'evento morte, se fosse stato posto in essere il trattamento terapeutico richiesto dal quadro clinico del paziente,
l'exitus non si sarebbe verificato. In particolare, una corretta condotta dei sanitari avrebbe impedito lo sviluppo della polmonite lobare e della trombosi settica dell'elettrocatetere intra- cardiaco che avevano condotto alla morte del paziente, come evidenziato dall'esame autoptico del 02.02.2017.
Il decesso del sig. aveva inciso in modo assai negativo sulla vita del figlio e del Pt_2
coniuge. Infatti la moglie, già affetta da disturbo delirante cronico persecutorio con umore depresso disforico e tendenza agli acting out parziali, con sindrome ansioso depressiva e scompensi panici, dopo la morte del marito aveva subito un peggioramento della propria condizione clinica, mentre il figlio era affetto da distrofia miotonica di TE, con Parte_2
ritardo mentale, disturbo dell'apprendimento, cardiopatia aritmogena trattata con PKM.
Oltre al danno parentale, occorreva inoltre prendere in considerazione il danno biologico terminale e quello da lucida agonia, in relazione al periodo di 44 giorni trascorsi dal ricovero nelle strutture resistenti (16 dicembre 2016) fino al decesso avvenuto il 30.1.2017.
-------------------
5 Si è costituita in giudizio la , rilevando in via preliminare il difetto di legittimazione CP_1
attiva dei ricorrenti mancando la prova del rapporto di parentela, di convivenza e la qualità di eredi del . Pt_2
Nel merito le censure sollevate dai ricorrenti erano infondate in quanto i sanitari non avevano tenuto alcuna condotta negligente ed imperita, né omesso l'adozione delle normali procedure mediche e/o le terapie adeguate al caso concreto.
Peraltro, la prova della presunta condotta colposa dei sanitari e del nesso causale non poteva ritenersi raggiunta sulla scorta di una mera relazione tecnica di parte, né in forza delle risultanze della CTU espletata nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
In relazione agli aspetti infettivologici, la contestazione dei consulenti tecnici risiedeva nel mancato approfondimento del dato emerso dall'esame colturale del 07-10.01.2017. Nello specifico, i CCTTUU, pur riconoscendo il riscontro solo di alcune colonie di BS
NI nell'espettorato, avevano censurato il comportamento dei sanitari dell'
[...]
che non avevano ripetuto l'esame per avere certezza del dato laboratoristico, anche CP_9
per il fatto che il relativo antibiogramma mostrava una condizione di multi-resistenza ai principali antibiotici. Tuttavia, secondo le linee guida, in presenza di un campione non significativo di pneumoniae, non risultava né previsto, né obbligatorio proseguire le Persona_4
indagini eseguendo ulteriori esami colturali, sicché l'iter assistenziale impostato dai sanitari di doveva ritenersi corretto. CP_1
Nella risposta alle osservazioni critiche, i consulenti avevano affermato che “i segni clinici di grave infezione erano sotto gli occhi del personale sanitario in quanto dagli esami di laboratorio il paziente aveva la VES di 79 (v.n. < 20) e la PCR di 87,98 (v.n.< 5)”. Nondimeno il paziente era apiretico e inoltre il dosaggio della procalcitonina - miglior indice per valutare una infezione batterica - risultava negativo. Dunque, il riscontro laboratoristico non deponeva per un'infezione in corso.
Ancora, il nesso causale era stato interrotto dalla condotta dei sanitari della RSA appartenente alla convenuta che il 28.1.2016 avevano interrotto la somministrazione della Tigaciclina, che invece si era dimostrata adeguata dall'esame dell'antibiogramma. Tale interruzione della terapia si era configurata idonea di per sé a determinare il decesso del paziente.
6 Occorreva ancora considerare che il decesso era da ricondursi alla patologia degenerativa di cui soffriva il . Questi era infatti affetto da ipertensione arteriosa, cardiopatia sclero- Pt_2
ipertensiva, insufficienza respiratoria secondaria ad OSAS, dislipidemia, diabete mellito tipo II, fibrillazione atriale cronica e, soprattutto da malattia di TE, ovvero una malattia genetica a trasmissione autosomica dominante che determina atrofia dei muscoli principali – distali, assiali, facciali, faringei e respiratori, delle mani – e danni d'organo multisistemici. Considerato dunque che tra le complicanze cardiache della Distrofia Miotonica di TE sono comprese il rischio di morte improvvisa (nel 20-30% dei casi in questi pazienti) il disturbo della conduzione e/o del ritmo cardiaco, l'embolia con fibrillazione atriale e/o aritmia completa, le pneumopatie e l'iperventilazione polmonare, era tra queste complicanze cardiache e respiratorie che andavano identificate le cause della morte del sig. , piuttosto che nel ritardo diagnostico e Per_5
terapeutico.
Sotto il profilo delle voci di danno richieste, non sussisteva alcun “apprezzabile lasso di tempo” tra le lesioni derivanti dal presunto comportamento colposo dei sanitari e l'exitus, così come difettava la prova della sussistenza della percezione, da parte del paziente, dell'ineluttabile avvinarsi del decesso, posta anche la condizione di coma persistente fin dal ricovero.
Quanto al danno parentale nulla era stato dedotto in merito al rapporto di frequentazione esistente tra i congiunti, anche in ragione delle patologie sofferte dai familiari, né in ordine alla profondità del vincolo affettivo.
Il nosocomio convenuto ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda, accertandosi l'esclusiva responsabilità dei sanitari dell'INI nella causazione del decesso del in Pt_2
ragione della sospensione della terapia farmacologica e delle censure di ordine cardiologico sollevate dai CCTTUU;
in punto di quantum, ha chiesto di accertare e dichiarare la natura extracontrattuale dei danni iure proprio richiesti e per l'effetto rigettare la domanda di risarcimento del danno iure proprio parentale poiché infondata in fatto e diritto;
ridurre l'eventuale risarcimento dovuto dall' in ragione della percentuale di incidenza Controparte_9
del comportamento dei propri sanitari sul decesso del da accertarsi anche a mezzo di Pt_2
CTU medico legale.
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7 Si è costituito in giudizio eccependo Controparte_2
preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli odierni ricorrenti con riferimento alle domande avanzate iure successionis, non essendo in atti allegata e/o provata la qualità di eredi del sig. . Pt_2
Sempre in via preliminare, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle cure somministrate al paziente presso l , in ordine alle quali essa Controparte_7
struttura non poteva essere chiamata a rispondere.
Nel merito, la convenuta deduceva che in data 12.01.17 il paziente accedeva all'Unità RSA intensivo dell' dopo essere stato dimesso dall'Ospedale di , ove Controparte_8 CP_1
era stato ricoverato dal 19.12.2016, dietro autorizzazione dell' del 4.01.2017. Parte_4
Il quadro clinico del sig. – che giungeva con diagnosi di “Cerebropatia e/o Epilessia, Pt_2
Enfisema/BPCO”, con bisogno di “(…) trattamenti e/o procedure speciali: Aspirazione, Cura della tracheostomia, Respiratore/ventilazione assistita” era, dunque, compromesso sin dal suo trasferimento presso la Divisione di CP_8
Inoltre, in occasione del ricovero del paziente presso la Divisione di non si era verificato CP_8
alcun ritardo nel trattamento della sintomatologia sofferta dallo stesso. In particolare, andava contestata la tesi avversaria secondo cui non era stato eseguito tempestivamente un controllo del PMK o un Ecocardiografico Trans-esofageo, poiché aveva segnalato alla Struttura di
Cardiologia di riferimento che il dispositivo in questione doveva essere sottoposto a controllo non in urgenza, visto che comunque esso continuava a funzionare, pur se stimolando a frequenza inferiore ma comunque permettendo di generare contrazioni ventricolari efficaci e tali da mantenere in vita il paziente. Peraltro, la questione era irrilevante in quanto l'esame autoptico aveva escluso che il decesso fosse dipeso da malfunzionamento del pace-maker.
Con riferimento all'infezione da BS NI, in data 19.01.2017 il personale medico di turno, ricevuti i risultati dell'esame dell'espettorato eseguito il 14.01.2017, aveva iniziato immediatamente la terapia con Tigeciclina e.v.
Quanto alla positività a ON DA, rilevata in data 28.01.2017, la decisione di non somministrare una ulteriore terapia antibiotica al sig. era dipesa sia dalle Pt_2
caratteristiche cliniche del caso (paziente paucisintomatico e già in trattamento con antibiotico-
8 terapia), sia dalla bassa virulenza di tale agente etiologico, anche in considerazione del fatto che non risultavano essere stati segnalati in letteratura casi di infezione da catetere ad opera del suddetto germe.
Non sussisteva pertanto nesso di causalità tra la condotta dei sanitari di ed i danni lamentati, giacché il decesso del paziente non era ricollegabile ad un mal funzionamento del pacemaker e l'infezione da BS NI era stata individuata e trattata tempestivamente, mentre non vi erano indicazioni al trattamento della positività a ON DA, perché era già in atto una terapia antibiotica.
Apparivano poi contraddittorie le conclusioni cui era giunto il Collegio Peritale, secondo il quale l'infezione ed il conseguente malfunzionamento del pace-maker non sarebbero stati correttamente trattati e si porrebbero quali concause del decesso del paziente, atteso che gli stessi consulenti avevano precisato come l'eventuale diverso trattamento terapeutico del paziente e/o l'assenza di una malpractice medica, non avrebbero in alcun modo inciso sulla prognosi della malattia, né avrebbero evitato il decesso del sig. . Pt_2
In relazione alle prospettive di vita del paziente e alla conseguente assenza del danno, non poteva farsi questione di perdita anticipata della vita o del rapporto parentale, o alla sofferenza collegata alla consapevolezza della morte, dovendosi ricondurre la fattispecie, al più, alla perdita di chance, ossia alla perdita della possibilità di conseguire un risultato migliorativo della situazione preesistente.
Ad ogni modo, anche in caso di corretta esecuzione della prestazione sanitaria, la possibilità di sopravvivenza del paziente era solo ipotetica a causa delle gravissime patologie da cui lo stesso era afflitto, come la distrofia muscolare di TE (durata media della vita pari a 60 anni), nonché le altre gravi patologie preesistenti (diabete Mellito, cardiopatia, insufficienza respiratoria notturna, allettamento).
Pertanto, anche nell'ipotesi di un corretto trattamento dell'infezione e/o del malfunzionamento del pacemaker, il sig. sarebbe comunque andato incontro al decesso in un arco Pt_2
temporale massimo di un anno.
La convenuta ha quindi chiesto il rigetto della domanda avversaria in quanto non provata e in ogni caso infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata di determinare la somma
9 effettivamente dovuta dall' in favore di parte ricorrente, con esclusivo riferimento ai CP_2
danni che siano conseguenza immediata e diretta di eventuale condotta colpevole imputabile ai sanitari della medesima società; in via di ulteriore subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale del ricorso avversario, ha chiesto dichiarare che in forza del Controparte_4
contratto di polizza n. 370755117, è tenuta a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_2
pretesa avanzata nei suoi confronti dai ricorrenti e, per l'effetto, condannare la medesima a rifondere all' tutte le somme che questa fosse condannata a Controparte_4 CP_2
corrispondere alla ricorrente, anche a titolo di spese di lite. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre al rimborso forfettario delle spese generali.
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Si è costituita in giudizio impugnando e contestando le domande Controparte_4
avversarie, perché destituite di fondamento fattuale e giuridico.
In via preliminare ha eccepito il mancato rispetto, da parte dei ricorrenti, del termine di 90 giorni
(dal decorso dei 6 mesi dal deposito del ricorso ex art. 8 legge n. 24/2017 e 696 bis c.p.c.) per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. In particolare, il ricorso per ATP era stato depositato il
4.5.2020, mentre quello introduttivo del presente giudizio di merito era stato depositato il
6.10.2021. Ne derivava il venir meno degli effetti processuali e sostanziali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e l'inutilizzabilità della CTU espletata in seno al procedimento di
ATP.
In via pregiudiziale di rito, ha chiesto il mutamento del rito, eccependo in secondo luogo il difetto di legittimazione attiva/titolarità dell'azione da parte dei ricorrenti per mancata dimostrazione della loro qualità di eredi.
Sulla domanda di garanzia dell' nei confronti di ha chiesto di dichiarare che CP_2 CP_4
è tenuta a garantire e manlevare la solo nei limiti del massimale di € Controparte_4 CP_2
5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per annualità (o della minor somma che residuerà di detto massimale al tempo del pagamento), previa applicazione della SIR (self insured retention) pari ad € 500.000,00, che rimane a carico dell'assicurata, con esclusione delle spese di resistenza per nomina di legali non designati dalla compagnia.
10 Nel merito parte ricorrente non aveva fornito dimostrazione del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso, né poteva al riguardo richiamarsi la CTP depositata, priva di valore probatorio in quanto atto di parte. Per altro verso, la CTU medico legale espletata in seno al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., non essendo un mezzo istruttorio in senso proprio e avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, non poteva supplire all'onere probatorio gravante su parte attrice. Essa andava comunque rinnovata, non avendo i consulenti risposto convincentemente alle numerose osservazioni critiche dei consulenti di parte.
In caso di accoglimento, anche parziale, della domanda di parte ricorrente nei confronti della
[...]
la compagnia ha chiesto che fossero graduate le responsabilità imputabili a ciascuna CP_2
parte resistente, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà o, in subordine, mediante accertamento del diverso grado di responsabilità rispetto al vincolo di solidarietà, fermo restando il diritto di regresso ex art. 2055 c.c. nei confronti del condebitore solidale della propria assicurata per tutte le somme che fossero pagate in eccedenza rispetto al grado di colpa eventualmente accertato in concreto in capo alla medesima.
In ogni caso, ove riconosciuto un danno in relazione ai fatti per cui è causa, esso andava qualificato come perdita di chance di sopravvivenza.
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La causa è stata istruita sulla base delle produzioni documentali (referti medici e di ricovero, cartelle cliniche, certificazioni ed esami medici, relazione Medico Legale di parte) e mediante acquisizione della CTU medico- legale svolta ex art. 696-bis c.p.c.
Il 4 maggio 2022 il Tribunale, stante la complessità della controversia, considerata inadeguata la trattazione con rito sommario, ha disposto la trasformazione del rito prescelto (art.702 bis) in ordinario, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.183 c.p.c.
Il 9 dicembre 2024 il Tribunale ha assegnato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, trattenendo la causa in decisione.
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11 La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito precisati.
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Quanto alle eccezioni preliminari sollevate da si osserva quanto segue. CP_4
Assume la compagnia che i ricorrenti non avrebbero rispettato il termine di 90 giorni previsto dall'art. 8 della L. n. 24/2017 per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Nondimeno, osserva il Tribunale che in primo luogo non ha fornito la prova, che su di essa incombeva in CP_4
quanto eccipiente, della circostanza che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia stato depositato oltre i 90 giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine semestrale per la conclusione dell'ATP. In secondo luogo, quand'anche tale termine fosse decorso, il ritardo nel deposito del ricorso non avrebbe l'effetto di rendere inutilizzabile la consulenza tecnica espletata in fase di ATP, ma solo di non far salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda formulata in sede di accertamento tecnico preventivo.
Ne consegue pertanto il rigetto dell'eccezione, essendo la consulenza tecnica svolta nella precedente fase pienamente utilizzabile.
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti è infondata alla luce della documentazione allegata al ricorso introduttivo del presente procedimento, in particolare il certificato dello stato di famiglia estratto al momento del decesso del attestante lo Pt_2
stato di figlio e di coniuge degli istanti.
Peraltro, poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede
(Cass. Ordinanza n. 14499 del 06/06/2018). Inoltre, nel caso di azione proposta da un soggetto
12 che si qualifichi erede del "de cuius" in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato;
tuttavia, tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 16814 del 26/06/2018).
L'eccezione va pertanto disattesa.
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Ai fini della puntuale ricostruzione della vicenda per cui è causa occorre muovere dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Dr. (specialista in medicina Persona_6
legale e delle assicurazioni) e Dott. specialista in cardiologia). Persona_7
La consulenza riassume anzitutto la vicenda clinica del de cuius, che viene qui di seguito sinteticamente riportata.
Il sig. , di 58 anni di età all'epoca dei fatti, affetto da Distrofia muscolare di TE Pt_2
(diagnosticata nel 1981), da cardiopatia sclero-ipertensiva con episodi di fibrillazione atriale e flutter atriale in portatore di pace maker cardiaco, da Diabete Mellito, da insufficienza respiratoria con assistenza respiratoria notturna (dal 2009), veniva ricoverato dal 24 al 28 febbraio 2016 presso l'Ospedale di TR per la sostituzione di PM cardiaco in fase di scarica dell'alimentatore (attività che si svolgeva senza alcuna complicazione).
Il 15 dicembre 2016 il accedeva autonomamente al PS del medesimo nosocomio per Pt_2
la comparsa di febbre e dispnea.
Il 18 dicembre, nel corso della degenza, insorgeva un arresto cardiorespiratorio. Praticate le opportune manovre rianimatorie, il paziente veniva intubato e trasferito in urgenza alla Terapia
Intensiva dell'Ospedale di in codice rosso in stato di coma ipercapnico. CP_1
13 Presso tale ospedale veniva praticata profilassi antitrombotica e iniziata terapia antibiotica fino al 2 gennaio 2017.
Il 7 gennaio un prelievo dell'espettorato mostrava lo sviluppo di alcune colonie di BS
NI sensibile ad Amikacina, , e e veniva iniziata terapia Per_8 Per_9 Per_10
con BBK8 e Tigacil.
Il 12 gennaio il paziente, apiretico e in condizioni stabili, veniva trasferito nella RSA INI Città
Bianca di Veroli per effettuare terapia riabilitativa.
Il 14 gennaio un esame dell'espettorato rivelava lo sviluppo di colonie di BS NI con sensibilità ad Amikacina e . Veniva pertanto iniziata terapia con Tgacil endovena il Per_10
giorno 20 gennaio.
Il 27 gennaio un altro esame dell'espettorato mostrava lo sviluppo di numerose colonie di
ON DA sensibile a vari antibiotici. Sempre nello stesso giorno si riscontrava notevole ipotensione, quindi marcata bradicardia. La frequenza cardiaca risaliva poi a 75 battiti / min. e poi oscillava tra i 35 e i 45 battiti / min. Alle ore 10,35 la frequenza saliva ancora a 70 battiti
/ min.
Il giorno 28.1.17 il tracciato ECG monitor mostrava una frequenza del pacemaker di 45 b/min.
Nella diaria veniva riportato: “Persistono fasi di bradicardia indotta da CEmaker. Si contatta la cardiologia di TR per eventuali controlli ed i colleghi ritengono di programmare per eventuale ipersensing. Si contatta la cardiologia di e si rinvia al 30.1.17 per nuovo CP_1
appuntamento. Paziente al momento stabile, non episodi di ipotensione”. La visione del tracciato monitor ecg evidenziava ritmo indotto da PM con frequenza 45 b.min. Alle ore 10,53 si rilevavano alcuni artefatti per incongrua stimolazione del P.M. Nella stessa data veniva riportato nella diaria clinica “Si prende visione dell'esame espettorato che evidenzia crescita di
ON DA ultrasensibile. Il paziente è apiretico con reperto toracico negativo pertanto non si tratta con terapia specifica”. Nella stessa data veniva sospesa la somministrazione dell'antibiotico Tigacil.
Il giorno successivo 29.1.17 il tracciato ecg monitor mostrava fibrillazione atriale con attività incongrua e irregolare del PM con una frequenza di circa 100 b.min.
14 Alle ore 15,20 veniva riportato un arresto cardiaco. Dopo rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione il paziente veniva trasferito all'ospedale di , dove veniva effettuata CP_1
consulenza rianimatoria e TC cranio.
Alle ore 13,15 il paziente andava nuovamente in arresto cardiocircolatorio e alle 13,46 veniva constatato il decesso.
Veniva infine disposto l'esame autoptico che rilevava: “Embolia polmonare e polmonite lobare sinistra in paziente portatore di pace-maker con trombosi settica dell'elettrocatetere intracardiaco. Pregresso infarto del miocardio della parete posteriore ventricolo sinistro e multipli focolai di miocardio sclerosi. Steatosi epatica micro e macro vacuolare. Aterosclerosi non complicata aortocoronarica. Pancreatite acuta. Ipotrofia dei muscoli scheletrici compatibile con distrofia miotonica riferita”
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Ciò posto in ordine alla vicenda clinica del paziente, il collegio peritale premette alcune considerazioni in merito alle patologie da cui era affetto il sig. Esse vanno Pt_2
necessariamente riportate in questa sede, sebbene in maniera succinta, in quanto imprescindibili per la comprensione del tema della eventuale responsabilità dei medici che lo ebbero in cura.
Rappresentano dunque i consulenti che all'epoca dei fatti il paziente era affetto da varie e importanti patologie preesistenti quali la distrofia miotonica di TE, il diabete mellito e la cardiopatia sclero-ipertensiva; inoltre era portatore di pace maker cardiaco.
La distrofia miotonica di TE – evidenzia il collegio peritale - è una rara malattia genetica neuromuscolare degenerativa, caratterizzata da un quadro clinico ampiamente variabile e da un decorso lentamente progressivo, il cui quadro clinico è caratterizzato da perdita di massa muscolare, miotono, cataratta, difetti nel sistema di conduzione cardiaco, alterazioni endocrine e deficit cognitivi nei casi congeniti infantili. Il trattamento si concentra sulla gestione delle complicanze della malattia, in particolare quelle relative al sistema cardiopolmonare, in quanto rappresentano il 70% dei decessi. Per soggetti con anomalie della conduzione cardiaca (come nel caso in esame) può essere necessario l'inserimento di pacemaker cardiaco. La prognosi, in questa patologia, è infausta ed il rischio di morte è più elevato a causa di aritmie fatali che
15 causano morte improvvisa per torsione di punta, una particolare forma di fibrillazione ventricolare. L'aspettativa di vita media di un paziente con distrofia muscolare di TE è generalmente più bassa, la età media di sopravvivenza è di circa 60 anni e le polmoniti e le aritmie cardiache sono le primarie cause di morte. Inoltre il era anche affetto da Pt_2
diabete mellito, patologia che può condurre a gravi complicanze cardiovascolari.
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Dopo avere inquadrato la preesistente condizione clinica del , il Collegio peritale Pt_2
analizza il comportamento delle due strutture sanitarie che intervennero nella vicenda.
Quanto ai comportamenti attuati dal personale sanitario presso l'Ospedale di , i CP_1
consulenti rammentano che il paziente è giunto presso tale nosocomio a seguito di un arresto cardiorespiratorio occorso mentre si trovava al P.S. di TR per una polmonite. Una volta sottoposto a manovre di rianimazione ed intubato, il veniva sottoposto a terapia Pt_2
antibiotica a largo spettro per quindici giorni. Al termine di questo ciclo di trattamento antibiotico, un esame dell'espettorato mostrava lo sviluppo di alcune colonie di klebsiella pneumoniae. Veniva quindi iniziata una terapia con antibiotici Tigacil e BBK8 endovena in data
10 gennaio che è stata però attuata soltanto per due-tre giorni, allorquando una consulenza infettivologica, in considerazione della negatività dell'esame radiografico del torace, indicava di non attuare alcuna terapia antibiotica.
Il collegio osserva che la polmonite da cui era affetto il paziente non è stata correttamente gestita.
Infatti, una prima RX del torace, eseguita in data 15.12.2016 presso il P.S. di TR (prima che si verificasse l'arresto cardiorespiratorio) aveva mostrato i segni di una polmonite basale sinistra con versamento pleurico. Erano successivamente state effettuate altre due RX (il 27 dicembre
2016 ed il 7 gennaio 2017), stavolta presso l'ospedale di , ma in posizione clinostatica, CP_1
in difficili condizioni tecniche e con metodica limitata in considerazione del fatto che il paziente era tracheotomizzato ed intubato. Ditalché, secondo il collegio, per accertare se la polmonite fosse realmente guarita e valutare correttamente il dato della positività all'espettorato della
BS NI, sarebbe stato indicato eseguire una TC del torace (cosa che non è mai stata fatta). Soggiungono i consulenti che il riscontro di tale germe nell'espettorato, ancorché
16 nella forma di alcune colonie, avrebbe dovuto consigliare la ripetizione dell'esame per avere certezza del dato laboratoristico, sia in quanto trattasi di batterio particolarmente pericoloso e di difficile trattamento, sia perché il paziente era in procinto di essere trasferito in una RSA dove avrebbe potuto infettare altri pazienti. Di conseguenza, il , dopo ripetizione dell'esame, Pt_2
avrebbe dovuto continuare, se del caso, con la terapia antibiotica iniziata e poi interrotta.
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Quanto ai comportamenti dei sanitari della Casa di Cura Città Bianca di il Collegio CP_8
Peritale prende in esame sia gli aspetti infettivologici che quelli cardiologici del caso in esame.
Avuto riguardo agli aspetti infettivologici, se per un verso si valuta corretta, stante la presenza della BS NI, la somministrazione dell'antibiotico Tigacil a partire dal 20.1.2017, viene invece ritenuta errata la decisione di sospendere il farmaco il 28.1.2017 (solo otto giorni dopo l'inizio della cura) dopo un nuovo esame dell'espettorato positivo per ON DA
(non più per BS NI). Infatti, il paziente viene ritenuto dai sanitari della struttura come avente “reperto toracico negativo” quando in realtà l'ultimo controllo RX torace risaliva a
16 giorni prima (ovvero al 12.1.2017).
Anche in questo caso il collegio osserva che sarebbe stato opportuno ripetere l'esame RX o, meglio, procedere ad una TC torace, in considerazione della complessità del caso e del fatto che i reperti radiografici precedenti erano di difficile interpretazione, in quanto eseguiti in clinostatismo o in una sola proiezione.
Annotano infine i consulenti che la presenza di ON DA nell'espettorato e la sua plurisensibilità agli antibiotici può essere interpretato come una contaminazione ambientale del campione esaminato (ditalché, in buona sostanza, tale germe non ha svolto un ruolo concausale nel decesso del ). Per_5
Per quanto concerne gli aspetti cardiologici, il collegio peritale rileva che nel momento in cui sono comparsi i gravi episodi di bradicardia e di malfunzionamento del pacemaker non vi è stata la necessaria attivazione, presso la Città , che il caso richiedeva. Ad avviso dei consulenti, CP_8
il riscontro di battiti del pacemaker che cadevano sulle fasi di ripolarizzazione ventricolare avrebbero dovuto far attivare immediatamente il trasferimento in un reparto di cardiologia/UTIC, essendo noto che tale fenomeno può innescare la fibrillazione ventricolare, che è una aritmia
17 mortale. Il fatto di aver provveduto il 28 gennaio 2017 a consultazione telefonica con i reparti di cardiologia dell'Ospedale di TR e dell' - i quali hanno entrambi Controparte_7
rinviato, inspiegabilmente, per appuntamento ai giorni successivi - non risulterebbe condotta adeguata alla gravità del caso. Infatti, atteso l'evidente malfunzionamento del pace-maker, il paziente avrebbe dovuto essere trasferito in urgenza in un reparto di cardiologia. Il trasferimento tempestivo in tale reparto specialistico avrebbe consentito di verificare il malfunzionamento del pacemaker;
di provvedere alla sua sostituzione eventuale;
di effettuare un esame completo cardiologico, comprensivo di ecocardiogramma;
di far rilevare la presenza di trombi intracardiaci adesi alla punta del catetere del PM (come rilevato all'esame autoptico) responsabili del malfunzionamento del CE KE (essendo noto che la presenza di trombi nella punta dei cateteri del CE KE può determinare alterazione sia della funzione di
“sensing” sia della funzione di “pacing”). Ciò avrebbe indotto a sostituire il pacemaker infetto con il ripristino della attività cardiaca correttamente elettro indotta e l'allontanamento del focus infettivo.
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In relazione poi all'analisi delle attività svolte al Pronto Soccorso dell'Ospedale di CP_1
il Collegio Peritale evidenzia che il paziente vi è giunto in gravissime condizioni, in quanto oltre ad essere affetto dalle patologie già descritte, aveva avuto un arresto cardiorespiratorio, era stato rianimato e versava in stato di coma.
Veniva eseguita una TC cranio che non mostrava immagini di ischemia o di emorragia cerebrale
(anche se le ischemie cerebrali sono difficilmente rilevabili alla TC prima delle 24 ore dalla loro insorgenza), mentre la TC del torace documentava un quadro di polmonite basale sinistra con atelettasia bilaterale e minimo versamento pleurico bilaterale. La polmonite veniva pertanto riscontrata nella stessa sede in cui era stata diagnosticata il 15.12.16 presso il Pronto Soccorso di TR, apparendo nient'altro che l'evoluzione peggiorativa del quadro respiratorio già presente. Nonostante i trattamenti praticati e le richieste di disponibilità di posto letto in terapia intensiva/rianimazione, che ottenevano risposte negative per indisponibilità di posti, il paziente decedeva per un ennesimo arresto cardiorespiratorio alle ore 13,47 nonostante le manovre rianimatorie.
18 Conclude il Collegio Peritale che le attività svolte al Pronto Soccorso di vanno esenti CP_1
da censura, in quanto i comportamenti attuati sono stati consoni alla situazione e alle procedure cliniche previste.
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Relativamente all'accertamento delle responsabilità degli ospedali nei quali il sig. è Pt_2
stato assistito, il Collegio peritale ha concluso come segue (relazione peritale, fol. 13 e segg.):
In definitiva si deve dunque ammettere che la gestione non corretta degli aspetti infettivologici presso
l e presso l'Ini e degli aspetti cardiologici presso quest'ultima struttura, hanno Controparte_7
svolto un ruolo quantomeno concausale nel determinismo nel decesso del dante causa.
Per altro non possiamo non considerare che il era affetto da un complesso di gravi patologie e Pt_2
presentava un quadro clinico estremamente deteriorato per cui si deve ragionevolmente ritenere che, pur superando la crisi del dicembre 2016 – gennaio 2017, la sua aspettativa di vita sarebbe stata comunque molto limitata. (…)
Si deve al riguardo premettere che la infezione del non fu contratta in ambiente ospedaliero ma Per_5
sicuramente era insorta prima del ricovero presso l'ospedale di . CP_1
Si deve però ammettere, per i motivi già ampiamente esposti, una non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la casa di cura di come pure non fu CP_1 CP_8 CP_8
corretta, presso quest'ultima struttura, la gestione delle problematiche relative al mal funzionamento del pace- maker, a sua volta causato dalla trombosi settica del elettrocatetere di origine infettiva.
L'infezione ed il conseguente malfunzionamento del catetere svolsero a loro volta un ruolo concausale del decesso del dante causa.
Si deve altresì segnalare che anche se avesse superato la crisi del dicembre 2016-gennaio 2017, la speranza di vita residua del era assai limitata per la gravità delle patologie preesistenti. (…) Pt_2
Se fosse stata attuata una corretta diagnosi e fosse stata attuata una corretta terapia antibiotica per la polmonite presente, con il criterio del più probabile che non, non si sarebbe sviluppata la trombosi dell'elettrocatetere di origine infettiva riscontrata all'autopsia. A nostro avviso il processo patogenetico di sviluppo degli eventi è stato: polmonite → sepsi (a causa di terapia antibiotica insufficiente) → infezione dell'elettrocatetere → trombosi dell'elettrocatetere→ suo malfunzionamento (sviluppo di gravi aritmie) ed embolia polmonare.
19 Il tentativo di sostituzione dell'elettrocatetere infetto si sarebbe dovuto attuare certamente in un centro cardiologico specializzato con grande rischio di riuscita, come descritto dal CTP di parte convenuta, ma si sarebbe potuto evitare se fosse stata attuata una corretta diagnosi di infezione polmonare e attuata una corretta terapia antibiotica, che avrebbe evitato l'insorgenza di quella catena di eventi sinteticamente descritta e che ha portato al decesso del paziente.
(…) le condizioni cliniche originarie del paziente - affetto dalla malattia di diabete mellito, Per_11
cardiopatia scleroipertensiva e portatore di CE KE cardiaco - oltre a limitare severamente la speranza di vita residua del , hanno determinato un terreno di grande predisposizione sia per lo Pt_2
sviluppo di infezioni respiratorie sia di cardiopatia aritmica, svolgendo quindi un ruolo concausale nella progressione negativa e nel decesso del dante causa.
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Osserva a questo punto il Tribunale che la pretesa degli attori viene formulata sia in qualità di eredi del congiunto sig. (danno terminale e da lucida agonia), sia iure proprio (danno Pt_2
da perdita del rapporto parentale).
In punto di diritto, la pretesa risarcitoria esercitata iure hereditario va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità̀, in base al quale la stessa è tenuta ad una prestazione complessa che non si esaurisce nella effettuazione delle cure mediche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere. La struttura sanitaria risponde altresì ex art 1228 c.c. per fatto proprio dei sanitari nella stessa operanti e il riparto dei carichi probatori segue le regole sull'onere della prova afferenti alla responsabilità contrattuale, tale essendo la natura dell'eventuale responsabilità delle odierne convenute.
Invero, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (Sez. U, Sentenza n. 577 del 11/01/2008).
20 In particolare, l'inadempimento che la parte deve allegare, non è qualunque inadempimento, ma solo quello, per così dire qualificato, che costituisce causa efficiente alla produzione del danno.
Il danneggiato, in altri termini, è tenuto a prospettare la relazione causale tra condotta sanitaria e danno, la cui effettiva sussistenza andrà verificata nel corso del giudizio. Solo se tale verifica avrà avuto esito positivo sorgerà l'onere del convenuto (struttura sanitaria e/o medico) di dimostrare di aver adempiuto diligentemente la prestazione o che il danno non è riferibile alla propria condotta, ma ad una causa estranea alla propria sfera di controllo (Cass. n. 4928/2018).
Quanto invece alla domanda risarcitoria a titolo di perdita del rapporto parentale, essa trova titolo nella responsabilità extracontrattuale, non essendo intervenuto alcun contratto tra i congiunti della vittima e la struttura. Pertanto, è onere della parte attrice dimostrare la colpa, ossia la negligente e/o imperita conduzione dell'atto medico, siccome svolto in maniera non conforme alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, nonché il nesso eziologico tra la condotta colposa e le conseguenze dannose derivatene (Cfr. Cass., sez.
III civile, 07 aprile 2022, sent. n. 11320).
Va poi precisato che, in materia civile, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica. Ed invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, deve ritenersi sussistente un valido nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e l'evento lesivo, allorché, se fosse stata tenuta la condotta diligente, prudente e perita, l'evento dannoso non si sarebbe verificato: accertamento da compiere sulla base di un giudizio di ragionevole verosimiglianza, che va effettuato alla stregua degli elementi di conferma disponibili in relazione al caso concreto.
Fatta questa doverosa premessa, si può tornare all'esame della fattispecie in esame.
Ebbene, benché la speranza di vita residua di fosse assai limitata per la gravità delle Pt_2
patologie preesistenti, gli addebiti di malpractice sanitaria che gli attori ascrivono alle due strutture convenute si possono così compendiare:
- non corretta gestione della patologia infettiva presso l'Ospedale di e presso la CP_1
casa di cura di CP_8 CP_8
21 - non corretta gestione presso la casa di cura di delle problematiche CP_8 CP_8
relative al mal funzionamento del pace-maker, a sua volta causato dalla trombosi settica dell'elettrocatetere di origine infettiva.
Dette censure trovano riscontro nella documentazione sanitaria prodotta e negli esiti della consulenza tecnica, ampiamente argomentata e corredata da richiami alla letteratura scientifica pertinente, oltre che immune da errori o vizi logici, e che pertanto il Tribunale condivide pienamente, senza riserva alcuna.
Pertanto, come osservato dal Collegio Peritale, si deve ammettere che la gestione degli aspetti infettivologici presso l'Ospedale di non è stata adeguata. CP_1
In particolare il paziente, trasferito nel suddetto nosocomio a causa di un arresto cardiorespiratorio insorto a seguito di polmonite, è stato sottoposto a trattamento antibiotico a largo spettro per quindici giorni. Al termine di questo ciclo, un esame dell'espettorato ha mostrato lo sviluppo di alcune colonie di klebsiella pneumoniae che ha indotto i sanitari a somministrare una breve terapia antibiotica per due-tre giorni, poi interrotta a seguito di una consulenza infettivologica che, stante la negatività dell'esame radiografico del torace, indicava di non attuare alcuna terapia antibiotica. Tale scelta è stata inappropriata, poiché, come emerso dalla consulenza tecnica d'ufficio, non preceduta da un ulteriore esame diagnostico a mezzo TC torace, che avrebbe consentito di verificare l'effettivo stato dell'infezione polmonare. Ciò sia in ragione della difficoltà di interpretare i precedenti radiogrammi (siccome eseguiti in condizioni precarie e tutt'altro che ideali per una buona riuscita), sia in considerazione della potenziale elevata pericolosità di una colonizzazione da parte del batterio in questione, tanto più tenendo conto delle numerose e gravi patologie di cui il era già affetto. Per le medesime ragioni, Pt_2
in una prospettiva di cautela, l'esame dell'espettorato sarebbe dovuto essere ripetuto prima di decidere l'interruzione della terapia antibiotica.
Avuto riguardo ai sanitari dell'INI, sotto il profilo infettivologico le censure appaiono in certa misura analoghe, nel senso che se pure la somministrazione dell'antibiotico è stata corretta, essa è stata poi improvvidamente interrotta sulla scorta della ritenuta negatività del reperto toracico, quando l'ultima RX risaliva a due settimane prima.
22 In buona sostanza, la sospensione anticipata della terapia antibiotica, in ambo i casi, ha consentito all'infezione polmonare di continuare a svilupparsi ed alla BS NI di provocare una trombosi settica dell'elettrocatetere del pace-maker, con conseguente malfunzionamento di tale dispositivo. Qui va individuata una ulteriore censura – stavolta al solo operato della RSA – che non si è attivata con la prontezza che sarebbe stata necessaria in considerazione della gravità del quadro clinico. Tale situazione richiedeva invero l'immediato trasferimento del paziente presso un reparto per la sostituzione del pacemaker. È infine insorta una embolia polmonare che ha condotto il al decesso. Pt_2
Risulta soddisfatto il criterio controfattuale, in quanto una corretta e tempestiva diagnosi di infezione polmonare e una corretta terapia antibiotica avrebbero evitato l'insorgenza di quella catena di eventi descritta dai consulenti che ha portato al decesso del paziente.
Quindi, seppure non possa negarsi il concorso di consistenti comorbilità pregresse nella causazione dell'exitus, risulta con chiarezza provato secondo il giudizio civilistico di probabilità relativa il nesso di causa tra le omissioni del personale sanitario e il decesso del de cuius.
Incombeva a questo punto sulle strutture convenute l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad esse non imputabili. Ma tale evenienza non è stata provata dalle convenute, le quali non hanno dimostrato l'attuazione da parte dei sanitari degli accorgimenti atti a curare adeguatamente la polmonite ed a scongiurare le complicanze infettive, così come ad ovviare al malfunzionamento del pacemaker.
In particolare, le strutture non hanno provato né la appropriata somministrazione, per il tempo necessario, delle terapie antibiotiche volte a debellare le infezioni in corso, né la corretta gestione del problema cardiologico legato al malfunzionamento del pacemaker.
Risulta altresì soddisfatto l'onere della prova rispetto alle pretese avanzate iure proprio, avendo gli attori provato la colpa, ossia la non corretta gestione infettivologica e cardiaca della patologia del , nonché il nesso eziologico tra tale omissione colposa e le conseguenze dannose Pt_2
derivatene.
Infine, resta da dire che la consulenza tecnica non espone il fianco alle censure mosse dai CT di parte.
23 Quanto alle osservazioni della , il collegio ha evidenziato che non risponde al Controparte_9
vero il fatto che non vi fossero segnali di grave infezione da BS NI. Infatti, benché il numero di colonie di tale batterio non risultasse in base all'esame dell'espettorato particolarmente significativo, la gravità dell'infezione era facilmente desumibile dai valori elevati della VES (79 a fronte di un valore normale di 20) e della PCR (valore di 87 a fronte di un valore normale di 5).
Sotto altro profilo, i CTP di hanno sostenuto che la presenza di BS non doveva CP_4
considerarsi allarmante, in quanto essa è spesso composta da microrganismi colonizzanti le prime vie aeree e quindi privi di significato diagnostico. A tale rilievo i CTU hanno convincentemente replicato che se è vero che talvolta la presenza di tale germe nella popolazione generale è soltanto occasionale e non patologica, nel caso di specie si trattava di paziente gravemente defedato e immunocompromesso, affetto da malattia di TE, sottoposto a ventilazione meccanica e con segni radiologici di infezione polmonare, sicché la presenza di tale batterio assumeva, in tale contesto clinico, un significato totalmente differente che avrebbe richiesto una terapia antibiotica ben più “generosa e duratura” di quella in effetti somministrata.
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Deve ora passarsi a trattare il tema della liquidazione del danno.
È bene al riguardo premettere che diversamente da quanto sostenuto (talora in sede di ipotesi subordinata) dalle parti convenute, non si verte nel caso di specie in materia di perdita di chance di guarigione o di maggiore sopravvivenza, ma di condotta che ha concorso a cagionare la morte del soggetto. Poiché infatti, come si è visto, dalla condotta dei sanitari, in base al criterio causale del “più probabile che non”, è conseguita la morte del sig. , non è luogo a discettare di Pt_2
“perdita di chance”, tipologia di pregiudizio che può sussistere solo in caso di incertezza eventistica (ovvero quando non è certo che il paziente, in assenza di errore medico, avrebbe evitato il decesso). Invero, in tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita anticipata della vita va distinto da quello da perdita di "chance" di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, l'incertezza eventistica, che di quest'ultima costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico, è stata smentita da quell'evento (Cass. civ, sez. III,19 settembre 2023, sent. n. 26851).
24 Né per altro verso può allegarsi, per escludere la responsabilità della struttura, che il paziente fosse comunque gravemente defedato a causa delle numerose patologie che già l'affliggevano.
Infatti, in ipotesi di morte del paziente dipendente (anche) dall'errore medico, qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde "in toto" dell'evento etiologicamente riconducibile alla sua condotta, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, potendo l'eventuale efficienza concausale dei suddetti eventi naturali rilevare esclusivamente sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato (ex multis: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023; Sez. 3, Sentenza n.
13037 del 12/05/2023).
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Dunque, quanto alla domanda di risarcimento di danno non patrimoniale iure hereditario articolata dagli attori, occorre premettere che la giurisprudenza, in tema di cd. danno tanatologico (fatto illecito che causa il decesso della vittima), distingue il danno biologico terminale dal danno morale terminale (anche detto da lucida agonia, o catastrofale, o catastrofico). Il primo (biologico terminale) consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo dell'invalidità e sussiste anche quando la vittima sia rimasta incosciente;
il secondo (morale terminale) consiste in una sofferenza interiore dettata dalla coscienza dell'approssimarsi della fine (secondo varie possibili sfaccettature: paura della morte, agonia provocata dalle lesioni, dispiacere di lasciar sole le persone care;
incertezza in merito alla sorte dei propri familiari ecc.) e implica, per sua natura, la consapevolezza della propria condizione da parte della vittima. Mentre il danno biologico terminale è risarcibile solo quando tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, a prescindere dalla consapevolezza del soggetto in ordine alla propria condizione e all'approssimarsi del decesso, il danno morale terminale (o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico) richiede necessariamente la lucidità della vittima (senza la quale non è nemmeno ipotizzabile una sofferenza morale), mentre è irrilevante il lasso di tempo intercorso tra lesione e decesso.
25 Invero, anche recentemente la S.C. ha affermato che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”
(Cass. sent. n. 26727/2018; Ord. n. 21837 del 30 agosto 2019).
Orbene, osserva il Tribunale che nel caso di specie è possibile riconoscere il danno biologico terminale in favore del signor (e, per esso, ai suoi eredi), in quanto dalla sospensione Pt_2
della terapia antibiotica avvenuta il 28 dicembre 2016 sino al decesso avvenuto il 30 gennaio
2017 sono decorsi 33 giorni, numero per il quale va moltiplicata la somma di euro 130,25 prevista dalle tabelle romane aggiornate al 2025 per la liquidazione dell'invalidità temporanea
(33 x 130,25 = 4.298,25). Tenuto poi conto del fatto che tale tipologia di danno, se pur temporaneo, costituisce nondimeno un pregiudizio alla salute nella sua massima entità e intensità, precedendo la morte del soggetto (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 ottobre 2014, sent. n.
23183; Cass. civ., sez. III, 08 luglio 2014, sent. n. 15491), esso può essere liquidato equitativamente in misura pari a 5 volte l'importo della temporanea, giungendosi così ad una somma di euro 21.491,25.
Quanto poi al danno morale terminale o danno catastrofale, la cartella clinica attesta che il paziente giunge alle ore 16,17 del 29.1.17 al Pronto Soccorso dell'Ospedale di ed CP_1
accede direttamente in sala rossa. La consulenza rianimatoria indica “Paziente proveniente dalla Città Bianca di n stato di coma e riferito arresto cardiaco”. CP_8
Orbene, il danno terminale morale, come si è detto, implica la consapevolezza dell'approssimarsi della propria morte, che nel caso di specie non è stata dimostrata da parte attrice, nemmeno a livello di presunzioni semplici, poiché non è dato ravvisare un evento, nel
26 periodo di degenza presso il nosocomio di e poi presso la RSA, particolarmente CP_1
significativo e foriero di possibile previsione di un esito infausto (quantomeno in un orizzonte temporale prossimo). Per altro verso, il paziente viene condotto al Pronto Soccorso dell'ospedale di in stato di coma (quindi di inconsapevolezza del proprio stato) e in CP_1
condizioni cliniche talmente gravi che andranno ineluttabilmente a peggiorare sino al decesso del 30.01.2017.
Passando al danno richiesto iure proprio dagli eredi, è ormai consolidato il riconoscimento del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti di persona che in conseguenza di un fatto illecito abbia subìto gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare. Quanto ai soggetti legittimati, devono considerarsi senz'altro aventi diritto al risarcimento i componenti della cd. famiglia nucleare (coniuge, figli, genitori, fratelli) mentre avuto riguardo ai parenti meno stretti
(nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati), occorre fornire la prova della qualità e intensità del rapporto affettivo e quindi della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Trattasi di danno che trova collocazione nella previsione dell'art. 2059 c.c. e che, sfuggendo ad una valutazione economica vera e propria, deve essere liquidato in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., facendo ricorso ai criteri enucleati nelle tabelle del Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, predisposte per evitare disparità di pronunce all'interno dell'ufficio giudiziario. Tali tabelle prevedono un sistema di attribuzione di un punteggio numerico che varia in ragione della presumibile entità del danno, sulla base di cinque parametri di riferimento, ovvero la relazione di parentela con il de cuius (dovendo presumersi che il danno sarà tanto maggiore quanto più stretto è tale rapporto), l'età della vittima e l'età del congiunto (il danno sarà tanto maggiore quanto minore è l'età di vittima e congiunto, siccome il pregiudizio è destinato a protrarsi per un tempo maggiore), l'eventuale convivenza e la composizione del nucleo familiare.
Si è dunque ritenuto di fare ricorso ad un sistema di calcolo non fondato su un'entità risarcitoria di base da variare in più o in meno, ma sul modello “a punto”, vale a dire attribuendo un certo numero di punti per ciascuno dei parametri di riferimento sopra considerati e moltiplicando il
27 punteggio finale per una somma di denaro (valore del punto) che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale.
Il valore a punto (da moltiplicarsi, come si è detto, per un'entità numerica variabile a seconda dei cinque parametri sopra menzionati) è convenzionalmente stabilito nella tabella elaborata nell'anno 2025, in via equitativa, sulla base della media di un campione di decisioni adottate dal
Tribunale di Roma, nell'importo di euro 11.549,20.
Orbene, nel procedere all'esame della fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale occorre considerare l'età della vittima (anni 58 al momento del decesso) e di quella dei congiunti
(53 anni per la coniuge , 28 anni per il figlio ), al momento Parte_1 Parte_2
dell'evento. Devesi altresì tener conto della circostanza che, la coniuge e il figlio erano conviventi con la vittima (come confermato dallo stato di famiglia).
Pertanto, alla luce dei criteri sopra menzionati appare equo liquidare in favore di:
- (coniuge) la somma complessiva di euro 334.926,80 (euro Parte_1
11.549,20 quale valore del punto moltiplicato per 29, ovvero punti 20 per il rapporto di parentela, punti 2,5 per l'età della vittima, punti 2,5 per l'età del congiunto superstite, punti 4 per la convivenza).
- (figlio) la somma complessiva di euro 329.152,00 (euro 11.549,20 Parte_2
quale valore del punto moltiplicato per 28,5, ovvero: punti 18 per il rapporto di parentela, punti
2,5 per l'età della vittima, punti 4 per l'età del figlio, 4 punti per la convivenza).
Nondimeno, va considerato che le ragionevoli aspettative di sopravvivenza del sig. , Pt_2
anche in caso di corretto operato delle strutture sanitarie convenute, erano molto ridotte. Sul punto i consulenti hanno affermato che:
“non si può disconoscere il suo stato clinico pregresso, considerando che egli era affetto da distrofia miotonica di NE (patologia degenerativa ingravescente), da diabete mellito, da cardiopatia sclero ipertensiva ed era portatore di pace-maker cardiaco. Per tale complesso morboso si trovava in condizione di sub allettamento e subito dopo l'accesso al PS dell'Ospedale di TR si manifestò un arresto cardio respiratorio, per cui si procedette a manovre rianimatorie e al trasferimento presso l'Ospedale di ove fu ricoverato con diagnosi, tra l'altro, di “coma ipercapnico”. È dunque CP_1
28 evidente che, pur superando la crisi, le sue condizioni sarebbero rimaste comunque gravi e tali da far ritenere limitata la speranza di vita residua.” (relazione, fol. 16)
Giova a questo punto rammentare che l'aspettativa di vita media di un paziente con distrofia muscolare di è generalmente di circa 60 anni (il de cuius ne aveva 58 al momento Per_11
dell'exitus) e che le polmoniti e le aritmie cardiache costituiscono in questi casi le primarie cause di morte (relazione peritale, fol. 8). Va inoltre considerato che il sig. non poteva Pt_2
sottrarsi a tale dato statistico di massima, attese le molteplici e gravi patologie da cui era affetto all'epoca dei fatti e rammentato che prima del trasferimento presso l'Ospedale di CP_1
aveva già subìto un arresto cardiaco e quindi era già stato in serio pericolo di vita.
Occorre dunque evidenziare che il sistema di liquidazione del danno parentale tiene conto di due aspetti del pregiudizio in esame, ovvero da un lato la sofferenza generata dalla perdita del congiunto, e dall'altro lo sconvolgimento della relazione affettiva che viene a cessare e quindi l'aspetto dinamico-relazionale. Si confronti ad es. sul punto Cass. Sent. n. 28989/2019, secondo cui in tema di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè,
l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che il ridotto orizzonte temporale di aspettativa di vita del Pt_2
rispetto alla previsione statistica di durata della vita media della vittima sulla quale si fondano le tabelle di liquidazione di tale tipologia di danno, imponga di ridurre equitativamente l'importo risarcitorio, perché se da un lato il dolore legato alla perdita della persona cara rimane nel caso di specie il medesimo, è invece diverso l'aspetto dinamico - relazionale del pregiudizio, nel senso che la relazione dei congiunti con il de cuius si sarebbe comunque protratta per un tempo inferiore a quello “normale” legato alla durata media residua della vita di una persona di 58 anni
29 (speranza di vita media: sino ad 81 anni;
speranza di vita residua del sig. Pt_2
verosimilmente 2-3 anni).
Si ritiene pertanto, in base ad una valutazione equitativa e dei parametri sopra indicati, di ridurre gli importi sopra riportati nella misura del 50%, giungendosi pertanto a riconoscere l'importo di euro 167.463,40 quanto al coniuge ed euro 164.576,00 quanto al figlio . Parte_1 Parte_2
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Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema Corte (Cass.
SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito (30 gennaio 2017) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici
ISTAT; su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
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Le strutture convenute devono essere condannate in solido al risarcimento del danno, essendo unico il fatto illecito generatore del pregiudizio, anche se causato da differenti condotte di malpractice medica.
Invero la responsabilità solidale, contrattuale o extracontrattuale (artt. 1292 e 2055, primo comma, cod. civ.), sussiste anche se l'evento dannoso è causalmente derivato dalle condotte, pur autonome e distinte, coeve o successive, di più soggetti, ciascuno dei quali abbia concorso a determinarlo con efficacia di concausa, restando irrilevante, nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, la diseguale efficienza causale delle singole condotte, poiché il danneggiato può
30 pretendere l'intera prestazione anche da uno solo degli obbligati (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15431 del 22/07/2005).
Sulla stessa linea si è affermato che quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
23918 del 09/11/2006)
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Quanto alla domanda di manleva svolta da nei confronti di essa trova CP_4
fondamento nella polizza assicurativa di responsabilità civile n. 370755117 con decorrenza
1.5.2017 e scadenza 1.5.2018, operante in regime di claims made. Essa prevede un massimale di euro 5.000.000,00 per ogni sinistro ed un massimale annuo di euro 10.000.000,00 nonché una
SIR (self insured retention), per danni alla persona, di euro 500.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza.
La polizza, essendo come detto operante in regime di claims made, vale “per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato e da questi denunciate alla società nel corso del periodo di assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti accaduti successivamente all'1.5.2007” (n. 1 condizioni particolari).
Nel caso di specie, il fatto riguarda il periodo di degenza del paziente presso la RSA gestita dall' el periodo 12.1.2017 – 29.1.2017 (rientrando quindi nei fatti successivi all'1.5.2007) e la richiesta risarcitoria avanzata dagli odierni attori è stata denunciata dall'INI alla compagnia in data 14.11.2017.
31 Fermo quanto precede, va rilevato che la contestazione sollevata da riguarda l'entità CP_4
della . Infatti, come si anticipava, la polizza assicurativa inizialmente prevedeva una SIR di euro 500.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti nei dieci anni antecedenti la decorrenza della polizza (categoria nella quale rientra il sinistro per cui è causa). Tuttavia, l'appendice n.
00001 introdotta con la polizza decorrente dall'1.5.2018 prevede che “la franchigia (SIR) di polizza viene diminuita da euro 150.000,00 ad euro 100.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti successivamente all'effetto di polizza e da euro 500.000,00 ad euro 100.000,00 per ogni sinistro relativo a fatti accaduti a partire dal 01.05.2016)”.
Il chiaro tenore letterale della clausola – secondo cui la riduzione dell'importo della si applica ad ogni sinistro relativo a fatti accaduti a partire dall'1.5.2016 – consente di ritenere che tale franchigia più favorevole all'assicurato sia operativa nel caso di specie, essendo il fatto dannoso risalente al 2017 e quindi ricompreso tra i fatti accaduti dopo il 1° maggio 2016.
Pertanto la compagnia assicuratrice sarà tenuta a manlevare INI degli importi che questa deve pagare in ragione della presente sentenza eccedenti la somma di euro 100.000,00 (che rimangono a carico di .
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Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico delle convenute in ossequio al principio di soccombenza.
Alla stessa stregua, vanno poste a carico delle convenute le spese della consulenza tecnica svolta, per come liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
32 - accerta e dichiara l'inadempimento dell' e di CP_1 [...]
- nella prestazione di assistenza e cura in favore del sig. Controparte_2 [...]
; Parte_3
- condanna l' e di -, in solido CP_1 Controparte_2
tra loro, al risarcimento del danno iure hereditatis, in favore dei congiunti ed attori
[...]
e , a titolo di danno biologico terminale, al pagamento di Parte_1 Parte_2
complessivi euro 21.491,25, da ripartirsi secondo le rispettive quote ereditarie, oltre interessi come da parte motiva;
- condanna l' e di in solido tra CP_1 Controparte_2
loro, al risarcimento del danno sofferto iure proprio dai congiunti ed attori Parte_1
e a titolo di perdita del rapporto parentale, e pertanto al
[...] Parte_2
pagamento dell'importo di euro 167.463,40 quanto a ed euro Parte_1
164.576,00 quanto a , il tutto oltre interessi come da parte motiva;
Parte_2
- condanna a manlevare e tenere indenne Controparte_4 [...]
di quanto questa dovrà pagare in favore degli attori, nei Controparte_2
limiti del massimale previsto dalla polizza e per la parte eccedente la SIR di euro 100.000,00;
- condanna le convenute, in solido tra loro, a rifondere agli attori le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa;
- pone definitivamente a carico delle convenute, in solido tra loro, le spese di CTU.
Così deciso in Roma, 4 aprile 2025
33 Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
Si dà atto che alla redazione della presente sentenza ha collaborato il GOT in tirocinio Avv.
Giovanna Spirito
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