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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 25576/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DE FLORIO FRANCESCA e , elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122
MILANO presso il difensore avv. DE FLORIO FRANCESCA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDRIZZI CP_2 C.F._2
PASQUALE e elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PASCOLI,5 89900 VIBO VALENTIA presso il difensore avv. ANDRIZZI PASQUALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTARTESE CP_3 C.F._3
ANTONELLA e elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 35 89841 ROMBIOLO presso il difensore avv. CONTARTESE ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di ha proposto ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. in Parte_2 Parte_1 confronto di e per sentir accogliere le seguenti CP_2 Controparte_1 CP_3 conclusioni:
NEL MERITO pagina 1 di 6 Accertare e dichiarare che il sig. il sig. ed il sig. hanno Controparte_1 CP_2 CP_3 accettato l'eredità del sig. nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) Parte_1 in data 28/09/2017, per accettazione presunta ex lege, ex art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita.
IN SUBORDINE
Dichiarare che il sig. il sig. ed il sig. non hanno accettato Controparte_1 CP_2 CP_3 in nessun modo l'eredità del sig. e per l'effetto, ordinare al Conservatore di volturare nei Parte_1 confronti della procedura di Eredità Giacente del sig. (C.F. ) la proprietà Parte_1 P.IVA_1 dell'immobile individuato ai seguenti dati catastali: alloggio al piano primo, contraddistinto con il numero interno due, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Alassio al Foglio 17, mappale 259, sub 7, via Leonpancaldo, n. 79, piano 1°, interno 2, categoria A/3, classe 1°, vani 3,5.
Si è costituito con comparsa di risposta del 2 gennaio 2025 instando: CP_2
1. Accertare e dichiarare che il sig. ha accettato l'eredità del sig. CP_2 Parte_1 nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data 28 settembre 2017, per accettazione presunta ex lege, ai sensi dell'art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in considerazione del comportamento processuale ed extra-processuale assunto.
Il 3 gennaio 2025 si sono costituiti con comparsa di risposta e Controparte_1 CP_3 chiedendo di:
A) Rigettare la domanda principale formulata dall'attrice e, per l'effetto, statuire che i resistenti
[...]
e non hanno accettato, né in modo presunto né tacito, l'eredità del sug. CP_1 CP_3 [...]
. Pt_1
B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
All'esito di ampia discussione alla prima udienza del 15 gennaio 2025, il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, non avendo le parti formulato alcuna istanza istruttoria. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e si sono riportate alle deduzioni in fatto e diritto di cui ai propri atti.
La domanda è fondata nei limiti soggettivi di cui appresso. In limine litis va dato atto che la Curatela ha modificato in senso riduttivo le proprie conclusioni nel seguente modo in sede di udienza:” Accertare e dichiarare che ha accettato l'eredità CP_2 del sig. nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data Parte_1 28/09/2017, per accettazione presunta ex lege, ex art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita”. Trattasi di una tipica facoltà difensiva prevista dall'art. 183 c.p.c. cui rimanda per relationem l'ordito normativo in tema di rito semplificato di cognizione.
La rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto. (v. amplius Cass. 17 marzo 2023, n. 7883; infra Cass SS. UU.. SS. 7 febbraio 2024, n. 3453)
pagina 2 di 6 Questo contegno assertivo si salda con la domanda di accertamento negativo interposta nelle conclusioni dei due convenuti e Questi nel difendersi ha chiesto non Controparte_1 CP_3 solo di rigettare l'altrui domanda (ora rinunciata) ma di:”statuire che i resistenti e Controparte_1
non hanno accettato, né in modo presunto né tacito, l'eredità del sug. ”. In CP_3 Parte_1 sintesi, di conseguire l'accertamento giurisdizionale di ciò che si è verificato sul piano sostanziale ovvero la decadenza dal diritto di accettare l'ereditò per omessa accettazione a seguito dell'actio interrogatoria.
Va fatto presente, su questo, che la Curatela, onerata della prova dell'accettazione tacita, ha meramente allegato che i due avrebbero accettato tacitamente l'eredità, senza peritarsi di provare o di offrire di provare tale circostanza, procedendo in modo acritico a rivolgere sui medesimi i comportamenti deponenti in tal senso del solo altro chiamato A fronte di una carenza tanto assertiva CP_2 quanto probatoria della domanda ha dimostrato l'inverso ovvero l'intervenuta decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità relitta producendo l'ordinanza di imposizione del termine per accettare ed affermando che gli stessi erano rimasti inerti con le inevitabili conseguenze di legge.
Non può che affermarsi la perdita del diritto di accettare l'eredità in capo ai due.
Ne segue che le spese di lite da questi sostenute per la difesa non potranno che ricadere sull'EREDITÀ
GIACENTE di iusto il principio di causalità della lite. Parte_1
Più articolata, in termini causali, la questione rispetto a CP_2
Appare indiscutibile che egli abbia acquistato ex lege, in via c.d. presunta, l'eredità relitta Pt_1
nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data 28/09/2017, ai sensi
[...] dell'art. 485 c.c.. come ben spiegato dalla sua difesa nella propria comparsa di comparsa di costituzione. E' sufficiente richiamare tale fatto ammesso:” lo stesso, prima ancora della morte del suo de cuius, abitava nell'immobile sito in Alassio alla Via Leon Pancaldo, 79, ivi provvedendo a trasferire la sua residenza (cfr. all. 2)”..” Lo stesso, invero, nonostante fosse in possesso dell'immobile di proprietà del de cuius, non ha provveduto, nel previsto termine di mesi tre, alla redazione del connesso inventario…
L'odierno deducente, alla data del decesso del suo dante causa, sebbene fosse in possesso del suddetto bene immobile, non ha provveduto, né nel prescritto termine trimestrale né successivamente, alla redazione del relativo inventario, per cui non può che essere considerato erede puro e semplice…”. Ora l'immobile sito in Alassio alla Via Leon Pancaldo, 79 risulta pacificamente (oltre che documentalmente - infra doc. 7 fasc. ; doc. 1 fasc. ) bene ereditario sicchè CP_4 CP_2 sono “obbligate” le conclusioni assertive cui è giunto il patrono del resistente.
Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale di autonomia privata mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità, che gli è stata devoluta, e divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede
(art. 475, comma 1, c.c.).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: si tratta della cosiddetta accettazione presunta. Mentre nell'ipotesi di accettazione tacita l'acquisto dell'eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di fare solo in quanto erede, in quella presunta tale acquisto avviene automaticamente, in forza della legge, o perché non si è provveduto ad uno specifico atto previsto dalla legge (artt. 485 c.c. e 487), ovvero, al contrario, perché si è tenuto un determinato comportamento che preclude la rinuncia all'eredità (art. 527 c.c.). Pertanto, l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della pagina 3 di 6 volontà di accettare, che è considerata del tutto irrilevante, bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore.
Uno di questi casi è quello previsto dell'art. 485 c.c., in base al quale il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione.
Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso in cui il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cfr. Cass., sez. II, 01/06/2023, n.15587; Cass. n.
1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). La giurisprudenza ha puntualizzato, peraltro, che ai fini della sussistenza della situazione di possesso, come previsto dall'art. 485 c.c., è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass.,
22.06.1995, n. 7076; Cass., 14.5.1994, n. 4707; Cass. 25.7.1980 n. 4835), la quale può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari. La giurisprudenza più risalente ha, infatti, esteso la previsione legale a qualunque specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, includendo, altresì, la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. 25.7.1980, n. 4835; Cass.
27.6.1964, n. 2067).
Va dichiarato che ha acquistato la qualità di erede universale puro e semplice ex art. CP_2
485 c.c. di nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data Parte_1
28/09/2017. Egli era nel possesso di almeno un bene ereditario, non ha eretto inventario nei tre mesi successivi ed è divenuto erede puro e semplice. Le successive vicende di volontaria giurisdizione, prima fra tutte l'actio interrogatoria, sono del tuto inefficaci giuridicamente.
L'unico punctum dolens della vicenda è rappresentato dal governo delle spese di lite atteso che nel presente giudizio non può discorrersi di soccombenza in senso tecnico vista l'inesistenza di un contrasto assertivo sull'oggetto della domanda.
Occorrerà rifarsi al principio di causalità della lite che si affianca a quello di soccombenza e che contribuisce ad individuare l'origine e la genesi della controversia e, quindi, l'imputabilità della stessa ad una o ambo le parti, così da poter porre il carico delle spese su una delle stesse o compensarle. La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.) (infra Cass.
III, 22 febbraio 2016, n. 3438). In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (Cass. III, 10 marzo 2010, n. 7625)
pagina 4 di 6 Seguendo tali coordinate ermeneutiche può affermarsi una soccombenza reciproca in termini funzionali rispetto alle origini primigenie di questo contenzioso.
Va ricordato che la Curatela dell'eredità è stata “aperta” in dipendenza dell'istanza della creditrice (cessionaria del credito vantata dalla in confronto del defunto Controparte_5 Controparte_6
- v. p. 2 del ricorso;
infra docc. 1 e 6 fasc. ) la quale ha: CP_4
- dapprima interposto un'actio interrogatoria nei confronti di tutte e tre le parti, alla quale sarebbe seguita la decadenza dal beneficio d'inventario (in atti non ci sono le prove delle notifiche dell'ordinanza con cui il Tribunale ha fissato il termine il 18 ottobre 2020) in quanto- e ciò è pacifico – nessuna ha espresso la propria volontà di accettare l'eredità (anche in forma beneficiata);
- in seguito, ha chiesto al Tribunale la nomina di un Curatore dell'Eredità Giacente visto quello che sarebbe stato l'esito dell'actio interrogatoria (in termini assertivi le parti concordano sull'avvenuta notificazione dell'ordinanza ex art. 481 c.c. e sugli elementi astratti della fattispecie).
Emerge, tuttavia, che la difesa della citata creditrice ha intessuto rapporti epistolari con l'odierno convenuto prima di agire in via interrogatoria. Rapporti che avevano ad oggetto la CP_2 transazione di un debito ereditario e la circostanza che il resistente volesse accettare formalmente l'eredità visto il suo rapporto con i beni ereditari (v. infra docc. 7,8,9,10,11,12 fasc. ). Ciò CP_2 in disparte le chiare risultanze del catasto dal quale emergeva l'avvenuta volturazione della dichiarazione di successione presentata già il 10 maggio 2018 (infra doc. 7 fasc. ; doc. 1 CP_4 fasc. ) e la conseguente possibilità di considerare che il resistente avesse già accettato CP_2 tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. come da giurisprudenza consolidata di legittimità (“l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto
(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. VI – II, 30 aprile 2021, n. 11478 Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009”). Appare chiara l'insussistenza ab initio dei presupposti di diritto sostanziale (art. 481 c.c.) per poter propulsare un'accettazione espressa o una rinuncia all'eredità: era già erede e non CP_2 poteva più rinunziarvi né erigere inventario.
L'odierna azione avrebbe dovuto essere svolta dalla o dalla sua dante causa e non Controparte_5 propulsata dalla il cui procedimento non avrebbe mai dovuto essere aperto essendoci già CP_4 un erede.
E' evidente, tuttavia, che questo uso strumentale e distorto degli strumenti di volontaria giurisdizione (nei quali il Tribunale non è dotato di poteri di accertamento contenziosi) è stato concausato dal contegno omissivo di il quale non ha provveduto ad accettare espressamente l'eredità CP_2
o a far constare un atto dal quale emergesse l'accettazione tacita suscettibile di trascrizione nei RR.II. ex art. 2648 c.c.. Il motivo appare piuttosto evidente viste le implicazioni che avrebbe avuto sulla possibile esecuzione forzata sul cespite, o altri cespiti ereditari, atteso l'orientamento di legittimità invalso, sulla previa necessità della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. a tali fini. La trascrizione dell'atto di accettazione è un onere dell'erede che vuole avvalersi del titolo acquistato e soltanto da tale difetto è derivato l'interesse della creditrice ad ottenere una sua accettazione postuma espressa o beneficiata che giuridicamente era priva di presupposti. pagina 5 di 6 In definitiva le spese vanno compensate tra queste due parti visto che l'odierno processo non avrebbe dovuto essere celebrato alla luce del pregresso quadro sostanziale.
Le spese di lite sostenute da e vanno poste a carico della Controparte_1 CP_3 [...] e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Parte_3
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Esse vanno distratte in favore del patrono antistatario vista l'istanza svolta ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara erede puro e semplice di nato a Joppolo in [...] CP_2 Parte_1
19/10/1936 e deceduto in Mortara (PV) in data 28/09/2017;
• dà atto della rinuncia alla domanda in confronto di e e della Controparte_1 CP_3 perdita dei questi di accettare il diritto alla citata eredità;
• compensa integralmente le spese di lite tra l' e Parte_3 per i motivi di cui in motivazione;
CP_2
• condanna l'EREDITÀ GIACENTE di alla rifusione delle spese di Parte_1
e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1 CP_3
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. distraendole in favore del patrono antistatario vista l'istanza svolta ex art. 93 c.p.c.;
• dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c..
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281-terdecies e 281-sexies comma terzo c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25576/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
DE FLORIO FRANCESCA e , elettivamente domiciliato in VIA CONSERVATORIO, 17 20122
MILANO presso il difensore avv. DE FLORIO FRANCESCA
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDRIZZI CP_2 C.F._2
PASQUALE e elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI PASCOLI,5 89900 VIBO VALENTIA presso il difensore avv. ANDRIZZI PASQUALE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTARTESE CP_3 C.F._3
ANTONELLA e elettivamente domiciliato in VIA FONTANA 35 89841 ROMBIOLO presso il difensore avv. CONTARTESE ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15 gennaio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L' di ha proposto ricorso ex art. 281 – decies c.p.c. in Parte_2 Parte_1 confronto di e per sentir accogliere le seguenti CP_2 Controparte_1 CP_3 conclusioni:
NEL MERITO pagina 1 di 6 Accertare e dichiarare che il sig. il sig. ed il sig. hanno Controparte_1 CP_2 CP_3 accettato l'eredità del sig. nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) Parte_1 in data 28/09/2017, per accettazione presunta ex lege, ex art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita.
IN SUBORDINE
Dichiarare che il sig. il sig. ed il sig. non hanno accettato Controparte_1 CP_2 CP_3 in nessun modo l'eredità del sig. e per l'effetto, ordinare al Conservatore di volturare nei Parte_1 confronti della procedura di Eredità Giacente del sig. (C.F. ) la proprietà Parte_1 P.IVA_1 dell'immobile individuato ai seguenti dati catastali: alloggio al piano primo, contraddistinto con il numero interno due, distinto nel catasto fabbricati del Comune di Alassio al Foglio 17, mappale 259, sub 7, via Leonpancaldo, n. 79, piano 1°, interno 2, categoria A/3, classe 1°, vani 3,5.
Si è costituito con comparsa di risposta del 2 gennaio 2025 instando: CP_2
1. Accertare e dichiarare che il sig. ha accettato l'eredità del sig. CP_2 Parte_1 nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data 28 settembre 2017, per accettazione presunta ex lege, ai sensi dell'art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita.
2. Con vittoria di spese e competenze del giudizio in considerazione del comportamento processuale ed extra-processuale assunto.
Il 3 gennaio 2025 si sono costituiti con comparsa di risposta e Controparte_1 CP_3 chiedendo di:
A) Rigettare la domanda principale formulata dall'attrice e, per l'effetto, statuire che i resistenti
[...]
e non hanno accettato, né in modo presunto né tacito, l'eredità del sug. CP_1 CP_3 [...]
. Pt_1
B) Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
All'esito di ampia discussione alla prima udienza del 15 gennaio 2025, il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa, non avendo le parti formulato alcuna istanza istruttoria. Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza e si sono riportate alle deduzioni in fatto e diritto di cui ai propri atti.
La domanda è fondata nei limiti soggettivi di cui appresso. In limine litis va dato atto che la Curatela ha modificato in senso riduttivo le proprie conclusioni nel seguente modo in sede di udienza:” Accertare e dichiarare che ha accettato l'eredità CP_2 del sig. nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data Parte_1 28/09/2017, per accettazione presunta ex lege, ex art. 485 c.c., o in ogni caso per accettazione tacita”. Trattasi di una tipica facoltà difensiva prevista dall'art. 183 c.p.c. cui rimanda per relationem l'ordito normativo in tema di rito semplificato di cognizione.
La rinuncia ad una domanda, o a suoi singoli capi, (o alla loro estensione: ad esempio, nella domanda risarcitoria non si insiste più per alcune voci), riducendo l'oggetto del giudizio ed il thema decidendum, costituisce l'espressione della facoltà della parte ed autonomamente dal difensore, nell'esercizio del suo munus tecnico, di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate, onde si inquadra nell'ambito della previsione dell'art. 183 c.p.c., e non produce affatto gli effetti abdicativi detti, limitandosi ad esprimere una strategia processuale, senza disporre del diritto. (v. amplius Cass. 17 marzo 2023, n. 7883; infra Cass SS. UU.. SS. 7 febbraio 2024, n. 3453)
pagina 2 di 6 Questo contegno assertivo si salda con la domanda di accertamento negativo interposta nelle conclusioni dei due convenuti e Questi nel difendersi ha chiesto non Controparte_1 CP_3 solo di rigettare l'altrui domanda (ora rinunciata) ma di:”statuire che i resistenti e Controparte_1
non hanno accettato, né in modo presunto né tacito, l'eredità del sug. ”. In CP_3 Parte_1 sintesi, di conseguire l'accertamento giurisdizionale di ciò che si è verificato sul piano sostanziale ovvero la decadenza dal diritto di accettare l'ereditò per omessa accettazione a seguito dell'actio interrogatoria.
Va fatto presente, su questo, che la Curatela, onerata della prova dell'accettazione tacita, ha meramente allegato che i due avrebbero accettato tacitamente l'eredità, senza peritarsi di provare o di offrire di provare tale circostanza, procedendo in modo acritico a rivolgere sui medesimi i comportamenti deponenti in tal senso del solo altro chiamato A fronte di una carenza tanto assertiva CP_2 quanto probatoria della domanda ha dimostrato l'inverso ovvero l'intervenuta decadenza degli stessi dal diritto di accettare l'eredità relitta producendo l'ordinanza di imposizione del termine per accettare ed affermando che gli stessi erano rimasti inerti con le inevitabili conseguenze di legge.
Non può che affermarsi la perdita del diritto di accettare l'eredità in capo ai due.
Ne segue che le spese di lite da questi sostenute per la difesa non potranno che ricadere sull'EREDITÀ
GIACENTE di iusto il principio di causalità della lite. Parte_1
Più articolata, in termini causali, la questione rispetto a CP_2
Appare indiscutibile che egli abbia acquistato ex lege, in via c.d. presunta, l'eredità relitta Pt_1
nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data 28/09/2017, ai sensi
[...] dell'art. 485 c.c.. come ben spiegato dalla sua difesa nella propria comparsa di comparsa di costituzione. E' sufficiente richiamare tale fatto ammesso:” lo stesso, prima ancora della morte del suo de cuius, abitava nell'immobile sito in Alassio alla Via Leon Pancaldo, 79, ivi provvedendo a trasferire la sua residenza (cfr. all. 2)”..” Lo stesso, invero, nonostante fosse in possesso dell'immobile di proprietà del de cuius, non ha provveduto, nel previsto termine di mesi tre, alla redazione del connesso inventario…
L'odierno deducente, alla data del decesso del suo dante causa, sebbene fosse in possesso del suddetto bene immobile, non ha provveduto, né nel prescritto termine trimestrale né successivamente, alla redazione del relativo inventario, per cui non può che essere considerato erede puro e semplice…”. Ora l'immobile sito in Alassio alla Via Leon Pancaldo, 79 risulta pacificamente (oltre che documentalmente - infra doc. 7 fasc. ; doc. 1 fasc. ) bene ereditario sicchè CP_4 CP_2 sono “obbligate” le conclusioni assertive cui è giunto il patrono del resistente.
Nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale di autonomia privata mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità, che gli è stata devoluta, e divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n. 5247/2018). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quanto in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede
(art. 475, comma 1, c.c.).
Vi sono dei casi, tuttavia, in cui l'acquisto avviene ex lege indipendentemente e talvolta anche contro la volontà del chiamato: si tratta della cosiddetta accettazione presunta. Mentre nell'ipotesi di accettazione tacita l'acquisto dell'eredità dipende dal compimento di atti che il chiamato avrebbe diritto di fare solo in quanto erede, in quella presunta tale acquisto avviene automaticamente, in forza della legge, o perché non si è provveduto ad uno specifico atto previsto dalla legge (artt. 485 c.c. e 487), ovvero, al contrario, perché si è tenuto un determinato comportamento che preclude la rinuncia all'eredità (art. 527 c.c.). Pertanto, l'acquisto dell'eredità non si ricollega ad una presunzione della pagina 3 di 6 volontà di accettare, che è considerata del tutto irrilevante, bensì ad una fattispecie legale tipica, automaticamente sufficiente a determinare l'effetto previsto dal legislatore.
Uno di questi casi è quello previsto dell'art. 485 c.c., in base al quale il chiamato all'eredità che è nel possesso o nel compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione.
Si nota che l'art. 485 c.c. si riferisce letteralmente proprio al caso in cui il chiamato sia già nel possesso dei beni ereditari a qualsiasi titolo. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che non è necessario che il possesso dei beni ereditari ad opera del chiamato esista già al momento dell'apertura della successione o sia acquisito subito dopo, rilevando, invece, anche il possesso successivo, con la conseguenza che, in tal caso, il trimestre accordato per il compimento dell'inventario decorre non dalla apertura della successione, ma dal momento di inizio del possesso (Cfr. Cass., sez. II, 01/06/2023, n.15587; Cass. n.
1438/2020). Trascorso invano tale termine il chiamato è considerato erede puro e semplice (art. 485, comma 2, c.c.). Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003). La giurisprudenza ha puntualizzato, peraltro, che ai fini della sussistenza della situazione di possesso, come previsto dall'art. 485 c.c., è sufficiente una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato alla eredità, ovvero una situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni (Cass.,
22.06.1995, n. 7076; Cass., 14.5.1994, n. 4707; Cass. 25.7.1980 n. 4835), la quale può anche essere circoscritta ad uno solo dei beni ereditari. La giurisprudenza più risalente ha, infatti, esteso la previsione legale a qualunque specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, includendo, altresì, la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (Cass. 25.7.1980, n. 4835; Cass.
27.6.1964, n. 2067).
Va dichiarato che ha acquistato la qualità di erede universale puro e semplice ex art. CP_2
485 c.c. di nato a [...] in data [...] e deceduto in Mortara (PV) in data Parte_1
28/09/2017. Egli era nel possesso di almeno un bene ereditario, non ha eretto inventario nei tre mesi successivi ed è divenuto erede puro e semplice. Le successive vicende di volontaria giurisdizione, prima fra tutte l'actio interrogatoria, sono del tuto inefficaci giuridicamente.
L'unico punctum dolens della vicenda è rappresentato dal governo delle spese di lite atteso che nel presente giudizio non può discorrersi di soccombenza in senso tecnico vista l'inesistenza di un contrasto assertivo sull'oggetto della domanda.
Occorrerà rifarsi al principio di causalità della lite che si affianca a quello di soccombenza e che contribuisce ad individuare l'origine e la genesi della controversia e, quindi, l'imputabilità della stessa ad una o ambo le parti, così da poter porre il carico delle spese su una delle stesse o compensarle. La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.) (infra Cass.
III, 22 febbraio 2016, n. 3438). In base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia (Cass. III, 10 marzo 2010, n. 7625)
pagina 4 di 6 Seguendo tali coordinate ermeneutiche può affermarsi una soccombenza reciproca in termini funzionali rispetto alle origini primigenie di questo contenzioso.
Va ricordato che la Curatela dell'eredità è stata “aperta” in dipendenza dell'istanza della creditrice (cessionaria del credito vantata dalla in confronto del defunto Controparte_5 Controparte_6
- v. p. 2 del ricorso;
infra docc. 1 e 6 fasc. ) la quale ha: CP_4
- dapprima interposto un'actio interrogatoria nei confronti di tutte e tre le parti, alla quale sarebbe seguita la decadenza dal beneficio d'inventario (in atti non ci sono le prove delle notifiche dell'ordinanza con cui il Tribunale ha fissato il termine il 18 ottobre 2020) in quanto- e ciò è pacifico – nessuna ha espresso la propria volontà di accettare l'eredità (anche in forma beneficiata);
- in seguito, ha chiesto al Tribunale la nomina di un Curatore dell'Eredità Giacente visto quello che sarebbe stato l'esito dell'actio interrogatoria (in termini assertivi le parti concordano sull'avvenuta notificazione dell'ordinanza ex art. 481 c.c. e sugli elementi astratti della fattispecie).
Emerge, tuttavia, che la difesa della citata creditrice ha intessuto rapporti epistolari con l'odierno convenuto prima di agire in via interrogatoria. Rapporti che avevano ad oggetto la CP_2 transazione di un debito ereditario e la circostanza che il resistente volesse accettare formalmente l'eredità visto il suo rapporto con i beni ereditari (v. infra docc. 7,8,9,10,11,12 fasc. ). Ciò CP_2 in disparte le chiare risultanze del catasto dal quale emergeva l'avvenuta volturazione della dichiarazione di successione presentata già il 10 maggio 2018 (infra doc. 7 fasc. ; doc. 1 CP_4 fasc. ) e la conseguente possibilità di considerare che il resistente avesse già accettato CP_2 tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. come da giurisprudenza consolidata di legittimità (“l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto
(voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. VI – II, 30 aprile 2021, n. 11478 Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009”). Appare chiara l'insussistenza ab initio dei presupposti di diritto sostanziale (art. 481 c.c.) per poter propulsare un'accettazione espressa o una rinuncia all'eredità: era già erede e non CP_2 poteva più rinunziarvi né erigere inventario.
L'odierna azione avrebbe dovuto essere svolta dalla o dalla sua dante causa e non Controparte_5 propulsata dalla il cui procedimento non avrebbe mai dovuto essere aperto essendoci già CP_4 un erede.
E' evidente, tuttavia, che questo uso strumentale e distorto degli strumenti di volontaria giurisdizione (nei quali il Tribunale non è dotato di poteri di accertamento contenziosi) è stato concausato dal contegno omissivo di il quale non ha provveduto ad accettare espressamente l'eredità CP_2
o a far constare un atto dal quale emergesse l'accettazione tacita suscettibile di trascrizione nei RR.II. ex art. 2648 c.c.. Il motivo appare piuttosto evidente viste le implicazioni che avrebbe avuto sulla possibile esecuzione forzata sul cespite, o altri cespiti ereditari, atteso l'orientamento di legittimità invalso, sulla previa necessità della continuità delle trascrizioni ex art. 2650 c.c. a tali fini. La trascrizione dell'atto di accettazione è un onere dell'erede che vuole avvalersi del titolo acquistato e soltanto da tale difetto è derivato l'interesse della creditrice ad ottenere una sua accettazione postuma espressa o beneficiata che giuridicamente era priva di presupposti. pagina 5 di 6 In definitiva le spese vanno compensate tra queste due parti visto che l'odierno processo non avrebbe dovuto essere celebrato alla luce del pregresso quadro sostanziale.
Le spese di lite sostenute da e vanno poste a carico della Controparte_1 CP_3 [...] e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Parte_3
I.V.A., se dovuta, e C.P.A. Esse vanno distratte in favore del patrono antistatario vista l'istanza svolta ex art. 93 c.p.c.
La presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara erede puro e semplice di nato a Joppolo in [...] CP_2 Parte_1
19/10/1936 e deceduto in Mortara (PV) in data 28/09/2017;
• dà atto della rinuncia alla domanda in confronto di e e della Controparte_1 CP_3 perdita dei questi di accettare il diritto alla citata eredità;
• compensa integralmente le spese di lite tra l' e Parte_3 per i motivi di cui in motivazione;
CP_2
• condanna l'EREDITÀ GIACENTE di alla rifusione delle spese di Parte_1
e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al Controparte_1 CP_3
15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. distraendole in favore del patrono antistatario vista l'istanza svolta ex art. 93 c.p.c.;
• dà atto che la presente sentenza costituisce titolo idoneo ai fini della trascrizione ai sensi dell'art. 2648 comma terzo c.c..
Milano, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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