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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 30/11/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
QU ST FO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato il [...] in [...] - TUNISI, con il patrocinio CP_2 dell'Avv. MARA PROVANTINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/07/2024, ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la separazione dal coniuge, esponendo di aver contratto matrimonio in data 26/07/2003 in Roccaraionola (NA) con e che dall'unione è nata la CP_2 IG a Tunisi il 12 settembre 2008. La ricorrente ha esposto che i Persona_1 rapporti tra i coniugi, nel tempo, si sarebbero deteriorati per colpa esclusiva del marito e che, pertanto, la vita affettiva sarebbe stata irrimediabilmente compromessa. Inoltre, la ricorrente ha rappresentato di aver subito una grave violenza psicologica e fisica da parte del resistente, acuitasi con il sopraggiungere del periodo pandemico e che tali condotte avrebbero portato la ricorrente a rivolgersi a Centro Antiviolenza di Terni e a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine in data 11 ottobre 2023, con emissione a carico del resistente, in data 24 ottobre 2023, di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla signora e alla IG, con l'applicazione CP_1 degli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., ed alla successiva emissione, a seguito dell'istaurazione del procedimento penale n. 2339/2023 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Terni per il reato di cui all'articolo 582, 585 in relazione all'art. 577 n. 1 c.p. e art. 61 n. 11 quinquies c.p., di sentenza di condanna, in primo grado, del 15 maggio 2024 alla pena di mesi 8 di reclusione e al risarcimento del danno. La ricorrente ha, inoltre, esposto di essere socia amministratrice di due società in fase di liquidazione dalle quali non percepirebbe alcun reddito e di ricavare circa 600,00 euro mensili da nuova attività. La ha rappresentato di dover sostenere costi abitativi pari a 300,00 euro mensili e che CP_1 il resistente sarebbe senza occupazione ma proprietario di beni immobili. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale a sé per risiedervi unitamente alla IG, l'affidamento della minore in via super esclusiva a sé, senza previsione, allo stato, di alcun incontro Per_1 padre IG, e, in subordine, nel caso in cui la minore si dovesse diversamente determinare, prevedere incontri previa valutazione delle capacità genitoriali del padre, con determinazione, a carico dell' di contributo al mantenimento per la IG pari CP_2 ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione dell'assegno unico per intero alla ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito , non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando di non essere persona violenta e di aver attraversato, nel periodo menzionato dalla ricorrente, un momento di difficoltà personale connotato anche da problematiche psicologiche, rappresentando di aver proposto appello avverso la sentenza di condanna. Il resistente ha rappresentato di essere ospite presso la Casa di Accoglienza Caritas sita in Terni e di non percepire alcun reddito, se non un piccolo aiuto da parte del fratello di euro 200,00 mensili per le necessità vitali. L' ha dedotto di stare cercando di inserirsi nel mondo del CP_2 lavoro anche frequentando dei corsi di formazione. Tanto premesso, ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, con adesione alla domanda della ricorrente di assegnazione alla stessa della casa coniugale, chiedendo venisse disposto l'affidamento condiviso della IG minore, con collocamento della stessa presso la madre, con frequentazioni padre IG con le modalità ritenute più opportune, tenendo conto dell'età della ragazza e nel rispetto degli impegni scolastici e formativi della stessa, determinando il contributo al mantenimento per la IG da porre a suo carico sulla base del reddito percepito, non appena ottenuta una attività lavorativa, con la corresponsione, allo stato attuale, di euro 50,00 mensili, aderendo alla richiesta della ricorrente di assegnare alla stessa per intero l'assegno unico versato per la IG;
con vittoria di spese.
All'udienza del 25.10.2024 (tenuta nel rispetto delle cautele previste per evitare contatti diretti tra le parti, e ogni forma di vittimizzazione secondaria) sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere in immobile in locazione con canone di euro 300,00 mensili, di svolgere la professione di consulente nel settore di assistenza alle aziende con reddito mensile netto di euro 350,00-500,00 circa, oltre alla percezione dell'assegno unico di euro 199,00 per la IG e di non avere proprietà immobiliari;
il resistente di vivere presso una casa di accoglienza della Caritas senza costi, di essere disoccupato e di avere, quali proprietà immobiliari, un immobile in comproprietà con il fratello in Tunisia.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare alla ricorrente con affidamento della IG minore alla madre in via super esclusiva, con sospensione di ogni frequentazione padre IG (in considerazione della vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento anche alla minore), ponendo a carico del padre contributo al mantenimento della IG pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni.
Alla udienza del 17.09.2025 parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza sullo status alla quale parte resistente non si opponeva.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
-dichiara la separazione personale tra e coniugi CP_2 CP_1 per matrimonio celebrato in ROCCARAINOLA (NA) in data 26/07/2003;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roccarainola (NA) (atto 2, parte I, dell'anno 2003);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Monica Velletti Presidente rel. dott. ssa Luciana Nicolì Giudice dott. ssa Elisa Iacone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1178/2024 promossa da:
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
QU ST FO, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
nato il [...] in [...] - TUNISI, con il patrocinio CP_2 dell'Avv. MARA PROVANTINI, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 15/07/2024, ha chiesto che il Tribunale CP_1 pronunci la separazione dal coniuge, esponendo di aver contratto matrimonio in data 26/07/2003 in Roccaraionola (NA) con e che dall'unione è nata la CP_2 IG a Tunisi il 12 settembre 2008. La ricorrente ha esposto che i Persona_1 rapporti tra i coniugi, nel tempo, si sarebbero deteriorati per colpa esclusiva del marito e che, pertanto, la vita affettiva sarebbe stata irrimediabilmente compromessa. Inoltre, la ricorrente ha rappresentato di aver subito una grave violenza psicologica e fisica da parte del resistente, acuitasi con il sopraggiungere del periodo pandemico e che tali condotte avrebbero portato la ricorrente a rivolgersi a Centro Antiviolenza di Terni e a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine in data 11 ottobre 2023, con emissione a carico del resistente, in data 24 ottobre 2023, di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla signora e alla IG, con l'applicazione CP_1 degli strumenti di controllo di cui all'art. 275 bis c.p.p., ed alla successiva emissione, a seguito dell'istaurazione del procedimento penale n. 2339/2023 R.G.N.R. dinanzi al Tribunale di Terni per il reato di cui all'articolo 582, 585 in relazione all'art. 577 n. 1 c.p. e art. 61 n. 11 quinquies c.p., di sentenza di condanna, in primo grado, del 15 maggio 2024 alla pena di mesi 8 di reclusione e al risarcimento del danno. La ricorrente ha, inoltre, esposto di essere socia amministratrice di due società in fase di liquidazione dalle quali non percepirebbe alcun reddito e di ricavare circa 600,00 euro mensili da nuova attività. La ha rappresentato di dover sostenere costi abitativi pari a 300,00 euro mensili e che CP_1 il resistente sarebbe senza occupazione ma proprietario di beni immobili. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al resistente, l'assegnazione della casa coniugale a sé per risiedervi unitamente alla IG, l'affidamento della minore in via super esclusiva a sé, senza previsione, allo stato, di alcun incontro Per_1 padre IG, e, in subordine, nel caso in cui la minore si dovesse diversamente determinare, prevedere incontri previa valutazione delle capacità genitoriali del padre, con determinazione, a carico dell' di contributo al mantenimento per la IG pari CP_2 ad euro 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e assegnazione dell'assegno unico per intero alla ricorrente;
con vittoria di spese.
Si è costituito , non opponendosi alla domanda di separazione, CP_2 sussistendone i presupposti, ma contestando le allegazioni di controparte, precisando di non essere persona violenta e di aver attraversato, nel periodo menzionato dalla ricorrente, un momento di difficoltà personale connotato anche da problematiche psicologiche, rappresentando di aver proposto appello avverso la sentenza di condanna. Il resistente ha rappresentato di essere ospite presso la Casa di Accoglienza Caritas sita in Terni e di non percepire alcun reddito, se non un piccolo aiuto da parte del fratello di euro 200,00 mensili per le necessità vitali. L' ha dedotto di stare cercando di inserirsi nel mondo del CP_2 lavoro anche frequentando dei corsi di formazione. Tanto premesso, ha chiesto dichiarare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito, con adesione alla domanda della ricorrente di assegnazione alla stessa della casa coniugale, chiedendo venisse disposto l'affidamento condiviso della IG minore, con collocamento della stessa presso la madre, con frequentazioni padre IG con le modalità ritenute più opportune, tenendo conto dell'età della ragazza e nel rispetto degli impegni scolastici e formativi della stessa, determinando il contributo al mantenimento per la IG da porre a suo carico sulla base del reddito percepito, non appena ottenuta una attività lavorativa, con la corresponsione, allo stato attuale, di euro 50,00 mensili, aderendo alla richiesta della ricorrente di assegnare alla stessa per intero l'assegno unico versato per la IG;
con vittoria di spese.
All'udienza del 25.10.2024 (tenuta nel rispetto delle cautele previste per evitare contatti diretti tra le parti, e ogni forma di vittimizzazione secondaria) sono comparse le parti dichiarando: la ricorrente di risiedere in immobile in locazione con canone di euro 300,00 mensili, di svolgere la professione di consulente nel settore di assistenza alle aziende con reddito mensile netto di euro 350,00-500,00 circa, oltre alla percezione dell'assegno unico di euro 199,00 per la IG e di non avere proprietà immobiliari;
il resistente di vivere presso una casa di accoglienza della Caritas senza costi, di essere disoccupato e di avere, quali proprietà immobiliari, un immobile in comproprietà con il fratello in Tunisia.
All'esito dell'udienza la Presidente delegata ha emesso i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, assegnando la casa familiare alla ricorrente con affidamento della IG minore alla madre in via super esclusiva, con sospensione di ogni frequentazione padre IG (in considerazione della vigenza della misura cautelare del divieto di avvicinamento anche alla minore), ponendo a carico del padre contributo al mantenimento della IG pari ad euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Terni.
Alla udienza del 17.09.2025 parte ricorrente chiedeva l'emissione di sentenza sullo status alla quale parte resistente non si opponeva.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sullo status.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi, pertanto deve essere dichiara la separazione.
Persistendo un contrasto sulle ulteriori domande, il giudizio deve proseguire per la relativa istruttoria, come da ordinanza emessa in data odierna.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
-dichiara la separazione personale tra e coniugi CP_2 CP_1 per matrimonio celebrato in ROCCARAINOLA (NA) in data 26/07/2003;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roccarainola (NA) (atto 2, parte I, dell'anno 2003);
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data odierna;
- rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite. Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 6 novembre 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti