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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/02/2025, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, Dott.ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza del 12.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N. 3926/2023 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Oliva Anna CP_1
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per ATP introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla L. 508/1988, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione anzidetta.
Si costituiva l' convenuto, il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, comunque, il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio.
Con note depositate per l'odierna udienza il procuratore della parte ricorrente, si riportava al ricorso chiedendone l'accoglimento.
Ritenuta la causa matura per la decisione, attesa la natura documentale, il GL, all'udienza del
12.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano. La domanda è fondata e pertanto merita accoglimento.
Dispone l'art. 445-bis c.p.c., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: ''Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio (…).
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile.
Nel merito, l'opponente ha depositato nel corso del giudizio ulteriore documentazione medica evidenziando un aggravamento delle condizioni di salute e si è reputato necessario procedere ad un'integrazione dell'elaborato peritale da parte del CTU, Dott. , già nominato nella Persona_1
fase di Atp.
Quest'ultimo , all'esito delle operazioni peritali svolte, dopo aver nuovamente sottoposto a visita la parte opponente ha riscontrato un significativo peggioramento del suo stato di salute.
In particolare, il CTU ha accertato sulla scorta dell'esame clinico-anamnestico unitamente alla documentazione sanitaria allegata al ricorso, che: ''l'istante è affetta da esiti di paralisi ostetrica del plesso brachiale destro, nonché da sclerosi multipla con MARCATA ipostenia dell'arto inferiore sinistro. La sig.ra è altresì affetta da diabete mellito di tipo 2, in trattamento con Parte_1
ipoglicemizzanti orali, associato ad obesità lieve (BMI 32.3) oltre che a complicanze artrosiche polidistrettuali, con particolare localizzazione ad anche, rachide e ginocchia'' (cfr. pg 10 della
CTU).
In definitiva, il CTU ha concluso nel senso di ritenere che attualmente la ricorrente: ''presenta adeguata capacità intellettiva MA NON sufficiente organizzazione del suo vivere quotidiano e pertanto NON sia “autosufficiente” per compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita. Pertanto, si ritiene che alla sig.ra essere riconosciuti i requisiti sanitari per il Parte_2
conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento'' (cfr. pg. 11 della CTU).
Quanto alla decorrenza del riconoscimento del requisito sanitario richiesto, il CTU ha ritenuto di retrodatare il beneficio a partire da gennaio 2023 (sei mesi prima del certificato neurologico
NEUROMED datato luglio 2023), tenuto conto del carattere progressivo della patologia accertata (cfr. pg. 12 della CTU).
Ebbene, le conclusioni del CTU - non oggetto di ulteriore specifica contestazione della parte opponente- trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante
L'opposizione va, dunque, accolta e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 508/88, a partire da gennaio 2023.
Quanto al regime delle spese, quelle relative alla fase di ATP sono integralmente compensate tra le parti mentre le spese del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo. CP_ Pone le spese di CTU, come liquidate in separato decreto a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza definitivamente pronunciando così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza da gennaio 2023; CP_
- compensa integralmente le spese di lite della fase di ATP e condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente che liquida in euro € 2.697,00, oltre ad Iva e Cpa come per legge con attribuzione in favore del procuratore della parte ricorrente antistatario. CP_
- Pone le spese di CTU come liquidate in separato decreto a carico dell'
Così deciso in Nola, il 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola