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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 182 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 17.10.2024 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. NICOLA MAZZONI, giusta mandato in calce all'atto di opposizione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
opponente
E
, nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1
domiciliato presso lo studio dell'Avv. CESARE FORMATO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di precetto;
opposto
FATTO
Con atto di opposizione citava in giudizio Parte_1 CP_1
al fine di vedere accertare e dichiarare la nullità, l'inefficacia e, comunque,
[...]
l'improduttività dell'atto di precetto notificatole in data 14.12.2021 con il quale, in forza della sentenza n. 29/2021 resa dalla Suprema Corte di Cassazione, l'era stato intimato il pagamento della somma di € 7.839,70; in particolare l'opponente eccepiva la nullità del precetto per carenza di legittimazione, in quanto il precettante dichiarava di agire in qualità di procuratore speciale dei sigg. , e ma Controparte_2 Controparte_3 CP_4
non aveva in alcun modo documentato detta qualità.
Si costituiva in giudizio l'opposto, impugnando tutto quanto ex adverso dedotto e depositando sia la succitata sentenza, munita di formula esecutiva, che la procura speciale
1 del 16.12.2020, redatta dal Notaio e sottoscritta dai germani . Persona_1 CP_2
All'udienza di prima comparizione, l'opponente contestava la validità della procura notarile depositata, sostenendo che la stessa non recasse specificazione alcuna rispetto alla possibilità per il procuratore stesso di agire per il recupero delle spese e delle competenze legali per i giudizi non espressamente indicati, né tanto meno lo abilitava a incassare somme non maturate come frutti ricavati dalla gestione dell'immobile, ragion per cui chiedeva sospendersi l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 12.04.2022 alla luce della esaustività della procura notarile depositata, veniva fissata direttamente l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.10.2024, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti difensivi e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
Preliminarmente occorre dichiarare l'inammissibilità della documentazione allegata dall'opponente solo alle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. senza alcuna istanza di rimessione in termini ed in chiara violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito, l'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Come già anticipato nell'ordinanza del 12.4.2022, infatti, la procura notarile depositata in sede di costituzione in giudizio provava in modo esaustivo la legittimazione dell'odierna parte opposta, di talchè non può condividersi l'unico motivo di opposizione formulato dall'opponente.
Alla luce della richiesta di parte opponente che, nelle proprie comparse conclusionali, invitava a chiarire detta esaustività, appare necessario evidenziare che il titolo portato nel precetto è l'ordinanza n. 29/2021 con la quale la Cassazione ha rigettato il ricorso per revocazione promosso dalla sig. , avverso l'ordinanza n. 25887 del 2018 Parte_1
che aveva rigettato il ricorso in Cassazione promosso dall'odierna opponente avverso la sentenza n. 153 della Corte d'Appello di Napoli;
orbene, come noto alle parti quest'ultima sentenza aveva condannato l'odierna opponente al rilascio dell'immobile sito in Durazzano alla via Pie di Casale n. 3 in favore di , e Controparte_3 Controparte_2 CP_4
con rigetto della sua domanda riconvenzionale di usucapione e dalla procura notarile
[...]
allegata alla comparsa di costituzione risposta si evince che i predetti conferivano CP_2
2 procura all'odierna opposta affinchè provvedesse a gestire per loro nome e per loro conto l'intero fabbricato, anche in sede giudiziale, ivi incluse le azioni esecutive;
nella procura era precisato il potere dell'odierna parte opposta di nominare difensori per i giudizi all'epoca pendenti ed ivi specificamente indicati, ma era anche precisato che l'indicazione era “a mero titolo esemplificativo”, tant'è vero che il punto 4 conteneva il riferimento a “qualsiasi altro processo o procedimento collegato, connesso o consequenziale, reso necessario per la tutela del fabbricato e degli altri beni di loro proprietà, siti in Durazzano (BN), alla via Piè di
Casale n. 15 individuati nella premessa della presente procura”, tra i quali – quindi – vi rientra anche il precetto opposto in questa sede, che – come già evidenziato – si fonda su un titolo esecutivo attinente proprio la gestione dei citati immobili.
L'opposizione, quindi, va rigettata, ma considerato che la stessa si rendeva necessaria per acquisire la citata procura notarile (che non era allegata al precetto), si ritengono sussistenti i presupposti di legge per compensare le spese di lite relative alla fase introduttiva e alla fase di studio, dovendo – invece – porre a carico dell'opponente le spese relative alla fase decisionale (che si sarebbe potuta evitare alla luce della citata acquisizione documentale), come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 (considerando che l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore) tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Compensa parzialmente le spese di lite e condanna a Parte_1
rimborsare direttamente in favore dell'Avv. FORMATO CESARE (dichiaratosi antistatario), le spese relative alla fase decisoria che si liquidano in € 851,00, oltre a IVA,
CPA e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 15/04/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott. ssa Ilaria Pietrovito, funzionaria addetta all'Ufficio per il
Processo.
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