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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 13/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE VERBALE DI UDIENZA DEL 13/02/2025 Artt. 126, 130 c.p.c., 46 disp. att. c.p.c.
PROCEDIMENTO N.870 /2024
All'udienza del 13/02/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .870 /2024
Sono presenti per l'avv. MICCIULLA GIANFRANCO CP_1
BR BI nessuno
L'avv. Micciulla rinuncia ai termini ex art 426 c.p.c. e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il giudice
Invita parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art 429 c.p.c.
L'avv. Micciulla precisa le conclusioni come in atto introduttivo e discute la causa richiamandosi ai propri atti, chiede che la convenuta sia condannata anche al pagamento delle spese e competenze di mediazione, che ha comportato esborsi per euro 190,32 e rinuncia ad essere presente alla lettura .
Il Giudice
Dichiara la contumacia di LA IS
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 11,30 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.870 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 870 2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
Gianfranco Micciulla e Anna Maria MEnchelli Buttini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
BR BI C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME RPECISATE ALLA ODIERNA
AI SENSI DELL'ART. 132 C.P.C. SI OMETTE L'ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione
(rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato 4) e adducendo
2 l'inadempimento grave della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, risultava morosa di canoni per euro 2200.
Si tratta di somme che, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione, il cui mancato versamento rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., cui consegue risoluzione del vincolo contrattuale imputabile al conduttore
Era onere della convenuta addurre eventuali fatti estintivi e modificativi, ex art. 2697 II
comma cod.civ., ma costei ha dapprima inteso comparire e opporsi nella fase sommaria,
con intenti che alla luce della successiva condotta paiono manifestamente dilatori e valutabili sia ex art 116 c.p.c. che ex art 96 comma II c.p.c., salvo poi non comparire in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M.
147/2022 (rito lavoro), dedotta la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e ivi compresa la fase di mediazione per euro 250 .
La mancata comparizione in mediazione comporta condanna ex art 96 comma III c. p.c. a importo prossimo a quello delle spese liquidate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione 1.1.2023
stipulato dalle parti e condanna LA IS a versare a la somma di € CP_1
2.200,00 per canoni scaduti alla data della intimazione e successivi sino al rilascio , oltre interessi legali dalle singole scadenze
Condanna LA IS a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Podenzana fraz.
3 Bagni Via Provinciale 7 confermando la già emessa ordianza ex art 665 c.p.c.
Condanna LA IS alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 290,32 per esborsi e € 1.600,00 per competenze ex dm 147/2022 (1350,00
competenze rito lavoro + 250 mediazione) oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna parte convenuta BR BI a pagare all'Erario l'importo di € 49,00 –
pari al contributo unificato della presente causa – a norma dell'art. 8 comma 5 D.lgs
28/2010
Condanna parte convenuta BR BI a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 96
comma III c.p.c., l'importo di € 1.600
Così deciso dal Tribunale di Massa il 13.2.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
4
PROCEDIMENTO N.870 /2024
All'udienza del 13/02/2025 ore 9 davanti al giudice Massimo Ginesi viene chiamata la causa n. .870 /2024
Sono presenti per l'avv. MICCIULLA GIANFRANCO CP_1
BR BI nessuno
L'avv. Micciulla rinuncia ai termini ex art 426 c.p.c. e chiede di poter precisare le conclusioni e discutere la causa.
Il giudice
Invita parte attrice a precisare le conclusioni e a discutere la causa ex art 429 c.p.c.
L'avv. Micciulla precisa le conclusioni come in atto introduttivo e discute la causa richiamandosi ai propri atti, chiede che la convenuta sia condannata anche al pagamento delle spese e competenze di mediazione, che ha comportato esborsi per euro 190,32 e rinuncia ad essere presente alla lettura .
Il Giudice
Dichiara la contumacia di LA IS
Sospende l'udienza per la trattazione degli altri procedimenti e ad ore 11 si ritira in camera di consiglio, al termine, ad ore 11,30 pronuncia sentenza ex art. 429 dandone lettura e allegandola al presente verbale affinché ne formi parte integrante.
Il Giudice
Massimo Ginesi
1 TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
PROCEDIMENTO N.870 /2024
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in persona del Giudice Massimo
Ginesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al 870 2024 del Ruolo Generale dell'anno 2024,
posta in deliberazione ai sensi dell'art. 429 c.p.c. promossa da rappresentata e difeso dagli avvocati CP_1 C.F._1
Gianfranco Micciulla e Anna Maria MEnchelli Buttini, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore per mandato in atti
Attrice
contro
BR BI C.F._2
Convenuto contumace
OGGETTO: RISOLUZIONE CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE COME RPECISATE ALLA ODIERNA
AI SENSI DELL'ART. 132 C.P.C. SI OMETTE L'ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di risoluzione del contratto di locazione risulta fondata e deve essere accolta.
Parte attrice ha assolto all'onere che alla medesima incombeva ex art. 2697 I comma cod.civ., fornendo prova della sussistenza di una legittima fonte di obbligazione
(rappresentata dal contratto di locazione ritualmente stipulato e registrato 4) e adducendo
2 l'inadempimento grave della conduttrice che, al momento della notifica dell'atto introduttivo, risultava morosa di canoni per euro 2200.
Si tratta di somme che, avuto riguardo alla complessiva valenza economica del contratto e dell'assetto economico che le parti hanno inteso regolare con la pattuizione, il cui mancato versamento rappresenta un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1455 cod.civ., cui consegue risoluzione del vincolo contrattuale imputabile al conduttore
Era onere della convenuta addurre eventuali fatti estintivi e modificativi, ex art. 2697 II
comma cod.civ., ma costei ha dapprima inteso comparire e opporsi nella fase sommaria,
con intenti che alla luce della successiva condotta paiono manifestamente dilatori e valutabili sia ex art 116 c.p.c. che ex art 96 comma II c.p.c., salvo poi non comparire in questa sede.
Le spese seguono la soccombenza e, attesa l'assenza di rilevanti questioni di diritto possono essere liquidate in misura prossima ai minimi di scaglione previsto dal D.M.
147/2022 (rito lavoro), dedotta la fase istruttoria che non ha avuto svolgimento e ivi compresa la fase di mediazione per euro 250 .
La mancata comparizione in mediazione comporta condanna ex art 96 comma III c. p.c. a importo prossimo a quello delle spese liquidate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe
Dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore il contratto di locazione 1.1.2023
stipulato dalle parti e condanna LA IS a versare a la somma di € CP_1
2.200,00 per canoni scaduti alla data della intimazione e successivi sino al rilascio , oltre interessi legali dalle singole scadenze
Condanna LA IS a rilasciare immediatamente l'immobile sito in Podenzana fraz.
3 Bagni Via Provinciale 7 confermando la già emessa ordianza ex art 665 c.p.c.
Condanna LA IS alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice che liquida in € 290,32 per esborsi e € 1.600,00 per competenze ex dm 147/2022 (1350,00
competenze rito lavoro + 250 mediazione) oltre a spese generali 15% e accessori di legge.
Condanna parte convenuta BR BI a pagare all'Erario l'importo di € 49,00 –
pari al contributo unificato della presente causa – a norma dell'art. 8 comma 5 D.lgs
28/2010
Condanna parte convenuta BR BI a pagare all'attore, ai sensi dell'art. 96
comma III c.p.c., l'importo di € 1.600
Così deciso dal Tribunale di Massa il 13.2.2025
Il Giudice
Massimo Ginesi
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