Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/04/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 18-2 2024 P.U.
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale
Vista l'istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale avanzata all'udienza collegiale del 18.02.2024 dal Pubblico
Ministero;
Visto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio presentato in data 20.03.2025 da
[...]
.(P.I./C.F.: ) con sede legale in Novi Ligure (AL) via Girardengo 56, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratrice Unica legale rappresentante pro tempore Sig.ra Parte_2
(C.F.: ), rappresentata e difesa, dall'avv. Francesca Mazza (C.F.: ; C.F._1 C.F._2
Premesso che
- con ricorso prenotativo ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII depositato in data 01.02.2024 Parte_1
chiedeva la fissazione di un termine per il deposito di domanda di concordato preventivo o istanza di
[...] omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti oppure domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'art. 64-bis CCII;
- in esito al periodo concesso con decreto in data 13.02.2024, prorogato con decreto del 9.04.2024, ex art. 44 CCII, la ricorrente depositava proposta, piano e attestazione di PRO, poi modificato a seguto dei rilievi del Tribunale;
- il Tribunale ammetteva la procedura di ristrutturazione soggetta a omologa, confermando la nomina quale commissario giudiziale del Dr. , e fissava i termini per le operazioni di voto e per il deposito della relazione del Persona_1
Commissario ex art. 105 CCII;
- a seguito dei rilievi del Commissario nella relazione ex art. 105 CCII, la ricorrente apportava delle modifiche al piano;
- stante l'esito negativo delle votazioni, la società ricorrente si riservava di modificare la domanda in proposta di concordato preventivo entro il termine di cui all'art. 64 ter CCII e, in data 10.10.2024, depositava “Domanda di ammissione al procedimento di omologazione di concordato preventivo liquidatorio ex artt. 84, Comma 4,e ss CCII”, su cui il Commissario, in data 21.01.2025, esprimeva parere contrario;
Rilevato che il Tribunale, ravvisando profili di inammissibilità della domanda, fissava l'udienza collegiale del 18.02.
2025 per la comparizione della ricorrente, dandone comunicazione al P.M.; che all'udienza la ricorrente chiedeva termine di 15 gg per depositare la documentazione mancante e per valutare se insistere nella domanda o richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale in proprio, mentre il P.M. chiedeva l'apertura della liquidazione giudiziale della società; che il Tribunale concedeva il termine richiesto per il deposito delle integrazioni e si riservava di provvedere in esito alla scadenza del termine;
Ritenuto non necessario disporre nuovamente la convocazione della debitrice, avendo il P.M. chiesto l'apertura della
Liquidazione Giudiziale della Società all'udienza del 18 febbraio 2025, fissata ex art. 47, co. 4 CCII, e avendo la debitrice presentato istanza di apertura della Liquidazione Giudiziale in proprio;
Sentito in camera di consiglio il giudice delegato all'istruttoria; ravvisata la competenza territoriale del Tribunale adito;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la convenuta debiti scaduti ben superiori ad euro 30.000;
osservato che:
- tanto dalla documentazione prodotta dalla stessa debitrice nella procedura di domanda prenotativa poi dichiarata estinta per rinuncia alla domanda, quanto dalla documentazione prodotta con il ricorso per l'apertura di liquidazione giudiziale in proprio, emerge pacificamente sia il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d), sia l'insolvenza della società debitrice, dal momento che l'esposizione debitoria complessiva della società è pari ad € 1.384.684,92 e gli importi relativi all'ammontare dell'attivo patrimoniale, dei ricavi e dei debiti per gli esercizi 2021, 2022 e 2023
(risultanti dai bilanci depositati) e per l'esercizio 2024 (risultanti dal bilancio provvisorio al 30.09.2024), sono così sintetizzabili:
Attivo 2.499.760 2.427.434 2.245.634 1.633.343
Patrimoniale
Ricavi 815.981 629.062 483.987 65.827
Debiti Totali 1.883.903 1.805.432 1.623.700 1.357.254
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di (C.F./P.Iva: , con sede Parte_1 P.IVA_1 in Novi Ligure (AL) via Girardengo 56;
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Brera;
NOMINA
Curatore il dott. Persona_1
ORDINA
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice, e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 17 luglio 2025 alle ore 11.30, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale.
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 1° aprile 2025
Il Giudice rel.
Roberta Brera
Il Presidente
Antonella Dragotto