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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 29/05/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n.1711 del R.G. relativo all'anno 2021 riservato per la decisione all'udienza del 27.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Taranto, al C.so Umberto I n. 91, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanna De Vietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Puglie n. 102, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 27.11.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 29.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2021, premesso di aver contratto in data Parte_1
13.04.2002 matrimonio concordatario con esponeva che in costanza di Controparte_1
matrimonio erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...]); che il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva n.
[...]
121/2020, pubbl. il 17.01.2020, aveva pronunciato la separazione personale fra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie. Evidenziava che nel giudizio di separazione il
G.D. , con ordinanza del 02.02.2019, emetteva i provvedimenti provvisori prevedendo l'obbligo del di corrisponderle la somma di euro 340,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
minori, i quali venivano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso di lei nella casa coniugale, che le veniva assegnata e regolamentazione del diritto di visita secondo quanto ivi indicato . In seguito il giudizio veniva definito recependo l'accordo intervenuto tra le parti con la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 400,00 e nulla prevedendo a titolo di assegno di mantenimento per la . Parte_1
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con stabilendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli Controparte_1
allora entrambi minori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre secondo tempi e modalità certe, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Taranto, al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 , con canone di edilizia residenziale pubblica a carico dell'intestatario. Chiedeva inoltre porsi a carico del l'obbligo di versare in suo favore CP_1
la complessiva somma di euro 1.050,00 mensili, in ragione di euro 350,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli e in ragione di Per_1 Persona_2
euro 350,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale ed assegni di famiglia (adesso assegno unico), ordinando al , di versare il predetto importo Controparte_2
direttamente alla ricorrente trattenendolo mensilmente dallo stipendio corrisposto al proprio dipendente Chiedeva infine porsi a carico del resistente i prestiti contratti durante Controparte_1 il matrimonio per esigenze familiari e l'assegnazione alla stessa della vettura familiare OR FO, con costi di assicurazione RCA, bollo e revisione a carico del . CP_1
ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva confermarsi le statuizioni assunte con ordinanza presidenziale del 02.02.2019 nel giudizio di separazione e quindi l'importo complessivo di euro 340,00 previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli , con ordine diretto al datore di
2 lavoro dello stesso ) di pagare detto emolumento ,oltre gli Controparte_2 aggiornamenti ISTAT , in favore di nonché l'affido condiviso dei figli ad entrambi Parte_1
i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto visita paterno secondo quanto stabilito nella suddetta ordinanza presidenziale . Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 04.04.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale, emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione giudiziale pronunciata nel corso del presente giudizio con sentenza di questo Tribunale n. 3026/2021 pubblicata il 22/12/2021 .
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore , venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 22.04.2024 venivano rigettate – per le motivazioni ivi riportate - le richieste di prova per interpello e di prova testimoniale articolate dalla ricorrente nonché di svolgimento di indagini fiscali, patrimoniali e reddituali dalla stessa richieste, mentre alcuna richiesta istruttoria veniva formulata dal resistente alla luce degli accordi della separazione pronunciata con sentenza del 22/12/2021 non essendo intervenute nuove circostanze.
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in data 22.04.2024 la cui motivazione pienamente condivisibile , per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza defintiva n.
3026/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.12.2021, pubblicata il 22.12.2021, prodotta in atti.
Quanto alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, della quale il resistente ha chiesto il rigetto, si osserva quanto segue.
Va prenesso che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
3 coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Tanto premesso , deve ricordarsi che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in
4 ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
Va infine evidenziato che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio la sussistenza di tutti tali presupposti (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
***
Nel caso di specie deve innanzitutto considerarsi che ha sempre svolto attività Parte_1
lavorativa anche durante il matrimonio ed attualmente lavora come operaia, con contratto a tempo indeterminato, presso una ditta appaltatrice di lavori di pulizie operante presso la Marina Militare di
Taranto, e percepisce un reddito annuo di circa 7.000,00 euro a fronte di un Controparte_3
reddito percepito negli anni precedenti complessivamente più esiguo (cfr cu 2016 ove risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 1.761,86 ( datore di lavoro: altra società cooperativa) ovvero di euro 1.799,19 (datore di lavoro: ; cu 2017 - reddito di lavoro dipendente di euro Controparte_4
1.738,49 (datore di lavoro: Santa Brigida S.C.p.A.) ovvero di euro 6.035,61 (datore di lavoro:L.M.C. srl servizi e forniture); cu 2018 - reddito di lavoro dipendente di euro 855,19 ( datore di lavoro:
[...]
ovvero di euro 12.426,88 (datore di lavoro:Santa Brigida S.C.p.A.) ; cu 2019- reddito CP_3
di lavoro dipendente di euro 10.145,03 ; cu 2020 -reddito di lavoro dipendente di euro 9028,91 ; cu
2021 e cu 2022 ove risulta aver percepito un reddito di lavoro dipendente di euro rispettivamente di euro 7409,94 ed euro 7576,08 ).
La stessa ha evidenziato di aver subito una riduzione del monte ore di lavoro (da 5 a 3 ore giornaliere), con conseguente decurtazione dello stipendio percepito, dal quale è costretta a sottrarre periodici costi per cure mediche e visite specialistiche, a causa della patologia visiva da cui risulta affetta, nonché per il pagamento del canone relativo alla casa coniugale. Quanto alle patologie sofferte ha allegato documentazione medica risalente agli anni 2017, 2018, 2019 dalla quale comunque non può denotarsi una inabilità al lavoro (cfr all. 7 documentazione sanitaria SI.ra ). Parte_1
Quanto invece alla condizione economico-reddituale del è emerso che lo stesso , Controparte_1
in precedenza assunto come operaio con contratto a tempo determinato presso la ditta di pulizie
Dussman Service s.r.l., risulta attualmente svolgere l'attività di collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato part-time presso il , percependo Controparte_2
una retribuzione di circa 900,00 euro, incisa da pignoramento per euro 125,00 , ed un reddito annuo di circa 11.000,00 euro ( cfr cu 2021 - reddito di lavoro dipendente euro 9.448,15; cu 2022- reddito di lavoro dipendente euro 11.320,47; cu 2023 - reddito di lavoro dipendente euro 11.617,00; busta
5 paga ottobre 2020; busta paga gennaio / aprile /maggio / giugno 2021). Non risulta invece provata la percezione di ulteriori proventi derivanti dalla vendita di prodotti ittici e dai lavori di modellismo, dedotta dalla ricorrente , in relazione alla quale ha allegato delle foto ritraenti il su una barca CP_1
da pescatore mentre mostra del pesce pescato (cfr all. 9 ricorso) ed in ordine alla quale lo stesso non ha mosso contestazioni.
In merito alla collocazione abitativa delle parti è emerso che la risulta vivere unitamente Parte_1 ai figli nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7
p.
5. assegnato al ed adibito a casa familiare con un canone mensile di euro 25,00, in CP_1
relazione al quale è verosimile che la abbia proceduto alla regolarizzazione richiesta dal Parte_1
comune di Taranto per occupazione senza titolo del suddetto alloggio ERP (cfr all.18 ricorso). Il resistente invece ha fissato la sua residenza in Taranto alla Via Città di Taranto n. 205 non risultando provato che lo stesso usufruisce dell'alloggio del custode della scuola del Liceo Statale Galileo
Ferraris ove presta la sua attività part-time come collaboratore scolastico. (cfr dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia e di residenza). Il ha contestato tale CP_1
ultima circostanza evidenziando di esser senza fissa dimora a far data dal 14/10/2019 e che la sua attuale residenza è in Taranto alla Via Città di Taranto n. 205 e di aver ricevuto aiuto e sostegno degli assistenti sociali e dell'Associazione Comunità Madonna della Pace, sita in Taranto Quartiere
Paolo VI alla Via Togliatti n. 13/B, diretta da ON ( cfr dichiarazione Persona_3
Associazione Comunità Madonna della Pace;
fascicolo denuncia disagio familiare).
Tanto premesso, deve osservarsi che pur avendo la svolto attività lavorativa durante il Parte_2
matrimonio, ha sempre percepito redditi bassi e che verosimilmente e per dato di comune esperienza si è al contempo dedicata alla crescita dei figli ed alla cura della famiglia. Deve inoltre considerarsi che, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, il ha un lavoro stabile ed a tempo indeterminato, sicchè può contare su entrate certe a CP_1
fronte di una condizione lavorativa della richiedente assegno meno stabile e sicura oltre che difficilmente esplicabile con il progredire dell'età. Alla luce di tutti tali elementi di giudizio ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un Parte_1
assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100 mensili, con conferma dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del già disposto in corso di giudizio.. CP_1
Quanto ai figli di anni ventuno , ed di anni sedici, deve evidenziarsi che Per_1 Persona_2
allo stato attuale avendo il prima raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la
6 regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto liberamente concordato tra le parti e tanto in ragione dell'età della ragazza , non potendosi ritenere confacente al suo interesse una regolamentazione puntuale e rigida dei tempi di permanenza con il padre , che sarà libera di incontrare compatibilmente ai suoi impegni scolastici e di svago.
In merito al mantenimento degli stessi, in considerazione dell'età dei ragazzi , le cui esigenze , per dato di comune esperienza, devono considerarsi aumentate con la crescita , deve stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla dell'importo CP_1 Parte_1
di euro 440,00 complessivi (in ragione di euro 220,00 ciascuno) ritenuta allo stato cifra congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% assegno unico, se e in quanto percepito.
Con riferimento alla richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle CP_1
somme riconosciute in favore della ricorrente , nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la stessa deve essere accolta in quanto c'è concorde richiesta delle parti e risulta provata la pendenza di procedure esecutive avviate dalla ricorrente al fine di recuperare tali somme , come da documentazione in atti( cfr ordinanza assegnazione RGE 2082/2019; notifica atto di precetto del
08/10/2020;),
Quanto alla casa coniugale , sita in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 , la stessa per quanto già indicato deve essere assegnata alla ricorrente ove vi abiterà unitamente ai figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente concernenti l'imposizione a carico del di onerare i prestiti contratti per le esigenze familiari e l'assegnazione in suo Controparte_1
favore della vettura familiare OR FO , con costi a carico del , debbano ritenersi estranee CP_1 all'oggetto del presente giudizio e quindi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa.
Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi",
e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate .
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 13.04.2002 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello Controparte_1 stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2002 al n. 2, Parte II, Serie A, ufficio 1;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1
divorzio, che viene determinato in euro 100,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT ;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_2
la madre nel domicilio coniugale sito in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 da assegnarsi a quest'ultima;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia Persona_2
regolamentato secondo le modalità liberamente concordate tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 440,00 mensili , a titolo di contributo al mantenimento del figli Per_1
e in ragione di euro 220,00 ciascuno , oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale e al 50% dell'assegno unico, se e in quanto percepito;
- dispone il versamento diretto da parte del datore di lavoro di dell'importo Controparte_1
posto a suo carico a titolo di assegno di mantenimento in favore di e del Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e e , per Persona_1 Persona_2
l'effetto, ordina al e per esso alla Ragioneria Controparte_2
Territoriale dello Stato di Taranto il versamento diretto in favore di (nata a Parte_1
Taranto il 30.10.1976) dell'importo complessivo di euro 500,00 (oltre rivalutazione ISTAT), da prelevarsi direttamente dallo stipendio mensile del dipendente (nato a Controparte_1
Taranto il 06.03.1973), con decorrenza dal presente provvedimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
8 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei SIg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n.1711 del R.G. relativo all'anno 2021 riservato per la decisione all'udienza del 27.11.2024, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c., promosso
D A
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Daniela Garofalo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Taranto, al C.so Umberto I n. 91, come da mandato a margine del ricorso;
ricorrente
CONTRO
nato a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv. Giovanna De Vietro ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito in Taranto alla Via Puglie n. 102, come da mandato conferito in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per le parti come da verbale del 27.11.2024 e per il P.M. come da conclusioni depositate il 29.11.2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.03.2021, premesso di aver contratto in data Parte_1
13.04.2002 matrimonio concordatario con esponeva che in costanza di Controparte_1
matrimonio erano nati due figli, (nato a [...] il [...]) e Persona_1 Persona_2
nata a [...] il [...]); che il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva n.
[...]
121/2020, pubbl. il 17.01.2020, aveva pronunciato la separazione personale fra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio sulle questioni accessorie. Evidenziava che nel giudizio di separazione il
G.D. , con ordinanza del 02.02.2019, emetteva i provvedimenti provvisori prevedendo l'obbligo del di corrisponderle la somma di euro 340,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1
minori, i quali venivano affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione presso di lei nella casa coniugale, che le veniva assegnata e regolamentazione del diritto di visita secondo quanto ivi indicato . In seguito il giudizio veniva definito recependo l'accordo intervenuto tra le parti con la previsione di un contributo paterno al mantenimento dei figli di euro 400,00 e nulla prevedendo a titolo di assegno di mantenimento per la . Parte_1
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto con stabilendo l'affido condiviso ad entrambi i genitori dei figli Controparte_1
allora entrambi minori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre secondo tempi e modalità certe, con assegnazione alla stessa della casa coniugale, sita in Taranto, al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 , con canone di edilizia residenziale pubblica a carico dell'intestatario. Chiedeva inoltre porsi a carico del l'obbligo di versare in suo favore CP_1
la complessiva somma di euro 1.050,00 mensili, in ragione di euro 350,00 a titolo di assegno divorzile ed euro 700,00 a titolo di concorso al mantenimento dei figli e in ragione di Per_1 Persona_2
euro 350,00 ciascuno, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, e al 50% delle spese straordinarie, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale ed assegni di famiglia (adesso assegno unico), ordinando al , di versare il predetto importo Controparte_2
direttamente alla ricorrente trattenendolo mensilmente dallo stipendio corrisposto al proprio dipendente Chiedeva infine porsi a carico del resistente i prestiti contratti durante Controparte_1 il matrimonio per esigenze familiari e l'assegnazione alla stessa della vettura familiare OR FO, con costi di assicurazione RCA, bollo e revisione a carico del . CP_1
ritualmente citato, si costituiva in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedeva confermarsi le statuizioni assunte con ordinanza presidenziale del 02.02.2019 nel giudizio di separazione e quindi l'importo complessivo di euro 340,00 previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli , con ordine diretto al datore di
2 lavoro dello stesso ) di pagare detto emolumento ,oltre gli Controparte_2 aggiornamenti ISTAT , in favore di nonché l'affido condiviso dei figli ad entrambi Parte_1
i genitori, con collocazione presso la madre e regolamentazione del diritto visita paterno secondo quanto stabilito nella suddetta ordinanza presidenziale . Chiedeva inoltre rigettarsi la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente.
All'udienza presidenziale del 04.04.2023 esperito invano il tentativo di conciliazione, il Giudice
Delegato dal Presidente del Tribunale, emetteva i provvedimenti provvisori confermando le statuizioni della separazione giudiziale pronunciata nel corso del presente giudizio con sentenza di questo Tribunale n. 3026/2021 pubblicata il 22/12/2021 .
Rimessa la causa dinanzi al Giudice Istruttore , venivano concessi i termini ex art.183, VI comma cpc e con ordinanza del 22.04.2024 venivano rigettate – per le motivazioni ivi riportate - le richieste di prova per interpello e di prova testimoniale articolate dalla ricorrente nonché di svolgimento di indagini fiscali, patrimoniali e reddituali dalla stessa richieste, mentre alcuna richiesta istruttoria veniva formulata dal resistente alla luce degli accordi della separazione pronunciata con sentenza del 22/12/2021 non essendo intervenute nuove circostanze.
All'udienza del 27.11.2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
***
Preliminarmente, deve essere confermata l'ordinanza istruttoria emessa dal G.I. in data 22.04.2024 la cui motivazione pienamente condivisibile , per brevità, deve intendersi qui richiamata e trascritta.
Orbene, sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970, per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, dal momento che le stesse vivono separate, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del
Tribunale nel procedimento di separazione personale, pronunciata con sentenza defintiva n.
3026/2021 emessa dal Tribunale di Taranto in data 17.12.2021, pubblicata il 22.12.2021, prodotta in atti.
Quanto alla domanda di riconoscimento di assegno divorzile proposta dalla ricorrente, della quale il resistente ha chiesto il rigetto, si osserva quanto segue.
Va prenesso che il riconoscimento dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per, accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei
3 coniugi , ciò per la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali. Infatti l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio (cfr: Cassazione civile, sez. 1, 16/05/2017, n. 12196: "Sussiste profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. "solidarietà postconiugale" divorzile: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale - in ipotesi di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova condizione").
Tanto premesso , deve ricordarsi che i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, individuati nella triplice funzione assistenziale (tenuto conto delle condizioni economiche e personali dei coniugi), risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione) e compensativa (avuto riguardo all'impegno profuso da ciascuno dei coniugi nella formazione del patrimonio comune e nella gestione familiare), sono stati innovativamente reinterpretati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 11504 del
10.5.2017, che, valorizzando il principio di autoresponsabilità economica, ha ricollegato il riconoscimento dell'assegno alla accertata inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente ed alla oggettiva impossibilità di procurarseli (criterio attributivo-assistenziale), svincolandolo dal riferimento al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio.
Successivamente con sentenza n. 18287 dell'11.07.2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in seguito a questo nuovo indirizzo interpretativo, chiarendo che l'assegno divorzile ha una funzione assistenziale, ma anche ed in pari misura compensativa e perequativa, dovendosi, ai fini del suo riconoscimento, procedere alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e di quello personale dell'altro coniuge, nonché alla durata del matrimonio e all'età del richiedente.
L'affermazione di tali principi, espressivi del canone costituzionale della solidarietà, importa che anche quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l'assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione riequilibratrice, non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in
4 ragione dell'età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali (cfr., ex plurimis, Cass. n. 18287/2019 e 5603/2020,
Cass. n. 18697/2022).
Va infine evidenziato che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio la sussistenza di tutti tali presupposti (cfr. Cass. 24250/2021ed anche Cass. 23583/2022).
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Nel caso di specie deve innanzitutto considerarsi che ha sempre svolto attività Parte_1
lavorativa anche durante il matrimonio ed attualmente lavora come operaia, con contratto a tempo indeterminato, presso una ditta appaltatrice di lavori di pulizie operante presso la Marina Militare di
Taranto, e percepisce un reddito annuo di circa 7.000,00 euro a fronte di un Controparte_3
reddito percepito negli anni precedenti complessivamente più esiguo (cfr cu 2016 ove risulta un reddito di lavoro dipendente di euro 1.761,86 ( datore di lavoro: altra società cooperativa) ovvero di euro 1.799,19 (datore di lavoro: ; cu 2017 - reddito di lavoro dipendente di euro Controparte_4
1.738,49 (datore di lavoro: Santa Brigida S.C.p.A.) ovvero di euro 6.035,61 (datore di lavoro:L.M.C. srl servizi e forniture); cu 2018 - reddito di lavoro dipendente di euro 855,19 ( datore di lavoro:
[...]
ovvero di euro 12.426,88 (datore di lavoro:Santa Brigida S.C.p.A.) ; cu 2019- reddito CP_3
di lavoro dipendente di euro 10.145,03 ; cu 2020 -reddito di lavoro dipendente di euro 9028,91 ; cu
2021 e cu 2022 ove risulta aver percepito un reddito di lavoro dipendente di euro rispettivamente di euro 7409,94 ed euro 7576,08 ).
La stessa ha evidenziato di aver subito una riduzione del monte ore di lavoro (da 5 a 3 ore giornaliere), con conseguente decurtazione dello stipendio percepito, dal quale è costretta a sottrarre periodici costi per cure mediche e visite specialistiche, a causa della patologia visiva da cui risulta affetta, nonché per il pagamento del canone relativo alla casa coniugale. Quanto alle patologie sofferte ha allegato documentazione medica risalente agli anni 2017, 2018, 2019 dalla quale comunque non può denotarsi una inabilità al lavoro (cfr all. 7 documentazione sanitaria SI.ra ). Parte_1
Quanto invece alla condizione economico-reddituale del è emerso che lo stesso , Controparte_1
in precedenza assunto come operaio con contratto a tempo determinato presso la ditta di pulizie
Dussman Service s.r.l., risulta attualmente svolgere l'attività di collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato part-time presso il , percependo Controparte_2
una retribuzione di circa 900,00 euro, incisa da pignoramento per euro 125,00 , ed un reddito annuo di circa 11.000,00 euro ( cfr cu 2021 - reddito di lavoro dipendente euro 9.448,15; cu 2022- reddito di lavoro dipendente euro 11.320,47; cu 2023 - reddito di lavoro dipendente euro 11.617,00; busta
5 paga ottobre 2020; busta paga gennaio / aprile /maggio / giugno 2021). Non risulta invece provata la percezione di ulteriori proventi derivanti dalla vendita di prodotti ittici e dai lavori di modellismo, dedotta dalla ricorrente , in relazione alla quale ha allegato delle foto ritraenti il su una barca CP_1
da pescatore mentre mostra del pesce pescato (cfr all. 9 ricorso) ed in ordine alla quale lo stesso non ha mosso contestazioni.
In merito alla collocazione abitativa delle parti è emerso che la risulta vivere unitamente Parte_1 ai figli nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7
p.
5. assegnato al ed adibito a casa familiare con un canone mensile di euro 25,00, in CP_1
relazione al quale è verosimile che la abbia proceduto alla regolarizzazione richiesta dal Parte_1
comune di Taranto per occupazione senza titolo del suddetto alloggio ERP (cfr all.18 ricorso). Il resistente invece ha fissato la sua residenza in Taranto alla Via Città di Taranto n. 205 non risultando provato che lo stesso usufruisce dell'alloggio del custode della scuola del Liceo Statale Galileo
Ferraris ove presta la sua attività part-time come collaboratore scolastico. (cfr dichiarazione sostitutiva di certificazione dello stato di famiglia e di residenza). Il ha contestato tale CP_1
ultima circostanza evidenziando di esser senza fissa dimora a far data dal 14/10/2019 e che la sua attuale residenza è in Taranto alla Via Città di Taranto n. 205 e di aver ricevuto aiuto e sostegno degli assistenti sociali e dell'Associazione Comunità Madonna della Pace, sita in Taranto Quartiere
Paolo VI alla Via Togliatti n. 13/B, diretta da ON ( cfr dichiarazione Persona_3
Associazione Comunità Madonna della Pace;
fascicolo denuncia disagio familiare).
Tanto premesso, deve osservarsi che pur avendo la svolto attività lavorativa durante il Parte_2
matrimonio, ha sempre percepito redditi bassi e che verosimilmente e per dato di comune esperienza si è al contempo dedicata alla crescita dei figli ed alla cura della famiglia. Deve inoltre considerarsi che, pur non essendo elevato il divario esistente tra la situazione economico reddituale delle parti, il ha un lavoro stabile ed a tempo indeterminato, sicchè può contare su entrate certe a CP_1
fronte di una condizione lavorativa della richiedente assegno meno stabile e sicura oltre che difficilmente esplicabile con il progredire dell'età. Alla luce di tutti tali elementi di giudizio ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per il riconoscimento in favore di di un Parte_1
assegno divorzile, che appare equo determinare in euro 100 mensili, con conferma dell'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del già disposto in corso di giudizio.. CP_1
Quanto ai figli di anni ventuno , ed di anni sedici, deve evidenziarsi che Per_1 Persona_2
allo stato attuale avendo il prima raggiunto la maggiore età, nulla deve essere disposto circa il suo affidamento e la regolamentazione dei rapporti personali e di frequentazione con il genitore non collocatario, mentre per la seconda deve confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori e la
6 regolamentazione del diritto di visita paterno secondo quanto liberamente concordato tra le parti e tanto in ragione dell'età della ragazza , non potendosi ritenere confacente al suo interesse una regolamentazione puntuale e rigida dei tempi di permanenza con il padre , che sarà libera di incontrare compatibilmente ai suoi impegni scolastici e di svago.
In merito al mantenimento degli stessi, in considerazione dell'età dei ragazzi , le cui esigenze , per dato di comune esperienza, devono considerarsi aumentate con la crescita , deve stabilirsi l'obbligo del di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento alla dell'importo CP_1 Parte_1
di euro 440,00 complessivi (in ragione di euro 220,00 ciascuno) ritenuta allo stato cifra congrua, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% assegno unico, se e in quanto percepito.
Con riferimento alla richiesta di versamento diretto da parte del datore di lavoro del delle CP_1
somme riconosciute in favore della ricorrente , nonché a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la stessa deve essere accolta in quanto c'è concorde richiesta delle parti e risulta provata la pendenza di procedure esecutive avviate dalla ricorrente al fine di recuperare tali somme , come da documentazione in atti( cfr ordinanza assegnazione RGE 2082/2019; notifica atto di precetto del
08/10/2020;),
Quanto alla casa coniugale , sita in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 , la stessa per quanto già indicato deve essere assegnata alla ricorrente ove vi abiterà unitamente ai figli sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte degli stessi.
Quanto alle ulteriori domande formulate dalla ricorrente concernenti l'imposizione a carico del di onerare i prestiti contratti per le esigenze familiari e l'assegnazione in suo Controparte_1
favore della vettura familiare OR FO , con costi a carico del , debbano ritenersi estranee CP_1 all'oggetto del presente giudizio e quindi inammissibili in quanto soggette a rito diverso dal presente e non cumulabile nella medesima causa.
Infatti trattandosi di giudizio tra le stesse parti, ma connesso solo parzialmente per "causa petendi",
e' riconducibile alla previsione di cui all' art. 33 c.p.c. laddove il successivo art. 40 c.p.c., consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" ( art. 31,32,34,35, e 36 c.p.c.) che non ricorre nel caso di specie ( Cassazione n.18870 dell'8.9.2014).)
In considerazione della natura del giudizio e delle ragioni della decisione, le spese di giudizio devono essere interamente compensate .
P.Q.M.
7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul giudizio instaurato da nei Parte_1
confronti di così dispone: Controparte_1
- accoglie la domanda e per l'effetto pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Taranto il 13.04.2002 da nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] con atto trascritto nei registri degli atti dello Controparte_1 stato civile del Comune di Taranto dell'anno 2002 al n. 2, Parte II, Serie A, ufficio 1;
- ordina al competente Ufficiale di stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'originale atto di matrimonio ai sensi dell'art.69 lett.d) del DPR 3.11.2000 n.396;
- accoglie la domanda di di riconoscimento in suo favore di un assegno di Parte_1
divorzio, che viene determinato in euro 100,00 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici
ISTAT ;
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione presso Persona_2
la madre nel domicilio coniugale sito in Taranto al Viale Nenni edificio n. 0/V7 p.5 da assegnarsi a quest'ultima;
- dispone che il diritto di visita del padre nei confronti della figlia minore sia Persona_2
regolamentato secondo le modalità liberamente concordate tra le parti;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma Controparte_1 Parte_1
complessiva di euro 440,00 mensili , a titolo di contributo al mantenimento del figli Per_1
e in ragione di euro 220,00 ciascuno , oltre rivalutazione annuale secondo gli Persona_2
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e/o documentate, come da protocollo in uso presso il Tribunale e al 50% dell'assegno unico, se e in quanto percepito;
- dispone il versamento diretto da parte del datore di lavoro di dell'importo Controparte_1
posto a suo carico a titolo di assegno di mantenimento in favore di e del Parte_1
contributo al mantenimento dei figli e e , per Persona_1 Persona_2
l'effetto, ordina al e per esso alla Ragioneria Controparte_2
Territoriale dello Stato di Taranto il versamento diretto in favore di (nata a Parte_1
Taranto il 30.10.1976) dell'importo complessivo di euro 500,00 (oltre rivalutazione ISTAT), da prelevarsi direttamente dallo stipendio mensile del dipendente (nato a Controparte_1
Taranto il 06.03.1973), con decorrenza dal presente provvedimento;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalla ricorrente, per quanto in motivazione;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
8 Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21.05.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
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