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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3147/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, Via Urugay n. 6/B, ivi elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo
Studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F.: , e residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, in Via Uruguay n. 6/B, ivi elettivamente domiciliato, alla Via Agnifili n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Lettere, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 25.11.2024, ritualmente notificato al resistente e al pubblico ministero in sede, la ricorrente adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni , nato Persona_1
a Roma il 29.06.2017 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
2. Esponeva la ricorrente: 1) la stessa aveva intrapreso una relazione sentimentale con il resistente , ma senza una effettiva convivenza, svolgendo la propria attività Controparte_1 lavorativa lei in L'Aquila e lui a Milano;
2) dalla loro relazione nascevano due figli Per_1 , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; 3) a seguito
[...] Persona_2 della nascita dei figli, il resistente trovava lavoro in Roma e si trasferiva in L'Aquila, presso un'abitazione presa in affitto ed adibita a residenza familiare;
4) il rapporto era entrato in crisi, tanto da indurre le parti a separare le proprie strade.
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente concludeva richiedendo la regolamentazione della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso, delle quali chiedeva l'accoglimento.
4. Si costituiva in giudizio il resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 17.02.2025.
In buona sostanza, aderiva alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, in particolare chiedeva dichiararsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato dei medesimi e conferma della residenza attuale con il padre in L'Aquila alla Via Uruguay n. 6/B.
5. All'udienza di comparizione del 19.03.2025, le parti dichiaravano di non avere intenzione di riconciliarsi e il Presidente, con successiva ordinanza del 10.05.2025, disponeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
6. Con istanza depositata in data 30.07.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la revoca dell'ordinanza del 10.05.2025 e la fissazione di un'apposita udienza per il recepimento dell'accordo.
7. Veniva pertanto fissata l'udienza del 22.10.2025, nella quale le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e dove la causa veniva trattenuta a decisione.
8. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate dalle parti.
9. In ragione della natura della pronuncia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
a)OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data
30.07.2025:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento Per_3 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre;
2) Assegna la casa familiare sita in L'Aquila, Via Uruguay n. 6B, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, a che la continuerà ad abitare insieme ai figli;
Parte_1
3) Si dà atto che ha già provveduto a volturare le utenze di luce e gas della predetta Parte_1 abitazione a proprio nome e che sta procedendo con la voltura della fornitura idrica e della TARI, che richiedono l'intestazione del contratto di locazione;
4) Si dà atto che le parti convengono che procederà in tempi brevi a stipulare a Parte_1 proprio nome con il proprietario della casa familiare un nuovo contratto per la locazione della stessa, con disponibilità di a rilasciare e/o a sottoscrivere eventuale Controparte_1 documentazione che venisse richiesta a tal fine da parte dell'Agenzia delle Entrate o da altro ente, nonché a restituire, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, le chiavi del portone.
Resta inteso tra le parti che con decorrenza dal 1.6.2025 il canone di locazione della casa familiare sarà a carico della Parte_1
5) Si dà atto che, tenuto conto che recentemente la residenza dei figli, per iniziativa paterna, è stata stabilita presso l'abitazione acquistata da , in cui quest'ultimo si è trasferito Controparte_1 per effetto dell'assegnazione della casa familiare alla madre, le parti concordano che non appena avrà riportato la propria residenza da Roma in L'Aquila, Via Uruguay 6B, Parte_1 anche quella dei minori verrà fissata in detto indirizzo. A tal fine, presta sin Controparte_1
d'ora il suo consenso e si obbliga a sottoscrivere ogni istanza che gli uffici competenti dovessero richiedere.
6) Quanto alla regolamentazione dei rapporti dei minori con la figura paterna, dispone che, sulla base di un calendario bisettimanale che va dal venerdì mattina della prima settimana al giovedì sera della seconda settimana:
7) il padre, a settimane alterne, tenga con sè i figli dal venerdì all'uscita di scuola, o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche, fino alla domenica alle ore 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo;
nella settimana successiva il padre tenga con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche fino al giovedì alle 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo;
nella settimana in cui i figli trascorrono il week-end con la madre, il padre tenga con sé i figli dal lunedì all'uscita di scuola o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche fino al martedì alle 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo. Il tutto fermo rimanendo che ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente all'altra eventuali sopraggiunte impossibilità a tenere i figli nelle giornate di competenza, con obbligo di risposta da parte del ricevente di dare risposta entro dodici ore. I genitori si obbligano al massimo rispetto degli orari sopra indicati.
8) Si dà atto che le parti hanno convenuto che ciascun genitore si occupi nei giorni di sua competenza di accompagnare il figlio alle terapie di logopedia e di psicomotricità nel Per_3 centro sito in Pizzoli e a quelle di psicoterapia presso l'ambulatorio del San Salvatore ex edificio G8, in L'Aquila, nonché entrambi i bambini alle attività sportive che gli stessi svolgono, oltre a seguirli nell'esecuzione dei compiti scolastici. Le parti si danno comunque reciprocamente disponibilità a ripartirsi i compiti nella gestione della prole laddove vi siano impegni concomitanti dei figli che il genitore con cui si trovano non possa assolvere da solo. Il genitore di competenza che non accompagna i figli alle attività/terapia ha il dovere di avvisare l'altro, oltre ad avere l'obbligo di comunicare tempestivamente le assenze ai professionisti che seguono i minori;
9) Dispone che i minori trascorrano sette giorni consecutivi con ogni genitore durante le festività natalizie, alternando di anno in anno tra loro il periodo dal 23.12 al 30.12 con quello dal 31.12. al 6.1.. Per l'anno in corso, la prima settimana comprensiva del Natale sarà di competenza del padre e quella successiva comprensiva del Capodanno della madre. Le parti convengono che, qualora si rendesse praticabile, la cena della Vigilia di Natale verrà trascorsa insieme con i figli.
Quanto alle vacanze pasquali, dalla chiusura della scuola fino alla riapertura, le stesse verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre e per l'anno 2026 si conviene che saranno di competenza della madre. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui si troveranno i figli.
10) Si dà atto che le parti convengono che il genitore che non trascorra il periodo pasquale con i figli avrà diritto a tenerli con sé per una vacanza invernale nel corso dello stesso anno per cinque giorni consecutivi, con l'obbligo di comunicare con un preavviso di 48 ore il luogo e l'indirizzo di soggiorno dei minori all'altro genitore.
11) Dispone che i ponti scolastici e le altre festività religiose e laiche, nonché gli onomastici ed i compleanni, solo nel caso in cui non si renda possibile festeggiarli congiuntamente, nonché le altre ricorrenze nel corso dell'anno siano trascorse dai minori ad anni alterni con il padre, indipendentemente dalla disciplina ordinaria sopra specificata. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui si troveranno i figli.
12) Dispone che, per le vacanze estive, i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi. Ciò stabilendosi anche che detti periodi siano concordati tra le parti entro il 15.5 di ciascun anno, fermo rimanendo che nel caso in cui uno dei due genitori non effettuasse la comunicazione entro il termine indicato, dovrà prescegliere il periodo o i periodi di sua competenza in dipendenza di quello o quelli già indicati dall'altra parte. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui i figli trascorreranno la vacanza.
13) Si dà atto che, per l'anno in corso, le parti hanno convenuto che i figli trascorrano con il padre dalla sera del 4 luglio al 12 luglio e dal 19 luglio al 2 agosto, mentre staranno con la madre dal 2 agosto pomeriggio al 23 agosto. Stante un impegno lavorativo di le parti Parte_1 convengono che il terrà con sé i figli dal settembre al 4 settembre 2025. CP_1
14) Dispone che concorra al mantenimento ordinario dei figli mediante Controparte_1 corresponsione alla madre, entro il quinto giorno di ciascun mese, di una somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale dell'Aquila. Si dà atto che le parti hanno dichiarato che ha Controparte_1 già corrisposto gli assegni di mantenimento per i figli per il periodo da dicembre 2024 (data di deposito del ricorso) a giugno 2025 e che, pertanto, non ha nulla a che Parte_1 pretendere a tale titolo. Riguardo il pagamento di bollette/tasse, comprese quelle per la TARI ed i consumi di acqua, ancora intestate al e non ancora pervenute, che si riferiscono CP_1 al periodo precedente alla data del 3.6.25, in cui il si è trasferito nella nuova Controparte_1 abitazione, saranno saldate dallo stesso entro i termini di scadenza previsti. Tutte le bollette successive al 3.6.2025 saranno saldate dalla signora Parte_1
15) Dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in parti uguali tra i genitori, così come già allo stato avviene.
16) Si dà atto che le parti hanno concordato che le pattuizioni di cui sopra avranno efficacia a partire dal 1 luglio 2025;
17) Si dà atto che le parti concordano nel ritenere di utilità il rivolgersi ad uno psicologo dell'infanzia al fine di meglio gestire la comunicazione con la prole. A tal fine sarà loro impegno individuare un professionista di fiducia cui si rivolgeranno subito dopo il periodo di vacanze estive.
b) Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est
Dott.ssa Elvira Buzzelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3147/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F.: , residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, Via Urugay n. 6/B, ivi elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto n. 7, presso lo
Studio dell'Avv. Anna Maria Ranalli, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
Nei confronti di
, nato a [...] il [...], C.F.: , e residente in Controparte_1 C.F._2
L'Aquila, in Via Uruguay n. 6/B, ivi elettivamente domiciliato, alla Via Agnifili n. 20, presso lo studio dell'Avv. Carla Lettere, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede;
INTERVENIENTE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto in data 25.11.2024, ritualmente notificato al resistente e al pubblico ministero in sede, la ricorrente adiva il Tribunale di L'Aquila chiedendo la Parte_1 regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minorenni , nato Persona_1
a Roma il 29.06.2017 e , nato a [...] il [...]. Persona_2
2. Esponeva la ricorrente: 1) la stessa aveva intrapreso una relazione sentimentale con il resistente , ma senza una effettiva convivenza, svolgendo la propria attività Controparte_1 lavorativa lei in L'Aquila e lui a Milano;
2) dalla loro relazione nascevano due figli Per_1 , nato a [...] il [...] e , nato a [...] il [...]; 3) a seguito
[...] Persona_2 della nascita dei figli, il resistente trovava lavoro in Roma e si trasferiva in L'Aquila, presso un'abitazione presa in affitto ed adibita a residenza familiare;
4) il rapporto era entrato in crisi, tanto da indurre le parti a separare le proprie strade.
3. Sulla base di tali premesse, la ricorrente concludeva richiedendo la regolamentazione della responsabilità genitoriale, alle condizioni indicate in ricorso, delle quali chiedeva l'accoglimento.
4. Si costituiva in giudizio il resistente, con comparsa di costituzione e risposta del 17.02.2025.
In buona sostanza, aderiva alla richiesta di regolamentazione della responsabilità genitoriale, chiedendo l'accoglimento delle condizioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, in particolare chiedeva dichiararsi l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento paritario alternato dei medesimi e conferma della residenza attuale con il padre in L'Aquila alla Via Uruguay n. 6/B.
5. All'udienza di comparizione del 19.03.2025, le parti dichiaravano di non avere intenzione di riconciliarsi e il Presidente, con successiva ordinanza del 10.05.2025, disponeva i provvedimenti provvisori ed urgenti ed ammetteva le prove orali richieste dalle parti.
6. Con istanza depositata in data 30.07.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la revoca dell'ordinanza del 10.05.2025 e la fissazione di un'apposita udienza per il recepimento dell'accordo.
7. Veniva pertanto fissata l'udienza del 22.10.2025, nella quale le parti concludevano riportandosi all'accordo raggiunto e dove la causa veniva trattenuta a decisione.
8. La domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la regolamentazione della responsabilità genitoriale alle condizioni concordate dalle parti.
9. In ragione della natura della pronuncia, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando, così decide:
a)OMOLOGA le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale dei due istanti, alle condizioni indicate nell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e depositato in data
30.07.2025:
1) Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento Per_3 Per_2 prevalente degli stessi presso la madre;
2) Assegna la casa familiare sita in L'Aquila, Via Uruguay n. 6B, unitamente a tutti gli arredi che la compongono, a che la continuerà ad abitare insieme ai figli;
Parte_1
3) Si dà atto che ha già provveduto a volturare le utenze di luce e gas della predetta Parte_1 abitazione a proprio nome e che sta procedendo con la voltura della fornitura idrica e della TARI, che richiedono l'intestazione del contratto di locazione;
4) Si dà atto che le parti convengono che procederà in tempi brevi a stipulare a Parte_1 proprio nome con il proprietario della casa familiare un nuovo contratto per la locazione della stessa, con disponibilità di a rilasciare e/o a sottoscrivere eventuale Controparte_1 documentazione che venisse richiesta a tal fine da parte dell'Agenzia delle Entrate o da altro ente, nonché a restituire, contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo, le chiavi del portone.
Resta inteso tra le parti che con decorrenza dal 1.6.2025 il canone di locazione della casa familiare sarà a carico della Parte_1
5) Si dà atto che, tenuto conto che recentemente la residenza dei figli, per iniziativa paterna, è stata stabilita presso l'abitazione acquistata da , in cui quest'ultimo si è trasferito Controparte_1 per effetto dell'assegnazione della casa familiare alla madre, le parti concordano che non appena avrà riportato la propria residenza da Roma in L'Aquila, Via Uruguay 6B, Parte_1 anche quella dei minori verrà fissata in detto indirizzo. A tal fine, presta sin Controparte_1
d'ora il suo consenso e si obbliga a sottoscrivere ogni istanza che gli uffici competenti dovessero richiedere.
6) Quanto alla regolamentazione dei rapporti dei minori con la figura paterna, dispone che, sulla base di un calendario bisettimanale che va dal venerdì mattina della prima settimana al giovedì sera della seconda settimana:
7) il padre, a settimane alterne, tenga con sè i figli dal venerdì all'uscita di scuola, o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche, fino alla domenica alle ore 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo;
nella settimana successiva il padre tenga con sé i figli dal mercoledì all'uscita di scuola o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche fino al giovedì alle 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo;
nella settimana in cui i figli trascorrono il week-end con la madre, il padre tenga con sé i figli dal lunedì all'uscita di scuola o all'uscita dal centro estivo nel periodo di vacanze scolastiche fino al martedì alle 22,00 durante l'anno scolastico ed alle 22,30 nel periodo estivo. Il tutto fermo rimanendo che ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente all'altra eventuali sopraggiunte impossibilità a tenere i figli nelle giornate di competenza, con obbligo di risposta da parte del ricevente di dare risposta entro dodici ore. I genitori si obbligano al massimo rispetto degli orari sopra indicati.
8) Si dà atto che le parti hanno convenuto che ciascun genitore si occupi nei giorni di sua competenza di accompagnare il figlio alle terapie di logopedia e di psicomotricità nel Per_3 centro sito in Pizzoli e a quelle di psicoterapia presso l'ambulatorio del San Salvatore ex edificio G8, in L'Aquila, nonché entrambi i bambini alle attività sportive che gli stessi svolgono, oltre a seguirli nell'esecuzione dei compiti scolastici. Le parti si danno comunque reciprocamente disponibilità a ripartirsi i compiti nella gestione della prole laddove vi siano impegni concomitanti dei figli che il genitore con cui si trovano non possa assolvere da solo. Il genitore di competenza che non accompagna i figli alle attività/terapia ha il dovere di avvisare l'altro, oltre ad avere l'obbligo di comunicare tempestivamente le assenze ai professionisti che seguono i minori;
9) Dispone che i minori trascorrano sette giorni consecutivi con ogni genitore durante le festività natalizie, alternando di anno in anno tra loro il periodo dal 23.12 al 30.12 con quello dal 31.12. al 6.1.. Per l'anno in corso, la prima settimana comprensiva del Natale sarà di competenza del padre e quella successiva comprensiva del Capodanno della madre. Le parti convengono che, qualora si rendesse praticabile, la cena della Vigilia di Natale verrà trascorsa insieme con i figli.
Quanto alle vacanze pasquali, dalla chiusura della scuola fino alla riapertura, le stesse verranno trascorse dai figli ad anni alterni con il padre e per l'anno 2026 si conviene che saranno di competenza della madre. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui si troveranno i figli.
10) Si dà atto che le parti convengono che il genitore che non trascorra il periodo pasquale con i figli avrà diritto a tenerli con sé per una vacanza invernale nel corso dello stesso anno per cinque giorni consecutivi, con l'obbligo di comunicare con un preavviso di 48 ore il luogo e l'indirizzo di soggiorno dei minori all'altro genitore.
11) Dispone che i ponti scolastici e le altre festività religiose e laiche, nonché gli onomastici ed i compleanni, solo nel caso in cui non si renda possibile festeggiarli congiuntamente, nonché le altre ricorrenze nel corso dell'anno siano trascorse dai minori ad anni alterni con il padre, indipendentemente dalla disciplina ordinaria sopra specificata. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui si troveranno i figli.
12) Dispone che, per le vacanze estive, i minori trascorrano con ciascun genitore un periodo di 21 giorni, anche non consecutivi. Ciò stabilendosi anche che detti periodi siano concordati tra le parti entro il 15.5 di ciascun anno, fermo rimanendo che nel caso in cui uno dei due genitori non effettuasse la comunicazione entro il termine indicato, dovrà prescegliere il periodo o i periodi di sua competenza in dipendenza di quello o quelli già indicati dall'altra parte. Ciascun genitore sarà obbligato a comunicare all'altro, con un preavviso di almeno 48 ore, il luogo e l'indirizzo in cui i figli trascorreranno la vacanza.
13) Si dà atto che, per l'anno in corso, le parti hanno convenuto che i figli trascorrano con il padre dalla sera del 4 luglio al 12 luglio e dal 19 luglio al 2 agosto, mentre staranno con la madre dal 2 agosto pomeriggio al 23 agosto. Stante un impegno lavorativo di le parti Parte_1 convengono che il terrà con sé i figli dal settembre al 4 settembre 2025. CP_1
14) Dispone che concorra al mantenimento ordinario dei figli mediante Controparte_1 corresponsione alla madre, entro il quinto giorno di ciascun mese, di una somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché di contribuire per il 50% alle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità di cui al Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale dell'Aquila. Si dà atto che le parti hanno dichiarato che ha Controparte_1 già corrisposto gli assegni di mantenimento per i figli per il periodo da dicembre 2024 (data di deposito del ricorso) a giugno 2025 e che, pertanto, non ha nulla a che Parte_1 pretendere a tale titolo. Riguardo il pagamento di bollette/tasse, comprese quelle per la TARI ed i consumi di acqua, ancora intestate al e non ancora pervenute, che si riferiscono CP_1 al periodo precedente alla data del 3.6.25, in cui il si è trasferito nella nuova Controparte_1 abitazione, saranno saldate dallo stesso entro i termini di scadenza previsti. Tutte le bollette successive al 3.6.2025 saranno saldate dalla signora Parte_1
15) Dispone che l'assegno unico universale per i figli sia percepito in parti uguali tra i genitori, così come già allo stato avviene.
16) Si dà atto che le parti hanno concordato che le pattuizioni di cui sopra avranno efficacia a partire dal 1 luglio 2025;
17) Si dà atto che le parti concordano nel ritenere di utilità il rivolgersi ad uno psicologo dell'infanzia al fine di meglio gestire la comunicazione con la prole. A tal fine sarà loro impegno individuare un professionista di fiducia cui si rivolgeranno subito dopo il periodo di vacanze estive.
b) Spese compensate.
Così deciso in L'Aquila, 13 novembre 2025
IL PRESIDENTE rel. est
Dott.ssa Elvira Buzzelli