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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/08/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2021
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3911/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
16.06.2021
da
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via A. Boito n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto BROTTO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in NO ET (VI) - Via San Giovanni n. 1/A, come da procura speciale apposta in calce all'atto di citazione. attrice contro
(P. IVA , in persona del delegato pro - tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] con sede legale in Milano, Via Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma PIAZZA, del CP_2
Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Conegliano (TV) - Via Marco Polo
n. 8, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
e contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2 residente a [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], già Controparte_4 C.F._3 residente in [...] int. 1, attualmente irreperibile.
1 convenuti contumaci
In punto: risarcimento danni da morte.
All'udienza del 18.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
Il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni come in atti (memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ogni avversa eccezione e domanda respinta:
In via principale e di merito:
- accertato e dichiarato che in data 23.06.2018 verso le ore 03:00 circa il sig. , Persona_1 IP dell'odierna attrice, viaggiava quale terzo trasportato a bordo dell'autovettura Audi modello A3, targata DC284RE, assicurata con polizza n. 239574555, di proprietà della sig.ra Controparte_1
e condotta dal sig. . Controparte_4 Controparte_3
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_3 stradale avvenuto in data 23.6.2018 verso le ore 03:00 in Cittadella lungo la Strada provinciale 24 al Km
12+200 e meglio descritto in narrativa;
- accertato e dichiarato che il sig. è deceduto per le ferite riportate in seguito al Persona_1 sinistro sopra descritto;
- accertata e dichiarata l'esistenza del vincolo parentale e dell'intenso legame affettivo-relazionale tra l'odierna attrice signora ed il IP sig. , nonché la quotidiana Parte_1 Persona_1 frequentazione dell'attrice col sig. protratta ininterrottamente dall'infanzia di Persona_1 quest'ultimo fino alla sua morte, e, conseguentemente, la recisione di tale vincolo affettivo-relazionale quale conseguenza della morte e, per l'effetto
- condannare il sig. , la sig.ra e , in persona Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, in via tra loro solidale, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a causa della morte del IP, nella somma che sarà quantificata e ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, al netto dell'acconto di € 20.000,00 già ricevuto;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della rivalutazione monetaria sulla somma capitale oltre agli interessi compensativi (Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995), da calcolarsi sul credito originario rivalutato anno per anno dalla data del sinistro alla liquidazione effettiva;
2 - Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.”.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
In ossequio a quanto statuito nel provvedimento emesso in data 30.5.2024, Controparte_1
rappresentata, difesa e domiciliata come in comparsa di costituzione e risposta, così precisa le
[...] proprie
CONCLUSIONI
NEL MERITO: previo accertamento del concorso di colpa del nel determinismo Parte_2 dell'evento per cui è lite e previo accertamento che in data 18/9/2020 aveva Controparte_1 erogato l'importo di € 20.000,00, rigettarsi le ulteriori pretese di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento del concorso di colpa del Pt_2 nel determinismo dell'evento per cui è lite e previo accertamento che
[...] Controparte_1 in data 18/09/2020 aveva erogato l'importo di € 20.000,00, ridursi le pretese attoree al quantum di giustizia. Spese di lite quantomeno compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 26.05.2021, ritualmente notificato in data 16.06.2021, la sig.ra , Parte_1 NA dal lato materno di (nato a [...] il 17.081999 e deceduto a Persona_1
Cittadella il 23.06.2018, nelle tragiche circostanze di cui infra), evocava in giudizio avanti questo
Tribunale i sigg.ri e , nonché la compagnia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per morte del IP sulla base delle allegazioni di seguito riassunte. Per_1
Al riguardo deduceva che:
- il suddetto IP era tragicamente deceduto, all'età di appena 18 anni, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi appunto in Cittadella (PD) alle ore 3.00 circa del giorno 23 giugno 2018;
- in quell'occasione, si trovava a bordo dell'autovettura Audi A3, targata DC284RE, assicurata Per_1 con polizza n. 239574555, di proprietà di e condotta da Controparte_1 Controparte_4 CP_3
;
[...]
3 - quest'ultimo, in particolare, percorreva la Strada Provinciale 24, via Santa Lucia, in Comune di
Cittadella, con provenienza dal Comune di Santa Croce Bigolina (PD), con a bordo Persona_1 seduto sul sedile posteriore sinistro;
- sul veicolo viaggiavano altre tre persone, ossia , e Persona_2 Persona_3 Persona_4
(rispettivamente passeggeri anteriore destro, posteriore centrale, posteriore destro);
- il conducente procedeva ad altissima velocità, stimata dall'ing. Controparte_3 Persona_5 nominato consulente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di , in circa 90 Km/h, a fronte di un limite di velocità di 50 Km/h, Controparte_3 quando, giunto in prossimità di una curva a destra con ridotta visibilità, perdeva il controllo del veicolo, dapprima invadendo l'opposta corsia di marcia e poi sbandando all'esterno del margine sinistro della carreggiata, finendo nel fossato, ed infine collidendo contro la spalletta di cemento del ponticello che dava accesso al civico n. 9;
- in conseguenza del sinistro decedeva mentre gli altri terzi trasportati rimanevano gravemente Per_1 feriti;
- la responsabilità dell'incidente era pacificamente da ascrivere a , il quale, sotto Controparte_3
l'effetto dell'alcol e di sostanze psicotrope (superiori ai limiti legali, come accertato con relazione tecnica tossicologica) ed in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada (eccesso di velocità, in ora notturna ed in presenza di una curva destrorsa a ridotta visibilità), cagionava il sinistro, per il quale, con sentenza n. 125/2020 del 19.05.2020 del Tribunale di Padova, riportava condanna alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di omicidio stradale.
Su tali presupposti, l'attrice invocava il risarcimento del danno per lesione del legame parentale, affettivo e relazionale con il IP, col quale l'affectio era particolarmente intensa: tra l'altro NA e IP erano quasi conviventi, vivendo in uno stabile bifamiliare, l'attrice al piano terra ed il IP al primo piano, in due abitazioni tra loro comunicanti tramite un piccolo cancelletto;
l'attrice inoltre da sempre si occupava di provvedendo tra l'altro al suo accudimento, come preparargli il pranzo al rientro da scuola Per_1 del ragazzo.
Non solo, il rapporto si era addirittura intensificato durante gli anni dell'adolescenza del IP, anche per la morte del marito dell'attrice, avvenuta nel 2011, e dopo l'analoga tragica esperienza vissuta dall'esponente, il cui figlio era morto alla stessa età di in occasione di un altro tragico Per_6 Per_1 incidente stradale, anch'egli a bordo di un'autovettura in qualità di trasportato.
4 Il decesso di aveva pertanto determinato un drammatico mutamento e sconvolgimento delle Per_1 abitudini di vita dell'attrice, tragicamente privata dell'affetto e del costante rapporto con un IP che amava e che per essa costituiva una vera e propria ancora esistenziale.
Proprio in ragione di tale strettissimo rapporto, così repentinamente e tragicamente reciso, si giustificava un risarcimento secondo i valori massimi delle tabelle del Tribunale di Milano (che prevedevano, secondo le pubblicazioni relative all'anno 2018, una forbice di valori da € 24.020,00 ad € 144.130,00), con aumento del 30% dell'importo massimo per la c.d. personalizzazione, tenuto conto anche del fatto che le analoghe tabelle adottate dal Tribunale di Roma prevedevano importi superiori a quelle milanesi.
L'attrice infine rappresentava che l'invito ai convenuti a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e segg. D.L. n. 132 / 2014 aveva ricevuto risposta negativa.
Chiedeva dunque, accertato che il sinistro da cui era derivata la morte del IP fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva di , conducente dell'autovettura, la condanna dei convenuti in Controparte_3 solido, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice, da quantificarsi secondo giustizia nella misura massima di legge, con rivalutazione ed interessi legali, sul capitale rivalutato di anno in anno, dalla data dell'evento (23.06.2018) al saldo.
Notificata la citazione, mentre gli altri due convenuti rimanevano contumaci, si costituiva la compagnia contestando l'an debeatur delle domande, che chiedeva in principalità Controparte_1 venissero rigettate, tenuto conto della già intervenuta offerta di corresponsione da parte propria della somma (da ritenersi integralmente satisfattiva) di € 20.000,00, di cui nondimeno l'attrice aveva mancato di dare atto in citazione, sia per il profilo della concorrente responsabilità nella verificazione dell'evento morte proprio da parte del terzo trasportato (il quale, eludendo l'obbligo di garanzia Persona_1 gravante anche in capo allo stesso in base alle prescrizioni regolanti la circolazione stradale, aveva accettato di essere trasportato a bordo di un'autovettura pur perfettamente consapevole delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente), sia per il profilo della mancata dimostrazione di un'intensa relazione affettiva e familiare tra NA e IP, allo stato fondata su allegazioni astratte, generiche e non verificate, non potendo mai il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ritenersi “in re ipsa”, dovendo invece essere sempre puntualmente dimostrato, con onere probatorio gravante sul deducente.
Contestava altresì il versante del quantum debeatur, posto che il colpevole affidamento della vittima primaria avrebbe giustificato un abbattimento secondo giustizia dell'entità del risarcimento concedibile, e
5 che, per altro verso, era da ricusare l'affermata applicabilità delle diverse, e superiori, tabelle del
Tribunale di Roma.
Ancor prima, in via pregiudiziale, la convenuta rilevava peraltro l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 141 C.d.A., parametro normativo sul quale in sua tesi l'attrice aveva introdotto e modulato l'azione risarcitoria, dal momento che nel caso di specie si trattava di una mera fuoriuscita autonoma del mezzo dal sedime stradale, senza il coinvolgimento nella dinamica causativa del sinistro di un ulteriore veicolo terzo.
Concludeva in coerenza, in via principale (per il rigetto delle domande avversarie, stante la formulata offerta reale per l'importo di € 20.000,00) e subordinata (per il contenimento della liquidazione delle pretese risarcitorie).
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti depositavano, ulteriormente sviluppando le rispettive argomentazione e confutando quelle avversarie, si procedeva all'assunzione di prove per testi (venivano sentiti i testi attorei).
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva così trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
La domanda risarcitoria dell'attrice è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che vengono ad esporsi.
In primo luogo, è priva di pratico rilievo l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla compagnia convenuta, laddove stigmatizza l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 141 C.d.A. (D.L.vo 7.9.2005 n.
209, c.d. codice delle assicurazioni private), parametro normativo sul quale in sua tesi l'attrice avrebbe introdotto e modulato l'azione risarcitoria, posto che nel caso di specie si tratterebbe di mera fuoriuscita autonoma del mezzo dal sedime stradale, senza coinvolgimento nella dinamica causativa del sinistro di un veicolo terzo.
Come puntualmente obietta in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice, quest'ultima con l'atto di citazione ha sufficientemente dettagliato il fatto da cui origina il danno e gli elementi di responsabilità sottesi, rimanendo al giudicante (in base al principio iura novit curia) verificare a quale parametro normativo rapportare l'azione proposta.
6 Ad ogni modo la compagnia deducente sarebbe stata necessariamente parte convenuta tanto nel giudizio avviato ai sensi dell'art. 141 ovvero dell'art. 144 C.d.A. (azione diretta del danneggiato), neppure per altro verso essendo in discussione la responsabilità materiale nella causazione del sinistro e dei suoi esiti mortali per il trasportato (alla luce degli accertamenti penali versati in atti, tra i Persona_1 quali rilievi del sinistro e sentenza penale di condanna: plurime violazioni da parte del conducente rispetto a prescrizioni imperative di comportamento dettate dal codice della strada e dalla legge penale, quali la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope).
L'unico punto in discussione è costituito dall'an e da quantum dell'eventuale incidenza sulla domanda risarcitoria del comportamento personale dello stesso trasportato, che potrebbe qualificarsi come incauto affidamento, avendo accettato di essere trasportato a bordo di un'autovettura pur nella piena consapevolezza (cfr. infra) delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente.
Punto il cui scrutinio rimarrebbe invariato alla stregua delle regole che presiedono tanto l'una che l'altra azione contemplate dal Codice delle assicurazioni private.
Da ultimo, è risultato che in data 18.09.2020 la compagnia convenuta aveva erogato (ritenendolo integralmente satisfattivo) l'importo di € 20.000,00 (l'attrice in prima memoria art. 183 comma 6 c.p.c. dà atto del disguido della mancata rappresentazione dell'offerta), fatto che a maggior ragione rende la questione di diritto sollevata da parte convenuta inammissibile per carenza di interesse e di pratica rilevanza.
Muovendo all'esame della prima questione di merito (che è poi quella principale oggetto di causa) dell'incidenza sulla domanda risarcitoria del comportamento personale della vittima primaria del sinistro, la quale aveva accettato di essere trasportata a bordo di un'autovettura pur nella piena consapevolezza delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente (fatto emerso in modo indiscutibile, come si verrà subito a dire), sul punto la Suprema Corte, anche con pronunzie assai recenti (sez. III civile, 17.09.2024 n. 24920; 30.07.2025 n. 21896), è venuta a sancire principi che possono dirsi acquisiti al diritto vivente.
Ovvero che detta condotta della vittima primaria ben può configurare un concorso di colpa ex art. 1227
c.c. (o meglio, un'ipotesi di cooperazione colposa nella sequela di fatti che hanno concorso nell'azione produttiva dell'evento dannoso), idoneo ad incidere, diminuendolo, sull'obbligo risarcitorio, secondo la seguente linea interpretativa (principio di diritto espresso nella pronunzia 17.09.2024 n. 24920):
a) l'art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103/CE (il cui obiettivo primario è quello di includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi), non
7 consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente;
una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l'art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare "senza effetto", rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, "qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol"; spettando dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore;
b) l'accertamento dell'esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza di un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c..
Calando siffatti principi astratti e generali nel caso concreto oggetto di giudizio, può affermarsi come, al di là di ogni ragionevole dubbio, non poteva che essere perfettamente consapevole Persona_1 dello stato alterato ed in quanto tale inidoneo alla guida del conducente . Controparte_3
Come rimarca parte convenuta, le dichiarazioni acquisite dalle autorità di polizia intervenute dopo il sinistro e per far luce su dinamica e cause dello stesso anche sentendo gli altri trasportati (doc. 3 attrice) convergono sul fatto che il tempo antecedente, immediato e prossimo, all'incidente era stato trascorso dai giovani partecipando ad una serata di festa e di sagra, mangiando e bevendo sostanze alcoliche quali birre.
Ancora, dalla sentenza di condanna del conducente (odierno convenuto) per il delitto di omicidio stradale (doc. 5 fascicolo attrice, pagg. 9 e 14) risulta che “le analisi del sangue del sig. CP_3
effettuate nell'immediatezza del sinistro hanno dato riscontro positivo per l'assunzione di
[...] cannabinoidi e di alcol oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. All'interno dell'autovettura è stata ritrovata una scatola contenente 1,4 grammi di una sostanza successivamente identificata dalla Polizia
Scientifica come marijuana […] la consulenza medico legale sulle cause del decesso del giovane
[...] provano senza ombra di dubbio che la morte è da imputarsi all'impatto (shock Persona_1
8 emorragico da lacerazione all'aorta addominale: ora del decesso tra le ore 3.00 e le ore 6 del 23.6.3018.
Sono state trovate a livello ematico cannabinoidi (4.1 ng/mL) ed alcol etilico (0.49 g/L)”.
In definitiva, tanto il conducente che la vittima del sinistro erano in condizioni significativamente alterate ed al giovane tale condizione di palese inettitudine alla guida dell'amico non poteva certo Per_1 sfuggire (né sarebbe dovuta sfuggire), anche in forza di quel principio di responsabilità, ed autoresponsabilità, prescritto dall'ordinamento ed evocato dalla compagnia.
Sussistono quindi giustificati motivi per ridurre congruamente l'entità monetaria del diritto al risarcimento del danno (spettante nel caso di specie alla vittima secondaria, ossia all'attrice, prossima congiunta in qualità di NA), in percentuale che questo giudicante stima equo e congruo fissare nella misura del
30% (trenta per cento).
Il diritto dell'attrice pertanto persiste (né potrebbe dirsi adeguatamente compensato dalla corresponsione della somma di € 20.000,00), sia pur suscettibile di essere decurtato nei limiti dell'indicata percentuale.
Quanto alla sussistenza del diritto al ristoro del danno, infatti, l'attrice, NA di fatto convivente con la famiglia del IP, è risultata portatrice di una condizione personale meritevole di ristoro per la perdita subita, avendo il decesso del giovane congiunto irrimediabilmente reciso per la stessa il forte e consolidato legame affettivo, relazionale e di solidarietà familiare con il IP.
Tanto è indiscutibilmente emerso dalle prove orali assunte.
La sig.ra è un'amica di lunga data dell'attrice. CP_5
La stessa ha riferito che:
- l'abitazione di era comunicante con quella della figlia (madre di Parte_1 CP_6
tramite un cancelletto nell'area esterna;
Per_1
- a far data dalla morte di l'attrice ogni mattina, appena sveglia, ascolta la messa e recita il Per_1 rosario in suffragio del IP (la teste ha dichiarato di condividere talvolta queste pratiche con l'amica);
- è solita recarsi ogni giorno al vicino cimitero per pregare sulla tomba del IP;
Parte_1
- parlando del IP l'attrice si commuove sempre, piangendo nel ricordarlo;
- ha collocato la foto del IP accanto a quella del figlio (anch'egli Parte_1 Controparte_7 scomparso in giovanissima età a seguito di un sinistro stradale avvenuto con analoghe modalità);
- l'attrice era solita giornalmente preparare i pasti, e talvolta pure la cena, nonché le merende per dalla tenera infanzia (nove mesi di età) sino alla tragica scomparsa;
Per_1
- l'attrice è affranta e prostrata per la morte del IP, e ripete spesso frasi del tipo “lasciatemi stare, lasciatemi stare”;
9 - la medesima ha la foto del IP in cucina e trascorre quotidianamente molto tempo in preghiera accanto all'effigie, trascorrendo inoltre gran parte delle sue giornate in solitudine, a macerarsi nel proprio dolore;
- rinnova in tal modo il dolore per la morte del figlio e del IP legati da un identico, tragico Per_1 destino, entrambi in età giovanissima.
Analoghe e comunque convergenti dichiarazioni ha reso l'altra teste , vicina di Testimone_1 casa dell'attrice (nonché già collega della mamma di . Per_1
La sig.ra in particolare ha riferito che: Tes_1
- fin dall'età di nove mesi era affidato alla NA materna durante il giorno sino al Persona_1 ritorno dei genitori dal lavoro attorno alle 17.00;
- pranzava tutti i giorni insieme con la famiglia e la NA;
Per_1 Pt_1
- le abitazioni di NA e IP erano comunicanti tramite un cancelletto;
- l'attrice era solita preparare giornalmente i pasti per (ed anche le cene ha presunto la teste, Per_1 non essendo ella presente in quei momenti), sin da quando il IP aveva nove mesi e sino alla tragica scomparsa;
- la NA era molto orgogliosa di oltretutto unico IP maschio (le altre sette nipoti essendo Per_1 tutte di sesso femminile);
- l'attrice, con la scomparsa in circostanze tragiche del IP ha finito per dover rivivere lo Per_1 stesso dolore a suo tempo sofferto per l'analoga, tragica morte del figlio . Controparte_7
***************
Muovendo all'esame del versante della liquidazione dei danno risarcibile, possono trovare applicazione
(fatta salva la necessaria devalutazione dei valori al tempo del sinistro) i criteri orientativi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (ultima versione anno 2024).
Tali criteri si basano in breve sul valore a punto (all'attualità di € 1.968,00 tra nonni e nipoti), sui punti per età del congiunto al tempo dell'evento (76) e per età della vittima primaria (20, essendo l'età di 18 anni).
Vanno poi considerati l'eventuale convivenza (nel caso di specie, come detto, in pratica di fatto sussistente, per l'assoluta contiguità delle due abitazioni e la comunanza ed intersecazione delle abitudini di vita) nonché l'intensità / qualità del rapporto (che nel caso di specie può stimarsi, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, di massimo grado).
Va altresì considerato che l'attrice ha altri familiari, in numero superiore a tre.
10 Sulla base di questi parametri l'importo capitale del risarcimento dovuto a favore dell'attrice, in quanto NA, applicando un ordinario criterio di calcolo, ascenderebbe all'attualità ad € 130.000,00 (lievemente arrotondato in ribasso), che poi è l'importo massimo previsto secondo tabella, che il giudicante ritiene congruo.
Mentre non sussistono speciali condizioni per un'ulteriore implementazione in virtù del criterio della c.d. personalizzazione, alcunché essendo stato al riguardo specificamente indicato e provato (l'intensità dell'affetto e della condivisione familiari, pur esistente e provata, giustificando esclusivamente l'applicazione dell'importo massimo della tabella).
In ragione del rilevato concorso di colpa del 30%, il valore base sopra indicato deve essere ridotto dell'importo di € 39.000,00, per un importo capitale (€ 130.000,00 - € 39.000,00) di € 91.000,00, che devalutato al tempo del sinistro (giugno 2018) si riduce ad € 77.977,00 (arrotondato).
Così delimitato il perimetro del danno non patrimoniale risarcibile, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto che, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
E ciò in particolare, per una prima fase, fino alla data dell'erogazione da parte della compagnia della minor somma, dall'attrice trattenuta a titolo di acconto, di € 20.000,00 in data 18.09.2020, con il risultato che a quell'epoca era dovuto all'attrice la somma di € 77.743,07 a titolo di capitale rivalutato (oltre ad €
776,99 a titolo di interessi).
Detratto appunto l'acconto di € 20.000,00 dal suddetto capitale rivalutato, si ottiene un importo di €
57.743,07 (fermi, come detto, € 776,99 a titolo di interessi).
Rivalutato all'attualità il capitale, si ottiene un importo di € 69.002,97, oltre ad € 6.730,68 a titolo di ulteriori interessi compensativi maturati, per complessivi € 7.507,67 di interessi.
In definitiva l'attrice ha diritto a conseguire, dai convenuti in solido, nelle rispettive qualità, a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo residuo di (€ 69.002,97+ € 7.507,67) € 76.510,64.
A partire dalla data di pubblicazione della presente pronuncia gli interessi sulla somma capitale proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, in base all'ordinario principio di soccombenza (nel caso di specie solo parziale) i convenuti in solido rifonderanno all'attrice le spese processuali (liquidate per l'intero come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022,
11 scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, importi tariffari medi, con la precisazione che nulla viene liquidato per la fase decisoria, non avendo l'attrice depositato alcuna conclusionale, neppure in replica a quella avversaria) in percentuale (che appare coerente in ragione del rilevato concorso di colpa) del 70%
(settanta per cento) dell'intero, con compensazione del residuo 30% (trenta per cento) tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, della responsabilità del conducente il veicolo incidentato, , nel sinistro mortale per cui è causa e del coesistente concorso di colpa Controparte_3
(cooperazione colposa) della vittima primaria , Persona_1
Condanna
i convenuti , e in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e nelle rispettive qualità, a risarcire il conseguente danno non patrimoniale all'attrice sig.ra , liquidato all'attualità (già detratta la minor Parte_1 somma di € 20.000,00 corrisposta da in data 18.09.2020) in € 76.510,64 (di cui € Controparte_1
69.002,97 per capitale rivalutato ed € 7.507,67 per interessi maturati ad oggi), oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
II) condanna altresì i convenuti medesimi in solido a rifondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 9.850,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – in proporzione del 70% dell'intero, con compensazione del residuo 30% tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 14 agosto 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
12
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 3911/2021 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
16.06.2021
da
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via A. Boito n. 6/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto BROTTO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in NO ET (VI) - Via San Giovanni n. 1/A, come da procura speciale apposta in calce all'atto di citazione. attrice contro
(P. IVA , in persona del delegato pro - tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...] con sede legale in Milano, Via Como n. 17, rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma PIAZZA, del CP_2
Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Conegliano (TV) - Via Marco Polo
n. 8, giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
e contro
(c.f. ), nato a [...] il [...], Controparte_3 C.F._2 residente a [...]
(c.f. ), nata a [...] il [...], già Controparte_4 C.F._3 residente in [...] int. 1, attualmente irreperibile.
1 convenuti contumaci
In punto: risarcimento danni da morte.
All'udienza del 18.06.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti costituite:
CONCLUSIONI ATTRICE:
Il sottoscritto procuratore precisa le conclusioni come in atti (memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ogni avversa eccezione e domanda respinta:
In via principale e di merito:
- accertato e dichiarato che in data 23.06.2018 verso le ore 03:00 circa il sig. , Persona_1 IP dell'odierna attrice, viaggiava quale terzo trasportato a bordo dell'autovettura Audi modello A3, targata DC284RE, assicurata con polizza n. 239574555, di proprietà della sig.ra Controparte_1
e condotta dal sig. . Controparte_4 Controparte_3
- accertata e dichiarata l'esclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro Controparte_3 stradale avvenuto in data 23.6.2018 verso le ore 03:00 in Cittadella lungo la Strada provinciale 24 al Km
12+200 e meglio descritto in narrativa;
- accertato e dichiarato che il sig. è deceduto per le ferite riportate in seguito al Persona_1 sinistro sopra descritto;
- accertata e dichiarata l'esistenza del vincolo parentale e dell'intenso legame affettivo-relazionale tra l'odierna attrice signora ed il IP sig. , nonché la quotidiana Parte_1 Persona_1 frequentazione dell'attrice col sig. protratta ininterrottamente dall'infanzia di Persona_1 quest'ultimo fino alla sua morte, e, conseguentemente, la recisione di tale vincolo affettivo-relazionale quale conseguenza della morte e, per l'effetto
- condannare il sig. , la sig.ra e , in persona Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, in via tra loro solidale, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dall'attrice a causa della morte del IP, nella somma che sarà quantificata e ritenuta di giustizia dall'Ill.mo Giudice adito, al netto dell'acconto di € 20.000,00 già ricevuto;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della rivalutazione monetaria sulla somma capitale oltre agli interessi compensativi (Cass. Civ. SS.UU. 1712/1995), da calcolarsi sul credito originario rivalutato anno per anno dalla data del sinistro alla liquidazione effettiva;
2 - Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre al 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario per spese generali ex DM 55/2014, IVA e CPA come per legge.”.
CONCLUSIONI CONVENUTA:
In ossequio a quanto statuito nel provvedimento emesso in data 30.5.2024, Controparte_1
rappresentata, difesa e domiciliata come in comparsa di costituzione e risposta, così precisa le
[...] proprie
CONCLUSIONI
NEL MERITO: previo accertamento del concorso di colpa del nel determinismo Parte_2 dell'evento per cui è lite e previo accertamento che in data 18/9/2020 aveva Controparte_1 erogato l'importo di € 20.000,00, rigettarsi le ulteriori pretese di parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto. Spese di lite rifuse;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: previo accertamento del concorso di colpa del Pt_2 nel determinismo dell'evento per cui è lite e previo accertamento che
[...] Controparte_1 in data 18/09/2020 aveva erogato l'importo di € 20.000,00, ridursi le pretese attoree al quantum di giustizia. Spese di lite quantomeno compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 26.05.2021, ritualmente notificato in data 16.06.2021, la sig.ra , Parte_1 NA dal lato materno di (nato a [...] il 17.081999 e deceduto a Persona_1
Cittadella il 23.06.2018, nelle tragiche circostanze di cui infra), evocava in giudizio avanti questo
Tribunale i sigg.ri e , nonché la compagnia Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per morte del IP sulla base delle allegazioni di seguito riassunte. Per_1
Al riguardo deduceva che:
- il suddetto IP era tragicamente deceduto, all'età di appena 18 anni, in conseguenza delle gravissime lesioni riportate in un sinistro stradale verificatosi appunto in Cittadella (PD) alle ore 3.00 circa del giorno 23 giugno 2018;
- in quell'occasione, si trovava a bordo dell'autovettura Audi A3, targata DC284RE, assicurata Per_1 con polizza n. 239574555, di proprietà di e condotta da Controparte_1 Controparte_4 CP_3
;
[...]
3 - quest'ultimo, in particolare, percorreva la Strada Provinciale 24, via Santa Lucia, in Comune di
Cittadella, con provenienza dal Comune di Santa Croce Bigolina (PD), con a bordo Persona_1 seduto sul sedile posteriore sinistro;
- sul veicolo viaggiavano altre tre persone, ossia , e Persona_2 Persona_3 Persona_4
(rispettivamente passeggeri anteriore destro, posteriore centrale, posteriore destro);
- il conducente procedeva ad altissima velocità, stimata dall'ing. Controparte_3 Persona_5 nominato consulente dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Padova nel procedimento penale a carico di , in circa 90 Km/h, a fronte di un limite di velocità di 50 Km/h, Controparte_3 quando, giunto in prossimità di una curva a destra con ridotta visibilità, perdeva il controllo del veicolo, dapprima invadendo l'opposta corsia di marcia e poi sbandando all'esterno del margine sinistro della carreggiata, finendo nel fossato, ed infine collidendo contro la spalletta di cemento del ponticello che dava accesso al civico n. 9;
- in conseguenza del sinistro decedeva mentre gli altri terzi trasportati rimanevano gravemente Per_1 feriti;
- la responsabilità dell'incidente era pacificamente da ascrivere a , il quale, sotto Controparte_3
l'effetto dell'alcol e di sostanze psicotrope (superiori ai limiti legali, come accertato con relazione tecnica tossicologica) ed in violazione delle prescrizioni del Codice della Strada (eccesso di velocità, in ora notturna ed in presenza di una curva destrorsa a ridotta visibilità), cagionava il sinistro, per il quale, con sentenza n. 125/2020 del 19.05.2020 del Tribunale di Padova, riportava condanna alla pena di anni cinque di reclusione per il reato di omicidio stradale.
Su tali presupposti, l'attrice invocava il risarcimento del danno per lesione del legame parentale, affettivo e relazionale con il IP, col quale l'affectio era particolarmente intensa: tra l'altro NA e IP erano quasi conviventi, vivendo in uno stabile bifamiliare, l'attrice al piano terra ed il IP al primo piano, in due abitazioni tra loro comunicanti tramite un piccolo cancelletto;
l'attrice inoltre da sempre si occupava di provvedendo tra l'altro al suo accudimento, come preparargli il pranzo al rientro da scuola Per_1 del ragazzo.
Non solo, il rapporto si era addirittura intensificato durante gli anni dell'adolescenza del IP, anche per la morte del marito dell'attrice, avvenuta nel 2011, e dopo l'analoga tragica esperienza vissuta dall'esponente, il cui figlio era morto alla stessa età di in occasione di un altro tragico Per_6 Per_1 incidente stradale, anch'egli a bordo di un'autovettura in qualità di trasportato.
4 Il decesso di aveva pertanto determinato un drammatico mutamento e sconvolgimento delle Per_1 abitudini di vita dell'attrice, tragicamente privata dell'affetto e del costante rapporto con un IP che amava e che per essa costituiva una vera e propria ancora esistenziale.
Proprio in ragione di tale strettissimo rapporto, così repentinamente e tragicamente reciso, si giustificava un risarcimento secondo i valori massimi delle tabelle del Tribunale di Milano (che prevedevano, secondo le pubblicazioni relative all'anno 2018, una forbice di valori da € 24.020,00 ad € 144.130,00), con aumento del 30% dell'importo massimo per la c.d. personalizzazione, tenuto conto anche del fatto che le analoghe tabelle adottate dal Tribunale di Roma prevedevano importi superiori a quelle milanesi.
L'attrice infine rappresentava che l'invito ai convenuti a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e segg. D.L. n. 132 / 2014 aveva ricevuto risposta negativa.
Chiedeva dunque, accertato che il sinistro da cui era derivata la morte del IP fosse da ascrivere a responsabilità esclusiva di , conducente dell'autovettura, la condanna dei convenuti in Controparte_3 solido, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dall'attrice, da quantificarsi secondo giustizia nella misura massima di legge, con rivalutazione ed interessi legali, sul capitale rivalutato di anno in anno, dalla data dell'evento (23.06.2018) al saldo.
Notificata la citazione, mentre gli altri due convenuti rimanevano contumaci, si costituiva la compagnia contestando l'an debeatur delle domande, che chiedeva in principalità Controparte_1 venissero rigettate, tenuto conto della già intervenuta offerta di corresponsione da parte propria della somma (da ritenersi integralmente satisfattiva) di € 20.000,00, di cui nondimeno l'attrice aveva mancato di dare atto in citazione, sia per il profilo della concorrente responsabilità nella verificazione dell'evento morte proprio da parte del terzo trasportato (il quale, eludendo l'obbligo di garanzia Persona_1 gravante anche in capo allo stesso in base alle prescrizioni regolanti la circolazione stradale, aveva accettato di essere trasportato a bordo di un'autovettura pur perfettamente consapevole delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente), sia per il profilo della mancata dimostrazione di un'intensa relazione affettiva e familiare tra NA e IP, allo stato fondata su allegazioni astratte, generiche e non verificate, non potendo mai il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale ritenersi “in re ipsa”, dovendo invece essere sempre puntualmente dimostrato, con onere probatorio gravante sul deducente.
Contestava altresì il versante del quantum debeatur, posto che il colpevole affidamento della vittima primaria avrebbe giustificato un abbattimento secondo giustizia dell'entità del risarcimento concedibile, e
5 che, per altro verso, era da ricusare l'affermata applicabilità delle diverse, e superiori, tabelle del
Tribunale di Roma.
Ancor prima, in via pregiudiziale, la convenuta rilevava peraltro l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 141 C.d.A., parametro normativo sul quale in sua tesi l'attrice aveva introdotto e modulato l'azione risarcitoria, dal momento che nel caso di specie si trattava di una mera fuoriuscita autonoma del mezzo dal sedime stradale, senza il coinvolgimento nella dinamica causativa del sinistro di un ulteriore veicolo terzo.
Concludeva in coerenza, in via principale (per il rigetto delle domande avversarie, stante la formulata offerta reale per l'importo di € 20.000,00) e subordinata (per il contenimento della liquidazione delle pretese risarcitorie).
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, assegnati termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., che le parti depositavano, ulteriormente sviluppando le rispettive argomentazione e confutando quelle avversarie, si procedeva all'assunzione di prove per testi (venivano sentiti i testi attorei).
Esaurita l'istruttoria orale, all'udienza del 18 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti costituite precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe trascritte, e la causa veniva così trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
***************
La domanda risarcitoria dell'attrice è meritevole di parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che vengono ad esporsi.
In primo luogo, è priva di pratico rilievo l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla compagnia convenuta, laddove stigmatizza l'assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 141 C.d.A. (D.L.vo 7.9.2005 n.
209, c.d. codice delle assicurazioni private), parametro normativo sul quale in sua tesi l'attrice avrebbe introdotto e modulato l'azione risarcitoria, posto che nel caso di specie si tratterebbe di mera fuoriuscita autonoma del mezzo dal sedime stradale, senza coinvolgimento nella dinamica causativa del sinistro di un veicolo terzo.
Come puntualmente obietta in prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. parte attrice, quest'ultima con l'atto di citazione ha sufficientemente dettagliato il fatto da cui origina il danno e gli elementi di responsabilità sottesi, rimanendo al giudicante (in base al principio iura novit curia) verificare a quale parametro normativo rapportare l'azione proposta.
6 Ad ogni modo la compagnia deducente sarebbe stata necessariamente parte convenuta tanto nel giudizio avviato ai sensi dell'art. 141 ovvero dell'art. 144 C.d.A. (azione diretta del danneggiato), neppure per altro verso essendo in discussione la responsabilità materiale nella causazione del sinistro e dei suoi esiti mortali per il trasportato (alla luce degli accertamenti penali versati in atti, tra i Persona_1 quali rilievi del sinistro e sentenza penale di condanna: plurime violazioni da parte del conducente rispetto a prescrizioni imperative di comportamento dettate dal codice della strada e dalla legge penale, quali la guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze psicotrope).
L'unico punto in discussione è costituito dall'an e da quantum dell'eventuale incidenza sulla domanda risarcitoria del comportamento personale dello stesso trasportato, che potrebbe qualificarsi come incauto affidamento, avendo accettato di essere trasportato a bordo di un'autovettura pur nella piena consapevolezza (cfr. infra) delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente.
Punto il cui scrutinio rimarrebbe invariato alla stregua delle regole che presiedono tanto l'una che l'altra azione contemplate dal Codice delle assicurazioni private.
Da ultimo, è risultato che in data 18.09.2020 la compagnia convenuta aveva erogato (ritenendolo integralmente satisfattivo) l'importo di € 20.000,00 (l'attrice in prima memoria art. 183 comma 6 c.p.c. dà atto del disguido della mancata rappresentazione dell'offerta), fatto che a maggior ragione rende la questione di diritto sollevata da parte convenuta inammissibile per carenza di interesse e di pratica rilevanza.
Muovendo all'esame della prima questione di merito (che è poi quella principale oggetto di causa) dell'incidenza sulla domanda risarcitoria del comportamento personale della vittima primaria del sinistro, la quale aveva accettato di essere trasportata a bordo di un'autovettura pur nella piena consapevolezza delle condizioni psicofisiche fortemente alterate del conducente (fatto emerso in modo indiscutibile, come si verrà subito a dire), sul punto la Suprema Corte, anche con pronunzie assai recenti (sez. III civile, 17.09.2024 n. 24920; 30.07.2025 n. 21896), è venuta a sancire principi che possono dirsi acquisiti al diritto vivente.
Ovvero che detta condotta della vittima primaria ben può configurare un concorso di colpa ex art. 1227
c.c. (o meglio, un'ipotesi di cooperazione colposa nella sequela di fatti che hanno concorso nell'azione produttiva dell'evento dannoso), idoneo ad incidere, diminuendolo, sull'obbligo risarcitorio, secondo la seguente linea interpretativa (principio di diritto espresso nella pronunzia 17.09.2024 n. 24920):
a) l'art. 1227, comma primo, c.c., interpretato in senso coerente con la Direttiva 2009/103/CE (il cui obiettivo primario è quello di includere tutte le persone trasportate nei benefici assicurativi), non
7 consente di ritenere, in via generale ed astratta, che sia sempre e necessariamente in colpa la persona la quale, dopo aver accettato di essere trasportata a bordo d'un veicolo a motore condotto da persona in stato di ebbrezza, rimanga coinvolta in un sinistro stradale ascrivibile a responsabilità del conducente;
una simile interpretazione infatti contrasterebbe con l'art. 13, par. 3, della Direttiva 2009/103, nella parte in cui vieta agli Stati membri di considerare "senza effetto", rispetto all'azione risarcitoria spettante al trasportato, "qualsiasi disposizione di legge (...) che escluda un passeggero dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol"; spettando dunque al giudice di merito valutare in concreto, secondo tutte le circostanze del caso, se ed in che misura la condotta della vittima possa dirsi concausa del sinistro, fermo restando il divieto di valutazioni che escludano interamente il diritto al risarcimento spettante al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore;
b) l'accertamento dell'esistenza e del grado della colpa della persona che, accettando di farsi trasportare da un conducente in stato di ebbrezza, patisca danno in conseguenza di un sinistro stradale, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se rispettoso dei parametri dettati dal primo comma dell'art. 1227 c.c..
Calando siffatti principi astratti e generali nel caso concreto oggetto di giudizio, può affermarsi come, al di là di ogni ragionevole dubbio, non poteva che essere perfettamente consapevole Persona_1 dello stato alterato ed in quanto tale inidoneo alla guida del conducente . Controparte_3
Come rimarca parte convenuta, le dichiarazioni acquisite dalle autorità di polizia intervenute dopo il sinistro e per far luce su dinamica e cause dello stesso anche sentendo gli altri trasportati (doc. 3 attrice) convergono sul fatto che il tempo antecedente, immediato e prossimo, all'incidente era stato trascorso dai giovani partecipando ad una serata di festa e di sagra, mangiando e bevendo sostanze alcoliche quali birre.
Ancora, dalla sentenza di condanna del conducente (odierno convenuto) per il delitto di omicidio stradale (doc. 5 fascicolo attrice, pagg. 9 e 14) risulta che “le analisi del sangue del sig. CP_3
effettuate nell'immediatezza del sinistro hanno dato riscontro positivo per l'assunzione di
[...] cannabinoidi e di alcol oltre i limiti consentiti dalla normativa vigente. All'interno dell'autovettura è stata ritrovata una scatola contenente 1,4 grammi di una sostanza successivamente identificata dalla Polizia
Scientifica come marijuana […] la consulenza medico legale sulle cause del decesso del giovane
[...] provano senza ombra di dubbio che la morte è da imputarsi all'impatto (shock Persona_1
8 emorragico da lacerazione all'aorta addominale: ora del decesso tra le ore 3.00 e le ore 6 del 23.6.3018.
Sono state trovate a livello ematico cannabinoidi (4.1 ng/mL) ed alcol etilico (0.49 g/L)”.
In definitiva, tanto il conducente che la vittima del sinistro erano in condizioni significativamente alterate ed al giovane tale condizione di palese inettitudine alla guida dell'amico non poteva certo Per_1 sfuggire (né sarebbe dovuta sfuggire), anche in forza di quel principio di responsabilità, ed autoresponsabilità, prescritto dall'ordinamento ed evocato dalla compagnia.
Sussistono quindi giustificati motivi per ridurre congruamente l'entità monetaria del diritto al risarcimento del danno (spettante nel caso di specie alla vittima secondaria, ossia all'attrice, prossima congiunta in qualità di NA), in percentuale che questo giudicante stima equo e congruo fissare nella misura del
30% (trenta per cento).
Il diritto dell'attrice pertanto persiste (né potrebbe dirsi adeguatamente compensato dalla corresponsione della somma di € 20.000,00), sia pur suscettibile di essere decurtato nei limiti dell'indicata percentuale.
Quanto alla sussistenza del diritto al ristoro del danno, infatti, l'attrice, NA di fatto convivente con la famiglia del IP, è risultata portatrice di una condizione personale meritevole di ristoro per la perdita subita, avendo il decesso del giovane congiunto irrimediabilmente reciso per la stessa il forte e consolidato legame affettivo, relazionale e di solidarietà familiare con il IP.
Tanto è indiscutibilmente emerso dalle prove orali assunte.
La sig.ra è un'amica di lunga data dell'attrice. CP_5
La stessa ha riferito che:
- l'abitazione di era comunicante con quella della figlia (madre di Parte_1 CP_6
tramite un cancelletto nell'area esterna;
Per_1
- a far data dalla morte di l'attrice ogni mattina, appena sveglia, ascolta la messa e recita il Per_1 rosario in suffragio del IP (la teste ha dichiarato di condividere talvolta queste pratiche con l'amica);
- è solita recarsi ogni giorno al vicino cimitero per pregare sulla tomba del IP;
Parte_1
- parlando del IP l'attrice si commuove sempre, piangendo nel ricordarlo;
- ha collocato la foto del IP accanto a quella del figlio (anch'egli Parte_1 Controparte_7 scomparso in giovanissima età a seguito di un sinistro stradale avvenuto con analoghe modalità);
- l'attrice era solita giornalmente preparare i pasti, e talvolta pure la cena, nonché le merende per dalla tenera infanzia (nove mesi di età) sino alla tragica scomparsa;
Per_1
- l'attrice è affranta e prostrata per la morte del IP, e ripete spesso frasi del tipo “lasciatemi stare, lasciatemi stare”;
9 - la medesima ha la foto del IP in cucina e trascorre quotidianamente molto tempo in preghiera accanto all'effigie, trascorrendo inoltre gran parte delle sue giornate in solitudine, a macerarsi nel proprio dolore;
- rinnova in tal modo il dolore per la morte del figlio e del IP legati da un identico, tragico Per_1 destino, entrambi in età giovanissima.
Analoghe e comunque convergenti dichiarazioni ha reso l'altra teste , vicina di Testimone_1 casa dell'attrice (nonché già collega della mamma di . Per_1
La sig.ra in particolare ha riferito che: Tes_1
- fin dall'età di nove mesi era affidato alla NA materna durante il giorno sino al Persona_1 ritorno dei genitori dal lavoro attorno alle 17.00;
- pranzava tutti i giorni insieme con la famiglia e la NA;
Per_1 Pt_1
- le abitazioni di NA e IP erano comunicanti tramite un cancelletto;
- l'attrice era solita preparare giornalmente i pasti per (ed anche le cene ha presunto la teste, Per_1 non essendo ella presente in quei momenti), sin da quando il IP aveva nove mesi e sino alla tragica scomparsa;
- la NA era molto orgogliosa di oltretutto unico IP maschio (le altre sette nipoti essendo Per_1 tutte di sesso femminile);
- l'attrice, con la scomparsa in circostanze tragiche del IP ha finito per dover rivivere lo Per_1 stesso dolore a suo tempo sofferto per l'analoga, tragica morte del figlio . Controparte_7
***************
Muovendo all'esame del versante della liquidazione dei danno risarcibile, possono trovare applicazione
(fatta salva la necessaria devalutazione dei valori al tempo del sinistro) i criteri orientativi di cui alle tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale (ultima versione anno 2024).
Tali criteri si basano in breve sul valore a punto (all'attualità di € 1.968,00 tra nonni e nipoti), sui punti per età del congiunto al tempo dell'evento (76) e per età della vittima primaria (20, essendo l'età di 18 anni).
Vanno poi considerati l'eventuale convivenza (nel caso di specie, come detto, in pratica di fatto sussistente, per l'assoluta contiguità delle due abitazioni e la comunanza ed intersecazione delle abitudini di vita) nonché l'intensità / qualità del rapporto (che nel caso di specie può stimarsi, sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, di massimo grado).
Va altresì considerato che l'attrice ha altri familiari, in numero superiore a tre.
10 Sulla base di questi parametri l'importo capitale del risarcimento dovuto a favore dell'attrice, in quanto NA, applicando un ordinario criterio di calcolo, ascenderebbe all'attualità ad € 130.000,00 (lievemente arrotondato in ribasso), che poi è l'importo massimo previsto secondo tabella, che il giudicante ritiene congruo.
Mentre non sussistono speciali condizioni per un'ulteriore implementazione in virtù del criterio della c.d. personalizzazione, alcunché essendo stato al riguardo specificamente indicato e provato (l'intensità dell'affetto e della condivisione familiari, pur esistente e provata, giustificando esclusivamente l'applicazione dell'importo massimo della tabella).
In ragione del rilevato concorso di colpa del 30%, il valore base sopra indicato deve essere ridotto dell'importo di € 39.000,00, per un importo capitale (€ 130.000,00 - € 39.000,00) di € 91.000,00, che devalutato al tempo del sinistro (giugno 2018) si riduce ad € 77.977,00 (arrotondato).
Così delimitato il perimetro del danno non patrimoniale risarcibile, per il definitivo accertamento della consistenza del credito risarcitorio va poi tenuto conto che, trattandosi di credito di valore, risulta necessario conteggiare gli interessi compensativi (che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione) e la rivalutazione monetaria.
E ciò in particolare, per una prima fase, fino alla data dell'erogazione da parte della compagnia della minor somma, dall'attrice trattenuta a titolo di acconto, di € 20.000,00 in data 18.09.2020, con il risultato che a quell'epoca era dovuto all'attrice la somma di € 77.743,07 a titolo di capitale rivalutato (oltre ad €
776,99 a titolo di interessi).
Detratto appunto l'acconto di € 20.000,00 dal suddetto capitale rivalutato, si ottiene un importo di €
57.743,07 (fermi, come detto, € 776,99 a titolo di interessi).
Rivalutato all'attualità il capitale, si ottiene un importo di € 69.002,97, oltre ad € 6.730,68 a titolo di ulteriori interessi compensativi maturati, per complessivi € 7.507,67 di interessi.
In definitiva l'attrice ha diritto a conseguire, dai convenuti in solido, nelle rispettive qualità, a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo residuo di (€ 69.002,97+ € 7.507,67) € 76.510,64.
A partire dalla data di pubblicazione della presente pronuncia gli interessi sulla somma capitale proseguono al tasso legale fino al soddisfo.
Così definite le questioni oggetto di lite, in base all'ordinario principio di soccombenza (nel caso di specie solo parziale) i convenuti in solido rifonderanno all'attrice le spese processuali (liquidate per l'intero come da dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, tariffe aggiornate ex D.M. n. 147/2022,
11 scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00, importi tariffari medi, con la precisazione che nulla viene liquidato per la fase decisoria, non avendo l'attrice depositato alcuna conclusionale, neppure in replica a quella avversaria) in percentuale (che appare coerente in ragione del rilevato concorso di colpa) del 70%
(settanta per cento) dell'intero, con compensazione del residuo 30% (trenta per cento) tra le parti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) previa declaratoria, nei sensi di cui in motivazione, della responsabilità del conducente il veicolo incidentato, , nel sinistro mortale per cui è causa e del coesistente concorso di colpa Controparte_3
(cooperazione colposa) della vittima primaria , Persona_1
Condanna
i convenuti , e in persona del legale Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale e nelle rispettive qualità, a risarcire il conseguente danno non patrimoniale all'attrice sig.ra , liquidato all'attualità (già detratta la minor Parte_1 somma di € 20.000,00 corrisposta da in data 18.09.2020) in € 76.510,64 (di cui € Controparte_1
69.002,97 per capitale rivalutato ed € 7.507,67 per interessi maturati ad oggi), oltre ad interessi maturandi al tasso legale sul predetto capitale dalla pubblicazione della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
II) condanna altresì i convenuti medesimi in solido a rifondere all'attrice le spese processuali – liquidate per l'intero in € 545,00 per anticipazioni, € 9.850,00 per compensi professionali, oltre a spese generali
15,00%, IVA e CPA come per legge sull'imponibile – in proporzione del 70% dell'intero, con compensazione del residuo 30% tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 14 agosto 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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