Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6
CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 6, d.lgs. 252/2005 e dell'art. 1, comma 156, L. 205/2017

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aliquota del 23% per il periodo 2007-2017, poiché la Corte Costituzionale non si è espressa sullo 'ius superveniens' dell'art. 1, comma 156, L. 205/2017. Inoltre, ha giustificato il diverso trattamento fiscale dei dipendenti pubblici rispetto a quelli privati con l'erogazione di risorse pubbliche ai fondi negoziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo
    Numero : 6
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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