CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bergamo, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 6/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
NT_1 - CF_NT_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TR Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
NT/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Signora NT_1 contro la direzione provinciale di Bergamo di IA TR avverso il rifiuto tacito formatosi relativamente all'istanza di rimborso irpef per l'importo di euro 1.156,49, presentata in aprile 2023 tramite il servizio postale.
Ritiene la Contribuente , iscritta a una forma pensionistica di natura negoziale (il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola - fondo espero) , di aver subìto una maggiore ritenuta irpef a titolo di tassazione separata sull'importo imponibile (riferito al montante maturato dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2017) , con applicazione dell'aliquota del 23 % anziché del 15% , in considerazione della mera qualifica di dipendente pubblico .
Motivo del ricorso è l'illegittimità :
- dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. 05.12.2005 n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari) , applicato dal sostituto d'imposta, che prevede un regime fiscale transitorio sfavorevole per i dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti a una forma pensionistica di natura negoziale;
- del comma 156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 , secondo il quale continuerebbero ad applicarsi, per i dipendenti della P.A. , le disposizioni previgenti al d.lgs. 252/2005 relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate dal 01 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2017.
La NT precisa che l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 218 del 15 luglio - 3 ottobre 2019 , non essendo individuabili in tale d.lgs. elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo dal dipendente pubblico rispetto a quello privato , con conseguente palese illegittimità del rifiuto tacito formatosi relativamente all'istanza sunnominata.
Si chiede pertanto , previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del combinato disposto del comma 6 dell'articolo 23 del d.lgs. 252/2005 e del comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 , di ordinare a parte resistente il rimborso di euro 1.156,49 per la maggiore trattenuta versata dal sostituto di imposta, con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Si costituisce IA TR che eccepisce la parzialità della citazione della predetta sentenza n. 218 della Corte Costituzionale in quanto la stessa ha invece sostanzialmente escluso dalla tassazione al 15%
i montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 per i fondi quale ES , con la conseguente assoggettamento dell'importo imponibile all'aliquota del 23 % (tassazione separata) .
Si chiede pertanto il rigetto del ricorso e per l'effetto di confermare la non debenza degli importi richiesti a rimborso , con condanna della controparte alle spese di lite (all. nota ).
In data 01 dicembre 2025 parte NT deposita una memoria nella quale , respingendo le controdeduzioni dell'Ufficio , ribadisce il motivo e le richieste del ricorso.
In udienza in data odierna sono comparsi il difensore della NT , in collegamento da remoto , e il funzionario delegato della direzione provinciale di Bergamo di IA TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva innanzitutto che , come dichiarato dalla stessa NT a pagina 2 del ricorso, alla
Contribuente è stata applicata l'aliquota del 15% ( quale tassazione separata ) sull'imponibile del montante accumulato dal 01 gennaio 2018 , per cui la controversia è limitata nella fattispecie all'aliquota applicata per l'importo imponibile del montante maturato nel periodo 01 gennaio 2007- 31 dicembre
2017. Per quest'ultimo periodo si accoglie l'eccezione di IA TR , relativamente alla sentenza n.
218/2019, in quanto la Corte Costituzionale non si è espressa sullo "ius superveniens" di cui al comma
156 dell'articolo 1 della Legge 205/2017, che prevede che per i dipendenti della P.A. le disposizioni concernenti "il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 , sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti , relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti", per cui risulta corretta l'applicazione della ritenuta del 23 per cento dell'imponibile del montante contributivo maturata dalla Signora NT_1 fino a tutto il 31.12.2017.
Non si rilevano comunque profili di incostituzionalità del succitato comma 156, visto che al Fondo Scuola
ES partecipa lo Stato dal 2007, generalmente con una quota dell'uno per cento della retribuzione lorda del dipendente, e dunque il deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati può essere ben giustificato dall'erogazione al fondo negoziale di risorse pubbliche, certamente nella fattispecie ben più consistenti rispetto alla maggiore tassazione.
Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento , mentre la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite integralmente compensate.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BERGAMO Sezione 2, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FIAMINGO FILIPPO, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 246/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
NT_1 - CF_NT_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. TR Direzione Provinciale Bergamo
elettivamente domiciliato presso dp.bergamo@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 521/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
NT/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre la Signora NT_1 contro la direzione provinciale di Bergamo di IA TR avverso il rifiuto tacito formatosi relativamente all'istanza di rimborso irpef per l'importo di euro 1.156,49, presentata in aprile 2023 tramite il servizio postale.
Ritiene la Contribuente , iscritta a una forma pensionistica di natura negoziale (il fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori della scuola - fondo espero) , di aver subìto una maggiore ritenuta irpef a titolo di tassazione separata sull'importo imponibile (riferito al montante maturato dal 01 gennaio 2007 al 31 dicembre 2017) , con applicazione dell'aliquota del 23 % anziché del 15% , in considerazione della mera qualifica di dipendente pubblico .
Motivo del ricorso è l'illegittimità :
- dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. 05.12.2005 n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari) , applicato dal sostituto d'imposta, che prevede un regime fiscale transitorio sfavorevole per i dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti a una forma pensionistica di natura negoziale;
- del comma 156 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 , secondo il quale continuerebbero ad applicarsi, per i dipendenti della P.A. , le disposizioni previgenti al d.lgs. 252/2005 relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate dal 01 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2017.
La NT precisa che l 'illegittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 252/2005 è stata dichiarata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 218 del 15 luglio - 3 ottobre 2019 , non essendo individuabili in tale d.lgs. elementi che giustifichino ragionevolmente una disomogeneità del trattamento fiscale agevolativo dal dipendente pubblico rispetto a quello privato , con conseguente palese illegittimità del rifiuto tacito formatosi relativamente all'istanza sunnominata.
Si chiede pertanto , previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del combinato disposto del comma 6 dell'articolo 23 del d.lgs. 252/2005 e del comma 156 dell'articolo 1 della legge n. 205/2017 , di ordinare a parte resistente il rimborso di euro 1.156,49 per la maggiore trattenuta versata dal sostituto di imposta, con condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio.
Si costituisce IA TR che eccepisce la parzialità della citazione della predetta sentenza n. 218 della Corte Costituzionale in quanto la stessa ha invece sostanzialmente escluso dalla tassazione al 15%
i montanti delle prestazioni accumulate fino al 1° gennaio 2018 per i fondi quale ES , con la conseguente assoggettamento dell'importo imponibile all'aliquota del 23 % (tassazione separata) .
Si chiede pertanto il rigetto del ricorso e per l'effetto di confermare la non debenza degli importi richiesti a rimborso , con condanna della controparte alle spese di lite (all. nota ).
In data 01 dicembre 2025 parte NT deposita una memoria nella quale , respingendo le controdeduzioni dell'Ufficio , ribadisce il motivo e le richieste del ricorso.
In udienza in data odierna sono comparsi il difensore della NT , in collegamento da remoto , e il funzionario delegato della direzione provinciale di Bergamo di IA TR.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva innanzitutto che , come dichiarato dalla stessa NT a pagina 2 del ricorso, alla
Contribuente è stata applicata l'aliquota del 15% ( quale tassazione separata ) sull'imponibile del montante accumulato dal 01 gennaio 2018 , per cui la controversia è limitata nella fattispecie all'aliquota applicata per l'importo imponibile del montante maturato nel periodo 01 gennaio 2007- 31 dicembre
2017. Per quest'ultimo periodo si accoglie l'eccezione di IA TR , relativamente alla sentenza n.
218/2019, in quanto la Corte Costituzionale non si è espressa sullo "ius superveniens" di cui al comma
156 dell'articolo 1 della Legge 205/2017, che prevede che per i dipendenti della P.A. le disposizioni concernenti "il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 , sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti , relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti", per cui risulta corretta l'applicazione della ritenuta del 23 per cento dell'imponibile del montante contributivo maturata dalla Signora NT_1 fino a tutto il 31.12.2017.
Non si rilevano comunque profili di incostituzionalità del succitato comma 156, visto che al Fondo Scuola
ES partecipa lo Stato dal 2007, generalmente con una quota dell'uno per cento della retribuzione lorda del dipendente, e dunque il deteriore trattamento rispetto ai dipendenti privati può essere ben giustificato dall'erogazione al fondo negoziale di risorse pubbliche, certamente nella fattispecie ben più consistenti rispetto alla maggiore tassazione.
Il ricorso non è pertanto meritevole di accoglimento , mentre la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite integralmente compensate.