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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/11/1990, elettivamente domiciliata in Diamante (Cs) alla Amendola n. 47 presso lo studio dell'avv. Santoro Adolfo, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 22/12/2024; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
9/07/1987, elettivamente domiciliata in Diamante (Cs) alla via Vittorio Veneto 189 presso lo studio dell'avv. Sollazzo Mario, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 13.02.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 17.03.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 22/12/2024, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Controparte_1
Diamante il 28/10/2017 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2017), in costanza del quale sono è nata, il 26.09.2019, una figlia di nome
1 , disabile. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e Per_1 materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione presso il Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 237/2024 del 19.03.2024, passata in giudicato, con cui sono state omologate le condizioni concordate in corso di causa. Quindi, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha chiesto di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“Confermare le condizioni di cui alla Sentenza di Codesto Tribunale n. 237/2024 pubblicata il
20/03/2024 e relativa al giudizio di separazione personale tra coniugi RG n. 23/2024, ad eccezione di quanto ivi disposto relativamente all'assegno di mantenimento della figlia e della ricorrente così disponendo: - assegnare una somma mensile non inferiore ad euro 500,00
(cinquecento) da pagarsi da parte del sig. alla ricorrente a titolo alimentare e di CP_1 mantenimento per le proprie esigenze nonché per quelle della figlia”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 7.01.2025. si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
13.02.2025. Lo stesso, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, Assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vi Parte_1 abiterà unitamente alla figlia fino al raggiungimento della completa indipendenza economica della stessa. Le spese ordinarie della casa coniugale, quali utenze domestiche, depurazione, tributi comunali, graveranno ad esclusivo carico della sig.ra ; Disporre Parte_1
l'affido condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocazione della stessa in via principale presso la madre;
Disporre, l'obbligo del sig. di concorrere al Controparte_1 mantenimento della figlia nella misura di Euro 150,00 mensili, rivalutabile secondo gli indici
Istat, nonché la percezione dell'assegno unico universale erogato per la figlia minore da parte di per intero. Disporre il versamento delle somme erogate, a titolo di Parte_1 indennità di frequenza, per la minore sul libretto postale già in essere ed Persona_2 intestato alla medesima minore e a , con diritto del sig. di Parte_1 Controparte_1 chiedere la cointestazione del medesimo libretto quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla predetta minore;
libretto postale sul quale i genitori potranno operare, congiuntamente e disgiuntamente, fino a quando la minore non raggiungerà l'indipendenza economica. Disporre la facoltà del sig. di vedere e tenere con sé la figlia Controparte_1 minore (salvo diverso accordo raggiunto con la madre volto ad ampliare la facoltà in questione
e, comunque, sempre nel rispetto della volontà e delle esigenze della medesima minore) il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00 (periodo estivo dalle ore 17:00 alle ore
20:00); a settimane alterne, dal sabato ore 17:00 alla domenica successiva ore 19:00 periodo estivo dalle ore (17:00 alle ore 20:00); ad anni alterni, dal 23 dicembre (ore 10:00) al 26 (ore
2 20:00) ovvero dal 30 dicembre (ore 10:00) al 2 gennaio (ore 20:00); nei mesi di giugno e settembre per sette giorni, anche non consecutivo, da concordare con la madre entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
se il giorno delle ferie del papà dovessero coincidere con quello di visita della madre, verranno recuperate il primo giorno utile nella settimana successiva, previo accordo con il genitore collocatario. Lo stesso dicasi per le ferie della mamma. Il giorno del compleanno e dell'onomastico alternativamente dalle ore 16,00 alle ore 20,00 o dalle ore
10,00 alle ore 20,00 a seconda degli impegni scolastici;
nonché il giorno della festa del papà con il medesimo orario. La minore trascorrerà il giorno della festa della mamma con la madre anche se coincidente con quello di visita del padre, recuperandone il giorno nella settimana successiva, previo accordo con il genitore collocatario. Lo stesso dicasi per la festa del papà.
Determinarsi la partecipazione di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, da individuare secondo le linee guida recepite nel Protocollo n. 2130/2027 in uso presso il Tribunale di Paola, rigettare la domanda della ricorrente di aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento della minore, tenuto conto le condizioni economiche del resistente e pertanto rigettare la richiesta di erogazione di un assegno divorzile. Rigettare qualsiasi obbligo di mantenimento della moglie a carico del marito;
Con vittoria di spese”.
Fissata l'udienza del 17.03.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo risolutivo di tutte le questioni oggetto del contendere. Quindi, dando atto di non volersi riconciliare, hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni oggetto del medesimo accordo. Il Giudice relatore, pertanto, preso atto della comune volontà dei coniugi, ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero in sede, preso atto dell'accordo raggiunto dai coniugi in ordine alle condizioni di divorzio, in data 19.03.2025, ha espresso parere favorevole.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 237/2024 emessa in data
19.03.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e (omologando le condizioni da essi concordate Parte_1 Controparte_1 in corso di causa), che si è protratta ininterrottamente dalla loro comparizione per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
3 Altresì, le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'omologa delle condizioni (formalizzate nel verbale dell'udienza del 17.03.2025) che di seguito si riportano testualmente: “conferma delle condizioni di separazione personale dei coniugi omologate con la sentenza n. 237/2024 emessa in data 19.03.2024 dal Tribunale di Paola (qui da intendersi integralmente riportate e trascritte), ad eccezione di quelle riguardanti il mantenimento della figlia minore e di da Parte_1 parte di da intendersi sostituite con la previsione del solo obbligo dello stesso Controparte_1 di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento in Controparte_1 favore di , entro il giorno cinque di ogni mese (in contanti o con bonifico, Parte_1 vaglia postale o assegno), della somma mensile di euro 250,00 rivalutabile secondo gli indici
Istat, senza alcun assegno divorzile in favore della coniuge”. Ebbene, il Tribunale, preso atto delle intese raggiunte tra le parti, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza, poiché conformi all'interesse della figlia minore e non in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1325/2024, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Diamante il 28/10/2017 tra i coniugi e (trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 di matrimonio del medesimo Comune al n. 15, parte II, serie A, anno 2017);
- omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici riportate in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di Diamante perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola il 20.03.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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